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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/12/2025, n. 2285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2285 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R N. 74/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. DA RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 74/2024 ex artt. 281 decies e seguenti c.p.c. promossa da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 difesi e rappresentati dall'Avv. Marianna Crippa ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Mezzago, Piazza Libertà n. 4, giusta procura in calce al presente atto;
RICORRENTE
Contro
C.F. , nella persona del Sindaco pro tempore in Controparte_1 P.IVA_1 qualità di Ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici della popolazione residente, Via San Martino, n. 9 – 20853 Biassono (MB), email pec:
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, Email_1
C.F. , Via Freguglia n. 1, 20122 Milano, pec P.IVA_2 Email_2
e contro
C.F. , nella persona del Ministro pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3 domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, Via Freguglia, n. 1 -
20122 Milano, email pec: Email_2
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale,
NEL MERITO
Previa declaratoria di illegittimità del provvedimento di irricevibilità n. C_A849 – 0015257 del 28.07.2022, emesso dal Comune di in ordine all'istanza di registrazione del CP_1 contratto di convivenza sottoscritto dai signori e a tutela Parte_2 Parte_1 del superiore diritto alla unità famigliare dei signori e Parte_2 Parte_1 ordinare al Comune di nella persona del Sindaco pro tempore in qualità di Ufficiale CP_1 di Governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici della popolazione residente, di procedere all'iscrizione anagrafica del sig. nel registro della popolazione Parte_1 residente nel Comune di ed al suo inserimento nello stato di famiglia della sig.ra CP_1
, con annotazione del contratto di convivenza tra e Parte_2 Parte_1
ai sensi della legge n. 76 del 2016 e del D.Lgs. n. 30 del 2007. Parte_2
Con vittoria delle spese ed onorari del presente giudizio
Motivi in fatto e diritto della decisione
I. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 7.01.2024, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale adito, previa declaratoria di illegittimità del provvedimento di irricevibilità n.
C_A849-0015257 del 28.07.2022 emesso dal Comune di , un provvedimento volto a CP_1 ordinare al Comune di l'iscrizione anagrafica di nel registro della CP_1 Parte_1 popolazione residente nel predetto Comune e l'inserimento nello stato di famiglia di Parte_2
, con annotazione del contratto di convivenza tra e
[...] Parte_1 Parte_2 ai sensi della L. 20 maggio 2016 n. 76 e D.lgs. n. 30 del 2007.
In particolare i ricorrenti hanno dedotto di aver iniziato una stabile relazione sentimentale da luglio 2012 e di aver intrapreso una stabile convivenza presso l'abitazione condotta in locazione da in dal mese di giugno 2017; di aver concepito un figlio cui ha fatto seguito Pt_2 CP_1 un aborto spontaneo;
di aver formalizzato la propria unione con apposito contratto di convivenza ai sensi della L. 76/2016 stipulato innanzi all'avv. Crippa (doc.13) trasmesso a cura di quest'ultimo al Comune di chiedendone la registrazione nell'apposito registro;
di CP_1 aver ricevuto provvedimento di irricevibilità della predetta richiesta di registrazione del contratto di convivenza per difetto di precedente dichiarazione di convivenza di fatto ai sensi dell'art. 1 co. 36 e 37 L. 76/2016, che presuppone la regolarità del permesso di soggiorno dei richiedenti, assentoe in capo a Parte ricorrente ha pertanto dedotto la sussistenza di un Pt_1 rischio di pregiudizio in ordine all'unità della vita familiare, non potendo a fronte del Pt_1 predetto provvedimento della Pubblica Amministrazione ottenere il rilascio della carta di familiare di cittadino comunitario ex art. 2 e 10 Dlgs. 30/2007 con i conseguenti diritti.
Non si è costituito in giudizio il né il , seppur Controparte_1 Controparte_2 destinatari di regolare notificazione degli atti introduttivi del presente giudizio.
All'udienza del 26 febbraio 2025 il Giudice dott.ssa NN Elisabetta Vigorelli, in temporanea sostituzione del Giudice dott.ssa DA RA, previa verifica della regolarità del contraddittorio ha dichiarato la contumacia dei resistenti, ha sentito le parti e ha ammesso le istanze istruttorie di parte ricorrente rinviando all'udienza del 9 aprile 2025. A tale udienza il
Giudice ha proceduto all'escussione dei testi ammessi e ha rinviato all'udienza del 11 novembre
2025 per la precisazione delle conclusioni. Alla predetta udienza, parte ricorrente ha precisato le conclusioni insistendo nelle domande di cui al ricorso introduttivo ed il Giudice ha riservato la decisione.
