Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel. riunita in camera di consiglio all'esito della trattazione scritta ha pronunciato in grado di appello il giorno 11 novembre 2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2162/2021 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: , e Parte_1 C.F._1 residente in [...]6, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce del presente atto, dall'avv. Pasquale Guastafierro (C.F.
e P. IVA ), presso il cui studio elettivamente domicilia CodiceFiscale_2 P.IVA_1 in Boscoreale (NA) alla Piazza Pace n.20, PEC: Email_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
( I. N. A. I. L. ) C. F. – p.i in persona del
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 CP_2
Regionale per la Campania, pro tempore, che agisce in virtù dei poteri ad esso spettanti ex articoli 16 e 17 del Decreto Legge n 29 del 3.2.1993 e sue successive modifiche ed integrazioni rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Golia ( , PEC - C.F._3 Em
– fax 0622798276 presso la quale è domiciliato in Napoli in Via Email_2
Nuova Poggioreale, angolo S. Lazzaro, giusta procura generali alle liti conferita per atto
Notar di Napoli in data 18.06.2014 rep. n 17705 – Raccolta n 8545 – net fax Per_1
0622798276
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 178/2021 pubblicata il
28.01.2021.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il giorno 11 gennaio 2017 presso il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del lavoro l'appellante in epigrafe espose di aver lavorato come titolare di impresa
artigiana di parrucchiere;
di aver manifestato la seguente patologia: “dermopatia cronica a genesi allergica in parrucchiere con alterazione della sensibilità e pregiudizio estetico modesto interessante prevalentemente il volto (eritema facciale); diffusa sintomatologia”; di aver presentato all , in data 28.02.2012, denuncia di malattia professionale cui CP_3 conseguiva una valutazione della menomazione dell'integrità psico-fisica in misura pari al
16%, aumentata al 17% a seguito di ricorso amministrativo e successivamente ridotta- in sede di revisione- al 12% con conseguente cessazione della rendita a far tempo dal giorno
1.06.2016.
Sulla scorta di tali premesse, l'odierno appellante -contestata la quantificazione della misura della menomazione sofferta- formulava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il signor , a causa della malattia professionale denunciata, ha Parte_1 riportato postumi invalidanti in misura pari al 20% o quantomeno pari al 16% a decorrere dal CP_ CP_ 0 1/0 6/ 2016 (data di revoca della rendita , per l'effetto, condannare l in persona del legale rappresentante pro tempore al ripristino della rendita ed al pagamento delle somme dovute a titolo di arretrati a far data dal 1 giugno 2016, il tutto oltre interessi legali;
…”
Con la sentenza in epigrafe il Giudice adito, preso atto delle risultanze della consulenza tecnica disposta nel corso del giudizio, rigettò la domanda ritenendo sussistente il miglioramento dei postumi riscontrato dall'Istituto in sede di revisione.
Con atto di appello depositato presso questa Corte in data 19.07.2021
[...]
ha tempestivamente impugnato la sentenza, confutando le argomentazioni Pt_1 relative all'insussistenza dei postumi indicati procedendo alla puntuale contestazione delle valutazioni effettuate dal CTU di primo grado.
Ha concluso, pertanto, chiedendo, in riforma della gravata sentenza, accertare e dichiarare l'origine professionale della malattia denunciata secondo quanto già precisato nelle conclusioni rassegnate in prime cure e quantificare in misura superiore al 16% i postumi. CP_ L si è costituito in giudizio resistendo al gravame.
Nelle more era disposta la trattazione scritta del procedimento;
era disposta la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio e, infine, acquisita la relazione e le note di trattazione depositate per il giorno 11.11.2024, la causa era trattenuta in riserva e decisa nei termini di seguito espressi.
L'appello è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito espressi.
Occorre premettere che nel presente giudizio non è oggetto di discussione l'eziologia della patologia denunciata ma esclusivamente l'entità dei postumi, che secondo l'appellante sono stati sottovalutati essendo invece di entità tale da dare diritto alla costituzione della rendita revocata in sede amministrativa dal giorno 1.06.2016. 3
Ebbene, il CTU dott. -nominato in questa sede- ha così ricostruito l'iter Per_2 amministrativo: “Il signor , nato il giorno 15/02/1959, parrucchiere per signora Parte_1 nel proprio esercizio commerciale, fino al 2011, ha inoltrato, in data 28/12/2012, istanza di CP_ riconoscimento di malattia professionale ed, in data 19/06/2012, la sede di Nola ha provveduto ad inoltrare all'interessato missiva comunicando: "che in data 02/06/2012 è stata costituita a suo favore una rendita a decorrere dal 04/05/2012. La menomazione accertata per il caso attuale è: dermatopatia cronica a genesi allergica in parrucchiere con alterazioni della sensibilità e pregiudizio estetico modesto interessante prevalentemente il volto (eritema facciale); diffusa sintomatologia. Grado: 016%*. In seguito ad opposizione, in data
07/10/2013, il dott. , consulente del ricorrente, e la dott.ssa , Persona_3 Persona_4 dell' , hanno sottoposto a visita il e "concludono in maniera concorde che: CP_3 Pt_1 ritengono poter rivalutare il danno con la percentuale del 17%. Visita allergologica: Allo stato attuale il pz presenta un intenso eczema al volto, associato ad eritema desquamativo. Alle mani assenza di patologia di rilievo. Lesioni: dermatite allergica da contatto in parrucchiere.
