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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 13/11/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2771/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 3.10.2025 e del 6.11.2025, lette le note depositate dalle parti costituite, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2771 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 e promossa DA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1
e difesa, giusta procura allegata all'atto introduttivo, dagli Avv. Aldo Berbardoni e Avv. Giampiero Dell'Elce, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Silvi, Via Statale Adriatica Sud n. 121 Attore CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Maurizio Grifoni, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Roberta Castorani sito in Teramo, C.sa Cerulli n. 31 Convenuta OGGETTO: Contratti bancari. SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha Parte_1 convenuto in giudizio la società quale cessionaria del Controparte_2 credito originariamente vantato dalla (già Controparte_3 Controparte_4
affinché l'intestato Tribunale accertasse e dichiarasse, per le ragioni che
[...] saranno nel prosieguo esaminate, la nullità del contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 6.09.2006 e del successivo atto ricognitivo del 26.03.2008 e, per l'effetto, la condannasse alla restituzione degli importi indebitamente ricevuti.
2. Si è costituita in giudizio la società la quale, dopo Controparte_2 pagina 1 di 7 aver preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda restitutoria formulata, ha chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, viene decisa all'odierna udienza ex art. 281sexies c.p.c.
4. Preliminarmente dev'essere esaminata l'eccezione di legittimazione passiva sollevata da parte convenuta nelle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta nelle quali ha chiesto che l'intestato Tribunale accertasse la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle domande risarcitorie e restitutorie formulata, domande che avrebbero dovuto essere formulate nei confronti della banca cedente Controparte_5
In punto di diritto, in presenza di una cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, la società cessionaria acquista dalla banca cedente la titolarità di tutti i crediti derivanti dal contratto ceduto e succede a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già in capo alla società cedente. In altri termini, oggetto dell'operazione di cartolarizzazione è il diritto di credito derivante dai contratti di conto corrente stipulati dalla convenuta con l'odierno attore e non anche gli stessi CP_3 contratto. Per effetto della cessione ex art. 58 TUB e del disposto degli artt. 1260 ss c.c. deve ritenersi che le contestazioni da parte del debitore ceduto in ordine al credito, comprese quelle relative al suo titolo costitutivo e le eventuali nullità dello stesso, possono essere proposte anche nei confronti del cessionario del credito che agisce per il pagamento ma non anche nel senso che le medesime contestazioni devono essere rivolte in via di azione (non di eccezione) nei confronti del cessionario, il quale non è subentrato nella posizione contrattuale del creditore cedente in quanto, diversamente opinando, si finirebbe per “annullare – quasi per “sublimazione” – la distinzione stessa tra cessione del credito e cessione del contratto, conferendo a quella prevista dalla L. n. 130 del 1999 i caratteri propri della fattispecie ex art. 1411 c.c.”, esito che “non solo collide con la natura e la finalità dell'operazione di “cartolarizzazione” disciplinata dalla legge citata, ma che non si pone in linea con il dettato normativo da essa recato” (cfr. Cass. civ., sez. III, 30 agosto 2019, n. 21843). Nelle operazioni di cartolarizzazione, pertanto, il difetto di legittimazione passiva della cessionaria si giustifica sia sulla scorta della differenza tra cessione del contratto e cessione del credito sia in base alla considerazione del regime speciale della cartolarizzazione stessa, che rende i crediti oggetto di tali operazioni un vero e proprio patrimonio separato a destinazione vincolata, di talché la banca convenuta deve ritenersi l'unica controparte contrattuale dell'attore sia per quanto attiene alla domanda di accertamento dei vizi del contratto sia con riferimento alla domanda - logicamente consequenziale - di ripetizione delle somme eventualmente ritenute come indebitamente corrisposte alla medesima banca nel periodo precedente al perfezionamento della cessione dei crediti.
4.1. In applicazione di tali principi sussiste il difetto di legittimazione passiva della banca convenuta in relazione a tutte le domande formulate da parte attrice, il che legittimerebbe l'assorbimento delle stesse.
