Ordinanza collegiale 12 febbraio 2021
Sentenza 27 luglio 2021
Ordinanza cautelare 26 novembre 2021
Accoglimento
Sentenza 29 aprile 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 26/11/2021, n. 6343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6343 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/11/2021
N. 09195/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9195 del 2021, proposto dal Comune di Melfi, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Romanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maria Laviensi in Roma, via Pompeo Magno 10/B;
contro
i signori AN UR SO, NA TT, TO SE, ME TT, SC SE, RA SE, ES SE, GI UA, PE UA, CO IO e ET UA, rappresentati e difesi dagli avvocati Raffaele Caggiano e Teresa Caggiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la società Costruzioni AN CI & LI S.n.c. e i signori LA ME e RE BE, non costituiti in giudizio;
per la riforma ovvero l’annullamento
previa cautela
della sentenza del T.A.R. Basilicata, sez. I, 27 luglio 2021 n. 529, che ha accolto il ricorso n. 318/2018 R.G. proposto per la condanna del Comune di Melfi al risarcimento del danno conseguente alla mancata attuazione della convenzione di lottizzazione 22 maggio 2005 relativa alla zona urbanistica CN 1;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AN UR SO, NA TT, TO SE, ME TT, SC SE, RA SE, ES SE, GI UA, PE UA, CO IO e ET UA;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2021 il Cons. ES Gambato Spisani, udito per la parte appellante l’avvocato Mario Romanelli e vista l'istanza di passaggio in decisione depositata in data 22 novembre 2021 dagli avvocati Raffaele Caggiano e Teresa Caggiano;
Rilevato che:
- si controverte della richiesta di risarcimento proposta dai ricorrenti appellati contro il Comune per l’asserito inadempimento di una convenzione di lottizzazione;
- i fatti di causa accertati si possono riassumere così come segue;
- con deliberazione del Consiglio 29 novembre 1995 n.181, il Comune intimato appellante ha approvato un piano di lottizzazione, comprendente i terreni dei ricorrenti appellati, relativo alla zona urbanistica denominata CN 1 (doc. 1 in I grado ricorrenti appellati, delibera);
- con successiva deliberazione del Consiglio 30 aprile 2003 n.18, lo stesso Comune ha approvato una variante al piano, che lo ha suddiviso in due comparti, denominati zona A e zona B (doc. 5 in I grado ricorrenti appellati, delibera);
- con atto 22 febbraio 2005 rep. n.47092 racc. n.18759 Notaro Cestone di Melfi, il Comune e i proprietari interessati hanno sottoscritto la convenzione di lottizzazione relativa al piano;
- di questa convenzione, rilevano in particolare ai fini di causa gli articoli 5 e 6, che ripartiscono l’onere relativo alle opere di urbanizzazione nella misura del 47%, a carico del Comune, e del 53%, a carico dei lottizzanti, percentuali da calcolare sull’importo complessivo dei lavori desumibile dal relativo progetto esecutivo. Ciò posto, l’art. 6 della convenzione prevede in sintesi che il progetto esecutivo dovesse essere predisposto secondo una tempistica ivi indicata da un gruppo di tre tecnici, nominati due dai lottizzanti ed uno dal Comune stesso (doc 2 in I grado Comune, copia integrale della convenzione);
- con atto 1 dicembre 2005 rep. n.48735 racc. n.19462 del citato Notaro Cestone, i lottizzanti hanno costituito un consorzio per realizzare le opere di urbanizzazione a loro carico (doc. 7 in I grado ricorrenti appellati, estratto atto costitutivo);
- è intervenuto poi il parere 26 marzo 2008, erroneamente indicato nella sentenza appellata come 21 febbraio 2008, con il quale l’Autorità di bacino competente per territorio ha dato parere di conformità del piano di lottizzazione al piano di assetto idrogeologico, a condizione che venissero eseguite le opere di consolidamento del terreno indicate nel parere stesso (doc. 6 in I grado Comune allegato al foliario 30 dicembre 2020);
- con deliberazione della Giunta 17 maggio 2010 n.78, il Comune ha approvato il progetto preliminare generale delle opere di urbanizzazione, con oneri da ripartire secondo le percentuali concordate nella convenzione di cui si è detto e opere di consolidamento esterne al comparto a carico totale del Comune stesso. Con la stessa delibera, il Comune ha poi disposto che i tecnici incaricati dovessero entro un termine indicato provvedere alla redazione di: “i) “un progetto definitivo stralcio per le opere a carico del Comune dell’importo massimo di euro 1.000.000,00, comprensivo delle opere di consolidamento sia esterne, a carico del Comune nella misura del 100%, che interne alla lottizzazione, queste ultime per la quota percentuale a carico del Comune del 47%”; ii) “uno o più progetti definitivi a carico dei lottizzanti per le opere di consolidamento interne alla lottizzazione e per le opere di primo impianto così come descritte dalla Convenzione per gli importi a proprio carico”; iii) “un ultimo progetto definitivo stralcio per l’importo necessario alla concorrenza dell’intero importo a carico del Comune così come sopra riportato, da candidare a finanziamento per gli esercizi finanziari successivi..” (doc. 7 in I grado Comune allegato al foliario 30 dicembre 2020);
