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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/11/2025, n. 3956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3956 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
n. 2919/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Collegio della prima sezione civile così composto :
Dott. Alessandra Tabarro Presidente
Dott.Anna Scognamiglio Giudice rel.est.
Dott. Cristiana Satta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2919 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto “Altri istituti relativi alle successioni” e promossa
DA
(c.f. elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Aversa, alla via Cicerone n. 48, presso lo studio dell'avv. Sergio della Volpe dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
CONTRO
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Aversa Controparte_1 C.F._2 al Viale Europa n. 314/b, presso lo studio dell'avv. Antonio Zaccariello dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E
pagina 1 di 7 (c.f. ) e Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
(c.f. ) elettivamente domiciliati in Aversa, alla via della
[...] C.F._4
Libertà, n. 85 presso lo studio dell'avv. to Ciro Torella dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
NONCHE'
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a Controparte_4 C.F._5
TR CE alla via San Giorgio Martire n 102 ( ) C.F._5
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbali e atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'istante, sulla premessa di essere figlia della de cuius nata ad [...] il [...], esponeva che: con atto notar del Parte_2 Per_1
19.11.19, il sig. acquistava dalla madre, la nuda proprietà Controparte_1 Parte_2
degli immobili facenti parte del fabbricato in TR CE, alla via Roma 295 e, precisamente, appartamento al piano terra composto da vani sette catastali nel NCEU del comune di TR CE al foglio 2 mappale 317 sub 4 PO.UT A/2 cl 2 e diritti pari ad ½ del paino seminterrato della consistenza di 80 mq nel catasto urbano del detto comune al foglio
2 mappale 317 sub 5 cat. C/2, per un prezzo di euro 200.000,00 pagati con un assegno circolare tratto su CHEBANCA il 23.7.18 per euro 100.000,00 e due bonifici, ciascuno di euro
50.000,00, emessi il 06.09.18 ed accreditati sul conto corrente CHEBANCA della venditrice;
che da una successiva verifica era risultato che la de cuius con due Parte_2 disposizioni di pagamento del 30.07.18, versava euro 100.000,00 sul conto corrente di
[...]
mentre con altri due bonifici del 7.9.18 versava alla altri 100.000,00 euro;
che Parte_3 Pt_3
risultavano disposizioni di pagamento da parte della a favore di Parte_2 Controparte_1 di euro 8.600,00 presumibilmente legati ai costi dell'atto notarile;
che l'atto notarile del
19.11.19 era nullo in quanto simulato e posto in essere in luogo di una donazione giacché gli pagina 2 di 7 importi versati per la vendita alla (madre di essa attrice ) dal sig. Parte_2 Controparte_1
(fratello di essa attrice ) erano stati poi girati a distanza di pochi giorni dalla a tale Parte_2
, zia novantenne della moglie del convenuto e con loro convivente;
che le Parte_3
operazioni di bonifico erano state effettuate con il sistema dell'home banking attraverso una chiavetta e che la madre all'epoca ottantottenne ed affetta da vasculopatia cerebrale non poteva avere dimestichezza con tali operazioni bancarie;
che il sig. riceveva dalla madre CP_1 numerose altre disposizioni di pagamento sempre da CheBanca sempre con il sistema di pagamento on line;
che in data 23.11.2020 decedeva lasciando a se' eredi: Parte_2
, nonché i figli della premorta Controparte_1 Controparte_4 Parte_1
, e che la de cuius Parte_4 Controparte_2 Persona_2
era proprietaria anche di 24/36 dell'immobile sito in Tortora, al viale Marconi Parte_2
p. t. in catasto al foglio 45 p.lla 837 sub 1 nonché di un libretto di risparmio presso il Monte dei
Paschi di Siena filiale di Aversa;
che, l'atto di compravendita del 19.11.2019 fosse un atto che simulava una donazione;
che era stata lesa la sua quota di legittima, e pertanto, onde procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, previa azione di riduzione, era necessario ricostruire il patrimonio ereditario;
che con atto per Notaio del 25.02.2021 ha Per_3 accettato l'eredità con beneficio di inventario e che a nulla sono valsi i tentativi diretti a una definizione della vertenza, ivi compresa la mediazione.
