CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 23/02/2026, n. 3103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3103 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3103/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SBRIZZI SALVATORE, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1341/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 117817_362 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 117817_362 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 117817_362 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 117817_362 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 117817_362 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 117817_362 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1016/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto nei confronti del Comune di Napoli e di Resistente_1 Srl, concessionaria del Comune per l'accertamento e la riscossione dei tributi, NE RG ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, con il quale il Comune di Napoli ha preteso il pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) per le annualità dal 2018 al 2023 relativa all'immobile di sua proprietà sito in Indirizzo_1
.
Il ricorrente ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione attiva di Napoli obiettivo valore e, nel merito, la sua carenza di legittimazione passiva, deducendo che il reale soggetto tenuto al pagamento sarebbe Nominativo_1 (deceduta in data 09/02/2024), la quale avrebbe occupato l'immobile per l'intero periodo accertato. Per comprovare tale tesi, il ricorrente ha depositato documentazione attestante contratti di utenza (elettricità, telefonia e gas) intestati a Nominativo_1 presso l'indirizzo in questione, fatture di acquisto e consegna di arredi/elettrodomestici, un'istanza al Giudice Tutelare, la ricevuta di registrazione di un contratto di locazione e una dichiarazione TARI presentata tardivamente dagli eredi.
Non si sono costituite le arti resistenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante che il ricorso va dichiarato inammissibile.
In via pregiudiziale, va, però, rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di Resistente_1
Srl.
Preliminarmente, va riconosciuta la legittimazione di Resistente_1 Srl, quale concessionario dei servizi di gestione del Comune di Napoli, dopo l'entrata in vigore dell'art. 3, comma 14 septies del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito in L. 21 febbraio 2025, n. 15, che ha disposto quanto segue: comma 14- septies. "Per l'anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 13 aprile 2022, n. 101, è prorogato al 30 settembre
2025. Al fine di adeguare la disciplina relativa all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre
199 7, n. 446, anche alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione Europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali socio della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società."
La Suprema Corte, con declaratoria di inammissibilità del rinvio pregiudiziale di questa CGT, con la sentenza n.7495 del 20 marzo scorso ha dato atto che, con l'art. 3, co.14- septies L. 21 febbraio 2025, n. 15 recante conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (cd. “decreto milleproroghe 2025”), il legislatore è direttamente intervenuto, con norma dichiaratamente interpretativa, a chiarire il significato e la portata della disposizione oggetto di rinvio pregiudiziale, in modo tale che quest'ultimo risulta privo, per effetto dello jus superveniens, di uno dei suoi presupposti tipici ed essenziali, costituito dalla presenza nella questione dedotta di “gravi difficoltà interpretative” ex art.363-bis, co. 1° n. 2) cod. proc. civ..
L'intervento della Suprema Corte fuga anche i dubbi di legittimità costituzionale della nuova normativa.
Va, poi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Ed invero, dagli atti emerge che il ricorso depositato presso questa Commissione non reca l'attestazione di conformità all'originale notificato al Comune di Napoli e di
Resistente_1 Srl, in violazione del disposto dell'art. 22 comma 3 del d.lgs. n. 546 del 1992.
In merito, va richiamato il principio di diritto secondo cui “costituisce causa di inammissibilità del ricorso…non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra l'atto depositato e quello notificato ma solo la loro effettiva difformità, accertabile d'ufficio in caso di omissione dell'attestazione. Tuttavia, se la controparte è rimasta contumace, la mancata attestazione della conformità costituisce, di per sé, causa di inammissibilità, non essendo questa onerata dell'accesso presso la segreteria della commissione tributaria per verificare l'eventuale difformità tra l'atto a lei notificato e quello depositato, trattandosi di attività difensiva che presuppone, comunque, già sorto un interesse concreto a contraddire” (cfr. ordinanza n. 11637 del
11/05/2017).
Si tratta, invero, di un assunto consolidato, ribadito anche in altri arresti giurisprudenziali secondo cui “l'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità del ricorso…non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra l'atto depositato e quello notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertabile d'ufficio in caso di omissione dell'attestazione. Tuttavia, se la controparte è rimasta contumace, con conseguente impossibilità del giudice di esercitare il diretto raffronto, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, perché la soluzione contraria priverebbe di qualunque reale funzione la prescritta formalità di attestazione gravante sul ricorrente, senza possibilità di ricorso alla verifica officiosa degli atti da parte del giudice” (cfr. ex plurimis Cass. Civ. n.
6677 del 15/03/2017)..