5. In ogni caso, pur prescindendo dall'eccepito difetto di legittimazione passiva, la domanda di pagina 2 di 7 parte attrice volta ad ottenere l'accertamento della nullità del contratto di mutuo e del successivo atto ricognitivo in ragione dell'esistenza di interessi usurari è infondata. Su un piano generale di analisi la verifica in ordine al superamento del tasso soglia usurario deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
- occorre prendere come riferimento il t.e.g., ossia il tasso che indica il costo complessivo dell'operazione (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 6, ordinanza 14 dicembre 2021, n. 39898);
- ai fini della verifica dell'usura non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori trattandosi di tassi alternativi tra loro (se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, mentre quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori), i quali attengono a basi di calcolo diverse poiché il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo mentre il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta, anche se è stato predisposto un piano di ammortamento (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 28 giugno 2019, n. 17447);
- nel computo del t.e.g. non deve prendersi in considerazione la commissione di estinzione anticipata in quanto, oltre ad ostarvi il principio di omogeneità tra i dati di raffronto (non venendo questa in considerazione ai fini della determinazione del TEGM), detta commissione costituisce il corrispettivo non dell'erogazione di somme da parte della banca, bensì dell'esercizio del diritto potestativo del cliente di risolvere unilateralmente ed anticipatamente il contratto ed è, in ogni caso, alternativa rispetto alla corresponsione degli interessi (corrispettivi e moratori), giustificandosi la stessa proprio sul dato della mancata percezione da parte della banca degli interessi sulle somme restituite anticipatamente, il che impedisce di cumulare detta commissione con il tasso di interesse praticato nel contratto (cfr. Tribunale Ancona 21 febbraio 2019; Cass. civ., sez. 3, 7 marzo 2022, n. 7352; Cass. civ., sez. 1, ordinanza 8 gennaio 2025, n. 404);
- irrilevante è l'eventuale superamento del tasso soglia nel corso del rapporto, essendo – cioè - irrilevante la cd. usura sopravvenuta (cfr. Cass. Civ., sez. U., 19 ottobre 2017, n. 24675 secondo cui in caso di superamento, nel corso del rapporto, della soglia usuraria come determinata in base alle disposizioni di cui alla l. n. 108/1996, non si ha nullità della clausola di determinazione del tasso di interessi per un tasso non eccedente a tale soglia quale risultante al momento della stipulazione del contratto);
- anche gli interessi moratori rientrano nella disciplina antiusura e in caso di superamento del tasso soglia usuario – da calcolarsi secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite del 2020 – sono dovuti nella stessa misura degli interessi corrispettivi, purché questi non siano usurari (cfr. Cass. civ., sez. U., 18 settembre 2020, n. 19597).
5.1. In applicazione dei sopraesposti criteri, la domanda di parte attrice è, come anticipato, infondata – non essendo neanche necessario disporre CTU contabile – in quanto dalla stessa prospettazione attorea si avrebbe il superamento del tasso soglia “ipotizzando l'estinzione del rapporto alla data del 20.12.2006”, ossia computando anche la commissione di estinzione anticipata. Ciò anche se, come evidenziato da parte attrice nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., la penale per anticipata estinzione è stata in concreto applicata in occasione di tutte le estinzioni parziali (vd. pag. 3) in quanto, come evidenziato dalla recente giurisprudenza di legittimità, “al pagina 3 di 7 momento della sottoscrizione del contratto, la sua anticipata estinzione rappresenta un fatto estraneo alla ordinata e fisiologica vita del contratto stesso, dal momento che il mutuante, all'atto della sottoscrizione, non può essere a conoscenza dell'effettivo verificarsi dell'anticipata estinzione, né del momento in cui la stessa, eventualmente, si verificherà” con la conseguenza che “il calcolo del TEG indicato in contratto non può che prendere come riferimento unicamente la durata pattuita del contratto come indicato dalle parti”. Nell'effettuare il calcolo del TEG per verificare l'esistenza di interessi usurari occorre applicare quanto stabilito dalla l. n. 108/1996 e dalle istruzioni di Banca d'Italia, le quali prevedono di eseguire il conteggio del tasso tenuto conto della durata complessiva pattuita del prestito, senza considerare la circostanza che il cliente abbia diritto ad estinguere anticipatamente il contratto stesso, con la conseguenza che “neppure la commissione di estinzione anticipata rileva nei costi da conteggiare ai fini della verifica del superamento del tasso soglia”. In sintesi, “dall'estinzione anticipata del mutuo non può derivare l'applicazione di un tasso annuo, al momento dell'estinzione, superiore al tasso soglia a causa del mancato rimborso delle commissioni non maturate e pagate con premio unico anticipato, atteso che la valutazione del Teg va fatta con riferimento al momento della pattuizione del mutuo, non rilevando le vicende successive ed eventuali, come l'estinzione anticipata del mutuo medesimo” (cfr. Cass. civ. n. 404/2025 cit.).
