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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 11676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11676 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 17726/2022 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 17726/2022 RGAC e vertente
TRA
(già minore rappresentato dai genitori e Parte_1 Parte_2 Per_1
), nonché e , elettivamente domiciliati in
[...] Parte_2 Persona_1
Recale alla Via Savoia 46 presso l'avv. Elvira Cerullo, dalla quale sono rappresentati e difesi come da procure l'una in calce all'atto di citazione e l'altra allegata telematicamente alla comparsa d'intervento
ATTORE
E
; nonché Controparte_1 Controparte_2
ciascuno in persona del proprio l.r.p.t., ope legis domiciliati
[...] presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, in Napoli alla Via Diaz 11
CONVENUTI
Nonché
in persona di un procuratore ad negotia, elettivamente Controparte_3 domiciliata in Napoli alla Via dei Mille 40 presso l'avv. Paolo Tortorano, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CHIAMATA IN CAUSA
pagina 1 di 7 Oggetto: Risarcimento danni da infortunio scolastico
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda principale e quella di garanzia sono fondate e vanno accolte, per quanto di ragione.
e , quali genitori del minore hanno Parte_2 Controparte_4 Parte_1 convenuto nel presente giudizio il e la Controparte_1 [...]
chiedendo di dichiarare gli enti Controparte_2 convenuti responsabili di un sinistro verificatosi in data 10/12/2015 in CP_2 all'interno del plesso scolastico quando il minore
[...] CP_2 Parte_1
mentre frequentava la lezione d'italiano presso la classe III elementare sezione
[...]
A, era stato spinto da un compagno di classe ed era caduto al suolo – e conseguentemente condannare i predetti enti a risarcire i danni subiti dal minore per le lesioni personali riportate nell'evento, danni da liquidare in € 10.615,05, oltre danno esistenziale, rivalutazione ed interessi legali, il tutto nei limiti di € 26.000, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si sono costituiti gli enti convenuti chiedendo di rigettare la domanda perché infondata, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
il e la Controparte_1 Controparte_2 hanno chiamato in causa quale propria assicuratrice per la
[...] CP_3 responsabilità civile, chiedendo che nel caso fosse stata accolta la domanda degli attori, la compagnia assicurativa chiamata venisse condannata a manlevare gli enti convenuti di ogni somma che fossero stati condannati a pagare agli attori;
si è costituita la compagnia assicurativa chiamata in causa chiedendo di dichiarare prescritto il diritto al risarcimento vantato dagli attori, e nel merito rigettare la domanda perché infondata, e subordinatamente detrarre dall'importo dovuto agli attori la somma di € 875 corrisposta dalla comparente agli attori in forza di polizza infortuni stipulata tra le stesse parti, nonché la franchigia di € 250 prevista in polizza, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, sono stati liberamente interrogati gli attori e è stata escussa la teste;
è Persona_1 Parte_1 Tes_1 intervenuto in giudizio divenuto maggiorenne;
è stata espletata Parte_1 consulenza tecnica d'ufficio medica dal dr. ora la causa va decisa. Persona_2
La direzione didattica statale e il convenuti vanno considerati Controparte_1 come un'unica parte processuale;
infatti, come affermato da Cass. 14720/2024 “Nel giudizio instaurato per il risarcimento del danno cagionato dall'allievo a se stesso, la costituzione in giudizio dell'Istituto scolastico vale come costituzione del CP_1 convenuto, essendo il primo, anche se dotato di personalità giuridica, un organo del secondo, con la conseguenza che l'attività processuale svolta dall è riferibile CP_5 anche all'ente statale.”; tale principio vale anche nel presente caso, in cui si deduce che il pagina 2 di 7 danno sia stato cagionato all'alunno da un altro alunno, per cui l'ente convenuto deve considerarsi il , e quest'ultimo va considerato l'ente garantito Controparte_1 dalla polizza stipulata con dall'Istituto Comprensivo Statale di Macerata CP_3
Campania (che, per quanto qui interessa, coincide con la direzione didattica convenuta), il quale nello stipularla ha agito quale organo del . CP_1