La de cuius decedeva in TR CE il 23-11-2020, lasciando quale Parte_2
erede legittimo l'odierna istante;
che eredi legittimi della predetta erano, oltre, i figli
[...]
e i nipoti ex sorore e CP_1 Controparte_4 Controparte_2 Persona_2
in rappresentazione della madre , succeduti ab intestato.
[...] Parte_4
Su tali premesse conveniva in giudizio , chiedendo di: - “dichiarare la Controparte_1 simulazione della vendita avvenuta con atto per notar il 19.11.2019, repertorio Persona_4
7174 tra e dichiarando che le parti hanno inteso stipulato Controparte_1 Parte_2 un atto di donazione in conto di legittima;
- ordinare al Conservatore dei R.R. II. c/o Agenzia del Territorio di Caserta l'annotazione a margine dell'atto revocando ovvero simulato;
- in accoglimento della domanda di riduzione ritenere che il patrimonio della de cuius sia formato anche dell'immobile sito in TR CE alla Via Roma, n. 295, nonché delle somme, così come descritto in premessa, prelevate dal conto della , da quelle riportate dal libretto Parte_2
pagina 3 di 7 al rispetto aperto presso il MPS nonché dei diritti pari a 24/36 sull'immobile di Tortora;
- accogliersi, previa apertura della successione, la domanda di scioglimento della comunione ereditaria con attribuzione a ciascuno dei coeredi della rispettiva quota tenuto conto dei frutti relativi al possesso dell'immobile sito in TR CE a partire dalla morta della de cuius;
- con vittoria di spese e competenze del giudizio e con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
Nel costituirsi in giudizio, il convenuto , pur non opponendosi allo Controparte_1 scioglimento della comunione ereditaria, impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda di riduzione per violazione dell'art. 564 comma 1 e 2 c.c. e contestava, in particolare, la domanda di riduzione non avendo l'attrice provato la lesione della propria quota di legittima e la domanda di simulazione chiedendone il rigetto.
Pertanto, chiedeva di: “- in via preliminare, per i motivi innanzi indicati, rigettare la domanda di riduzione poiché inammissibile, nonché infondata in fatto e diritto;
- in via principale, per tutti i motivi innanzi indicati, rigettare la domanda di simulazione della vendita avvenuta con atto per notaio il 19.11.2019, rep. 7174 tra il sig. e la sig.ra Persona_4 Controparte_1
e tutte le domande connesse e consequenziali, poiché inammissibili ed Parte_2 infondate in fatto e diritto e comunque non provate;
- per l'effetto ulteriore, rigettare integralmente la domanda di riduzione, in quanto non è avvenuta alcuna lesione all'integrità della quota spettante alla legittimaria sig.ra e procedere allo Parte_1 scioglimento della comunione ereditaria del solo libretto di risparmio presso la banca MPS e dell'immobile sito in Tortora e dei beni asportati dall'attrice come indicati al capo K; - in ogni caso, rigettare la domanda di simulazione e riduzione per difetto di legittimazione attiva, stante la mancata prova dell'attrice dell'effettiva lesione della sua quota di riserva;
- in via gradata e subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di simulazione, accertare e dichiarare valido il dissimulato contratto di donazione poiché conforme ai requisiti di forma e sostanza previsti dalla legge, e dichiarare altresì che detta donazione è stata fatta in conto di legittima del sig. ed anche per l'eccedenza sulla disponibile della de cuius;
- Controparte_1
per l'effetto ulteriore rigettare la richiesta di restituzione dei frutti relativi al possesso
pagina 4 di 7 dell'immobile sito in TR CE;
- con vittoria di spese e competenze del giudizio e con attribuzione al sottoscritto procuratore.
All'udienza del 21-7-2021, svoltasi in modalità cartolare, venivano concessi, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 1-3-2022, dichiarate inammissibile la prova per testi ed ammesso l'ordine di esibizione del conto corrente di , a lui intestato limitatamente al periodo dal Controparte_1
30.7.2018 alla data del decesso della madre, il giudice rinviava la causa per le conclusioni sulla domanda di simulazione all'udienza del 4.10.23 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
Depositati gli estratti conto relativi agli anni 2019 e 2020, non essendo reperiti quelli del 2018, con ordinanza del 13-10-2023, il Giudice rimetteva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In data 13-2-2024 veniva emessa sentenza parziale di rigetto della domanda di simulazione, ( n.
995/2024, pubblicata in data 21-2-2024), e la causa rimessa sul ruolo istruttorio per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di riduzione e scioglimento della comunione.