6. Parimenti infondata è la domanda di nullità del suddetto contratto di mutuo (e del relativo atto di ricognizione) per violazione dell'art. 1283 c.c. stante l'applicazione del piano di ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione composta. Come chiarito dalla prevalente giurisprudenza di merito – condivisa dall'intestato Tribunale - la previsione di un piano di ammortamento alla francese non pone alcun problema di compatibilità con il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.. atteso che: i) gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo ancora da rimborsare, al netto di quello incluso nelle rate già scadute;
ii) alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati ma sono pagati o considerati quale quota di interessi della data di rimborso del mutuo, mantenendo autonomia rispetto al capitale;
iii) oltre agli interessi sul capitale a scadere, la rata paga anche una quota del debito in linea capitale – man mano crescente con il progredire del rimborso – cosicché il pagamento a scadenza riduce il capitale che produce interessi in futuro, così verificandosi, di fatto, un fenomeno inverso rispetto alla capitalizzazione. In altri termini, il sistema di ammortamento alla francese non comporta alcun anatocismo atteso che nella prima rata gli interessi si calcolano sulla somma concessa a mutuo e, in ciascuna delle rate successive, la quota degli interessi viene computata sul debito residuo nel periodo precedente costituito dalla quota capitale ancora dovuta (cfr. Tribunale Brescia, sez. 2, 28 gennaio 2020, n. 189; Corte di Appello di Ancona 17 aprile 2019, n. 539; Tribunale Milano, sez. 6, 27 giugno 2019, n. 6299; Tribunale Torino, sez. 1, 20 dicembre 2018; Tribunale Bologna, sez. 4, 24 giugno 2017, n. 1292).
7. Infondata è, altresì, la domanda di nullità del contratto per mancanza di accordo tra le parti derivante dal fatto che “il mutuo ipotecario stabilisce la misura degli interessi nella misura del 6,20% annuo ma, come si vedrà, il piano di ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione comporta determina un tasso di interesse effettivo di molto superiore” (pag. 20 della citazione), il che, in assenza di adeguata esplicitazione, comporterebbe – secondo la pagina 4 di 7 prospettazione attorea – anche la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1284 c.c. e per violazione dell'art. 117 co. 4 Tub.
7.1. In primo luogo, tale domanda – facendo anche riferimento alla necessità di ricostruzione dell'andamento del rapporto con applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 Tub – sembra fondare Par la nullità del contratto in ragione della divaricazione tra il tasso nominale e l' esplicitati nei documenti contrattuali e il tasso effettivo realmente applicato dalla banca mutuante medesima (vd. pag. 2 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. di parte attrice. Par In punto di diritto l' è un mero indicatore previsto dalla normativa vigente ai fini della trasparenza bancaria (ossia, in altri termini, un mero indice del costo effettivo del finanziamento imposto e previsto a soli fini informativi) e, pertanto, non può considerarsi né un tasso, né un prezzo, né una condizione, così come previsto dall'art. 117 co. 6 Tub che, quindi, non può trovare applicazione. L'art. 117 Tub, inoltre, non prevede alcuna sanzione di invalidità, prevista dal legislatore solo nell'ambito del contratto di credito al consumo ex art. 125 bis co.
6-7 TUB (ipotesi insussistente nel caso di specie), disposizione – quest'ultima - che contempla espressamente la sanzione della nullità delle clausole contrattuali che, contrariamente a quanto previsto nell'art. 121 co. 1 lett. e), prevedono prezzi o costi che non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel Taeg pubblicizzato nell'apposita documentazione. Una simile sanzione non è, invece, prevista nell'art. 117 TUB con la conseguenza che l'applicazione dell'ISC in misura diversa rispetto a quella indicata in contratto non comporta alcuna nullità della disposizione, potendo, al più, configurarsi un'ipotesi di responsabilità precontrattuale per violazione degli obblighi di informazione in capo all'intermediario, risarcibile purché il cliente provi che l'errata informazione lo ha indotto a contrattare in termini meno favorevoli rispetto a quelli che avrebbe ottenuto da altri istituti bancari (cfr. Tribunale Roma 21.1.2019, Tribunale Milano 26.10.2017). In sintesi, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che, al di fuori dei contratti stipulati con un consumatore ai sensi dell'art. 125bis Tub (ipotesi insussistente nel caso di specie, essendo i contratti stipulati con la società l'omessa previsione del Parte_1
