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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/07/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ALINA PU
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Seconda Sezione Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei
seguenti magistrati:
Presidente Dott. Dionisio Pantano
Giudice Dott.ssa Lucia Delfino
Dott. Filippo Meneghello Giudice relatore all'esito della camera di consiglio del 27.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 3170/2015 R.G. e
promossa da
Parte_1 C.F. 1
attore con il patrocinio dell'avv. Sabatino Ciprietti,
contro
CP C.F. 2
convenuto con il patrocinio dell'avv. Ernesto Siclari. *
Conclusioni per l'attore Parte 1
CONCLUSIONI
voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contr aria richiesta, deduzione ed eccezione respinta,
1) dichiarare aperta la successione ab intestato del Sig. PI ST, nato a Reggio Calabria, ed ivi deceduto il 07.11.2009;
2) dichiarare aperta la successione ab intestato della Sig.ra IA RO,
nata a [...] il [...], ed ivi deceduta il 10.02.2010;
3) ferme le premesse di cui al presente atto, accertato e dichiarato che
PI ST, nato a [...], ed ivi deceduto il 07.11.2009, e
IA RO, nata a [...] il [...], ed ivi deceduta il
10.02.2010, hanno disposto in vita delle proprie sostanze economiche,
assegnando, precedentemente, a titolo di donazione, le somme di denaro di cui alle premesse, nonché gli altri beni e somme risultanti dal patrimonio DE
de cuius, ivi compresi quelli, allo stato, non emersi, al figlio PI PA,
e ciò tramite attribuzioni di denaro dai de cuius allo stesso PI PA,
sia mediante prelievi di denaro, effettuati da quest'ultimo sui conti correnti e sui depositi titoli (tanto quelli DE de cuius, quanto quelli anche a lui cointestati), perché in realtà tutte sono riferibili alla massa ereditaria, e consistono in attribuzioni gratuite di denaro ed in prelievi sine titulo dagli stessi conti;
4) accertato e dichiarato che i prelievi di denaro, di cui al punto 3 che precede, ed in parte indicati nelle premesse, ledono le quote riservate all'attore, cosicché esse vanno reintegrate disponendo la riduzione delle donazioni di cui al punto che precede delle conclusioni (ex artt. 553 e segg.,
c.c.), previa riunione fittizia, al fine della costituzione dell'id quod relictum all'epoca est, così individuandosi l'entità del patrimonio ereditario dell'apertura della successione di PI ST (7 novembre 2009) e di
IA RO (10 febbraio 2010);
5) accertato e dichiarato quanto sub. 3 e 4, anche in conformità delle richieste già esposte nelle premesse e che qui vengono ribadite, dichiarare obbligato il convenuto PI PA alla reintegra, ed in effetti reintegrare, la quota dell'attore lesa quale legittimario, in relazione ai beni caduti in successione e, per quanto eventualmente non più esistente, mediante la reintegra attraverso il valore di quanto da egli percepito, con la rivalutazione e gli interessi a far data dall'apertura delle successioni in poi;
6) disporsi conseguentemente, a seguito dell'accoglimento dell'azione di riduzione, della collazione, della restituzione, la reintegrazione della quota dell'attore, nella misura dovutagli quale legittimario ex lege su tutto l'asse ereditario, con l'attribuzione della quota disponibile;
7) conseguentemente, disporsi la divisione DE beni, nella misura che salvifichi completamente la quota del legittimario attore, provvedendo alla ricognizione ed alla individuazione dell'asse ereditario riconducibile ai de cuius PI ST e IA RO, da suddividere fra gli eredi legittimi
PI ST e PI PA, e sciogliere la conseguente comunione ereditaria;
8) conseguentemente ed in ogni caso, accertare e dichiarare che il Sig.
PI PA è detentore, senza titolo, DE beni e delle somme tutte spettanti a PI ST, come meglio identificate nelle premesse dell'atto di citazione;
9) per l'effetto, condannare il Sig. PI PA, e/o i suoi aventi causa,
alla immediata restituzione, e/o comunque corresponsione, DE beni ereditari e delle somme spettanti all'attore;
10) condannare altresì il Signor PI PA a restituire e/o comunque corrispondere, al Signor PI ST, i frutti civili e naturali, maturati dal giorno della proposizione della domanda, su tutti i beni ereditari di cui si
è illegittimamente appropriato;
con vitoria of spese e compe i ole of ricorso farfettario ed agli accessori come per legge
"si insiste nelle richieste e conclusioni, sia di merito che istruttorie formulate e come da precisazione delle conclusioni e di provvedere tenendo conto di quanto osservato, della
liquidazione del buono dematerializzato pari ad € 60.000 da
ripartire tra gli eredi CP e Parte_1
demandando di opus sit al CTU di integrare la perizia provvedendo al ricalcolo come richiesto, con rigetto delle avverse eccezioni, nonché domanda riconvenzionale spiegata da
controparte che oltre ad aver ad oggetto crediti prescritti, è
infondata, sia in fatto che in diritto e, dunque, va rigettata integralmente".
Conclusioni per il convenuto CP 1 :
"Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare le domande tutte formulate dell'attore, in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi di cui in premessa;
in via riconvenzionale, previo conguaglio di tutte le somme anticipate dal convenuto come da calcolo effettuato in premessa, condannare l'attore al rimborso della somma pari ad € 22.667,36; in via subordinata, confermare le conclusioni formulate dal C.T.U.; per i motivi relativi alla mancata adesione alla proposta conciliativa di codesto on.le Tribunale, condannare, in applicazione dell'art. 91 c.p.c. in combinato disposto con
l'art. 11 del D.Lgs. 28/2010, l'attore al pagamento delle spese legali in favore del convenuto, anche in caso di scongiuranda soccombenza parziale. Con vittoria di spese e competenze tutte".
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione depositato il 29.9.2015 e regolarmente notificato, Parte_1 esponeva che:
in data 7.11.2009 veniva a mancare in Reggio Calabria il nonno paterno (omonimo dell'attore), Parte_1
(classe 1925);
in data 10.2.2010 veniva altresì a mancare Persona_1
nonna paterna e moglie di Parte_1 (cl' 25);
né lo _1 né la Per_1 lasciavano testamento,
aprendosi quindi sui rispettivi patrimoni la successione ab intestato;
la coppia aveva due figli, CP e CP_2
quest'ultimo padre dell'attore e premorto ad
[...] '
entrambi i genitori, essendo deceduto il 31.3.1994;
gli eredi ab intestato di Parte_1 andavano individuati in CP_3 CP e nello stesso attore, succeduto per rappresentazione del proprio padre,
nella misura di 1/3 ciascuno;
gli eredi ab intestato di Persona_1 andavano individuati in CP e nello stesso [...] _1 succeduto per rappresentazione al proprio padre,
nella misura di 1/2 ciascuno;
i de cuius, mentre erano in vita, avevano donato in parti uguali ai figli, CP_2 e CP il rispettivo patrimonio immobiliare composto da:
О un appartamento sito in Reggio Calabria, via Sbarre
Centrali n. 280 (che apparteneva alla sola Per_1
[...] );
О un appartamento sito in Reggio Calabria, via
Torricelli Ferroviari n. 1 (che apparteneva al solo
Parte_1 c. 25); con atto pubblico di permuta del 6.8.2012 il patrimonio immobiliare in questione (oltre ad altri immobili ivi
ricompresi) veniva diviso tra _1 CP
il patrimonio mobiliare appartenente ad Parte_1 alla data di apertura della successione (relictum) era
composto da:
○ Fiat 600 di Parte_1 acquistata per l'importo di 8.000,00 €;
О fucili di Parte_1
О rata della pensione INPS di Parte_1 non
riscossa (€ 1.748,29);
○ conto corrente NL n. 38125 (cointestato tra i de cuius
CP estinto in data 28.2.2010, con saldo pari a 144,26 €; conto corrente postale n. 29032950 (cointestato tra i de cuius e CP estinto il 31.12.2010 con saldo pari a € 984,35 all'epoca della morte di Per_1
[...] (saldo pari ad € 2.235,60 alla data di decesso di Parte_1 ) ;
О deposito titoli obbligazionari, collegato al conto
corrente di cui al punto precedente, denominato "Banco
Popolare 08/14 Reload 3
- Banco Posta II" con scadenza
23.5.2014 del valore di € 50.000,00 con cedola annuale di € 2.187,50;
buono dematerializzato di € 60.000,00 sottoscritto da О
Parte_1 (cl' 25), Person a_1 CP
[...] in data 30.10.2009 e presente al momento della successione (7.11.2009);
il patrimonio mobiliare di Parte_1 mentre era in vita, era composto (oltre che dai rapporti di cui al punto precedente) da:
○ una "grossa vincita" alla Sisal, conseguita da
Parte_1 e Persona_1
libretto di risparmio nominativo n. 6640, cointestato ai de cuius ed al convenuto, e rimborsato e rimborsato per lire 10.000.000;
○ conto corrente postale n. 28986917, estinto il
23.8.2001; conti correnti presso NT DE SC di NA (n.
26897.47 e n. 28580.03, estinti in data anteriore al decesso di Parte_1
o depositi titoli appoggiati presso gli istituti citati,
tutti riscossi anteriormente al decesso DE coniugi
_1 ;
in epoca anteriore all'apertura della successione di [...]
_1 CP avrebbe prelevato o riscosso sine titulo:
о il denaro della vincita alla Sisal;
О in data 1.9.2001 la somma di lire 49.567.350,00 dal conto corrente postale n. 29032950;
in data 19.3.1996 la somma di 71.280.000,00, impiegata
○
per l'acquisto della casa di CP tutti i titoli depositati presso i conti correnti о
aperti dai de cuius mentre erano in vita, in
particolare:
☐ controvalore pari a lire 10.000.000,00 giacenti presso il libretto di risparmio postale n. 6640,
rimborsato il 5.2.1996;
deposito titoli di controvalore pari а lire
80.000.000,00 € appoggiato al C.C. n. 26897.47
ai de cuius e ad presso MP (cointestato e rimborsato per fine Controparte_2
prestito il 14.1.1994; deposito titoli (B.O.T.) di controvalore pari a lire 85.000.000,00 € appoggiato al C.C. n.