Menomazioni: dermatopatia cronica a genesi allergica in parrucchiere con alterazioni della sensibilità e pregiudizio estetico modesto interessante prevalentemente il volto (eritema facciale) grado 12%. Diffusa sintomatologia pruriginosa abbisognevole di trattamento 3%.
Rilevante stato di polisensibilizzazione a vari allergeni presenti in ambiente di lavoro con intensa reazione allergica espositiva 3%. Grado di inabilità complessivamente valutato nella visita medica per accertamenti postumi: 17%. Successivamente, in data 26/06/2016, la sede di Nola dell' ha inoltrato all'interessato missiva con la quale ha comunicato CP_3 all'interessato "lo stato attuale della menomazione risultato dall'accertamento medico legale espletato in sede di revisione ai sensi dell'art. 137 e conclusosi il 08/06/2016. La menomazione accertata per il caso attuale è: lieve dermatopatia cronica a genesi allergica in parrucchiere con pregiudizio estetico lieve al volto sovrapposto alle chiazze eritematose, modicamente desquamanti al volto da preesistente dermatite. Grado: 012%".
Il consulente, procedendo all'esame oggettivo del ricorrente, ha concluso per la sussistenza -ad oggi- di una compromissione dell'integrità psico-fisica in misura pari al 16%.
A seguito delle osservazioni del consulente di parte appellante il dott. ha concluso: Per_2
“..all'esito della presa visione e dall'attenta disamina delle controdeduzioni fatte dallo stimato
, alla relazione di CTU redatta dal sottoscritto ed inviata alle parti costituite, si ritiene Per_5 non poter condividere dato il caso in esame le conclusioni a cui egli giunge in quanto decisamente forzate. Quindi relativamente a quanto riportato dal Consulente dell'Istituto, il quale afferma che a seguito di valutazione specialistica eseguita presso il dermatologo CP_ convenzionato nel 2016, relativamente alla specifica manifestazione cutanea localizzata al volto fu formulata diagnosi di dermatite seborroica, pertanto sulla scorta di tale valutazione veniva ritoccata in ribasso la percentuale precedentemente assegnata. Si pone all'attenzione 4
dell'Onorevole Giudicante che la dermatite seborroica trova la sua genesi in fattori ambientali, genetici, endocrini ed alimentari e che colpisce zone ricche di ghiandole sebacee.
Nel caso specifico ci troviamo di fronte ad un dermatopatia cronica a genesi allergica derivante dall'attività professionale di parrucchiere con positività alla parafenilendiammina cloroidrato con ipersensibilità crociata alle sostanze del gruppo para, con alterazione della sensibilità ed apprezzabile pregiudizio estetico. Quindi essendo stata già accertata precedentemente la dermatopatia cronica a genesi allergica in parrucchiere con alterazione CP_ della sensibilità e pregiudizio estetico prevalentemente al volto dalla sede il 19/06/2012 non si comprende come possa essere poi diagnosticata una dermatite seborroica che ha tutt'altra eziopatogenesi. Inoltre per quanto messo in discussione nella vertenza per cui è stata prodotta questa relazione tecnica, giova ricordare che, stando al disposto dell'art. 83 del DPR 1124/1965 e sue successive modificazioni, l'oggetto della revisione può essere la quantificazione del danno biologico (in precedenza della invalidità parziale, e non la sua origine professionale che, come ricordato, è stata non solo sancita de una sentenza del
Tribunale di Nola, ma dalla stessa CML che in più occasioni, pur nella variazione delle CP_3 percentuali di danno biologico, ha sempre condiviso l'origine professionale dellan dermatite che affligge il sig. Pt_1
In sostanza, dalle conclusioni rassegnate dal CTU emerge che per la sua stessa natura (allergica) la patologia del ricorrente non è suscettibile di miglioramento se non mediante l'allontanamento dall'allergene: circostanza che nel caso in esame compromette la stessa attività lavorativa del ricorrente.
Sicchè, considerati gli argomenti logici e coerenti posti a base della relazione del consulente nominato in questa sede, ben può dirsi che la revoca della rendita sia stata disposta sulla base di una valutazione del tutto non condivisibile, perché fondata su una diagnosi non coerente con il dato anamnestico e diagnostico già espresso dallo stesso
Istituto.
Quanto all'entità della menomazione, ben può condividersi la quantificazione in misura pari al 16%.
In conclusione, quindi, l'appello deve essere accolto con il riconoscimento della malattia professionale quale causa della menomazione pari al 16% e conseguente diritto al ripristino della rendita a far tempo dalla revoca, trattandosi di patologia insuscettibile di miglioramento e guarigione.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione. Le spese di CTU sono liquidate con separato decreto e poste a carico dell . CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- Accoglie l'appello è per l'effetto in riforma della sentenza impugnata accerta e dichiara che il , a causa della malattia professionale contratta, ha riportato postumi Parte_1 CP_ invalidanti misura pari al 16% e condanna l' al ripristino della rendita a far tempo dal 5
giorno 1 giugno 2016, epoca della revoca, e dal pagamento delle differenze dovute il tutto oltre interessi legali;
CP_
- Condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio Che liquida in misura pari ad euro 4930,00 per il primo grado ed euro 4996,00 per il grado di appello il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali, con distrazione.;
- Liquida le spese di ctu come da separato decreto
Così deciso in Napoli il giorno 11 novembre 2024
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano