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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 24/10/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Monocratico, dott. MA RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 997 del ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), con sede legale in Trecchina (Pz) alla località Parte_1 P.IVA_1
Villaggio Parrutta snc, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto, dall'avv. Antonello Coppola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in NE (Pz) alla piazza Trento n. 1,
OPPONENTE
E
(C.F. ), con sede in Roma alla via Luigi Controparte_1 P.IVA_2
Schiavonetti n. 270, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore
[...]
, rappresentata e difesa giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e CP_2 risposta, dagli avv.ti Massimo Biasiotti Mogliazza e Francesco Orsomarso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma alla via Via Antonio Nibby n. 11,
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c..
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
21.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c., la Controparte_3 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 19.09.2023 in uno alla sentenza n. 5846/2023, resa dal Tribunale di Roma nell'ambito del giudizio iscritto al n. 50415/2019 R.G., pubblicata il 12.04.2023, con il quale la le intimava il pagamento della Controparte_1 somma complessiva di euro 12.689,48 in relazione alle spese di lite liquidate nell'anzidetto giudizio.
Con un solo motivo di opposizione, deduceva di non essere debitrice degli importi portati dall'atto di precetto in quanto la sentenza emessa dal Tribunale di Roma riguardava una controversia insorta tra la e l'omonima con sede legale in TE NA Controparte_1 Controparte_3
(Sa), avente partita iva n. ; che, come emergeva anche dal corpo dell'atto di precetto, P.IVA_3 si trattava di due società diverse per sede legale (in due regioni diverse), per numero di P.I. e per rappresentanza legale;
che il mancato recupero coattivo delle somme nei confronti della
[...]
con sede in TE NA, non legittimava la creditrice a procedere nei confronti Controparte_3 della con sede in Trecchina. In particolare, esponeva che, in data 19.09.2019, per Controparte_3 atto del notaio - rep. n.6006, racc. n. 2860 -, registrato il 24.09.2019, avveniva Persona_1 la cessione del ramo di azienda tra la (cedente), con sede in TE NA e la Controparte_3
(cessionaria), con sede in Trecchina;
che al punto 4 della suddetta cessione veniva Controparte_3 pattuito “nella presente cessione sono compresi i crediti e non sono compresi i debiti aziendali che, ove eventualmente esistenti, resteranno a favore ed a carico della parte alienante”; mentre al successivo punto n. 6, veniva specificato: “resteranno ugualmente ad esclusivo carico della parte cedente tutti gli oneri fiscali e di carattere analogo gravanti sul ramo di azienda e così anche le imposte, tasse ed altri gravami in corso di accertamento o non ancora accertate a qualunque periodo esse si riferiscano”; che, quindi, con l'atto di cessione del ramo di azienda, la Controparte_4
acquistava parte dei crediti vantati dalla sua omonima, tra cui quello nei confronti della
[...]
e non anche i debiti aziendali, passati, presenti o futuri al momento della stipula della Controparte_1 cessione;
che, tra l'altro, la TE NA proponeva gravame nei confronti Controparte_5 della sentenza emessa dal Tribunale di Roma e, quindi, il pagamento della somma indicata nell'atto di precetto costituirebbe un grave e irreparabile danno anche in considerazione del gravame pendente innanzi alla Corte di Appello adita;
che, nel caso di riforma della sentenza impugnata, sarebbe impossibilità a recuperare le somme versate per incapienza del patrimonio sia della cedente e sia della creditrice procedente.
Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni: “1.- disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
2.- in accoglimento della presente opposizione, dichiarare che la
, in persona del legale rapp.te p.t. non ha diritto di procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata nei confronti della società istante, per i motivi esposti in premessa;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimb. Forf. 15%, IVA e CPA da attribuirsi al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario, per dichiarato anticipo”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il
27.11.2023, si costituiva la la quale impugnava tutto quanto ex adverso Controparte_1 eccepito e dedotto perché infondato in fatto e in diritto ed esponeva che il credito originario vantato dalla cedente nei confronti della , cristallizzato nel Controparte_3 Controparte_1
D.I. ingiuntivo n. 10675/2019 (RG. n. 29574/2019), veniva ceduto alla cessionaria CP_3 che, altresì, l'opponente era a conoscenza dell'opposizione al detto decreto ingiuntivo da parte
[...] della iscritta al n. 50415/2019 R.G.; che la sentenza n. 5846/2023 resa dal Parte_2
Tribunale di Roma all'esito del giudizio di opposizione spiegava effetti nei confronti del successore a titolo particolare e cioè della (cessionaria) anche in sede esecutiva;
che la Controparte_3 sentenza n. 5846/2023 aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 10675/2019 relativo al credito vantato dalla nei riguardi della con conseguente condanna Controparte_3 Controparte_1 alle spese di lite in favore di quest'ultima.
Su tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “a) Rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione ex adverso proposta in quanto inammissibile e/o improcedibile e comunque manifestamente infondata in fatto e in diritto stante la carenza dei gravi motivi di cui agli artt. 615,
1° comma, e 624 c.p.c.; b) In ogni caso, rigettare l'opposizione ex adverso dispiegata in quanto inammissibile nonché manifestamente infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in premessa;
c) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Con provvedimento del 26.02.2024, reso all'esito della riserva assunta all'udienza del 20.02.2024, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto e la causa veniva rinviata all'udienza del 21.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., previo deposito, sino a trenta giorni prima, di note difensive finali.
La causa veniva istruita solamente con la produzione documentale offerta dalle parti.
All'odierna udienza, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa viene decisa.
2. Giova evidenziare che nel caso di trasferimento di un'azienda, nelle controversie aventi ad oggetto rapporti compresi in quell'azienda, il cessionario assume la veste di successore a titolo particolare con l'applicazione delle norme dettate dall'art. 111 c.p.c..
Anche il trasferimento del ramo d'azienda da una società all'altra configura una successione a titolo particolare nei rapporti preesistenti che, sul piano processuale, determina una prosecuzione del processo in corso tra le parti originarie, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. a mente del quale (commi 1 e 4), se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata contro l'alienante spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui. Infatti, il successore a titolo particolare non è terzo in senso proprio o sostanziale, ma è l'effettivo titolare del diritto in contestazione e perciò assume la stessa posizione del suo dante causa, venendo a profittare di tutte le facoltà della parte originaria, sicché, come la sentenza spiega effetto anche nei suoi confronti, così egli pure è legittimato ad impugnarla.
Deve quindi concludersi che la responsabilità del cessionario per i debiti che trovano fonte nella sentenza intervenuta sul rapporto ceduto in corso di causa trovi titolo nella stessa sentenza, ancorchè emessa nei confronti del cedente, per gli effetti che essa spiega anche nei confronti dell'avente causa ex art. 111 c.p.c. quale successore a titolo particolare del rapporto controverso.
Alla luce dei principi sopra richiamati va quindi dichiarata la responsabilità della cessionaria
[...]
(P.I. , in forza del contratto di cessione di ramo d'azienda del Controparte_3 P.IVA_1
19.09.2019 per notar registrato il 24.09.2019 con l'omonima società cedente Persona_1
(P.I. , per il debito di cui alla sentenza n. 5847/2023 del 12.04.2023 del CP_3 P.IVA_3
Tribunale di Roma che ha condannato la suddetta cedente al pagamento dell'importo CP_3 di euro 12.689,48 a titolo di spese di lite in favore dell'odierna opposta.
Non può essere condivisa la tesi della società opponente secondo cui la suddetta sentenza del
Tribunale di Roma non avrebbe efficacia esecutiva nei suoi confronti in quanto sebbene omonima della nei cui confronti fu pronunciata la condanna in questione sarebbe comunque un CP_3 soggetto diverso in quanto individuata da una diversa P.I., diversa sede legale e diverso legale rappresentante. Ciò che appare dirimente è che tra le due società omonime sia effettivamente intervenuta, nel corso del giudizio instaurato presso il Tribunale di Roma n. R.G. 50415/2019, una cessione di ramo d'azienda che ha comportato una successione a titolo particolare del diritto controverso e pertanto la sentenza n. 5846/2023 del 12.04.2023 del Tribunale di Roma, anche con riferimento al capo di condanna alle spese di lite, ha piena efficacia nei confronti della cessionaria, odierna parte opponente.
