Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/04/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 818/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Giovanni Minervini (c.f.: ), con domicilio eletto in Molfetta al CodiceFiscale_2
Corso Umberto I n. 40,
pec: Email_1
Appellante
Contro
(partita IVA ) e per essa quale mandataria la Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante, rappresentato e Controparte_2 difeso dall'Avv. Marco Rossi (c.f. ), con domicilio eletto in CodiceFiscale_3
Verona in v.lo S. Bernardino 5 A,
pec.: Email_2
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. sentenza n. 2425/2019 pubblicata il
11.11.2019, non notificata, emessa dal Giudice del Tribunale di Trani a definizione della causa civile iscritta a ruolo al n. 5942/2017 R.G.,
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Il presente giudizio trae origine dalla opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore della dal Tribunale di Trani CP_1 per il pagamento della somma di €uro 18.137,53, di cui €uro 8.266,87 in linea capitale e €uro 7.120,66 a titolo di interessi convenzionali di mora.
A motivo dell'opposizione, deduceva: 1) invalidità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per mancanza della prova scritta del credito stante la mancata allegazione di certificazione ex art. 50 TUB;
2) invalidità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per mancanza di prova certa del credito in ragione della nullità del contratto di finanziamento per mancanza di forma scritta ad substantiam, mancando la copia del contratto di finanziamento munita della sottoscrizione di entrambi i contraenti;
3) invalidità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per nullità del contratto di finanziamento concluso nella forma del “contratto per adesione, in ragione della previsione di clausole vessatorie, non oggetto di specifica pattuizione tra i soggetti contraenti;
4) nullità del contratto di finanziamento per indeterminatezza del tasso di interesse applicato, ed indicazione di un tasso di ISC diverso da quello effettivamente applicato;
5) erronea quantificazione dell'importo di
€uro 18.137,53 atteso che tale importo derivava dalla sommatoria di €uro 8.266,87 per capitale ed €uro 7.120,66 per interessi, il cui totale ammontava alla diversa somma di €uro 15.387,53; 6) indeterminatezza del contratto di finanziamento nella parte in cui non prevedeva una univoca modalità di computo degli interessi.
Si costituiva la Banca opposta che deduceva l'infondatezza, nel merito, dell'avversa domanda e formulava domanda riconvenzionale di modifica del decreto ingiuntivo opposto nella parte in cui, per errore materiale, era stata richiesta con ricorso ex art. 633 c.p.c. la somma di euro 18.137,53 in luogo del corretto importo di euro 15.387,53; chiedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Istruita la causa, la stessa veniva decisa con la sentenza appellata.
2: la sentenza appellata:
pag. 2/10 Il Giudice monocratico accoglieva in parte la domanda, ovvero nella parte in cui era stata eccepita l'erronea indicazione della somma di €uro 18.137,53 in luogo della corretta somma di €uro 15.387,53.
Quanto alle altre eccezioni sollevate, le stesse venivano ritenute infondate e la condannata a pagare in favore della la somma come rideterminata, le Pt_1 CP_3 spese del procedimento monitorio, restando compensate quelle del giudizio di opposizione,
3: secondo grado del giudizio
Proponeva appello la soccombente, chiedendo la riforma integrale della sentenza per i seguenti motivi:
a) Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ( declaratoria di nullità del contratto di finanziamento per indeterminatezza del TAEG applicato) – - Violazione e falsa applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 117 T.U.B.
Il Giudice monocratico aveva affermato che “... il motivo di opposizione relativo alla discrasia tra l'interesse convenuto e quello applicato, per essere l' CP_4 convenuto pari al 10.53% non comprendente i costi del premio di assicurazione credit protection, i costi per l'estinzione anticipata del finanziamento, il costo del finanziamento, il costo per l'incasso di Rid, tale doglianza parte dall'erronea considerazione della inclusione tout court ai fini del TAEG anche di altri costi che si deduce siano necessariamente collegati al contratto ...” senza verificare, attraverso una CTU contabile, la fondatezza delle doglianze di parte opponente, dando per scontato che il TAEG pubblicizzato fosse esattamente quello applicato al contratto di finanziamento oggetto di causa.
b) Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (declaratoria di nullità delle clausole contrattuali vessatorie in materia di estinzione anticipata del prestito, ritardo nei pagamenti, decadenza dal beneficio del termine, assicurazione a copertura del debito residuo) -
Violazione e falsa applicazione degli artt. 1341 e seg. c.c. e artt. 34 codice del consumatore
Il Giudice aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda della opponente, con cui chiedeva “accertamento della nullità delle clausole contrattuali vessatorie in materia di estinzione anticipata del prestito, ritardo nei pagamenti, decadenza dal beneficio pag. 3/10 del termine, assicurazione a copertura del debito residuo…”, avendo, in maniera del tutto frettolosa e superficiale, stabilito che “... quanto alla nullità del contratto perché comprendente clausole vessatorie, occorre rilevare che dall'esame del testo contrattuale è dato rilevare la sottoscrizione di apposito riquadro relativo all'approvazione delle clausole ex artt. 1341 c.c., non essendo in atti né oggetto di istanza alcun elemento di prova relativo alla mancata comprensione delle predette clausole…”. Contrariamente a quanto ritenuto, dalla lettura del documento di sintesi delle condizioni contrattuali allegate al contratto di finanziamento emergeva la presenza di clausole palesemente vessatorie per la (contraente debole), che Pt_1 rendevano nullo il contratto. Nei contratti stipulati tra consumatore e professionista, affinché possa essere esclusa la vessatorietà delle singole clausole, è necessario che la singola clausola sia stata oggetto di specifica trattativa individuale, ai sensi dell'art. 34 codice consumatore e qualora il consumatore contesti la vessatorietà di determinate clausole, è onere del professionista fornire in giudizio la prova che la clausola contestata era stata oggetto di trattativa individuale e nulla CP_5 aveva provato.
c) Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (invalidità ed inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1537/2017 per mancanza delle condizioni di ammissibilità della liquidità ed esigibilità del credito)
– - ammissione CTU contabile
Il Giudice aveva omesso di pronunciarsi su di una parte della domanda, ovvero:
“accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per indeterminatezza delle somme ingiunte”, non affrontando l'eccezione sollevata in ordine alla mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Concludeva pertanto, previa sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata, per la integrale riforma della stessa anche con riferimento alle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la società opposta prendendo posizione sui singoli motivi di gravame.
In via preliminare eccepiva la inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c. poiché l'impugnazione non aveva una ragionevole probabilità di essere accolta. Nel merito, ribadiva come nel procedimento di primo grado fosse stata allegata tutta la documentazione, ovvero il pag. 4/10 contratto di finanziamento n. 6977159 sottoscritto dalla signora , non Parte_1 oggetto di alcuna contestazione e/o disconoscimento;
-la lettera di accettazione del finanziamento e la prova di erogazione del prestito personale;
-l'estratto conto integrale ed analitico, ove erano specificate sia la quota capitale che la quota interessi (calcolata sulla sola quota capitale residua alla 20^ rata) nonché rappresentate tutte le operazioni che avevano interessato il rapporto di finanziamento, le poste di dare/avere, le spese e gli interessi applicati;
-gli atti di cessione e le conseguenti comunicazioni;
-il piano di ammortamento afferente al rapporto azionato;
-la lettera di comunicazione di decadenza dal beneficio del termine;
i solleciti di pagamento, mai contestata da controparte. Il contratto era quindi fondato su atto avente forma scritta, privo di clausole vessatorie, con tasso di interesse convenuto ed applicato, con ISC contrattualmente pattuito. Ciò rendeva congrue le somme ingiunte, sussistendo tutte e le condizioni di ammissibilità della liquidità ed esigibilità del credito;
né, nel merito delle altre contestazioni, il tasso degli interessi corrispettivi applicati al rapporto, né quello di mora singolarmente considerati presentava profili di usurarietà. Si opponeva alle istanze istruttorie e concludeva per il rigetto del gravame, vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Con ordinanza del 9 febbraio 20201 la Corte rigettava sia l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. che la richiesta di inibitoria.