Tanto premesso deve osservarsi come i ricorrenti lamentano la mancata registrazione nei registri dello Stato Civile del Comune di del contratto di convivenza stipulato a norma CP_1 dell'art. 50 l. 76/2016 in data 21 luglio 2022 e la conseguente mancata registrazione nei registri anagrafici della popolazione residente stante la trasmissione di provvedimento di irricevibilità da parte del Comune di in considerazione della “mancanza di una precedente CP_1 dichiarazione anagrafica di convivenza di fatto” che presuppone per i cittadini non comunitari la regolarità del permesso di soggiorno in capo ai richiedenti ed in particolare in capo a Pt_1
Alla luce dell'istruttoria espletata risulta provata la sussistenza di una stabile relazione sentimentale e convivenza tra le parti da tempo.
I ricorrenti sono comparsi personalmente all'udienza del 26.02.2025 rispondendo alle domande del Giudice circa la rispettiva relazione. ha dichiarato: “Conosco la sig.ra dal 2012, convivo con Parte_1 Parte_2 la stessa dal 2017 senza interruzioni da allora, a , in casa di , in affitto, CP_1 Pt_2 abbiamo una relazione sentimentale dal 2012, abbiamo degli amici in comune Persona_1
Pe e di cui non conosco il cognome. Sono in Italia dal 2002. Conosco anche i parenti di
, i suoi genitori e sua sorella e le nipotine, che vivono a Monza. Andiamo a pranzo Pt_2
Per_ ogni domenica da loro;
si chiamano NN e , la sorella . Non lavoro perché non Per_3 riesco a lavorare, non avendo i documenti. Faccio dei corsi on line, ho fatto un corso di personal trainer, e di tecnico del suono. Viviamo solo con il reddito di;
la quale paga Pt_2 di canone di affitto € 500,00 mensili. Gli amici vengono a casa dove ho ricavato uno studio dove faccio musica e gli faccio schede quale personal trainer. Ci sono anche amici senegalesi che vengono a trovarmi. I miei genitori li sentiamo con videochiamate ogni settimana, mia madre mi chiama più spesso, sento anche i miei fratelli al telefono ogni due o tre giorni.” ha dichiarato: “Ci siamo conosciuti nel 2012, tramite una mia amica, nel Parte_2 mese di luglio, a Meda, abbiamo iniziato a convivere dal 2017 nella casa da me condotta in locazione a , pago io il canone di locazione pari ad € 500 mensi-li, pago anche le CP_1 bollette per utenze, e tutto. Gli amici comuni vengono a casa a far musica con il mio convivente.
Ho presentato a i miei genitori e mia sorella verso il 2013. Le amiche più strette della Pt_1
Pe nostra coppia sono e che noi chiamiamo , c'è anche Persona_1 Persona_5 tra gli amici e - non ricordo il cognome, ma si chiama – il fidanzato Per_6 Pt_3 Per_7 di Gli amici del sig. non sono amici stretti, non li conosco bene. Persona_5 Pt_1
Con i parenti del sig. abbiamo contatti tramite videochiamate circa una volta a Pt_1 settimana, con la mamma e con il papà. Sentiamo anche i fratelli tramite telefono. Ho avuto un aborto spontaneo nel 2017 aspettavo un figlio dal sig. ” Pt_1
I testi citati e , escussi all'udienza del 9.04.2025 hanno Persona_1 Persona_5 complessivamente riferito la sussistenza di un legame affettivo tra e dal Pt_1 Pt_2
2012/2013 cui ha fatto seguito l'inizio di una stabile convivenza dal 2017/2018 senza alcuna interruzione.
Risulta inoltre la sottoscrizione in data 21.07.2022 del patto di convivenza ai sensi dell'art. 50
L.76/2016, le cui firme sono state autenticate dall'avv. Crippa, mediante il quale e Pt_1
hanno regolamentato gli aspetti patrimoniali e personali della loro unione e scelto la Pt_2 residenza in via Alberto da Giussano n. 2 ove costituire il loro nucleo familiare CP_1
(doc.13).
Ciò considerato è noto come l'art.36 della legge 76 del 2016 definisce conviventi di fatto “due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio
o da un unione civile”. Il successivo art. 37 prevede poi ai fini dell'accertamento della predetta stabile convivenza che debba farsi riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui agli artt. 4 e
13, comma I, lett. b) del Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente (D.P.R. 30/05/1989, n. 223).
In particolare, l'art. 4 (D.P.R. 30/05/1989, n. 223), rubricato “famiglia anagrafica” afferma che
“Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona”.