Con comparsa depositata in data 26-9-2024, si costituivano in giudizio i convenuti CP_2
e i quali aderivano alla domanda di divisione ereditaria.
[...] Controparte_3
Pertanto, in accoglimento delle conclusioni, chiedevano: “dichiarare l'apertura della successione legittima della de cuius , previo accertamento del compendio Parte_2
ereditario, secondo le deduzioni già svolte dalle parti costituite in giudizio, accertando sul detto compendio la formazione della comunione ereditaria sui beni caduti in successione;
pronunciare quindi lo scioglimento della comunione ereditaria tra gli odierni comparenti, sig.ri e e i sig.ri , attrice, Parte_5 Controparte_3 Parte_1
e del 29.10.1957, disponendo comodo progetto di divisione Controparte_1 Controparte_4
anche a mezzo di ausiliare che all'uopo vorrà provvedere a nominare;
per l'effetto procedere alla formazione dei lotti da assegnarsi all'esito della ripartizione dei beni ricadenti in comunione sulla scorta del progetto di divisione che in corso di procedimento verrà elaborato;
per l'ulteriore effetto procedersi quindi alla assegnazione dei detti lotto secondo il criterio he
l'adito Giudice riterrà più opportuno;
rendere ogni altro provvedimento che sarà ritenuto necessario e/o di giustizia.
pagina 5 di 7 All'esito dell'udienza di comparizione del 14-5-2024, la causa veniva rinviata per tentativo di bonario componimento sulla divisione dei restanti beni.
All'udienza del 24-10-2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con la cancellazione della domanda giudiziale e il Giudice riservava la causa in decisione avendo le parti rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale, preliminarmente, osserva, sulla scorta della documentazione versata in atti,
l'avveramento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D. Lgs. 28/2010, relativo alla necessaria instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione, avendo ad oggetto la presente controversia un'azione in materia successoria e di rivendicazione degli eredi (cfr. verbale di mediazione, allegato alla produzione di parte attrice).
Dopo il deposito della sentenza parziale che ha rigetto la domanda attorea di simulazione le parti dichiaravano che avevano raggiunto un accordo sullo scioglimento della comunione ereditaria in quanto avevano dato mandato per la vendita dell'unico bene facente parte del compendio sito in Calabria ma che era necessaria la cancellazione della domanda giudiziale per poter procedere a tale vendita privata e chiedevano la cessazione della materia del contendere.
Alla luce di siffatta circostanza va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere su tutte le altre domande proposte dall'attrice e, a tal uopo, va precisato che la stessa rappresenta una questione a carattere pregiudiziale finanche rispetto a quella di giurisdizione (Cass. SS.UU.
18956/2003), atteso il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica a fondamento della domanda ed il venir meno della stessa materia su cui si fonda la controversia.
Attesa la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di riduzione e scioglimento della comunione ereditaria va ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, essendo la suddetta declaratoria sostanzialmente assimilabile all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all'azione, espressamente contemplata dall'art. 2668 c.p.c.
Per l'avv.to Zaccariello chiedeva la condanna di parte attrice al pagamento Controparte_1
delle spese di lite quanto alla soccombenza in ordine alla domanda di simulazione definita con sentenza parziale.
pagina 6 di 7 Infatti con sentenza parziale di queto tribunale del 16.2.24 n. 995/24 veniva rigetta la domanda attorea di simulazione.
Parte attrice pertanto rispetto a tale domanda risulta soccombente e pertanto per tale domanda va condannata al pagamento delle spese di giudizio in ragione del 50% a favore di CP_1
, unico convenuto costituito al momento della pronuncia della sentenza parziale, per le
[...]
fasi di studio introduttiva, trattazione e decisionale scaglione di riferimento da 52001,00 a
260.000,00 pari ad euro 4.217,00 per l'intero Va compensato il restante 50% tra tutte le parti del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Dichiara la cessata materia del contendere quanto alle domande di riduzione e scioglimento della comunione ereditaria;
2) Ordina al Conservatore dei RRII territorialmente competente di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo
3) Condanna l'attrice al pagamento in favore del convenuto , del 50% Controparte_1
delle spese del presente giudizio che liquida in misura già così ridotta in euro 2108,5 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario . Dichiara compensato tra tutte le parti il restante
50%
Così deciso in Aversa, l'11 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
Il Giudice est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Collegio della prima sezione civile così composto :
Dott. Alessandra Tabarro Presidente
Dott.Anna Scognamiglio Giudice rel.est.