TAEG (o l'applicazione di un TAEG diverso da quello pubblicizzato) non determina la nullità del contratto in quanto l'indice sintetico di costo (ISC) – altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG) – è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, in quanto tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 Tub tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo indicate in contratto” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, ordinanza 13 dicembre 2023, n. 34889). Pertanto, poiché l'odierno attore non ha neanche allegato che l'errata informazione lo ha indotto a contrattare in termini meno favorevoli rispetto a quelli che avrebbe ottenuto da altri istituti bancari Par non è neanche necessario accertare se, effettivamente, vi sia divergenza tra l' applicato e quello pattuito. pagina 5 di 7 7.2. In secondo luogo, la contestazione sopraesposta sembra alludere alla diversa questione della nullità del contratto in ragione dell'applicazione del regime di capitalizzazione composta in assenza di espressa indicazione. In punto di diritto le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione – sia pure con riferimento alla diversa ipotesi di un contratto di finanziamento a tasso fisso – hanno affermato che: i) l'omessa indicazione del tasso di capitalizzazione composto degli interessi e della modalità di ammortamento alla francese non comporta l'indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto ex artt. 1346 e 1418 c.c se il contratto di mutuo contiene le indicazioni proprie del tipo legale, ossia la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso, e del tasso di interesse predeterminato;
ii) la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema composto di capitalizzazione degli interessi non determina una violazione dell'art. 117 co. 4 Tub (ai sensi del quale «i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticata») con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 co. 7 Tub in quanto né l'art. 117 Tub né la normativa secondaria (delibera CICR del 9.02.2000 e disposizioni della Banca d'Italia) richiedono, a pena di nullità, l'indicazione del regime di ammortamento, essendo sufficiente che il piano di rimborso contenga in modo dettagliato la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interesse (cfr. Cass. civ., sez. U., 29 maggio 2024, n. 15340). Ritiene il Tribunale che tali principi possono applicarsi anche all'ipotesi di contratto a tasso variabile se in esso sono indicati determinati elementi quali l'importo erogato, la durata del prestito, il tasso di interesse annuale (TAN) ed effettivo (TAEG), la periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e interessi in quanto detti elementi consentono al mutuatario di ricostruire l'esborso finale cui è tenuto in ottemperanza all'art. 117 co. 4 Tub (cfr. Corte d'appello di Perugia, 18 settembre 2024; Tribunale Torino, 13 dicembre 2024, n. 6351; Corte d'appello d'Ancona 2 dicembre 2024, n. 1703). Nel caso di specie il contratto di mutuo fondiario contiene l'indicazione sia dell'importo erogato (art. 2) che della durata del prestito e della periodicità delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e interessi (artt. 3-4, come poi modificato dall'atto di ricognizione). Inoltre nei documenti di sintesi (sia del contratto di mutuo che del successivo atto di ricognizione) sono indicati il tasso di interesse, il tasso di mora e l' Pt_2
Ritiene il Tribunale che tali elementi sono rispettosi di quanto previsto dalle disposizioni della Banca d'Italia del 2009, le quali impongono agli istituti di credito di fornire l'informativa precontrattuale ai clienti mediante riepilogo puntuale delle somme dovute alle varie scadenze tramite un piano redatto in modo chiaro e comprensibile che indichi la periodicità e composizione delle rate, precisando se si prevede il rimborso del solo capitale, dei soli interessi o di entrambi, anziché mediante il ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche che vorrebbero spiegare le modalità di calcolo degli interessi ma la cui esigenza di precisione si scontra con un livello di tecnicismo che sfugge alla comprensione dei più in quanto in tal modo il mutuatario è messo nelle pagina 6 di 7 condizioni di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato (cfr. Cass. civ., sez. U., n. 15340/2024 cit) atteso che il contratto trasparente è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto consentendo al mutuatario di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto al momento della sua conclusione e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno (cfr. Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, C-448/17). In ogni caso, ritiene il Tribunale che “ipotizzando che in astratto tra gli obblighi di comportamento dell'istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, ne potrebbero discendere, semmai, in caso di violazione, eventuali conseguenze sul piano della responsabilità dell'istituto di credito e non della validità del contratto” (Cass. civ. n. 15340/2024 cit.).
8. Le altre domande ed eccezioni formulate sono assorbite in virtù del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale la figura dell'assorbimento che esclude il vizio di omessa pronuncia ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547).
9. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte attrice. Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate e del pregio dell'attività difensiva svolta, in € 17.252,00 (€ 3.544,00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva,
€ 5.206,00 per la fase istruttoria/trattazione – così ridotta trattandosi di causa di natura documentale
- ed € 6.164,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da
[...] contro ogni altra Parte_1 Controparte_1 domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta che si liquidano in € 17.252,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge Teramo, 13.11.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 3.10.2025 e del 6.11.2025, lette le note depositate dalle parti costituite, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2771 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 e promossa DA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1
e difesa, giusta procura allegata all'atto introduttivo, dagli Avv. Aldo Berbardoni e Avv. Giampiero Dell'Elce, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Silvi, Via Statale Adriatica Sud n. 121 Attore CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Maurizio Grifoni, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Roberta Castorani sito in Teramo, C.sa Cerulli n. 31 Convenuta OGGETTO: Contratti bancari. SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha Parte_1 convenuto in giudizio la società quale cessionaria del Controparte_2 credito originariamente vantato dalla (già Controparte_3 Controparte_4
affinché l'intestato Tribunale accertasse e dichiarasse, per le ragioni che
[...] saranno nel prosieguo esaminate, la nullità del contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 6.09.2006 e del successivo atto ricognitivo del 26.03.2008 e, per l'effetto, la condannasse alla restituzione degli importi indebitamente ricevuti.
2. Si è costituita in giudizio la società la quale, dopo Controparte_2 pagina 1 di 7 aver preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda restitutoria formulata, ha chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, viene decisa all'odierna udienza ex art. 281sexies c.p.c.
4. Preliminarmente dev'essere esaminata l'eccezione di legittimazione passiva sollevata da parte convenuta nelle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta nelle quali ha chiesto che l'intestato Tribunale accertasse la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle domande risarcitorie e restitutorie formulata, domande che avrebbero dovuto essere formulate nei confronti della banca cedente Controparte_5
In punto di diritto, in presenza di una cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, la società cessionaria acquista dalla banca cedente la titolarità di tutti i crediti derivanti dal contratto ceduto e succede a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già in capo alla società cedente. In altri termini, oggetto dell'operazione di cartolarizzazione è il diritto di credito derivante dai contratti di conto corrente stipulati dalla convenuta con l'odierno attore e non anche gli stessi CP_3 contratto. Per effetto della cessione ex art. 58 TUB e del disposto degli artt. 1260 ss c.c. deve ritenersi che le contestazioni da parte del debitore ceduto in ordine al credito, comprese quelle relative al suo titolo costitutivo e le eventuali nullità dello stesso, possono essere proposte anche nei confronti del cessionario del credito che agisce per il pagamento ma non anche nel senso che le medesime contestazioni devono essere rivolte in via di azione (non di eccezione) nei confronti del cessionario, il quale non è subentrato nella posizione contrattuale del creditore cedente in quanto, diversamente opinando, si finirebbe per “annullare – quasi per “sublimazione” – la distinzione stessa tra cessione del credito e cessione del contratto, conferendo a quella prevista dalla L. n. 130 del 1999 i caratteri propri della fattispecie ex art. 1411 c.c.”, esito che “non solo collide con la natura e la finalità dell'operazione di “cartolarizzazione” disciplinata dalla legge citata, ma che non si pone in linea con il dettato normativo da essa recato” (cfr. Cass. civ., sez. III, 30 agosto 2019, n. 21843). Nelle operazioni di cartolarizzazione, pertanto, il difetto di legittimazione passiva della cessionaria si giustifica sia sulla scorta della differenza tra cessione del contratto e cessione del credito sia in base alla considerazione del regime speciale della cartolarizzazione stessa, che rende i crediti oggetto di tali operazioni un vero e proprio patrimonio separato a destinazione vincolata, di talché la banca convenuta deve ritenersi l'unica controparte contrattuale dell'attore sia per quanto attiene alla domanda di accertamento dei vizi del contratto sia con riferimento alla domanda - logicamente consequenziale - di ripetizione delle somme eventualmente ritenute come indebitamente corrisposte alla medesima banca nel periodo precedente al perfezionamento della cessione dei crediti.
4.1. In applicazione di tali principi sussiste il difetto di legittimazione passiva della banca convenuta in relazione a tutte le domande formulate da parte attrice, il che legittimerebbe l'assorbimento delle stesse.