28580.03 presso MP (cointestato ai de cuius e a
) e rimborsato per fine prestito il CP
16.1.1995;
buoni postali per un controvalore di € 70.000,00
◉
riaccreditati sul conto corrente postale n.
29032950 in data 30.10.2009;
mentre in epoca posteriore all'apertura della successione di Parte_1 CP avrebbe prelevato ○
riscosso sine titulo: О la rata non riscossa della pensione INPS;
in data 10.11.2009, buoni dematerializzati per un controvalore di 60.000,00 € (sottoscritti il
30.10.2009 - deposito titoli n. 476302, appoggiato sul conto corrente postale n. 29032950);
○ sempre in data 10.11.2009, l'importo di € 60.000,00
tramite Postamat dal c/c n. 29032950;
ovvero trattenuto sine titulo:
О l'automobile Fiat 600, del valore di 2.000,00 €;
l'arredamento della casa DE de cuius, del valore di
3.000,00 €;
○ tre fucili del de cuius, del valore di 3.000,00 €;
○ argenteria e gioielli, del valore di 700,00 e 2.500,00
€; all'aperturain epoca posteriore della successione di avrebbe prelevato o riscosso Persona_1 CP
sine titulo: О controvalore [sconosciuto n.d.r.] del dossier titoli n. 5900401074/3 presso NL (in data 22.2.2010);
○ saldo del conto corrente postale n. 29032950 pari a €
984,35;
О le cedole annuali maturate per la sottoscrizione di obbligazioni Banco Popolare 08/14 reload 3 Banco Posta II (sottoscritte in data 23.5.2008, con scadenza il
23.5.2014) con riferimento agli anni 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, per un totale di 10.923,50 €;
i prelievi e le riscossioni avvenute in epoca antecedente all'apertura delle rispettive successioni, siccome avvenute con il consenso dei de cuius, integrano delle donazioni indirette in favore dello zio, e determinavano la lesione della quota di riserva del nipote sicché andavano ridotte ex art. 555 c.c.;
le donazioni indirette in questioni avevano leso la quota di riserva spettante all'attore sulla successione di entrambi i nonni;
che le somme di denaro prelevate e riscosse (oltre ai beni mobili trattenuti) da CP in epoca posteriore appartenevano agli assi all'apertura delle successioni,
ereditari di Parte_1 e Persona_1 sicché andavano restituite all'erede/attore, pro quota ex art. 533
e 534 c.c.;
conveniva in giudizio CP chiedendo: la condanna alla restituzione DE beni ereditari in suo possesso (somme prelevate o riscosse dopo i rispettivi decessi e beni mobili); la riduzione delle donazioni lesive della quota di riserva dell'attore; la divisione del compendio ereditario mobiliare di Parte_1 e Persona_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
24.12.2015 si costituiva in giudizio CP il quale:
contestava la ricostruzione DE fatti offerta dalla difesa attorea;
eccepiva che titoli e conti correnti erano stati,
rispettivamente, riscossi (anche dallo stesso padre dell'attore) ed estinti quando i genitori erano ancora in
vita, sicché non rientravano nell'asse ereditario;
negava di aver ricevuto in donazione denaro e controvalore
DE titoli finanziari DE de cuius mentre essi erano in vita, ma di aver meramente riscosso somme per loro conto in quanto cointestatario DE rapporti e DE conti correnti sui quali erano appoggiati i depositi;
negava di aver acquistato un immobile con denaro donato o appartenente ai genitori, ed esponeva che proprio l'immobile in questione era stato acquistato dall'attore per effetto della divisione convenzionale intervenuta tra le parti ed avente ad oggetto il patrimonio immobiliare DE
de cuius;
eccepiva l'esistenza di suppellettili all'interno dell'appartamento dei de cuius che fossero di loro
proprietà;
esponeva di aver acquistato a titolo gratuito la Fiat 600
sulla base di un accordo verbale con l'attore;
ammetteva che i fucili da caccia gli erano stati donati da
Parte_1 mentre era in vita;
non negava di aver prelevato somme dal c/c postale n.
29032950 dopo la morte di Parte_1 per un diverso
importo rispetto a quello allegato dall'attore, di guisa che la quota spettante a ciascun condividente su tali somme ammontava ad € 12.470,63;
ammetteva di aver riscosso le cedole annuali reload 3, per il diverso importo di 2.576,27 €;
rilevava che la quota di competenza dell'attore del saldo
DE rapporti postali, pari ad € 16.667,00, giaceva presso le Poste di Reggio Calabria rimanendo nella disponibilità
dell'attore;
riconosceva, pertanto, un debito per i titoli in contesa parti ad € 7.779,20;
osservava di aver sostenuto spese di gestione del compendio ereditario, da addebitare alla massa da dividere, per €
20.894,51; allegava che il valore dell'immobile ricevuto dall'attore a seguito di divisione convenzionale del compendio immobiliare di coniugi _1 superava di 15.000,00 €
quello ricevuto dall'attore, da compensare con l'eventuale credito attore;
evidenziava di essere creditore dell'attore per l'importo di € 22.667,36;
e concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in
via riconvenzionale, 1 condanna al rimborso delle somme anticipate per le gestioni delle eredità in contesa.
Instaurato regolarmente il contraddittorio all'udienza del
19.1.2016, la causa veniva istruita a mezzo di prove orali e
CTU.
Precisate le conclusioni all'udienza del 25.1.2024, la causa
passa ora in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
*
1. Azione di riduzione
L'azione è infondata.
recente orientamento dellaE' pur vero che, secondo il più
giurisprudenza di legittimità, la sussistenza di oneri di
deduzione a carico del legittimario che agisce in riduzione non implica la necessità di precisare nella domanda l'entità
monetaria della lesione, occorrendo, piuttosto, che la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie О donazioni sia una rappresentazione patrimoniale giustificata alla stregua di sussistenza della lesione di verosimile la tale da rendere
(Cass. 27580/2024; Cass. 17926/2020), ma rimane legittima altrettanto fermo, in quanto non contraddetto dagli arresti
richiamati, che il legittimario che intende proporre l'azione di riduzione ha in ogni caso l'onere di allegare e comprovare, pur con il temperamento esposto, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, О meno, avvenuta, ed in quale misura, la
lesione della sua quota di riserva.
Rimane, dunque, onere dell'attore in riduzione quello di
indicare, in relazione al principio sancito dagli artt. 555 e 559 c.C., la consistenza della propria quota in relazione al patrimonio relitto (pur senza dover scendere nella precisa individuazione di un valore monetario, specificando dimostrando che non vi siano altri beni su cui soddisfarsi, oltre quelli che formano oggetto dell'azione), individuando le disposizioni lesive da riunire fittiziamente al patrimonio relitto (art. 556 c.c.) e precisando le donazioni e i legati ricevuti, rispetto ai quali non vi sia stata dispensa alcuna
(art. 564, co. 2, c.c.), non potendo l'azione di riduzione delle donazioni essere sperimentata che dall'ultima e risalendo via via alle anteriori, atteso che soltanto in tal modo il giudice può procedere alla sua reintegrazione (Cass. 14473/2011; Cass.
20830/2016). Con riferimento alla vicenda in contesa l'attore, succeduto nell'eredità DE nonni per rappresentazione del proprio padre,
ha espressamente dato atto di aver che questi aveva ricevuto in donazione dai genitori un immobile, sito in Reggio Calabria, via
Sbarre Centrali n. 280 (NCEU di RC, fg. 105, part. 146, sub. 4),
senza tuttavia indicarne il valore, né rapportarlo al valore della propria quota.
Inoltre la difesa attorea ha omesso di ricostruire l'intero compendio ereditario DE de cuius, limitandosi prendere in considerazione unicamente i rapporti finanziari, peraltro senza distinguere e quantificare in modo complessivo le somme, in tesi,
e quelle effettivamente "relitte"donate a convenuto
all'apertura delle rispettive successioni.
Sicché l'attore ha del tutto omesso di indicare, anche solo in via assertiva, l'entità della propria quota in ragione della consistenza del patrimonio relitto e della parte disponibile,
omettendo di fornire in giudizio siffatte informazioni.
La magnitudine delle omissioni sul piano assertivo implica il allegatorio gravantedell'onere mancato assolvimento tenendo conto del recente sull'attore, e ciò anche alleggerimento concesso dalla giurisprudenza di legittimità,
riverberandosi nell'impossibilità per il convenuto di conoscere in che termini venga richiesta la riduzione.
Proseguendo, in relazione alla mancata indicazione delle disposizioni lesive va osservato come l'attore abbia prospettato l'esistenza di donazioni, in favore DE convenuti, in modo del tutto ipotetico ed apodittico.
Ed invero la difesa dell'attore ha fatto un generico riferimento alla "riscossione" del controvalore di titoli finanziari, senza esporre argomentazioni idonee a rappresentare, quantomeno in via logico-deduttiva, la stessa esistenza di atti dispositivi a
valle" del riaccredito sul conto corrente del controvalore DE
titoli liquidati.
bancariaIn altri termini, la documentazione prodotta in
giudizio evidenzia come, una volta portati a scadenza, il
controvalore DE titoli finanziari in contesa veniva liquidato sui conti correnti ove essi erano appoggiati, pressoché tutti cointestati tra i coniugi _1 e il figlio CP
Ebbene la difesa attorea ha ritenuto, del tutto apoditticamente,
che siffatto riaccredito sul conto determinasse senza tuttavia documentare (né per vero allegare):
l'effettivo trasferimento delle somme al convenuto, e in che misura;
la natura di liberalità delle attribuzioni (id est l'esistenza di animus donandi in capo ai genitori). Tanto che il tenore delle difese dell'attrice, sul punto,
demandano al Tribunale l'intera attività di indagine in ordine all'esistenza DE trasferimenti (non indicati in modo specifico). Conclusivamente, le allegazioni che hanno accompagnato la
proposizione della domanda di riduzione da parte di [...]