Il successivo art. 13, rubricato “dichiarazioni anagrafiche” afferma che “Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono
i seguenti fatti: a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero; b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
c) cambiamento di abitazione;
d) cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;
e) cambiamento della qualifica professionale;
f) cambiamento del titolo di studio.
((2. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a),
b), e c), sono rese mediante una modulistica conforme a quella predisposta dal Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, e pubblicata sul sito istituzionale del
Ministero dell'interno.)”.
Tanto premesso, deve osservarsi che se è pur vero che sussiste il dibattito concernente la necessità o meno della dichiarazione anagrafica per la ufficializzazione della convivenza di fatto, si ritiene maggiormente aderente alle caratteristiche di tale specifica forma di coppia quella che dà rilievo alla situazione di fatto piuttosto che alla dichiarazione formale contenuta nel patto di convivenza o nella dichiarazione anagrafica.
Infatti da un lato la nozione legale di convivenza di fatto non prevede quale elemento costitutivo la dichiarazione anagrafica, atteso anche che un elemento “formale” contrasterebbe con la natura stessa di tale forma familiare “di fatto” i cui i diritti ex lege dovrebbero prescindere dall'elemento anagrafico;
dall'altro la previsione di un contratto di convivenza costituisce un patto scritto rispetto al quale le parti possono ma non debbono ricorrere per stabilire quali siano gli impegni reciprocamente assunti. I conviventi invero “possono” disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, ed è questo patto che i membri della coppia presentano all'Ufficiale di stato civile per la iscrizione anagrafica. Tuttavia tali adempimenti acquisiscono rilievo solo in termini di
“opponibilità” ai terzi delle clausole ivi contenute ma non costituiscono adempimento necessario al fine di dare valore alla situazione di fatto costituita dalla relazione di convivenza.
Ciò in linea con quanto già affermato dalla giurisprudenza di merito secondo cui «Avendo la convivenza natura “fattuale”, e, cioè, traducendosi in una formazione sociale non esternata dai partners a mezzo di un vincolo civile formale, la dichiarazione anagrafica è strumento privilegiato di prova e non anche elemento costitutivo e ciò si ricava, oggi, dall'art. 1 comma
36 della Legge 76 del 2016, in materia di “regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. La definizione normativa che il Legislatore ha introdotto per i conviventi è scevra da ogni riferimento ad adempimenti formali: “si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile”. In altri termini, il convivere è un “fatto” giuridicamente rilevante da cui discendono effetti giuridici ora oggetto di regolamentazione normativa. Tant'è che la dichiarazione anagrafica è richiesta dalla legge
76 del 2016 «per l'accertamento della stabile convivenza», quanto a dire per la verifica di uno dei requisiti costitutivi ma non anche per appurarne l'effettiva esistenza fattuale». (cfr. ordinanza del Tribunale di Milano del 31/05/2016).
Nel caso di specie deve rilevarsi che risulta provato come e abbiano costituito Pt_1 Pt_2 una coppia convivente di fatto e ciò con continuità dal 2017/2018.
Risulta tuttavia che il Comune di ha opposto un rifiuto alla registrazione del contratto CP_1 di convivenza stipulato dai ricorrenti a norma dell'art. 50 L. 76/2016 stante l'inesistenza tra le parti di una convivenza anagrafica ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 e 37 L. 76/2016, non potendo rendere la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del Pt_1 comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al d.pr. 223/1989 in mancanza di un permesso di soggiorno in corso di validità.
Risulta evidente come la richiesta di tale presupposto non consente di tutelare il diritto di un cittadino non appartenente a uno Stato membro dell'Unione Europea di coltivare un rapporto di convivenza con un cittadino italiano, pur formando una coppia di fatto e godendo della tutela riconosciuta alla “vita familiare” e ciò in contrasto con la tutela della famiglia di fatto, garantita dall'ordinamento nazionale e sovranazionale ai sensi dell'art. 8 CEDU.
Sul punto deve osservarsi invero come lo Stato italiano abbia recepito con la legge 30/2007 la
Direttiva Europea 2004/38/CE in materia di ricongiungimento familiare, espressamente prevedendo che la carta di soggiorno per motivi familiari possa essere rilasciata anche al partner cittadino di un Paese non membro dell'Unione Europea con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione.
La circostanza che un membro della coppia sia cittadino italiano determina infatti l'applicazione del d.lgs. 30/2007 e non del d.lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione), in forza del principio codificato all'interno dell'art. 28 d.lgs 286/1998 secondo il quale “ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656 (oggi sostituito interamente dal d.lgs. 30/2007), fatte salve quelle più favorevoli della presente legge
o del regolamento di attuazione.”