Nulla va disposto in ordine al regolamento delle spese di lite, non essendosi costituite le convenute.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese di lite.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SBRIZZI SALVATORE, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1341/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 117817_362 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 117817_362 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 117817_362 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 117817_362 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 117817_362 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 117817_362 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1016/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto nei confronti del Comune di Napoli e di Resistente_1 Srl, concessionaria del Comune per l'accertamento e la riscossione dei tributi, NE RG ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, con il quale il Comune di Napoli ha preteso il pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) per le annualità dal 2018 al 2023 relativa all'immobile di sua proprietà sito in Indirizzo_1
.
Il ricorrente ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione attiva di Napoli obiettivo valore e, nel merito, la sua carenza di legittimazione passiva, deducendo che il reale soggetto tenuto al pagamento sarebbe Nominativo_1 (deceduta in data 09/02/2024), la quale avrebbe occupato l'immobile per l'intero periodo accertato. Per comprovare tale tesi, il ricorrente ha depositato documentazione attestante contratti di utenza (elettricità, telefonia e gas) intestati a Nominativo_1 presso l'indirizzo in questione, fatture di acquisto e consegna di arredi/elettrodomestici, un'istanza al Giudice Tutelare, la ricevuta di registrazione di un contratto di locazione e una dichiarazione TARI presentata tardivamente dagli eredi.
Non si sono costituite le arti resistenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante che il ricorso va dichiarato inammissibile.
In via pregiudiziale, va, però, rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di Resistente_1
Srl.
Preliminarmente, va riconosciuta la legittimazione di Resistente_1 Srl, quale concessionario dei servizi di gestione del Comune di Napoli, dopo l'entrata in vigore dell'art. 3, comma 14 septies del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito in L. 21 febbraio 2025, n. 15, che ha disposto quanto segue: comma 14- septies. "Per l'anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 13 aprile 2022, n. 101, è prorogato al 30 settembre
2025. Al fine di adeguare la disciplina relativa all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre
199 7, n. 446, anche alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione Europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali socio della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società."
La Suprema Corte, con declaratoria di inammissibilità del rinvio pregiudiziale di questa CGT, con la sentenza n.7495 del 20 marzo scorso ha dato atto che, con l'art. 3, co.14- septies L. 21 febbraio 2025, n. 15 recante conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (cd. “decreto milleproroghe 2025”), il legislatore è direttamente intervenuto, con norma dichiaratamente interpretativa, a chiarire il significato e la portata della disposizione oggetto di rinvio pregiudiziale, in modo tale che quest'ultimo risulta privo, per effetto dello jus superveniens, di uno dei suoi presupposti tipici ed essenziali, costituito dalla presenza nella questione dedotta di “gravi difficoltà interpretative” ex art.363-bis, co. 1° n. 2) cod. proc. civ..
L'intervento della Suprema Corte fuga anche i dubbi di legittimità costituzionale della nuova normativa.
Va, poi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Ed invero, dagli atti emerge che il ricorso depositato presso questa Commissione non reca l'attestazione di conformità all'originale notificato al Comune di Napoli e di
Resistente_1 Srl, in violazione del disposto dell'art. 22 comma 3 del d.lgs. n. 546 del 1992.
In merito, va richiamato il principio di diritto secondo cui “costituisce causa di inammissibilità del ricorso…non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra l'atto depositato e quello notificato ma solo la loro effettiva difformità, accertabile d'ufficio in caso di omissione dell'attestazione. Tuttavia, se la controparte è rimasta contumace, la mancata attestazione della conformità costituisce, di per sé, causa di inammissibilità, non essendo questa onerata dell'accesso presso la segreteria della commissione tributaria per verificare l'eventuale difformità tra l'atto a lei notificato e quello depositato, trattandosi di attività difensiva che presuppone, comunque, già sorto un interesse concreto a contraddire” (cfr. ordinanza n. 11637 del
11/05/2017).
Si tratta, invero, di un assunto consolidato, ribadito anche in altri arresti giurisprudenziali secondo cui “l'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità del ricorso…non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra l'atto depositato e quello notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertabile d'ufficio in caso di omissione dell'attestazione. Tuttavia, se la controparte è rimasta contumace, con conseguente impossibilità del giudice di esercitare il diretto raffronto, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, perché la soluzione contraria priverebbe di qualunque reale funzione la prescritta formalità di attestazione gravante sul ricorrente, senza possibilità di ricorso alla verifica officiosa degli atti da parte del giudice” (cfr. ex plurimis Cass. Civ. n.
6677 del 15/03/2017)..
Nulla va disposto in ordine al regolamento delle spese di lite, non essendosi costituite le convenute.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese di lite.