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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/11/2024, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
Dr. Saverio U. de SIMONE - Presidente
Dr. Alessandro CARRA - Giudice relatore
Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Ruolo Generale N. V.G. 1871/2024
TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1
e
, nata a [...] il [...] Parte_2 entrambi rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'Avv. Biagio Morelli
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
* * * * * * * * * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 09.04.2024, i ricorrenti (coniugi separati consensualmente, giusta decreto di omologa, emesso il 19/10/2009 dal Tribunale di Torino, nell'ambito del procedimento separativo, rubricato al n. R.G. 17704/2009), formulavano domanda per sentir dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile, da loro contratto, determinandone le condizioni relativamente alle residue questioni.
Si richiama integralmente, in questa sede, il contenuto del decreto organizzativo presidenziale del 28.09.2022, confermato dal successivo decreto del 13.01.2023, con il quale è stato disposto che la causa venga trattata “in assenza”.
Le parti dichiaravano concordemente, con note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 22 agosto 2024, di non volersi riconciliare e richiedevano, quindi, che il procedimento venisse riservato in decisione. Nella medesima sede, i ricorrenti insistevano per la omologazione delle condizioni di divorzio, come dalle stesse concordate e, quindi, trasfuse nel corpo del ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio civile di cui trattasi è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, nel caso in esame, ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n.
898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente: -inizio della separazione come lo stesso è desumibile dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
-durata ininterrotta della separazione, ormai dichiarata in modo irrevocabile (v. sopra), da oltre 6 mesi a far tempo dalla data di comparizione delle parti, davanti al Presidente del Tribunale, nell'ambito del procedimento di separazione personale;
-mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale obiettiva situazione e il fallimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile, dal quale non sono nati figli.
Le condizioni pattuite sono conformi alle norme inderogabili, avendo, peraltro, i coniugi reciprocamente dichiarato di aver definito tra loro qualsiasi altro precedente rapporto economico.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della L. n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Non v'è, dunque, statuizione di assegno ex art. 5 della L. n. 898/1970 e successive modificazioni, trattandosi, in ogni caso, di materia disponibile.
Nulla va statuito sulle spese del procedimento, per essere lo stesso nato da un ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio civile, contratto dai coniugi anzidetti in Modugno (BA), in data 11 agosto 2006, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 38, parte II, serie C, anno 2006;
DICHIARA che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ORDINA al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
DICHIARA efficaci tutte le condizioni concordate con il ricorso congiunto depositato il
09.04.2024, che qui si hanno per integralmente riprodotte e trascritte;
NULLA statuisce sulle spese del procedimento.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
24 settembre 2024.
Il Giudice estensore
Dr. Alessandro Carra
Il Presidente
Dr. Saverio U. de Simone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
Dr. Saverio U. de SIMONE - Presidente
Dr. Alessandro CARRA - Giudice relatore
Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Ruolo Generale N. V.G. 1871/2024
TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1
e
, nata a [...] il [...] Parte_2 entrambi rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'Avv. Biagio Morelli
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
* * * * * * * * * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 09.04.2024, i ricorrenti (coniugi separati consensualmente, giusta decreto di omologa, emesso il 19/10/2009 dal Tribunale di Torino, nell'ambito del procedimento separativo, rubricato al n. R.G. 17704/2009), formulavano domanda per sentir dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile, da loro contratto, determinandone le condizioni relativamente alle residue questioni.
Si richiama integralmente, in questa sede, il contenuto del decreto organizzativo presidenziale del 28.09.2022, confermato dal successivo decreto del 13.01.2023, con il quale è stato disposto che la causa venga trattata “in assenza”.
Le parti dichiaravano concordemente, con note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 22 agosto 2024, di non volersi riconciliare e richiedevano, quindi, che il procedimento venisse riservato in decisione. Nella medesima sede, i ricorrenti insistevano per la omologazione delle condizioni di divorzio, come dalle stesse concordate e, quindi, trasfuse nel corpo del ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio civile di cui trattasi è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, nel caso in esame, ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n.
898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente: -inizio della separazione come lo stesso è desumibile dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
-durata ininterrotta della separazione, ormai dichiarata in modo irrevocabile (v. sopra), da oltre 6 mesi a far tempo dalla data di comparizione delle parti, davanti al Presidente del Tribunale, nell'ambito del procedimento di separazione personale;
-mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale obiettiva situazione e il fallimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile, dal quale non sono nati figli.
Le condizioni pattuite sono conformi alle norme inderogabili, avendo, peraltro, i coniugi reciprocamente dichiarato di aver definito tra loro qualsiasi altro precedente rapporto economico.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della L. n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Non v'è, dunque, statuizione di assegno ex art. 5 della L. n. 898/1970 e successive modificazioni, trattandosi, in ogni caso, di materia disponibile.
Nulla va statuito sulle spese del procedimento, per essere lo stesso nato da un ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio civile, contratto dai coniugi anzidetti in Modugno (BA), in data 11 agosto 2006, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 38, parte II, serie C, anno 2006;
DICHIARA che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ORDINA al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
DICHIARA efficaci tutte le condizioni concordate con il ricorso congiunto depositato il
09.04.2024, che qui si hanno per integralmente riprodotte e trascritte;
NULLA statuisce sulle spese del procedimento.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
24 settembre 2024.
Il Giudice estensore
Dr. Alessandro Carra
Il Presidente
Dr. Saverio U. de Simone