La Direttiva Europea 2004/38/CE, infatti, ha esteso il diritto alla coesione familiare a categorie di familiari anche non strettamente previsti dall'art. 29 T.U. Immigrazione valorizzando in modo significativo e pregnante il concetto di coesione familiare anche alla luce dell'emergere di nuove e diffuse relazioni sociali non tutte riconducibili alla forma tradizionale del matrimonio. Si è espressa in tal senso anche la giurisprudenza di legittimità, affermando che il ricongiungimento speciale disciplinato dal d.lgs. 30/2007 riguarda anche i cittadini italiani nei loro rapporti con familiari extracomunitari (Cass. n. 17346/10 e 25661/10).
Tali disposizioni sono infatti, con riguardo alla fattispecie in esame, più favorevoli.
La Direttiva contiene, nella parte in cui si riferisce a coloro che abbiano una stabile convivenza con il partner dell'Unione, norme chiare, precise e determinate di modo che può essere considerata di tipo autoesecutivo e direttamente applicabile;
essa inoltre trova immediato e chiaro recepimento nell'art. 3 della legge 30/2007 la quale nel prevedere analogo riconoscimento al requisito della coesione famigliare ampliando le categorie dei soggetti beneficiari oltre alle categorie di cui all'art. 2 della medesima legge, non prevede rigidi formalismi ma unicamente la prova di una stabile relazione prevedendo che lo stato membro ospitante “agevola l'ingresso e il soggiorno del partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale”.
Osserva il Tribunale come in un simile quadro normativo, nel quale la disciplina del peculiare ricongiungimento familiare divisato dal d.lgs. 30/2007 non ha trovato una adeguata differenziazione da quella più generale in materia di immigrazione a fini anagrafici, circostanza che di sicuro richiede un intervento chiarificatore da parte del legislatore, deve darsi preminente rilievo alla tutela della famiglia di fatto in qualunque forma la stessa di manifesti.
Ciò che contraddistingue la richiesta degli odierni ricorrenti è infatti la circostanza che gli stessi hanno deciso di formare una coppia di fatto e devono di conseguenza godere della tutela riconosciuta alla “vita familiare” tanto dall'ordinamento nazionale quanto da quello sovranazionale.
Dovendosi riconoscere piena tutela alle relazioni stabili ed effettive – la cui veridicità potrà essere oggetto di ulteriori accertamenti ai fini del rilascio dei necessari titoli di permanenza nel territorio italiano – in applicazione dei principi contenuti nella Direttiva Europea 2004/38/CE in materia di ricongiungimento familiare, sussiste il diritto del membro di una coppia di fatto a ottenere l'iscrizione anagrafica nella popolazione residente anche attraverso la produzione di documentazione diversa dal permesso di soggiorno, precisamente la dichiarazione anagrafica di costituzione di una nuova convivenza ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera b) con un cittadino dello Stato membro dell'Unione Europea. Come già affermato dalla giurisprudenza di merito che si è occupata della questione si tratta di una soluzione che non determina una sovrapposizione di competenze tra Questore, legittimato al rilascio del permesso di soggiorno,
e l'Ufficiale dei registri anagrafici in qualità di Ufficiale di Governo;
infatti la sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno che consenta una permanenza per un periodo superiore a quello riconducibile alla convivenza, sarà oggetto di valutazione, approfondita, ad opera della autorità proposta (in tal senso Tribunale Milano, sez. I, ordinanza del 24 aprile
2021).
Il ricorso merita pertanto accoglimento.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili nei confronti dei resistenti, in considerazione della natura del presente giudizio e del comportamento processuale di parte resistente, che, non costituendosi in giudizio, non si è opposta alle domande del ricorrente.
PQM
In accoglimento del ricorso ex art. 281bis cpc,
1. Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti alla registrazione del contratto di convivenza sottoscritto in data 21.7.2022 ai sensi della legge 76/2016 ed alla contestuale iscrizione anagrafica di nella popolazione residente del Comune di e per Parte_1 CP_1
l'effetto
Ordina al Sindaco di in qualità di Ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei CP_1 registri anagrafici della popolazione residente, di provvedere alla iscrizione di
[...]
(C.F.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 nell'anagrafe della popolazione residente e al suo inserimento nello stato di famiglia di Parte_2
, nata a [...] il [...] e residente in [...] con
[...] CP_1 annotazione del contratto di convivenza ai sensi della Legge n. 76 del 2016.