Dott. Cristiana Satta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2919 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto “Altri istituti relativi alle successioni” e promossa
DA
(c.f. elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Aversa, alla via Cicerone n. 48, presso lo studio dell'avv. Sergio della Volpe dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
CONTRO
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Aversa Controparte_1 C.F._2 al Viale Europa n. 314/b, presso lo studio dell'avv. Antonio Zaccariello dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E
pagina 1 di 7 (c.f. ) e Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
(c.f. ) elettivamente domiciliati in Aversa, alla via della
[...] C.F._4
Libertà, n. 85 presso lo studio dell'avv. to Ciro Torella dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
NONCHE'
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a Controparte_4 C.F._5
TR CE alla via San Giorgio Martire n 102 ( ) C.F._5
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbali e atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'istante, sulla premessa di essere figlia della de cuius nata ad [...] il [...], esponeva che: con atto notar del Parte_2 Per_1
19.11.19, il sig. acquistava dalla madre, la nuda proprietà Controparte_1 Parte_2
degli immobili facenti parte del fabbricato in TR CE, alla via Roma 295 e, precisamente, appartamento al piano terra composto da vani sette catastali nel NCEU del comune di TR CE al foglio 2 mappale 317 sub 4 PO.UT A/2 cl 2 e diritti pari ad ½ del paino seminterrato della consistenza di 80 mq nel catasto urbano del detto comune al foglio
2 mappale 317 sub 5 cat. C/2, per un prezzo di euro 200.000,00 pagati con un assegno circolare tratto su CHEBANCA il 23.7.18 per euro 100.000,00 e due bonifici, ciascuno di euro
50.000,00, emessi il 06.09.18 ed accreditati sul conto corrente CHEBANCA della venditrice;
che da una successiva verifica era risultato che la de cuius con due Parte_2 disposizioni di pagamento del 30.07.18, versava euro 100.000,00 sul conto corrente di
[...]
mentre con altri due bonifici del 7.9.18 versava alla altri 100.000,00 euro;
che Parte_3 Pt_3
risultavano disposizioni di pagamento da parte della a favore di Parte_2 Controparte_1 di euro 8.600,00 presumibilmente legati ai costi dell'atto notarile;
che l'atto notarile del
19.11.19 era nullo in quanto simulato e posto in essere in luogo di una donazione giacché gli pagina 2 di 7 importi versati per la vendita alla (madre di essa attrice ) dal sig. Parte_2 Controparte_1
(fratello di essa attrice ) erano stati poi girati a distanza di pochi giorni dalla a tale Parte_2
, zia novantenne della moglie del convenuto e con loro convivente;
che le Parte_3
operazioni di bonifico erano state effettuate con il sistema dell'home banking attraverso una chiavetta e che la madre all'epoca ottantottenne ed affetta da vasculopatia cerebrale non poteva avere dimestichezza con tali operazioni bancarie;
che il sig. riceveva dalla madre CP_1 numerose altre disposizioni di pagamento sempre da CheBanca sempre con il sistema di pagamento on line;
che in data 23.11.2020 decedeva lasciando a se' eredi: Parte_2
, nonché i figli della premorta Controparte_1 Controparte_4 Parte_1
, e che la de cuius Parte_4 Controparte_2 Persona_2
era proprietaria anche di 24/36 dell'immobile sito in Tortora, al viale Marconi Parte_2
p. t. in catasto al foglio 45 p.lla 837 sub 1 nonché di un libretto di risparmio presso il Monte dei
Paschi di Siena filiale di Aversa;
che, l'atto di compravendita del 19.11.2019 fosse un atto che simulava una donazione;
che era stata lesa la sua quota di legittima, e pertanto, onde procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, previa azione di riduzione, era necessario ricostruire il patrimonio ereditario;
che con atto per Notaio del 25.02.2021 ha Per_3 accettato l'eredità con beneficio di inventario e che a nulla sono valsi i tentativi diretti a una definizione della vertenza, ivi compresa la mediazione.
La de cuius decedeva in TR CE il 23-11-2020, lasciando quale Parte_2
erede legittimo l'odierna istante;
che eredi legittimi della predetta erano, oltre, i figli
[...]
e i nipoti ex sorore e CP_1 Controparte_4 Controparte_2 Persona_2
in rappresentazione della madre , succeduti ab intestato.