A diverse conclusioni non può giungersi valorizzando quando pattuito dalle parti all'art. 4 del contratto di cessione di ramo d'azienda laddove è previsto: “nella presente cessione sono compresi i crediti e non sono compresi i debiti aziendali che, ove eventualmente esistenti, resteranno a carico della parte alienante”.
La previsione in parola ha riferimento ai soli debiti esistenti e quindi già sorti al momento della cessione e pertanto non include il debito oggetto di causa che ad essa è successivo.
Parimenti non assume rilevanza la previsione di cui all'art. 6 del contratto cessione ai sensi del quale
“resteranno ugualmente ad esclusivo carico della parte cedente tutti gli oneri fiscali e di carattere analogo gravanti sul ramo di azienda e così anche le imposte, tasse ed altri gravami in corso di accertamento o non ancora accertate a qualunque periodo esse si riferiscano”. La clausola in questione innanzitutto disciplina i soli debiti tributari e, ad ogni modo, fa anch'essa riferimenti ai soli debiti sorti antecedentemente alla cessione.
Alla luce, dunque, dei principi giurisprudenziali sopra enunciati, il Tribunale ritiene che la
[...]
ha diritto a procedere a esecuzione forzata in danno della con Controparte_1 Controparte_3 sede in Trecchina, in forza della sentenza n. 5846 dell'11.04.2023, pubblicata il 12.04.2023, resa dal
Tribunale di Roma. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto del valore della causa previa applicazione delle riduzioni di cui all'art. 4 co. 1 del cit. decreto in considerazione delle questioni non particolarmente complesse affrontate nonchè dell'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento in favore della , in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t. delle spese di lite che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre Iva e Cpa come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), da corrispondere in favore dei procuratori costituiti dichiarati antistatari.
Così deciso in NE, il 24.10.2025
Il Giudice
Dott. MA RA
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Monocratico, dott. MA RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 997 del ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), con sede legale in Trecchina (Pz) alla località Parte_1 P.IVA_1
Villaggio Parrutta snc, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto, dall'avv. Antonello Coppola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in NE (Pz) alla piazza Trento n. 1,
OPPONENTE
E
(C.F. ), con sede in Roma alla via Luigi Controparte_1 P.IVA_2
Schiavonetti n. 270, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore
[...]
, rappresentata e difesa giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e CP_2 risposta, dagli avv.ti Massimo Biasiotti Mogliazza e Francesco Orsomarso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma alla via Via Antonio Nibby n. 11,
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c..
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
21.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c., la Controparte_3 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 19.09.2023 in uno alla sentenza n. 5846/2023, resa dal Tribunale di Roma nell'ambito del giudizio iscritto al n. 50415/2019 R.G., pubblicata il 12.04.2023, con il quale la le intimava il pagamento della Controparte_1 somma complessiva di euro 12.689,48 in relazione alle spese di lite liquidate nell'anzidetto giudizio.
Con un solo motivo di opposizione, deduceva di non essere debitrice degli importi portati dall'atto di precetto in quanto la sentenza emessa dal Tribunale di Roma riguardava una controversia insorta tra la e l'omonima con sede legale in TE NA Controparte_1 Controparte_3
(Sa), avente partita iva n. ; che, come emergeva anche dal corpo dell'atto di precetto, P.IVA_3 si trattava di due società diverse per sede legale (in due regioni diverse), per numero di P.I. e per rappresentanza legale;
che il mancato recupero coattivo delle somme nei confronti della
[...]