2. Spese di lite irripetibili.
Monza, lì 9.12.2025
Il Giudice
DA RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. DA RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 74/2024 ex artt. 281 decies e seguenti c.p.c. promossa da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 difesi e rappresentati dall'Avv. Marianna Crippa ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Mezzago, Piazza Libertà n. 4, giusta procura in calce al presente atto;
RICORRENTE
Contro
C.F. , nella persona del Sindaco pro tempore in Controparte_1 P.IVA_1 qualità di Ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici della popolazione residente, Via San Martino, n. 9 – 20853 Biassono (MB), email pec:
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, Email_1
C.F. , Via Freguglia n. 1, 20122 Milano, pec P.IVA_2 Email_2
e contro
C.F. , nella persona del Ministro pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3 domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, Via Freguglia, n. 1 -
20122 Milano, email pec: Email_2
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale,
NEL MERITO
Previa declaratoria di illegittimità del provvedimento di irricevibilità n. C_A849 – 0015257 del 28.07.2022, emesso dal Comune di in ordine all'istanza di registrazione del CP_1 contratto di convivenza sottoscritto dai signori e a tutela Parte_2 Parte_1 del superiore diritto alla unità famigliare dei signori e Parte_2 Parte_1 ordinare al Comune di nella persona del Sindaco pro tempore in qualità di Ufficiale CP_1 di Governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici della popolazione residente, di procedere all'iscrizione anagrafica del sig. nel registro della popolazione Parte_1 residente nel Comune di ed al suo inserimento nello stato di famiglia della sig.ra CP_1
, con annotazione del contratto di convivenza tra e Parte_2 Parte_1
ai sensi della legge n. 76 del 2016 e del D.Lgs. n. 30 del 2007. Parte_2
Con vittoria delle spese ed onorari del presente giudizio
Motivi in fatto e diritto della decisione
I. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 7.01.2024, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale adito, previa declaratoria di illegittimità del provvedimento di irricevibilità n.
C_A849-0015257 del 28.07.2022 emesso dal Comune di , un provvedimento volto a CP_1 ordinare al Comune di l'iscrizione anagrafica di nel registro della CP_1 Parte_1 popolazione residente nel predetto Comune e l'inserimento nello stato di famiglia di Parte_2
, con annotazione del contratto di convivenza tra e
[...] Parte_1 Parte_2 ai sensi della L. 20 maggio 2016 n. 76 e D.lgs. n. 30 del 2007.
In particolare i ricorrenti hanno dedotto di aver iniziato una stabile relazione sentimentale da luglio 2012 e di aver intrapreso una stabile convivenza presso l'abitazione condotta in locazione da in dal mese di giugno 2017; di aver concepito un figlio cui ha fatto seguito Pt_2 CP_1 un aborto spontaneo;
di aver formalizzato la propria unione con apposito contratto di convivenza ai sensi della L. 76/2016 stipulato innanzi all'avv. Crippa (doc.13) trasmesso a cura di quest'ultimo al Comune di chiedendone la registrazione nell'apposito registro;
di CP_1 aver ricevuto provvedimento di irricevibilità della predetta richiesta di registrazione del contratto di convivenza per difetto di precedente dichiarazione di convivenza di fatto ai sensi dell'art. 1 co. 36 e 37 L. 76/2016, che presuppone la regolarità del permesso di soggiorno dei richiedenti, assentoe in capo a Parte ricorrente ha pertanto dedotto la sussistenza di un Pt_1 rischio di pregiudizio in ordine all'unità della vita familiare, non potendo a fronte del Pt_1 predetto provvedimento della Pubblica Amministrazione ottenere il rilascio della carta di familiare di cittadino comunitario ex art. 2 e 10 Dlgs. 30/2007 con i conseguenti diritti.
Non si è costituito in giudizio il né il , seppur Controparte_1 Controparte_2 destinatari di regolare notificazione degli atti introduttivi del presente giudizio.
All'udienza del 26 febbraio 2025 il Giudice dott.ssa NN Elisabetta Vigorelli, in temporanea sostituzione del Giudice dott.ssa DA RA, previa verifica della regolarità del contraddittorio ha dichiarato la contumacia dei resistenti, ha sentito le parti e ha ammesso le istanze istruttorie di parte ricorrente rinviando all'udienza del 9 aprile 2025. A tale udienza il
Giudice ha proceduto all'escussione dei testi ammessi e ha rinviato all'udienza del 11 novembre
2025 per la precisazione delle conclusioni. Alla predetta udienza, parte ricorrente ha precisato le conclusioni insistendo nelle domande di cui al ricorso introduttivo ed il Giudice ha riservato la decisione.
Tanto premesso deve osservarsi come i ricorrenti lamentano la mancata registrazione nei registri dello Stato Civile del Comune di del contratto di convivenza stipulato a norma CP_1 dell'art. 50 l. 76/2016 in data 21 luglio 2022 e la conseguente mancata registrazione nei registri anagrafici della popolazione residente stante la trasmissione di provvedimento di irricevibilità da parte del Comune di in considerazione della “mancanza di una precedente CP_1 dichiarazione anagrafica di convivenza di fatto” che presuppone per i cittadini non comunitari la regolarità del permesso di soggiorno in capo ai richiedenti ed in particolare in capo a Pt_1
Alla luce dell'istruttoria espletata risulta provata la sussistenza di una stabile relazione sentimentale e convivenza tra le parti da tempo.
I ricorrenti sono comparsi personalmente all'udienza del 26.02.2025 rispondendo alle domande del Giudice circa la rispettiva relazione. ha dichiarato: “Conosco la sig.ra dal 2012, convivo con Parte_1 Parte_2 la stessa dal 2017 senza interruzioni da allora, a , in casa di , in affitto, CP_1 Pt_2 abbiamo una relazione sentimentale dal 2012, abbiamo degli amici in comune Persona_1
Pe e di cui non conosco il cognome. Sono in Italia dal 2002. Conosco anche i parenti di
, i suoi genitori e sua sorella e le nipotine, che vivono a Monza. Andiamo a pranzo Pt_2
Per_ ogni domenica da loro;
si chiamano NN e , la sorella . Non lavoro perché non Per_3 riesco a lavorare, non avendo i documenti. Faccio dei corsi on line, ho fatto un corso di personal trainer, e di tecnico del suono. Viviamo solo con il reddito di;
la quale paga Pt_2 di canone di affitto € 500,00 mensili. Gli amici vengono a casa dove ho ricavato uno studio dove faccio musica e gli faccio schede quale personal trainer. Ci sono anche amici senegalesi che vengono a trovarmi. I miei genitori li sentiamo con videochiamate ogni settimana, mia madre mi chiama più spesso, sento anche i miei fratelli al telefono ogni due o tre giorni.” ha dichiarato: “Ci siamo conosciuti nel 2012, tramite una mia amica, nel Parte_2 mese di luglio, a Meda, abbiamo iniziato a convivere dal 2017 nella casa da me condotta in locazione a , pago io il canone di locazione pari ad € 500 mensi-li, pago anche le CP_1 bollette per utenze, e tutto. Gli amici comuni vengono a casa a far musica con il mio convivente.
Ho presentato a i miei genitori e mia sorella verso il 2013. Le amiche più strette della Pt_1
Pe nostra coppia sono e che noi chiamiamo , c'è anche Persona_1 Persona_5 tra gli amici e - non ricordo il cognome, ma si chiama – il fidanzato Per_6 Pt_3 Per_7 di Gli amici del sig. non sono amici stretti, non li conosco bene. Persona_5 Pt_1
Con i parenti del sig. abbiamo contatti tramite videochiamate circa una volta a Pt_1 settimana, con la mamma e con il papà. Sentiamo anche i fratelli tramite telefono. Ho avuto un aborto spontaneo nel 2017 aspettavo un figlio dal sig. ” Pt_1
I testi citati e , escussi all'udienza del 9.04.2025 hanno Persona_1 Persona_5 complessivamente riferito la sussistenza di un legame affettivo tra e dal Pt_1 Pt_2
2012/2013 cui ha fatto seguito l'inizio di una stabile convivenza dal 2017/2018 senza alcuna interruzione.
Risulta inoltre la sottoscrizione in data 21.07.2022 del patto di convivenza ai sensi dell'art. 50
L.76/2016, le cui firme sono state autenticate dall'avv. Crippa, mediante il quale e Pt_1
hanno regolamentato gli aspetti patrimoniali e personali della loro unione e scelto la Pt_2 residenza in via Alberto da Giussano n. 2 ove costituire il loro nucleo familiare CP_1
(doc.13).
Ciò considerato è noto come l'art.36 della legge 76 del 2016 definisce conviventi di fatto “due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio
o da un unione civile”. Il successivo art. 37 prevede poi ai fini dell'accertamento della predetta stabile convivenza che debba farsi riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui agli artt. 4 e
13, comma I, lett. b) del Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente (D.P.R. 30/05/1989, n. 223).
In particolare, l'art. 4 (D.P.R. 30/05/1989, n. 223), rubricato “famiglia anagrafica” afferma che
“Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona”.