[...] Parte_4
Su tali premesse conveniva in giudizio , chiedendo di: - “dichiarare la Controparte_1 simulazione della vendita avvenuta con atto per notar il 19.11.2019, repertorio Persona_4
7174 tra e dichiarando che le parti hanno inteso stipulato Controparte_1 Parte_2 un atto di donazione in conto di legittima;
- ordinare al Conservatore dei R.R. II. c/o Agenzia del Territorio di Caserta l'annotazione a margine dell'atto revocando ovvero simulato;
- in accoglimento della domanda di riduzione ritenere che il patrimonio della de cuius sia formato anche dell'immobile sito in TR CE alla Via Roma, n. 295, nonché delle somme, così come descritto in premessa, prelevate dal conto della , da quelle riportate dal libretto Parte_2
pagina 3 di 7 al rispetto aperto presso il MPS nonché dei diritti pari a 24/36 sull'immobile di Tortora;
- accogliersi, previa apertura della successione, la domanda di scioglimento della comunione ereditaria con attribuzione a ciascuno dei coeredi della rispettiva quota tenuto conto dei frutti relativi al possesso dell'immobile sito in TR CE a partire dalla morta della de cuius;
- con vittoria di spese e competenze del giudizio e con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
Nel costituirsi in giudizio, il convenuto , pur non opponendosi allo Controparte_1 scioglimento della comunione ereditaria, impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda di riduzione per violazione dell'art. 564 comma 1 e 2 c.c. e contestava, in particolare, la domanda di riduzione non avendo l'attrice provato la lesione della propria quota di legittima e la domanda di simulazione chiedendone il rigetto.
Pertanto, chiedeva di: “- in via preliminare, per i motivi innanzi indicati, rigettare la domanda di riduzione poiché inammissibile, nonché infondata in fatto e diritto;
- in via principale, per tutti i motivi innanzi indicati, rigettare la domanda di simulazione della vendita avvenuta con atto per notaio il 19.11.2019, rep. 7174 tra il sig. e la sig.ra Persona_4 Controparte_1
e tutte le domande connesse e consequenziali, poiché inammissibili ed Parte_2 infondate in fatto e diritto e comunque non provate;
- per l'effetto ulteriore, rigettare integralmente la domanda di riduzione, in quanto non è avvenuta alcuna lesione all'integrità della quota spettante alla legittimaria sig.ra e procedere allo Parte_1 scioglimento della comunione ereditaria del solo libretto di risparmio presso la banca MPS e dell'immobile sito in Tortora e dei beni asportati dall'attrice come indicati al capo K; - in ogni caso, rigettare la domanda di simulazione e riduzione per difetto di legittimazione attiva, stante la mancata prova dell'attrice dell'effettiva lesione della sua quota di riserva;
- in via gradata e subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di simulazione, accertare e dichiarare valido il dissimulato contratto di donazione poiché conforme ai requisiti di forma e sostanza previsti dalla legge, e dichiarare altresì che detta donazione è stata fatta in conto di legittima del sig. ed anche per l'eccedenza sulla disponibile della de cuius;
- Controparte_1
per l'effetto ulteriore rigettare la richiesta di restituzione dei frutti relativi al possesso
pagina 4 di 7 dell'immobile sito in TR CE;
- con vittoria di spese e competenze del giudizio e con attribuzione al sottoscritto procuratore.
All'udienza del 21-7-2021, svoltasi in modalità cartolare, venivano concessi, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 1-3-2022, dichiarate inammissibile la prova per testi ed ammesso l'ordine di esibizione del conto corrente di , a lui intestato limitatamente al periodo dal Controparte_1
30.7.2018 alla data del decesso della madre, il giudice rinviava la causa per le conclusioni sulla domanda di simulazione all'udienza del 4.10.23 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
Depositati gli estratti conto relativi agli anni 2019 e 2020, non essendo reperiti quelli del 2018, con ordinanza del 13-10-2023, il Giudice rimetteva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In data 13-2-2024 veniva emessa sentenza parziale di rigetto della domanda di simulazione, ( n.
995/2024, pubblicata in data 21-2-2024), e la causa rimessa sul ruolo istruttorio per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di riduzione e scioglimento della comunione.
