CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 44/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 04/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LI ADRIANA, Presidente
LM ANDREA, RE
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 04/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3110/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Società_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230002917063000 VARI a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: //
Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 s.r.l. in Liquidazione impugnava "la cartella di pagamento n. 29820230002917063000 contenente l'iscrizione a ruolo dei seguenti tributi e la seguente descrizione:
1. Ruolo n. 2023/000098 reso esecutivo in data 23.02.2023 Ruolo Ordinario, il tutto per un importo di euro 4.498,93 “Iscrizione a ruolo a seguito di atto di contestazione n, TY7CO1O00535/2022 notificato il 10.10.2022 ai sensi dell' art. 16 del d.lgs 18 dicembre 1997, n. 472.”
2. Ruolo n. 2023/550057 reso esecutivo in data 23.02.2023 Ruolo Ordinario, il tutto per un importo di euro 26.942,53 “Dichiarazione modello 770/2018 presentata per il periodo d' imposta 2017. Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR n. 600 del 1973. Comunicazione predisposta in data 05.11.2020 con codice atto numero 36740651819 consegnata in data 04.03.2022.”
3. Ruolo n. 2023/250095 reso esecutivo in data 15.02.2023 Ruolo Ordinario, il tutto per un importo di euro 11.267,43 “Dichiarazione modello Iva/2019 presentata per il periodo d' imposta 2018. Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 54 bis del DPR n. 633 del 1972. Comunicazione predisposta in data 21.12.2021 con codice atto numero 48973941916 consegnata in data 06.05.2022.”
4. Ruolo n. 2023/250193 reso esecutivo in data 02.03.2023 Ruolo Ordinario, il tutto per un importo di euro 4.338,89 “Dichiarazione modello Irap/2019 presentata per il periodo d' imposta 2018. Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR n. 600 del 1973. Comunicazione predisposta in data 10.12.2021 con codice atto numero 36111031914 consegnata in data 09.09.2022.”
5. Ruolo n. 2023/250193 reso esecutivo in data 02.03.2023 Ruolo Ordinario, il tutto per un importo di euro 1.284,08 “Dichiarazione modello Redditi/2018 presentata per il periodo d' imposta 2018. Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR n. 600 del 1973. Comunicazione predisposta in data 14.12.2021 con codice atto numero 43107211914 consegnata in data 14.03.2022.”
6. Ruolo n. 2023/250193 reso esecutivo in data 02.03.2023 Ruolo Ordinario, il tutto per un importo di euro 37.992,08 “Dichiarazione modello 770/2019 presentata per il periodo d' imposta 2018. Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR n. 600 del 1973. Comunicazione predisposta in data 23.12.2021 con codice atto numero 54517051915 consegnata in data 25.03.2022”
Lamentava il ricorrente:
1) inesistenza giuridica della notificazione;
2) assenza della qualifica di messo notificatore;
3) intervenuta decadenza (notificata della cartella oltre il termine triennale previsto, a pena di decadenza, dell'articolo 25 del D.P.R. 602/1973);
4) omessa notifica dell'atto di contestazione n. TY7CO1O00535/2022;
5) difetto di sottoscrizione del ruolo.
Si costituiva AdER che
_ rilevava la carenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione rispetto alle eccezioni riguardanti il merito, della pretesa.
_ deduceva circa la rituale notifica della cartella.
Si costituiva Agenzia delle Entrate contestando le censure di merito
All'udienza del 4.7.25 la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le prime due censure cono palesemente infondate: dalla documentazione versata in atti da AdER, rimasta incontestata dal ricorrente, la cartella appare ritualmente notificata (con redazione di relata) in data 30.09.24
a mani proprie del liquidatore. Né risulta accoglibile, per genericità, la censura attinente alla mancata qualifica di messo del soggetto notificatore.
Quanto all'eccepita decadenza (seconda censura) si deve rilevare che dalla lettura della cartella i ruoli (da
2 a 6) sono stati tutti consegnati ad ADER nel corso del 2023 e appaiono derivare da controllo automatizzato su
- Dichiarazione modello 770/2018 (anno d' imposta 2017) presenta nell'anno 2018
- Dichiarazioni modello Iva/2019 (anno d' imposta 2018) presentata nel 2019
- Dichiarazione modello Irap/2019 (anno d' imposta 2018) presentata nel 2019
- Dichiarazione modello Redditi/2019 (anno d' imposta 2018) presentata nel 2019
- Dichiarazione modello 770/2019 (anno d' imposta 2018) presentata nel 2019.
I termini decadenziali originari (tre anni) risultavano così maturare il 31 dicembre 2021 (il primo ruolo) e il
31.12.2022 (gli altri 4).
Occorre a questo punto rilevare che l'art. 68 Decreto Legge n. 18/2020, convertito in legge, con modifiche, dalla L. n. 27/2020 (rubricato “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”) prevede comma 1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (….) Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. comma 4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
L'art. 157, comma 3 n. 1, decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, richiamato dal comma 4 bis citato, prevede a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e 54 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017 (…)
c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale (…)
Conseguentemente, deve ritenersi che i presupposti per la sospensione di 24 mesi appaiano sussistere limitatamente alla Dichiarazione modello 770/2018 (anno d' imposta 2017, a cui appunto si applica la sospensione biennale in quanto carico relativo a dichiarazioni presentate nell'anno 2018).