Costituendosi tempestivamente, la chiamata ha eccepito che il diritto al CP_3 risarcimento vantato dalla parte attrice si sia prescritto nei 5 anni successivi al dedotto evento lesivo (e poteva farlo, come affermato da Cass. 6139/2025: “In materia di assicurazione della responsabilità civile (non obbligatoria), l'assicuratore dell'autore di un fatto illecito, quando sia chiamato in causa dall'assicurato, è legittimato (avendovi "interesse" ai sensi dell'art. 2939 c.c.) a sollevare l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato che, se fondata, ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo nei confronti dell'assicurato, quand'anche quest'ultimo l'abbia sollevata tardivamente.” L'art. 2947.3 cc stabilisce che se il fatto illecito che ha causato il danno
“è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”; la condotta che si assume essere stata tenuta dall'alunno che avrebbe spinto integrerebbe astrattamente (pur non Parte_1 essendo imputabile l'autore del fatto) il reato di lesioni personali colpose;
tale reato, ai sensi dell'art. 157 cp, si estingue in 6 anni;
l'evento lesivo si sarebbe verificato il 10/12/2015; la prescrizione è stata interrotta prima con una raccomandata ricevuta il 17/12/2015, e successivamente con messaggio pec del 16/12/2018, mentre l'atto di citazione è stato notificato il 14-15/12/2022: quindi il diritto al risarcimento vantato da non si è prescritto. Pt_1
Come affermato da Cass. 32377/2021: “La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte che ritiene indubbia la ricorrenza di una responsabilità da regolare ricorrendo all'art. 1218 cod.civ. quando l'alunno riporti un danno sia autocagionato che eterocagionato, per responsabilità ascrivibili a difetto di vigilanza o di controllo degli organi scolastici: in particolare, la decisione n. 10516 del 28/04/2017, richiamata dalla sentenza impugnata, ha ribadito la natura contrattuale della responsabilità tanto dell'istituto scolastico quanto dell'insegnante atteso che, quanto all'istituto, l'instaurazione del vincolo negoziale consegue all'accoglimento della domanda di iscrizione, e, quanto al precettore, il rapporto giuridico con l'allievo sorge in forza di 'contatto sociale'. Una volta collocato sul piano sistematico l'ambito della responsabilità ascrivibile alla sfera dell'amministrazione scolastica - e dunque ricondotta alla violazione di un dovere di prestazione la ratio della tutela risarcitoria rivendicata dagli originari attori - dev'essere coerentemente ricostruita, nel quadro dei principi della responsabilità contrattuale, la connessa dimensione obbligatoria dell'insieme dei profili di doverosità che discendono - con riguardo, rispettivamente, all'istituto e al singolo insegnante - dall'iscrizione scolastica e dal contatto sociale qualificato che prelude all'individuazione dei relativi obblighi di prestazione nei pagina 3 di 7 confronti dei familiari (quali contraenti) e dei singoli alunni (quali adiecti solutionis causa)”; quindi, come correttamente sostenuto in citazione, nel caso oggetto del presente giudizio si applica l'art. 1218 cc e spetta all'istituto scolastico (e quindi al
[...]
) dimostrare che la menomazione della salute dell'alunno durante l'orario Controparte_1 di lezione, salute che aveva l'obbligo di preservare, si sia verificata per causa ad esso non imputabile.
Che si sia infortunato nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in Parte_1 citazione, è pacifico: si tratta di capire se il (anche tramite la Controparte_1
Direzione Didattica Statale che gestiva il plesso scolastico in cui si verificò l'evento) abbia dimostrato che il minore s'infortunò per causa non imputabile al stesso. CP_1
Il giorno successivo all'evento, in data 11/12/2025, la dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo statale di scrisse una denuncia d'infortunio indirizzata Controparte_2
a in cui si legge che l'insegnante che impartiva la lezione quando CP_3 si era infortunato, in classe, era , e la dinamica dell'evento Parte_1 Tes_1
è descritta così: “l'alunno si preparava ad uscire, indossava il cappotto e giocando con una pallina di carta batteva il mento a terra e si procurava un lesione ad un incisivo”. è stata sentita come teste nel presente giudizio, ed ha riferito quanto segue: Tes_1
“ADR Insegnavo (ora sono in pensione) presso la scuola a Macerata Campana, CP_2 fino all'anno scorso. Era il dicembre 2015, a scuola, e i ragazzi stavano mettendosi in fila per uscire, quando avvenne un incidente. mentre si mettevano in Parte_1 fila, lanciò in aria una pallina di carta, e un altro compagno, , contese con Persona_3 lui la pallina: si spinsero, e caddero entrambi. Io ero vicina alla cattedra;