_1 si sono limitate ad una prospettazione dell'avvenuta lesione della propria quota di legittima in via del tutto
generica ed ipotetica.
La domanda va quindi rigettata.
*
2. Petitio hereditatis
La domanda è fondata limitatamente alle somme riscosse da [...]
all'apertura delle successioni inCP successivamente contesa (infra § 2.b), mentre è infondata con riguardo al denaro riscosso e ai titoli liquidati mentre i de cuius erano in vita.
*
a. Somme fuoriuscite dal patrimonio DE coniugi Pt_1
anteriormente all'apertura della successione
È noto che la petitio hereditatis non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che il de cuius abbia, prima della sua morte, rimesso senza un'apparente causa di giustificazione, al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto in disponibilità in forza di un titolo giuridico preesistente e indipendente rispetto alla morte del de cuius
(Cass. 3181/2011).
In altri termini con la petizione ereditaria sono reclamabili
soltanto i beni nei quali l'erede è succeduto mortis causa al de cuius e non quelli che, al momento dell'apertura della successione, sono già fuoriusciti dal patrimonio del defunto e che, pertanto, non possono essere considerati beni ereditari
(Cass. Ord. 8942/2024).
Tanto chiarito va rilevato come i rapporti bancari di cui al
libretto di risparmio nominativo n. 6640, corrente postale n.
28986917 (estinto il 23.8.2001), conti correnti presso NT DE
SC di NA (n. 26897.47 e n. 28580.03), erano già stati chiusi in data anteriore al decesso di Parte_1
Parimenti, tutti titoli finanziari ad essi appoggiati venivano erano ancora in vita. liquidati quando i coniugi _1
Ed in particolare:
la giacenza del libretto di risparmio postale n. 6640 (lire
10.000.000,00) veniva rimborsata il 5.2.1996;
deposito titoli di controvalore pari a lire 80.000.000,00,
appoggiato al C.C. n. 26897.47 presso MP (cointestato ai
' veniva rimborsato per de cuius e ad Controparte_2
fine prestito il 14.1.1994;
il deposito titoli (B.O.T.) di controvalore pari a lire
85.000.000,00 € appoggiato al C.C. n. 28580.03 presso MP
(cointestato ai de cuius e a CP veniva rimborsato per fine prestito il 16.1.1995;
i buoni postali per un controvalore di € 70.000,00 venivano riaccreditati sul conto corrente postale n. 29032950 in
data 30.10.2009; Difetta quindi, in riferimento alle somme in oggetto, la
specifica allegazione (ancor prima della prova) della
ricomprensione dei beni nell'asse ereditario al momento
dell'apertura della successione, elemento che costituisce il
presupposto dell'esperimento dell'azione in narrativa (Cass.
5225/1998).
Le medesime considerazioni vanno effettuate in relazione alle somme portate dalla grossa vincita alla Sisal", della quale peraltro manca qualsiasi riscontro anche solo indiziario, sicché
l'esistenza stessa della posta in questione nel patrimonio di
(cl' 25) va ritenuta sfornita di prova,Parte_1 e del
valore DE tre fucili del de cuius (in tesi 3.000,00 €), ceduti al convenuto in epoca anteriore all'apertura della successione.
Ne deriva il rigetto dell'azione in parte qua.
*
b. Somme fuoriuscite dal patrimonio DE coniugi _1
dopo l'apertura della successione
Pe fuoriuscita dal patrimonio di somme successivamente all'apertura delle rispettive successioni è stata oggetto di indagine peritale d'ufficio, le cui conclusioni vengono recepite integralmente in questa sede.
Orbene, il CTU ha accertato che il 10.11.2009, successivamente al decesso di Parte_1 (4.11.2009), CP ha prelevato 60.000,00 €, dal C/C postale n. 29032950. La riconducibilità del prelievo al convenuto è documentalmente provata, tenuto conto che l'operazione di accredito è stata
effettuata con la carta n. 24162097 intestata a CP
e che, d'altra parte, non è stata espressamente negata dalla difesa del convenuto.
L'azione è quindi fondata e l'importo va quindi computato nella massa oggetto di divisione con la seguente precisazione.
Il prelievo in questione ha avuto ad oggetto unicamente il
controvalore del buono dematerializzato sottoscritto da Parte_1
[...] (cl. 25), Persona_1 e CP in data
30.10.2009.
Depongono in tal senso la perfetta identità dell'importo prelevato e della provvista di emissione del buono (60.000,00 €)
e la contestualità del rimborso e del prelievo (entrambe le operazioni hanno avuto luogo il 10.11.2009).
Ne consegue che l'intera somma di € 60.000,00 (e solo essa) debba essere ricondotta nella massa ereditaria di Parte_1
trattandosi dell'importo corrispondente al rimborso post mortem di un buono dematerializzato sottoscritto anche dal de cuius e integralmente incassato dal solo convenuto, in assenza di alcun riparto tra gli eredi.
Con impostazione corretta, il CTU ha computato l'importo una sola volta, imputandolo alla massa di _1 e non anche a quella di Per_1 evitando una duplicazione contabile e rispettando la logica secondo cui ciò che rileva non è l'atto materiale del prelievo dal conto, bensì l'effettiva titolarità sostanziale della somma prelevata, in quanto proveniente da un titolo
intestato anche al de cuius e rimborsato post mortem.
Sicché vanno rigettate le eccezioni sollevate sul punto dalla difesa attorea sulla base delle osservazioni del CTP, cui il CTU
non ha ritenuto di aderire, scelta che il Tribunale condivide.
Vanno invece computati e restituiti i frutti civili (ovvero gli interessi al tasso legale) percepiti dal convenuto sulla quota del buono dematerializzato di spettanza dell'attore (pari ad €
CTU), e ciò dalla data della 6.666,67 € cfr. pag. 11
(10.11.2009), chiaramente avvenuta in mala fede, riscossione sino alla data odierna, atteso il combinato disposto degli artt.
535 e 1148 c.c. (per un totale di € 1.374,23 alla data di deposito della sentenza).
Mentre la domanda di restituzione è infondata con riguardo al valore:
delle pensioni INPS, atteso il difetto di prova in ordine alla riscossione e al trattenimento degli importi da parte del convenuto;
non ha dell'argenteria e ai gioielli, DE quali l'attore documentato l'esistenza;
dell'arredamento della casa DE de cuius, che sulla base delle fotografie prodotte va ritenuto privo di valore
venale, trattandosi di mobilio evidentemente vetusto (doc. dell'automobile Fiat 600, ceduta а CP
successivamente alla morte di _1 su consenso dello attorestesso (circostanza allegata in comparsa di
costituzione dal convenuto e non contestata dall'attore).
3. Divisione: relictum
Sulla base di quanto sin qui argomentato, va concluso che la divisione delle masse ereditarie in contesa deve avere riguardo al solo relictum, non sussistendo donatum da collazionare (per le ragioni evidenziate supra, § 1) né debiti a carico della massa
(per le ragioni che saranno evidenziate infra, § 4).
Ora la ricostruzione della consistenza del patrimonio mobiliare relitto DE coniugi è stata oggetto di consulenza tecnica d'ufficio le cui conclusioni, anche con riguardo alle risposte fornite alle osservazioni del CTP attoreo, vanno integralmente condivise in quanto adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici ed argomentativi.
*
a. ST PI
Il CTU ha concluso che al momento dell'apertura della successione
(classe 1925) i saldi de conti correnti e il di Parte_1
controvalore DE titoli finanziari ad esso cointestati corrispondeva ad € 112.531,53, di cui:
267,99 € in giacenza sul C/C 38125 (NL)
2.263,54 € in giacenza C/C 29032950 (POSTE) 50.000,00 € quale controvalore in linea capitale del
DEPOSITO TITOLI N. 476302 (POSTE);
60.000,00 € quale controvalore di un BUONO
DEMATERIALIZZATO.
Delle somme indicate, 1/3 è riferibile al de cuius, tenuto contro della cointestazione DE rapporti a tre soggetti (i coniugi
_1 e il figlio CP ) e della paritetica alimentazione della provvista (1/3 ciascuno), sulla base della presunzione contitolarità per parti uguali del saldo attivo del conto
medesimo ai sensi dell'art. 1298, CO. 2, C.C.,
nell'impossibilità di documentare il contrario sulla base delle movimentazioni prodotte in giudizio (pag. 8 CTU;
Cass. Ord.
27069/2022).
Sicché la massa da dividere è pari a € 37.510,51 (pag. 16 – CTU).
Ne deriva che a ciascun condividente va assegnato un valore corrispondente ad 1/3 della somma indicata, pari ad € 12.503,50.