5. In ogni caso, pur prescindendo dall'eccepito difetto di legittimazione passiva, la domanda di pagina 2 di 7 parte attrice volta ad ottenere l'accertamento della nullità del contratto di mutuo e del successivo atto ricognitivo in ragione dell'esistenza di interessi usurari è infondata. Su un piano generale di analisi la verifica in ordine al superamento del tasso soglia usurario deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
- occorre prendere come riferimento il t.e.g., ossia il tasso che indica il costo complessivo dell'operazione (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 6, ordinanza 14 dicembre 2021, n. 39898);
- ai fini della verifica dell'usura non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori trattandosi di tassi alternativi tra loro (se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, mentre quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori), i quali attengono a basi di calcolo diverse poiché il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo mentre il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta, anche se è stato predisposto un piano di ammortamento (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 28 giugno 2019, n. 17447);
- nel computo del t.e.g. non deve prendersi in considerazione la commissione di estinzione anticipata in quanto, oltre ad ostarvi il principio di omogeneità tra i dati di raffronto (non venendo questa in considerazione ai fini della determinazione del TEGM), detta commissione costituisce il corrispettivo non dell'erogazione di somme da parte della banca, bensì dell'esercizio del diritto potestativo del cliente di risolvere unilateralmente ed anticipatamente il contratto ed è, in ogni caso, alternativa rispetto alla corresponsione degli interessi (corrispettivi e moratori), giustificandosi la stessa proprio sul dato della mancata percezione da parte della banca degli interessi sulle somme restituite anticipatamente, il che impedisce di cumulare detta commissione con il tasso di interesse praticato nel contratto (cfr. Tribunale Ancona 21 febbraio 2019; Cass. civ., sez. 3, 7 marzo 2022, n. 7352; Cass. civ., sez. 1, ordinanza 8 gennaio 2025, n. 404);
- irrilevante è l'eventuale superamento del tasso soglia nel corso del rapporto, essendo – cioè - irrilevante la cd. usura sopravvenuta (cfr. Cass. Civ., sez. U., 19 ottobre 2017, n. 24675 secondo cui in caso di superamento, nel corso del rapporto, della soglia usuraria come determinata in base alle disposizioni di cui alla l. n. 108/1996, non si ha nullità della clausola di determinazione del tasso di interessi per un tasso non eccedente a tale soglia quale risultante al momento della stipulazione del contratto);
- anche gli interessi moratori rientrano nella disciplina antiusura e in caso di superamento del tasso soglia usuario – da calcolarsi secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite del 2020 – sono dovuti nella stessa misura degli interessi corrispettivi, purché questi non siano usurari (cfr. Cass. civ., sez. U., 18 settembre 2020, n. 19597).
5.1. In applicazione dei sopraesposti criteri, la domanda di parte attrice è, come anticipato, infondata – non essendo neanche necessario disporre CTU contabile – in quanto dalla stessa prospettazione attorea si avrebbe il superamento del tasso soglia “ipotizzando l'estinzione del rapporto alla data del 20.12.2006”, ossia computando anche la commissione di estinzione anticipata. Ciò anche se, come evidenziato da parte attrice nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., la penale per anticipata estinzione è stata in concreto applicata in occasione di tutte le estinzioni parziali (vd. pag. 3) in quanto, come evidenziato dalla recente giurisprudenza di legittimità, “al pagina 3 di 7 momento della sottoscrizione del contratto, la sua anticipata estinzione rappresenta un fatto estraneo alla ordinata e fisiologica vita del contratto stesso, dal momento che il mutuante, all'atto della sottoscrizione, non può essere a conoscenza dell'effettivo verificarsi dell'anticipata estinzione, né del momento in cui la stessa, eventualmente, si verificherà” con la conseguenza che “il calcolo del TEG indicato in contratto non può che prendere come riferimento unicamente la durata pattuita del contratto come indicato dalle parti”. Nell'effettuare il calcolo del TEG per verificare l'esistenza di interessi usurari occorre applicare quanto stabilito dalla l. n. 108/1996 e dalle istruzioni di Banca d'Italia, le quali prevedono di eseguire il conteggio del tasso tenuto conto della durata complessiva pattuita del prestito, senza considerare la circostanza che il cliente abbia diritto ad estinguere anticipatamente il contratto stesso, con la conseguenza che “neppure la commissione di estinzione anticipata rileva nei costi da conteggiare ai fini della verifica del superamento del tasso soglia”. In sintesi, “dall'estinzione anticipata del mutuo non può derivare l'applicazione di un tasso annuo, al momento dell'estinzione, superiore al tasso soglia a causa del mancato rimborso delle commissioni non maturate e pagate con premio unico anticipato, atteso che la valutazione del Teg va fatta con riferimento al momento della pattuizione del mutuo, non rilevando le vicende successive ed eventuali, come l'estinzione anticipata del mutuo medesimo” (cfr. Cass. civ. n. 404/2025 cit.).