la scena si svolse davanti a me. e erano compagni di banco, ed erano un po' più Per_3 Pt_1 indietro rispetto agli altri;
la scena fu improvvisa, prima non stavano giocando. Io scrissi una relazione sull'accaduto, e la portai in segreteria. ADR Di norma, quando stanno per uscire, i ragazzi hanno già indossato il cappotto;
non posso essere sicura se in Pt_1 quel momento lo indossasse. ADR Dopo la caduta non sanguinava Parte_1 dalla bocca, ma dopo un po' si vide che un dente davanti era rotto. ADR Feci salire il padre di e la madre di che aspettavano fuori, e feci loro constatare Pt_1 Per_3 quanto avvenuto;
poi portarono via i figli.”. L'asserzione della teste, circa il fatto che “la scena fu improvvisa” è valutativa: non è chiaro quanto tale scena durò, e se davvero l'insegnante non ebbe il tempo d'intervenire in alcun modo, anche solo richiamando i due alunni all'ordine – il che avrebbe potuto indurli a smettere di accapigliarsi, trattandosi di due bambini di 8 anni. La teste ha precisato che e il compagno Pt_1 con cui si scontrò “erano un po' più indietro rispetto agli altri”, il che induce a ritenere che l'interazione non positiva tra i due fosse già cominciata da un pò, visto che gli altri compagni avevano avuto il tempo di mettersi in fila e staccarsi un po' da loro;
la teste non ha saputo precisare se avesse già indossato il cappotto, anche se Parte_1 chi stava per uscire di norma lo indossava – e ciò può significare che si fosse Pt_1 attardato perché interagiva con l'altro compagno, in modo non pacifico, come si è visto. Dunque, non solo non è provato che la rissa tra i due bambini sia stata così repentina da pagina 4 di 7 impedire alla maestra d'intervenire, ma vi è anche un dettaglio che fa pensare che invece la maestra non abbia adeguatamente disciplinato l'uscita degli alunni, consentendo a quei due di restare indietro rispetto agli altri, magari già interagendo negativamente. Del resto, la teste risulta non totalmente affidabile, dal momento che nella denuncia d'infortunio non si accenna proprio al litigio con l'altro alunno, di cui poi ha riferito deponendo in giudizio: un teste che si contraddice appare meno affidabile. Pertanto, non può dirsi dimostrato che l'inadempimento da parte della direzione didattica statale convenuta (all'obbligo di preservare la salute dell'alunno nel periodo in cui le era affidato) sia stato dovuto a causa ad essa non imputabile, ossia che la maestra non abbia potuto evitare che l'altro alunno spingesse e il Parte_1 [...]
deve risarcire il danno subito dal minore nell'evento. Controparte_1
Il CTU nominato nel corso del presente giudizio ha accertato che nell'evento Parte_1 riportò la frattura parziale di smalto e dentina a carico dei due incisivi centrali
[...] superiori destro e sinistro, (11 2° classe, 3° classe), vitali;
è seguita una invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 10, ed è residuata una invalidità permanente pari all'1% di danno biologico, in soggetto che aveva l'età di anni 8 al momento del sinistro Il costo degli interventi riparativi sugli elementi dentari danneggiati a partire dall'ottavo anno di età (diverse ricostruzioni in composito per entrambi gli incisivi, qualcuna in meno per il 21, più danneggiato, a cui si ricorrera' alla corona prima dell'11, nonchè 2 devitalizzazioni, perni monconi e provvisori, poi le corone in zirconia da 600 euro ciascuna) con i relativi rifacimenti sino a termine età lavorativa) avranno un costo complessivo prevedibile di € 6.800. Tale somma ovviamente, sino a quando l'infortunato non sarà economicamente indipendente, verrà spesa dai suoi genitori – i quali, nel chiedere che i convenuti venissero condannati a risarcire anche la spesa per le protesi dentarie sino alla maggiore età del danneggiato, hanno evidentemente chiesto di essere risarciti in proprio. Non ci sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il CTU, anche perché le parti non hanno presentato osservazioni alla sua relazione.
Applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2014 (ossia quelle immediatamente precedenti all'evento per cui è causa), sono liquidabili € 480 per l'invalidità temporanea ed € 1.409 per l'invalidità permanente, per un totale di € 1.889; non vi sono ragioni specifiche per personalizzare il risarcimento;
a tale somma vanno aggiunti gli € 6.800 di danno patrimoniale, per un totale di € 8.689. Da tale somma vanno detratti € 875, già versati da ai coniugi con assegno CP_3 CP_6 bancario non trasferibile del 20/5/2016.