Il successivo art. 13, rubricato “dichiarazioni anagrafiche” afferma che “Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono
i seguenti fatti: a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero; b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
c) cambiamento di abitazione;
d) cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;
e) cambiamento della qualifica professionale;
f) cambiamento del titolo di studio.
((2. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a),
b), e c), sono rese mediante una modulistica conforme a quella predisposta dal Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, e pubblicata sul sito istituzionale del
Ministero dell'interno.)”.
Tanto premesso, deve osservarsi che se è pur vero che sussiste il dibattito concernente la necessità o meno della dichiarazione anagrafica per la ufficializzazione della convivenza di fatto, si ritiene maggiormente aderente alle caratteristiche di tale specifica forma di coppia quella che dà rilievo alla situazione di fatto piuttosto che alla dichiarazione formale contenuta nel patto di convivenza o nella dichiarazione anagrafica.
Infatti da un lato la nozione legale di convivenza di fatto non prevede quale elemento costitutivo la dichiarazione anagrafica, atteso anche che un elemento “formale” contrasterebbe con la natura stessa di tale forma familiare “di fatto” i cui i diritti ex lege dovrebbero prescindere dall'elemento anagrafico;
dall'altro la previsione di un contratto di convivenza costituisce un patto scritto rispetto al quale le parti possono ma non debbono ricorrere per stabilire quali siano gli impegni reciprocamente assunti. I conviventi invero “possono” disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, ed è questo patto che i membri della coppia presentano all'Ufficiale di stato civile per la iscrizione anagrafica. Tuttavia tali adempimenti acquisiscono rilievo solo in termini di
“opponibilità” ai terzi delle clausole ivi contenute ma non costituiscono adempimento necessario al fine di dare valore alla situazione di fatto costituita dalla relazione di convivenza.
Ciò in linea con quanto già affermato dalla giurisprudenza di merito secondo cui «Avendo la convivenza natura “fattuale”, e, cioè, traducendosi in una formazione sociale non esternata dai partners a mezzo di un vincolo civile formale, la dichiarazione anagrafica è strumento privilegiato di prova e non anche elemento costitutivo e ciò si ricava, oggi, dall'art. 1 comma
36 della Legge 76 del 2016, in materia di “regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. La definizione normativa che il Legislatore ha introdotto per i conviventi è scevra da ogni riferimento ad adempimenti formali: “si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile”. In altri termini, il convivere è un “fatto” giuridicamente rilevante da cui discendono effetti giuridici ora oggetto di regolamentazione normativa. Tant'è che la dichiarazione anagrafica è richiesta dalla legge
76 del 2016 «per l'accertamento della stabile convivenza», quanto a dire per la verifica di uno dei requisiti costitutivi ma non anche per appurarne l'effettiva esistenza fattuale». (cfr. ordinanza del Tribunale di Milano del 31/05/2016).
Nel caso di specie deve rilevarsi che risulta provato come e abbiano costituito Pt_1 Pt_2 una coppia convivente di fatto e ciò con continuità dal 2017/2018.
Risulta tuttavia che il Comune di ha opposto un rifiuto alla registrazione del contratto CP_1 di convivenza stipulato dai ricorrenti a norma dell'art. 50 L. 76/2016 stante l'inesistenza tra le parti di una convivenza anagrafica ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 e 37 L. 76/2016, non potendo rendere la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del Pt_1 comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al d.pr. 223/1989 in mancanza di un permesso di soggiorno in corso di validità.
Risulta evidente come la richiesta di tale presupposto non consente di tutelare il diritto di un cittadino non appartenente a uno Stato membro dell'Unione Europea di coltivare un rapporto di convivenza con un cittadino italiano, pur formando una coppia di fatto e godendo della tutela riconosciuta alla “vita familiare” e ciò in contrasto con la tutela della famiglia di fatto, garantita dall'ordinamento nazionale e sovranazionale ai sensi dell'art. 8 CEDU.
Sul punto deve osservarsi invero come lo Stato italiano abbia recepito con la legge 30/2007 la
Direttiva Europea 2004/38/CE in materia di ricongiungimento familiare, espressamente prevedendo che la carta di soggiorno per motivi familiari possa essere rilasciata anche al partner cittadino di un Paese non membro dell'Unione Europea con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione.
La circostanza che un membro della coppia sia cittadino italiano determina infatti l'applicazione del d.lgs. 30/2007 e non del d.lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione), in forza del principio codificato all'interno dell'art. 28 d.lgs 286/1998 secondo il quale “ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656 (oggi sostituito interamente dal d.lgs. 30/2007), fatte salve quelle più favorevoli della presente legge
o del regolamento di attuazione.”