- peraltro ad oggi il piano di lottizzazione per cui è causa non è stato realizzato in alcuna sua parte;
- con ricorso notificato il 15 giugno 2018, i lottizzanti indicati in epigrafe hanno quindi convenuto in giudizio avanti il T.A.R. Basilicata il Comune, per sentirlo condannare in loro favore al risarcimento del danno per inadempimento della convenzione 22 febbraio 2005 di cui si è detto, asseritamente imputabile all’ente, nella misura dei costi asseritamente sopportati per attuare la convenzione stessa e del mancato guadagno pure asseritamente derivante dalla sua mancata attuazione;
- con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il T.A.R. ha accolto la tesi dei ricorrenti e ritenuto, in sintesi estrema, che “la situazione di stallo” nell’attuazione della convenzione (motivazione § 6.2) fosse effettivamente imputabile al Comune; lo ha quindi condannato al risarcimento del lucro cessante, in misura corrispondente al 15% del valore economico di quanto sarebbe stato possibile edificare in esecuzione dell’accordo convenzionale al netto dei costi di edificazione e di urbanizzazione. Tale misura è stata determinata tenuto conto che i proprietari in primo luogo non hanno dovuto impiegare alcuna somma di denaro per l’edificazione ed hanno quindi mantenuto la disponibilità della corrispondente provvista finanziaria, con il relativo vantaggio; in secondo luogo potrebbero tuttora procedere ad una nuova lottizzazione, dato che i loro terreni hanno allo stato mantenuto la capacità edificatoria. Il T.A.R. ha quindi prescritto al Comune di formulare entro un termine un’offerta ai ricorrenti, commisurata ai parametri indicati in motivazione. Ha invece respinto la domanda di risarcimento relativa alle spese, ritenendole sostenute dal consorzio, soggetto terzo rispetto ai lottizzanti che hanno agito;
- contro questa sentenza, il Comune ha proposto impugnazione, con appello che contiene tre motivi, così come segue;
- con il primo di essi, deduce violazione dell’art. 30 c.p.a. sotto due distinti profili. In primo luogo, identifica l’atto produttivo di danno con la delibera di Giunta di cui si è detto non impugnata, e sostiene che l’azione risarcitoria sarebbe inammissibile per intervenuta decadenza, essendo rispetto a tale atto già ampiamente decorso il termine per proporla. Sostiene poi che, a ritenere invece che i lottizzanti avessero agito effettivamente per l’inadempimento della convenzione, il risarcimento non sarebbe dovuto, perché si tratterebbe di un danno che si sarebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza, e in particolare con iniziative subito proposte per ottenere in giudizio l’adempimento;
- con il secondo motivo, critica la sentenza impugnata, in sintesi, per avere ritenuto l’inadempimento ad esso imputabile;
- con il terzo motivo, critica infine la sentenza impugnata per contraddittorietà, in quanto, a suo avviso, dalla premessa per cui i terreni sono tuttora edificabili, sarebbe dovuta seguire la reiezione della domanda, perché in concreto i lottizzanti non avrebbero subito danno alcuno, in quanto “non hanno sostenuto alcun esborso per costi di costruzione e oneri di urbanizzazione ed hanno anche mantenuto la possibilità di edificare” (appello, p. 18 prime righe);
- i ricorrenti hanno resistito con appello incidentale depositato il giorno 12 novembre 2021, nel quale chiedono che l’appello principale sia respinto e che la sentenza impugnata venga riformata nel senso di riconoscere loro per intero, senza la decurtazione indicata, il danno da lucro cessante;
- con memoria 19 novembre 2021, il Comune ha eccepito l’inammissibilità dell’appello incidentale in quanto non notificato e comunque generico, e per il resto ribadito le proprie difese;
considerato che:
- le censure poste a sostegno dell’appello principale, in particolare nella parte in cui contestano la mancanza della prova dei danni subiti, appaiono suscettibili di favorevole esame;
- nel bilanciamento dei contrapposti interessi appare prevalente quello di prevenire esborsi di denaro pubblico;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'istanza cautelare (ricorso numero: 9195/2021) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.
Spese della presente fase cautelare compensate.
Manda alla Segreteria perché il Presidente titolare della Sezione fissi la pubblica udienza per la trattazione del merito.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Luca Lamberti, Consigliere
ES Gambato Spisani, Consigliere, Estensore
Alessandro Verrico, Consigliere
Michele Pizzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES Gambato Spisani | Vito Poli |
IL SEGRETARIO