In definitiva, dunque, il va condannato a pagare agli attori la Controparte_1 somma di € (8.689 – 875 =) 7.814; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 10/12/2015 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente pagina 5 di 7 rivalutata dal 10/12/2015 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza delle parti convenute nei confronti degli attori, e si liquidano come in dispositivo;
non c'è motivo di regolare le spese tra le parti convenute e la chiamata, la quale ha sostanzialmente sostenuto la posizione dei convenuti.
Spa UnipolSai, in base alla polizza in atti, va condannata a manlevare il
[...]
direzione convenuti di ogni somma che questi Controparte_7 Controparte_2 dovranno pagare agli attori in forza della presente sentenza, ma detratta la franchigia di
€ 250 pure prevista in polizza.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 17726/2022 RGAC tra: (già minore rappresentato dai genitori e Parte_1 Parte_2 Per_1
), nonché e , attori;
[...] Parte_2 Persona_1 [...]
; nonché Controparte_1 Controparte_2
convenuti; spa chiamata in causa;
così provvede:
[...] CP_3
1) Dichiara la Controparte_2
responsabile dell'evento per cui è causa;
[...]
2) Condanna il convenuto a risarcire i danni subiti dagli attori nell'evento CP_1 per cui è causa, che si liquidano complessivamente in € 7.814 (già detratto quanto incassato sinora dagli attori); oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 10/12/2015 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 10/12/2015 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
3) Condanna il convenuto a rimborsare agli attori ogni somma che questi CP_1 documentino di aver versato al CTU in forza dei decreti di liquidazione in atti;
4) Condanna il convenuto a rimborsare agli attori le spese del giudizio, CP_1 che liquida in € 277 per esborsi ed € 5.077 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Elvira Cerullo;
5) Condanna a manlevare il convenuto di ogni somma che CP_3 CP_1 questo pagherà agli attori o al loro difensore distrattario in forza dei punti 2, 3 e 4, detratta la franchigia di € 250. Così deciso in Portici in data 12/12/2025 Il giudice pagina 6 di 7 (Ettore Pastore Alinante)
pagina 7 di 7
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 17726/2022 RGAC e vertente
TRA
(già minore rappresentato dai genitori e Parte_1 Parte_2 Per_1
), nonché e , elettivamente domiciliati in
[...] Parte_2 Persona_1
Recale alla Via Savoia 46 presso l'avv. Elvira Cerullo, dalla quale sono rappresentati e difesi come da procure l'una in calce all'atto di citazione e l'altra allegata telematicamente alla comparsa d'intervento
ATTORE
E
; nonché Controparte_1 Controparte_2
ciascuno in persona del proprio l.r.p.t., ope legis domiciliati
[...] presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, in Napoli alla Via Diaz 11
CONVENUTI
Nonché
in persona di un procuratore ad negotia, elettivamente Controparte_3 domiciliata in Napoli alla Via dei Mille 40 presso l'avv. Paolo Tortorano, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CHIAMATA IN CAUSA
pagina 1 di 7 Oggetto: Risarcimento danni da infortunio scolastico
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda principale e quella di garanzia sono fondate e vanno accolte, per quanto di ragione.
e , quali genitori del minore hanno Parte_2 Controparte_4 Parte_1 convenuto nel presente giudizio il e la Controparte_1 [...]
chiedendo di dichiarare gli enti Controparte_2 convenuti responsabili di un sinistro verificatosi in data 10/12/2015 in CP_2 all'interno del plesso scolastico quando il minore
[...] CP_2 Parte_1
mentre frequentava la lezione d'italiano presso la classe III elementare sezione
[...]