Dibersamente, per le altre quattro
- Dichiarazioni modello Iva/2019 (anno d' imposta 2018) presentata nel 2019
- Dichiarazione modello Irap/2019 (anno d' imposta 2018) presentata nel 2019
- Dichiarazione modello Redditi/2019 (anno d' imposta 2018) presentata nel 2019
- Dichiarazione modello 770/2019 (anno d' imposta 2018) presentata nel 2019
non può applicarsi né il comma 1 né il 4 bis dell'art. 68 Dl. n. 18/2020 per difetto dei presupposti (da un lato scadenza dei pagamenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dall'altro l'affidamento del carico al concessionario nel periodo qualificato)
Né giova a scongiurare la decadenza l'applicazione del termine di sospensione più breve (584 giorni) di cui all'art. 67 Decreto Legge n. 18/2020: considerando che per le dichiarazioni 2019 il termine decadenziale originario scadeva il 31.12.2022, con i 584 giorni si giunge al più alla data 24 giugno 2024, ciò a fronte di intimazione notificata il 28.09.24.
La censura di decadenza merita così accoglimento per i ruoli indicati.
La quarta doglianza non coglie invece nel segno: l'atto di contestazione TY7CO1O00535/2022 risulta ritualmente notificato in data 10.1.0.22 a mani del liquidatore Rappresentante_1 (relata di notifica del messo comunale):. Da ultimo, risulta non convincente la censura attinente la mancata sottoscrizione del ruolo, relativa alla ruolo formato sulla Dichiarazione modello 770/2018 (anno d' imposta 2017): si condivide l'ordinanza n. 6417/2019 della Corte di Cassazione, che così si pronunciava “in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, il D.P. R. n. 602 del 1973, art. 12, non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni” .
Nel caso de quo il ricorrente non risulta aver soddisfatto l'onere dimostrativo.
L'accoglimento solo parziale del ricorso legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado di Siracusa,
accoglie parzialmente il ricorso, annullando la cartella impugnata limitatamente a
_ Ruolo n. 2023/250095
_ Ruolo n. 2023/250193
_ Ruolo n. 2023/250193
_ Ruolo n. 2023/250193
Rigetta per il resto e compensa le spese
Così deciso in Siracusa, 4.7.25 Il Presidente
Il relatore Adriana Puglisi Andrea Palmieri
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 04/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LI ADRIANA, Presidente
LM ANDREA, RE
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 04/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3110/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Società_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230002917063000 VARI a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: //
Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 s.r.l. in Liquidazione impugnava "la cartella di pagamento n. 29820230002917063000 contenente l'iscrizione a ruolo dei seguenti tributi e la seguente descrizione:
1. Ruolo n. 2023/000098 reso esecutivo in data 23.02.2023 Ruolo Ordinario, il tutto per un importo di euro 4.498,93 “Iscrizione a ruolo a seguito di atto di contestazione n, TY7CO1O00535/2022 notificato il 10.10.2022 ai sensi dell' art. 16 del d.lgs 18 dicembre 1997, n. 472.”
2. Ruolo n. 2023/550057 reso esecutivo in data 23.02.2023 Ruolo Ordinario, il tutto per un importo di euro 26.942,53 “Dichiarazione modello 770/2018 presentata per il periodo d' imposta 2017. Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR n. 600 del 1973. Comunicazione predisposta in data 05.11.2020 con codice atto numero 36740651819 consegnata in data 04.03.2022.”
3. Ruolo n. 2023/250095 reso esecutivo in data 15.02.2023 Ruolo Ordinario, il tutto per un importo di euro 11.267,43 “Dichiarazione modello Iva/2019 presentata per il periodo d' imposta 2018. Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 54 bis del DPR n. 633 del 1972. Comunicazione predisposta in data 21.12.2021 con codice atto numero 48973941916 consegnata in data 06.05.2022.”
4. Ruolo n. 2023/250193 reso esecutivo in data 02.03.2023 Ruolo Ordinario, il tutto per un importo di euro 4.338,89 “Dichiarazione modello Irap/2019 presentata per il periodo d' imposta 2018. Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR n. 600 del 1973. Comunicazione predisposta in data 10.12.2021 con codice atto numero 36111031914 consegnata in data 09.09.2022.”
5. Ruolo n. 2023/250193 reso esecutivo in data 02.03.2023 Ruolo Ordinario, il tutto per un importo di euro 1.284,08 “Dichiarazione modello Redditi/2018 presentata per il periodo d' imposta 2018. Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR n. 600 del 1973. Comunicazione predisposta in data 14.12.2021 con codice atto numero 43107211914 consegnata in data 14.03.2022.”