con sede in TE NA, non legittimava la creditrice a procedere nei confronti Controparte_3 della con sede in Trecchina. In particolare, esponeva che, in data 19.09.2019, per Controparte_3 atto del notaio - rep. n.6006, racc. n. 2860 -, registrato il 24.09.2019, avveniva Persona_1 la cessione del ramo di azienda tra la (cedente), con sede in TE NA e la Controparte_3
(cessionaria), con sede in Trecchina;
che al punto 4 della suddetta cessione veniva Controparte_3 pattuito “nella presente cessione sono compresi i crediti e non sono compresi i debiti aziendali che, ove eventualmente esistenti, resteranno a favore ed a carico della parte alienante”; mentre al successivo punto n. 6, veniva specificato: “resteranno ugualmente ad esclusivo carico della parte cedente tutti gli oneri fiscali e di carattere analogo gravanti sul ramo di azienda e così anche le imposte, tasse ed altri gravami in corso di accertamento o non ancora accertate a qualunque periodo esse si riferiscano”; che, quindi, con l'atto di cessione del ramo di azienda, la Controparte_4
acquistava parte dei crediti vantati dalla sua omonima, tra cui quello nei confronti della
[...]
e non anche i debiti aziendali, passati, presenti o futuri al momento della stipula della Controparte_1 cessione;
che, tra l'altro, la TE NA proponeva gravame nei confronti Controparte_5 della sentenza emessa dal Tribunale di Roma e, quindi, il pagamento della somma indicata nell'atto di precetto costituirebbe un grave e irreparabile danno anche in considerazione del gravame pendente innanzi alla Corte di Appello adita;
che, nel caso di riforma della sentenza impugnata, sarebbe impossibilità a recuperare le somme versate per incapienza del patrimonio sia della cedente e sia della creditrice procedente.
Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni: “1.- disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
2.- in accoglimento della presente opposizione, dichiarare che la
, in persona del legale rapp.te p.t. non ha diritto di procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata nei confronti della società istante, per i motivi esposti in premessa;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimb. Forf. 15%, IVA e CPA da attribuirsi al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario, per dichiarato anticipo”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il
27.11.2023, si costituiva la la quale impugnava tutto quanto ex adverso Controparte_1 eccepito e dedotto perché infondato in fatto e in diritto ed esponeva che il credito originario vantato dalla cedente nei confronti della , cristallizzato nel Controparte_3 Controparte_1
D.I. ingiuntivo n. 10675/2019 (RG. n. 29574/2019), veniva ceduto alla cessionaria CP_3 che, altresì, l'opponente era a conoscenza dell'opposizione al detto decreto ingiuntivo da parte
[...] della iscritta al n. 50415/2019 R.G.; che la sentenza n. 5846/2023 resa dal Parte_2
Tribunale di Roma all'esito del giudizio di opposizione spiegava effetti nei confronti del successore a titolo particolare e cioè della (cessionaria) anche in sede esecutiva;
che la Controparte_3 sentenza n. 5846/2023 aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 10675/2019 relativo al credito vantato dalla nei riguardi della con conseguente condanna Controparte_3 Controparte_1 alle spese di lite in favore di quest'ultima.
Su tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “a) Rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione ex adverso proposta in quanto inammissibile e/o improcedibile e comunque manifestamente infondata in fatto e in diritto stante la carenza dei gravi motivi di cui agli artt. 615,
1° comma, e 624 c.p.c.; b) In ogni caso, rigettare l'opposizione ex adverso dispiegata in quanto inammissibile nonché manifestamente infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in premessa;
c) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Con provvedimento del 26.02.2024, reso all'esito della riserva assunta all'udienza del 20.02.2024, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto e la causa veniva rinviata all'udienza del 21.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., previo deposito, sino a trenta giorni prima, di note difensive finali.
La causa veniva istruita solamente con la produzione documentale offerta dalle parti.
All'odierna udienza, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa viene decisa.
2. Giova evidenziare che nel caso di trasferimento di un'azienda, nelle controversie aventi ad oggetto rapporti compresi in quell'azienda, il cessionario assume la veste di successore a titolo particolare con l'applicazione delle norme dettate dall'art. 111 c.p.c..