A, era stato spinto da un compagno di classe ed era caduto al suolo – e conseguentemente condannare i predetti enti a risarcire i danni subiti dal minore per le lesioni personali riportate nell'evento, danni da liquidare in € 10.615,05, oltre danno esistenziale, rivalutazione ed interessi legali, il tutto nei limiti di € 26.000, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si sono costituiti gli enti convenuti chiedendo di rigettare la domanda perché infondata, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
il e la Controparte_1 Controparte_2 hanno chiamato in causa quale propria assicuratrice per la
[...] CP_3 responsabilità civile, chiedendo che nel caso fosse stata accolta la domanda degli attori, la compagnia assicurativa chiamata venisse condannata a manlevare gli enti convenuti di ogni somma che fossero stati condannati a pagare agli attori;
si è costituita la compagnia assicurativa chiamata in causa chiedendo di dichiarare prescritto il diritto al risarcimento vantato dagli attori, e nel merito rigettare la domanda perché infondata, e subordinatamente detrarre dall'importo dovuto agli attori la somma di € 875 corrisposta dalla comparente agli attori in forza di polizza infortuni stipulata tra le stesse parti, nonché la franchigia di € 250 prevista in polizza, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, sono stati liberamente interrogati gli attori e è stata escussa la teste;
è Persona_1 Parte_1 Tes_1 intervenuto in giudizio divenuto maggiorenne;
è stata espletata Parte_1 consulenza tecnica d'ufficio medica dal dr. ora la causa va decisa. Persona_2
La direzione didattica statale e il convenuti vanno considerati Controparte_1 come un'unica parte processuale;
infatti, come affermato da Cass. 14720/2024 “Nel giudizio instaurato per il risarcimento del danno cagionato dall'allievo a se stesso, la costituzione in giudizio dell'Istituto scolastico vale come costituzione del CP_1 convenuto, essendo il primo, anche se dotato di personalità giuridica, un organo del secondo, con la conseguenza che l'attività processuale svolta dall è riferibile CP_5 anche all'ente statale.”; tale principio vale anche nel presente caso, in cui si deduce che il pagina 2 di 7 danno sia stato cagionato all'alunno da un altro alunno, per cui l'ente convenuto deve considerarsi il , e quest'ultimo va considerato l'ente garantito Controparte_1 dalla polizza stipulata con dall'Istituto Comprensivo Statale di Macerata CP_3
Campania (che, per quanto qui interessa, coincide con la direzione didattica convenuta), il quale nello stipularla ha agito quale organo del . CP_1
Costituendosi tempestivamente, la chiamata ha eccepito che il diritto al CP_3 risarcimento vantato dalla parte attrice si sia prescritto nei 5 anni successivi al dedotto evento lesivo (e poteva farlo, come affermato da Cass. 6139/2025: “In materia di assicurazione della responsabilità civile (non obbligatoria), l'assicuratore dell'autore di un fatto illecito, quando sia chiamato in causa dall'assicurato, è legittimato (avendovi "interesse" ai sensi dell'art. 2939 c.c.) a sollevare l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato che, se fondata, ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo nei confronti dell'assicurato, quand'anche quest'ultimo l'abbia sollevata tardivamente.” L'art. 2947.3 cc stabilisce che se il fatto illecito che ha causato il danno
“è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”; la condotta che si assume essere stata tenuta dall'alunno che avrebbe spinto integrerebbe astrattamente (pur non Parte_1 essendo imputabile l'autore del fatto) il reato di lesioni personali colpose;
tale reato, ai sensi dell'art. 157 cp, si estingue in 6 anni;
l'evento lesivo si sarebbe verificato il 10/12/2015; la prescrizione è stata interrotta prima con una raccomandata ricevuta il 17/12/2015, e successivamente con messaggio pec del 16/12/2018, mentre l'atto di citazione è stato notificato il 14-15/12/2022: quindi il diritto al risarcimento vantato da non si è prescritto. Pt_1
Come affermato da Cass. 32377/2021: “La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte che ritiene indubbia la ricorrenza di una responsabilità da regolare ricorrendo all'art. 1218 cod.civ. quando l'alunno riporti un danno sia autocagionato che eterocagionato, per responsabilità ascrivibili a difetto di vigilanza o di controllo degli organi scolastici: in particolare, la decisione n. 10516 del 28/04/2017, richiamata dalla sentenza impugnata, ha ribadito la natura contrattuale della responsabilità tanto dell'istituto scolastico quanto dell'insegnante atteso che, quanto all'istituto, l'instaurazione del vincolo negoziale consegue all'accoglimento della domanda di iscrizione, e, quanto al precettore, il rapporto giuridico con l'allievo sorge in forza di 'contatto sociale'. Una volta collocato sul piano sistematico l'ambito della responsabilità ascrivibile alla sfera dell'amministrazione scolastica - e dunque ricondotta alla violazione di un dovere di prestazione la ratio della tutela risarcitoria rivendicata dagli originari attori - dev'essere coerentemente ricostruita, nel quadro dei principi della responsabilità contrattuale, la connessa dimensione obbligatoria dell'insieme dei profili di doverosità che discendono - con riguardo, rispettivamente, all'istituto e al singolo insegnante - dall'iscrizione scolastica e dal contatto sociale qualificato che prelude all'individuazione dei relativi obblighi di prestazione nei pagina 3 di 7 confronti dei familiari (quali contraenti) e dei singoli alunni (quali adiecti solutionis causa)”; quindi, come correttamente sostenuto in citazione, nel caso oggetto del presente giudizio si applica l'art. 1218 cc e spetta all'istituto scolastico (e quindi al
[...]