La causa veniva trattenuta in decisione una prima volta, salvo poi essere rimessa sul ruolo, disponendosi CTU contabile, al fine di verificare il TAEG effettivamente applicato al rapporto di finanziamento intercorso tra le parti, includendo le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito, ad esclusione dei costi per estinzione anticipata del finanziamento, da ritenersi esclusi, in base alla giurisprudenza più recente, in quanto rappresentano una voce del finanziamento meramente eventuale e come tale non rientrante nel conteggio del TAEG iniziale.
All'udienza del 22 dicembre 2023 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
4: Motivi della decisione
4.1: Primo motivo di appello. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ( declaratoria di nullità
pag. 5/10 del contratto di finanziamento per indeterminatezza del TAEG applicato) –
Violazione e falsa applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 117 T.U.B.
4.2: Secondo motivo di appello. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (invalidità ed inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1537/2017 per mancanza delle condizioni di ammissibilità della liquidità ed esigibilità del credito) – - ammissione CTU contabile
La delibazione della causa non può prescindere dalla natura propria del giudizio (opposizione a decreto ingiuntivo) e dalle risultanze della CTU econometrica.
In quanto opposizione a decreto ingiuntivo, stante la natura sostanziale di attore della parte opposta e di convenuto della parte opponente, andrà valutato se ciascuna parte abbia ottemperato all'onere probatorio a proprio carico. Quanto alla CTU, il quesito è stato esplicitato nel rispetto del principio del contraddittorio e pertanto ai fini della delibazione andrà fatto riferimento alle risultanze dell'elaborato peritale.
Può ora procedersi all'esame dei primi due motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente.
Il CTU ha evidenziato gli elementi in base ai quali ha sviluppato il proprio calcolo, a partire dal Tasso nominale annuo (TAN: 9,70%), considerando il TAEG dichiarato (10,53%), gli interessi di mora (art. 8): 1,0% mensili (12% annuo), la
Commissione finanziaria: € 100,00, il premio assicurativo (art. 10): € 599,61 (su importo Assicurato di € 11.000,00), le spese di incasso rata: RID 2,0 (massimo previsto in contratto), la Commissione per risoluzione ed estinzione anticipata (art. 6): nella misura massima prevista dalla legge (pari all' 1,0% se residuo superiore ad un anno;
0,5% se inferiore ad un anno).
Il confronto con il tasso soglia è stato correttamente effettuato alla data della stipula, includendovi le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito, come da quesito affidato all'Ausiliario. Il risultato finale (includendo le spese di
Istruttoria/finanziarie, di assicurazione, oltre l'addebito mensile di € 2,00 per la RID )
è stato di un Isc / Taeg pari al 13,596% inferiore al tasso soglia applicabile, pari al
15,570%, senza entrare nel merito della circostanza che in ogni caso la polizza assicurativa era stata prevista come opzionale e non obbligatoria ai fini della concessione del mutuo.
pag. 6/10 Quanto al tasso di mora, il CTU ha proceduto secondo le indicazioni emanate da Banca d'Italia, escludendo che lo stesso abbia superato il tasso soglia.
Con riferimento alla commissione per estinzione anticipata, che non inciderebbe nel calcolo del TEG, trattandosi di mera eventualità e dipendente esclusivamente dalla volontà del mutuatario, concludeva affermando che non vi era stato superamento del tasso soglia, sia con riferimento al tasso corrispettivo, che a quello di mora.
Tali conclusioni sono pienamente condivisibili, considerato che l'incarico peritale è stato svolto nel rispetto del principio del contraddittorio, che l'Ausiliario si è attenuto ai quesiti formulati e che il ragionamento seguito nella ricostruzione degli elementi finanziari del conto è risultato logico ed in linea con la Giurisprudenza della
S.C.
La circostanza che il tasso pubblicizzato fosse difforme da quello poi risultato all'esito della CTU non è rilevante, atteso che il tasso finale è comunque inferiore al tasso soglia e che parte opponente, ora appellante, avrebbe dovuto comunque provare che, ove fosse venuta a conoscenza del tasso effettivo applicato – si ripete, comunque inferiore al tasso soglia - non avrebbe stipulato il contratto o comunque che dall'applicazione di un tasso diverso da quello indicato ne era derivato un danno.
Nel caso di specie, la domanda risarcitoria non è stata proposta in giudizio e la Pt_1 neppure ha dedotto quale sarebbe stato il pregiudizio sofferto per la denunciata divergenza tra TAEG effettivo e TAEG indicato in contratto.