6. Parimenti infondata è la domanda di nullità del suddetto contratto di mutuo (e del relativo atto di ricognizione) per violazione dell'art. 1283 c.c. stante l'applicazione del piano di ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione composta. Come chiarito dalla prevalente giurisprudenza di merito – condivisa dall'intestato Tribunale - la previsione di un piano di ammortamento alla francese non pone alcun problema di compatibilità con il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.. atteso che: i) gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo ancora da rimborsare, al netto di quello incluso nelle rate già scadute;
ii) alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati ma sono pagati o considerati quale quota di interessi della data di rimborso del mutuo, mantenendo autonomia rispetto al capitale;
iii) oltre agli interessi sul capitale a scadere, la rata paga anche una quota del debito in linea capitale – man mano crescente con il progredire del rimborso – cosicché il pagamento a scadenza riduce il capitale che produce interessi in futuro, così verificandosi, di fatto, un fenomeno inverso rispetto alla capitalizzazione. In altri termini, il sistema di ammortamento alla francese non comporta alcun anatocismo atteso che nella prima rata gli interessi si calcolano sulla somma concessa a mutuo e, in ciascuna delle rate successive, la quota degli interessi viene computata sul debito residuo nel periodo precedente costituito dalla quota capitale ancora dovuta (cfr. Tribunale Brescia, sez. 2, 28 gennaio 2020, n. 189; Corte di Appello di Ancona 17 aprile 2019, n. 539; Tribunale Milano, sez. 6, 27 giugno 2019, n. 6299; Tribunale Torino, sez. 1, 20 dicembre 2018; Tribunale Bologna, sez. 4, 24 giugno 2017, n. 1292).
7. Infondata è, altresì, la domanda di nullità del contratto per mancanza di accordo tra le parti derivante dal fatto che “il mutuo ipotecario stabilisce la misura degli interessi nella misura del 6,20% annuo ma, come si vedrà, il piano di ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione comporta determina un tasso di interesse effettivo di molto superiore” (pag. 20 della citazione), il che, in assenza di adeguata esplicitazione, comporterebbe – secondo la pagina 4 di 7 prospettazione attorea – anche la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1284 c.c. e per violazione dell'art. 117 co. 4 Tub.
7.1. In primo luogo, tale domanda – facendo anche riferimento alla necessità di ricostruzione dell'andamento del rapporto con applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 Tub – sembra fondare Par la nullità del contratto in ragione della divaricazione tra il tasso nominale e l' esplicitati nei documenti contrattuali e il tasso effettivo realmente applicato dalla banca mutuante medesima (vd. pag. 2 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. di parte attrice. Par In punto di diritto l' è un mero indicatore previsto dalla normativa vigente ai fini della trasparenza bancaria (ossia, in altri termini, un mero indice del costo effettivo del finanziamento imposto e previsto a soli fini informativi) e, pertanto, non può considerarsi né un tasso, né un prezzo, né una condizione, così come previsto dall'art. 117 co. 6 Tub che, quindi, non può trovare applicazione. L'art. 117 Tub, inoltre, non prevede alcuna sanzione di invalidità, prevista dal legislatore solo nell'ambito del contratto di credito al consumo ex art. 125 bis co.
6-7 TUB (ipotesi insussistente nel caso di specie), disposizione – quest'ultima - che contempla espressamente la sanzione della nullità delle clausole contrattuali che, contrariamente a quanto previsto nell'art. 121 co. 1 lett. e), prevedono prezzi o costi che non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel Taeg pubblicizzato nell'apposita documentazione. Una simile sanzione non è, invece, prevista nell'art. 117 TUB con la conseguenza che l'applicazione dell'ISC in misura diversa rispetto a quella indicata in contratto non comporta alcuna nullità della disposizione, potendo, al più, configurarsi un'ipotesi di responsabilità precontrattuale per violazione degli obblighi di informazione in capo all'intermediario, risarcibile purché il cliente provi che l'errata informazione lo ha indotto a contrattare in termini meno favorevoli rispetto a quelli che avrebbe ottenuto da altri istituti bancari (cfr. Tribunale Roma 21.1.2019, Tribunale Milano 26.10.2017). In sintesi, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che, al di fuori dei contratti stipulati con un consumatore ai sensi dell'art. 125bis Tub (ipotesi insussistente nel caso di specie, essendo i contratti stipulati con la società l'omessa previsione del Parte_1