) dimostrare che la menomazione della salute dell'alunno durante l'orario Controparte_1 di lezione, salute che aveva l'obbligo di preservare, si sia verificata per causa ad esso non imputabile.
Che si sia infortunato nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in Parte_1 citazione, è pacifico: si tratta di capire se il (anche tramite la Controparte_1
Direzione Didattica Statale che gestiva il plesso scolastico in cui si verificò l'evento) abbia dimostrato che il minore s'infortunò per causa non imputabile al stesso. CP_1
Il giorno successivo all'evento, in data 11/12/2025, la dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo statale di scrisse una denuncia d'infortunio indirizzata Controparte_2
a in cui si legge che l'insegnante che impartiva la lezione quando CP_3 si era infortunato, in classe, era , e la dinamica dell'evento Parte_1 Tes_1
è descritta così: “l'alunno si preparava ad uscire, indossava il cappotto e giocando con una pallina di carta batteva il mento a terra e si procurava un lesione ad un incisivo”. è stata sentita come teste nel presente giudizio, ed ha riferito quanto segue: Tes_1
“ADR Insegnavo (ora sono in pensione) presso la scuola a Macerata Campana, CP_2 fino all'anno scorso. Era il dicembre 2015, a scuola, e i ragazzi stavano mettendosi in fila per uscire, quando avvenne un incidente. mentre si mettevano in Parte_1 fila, lanciò in aria una pallina di carta, e un altro compagno, , contese con Persona_3 lui la pallina: si spinsero, e caddero entrambi. Io ero vicina alla cattedra;
la scena si svolse davanti a me. e erano compagni di banco, ed erano un po' più Per_3 Pt_1 indietro rispetto agli altri;
la scena fu improvvisa, prima non stavano giocando. Io scrissi una relazione sull'accaduto, e la portai in segreteria. ADR Di norma, quando stanno per uscire, i ragazzi hanno già indossato il cappotto;
non posso essere sicura se in Pt_1 quel momento lo indossasse. ADR Dopo la caduta non sanguinava Parte_1 dalla bocca, ma dopo un po' si vide che un dente davanti era rotto. ADR Feci salire il padre di e la madre di che aspettavano fuori, e feci loro constatare Pt_1 Per_3 quanto avvenuto;
poi portarono via i figli.”. L'asserzione della teste, circa il fatto che “la scena fu improvvisa” è valutativa: non è chiaro quanto tale scena durò, e se davvero l'insegnante non ebbe il tempo d'intervenire in alcun modo, anche solo richiamando i due alunni all'ordine – il che avrebbe potuto indurli a smettere di accapigliarsi, trattandosi di due bambini di 8 anni. La teste ha precisato che e il compagno Pt_1 con cui si scontrò “erano un po' più indietro rispetto agli altri”, il che induce a ritenere che l'interazione non positiva tra i due fosse già cominciata da un pò, visto che gli altri compagni avevano avuto il tempo di mettersi in fila e staccarsi un po' da loro;
la teste non ha saputo precisare se avesse già indossato il cappotto, anche se Parte_1 chi stava per uscire di norma lo indossava – e ciò può significare che si fosse Pt_1 attardato perché interagiva con l'altro compagno, in modo non pacifico, come si è visto. Dunque, non solo non è provato che la rissa tra i due bambini sia stata così repentina da pagina 4 di 7 impedire alla maestra d'intervenire, ma vi è anche un dettaglio che fa pensare che invece la maestra non abbia adeguatamente disciplinato l'uscita degli alunni, consentendo a quei due di restare indietro rispetto agli altri, magari già interagendo negativamente. Del resto, la teste risulta non totalmente affidabile, dal momento che nella denuncia d'infortunio non si accenna proprio al litigio con l'altro alunno, di cui poi ha riferito deponendo in giudizio: un teste che si contraddice appare meno affidabile. Pertanto, non può dirsi dimostrato che l'inadempimento da parte della direzione didattica statale convenuta (all'obbligo di preservare la salute dell'alunno nel periodo in cui le era affidato) sia stato dovuto a causa ad essa non imputabile, ossia che la maestra non abbia potuto evitare che l'altro alunno spingesse e il Parte_1 [...]
