Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 23/02/2026, n. 3103
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di legittimazione attiva di Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l.

    La Corte rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di Resistente_1 Srl, riconoscendola in base all'art. 3, comma 14 septies del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito in L. 21 febbraio 2025, n. 15, e alla giurisprudenza della Suprema Corte.

  • Inammissibile
    Carenza di legittimazione passiva del ricorrente

    La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 22, comma 3 del d.lgs. n. 546 del 1992, non essendo l'atto depositato munito di attestazione di conformità all'originale notificato, e non essendosi costituite le parti resistenti.

  • Inammissibile
    Irregolarità nella notifica e deposito del ricorso

    La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso in applicazione dell'art. 22, comma 3 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto la mancata attestazione di conformità, in assenza di costituzione della controparte, costituisce causa di inammissibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 23/02/2026, n. 3103
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 3103
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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