*
b. Persona_1
Il CTU ha concluso che al momento dell'apertura della successione
(classe 1924; 10.2.2010), i saldi DE contidi Persona_1
correnti e il controvalore DE titoli finanziari ad essa cointestati, oltre al valore della quota ereditata dal marito,
corrispondeva ad € 53.691,33, così suddivisi:
- € 5.836,84 quale quota DE saldi (Poste, NL, Deposito
titoli, cfr. tabella D, pag. 14 CTU) già spettanti ad Parte_1 (classe 1986) per effetto della successione del nonno (e che tuttavia erano rimasti "giacenti" nei conti cointestati alla nonna e allo zio), sicché l'importo va detratto poiché non ricadente nel relictum di Per_1
[...] ;
€ 47.854,45 portati dai saldi dei conti correnti, dal
controvalore DE titoli finanziari e dalle cedole maturate,
tutti cointestati con il figlio, CP
sui saldi DE conti correnti Ora, la quota spettante alla Per_1
e sul controvalore DE titoli, attesa la cointestazione di essi a due soggetti ( Persona_1 e il figlio CP e della
paritetica alimentazione della provvista (1/2 ciascuno), per le
ragioni già evidenziate nel paragrafo precedente e che valgono anche con riguardo alla situazione della Per_1 è pari a €
23.927,25, di cui (pag. 14 CTU) :
57,24 € quale saldo del C/C 38125 (NL)
362,46 € quale saldo del C/C 29032950 (POSTE)
22.222,22,00 € quale controvalore in linea capitale del
DEPOSITO TITOLI N. 476302 (POSTE);
1.284,81 € portati dalla maturazione delle cedole sul
deposito titoli n. 476302.
Sicché la massa da dividere è pari a € 23.927,25 (pag. 16 OCTU).
Ne deriva che a ciascun condividente va assegnato un valore corrispondente ad ½ della somma indicata, pari ad € 11.963,62
(cfr. schema riepilogativo a pag. 16 - CTU). Va ulteriormente precisato che il CTU, con operazione contabile condivisibile, ha trattato il buono dematerializzato di
60.000,00 € come una posta unitaria, interamente confluita nel relictum di Parte_1 ' escludendo che una quota del titolo spettasse ad Persona_1 sicché nella massa ereditaria della "
Per_1 non figura alcuna quota del buono, evitando così
duplicazioni contabili.
In altri termini il CTU non ha suddiviso formalmente il buono in
1/3 a testa tra i tre intestatari, ma ha ritenuto di attribuirlo interamente alla successione di Parte_1 in quanto emesso pochi giorni prima del suo decesso e integralmente incassato post mortem da uno solo degli eredi, senza che Per_1
Parte_1 (cl. 1986) vi abbiano avuto accessO ○
[...] О
disponibilità. Ora, se nella successione di Persona_1 si conteggiasse di nuovo questa somma (ovvero la quota di 20.000,00 € del buono della quale lei era titolare per cointestazione, oltre ai €
6.666,67 della quale lei era titolare sulla base della
successione del marito) essa verrebbe conteggiata:
una prima volta nel patrimonio del marito, già attribuito agli eredi;
una seconda volta nel patrimonio di Persona_1 Come se
fosse ancora disponibile, anche se in realtà è stata prelevata da CP . Sicché le doglianze della difesa attorea sul punto sono infondate.
*
c. Conto finale
Spetta quindi all'attore l'importo di € 12.503,51 dalla
e l'importo di € 11.963,62 dallasuccessione del nonno
successione della nonna, per un totale di € 24.467,13.
Siffatto importo, come supra evidenziato, va maggiorato degli interessi al tasso legale, a titolo di frutti civili dovuti dal possessore di malafede della quota di spettanza dell'attore sul controvalore del buono dematerializzato, prelevato sine titulo dal convenuto.
*
d. Divisione e restituzioni dichiarata la divisione DE compendi ereditariVa quindi mobiliari di Parte_1 (classe 1925) e Persona_1
(classe 1924), con conseguente assegnazione all'attore in
proprietà esclusiva del valore delle quote a lui spettanti sulle successioni in contesa per un importo complessivo di 24.467,13
€, oltre ad interessi al tasso legale secondo la seguente suddivisione:
dalla data della presente sentenza sino al saldo con riguardo all'importo di 17.800,46 (24.467,13 6.666,67); dalla data della riscossione sino al saldo limitatamente all'importo € 6.666,67 (quota buono dematerializzato), per le ragioni dettagliate supra.
Va poi segnalato che in base all'estratto conto del 30.6.2024,
attinente al C/C postale n. 29032950 e consegnato al CTU da [...]
CP_4 ' risulta un saldo in giacenza pari a € 16.666,67
- CTU).derivante dal deposito titoli (pag. 17
Quanto alle quote spettanti all'attore sulle giacenze del C/C
38125 NL, del C/C 29032950, sul controvalore in linea capitale del deposito titoli n. 476302 (POSTE) e sulle cedole ivi
maturate, va opinato come parte attrice non ne abbia allegato
(ancor prima che provato) un prelievo sine titulo da parte di né siffatta circostanza emerge dall'elaborato CP
peritale, con la conseguenza che tali somme e/o (il controvalore
DE) titoli vanno ritenuti attualmente in giacenza presso gli istituti bancati indicati. Va quindi concluso che gli importi in questione esulino
dall'oggetto della condanna alla restituzione alla massa da
parte del convenuto, in difetto di prova di un prelievo ovvero di una detenzione sine titulo del relativo controvalore. Ne deriva che CP va condannato a pagare all'attore unicamente la differenza tra il valore delle quote spettanti ad sui compendi ereditari in oggetto e quanto Parte_1
prelevato sine titulo, ed esclusione degli altri importi, che vanno ritenuto ancora giacenti sui conti correnti in contesa il cui sblocco andrà effettuato in favore del convenuto da parte
DE rispettivi istituti di credito.
Sicché la restituzione ammonta ad € 6.666,68 (pari alla quota del buono dematerializzato di spettanza dell'attore; pag. 11
-
CTU) oltre agli interessi legali al tasso legale dalla data della riscossione (10.11.2009) sino al saldo.
*
4. Debiti ereditari. Domanda riconvenzionale
Va infine rigettata la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto.
Ed invero la CTU, in risposta ai quesiti specifici formulati sul punto (n. 6, 7, 8 CTU), ha evidenziato la mancata
documentazione di esborsi da parte del convenuto che trovino
titolo nella successione di Parte_1 e Persona_1
senza che la difesa del convenuto abbia formulato osservazioni in ordine a tale conclusione.
Va infine ribadito che le somme corrisposte all'attore da parte di CP per compensare il maggior valore dell'immobile permutato non gravano sulla massa oggetto di giudizio (quella mobiliare), dal momento che il compendio immobiliare è già stato diviso e pertanto esula dal thema decidendum.
*
5. Spese di lite Le spese di lite vanno compensate nella misura di 2/3, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., per come interpretato da C. Cost. n.
18/1977, tenuto conto:
che l'azione di riduzione è stata rigettata;
che la somma assegnata all'attore è superiore in misura
minima all'entità della proposta conciliativa ex art. 185-
bis c.p.c. (8.000,00 €), ove sommata alla disponibilità del convenuto di riconoscere all'attore l'intera giacenza sul
C/C postale n. 29032950 (€ 16.666,67), evidenziata sin
dalla costituzione e tenuta ferma nel corso del giudizio;
che il convenuto non ha adeguatamente giustificato l'assenza all'udienza dell'8.1.2024 (lunedì), ove era stata disposta la convocazione personale delle parti in ottica
conciliativa a seguito della proposta ex art. 185-bis c.p.c., atteso l'invio di una mail soli due giorni prima dell'udienza (in data 5.1.2024, venerdì) ove venivano evidenziati generici "impegni di lavoro", sicché la
condotta dell'attore è connotata da difetto di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c.;
Il restante terzo (1/3) segue la soccombenza del convenuto e va liquidata, come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014,
scaglione di valore "da € 5.201,00 a € 26.000,00" stabilito sulla base del decisum, e parametri tabellari medi, non essendovi
ragioni per discostarsene. Le spese di CTU seguono il riparto delle spese di lite
(compensazione per 2/3, a carico del convenuto soccombente per il restante terzo).
P. Q. M.
il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione collegiale,
rigettata ogni diversa domanda e disattesa ogni ulteriore
eccezione e deduzione:
1. rigetta l'azione di riduzione avanzata da Parte_1
2. accoglie la domanda di divisione avanzata da [...]
_1
3. dichiara lo scioglimento DE compendi ereditari mobiliari di Parte_1 (classe 1925) e di Persona_1
4. accerta che il valore della quota spettante all'attore sui compendi ereditari in contesa ammonta:
a. ad € 12.503,51 dalla successione di Parte_1
(cl. 1925);
b. di € 11.963,62 dalla successione di Persona_1
per un totale di € 24.467,13;
6. assegna ad Parte 1 le giacenze sui conti correnti in contesa, il controvalore DE titoli in essi depositati,
e l'ammontare delle cedole maturate, fino а concorrenza dell'importo di € 17.800,45 (di € 16.666,67 giacenti sul
C/C postale n. 29032950 ed € 642,40 per cedole sul deposito titoli n. 476302);
5. accerta che CP 1 ha prelevato sine titulo dopo successione di Parte_1 il l'apertura della
controvalore di un buono dematerializzato pari a 60.000,00,
di cui € 6.666,68 spettanti a Parte_1 (classe 1986)
quale quota di sua spettanza sulla successione di [...]
_1 (classe 1925);
6. per l'effetto condanna CP 1 a pagare a [...]
_1 la somma di € 6.666,68, oltre agli interessi legali dalla data del prelievo sino al saldo;
7. rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da [...]
CP ;
8. compensa le spese di lite nella misura di 2/3;
9. condanna CP a pagare a Parte_1 le spese di lite nella misura di 1/3, liquidandone l'importo in €
1692,33 per onorari, oltre а spese generali, IVA e CPA,
come per legge;
compensa le spese di CTU nella misura di 2/3; 10.