deve risarcire il danno subito dal minore nell'evento. Controparte_1
Il CTU nominato nel corso del presente giudizio ha accertato che nell'evento Parte_1 riportò la frattura parziale di smalto e dentina a carico dei due incisivi centrali
[...] superiori destro e sinistro, (11 2° classe, 3° classe), vitali;
è seguita una invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 10, ed è residuata una invalidità permanente pari all'1% di danno biologico, in soggetto che aveva l'età di anni 8 al momento del sinistro Il costo degli interventi riparativi sugli elementi dentari danneggiati a partire dall'ottavo anno di età (diverse ricostruzioni in composito per entrambi gli incisivi, qualcuna in meno per il 21, più danneggiato, a cui si ricorrera' alla corona prima dell'11, nonchè 2 devitalizzazioni, perni monconi e provvisori, poi le corone in zirconia da 600 euro ciascuna) con i relativi rifacimenti sino a termine età lavorativa) avranno un costo complessivo prevedibile di € 6.800. Tale somma ovviamente, sino a quando l'infortunato non sarà economicamente indipendente, verrà spesa dai suoi genitori – i quali, nel chiedere che i convenuti venissero condannati a risarcire anche la spesa per le protesi dentarie sino alla maggiore età del danneggiato, hanno evidentemente chiesto di essere risarciti in proprio. Non ci sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il CTU, anche perché le parti non hanno presentato osservazioni alla sua relazione.
Applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2014 (ossia quelle immediatamente precedenti all'evento per cui è causa), sono liquidabili € 480 per l'invalidità temporanea ed € 1.409 per l'invalidità permanente, per un totale di € 1.889; non vi sono ragioni specifiche per personalizzare il risarcimento;
a tale somma vanno aggiunti gli € 6.800 di danno patrimoniale, per un totale di € 8.689. Da tale somma vanno detratti € 875, già versati da ai coniugi con assegno CP_3 CP_6 bancario non trasferibile del 20/5/2016.
In definitiva, dunque, il va condannato a pagare agli attori la Controparte_1 somma di € (8.689 – 875 =) 7.814; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 10/12/2015 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente pagina 5 di 7 rivalutata dal 10/12/2015 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza delle parti convenute nei confronti degli attori, e si liquidano come in dispositivo;
non c'è motivo di regolare le spese tra le parti convenute e la chiamata, la quale ha sostanzialmente sostenuto la posizione dei convenuti.
Spa UnipolSai, in base alla polizza in atti, va condannata a manlevare il
[...]
direzione convenuti di ogni somma che questi Controparte_7 Controparte_2 dovranno pagare agli attori in forza della presente sentenza, ma detratta la franchigia di
€ 250 pure prevista in polizza.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 17726/2022 RGAC tra: (già minore rappresentato dai genitori e Parte_1 Parte_2 Per_1
), nonché e , attori;
[...] Parte_2 Persona_1 [...]
; nonché Controparte_1 Controparte_2
convenuti; spa chiamata in causa;
così provvede:
[...] CP_3
1) Dichiara la Controparte_2
responsabile dell'evento per cui è causa;
[...]
2) Condanna il convenuto a risarcire i danni subiti dagli attori nell'evento CP_1 per cui è causa, che si liquidano complessivamente in € 7.814 (già detratto quanto incassato sinora dagli attori); oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 10/12/2015 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 10/12/2015 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
3) Condanna il convenuto a rimborsare agli attori ogni somma che questi CP_1 documentino di aver versato al CTU in forza dei decreti di liquidazione in atti;
4) Condanna il convenuto a rimborsare agli attori le spese del giudizio, CP_1 che liquida in € 277 per esborsi ed € 5.077 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Elvira Cerullo;
5) Condanna a manlevare il convenuto di ogni somma che CP_3 CP_1 questo pagherà agli attori o al loro difensore distrattario in forza dei punti 2, 3 e 4, detratta la franchigia di € 250. Così deciso in Portici in data 12/12/2025 Il giudice pagina 6 di 7 (Ettore Pastore Alinante)
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