Infine, va considerato che nel contratto oggetto di causa i tassi e gli altri oneri economici erano comunque indicati e pattuiti per iscritto in altre clausole, permettendo alla parte di rendersi consapevole dell'impegno economico effettivo, al di lella indicazione dello stesso in termini percentuali.
In tal senso si è anche espressa di recente la Suprema Corte, che, relativamente alla questione dell'errata indicazione nel contratto di mutuo dell'ISC
(indicatore sintetico di costo) o TAEG (Tasso annuo effettivo globale), ha osservato che l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria
(sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno). In definitiva, Part l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della pag. 7/10 banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale1.
Quanto alla eccepita vessatorietà di alcune clausole, denunciata dalla appellante sin dal primo grado di giudizio, ritiene la Corte di poter ratificare la decisione di primo grado, rilevando come la Banca opposta abbia depositato la documentazione riportante le sottoscrizioni della nei riquadri riferiti alle Pt_1 clausole ritenute vessatorie;
la non ha disconosciuto la propria sottoscrizione Pt_1 né ha altrimenti provato di essere stata compulsata a firmare né che le predette clausole fossero scritte in maniera criptica tali da risultare poco comprensibili. La circostanza che il contratto sia stato stipulato su modulistica predisposta dalla Banca, nella forma del “contratto per adesione”, è del tutto irrilevante, essendo ormai entrata a far parte della prassi bancaria. La circostanza che sia stato stipulato presso la sede della Compass, in una sub agenzia di Molfetta, indica che la parte vi si è recata nella consapevolezza che stava per contrarre un debito nella forma del finanziamento e se il contento delle clausole non le è stato all'epoca spiegato era preciso onere probatorio incombente su di essa rifiutarsi di sottoscrivere il Pt_1 contratto sin quando il contenuto delle clausole non le fosse stato chiaro, atteso che, come già innanzi affermato, le firme sono state dalla stessa liberamente apposte. In ogni caso, non risulta che le dette clausole siano state applicate al caso di specie, per cui la loro eventuale declaratoria di nullità non muterebbe la vicenda in esame.
Il primo e secondo motivo di appello non possono essere accolti.
4.3: terzo motivo di appello. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (invalidità ed inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1537/2017 per mancanza delle condizioni di ammissibilità della liquidità ed esigibilità del credito) – - ammissione CTU contabile
Quanto al terzo motivo, avente ad oggetto la invalidità ed inefficacia del decreto ingiuntivo per mancanza delle condizioni di ammissibilità della liquidità ed esigibilità del credito) lo stesso è da ritenersi infondato. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, ciò che rileva è l'accertamento della natura sostanziale del pag. 8/10 credito, venendo meno le circostanze di natura meramente formale che potrebbero avere inficiato il procedimento monitorio. La circostanza che il Giudice di prime cure abbia revocato il decreto ingiuntivo è indice di come il decreto sia stato ritenuto viziato sotto il profilo formale, pur restando confermo il credito della CP_3
La CTU contabile richiesta dalla appellante ha di fatto dissipato i dubbi in merito alla presenza e consistenza del credito.
L'appello viene pertanto rigettato.
5: spese di lite e di CTU.
Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza e vengono poste a totale carico dell'appellante.
6: contributo unificato.
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico di parte appellante incidentale i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 818/2020, proposta da Parte_1 contro avverso la sentenza n. sentenza n. 2425/2019 Controparte_1 pubblicata il 11.11.2019, emessa dal Tribunale di Trani a definizione della causa civile iscritta a ruolo al n. 5942/2017 R.G., ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_1 [...] che liquida in €uro 5.809,00, oltre rimborso forf., CPA ed Controparte_1
IVA sulle somme di condanna, in misura di legge, se dovuta;
pag. 9/10 C) Pone nei rapporti interni tra le parti le spese di CTU, come già liquidate, a totale carico di;
Parte_1
D) Dichiara che sussistono a carico della parte appellante i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Così deciso nella Camera di consiglio del 8 aprile 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
pag. 10/10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile, sez. 1, ordinanza n. 4597 2023