TAEG (o l'applicazione di un TAEG diverso da quello pubblicizzato) non determina la nullità del contratto in quanto l'indice sintetico di costo (ISC) – altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG) – è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, in quanto tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 Tub tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo indicate in contratto” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, ordinanza 13 dicembre 2023, n. 34889). Pertanto, poiché l'odierno attore non ha neanche allegato che l'errata informazione lo ha indotto a contrattare in termini meno favorevoli rispetto a quelli che avrebbe ottenuto da altri istituti bancari Par non è neanche necessario accertare se, effettivamente, vi sia divergenza tra l' applicato e quello pattuito. pagina 5 di 7 7.2. In secondo luogo, la contestazione sopraesposta sembra alludere alla diversa questione della nullità del contratto in ragione dell'applicazione del regime di capitalizzazione composta in assenza di espressa indicazione. In punto di diritto le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione – sia pure con riferimento alla diversa ipotesi di un contratto di finanziamento a tasso fisso – hanno affermato che: i) l'omessa indicazione del tasso di capitalizzazione composto degli interessi e della modalità di ammortamento alla francese non comporta l'indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto ex artt. 1346 e 1418 c.c se il contratto di mutuo contiene le indicazioni proprie del tipo legale, ossia la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso, e del tasso di interesse predeterminato;
ii) la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema composto di capitalizzazione degli interessi non determina una violazione dell'art. 117 co. 4 Tub (ai sensi del quale «i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticata») con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 co. 7 Tub in quanto né l'art. 117 Tub né la normativa secondaria (delibera CICR del 9.02.2000 e disposizioni della Banca d'Italia) richiedono, a pena di nullità, l'indicazione del regime di ammortamento, essendo sufficiente che il piano di rimborso contenga in modo dettagliato la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interesse (cfr. Cass. civ., sez. U., 29 maggio 2024, n. 15340). Ritiene il Tribunale che tali principi possono applicarsi anche all'ipotesi di contratto a tasso variabile se in esso sono indicati determinati elementi quali l'importo erogato, la durata del prestito, il tasso di interesse annuale (TAN) ed effettivo (TAEG), la periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e interessi in quanto detti elementi consentono al mutuatario di ricostruire l'esborso finale cui è tenuto in ottemperanza all'art. 117 co. 4 Tub (cfr. Corte d'appello di Perugia, 18 settembre 2024; Tribunale Torino, 13 dicembre 2024, n. 6351; Corte d'appello d'Ancona 2 dicembre 2024, n. 1703). Nel caso di specie il contratto di mutuo fondiario contiene l'indicazione sia dell'importo erogato (art. 2) che della durata del prestito e della periodicità delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e interessi (artt. 3-4, come poi modificato dall'atto di ricognizione). Inoltre nei documenti di sintesi (sia del contratto di mutuo che del successivo atto di ricognizione) sono indicati il tasso di interesse, il tasso di mora e l' Pt_2
Ritiene il Tribunale che tali elementi sono rispettosi di quanto previsto dalle disposizioni della Banca d'Italia del 2009, le quali impongono agli istituti di credito di fornire l'informativa precontrattuale ai clienti mediante riepilogo puntuale delle somme dovute alle varie scadenze tramite un piano redatto in modo chiaro e comprensibile che indichi la periodicità e composizione delle rate, precisando se si prevede il rimborso del solo capitale, dei soli interessi o di entrambi, anziché mediante il ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche che vorrebbero spiegare le modalità di calcolo degli interessi ma la cui esigenza di precisione si scontra con un livello di tecnicismo che sfugge alla comprensione dei più in quanto in tal modo il mutuatario è messo nelle pagina 6 di 7 condizioni di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato (cfr. Cass. civ., sez. U., n. 15340/2024 cit) atteso che il contratto trasparente è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto consentendo al mutuatario di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto al momento della sua conclusione e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno (cfr. Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, C-448/17). In ogni caso, ritiene il Tribunale che “ipotizzando che in astratto tra gli obblighi di comportamento dell'istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, ne potrebbero discendere, semmai, in caso di violazione, eventuali conseguenze sul piano della responsabilità dell'istituto di credito e non della validità del contratto” (Cass. civ. n. 15340/2024 cit.).
8. Le altre domande ed eccezioni formulate sono assorbite in virtù del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale la figura dell'assorbimento che esclude il vizio di omessa pronuncia ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547).
9. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte attrice. Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate e del pregio dell'attività difensiva svolta, in € 17.252,00 (€ 3.544,00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva,
€ 5.206,00 per la fase istruttoria/trattazione – così ridotta trattandosi di causa di natura documentale
- ed € 6.164,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da
[...] contro ogni altra Parte_1 Controparte_1 domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta che si liquidano in € 17.252,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge Teramo, 13.11.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
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