11. pone 1/3 delle spese di CTU a carico di CP
all'esito della camera di consiglio delReggio Calabria,
27/06/2025
Il giudice relatore dott. Filippo Meneghello
Il Presidente
dott. Dionisio Pantano 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 44 - _1 ) ;
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Seconda Sezione Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei
seguenti magistrati:
Presidente Dott. Dionisio Pantano
Giudice Dott.ssa Lucia Delfino
Dott. Filippo Meneghello Giudice relatore all'esito della camera di consiglio del 27.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 3170/2015 R.G. e
promossa da
Parte_1 C.F. 1
attore con il patrocinio dell'avv. Sabatino Ciprietti,
contro
CP C.F. 2
convenuto con il patrocinio dell'avv. Ernesto Siclari. *
Conclusioni per l'attore Parte 1
CONCLUSIONI
voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contr aria richiesta, deduzione ed eccezione respinta,
1) dichiarare aperta la successione ab intestato del Sig. PI ST, nato a Reggio Calabria, ed ivi deceduto il 07.11.2009;
2) dichiarare aperta la successione ab intestato della Sig.ra IA RO,
nata a [...] il [...], ed ivi deceduta il 10.02.2010;
3) ferme le premesse di cui al presente atto, accertato e dichiarato che
PI ST, nato a [...], ed ivi deceduto il 07.11.2009, e
IA RO, nata a [...] il [...], ed ivi deceduta il
10.02.2010, hanno disposto in vita delle proprie sostanze economiche,
assegnando, precedentemente, a titolo di donazione, le somme di denaro di cui alle premesse, nonché gli altri beni e somme risultanti dal patrimonio DE
de cuius, ivi compresi quelli, allo stato, non emersi, al figlio PI PA,
e ciò tramite attribuzioni di denaro dai de cuius allo stesso PI PA,
sia mediante prelievi di denaro, effettuati da quest'ultimo sui conti correnti e sui depositi titoli (tanto quelli DE de cuius, quanto quelli anche a lui cointestati), perché in realtà tutte sono riferibili alla massa ereditaria, e consistono in attribuzioni gratuite di denaro ed in prelievi sine titulo dagli stessi conti;
4) accertato e dichiarato che i prelievi di denaro, di cui al punto 3 che precede, ed in parte indicati nelle premesse, ledono le quote riservate all'attore, cosicché esse vanno reintegrate disponendo la riduzione delle donazioni di cui al punto che precede delle conclusioni (ex artt. 553 e segg.,
c.c.), previa riunione fittizia, al fine della costituzione dell'id quod relictum all'epoca est, così individuandosi l'entità del patrimonio ereditario dell'apertura della successione di PI ST (7 novembre 2009) e di
IA RO (10 febbraio 2010);
5) accertato e dichiarato quanto sub. 3 e 4, anche in conformità delle richieste già esposte nelle premesse e che qui vengono ribadite, dichiarare obbligato il convenuto PI PA alla reintegra, ed in effetti reintegrare, la quota dell'attore lesa quale legittimario, in relazione ai beni caduti in successione e, per quanto eventualmente non più esistente, mediante la reintegra attraverso il valore di quanto da egli percepito, con la rivalutazione e gli interessi a far data dall'apertura delle successioni in poi;
6) disporsi conseguentemente, a seguito dell'accoglimento dell'azione di riduzione, della collazione, della restituzione, la reintegrazione della quota dell'attore, nella misura dovutagli quale legittimario ex lege su tutto l'asse ereditario, con l'attribuzione della quota disponibile;
7) conseguentemente, disporsi la divisione DE beni, nella misura che salvifichi completamente la quota del legittimario attore, provvedendo alla ricognizione ed alla individuazione dell'asse ereditario riconducibile ai de cuius PI ST e IA RO, da suddividere fra gli eredi legittimi
PI ST e PI PA, e sciogliere la conseguente comunione ereditaria;
8) conseguentemente ed in ogni caso, accertare e dichiarare che il Sig.
PI PA è detentore, senza titolo, DE beni e delle somme tutte spettanti a PI ST, come meglio identificate nelle premesse dell'atto di citazione;
9) per l'effetto, condannare il Sig. PI PA, e/o i suoi aventi causa,
alla immediata restituzione, e/o comunque corresponsione, DE beni ereditari e delle somme spettanti all'attore;
10) condannare altresì il Signor PI PA a restituire e/o comunque corrispondere, al Signor PI ST, i frutti civili e naturali, maturati dal giorno della proposizione della domanda, su tutti i beni ereditari di cui si
è illegittimamente appropriato;
con vitoria of spese e compe i ole of ricorso farfettario ed agli accessori come per legge
"si insiste nelle richieste e conclusioni, sia di merito che istruttorie formulate e come da precisazione delle conclusioni e di provvedere tenendo conto di quanto osservato, della
liquidazione del buono dematerializzato pari ad € 60.000 da
ripartire tra gli eredi CP e Parte_1
demandando di opus sit al CTU di integrare la perizia provvedendo al ricalcolo come richiesto, con rigetto delle avverse eccezioni, nonché domanda riconvenzionale spiegata da
controparte che oltre ad aver ad oggetto crediti prescritti, è
infondata, sia in fatto che in diritto e, dunque, va rigettata integralmente".
Conclusioni per il convenuto CP 1 :
"Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare le domande tutte formulate dell'attore, in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi di cui in premessa;
in via riconvenzionale, previo conguaglio di tutte le somme anticipate dal convenuto come da calcolo effettuato in premessa, condannare l'attore al rimborso della somma pari ad € 22.667,36; in via subordinata, confermare le conclusioni formulate dal C.T.U.; per i motivi relativi alla mancata adesione alla proposta conciliativa di codesto on.le Tribunale, condannare, in applicazione dell'art. 91 c.p.c. in combinato disposto con
l'art. 11 del D.Lgs. 28/2010, l'attore al pagamento delle spese legali in favore del convenuto, anche in caso di scongiuranda soccombenza parziale. Con vittoria di spese e competenze tutte".
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione depositato il 29.9.2015 e regolarmente notificato, Parte_1 esponeva che:
in data 7.11.2009 veniva a mancare in Reggio Calabria il nonno paterno (omonimo dell'attore), Parte_1
(classe 1925);
in data 10.2.2010 veniva altresì a mancare Persona_1
nonna paterna e moglie di Parte_1 (cl' 25);
né lo _1 né la Per_1 lasciavano testamento,
aprendosi quindi sui rispettivi patrimoni la successione ab intestato;
la coppia aveva due figli, CP e CP_2
quest'ultimo padre dell'attore e premorto ad
[...] '
entrambi i genitori, essendo deceduto il 31.3.1994;
gli eredi ab intestato di Parte_1 andavano individuati in CP_3 CP e nello stesso attore, succeduto per rappresentazione del proprio padre,
nella misura di 1/3 ciascuno;
gli eredi ab intestato di Persona_1 andavano individuati in CP e nello stesso [...] _1 succeduto per rappresentazione al proprio padre,
nella misura di 1/2 ciascuno;
i de cuius, mentre erano in vita, avevano donato in parti uguali ai figli, CP_2 e CP il rispettivo patrimonio immobiliare composto da:
О un appartamento sito in Reggio Calabria, via Sbarre
Centrali n. 280 (che apparteneva alla sola Per_1
[...] );
О un appartamento sito in Reggio Calabria, via
Torricelli Ferroviari n. 1 (che apparteneva al solo
Parte_1 c. 25); con atto pubblico di permuta del 6.8.2012 il patrimonio immobiliare in questione (oltre ad altri immobili ivi
ricompresi) veniva diviso tra _1 CP
il patrimonio mobiliare appartenente ad Parte_1 alla data di apertura della successione (relictum) era
composto da:
○ Fiat 600 di Parte_1 acquistata per l'importo di 8.000,00 €;
О fucili di Parte_1
О rata della pensione INPS di Parte_1 non
riscossa (€ 1.748,29);
○ conto corrente NL n. 38125 (cointestato tra i de cuius
CP estinto in data 28.2.2010, con saldo pari a 144,26 €; conto corrente postale n. 29032950 (cointestato tra i de cuius e CP estinto il 31.12.2010 con saldo pari a € 984,35 all'epoca della morte di Per_1
[...] (saldo pari ad € 2.235,60 alla data di decesso di Parte_1 ) ;
О deposito titoli obbligazionari, collegato al conto
corrente di cui al punto precedente, denominato "Banco
Popolare 08/14 Reload 3
- Banco Posta II" con scadenza
23.5.2014 del valore di € 50.000,00 con cedola annuale di € 2.187,50;
buono dematerializzato di € 60.000,00 sottoscritto da О
Parte_1 (cl' 25), Person a_1 CP
[...] in data 30.10.2009 e presente al momento della successione (7.11.2009);
il patrimonio mobiliare di Parte_1 mentre era in vita, era composto (oltre che dai rapporti di cui al punto precedente) da:
○ una "grossa vincita" alla Sisal, conseguita da
Parte_1 e Persona_1
libretto di risparmio nominativo n. 6640, cointestato ai de cuius ed al convenuto, e rimborsato e rimborsato per lire 10.000.000;
○ conto corrente postale n. 28986917, estinto il
23.8.2001; conti correnti presso NT DE SC di NA (n.
26897.47 e n. 28580.03, estinti in data anteriore al decesso di Parte_1
o depositi titoli appoggiati presso gli istituti citati,
tutti riscossi anteriormente al decesso DE coniugi
_1 ;
in epoca anteriore all'apertura della successione di [...]
_1 CP avrebbe prelevato o riscosso sine titulo:
о il denaro della vincita alla Sisal;
О in data 1.9.2001 la somma di lire 49.567.350,00 dal conto corrente postale n. 29032950;
in data 19.3.1996 la somma di 71.280.000,00, impiegata
○
per l'acquisto della casa di CP tutti i titoli depositati presso i conti correnti о
aperti dai de cuius mentre erano in vita, in
particolare:
☐ controvalore pari a lire 10.000.000,00 giacenti presso il libretto di risparmio postale n. 6640,
rimborsato il 5.2.1996;
deposito titoli di controvalore pari а lire
80.000.000,00 € appoggiato al C.C. n. 26897.47
ai de cuius e ad presso MP (cointestato e rimborsato per fine Controparte_2
prestito il 14.1.1994; deposito titoli (B.O.T.) di controvalore pari a lire 85.000.000,00 € appoggiato al C.C. n.