6. Ruolo n. 2023/250193 reso esecutivo in data 02.03.2023 Ruolo Ordinario, il tutto per un importo di euro 37.992,08 “Dichiarazione modello 770/2019 presentata per il periodo d' imposta 2018. Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR n. 600 del 1973. Comunicazione predisposta in data 23.12.2021 con codice atto numero 54517051915 consegnata in data 25.03.2022”
Lamentava il ricorrente:
1) inesistenza giuridica della notificazione;
2) assenza della qualifica di messo notificatore;
3) intervenuta decadenza (notificata della cartella oltre il termine triennale previsto, a pena di decadenza, dell'articolo 25 del D.P.R. 602/1973);
4) omessa notifica dell'atto di contestazione n. TY7CO1O00535/2022;
5) difetto di sottoscrizione del ruolo.
Si costituiva AdER che
_ rilevava la carenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione rispetto alle eccezioni riguardanti il merito, della pretesa.
_ deduceva circa la rituale notifica della cartella.
Si costituiva Agenzia delle Entrate contestando le censure di merito
All'udienza del 4.7.25 la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le prime due censure cono palesemente infondate: dalla documentazione versata in atti da AdER, rimasta incontestata dal ricorrente, la cartella appare ritualmente notificata (con redazione di relata) in data 30.09.24
a mani proprie del liquidatore. Né risulta accoglibile, per genericità, la censura attinente alla mancata qualifica di messo del soggetto notificatore.
Quanto all'eccepita decadenza (seconda censura) si deve rilevare che dalla lettura della cartella i ruoli (da
2 a 6) sono stati tutti consegnati ad ADER nel corso del 2023 e appaiono derivare da controllo automatizzato su
- Dichiarazione modello 770/2018 (anno d' imposta 2017) presenta nell'anno 2018
- Dichiarazioni modello Iva/2019 (anno d' imposta 2018) presentata nel 2019
- Dichiarazione modello Irap/2019 (anno d' imposta 2018) presentata nel 2019
- Dichiarazione modello Redditi/2019 (anno d' imposta 2018) presentata nel 2019
- Dichiarazione modello 770/2019 (anno d' imposta 2018) presentata nel 2019.
I termini decadenziali originari (tre anni) risultavano così maturare il 31 dicembre 2021 (il primo ruolo) e il
31.12.2022 (gli altri 4).
Occorre a questo punto rilevare che l'art. 68 Decreto Legge n. 18/2020, convertito in legge, con modifiche, dalla L. n. 27/2020 (rubricato “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”) prevede comma 1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (….) Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. comma 4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
L'art. 157, comma 3 n. 1, decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, richiamato dal comma 4 bis citato, prevede a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e 54 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017 (…)
c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale (…)
Conseguentemente, deve ritenersi che i presupposti per la sospensione di 24 mesi appaiano sussistere limitatamente alla Dichiarazione modello 770/2018 (anno d' imposta 2017, a cui appunto si applica la sospensione biennale in quanto carico relativo a dichiarazioni presentate nell'anno 2018).
Dibersamente, per le altre quattro
- Dichiarazioni modello Iva/2019 (anno d' imposta 2018) presentata nel 2019
- Dichiarazione modello Irap/2019 (anno d' imposta 2018) presentata nel 2019
- Dichiarazione modello Redditi/2019 (anno d' imposta 2018) presentata nel 2019
- Dichiarazione modello 770/2019 (anno d' imposta 2018) presentata nel 2019
non può applicarsi né il comma 1 né il 4 bis dell'art. 68 Dl. n. 18/2020 per difetto dei presupposti (da un lato scadenza dei pagamenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dall'altro l'affidamento del carico al concessionario nel periodo qualificato)
Né giova a scongiurare la decadenza l'applicazione del termine di sospensione più breve (584 giorni) di cui all'art. 67 Decreto Legge n. 18/2020: considerando che per le dichiarazioni 2019 il termine decadenziale originario scadeva il 31.12.2022, con i 584 giorni si giunge al più alla data 24 giugno 2024, ciò a fronte di intimazione notificata il 28.09.24.
La censura di decadenza merita così accoglimento per i ruoli indicati.
La quarta doglianza non coglie invece nel segno: l'atto di contestazione TY7CO1O00535/2022 risulta ritualmente notificato in data 10.1.0.22 a mani del liquidatore Rappresentante_1 (relata di notifica del messo comunale):. Da ultimo, risulta non convincente la censura attinente la mancata sottoscrizione del ruolo, relativa alla ruolo formato sulla Dichiarazione modello 770/2018 (anno d' imposta 2017): si condivide l'ordinanza n. 6417/2019 della Corte di Cassazione, che così si pronunciava “in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, il D.P. R. n. 602 del 1973, art. 12, non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni” .
Nel caso de quo il ricorrente non risulta aver soddisfatto l'onere dimostrativo.
L'accoglimento solo parziale del ricorso legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado di Siracusa,
accoglie parzialmente il ricorso, annullando la cartella impugnata limitatamente a
_ Ruolo n. 2023/250095
_ Ruolo n. 2023/250193
_ Ruolo n. 2023/250193
_ Ruolo n. 2023/250193
Rigetta per il resto e compensa le spese
Così deciso in Siracusa, 4.7.25 Il Presidente
Il relatore Adriana Puglisi Andrea Palmieri