La Direttiva Europea 2004/38/CE, infatti, ha esteso il diritto alla coesione familiare a categorie di familiari anche non strettamente previsti dall'art. 29 T.U. Immigrazione valorizzando in modo significativo e pregnante il concetto di coesione familiare anche alla luce dell'emergere di nuove e diffuse relazioni sociali non tutte riconducibili alla forma tradizionale del matrimonio. Si è espressa in tal senso anche la giurisprudenza di legittimità, affermando che il ricongiungimento speciale disciplinato dal d.lgs. 30/2007 riguarda anche i cittadini italiani nei loro rapporti con familiari extracomunitari (Cass. n. 17346/10 e 25661/10).
Tali disposizioni sono infatti, con riguardo alla fattispecie in esame, più favorevoli.
La Direttiva contiene, nella parte in cui si riferisce a coloro che abbiano una stabile convivenza con il partner dell'Unione, norme chiare, precise e determinate di modo che può essere considerata di tipo autoesecutivo e direttamente applicabile;
essa inoltre trova immediato e chiaro recepimento nell'art. 3 della legge 30/2007 la quale nel prevedere analogo riconoscimento al requisito della coesione famigliare ampliando le categorie dei soggetti beneficiari oltre alle categorie di cui all'art. 2 della medesima legge, non prevede rigidi formalismi ma unicamente la prova di una stabile relazione prevedendo che lo stato membro ospitante “agevola l'ingresso e il soggiorno del partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale”.
Osserva il Tribunale come in un simile quadro normativo, nel quale la disciplina del peculiare ricongiungimento familiare divisato dal d.lgs. 30/2007 non ha trovato una adeguata differenziazione da quella più generale in materia di immigrazione a fini anagrafici, circostanza che di sicuro richiede un intervento chiarificatore da parte del legislatore, deve darsi preminente rilievo alla tutela della famiglia di fatto in qualunque forma la stessa di manifesti.
Ciò che contraddistingue la richiesta degli odierni ricorrenti è infatti la circostanza che gli stessi hanno deciso di formare una coppia di fatto e devono di conseguenza godere della tutela riconosciuta alla “vita familiare” tanto dall'ordinamento nazionale quanto da quello sovranazionale.
Dovendosi riconoscere piena tutela alle relazioni stabili ed effettive – la cui veridicità potrà essere oggetto di ulteriori accertamenti ai fini del rilascio dei necessari titoli di permanenza nel territorio italiano – in applicazione dei principi contenuti nella Direttiva Europea 2004/38/CE in materia di ricongiungimento familiare, sussiste il diritto del membro di una coppia di fatto a ottenere l'iscrizione anagrafica nella popolazione residente anche attraverso la produzione di documentazione diversa dal permesso di soggiorno, precisamente la dichiarazione anagrafica di costituzione di una nuova convivenza ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera b) con un cittadino dello Stato membro dell'Unione Europea. Come già affermato dalla giurisprudenza di merito che si è occupata della questione si tratta di una soluzione che non determina una sovrapposizione di competenze tra Questore, legittimato al rilascio del permesso di soggiorno,
e l'Ufficiale dei registri anagrafici in qualità di Ufficiale di Governo;
infatti la sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno che consenta una permanenza per un periodo superiore a quello riconducibile alla convivenza, sarà oggetto di valutazione, approfondita, ad opera della autorità proposta (in tal senso Tribunale Milano, sez. I, ordinanza del 24 aprile
2021).
Il ricorso merita pertanto accoglimento.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili nei confronti dei resistenti, in considerazione della natura del presente giudizio e del comportamento processuale di parte resistente, che, non costituendosi in giudizio, non si è opposta alle domande del ricorrente.
PQM
In accoglimento del ricorso ex art. 281bis cpc,
1. Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti alla registrazione del contratto di convivenza sottoscritto in data 21.7.2022 ai sensi della legge 76/2016 ed alla contestuale iscrizione anagrafica di nella popolazione residente del Comune di e per Parte_1 CP_1
l'effetto
Ordina al Sindaco di in qualità di Ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei CP_1 registri anagrafici della popolazione residente, di provvedere alla iscrizione di
[...]
(C.F.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 nell'anagrafe della popolazione residente e al suo inserimento nello stato di famiglia di Parte_2
, nata a [...] il [...] e residente in [...] con
[...] CP_1 annotazione del contratto di convivenza ai sensi della Legge n. 76 del 2016.
2. Spese di lite irripetibili.
Monza, lì 9.12.2025
Il Giudice
DA RA