28580.03 presso MP (cointestato ai de cuius e a
) e rimborsato per fine prestito il CP
16.1.1995;
buoni postali per un controvalore di € 70.000,00
◉
riaccreditati sul conto corrente postale n.
29032950 in data 30.10.2009;
mentre in epoca posteriore all'apertura della successione di Parte_1 CP avrebbe prelevato ○
riscosso sine titulo: О la rata non riscossa della pensione INPS;
in data 10.11.2009, buoni dematerializzati per un controvalore di 60.000,00 € (sottoscritti il
30.10.2009 - deposito titoli n. 476302, appoggiato sul conto corrente postale n. 29032950);
○ sempre in data 10.11.2009, l'importo di € 60.000,00
tramite Postamat dal c/c n. 29032950;
ovvero trattenuto sine titulo:
О l'automobile Fiat 600, del valore di 2.000,00 €;
l'arredamento della casa DE de cuius, del valore di
3.000,00 €;
○ tre fucili del de cuius, del valore di 3.000,00 €;
○ argenteria e gioielli, del valore di 700,00 e 2.500,00
€; all'aperturain epoca posteriore della successione di avrebbe prelevato o riscosso Persona_1 CP
sine titulo: О controvalore [sconosciuto n.d.r.] del dossier titoli n. 5900401074/3 presso NL (in data 22.2.2010);
○ saldo del conto corrente postale n. 29032950 pari a €
984,35;
О le cedole annuali maturate per la sottoscrizione di obbligazioni Banco Popolare 08/14 reload 3 Banco Posta II (sottoscritte in data 23.5.2008, con scadenza il
23.5.2014) con riferimento agli anni 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, per un totale di 10.923,50 €;
i prelievi e le riscossioni avvenute in epoca antecedente all'apertura delle rispettive successioni, siccome avvenute con il consenso dei de cuius, integrano delle donazioni indirette in favore dello zio, e determinavano la lesione della quota di riserva del nipote sicché andavano ridotte ex art. 555 c.c.;
le donazioni indirette in questioni avevano leso la quota di riserva spettante all'attore sulla successione di entrambi i nonni;
che le somme di denaro prelevate e riscosse (oltre ai beni mobili trattenuti) da CP in epoca posteriore appartenevano agli assi all'apertura delle successioni,
ereditari di Parte_1 e Persona_1 sicché andavano restituite all'erede/attore, pro quota ex art. 533
e 534 c.c.;
conveniva in giudizio CP chiedendo: la condanna alla restituzione DE beni ereditari in suo possesso (somme prelevate o riscosse dopo i rispettivi decessi e beni mobili); la riduzione delle donazioni lesive della quota di riserva dell'attore; la divisione del compendio ereditario mobiliare di Parte_1 e Persona_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
24.12.2015 si costituiva in giudizio CP il quale:
contestava la ricostruzione DE fatti offerta dalla difesa attorea;
eccepiva che titoli e conti correnti erano stati,
rispettivamente, riscossi (anche dallo stesso padre dell'attore) ed estinti quando i genitori erano ancora in
vita, sicché non rientravano nell'asse ereditario;
negava di aver ricevuto in donazione denaro e controvalore
DE titoli finanziari DE de cuius mentre essi erano in vita, ma di aver meramente riscosso somme per loro conto in quanto cointestatario DE rapporti e DE conti correnti sui quali erano appoggiati i depositi;
negava di aver acquistato un immobile con denaro donato o appartenente ai genitori, ed esponeva che proprio l'immobile in questione era stato acquistato dall'attore per effetto della divisione convenzionale intervenuta tra le parti ed avente ad oggetto il patrimonio immobiliare DE
de cuius;
eccepiva l'esistenza di suppellettili all'interno dell'appartamento dei de cuius che fossero di loro
proprietà;
esponeva di aver acquistato a titolo gratuito la Fiat 600
sulla base di un accordo verbale con l'attore;
ammetteva che i fucili da caccia gli erano stati donati da
Parte_1 mentre era in vita;
non negava di aver prelevato somme dal c/c postale n.
29032950 dopo la morte di Parte_1 per un diverso
importo rispetto a quello allegato dall'attore, di guisa che la quota spettante a ciascun condividente su tali somme ammontava ad € 12.470,63;
ammetteva di aver riscosso le cedole annuali reload 3, per il diverso importo di 2.576,27 €;
rilevava che la quota di competenza dell'attore del saldo
DE rapporti postali, pari ad € 16.667,00, giaceva presso le Poste di Reggio Calabria rimanendo nella disponibilità
dell'attore;
riconosceva, pertanto, un debito per i titoli in contesa parti ad € 7.779,20;
osservava di aver sostenuto spese di gestione del compendio ereditario, da addebitare alla massa da dividere, per €
20.894,51; allegava che il valore dell'immobile ricevuto dall'attore a seguito di divisione convenzionale del compendio immobiliare di coniugi _1 superava di 15.000,00 €
quello ricevuto dall'attore, da compensare con l'eventuale credito attore;
evidenziava di essere creditore dell'attore per l'importo di € 22.667,36;
e concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in
via riconvenzionale, 1 condanna al rimborso delle somme anticipate per le gestioni delle eredità in contesa.
Instaurato regolarmente il contraddittorio all'udienza del
19.1.2016, la causa veniva istruita a mezzo di prove orali e
CTU.
Precisate le conclusioni all'udienza del 25.1.2024, la causa
passa ora in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
*
1. Azione di riduzione
L'azione è infondata.
recente orientamento dellaE' pur vero che, secondo il più
giurisprudenza di legittimità, la sussistenza di oneri di
deduzione a carico del legittimario che agisce in riduzione non implica la necessità di precisare nella domanda l'entità
monetaria della lesione, occorrendo, piuttosto, che la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie О donazioni sia una rappresentazione patrimoniale giustificata alla stregua di sussistenza della lesione di verosimile la tale da rendere
(Cass. 27580/2024; Cass. 17926/2020), ma rimane legittima altrettanto fermo, in quanto non contraddetto dagli arresti
richiamati, che il legittimario che intende proporre l'azione di riduzione ha in ogni caso l'onere di allegare e comprovare, pur con il temperamento esposto, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, О meno, avvenuta, ed in quale misura, la
lesione della sua quota di riserva.
Rimane, dunque, onere dell'attore in riduzione quello di
indicare, in relazione al principio sancito dagli artt. 555 e 559 c.C., la consistenza della propria quota in relazione al patrimonio relitto (pur senza dover scendere nella precisa individuazione di un valore monetario, specificando dimostrando che non vi siano altri beni su cui soddisfarsi, oltre quelli che formano oggetto dell'azione), individuando le disposizioni lesive da riunire fittiziamente al patrimonio relitto (art. 556 c.c.) e precisando le donazioni e i legati ricevuti, rispetto ai quali non vi sia stata dispensa alcuna
(art. 564, co. 2, c.c.), non potendo l'azione di riduzione delle donazioni essere sperimentata che dall'ultima e risalendo via via alle anteriori, atteso che soltanto in tal modo il giudice può procedere alla sua reintegrazione (Cass. 14473/2011; Cass.
20830/2016). Con riferimento alla vicenda in contesa l'attore, succeduto nell'eredità DE nonni per rappresentazione del proprio padre,
ha espressamente dato atto di aver che questi aveva ricevuto in donazione dai genitori un immobile, sito in Reggio Calabria, via
Sbarre Centrali n. 280 (NCEU di RC, fg. 105, part. 146, sub. 4),
senza tuttavia indicarne il valore, né rapportarlo al valore della propria quota.
Inoltre la difesa attorea ha omesso di ricostruire l'intero compendio ereditario DE de cuius, limitandosi prendere in considerazione unicamente i rapporti finanziari, peraltro senza distinguere e quantificare in modo complessivo le somme, in tesi,
e quelle effettivamente "relitte"donate a convenuto
all'apertura delle rispettive successioni.
Sicché l'attore ha del tutto omesso di indicare, anche solo in via assertiva, l'entità della propria quota in ragione della consistenza del patrimonio relitto e della parte disponibile,
omettendo di fornire in giudizio siffatte informazioni.
La magnitudine delle omissioni sul piano assertivo implica il allegatorio gravantedell'onere mancato assolvimento tenendo conto del recente sull'attore, e ciò anche alleggerimento concesso dalla giurisprudenza di legittimità,
riverberandosi nell'impossibilità per il convenuto di conoscere in che termini venga richiesta la riduzione.
Proseguendo, in relazione alla mancata indicazione delle disposizioni lesive va osservato come l'attore abbia prospettato l'esistenza di donazioni, in favore DE convenuti, in modo del tutto ipotetico ed apodittico.
Ed invero la difesa dell'attore ha fatto un generico riferimento alla "riscossione" del controvalore di titoli finanziari, senza esporre argomentazioni idonee a rappresentare, quantomeno in via logico-deduttiva, la stessa esistenza di atti dispositivi a
valle" del riaccredito sul conto corrente del controvalore DE
titoli liquidati.
bancariaIn altri termini, la documentazione prodotta in
giudizio evidenzia come, una volta portati a scadenza, il
controvalore DE titoli finanziari in contesa veniva liquidato sui conti correnti ove essi erano appoggiati, pressoché tutti cointestati tra i coniugi _1 e il figlio CP
Ebbene la difesa attorea ha ritenuto, del tutto apoditticamente,
che siffatto riaccredito sul conto determinasse senza tuttavia documentare (né per vero allegare):
l'effettivo trasferimento delle somme al convenuto, e in che misura;
la natura di liberalità delle attribuzioni (id est l'esistenza di animus donandi in capo ai genitori). Tanto che il tenore delle difese dell'attrice, sul punto,
demandano al Tribunale l'intera attività di indagine in ordine all'esistenza DE trasferimenti (non indicati in modo specifico). Conclusivamente, le allegazioni che hanno accompagnato la
proposizione della domanda di riduzione da parte di [...]