Con comparsa depositata in data 26-9-2024, si costituivano in giudizio i convenuti CP_2
e i quali aderivano alla domanda di divisione ereditaria.
[...] Controparte_3
Pertanto, in accoglimento delle conclusioni, chiedevano: “dichiarare l'apertura della successione legittima della de cuius , previo accertamento del compendio Parte_2
ereditario, secondo le deduzioni già svolte dalle parti costituite in giudizio, accertando sul detto compendio la formazione della comunione ereditaria sui beni caduti in successione;
pronunciare quindi lo scioglimento della comunione ereditaria tra gli odierni comparenti, sig.ri e e i sig.ri , attrice, Parte_5 Controparte_3 Parte_1
e del 29.10.1957, disponendo comodo progetto di divisione Controparte_1 Controparte_4
anche a mezzo di ausiliare che all'uopo vorrà provvedere a nominare;
per l'effetto procedere alla formazione dei lotti da assegnarsi all'esito della ripartizione dei beni ricadenti in comunione sulla scorta del progetto di divisione che in corso di procedimento verrà elaborato;
per l'ulteriore effetto procedersi quindi alla assegnazione dei detti lotto secondo il criterio he
l'adito Giudice riterrà più opportuno;
rendere ogni altro provvedimento che sarà ritenuto necessario e/o di giustizia.
pagina 5 di 7 All'esito dell'udienza di comparizione del 14-5-2024, la causa veniva rinviata per tentativo di bonario componimento sulla divisione dei restanti beni.
All'udienza del 24-10-2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con la cancellazione della domanda giudiziale e il Giudice riservava la causa in decisione avendo le parti rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale, preliminarmente, osserva, sulla scorta della documentazione versata in atti,
l'avveramento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D. Lgs. 28/2010, relativo alla necessaria instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione, avendo ad oggetto la presente controversia un'azione in materia successoria e di rivendicazione degli eredi (cfr. verbale di mediazione, allegato alla produzione di parte attrice).
Dopo il deposito della sentenza parziale che ha rigetto la domanda attorea di simulazione le parti dichiaravano che avevano raggiunto un accordo sullo scioglimento della comunione ereditaria in quanto avevano dato mandato per la vendita dell'unico bene facente parte del compendio sito in Calabria ma che era necessaria la cancellazione della domanda giudiziale per poter procedere a tale vendita privata e chiedevano la cessazione della materia del contendere.
Alla luce di siffatta circostanza va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere su tutte le altre domande proposte dall'attrice e, a tal uopo, va precisato che la stessa rappresenta una questione a carattere pregiudiziale finanche rispetto a quella di giurisdizione (Cass. SS.UU.
18956/2003), atteso il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica a fondamento della domanda ed il venir meno della stessa materia su cui si fonda la controversia.
Attesa la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di riduzione e scioglimento della comunione ereditaria va ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, essendo la suddetta declaratoria sostanzialmente assimilabile all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all'azione, espressamente contemplata dall'art. 2668 c.p.c.
Per l'avv.to Zaccariello chiedeva la condanna di parte attrice al pagamento Controparte_1
delle spese di lite quanto alla soccombenza in ordine alla domanda di simulazione definita con sentenza parziale.
pagina 6 di 7 Infatti con sentenza parziale di queto tribunale del 16.2.24 n. 995/24 veniva rigetta la domanda attorea di simulazione.
Parte attrice pertanto rispetto a tale domanda risulta soccombente e pertanto per tale domanda va condannata al pagamento delle spese di giudizio in ragione del 50% a favore di CP_1
, unico convenuto costituito al momento della pronuncia della sentenza parziale, per le
[...]
fasi di studio introduttiva, trattazione e decisionale scaglione di riferimento da 52001,00 a
260.000,00 pari ad euro 4.217,00 per l'intero Va compensato il restante 50% tra tutte le parti del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Dichiara la cessata materia del contendere quanto alle domande di riduzione e scioglimento della comunione ereditaria;
2) Ordina al Conservatore dei RRII territorialmente competente di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo
3) Condanna l'attrice al pagamento in favore del convenuto , del 50% Controparte_1
delle spese del presente giudizio che liquida in misura già così ridotta in euro 2108,5 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario . Dichiara compensato tra tutte le parti il restante
50%
Così deciso in Aversa, l'11 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
Il Giudice est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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