Anche il trasferimento del ramo d'azienda da una società all'altra configura una successione a titolo particolare nei rapporti preesistenti che, sul piano processuale, determina una prosecuzione del processo in corso tra le parti originarie, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. a mente del quale (commi 1 e 4), se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata contro l'alienante spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui. Infatti, il successore a titolo particolare non è terzo in senso proprio o sostanziale, ma è l'effettivo titolare del diritto in contestazione e perciò assume la stessa posizione del suo dante causa, venendo a profittare di tutte le facoltà della parte originaria, sicché, come la sentenza spiega effetto anche nei suoi confronti, così egli pure è legittimato ad impugnarla.
Deve quindi concludersi che la responsabilità del cessionario per i debiti che trovano fonte nella sentenza intervenuta sul rapporto ceduto in corso di causa trovi titolo nella stessa sentenza, ancorchè emessa nei confronti del cedente, per gli effetti che essa spiega anche nei confronti dell'avente causa ex art. 111 c.p.c. quale successore a titolo particolare del rapporto controverso.
Alla luce dei principi sopra richiamati va quindi dichiarata la responsabilità della cessionaria
[...]
(P.I. , in forza del contratto di cessione di ramo d'azienda del Controparte_3 P.IVA_1
19.09.2019 per notar registrato il 24.09.2019 con l'omonima società cedente Persona_1
(P.I. , per il debito di cui alla sentenza n. 5847/2023 del 12.04.2023 del CP_3 P.IVA_3
Tribunale di Roma che ha condannato la suddetta cedente al pagamento dell'importo CP_3 di euro 12.689,48 a titolo di spese di lite in favore dell'odierna opposta.
Non può essere condivisa la tesi della società opponente secondo cui la suddetta sentenza del
Tribunale di Roma non avrebbe efficacia esecutiva nei suoi confronti in quanto sebbene omonima della nei cui confronti fu pronunciata la condanna in questione sarebbe comunque un CP_3 soggetto diverso in quanto individuata da una diversa P.I., diversa sede legale e diverso legale rappresentante. Ciò che appare dirimente è che tra le due società omonime sia effettivamente intervenuta, nel corso del giudizio instaurato presso il Tribunale di Roma n. R.G. 50415/2019, una cessione di ramo d'azienda che ha comportato una successione a titolo particolare del diritto controverso e pertanto la sentenza n. 5846/2023 del 12.04.2023 del Tribunale di Roma, anche con riferimento al capo di condanna alle spese di lite, ha piena efficacia nei confronti della cessionaria, odierna parte opponente.
A diverse conclusioni non può giungersi valorizzando quando pattuito dalle parti all'art. 4 del contratto di cessione di ramo d'azienda laddove è previsto: “nella presente cessione sono compresi i crediti e non sono compresi i debiti aziendali che, ove eventualmente esistenti, resteranno a carico della parte alienante”.
La previsione in parola ha riferimento ai soli debiti esistenti e quindi già sorti al momento della cessione e pertanto non include il debito oggetto di causa che ad essa è successivo.
Parimenti non assume rilevanza la previsione di cui all'art. 6 del contratto cessione ai sensi del quale
“resteranno ugualmente ad esclusivo carico della parte cedente tutti gli oneri fiscali e di carattere analogo gravanti sul ramo di azienda e così anche le imposte, tasse ed altri gravami in corso di accertamento o non ancora accertate a qualunque periodo esse si riferiscano”. La clausola in questione innanzitutto disciplina i soli debiti tributari e, ad ogni modo, fa anch'essa riferimenti ai soli debiti sorti antecedentemente alla cessione.
Alla luce, dunque, dei principi giurisprudenziali sopra enunciati, il Tribunale ritiene che la
[...]
ha diritto a procedere a esecuzione forzata in danno della con Controparte_1 Controparte_3 sede in Trecchina, in forza della sentenza n. 5846 dell'11.04.2023, pubblicata il 12.04.2023, resa dal
Tribunale di Roma. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto del valore della causa previa applicazione delle riduzioni di cui all'art. 4 co. 1 del cit. decreto in considerazione delle questioni non particolarmente complesse affrontate nonchè dell'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento in favore della , in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t. delle spese di lite che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre Iva e Cpa come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), da corrispondere in favore dei procuratori costituiti dichiarati antistatari.
Così deciso in NE, il 24.10.2025
Il Giudice
Dott. MA RA
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.