_1 si sono limitate ad una prospettazione dell'avvenuta lesione della propria quota di legittima in via del tutto
generica ed ipotetica.
La domanda va quindi rigettata.
*
2. Petitio hereditatis
La domanda è fondata limitatamente alle somme riscosse da [...]
all'apertura delle successioni inCP successivamente contesa (infra § 2.b), mentre è infondata con riguardo al denaro riscosso e ai titoli liquidati mentre i de cuius erano in vita.
*
a. Somme fuoriuscite dal patrimonio DE coniugi Pt_1
anteriormente all'apertura della successione
È noto che la petitio hereditatis non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che il de cuius abbia, prima della sua morte, rimesso senza un'apparente causa di giustificazione, al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto in disponibilità in forza di un titolo giuridico preesistente e indipendente rispetto alla morte del de cuius
(Cass. 3181/2011).
In altri termini con la petizione ereditaria sono reclamabili
soltanto i beni nei quali l'erede è succeduto mortis causa al de cuius e non quelli che, al momento dell'apertura della successione, sono già fuoriusciti dal patrimonio del defunto e che, pertanto, non possono essere considerati beni ereditari
(Cass. Ord. 8942/2024).
Tanto chiarito va rilevato come i rapporti bancari di cui al
libretto di risparmio nominativo n. 6640, corrente postale n.
28986917 (estinto il 23.8.2001), conti correnti presso NT DE
SC di NA (n. 26897.47 e n. 28580.03), erano già stati chiusi in data anteriore al decesso di Parte_1
Parimenti, tutti titoli finanziari ad essi appoggiati venivano erano ancora in vita. liquidati quando i coniugi _1
Ed in particolare:
la giacenza del libretto di risparmio postale n. 6640 (lire
10.000.000,00) veniva rimborsata il 5.2.1996;
deposito titoli di controvalore pari a lire 80.000.000,00,
appoggiato al C.C. n. 26897.47 presso MP (cointestato ai
' veniva rimborsato per de cuius e ad Controparte_2
fine prestito il 14.1.1994;
il deposito titoli (B.O.T.) di controvalore pari a lire
85.000.000,00 € appoggiato al C.C. n. 28580.03 presso MP
(cointestato ai de cuius e a CP veniva rimborsato per fine prestito il 16.1.1995;
i buoni postali per un controvalore di € 70.000,00 venivano riaccreditati sul conto corrente postale n. 29032950 in
data 30.10.2009; Difetta quindi, in riferimento alle somme in oggetto, la
specifica allegazione (ancor prima della prova) della
ricomprensione dei beni nell'asse ereditario al momento
dell'apertura della successione, elemento che costituisce il
presupposto dell'esperimento dell'azione in narrativa (Cass.
5225/1998).
Le medesime considerazioni vanno effettuate in relazione alle somme portate dalla grossa vincita alla Sisal", della quale peraltro manca qualsiasi riscontro anche solo indiziario, sicché
l'esistenza stessa della posta in questione nel patrimonio di
(cl' 25) va ritenuta sfornita di prova,Parte_1 e del
valore DE tre fucili del de cuius (in tesi 3.000,00 €), ceduti al convenuto in epoca anteriore all'apertura della successione.
Ne deriva il rigetto dell'azione in parte qua.
*
b. Somme fuoriuscite dal patrimonio DE coniugi _1
dopo l'apertura della successione
Pe fuoriuscita dal patrimonio di somme successivamente all'apertura delle rispettive successioni è stata oggetto di indagine peritale d'ufficio, le cui conclusioni vengono recepite integralmente in questa sede.
Orbene, il CTU ha accertato che il 10.11.2009, successivamente al decesso di Parte_1 (4.11.2009), CP ha prelevato 60.000,00 €, dal C/C postale n. 29032950. La riconducibilità del prelievo al convenuto è documentalmente provata, tenuto conto che l'operazione di accredito è stata
effettuata con la carta n. 24162097 intestata a CP
e che, d'altra parte, non è stata espressamente negata dalla difesa del convenuto.
L'azione è quindi fondata e l'importo va quindi computato nella massa oggetto di divisione con la seguente precisazione.
Il prelievo in questione ha avuto ad oggetto unicamente il
controvalore del buono dematerializzato sottoscritto da Parte_1
[...] (cl. 25), Persona_1 e CP in data
30.10.2009.
Depongono in tal senso la perfetta identità dell'importo prelevato e della provvista di emissione del buono (60.000,00 €)
e la contestualità del rimborso e del prelievo (entrambe le operazioni hanno avuto luogo il 10.11.2009).
Ne consegue che l'intera somma di € 60.000,00 (e solo essa) debba essere ricondotta nella massa ereditaria di Parte_1
trattandosi dell'importo corrispondente al rimborso post mortem di un buono dematerializzato sottoscritto anche dal de cuius e integralmente incassato dal solo convenuto, in assenza di alcun riparto tra gli eredi.
Con impostazione corretta, il CTU ha computato l'importo una sola volta, imputandolo alla massa di _1 e non anche a quella di Per_1 evitando una duplicazione contabile e rispettando la logica secondo cui ciò che rileva non è l'atto materiale del prelievo dal conto, bensì l'effettiva titolarità sostanziale della somma prelevata, in quanto proveniente da un titolo
intestato anche al de cuius e rimborsato post mortem.
Sicché vanno rigettate le eccezioni sollevate sul punto dalla difesa attorea sulla base delle osservazioni del CTP, cui il CTU
non ha ritenuto di aderire, scelta che il Tribunale condivide.
Vanno invece computati e restituiti i frutti civili (ovvero gli interessi al tasso legale) percepiti dal convenuto sulla quota del buono dematerializzato di spettanza dell'attore (pari ad €
CTU), e ciò dalla data della 6.666,67 € cfr. pag. 11
(10.11.2009), chiaramente avvenuta in mala fede, riscossione sino alla data odierna, atteso il combinato disposto degli artt.
535 e 1148 c.c. (per un totale di € 1.374,23 alla data di deposito della sentenza).
Mentre la domanda di restituzione è infondata con riguardo al valore:
delle pensioni INPS, atteso il difetto di prova in ordine alla riscossione e al trattenimento degli importi da parte del convenuto;
non ha dell'argenteria e ai gioielli, DE quali l'attore documentato l'esistenza;
dell'arredamento della casa DE de cuius, che sulla base delle fotografie prodotte va ritenuto privo di valore
venale, trattandosi di mobilio evidentemente vetusto (doc. dell'automobile Fiat 600, ceduta а CP
successivamente alla morte di _1 su consenso dello attorestesso (circostanza allegata in comparsa di
costituzione dal convenuto e non contestata dall'attore).
3. Divisione: relictum
Sulla base di quanto sin qui argomentato, va concluso che la divisione delle masse ereditarie in contesa deve avere riguardo al solo relictum, non sussistendo donatum da collazionare (per le ragioni evidenziate supra, § 1) né debiti a carico della massa
(per le ragioni che saranno evidenziate infra, § 4).
Ora la ricostruzione della consistenza del patrimonio mobiliare relitto DE coniugi è stata oggetto di consulenza tecnica d'ufficio le cui conclusioni, anche con riguardo alle risposte fornite alle osservazioni del CTP attoreo, vanno integralmente condivise in quanto adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici ed argomentativi.
*
a. ST PI
Il CTU ha concluso che al momento dell'apertura della successione
(classe 1925) i saldi de conti correnti e il di Parte_1
controvalore DE titoli finanziari ad esso cointestati corrispondeva ad € 112.531,53, di cui:
267,99 € in giacenza sul C/C 38125 (NL)
2.263,54 € in giacenza C/C 29032950 (POSTE) 50.000,00 € quale controvalore in linea capitale del
DEPOSITO TITOLI N. 476302 (POSTE);
60.000,00 € quale controvalore di un BUONO
DEMATERIALIZZATO.
Delle somme indicate, 1/3 è riferibile al de cuius, tenuto contro della cointestazione DE rapporti a tre soggetti (i coniugi
_1 e il figlio CP ) e della paritetica alimentazione della provvista (1/3 ciascuno), sulla base della presunzione contitolarità per parti uguali del saldo attivo del conto
medesimo ai sensi dell'art. 1298, CO. 2, C.C.,
nell'impossibilità di documentare il contrario sulla base delle movimentazioni prodotte in giudizio (pag. 8 CTU;
Cass. Ord.
27069/2022).
Sicché la massa da dividere è pari a € 37.510,51 (pag. 16 – CTU).
Ne deriva che a ciascun condividente va assegnato un valore corrispondente ad 1/3 della somma indicata, pari ad € 12.503,50.
*
b. Persona_1
Il CTU ha concluso che al momento dell'apertura della successione
(classe 1924; 10.2.2010), i saldi DE contidi Persona_1
correnti e il controvalore DE titoli finanziari ad essa cointestati, oltre al valore della quota ereditata dal marito,
corrispondeva ad € 53.691,33, così suddivisi:
- € 5.836,84 quale quota DE saldi (Poste, NL, Deposito
titoli, cfr. tabella D, pag. 14 CTU) già spettanti ad Parte_1 (classe 1986) per effetto della successione del nonno (e che tuttavia erano rimasti "giacenti" nei conti cointestati alla nonna e allo zio), sicché l'importo va detratto poiché non ricadente nel relictum di Per_1
[...] ;
€ 47.854,45 portati dai saldi dei conti correnti, dal
controvalore DE titoli finanziari e dalle cedole maturate,
tutti cointestati con il figlio, CP
sui saldi DE conti correnti Ora, la quota spettante alla Per_1
e sul controvalore DE titoli, attesa la cointestazione di essi a due soggetti ( Persona_1 e il figlio CP e della
paritetica alimentazione della provvista (1/2 ciascuno), per le
ragioni già evidenziate nel paragrafo precedente e che valgono anche con riguardo alla situazione della Per_1 è pari a €
23.927,25, di cui (pag. 14 CTU) :
57,24 € quale saldo del C/C 38125 (NL)
362,46 € quale saldo del C/C 29032950 (POSTE)
22.222,22,00 € quale controvalore in linea capitale del
DEPOSITO TITOLI N. 476302 (POSTE);
1.284,81 € portati dalla maturazione delle cedole sul
deposito titoli n. 476302.
Sicché la massa da dividere è pari a € 23.927,25 (pag. 16 OCTU).
Ne deriva che a ciascun condividente va assegnato un valore corrispondente ad ½ della somma indicata, pari ad € 11.963,62
(cfr. schema riepilogativo a pag. 16 - CTU). Va ulteriormente precisato che il CTU, con operazione contabile condivisibile, ha trattato il buono dematerializzato di
60.000,00 € come una posta unitaria, interamente confluita nel relictum di Parte_1 ' escludendo che una quota del titolo spettasse ad Persona_1 sicché nella massa ereditaria della "
Per_1 non figura alcuna quota del buono, evitando così
duplicazioni contabili.
In altri termini il CTU non ha suddiviso formalmente il buono in
1/3 a testa tra i tre intestatari, ma ha ritenuto di attribuirlo interamente alla successione di Parte_1 in quanto emesso pochi giorni prima del suo decesso e integralmente incassato post mortem da uno solo degli eredi, senza che Per_1
Parte_1 (cl. 1986) vi abbiano avuto accessO ○
[...] О
disponibilità. Ora, se nella successione di Persona_1 si conteggiasse di nuovo questa somma (ovvero la quota di 20.000,00 € del buono della quale lei era titolare per cointestazione, oltre ai €
6.666,67 della quale lei era titolare sulla base della
successione del marito) essa verrebbe conteggiata:
una prima volta nel patrimonio del marito, già attribuito agli eredi;
una seconda volta nel patrimonio di Persona_1 Come se
fosse ancora disponibile, anche se in realtà è stata prelevata da CP . Sicché le doglianze della difesa attorea sul punto sono infondate.
*
c. Conto finale
Spetta quindi all'attore l'importo di € 12.503,51 dalla
e l'importo di € 11.963,62 dallasuccessione del nonno
successione della nonna, per un totale di € 24.467,13.
Siffatto importo, come supra evidenziato, va maggiorato degli interessi al tasso legale, a titolo di frutti civili dovuti dal possessore di malafede della quota di spettanza dell'attore sul controvalore del buono dematerializzato, prelevato sine titulo dal convenuto.
*
d. Divisione e restituzioni dichiarata la divisione DE compendi ereditariVa quindi mobiliari di Parte_1 (classe 1925) e Persona_1
(classe 1924), con conseguente assegnazione all'attore in
proprietà esclusiva del valore delle quote a lui spettanti sulle successioni in contesa per un importo complessivo di 24.467,13
€, oltre ad interessi al tasso legale secondo la seguente suddivisione:
dalla data della presente sentenza sino al saldo con riguardo all'importo di 17.800,46 (24.467,13 6.666,67); dalla data della riscossione sino al saldo limitatamente all'importo € 6.666,67 (quota buono dematerializzato), per le ragioni dettagliate supra.
Va poi segnalato che in base all'estratto conto del 30.6.2024,
attinente al C/C postale n. 29032950 e consegnato al CTU da [...]
CP_4 ' risulta un saldo in giacenza pari a € 16.666,67
- CTU).derivante dal deposito titoli (pag. 17
Quanto alle quote spettanti all'attore sulle giacenze del C/C
38125 NL, del C/C 29032950, sul controvalore in linea capitale del deposito titoli n. 476302 (POSTE) e sulle cedole ivi
maturate, va opinato come parte attrice non ne abbia allegato
(ancor prima che provato) un prelievo sine titulo da parte di né siffatta circostanza emerge dall'elaborato CP
peritale, con la conseguenza che tali somme e/o (il controvalore
DE) titoli vanno ritenuti attualmente in giacenza presso gli istituti bancati indicati. Va quindi concluso che gli importi in questione esulino
dall'oggetto della condanna alla restituzione alla massa da
parte del convenuto, in difetto di prova di un prelievo ovvero di una detenzione sine titulo del relativo controvalore. Ne deriva che CP va condannato a pagare all'attore unicamente la differenza tra il valore delle quote spettanti ad sui compendi ereditari in oggetto e quanto Parte_1
prelevato sine titulo, ed esclusione degli altri importi, che vanno ritenuto ancora giacenti sui conti correnti in contesa il cui sblocco andrà effettuato in favore del convenuto da parte
DE rispettivi istituti di credito.
Sicché la restituzione ammonta ad € 6.666,68 (pari alla quota del buono dematerializzato di spettanza dell'attore; pag. 11
-
CTU) oltre agli interessi legali al tasso legale dalla data della riscossione (10.11.2009) sino al saldo.
*
4. Debiti ereditari. Domanda riconvenzionale
Va infine rigettata la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto.
Ed invero la CTU, in risposta ai quesiti specifici formulati sul punto (n. 6, 7, 8 CTU), ha evidenziato la mancata
documentazione di esborsi da parte del convenuto che trovino
titolo nella successione di Parte_1 e Persona_1
senza che la difesa del convenuto abbia formulato osservazioni in ordine a tale conclusione.
Va infine ribadito che le somme corrisposte all'attore da parte di CP per compensare il maggior valore dell'immobile permutato non gravano sulla massa oggetto di giudizio (quella mobiliare), dal momento che il compendio immobiliare è già stato diviso e pertanto esula dal thema decidendum.
*
5. Spese di lite Le spese di lite vanno compensate nella misura di 2/3, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., per come interpretato da C. Cost. n.
18/1977, tenuto conto:
che l'azione di riduzione è stata rigettata;
che la somma assegnata all'attore è superiore in misura
minima all'entità della proposta conciliativa ex art. 185-
bis c.p.c. (8.000,00 €), ove sommata alla disponibilità del convenuto di riconoscere all'attore l'intera giacenza sul
C/C postale n. 29032950 (€ 16.666,67), evidenziata sin
dalla costituzione e tenuta ferma nel corso del giudizio;
che il convenuto non ha adeguatamente giustificato l'assenza all'udienza dell'8.1.2024 (lunedì), ove era stata disposta la convocazione personale delle parti in ottica
conciliativa a seguito della proposta ex art. 185-bis c.p.c., atteso l'invio di una mail soli due giorni prima dell'udienza (in data 5.1.2024, venerdì) ove venivano evidenziati generici "impegni di lavoro", sicché la
condotta dell'attore è connotata da difetto di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c.;
Il restante terzo (1/3) segue la soccombenza del convenuto e va liquidata, come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014,
scaglione di valore "da € 5.201,00 a € 26.000,00" stabilito sulla base del decisum, e parametri tabellari medi, non essendovi
ragioni per discostarsene. Le spese di CTU seguono il riparto delle spese di lite
(compensazione per 2/3, a carico del convenuto soccombente per il restante terzo).
P. Q. M.
il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione collegiale,
rigettata ogni diversa domanda e disattesa ogni ulteriore
eccezione e deduzione:
1. rigetta l'azione di riduzione avanzata da Parte_1
2. accoglie la domanda di divisione avanzata da [...]
_1
3. dichiara lo scioglimento DE compendi ereditari mobiliari di Parte_1 (classe 1925) e di Persona_1
4. accerta che il valore della quota spettante all'attore sui compendi ereditari in contesa ammonta:
a. ad € 12.503,51 dalla successione di Parte_1
(cl. 1925);
b. di € 11.963,62 dalla successione di Persona_1
per un totale di € 24.467,13;
6. assegna ad Parte 1 le giacenze sui conti correnti in contesa, il controvalore DE titoli in essi depositati,
e l'ammontare delle cedole maturate, fino а concorrenza dell'importo di € 17.800,45 (di € 16.666,67 giacenti sul
C/C postale n. 29032950 ed € 642,40 per cedole sul deposito titoli n. 476302);
5. accerta che CP 1 ha prelevato sine titulo dopo successione di Parte_1 il l'apertura della
controvalore di un buono dematerializzato pari a 60.000,00,
di cui € 6.666,68 spettanti a Parte_1 (classe 1986)
quale quota di sua spettanza sulla successione di [...]
_1 (classe 1925);
6. per l'effetto condanna CP 1 a pagare a [...]
_1 la somma di € 6.666,68, oltre agli interessi legali dalla data del prelievo sino al saldo;
7. rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da [...]
CP ;
8. compensa le spese di lite nella misura di 2/3;
9. condanna CP a pagare a Parte_1 le spese di lite nella misura di 1/3, liquidandone l'importo in €
1692,33 per onorari, oltre а spese generali, IVA e CPA,
come per legge;
compensa le spese di CTU nella misura di 2/3; 10.
11. pone 1/3 delle spese di CTU a carico di CP
all'esito della camera di consiglio delReggio Calabria,
27/06/2025
Il giudice relatore dott. Filippo Meneghello
Il Presidente
dott. Dionisio Pantano 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 44 - _1 ) ;