Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00186/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04019/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4019 del 2025, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Michele Tumminelli e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
contro
- il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Lodovica Bognetti, Antonello Mandarano e Marialisa Angelico ed elettivamente domiciliato in Milano, Via della Guastalla n. 6, presso la sede dell’Avvocatura comunale;
per l’accertamento
- dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Milano rispetto alla domanda formulata dal ricorrente di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36-bis del D.P.R. n. 380 del 2001, come da istanza protocollata in data 18 marzo 2025 al n. -OMISSIS- - numero di pratica -OMISSIS-, e conseguente emissione dell’ordine all’Amministrazione di provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Vista l’istanza di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione presentata dal difensore del ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 15 gennaio 2026, il consigliere NI De IT e udito il difensore del Comune di Milano, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 10 ottobre 2025 e depositato il 28 ottobre successivo, il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Milano rispetto alla domanda da esso formulata al fine di ottenere il permesso di costruire in sanatoria ex art. 36-bis del D.P.R. n. 380 del 2001, protocollata in data 18 marzo 2025 al n. -OMISSIS- - numero di pratica -OMISSIS-, e la conseguente emissione dell’ordine all’Amministrazione di provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni.
Il ricorrente, proprietario del fabbricato ad uso di civile di abitazione situato in -OMISSIS-, ha presentato in data 14 marzo 2025 la richiesta di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36-bis del D.P.R. n. 380 del 2001 con riferimento all’altezza al colmo del solaio del piano 6° (m 2,17) ed il ricalcolo della superficie lorda ex legge regionale n. 33 del 2007. Dopo l’integrazione della pratica da parte del ricorrente e il versamento dell’oblazione in data 28 luglio 2025 per una somma pari a 9.205,08, il successivo 29 luglio 2025 l’istante ha chiesto agli Uffici comunali il rilascio dell’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e dell’intervenuta formazione del titolo abilitativo. L’Amministrazione comunale non ha riscontrato la predetta istanza ed è rimasta inerte.
Pertanto, il ricorrente ha proposto ricorso avverso l’inerzia comunale, chiedendo la declaratoria di illegittimità del silenzio e la conseguente condanna del Comune a provvedere in maniera espressa sulla domanda entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni.
Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
La difesa del Comune di Milano, in data 23 dicembre 2025, ha depositato in giudizio una nota con cui ha segnalato l’avvenuto riscontro dell’istanza della parte ricorrente e la conclusione del procedimento con il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, con ciò determinandosi la cessazione della materia del contendere; la difesa del ricorrente ha confermato l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
Alla camera di consiglio del 15 gennaio 2026, il Collegio, preso atto dell’istanza di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione presentata dal difensore del ricorrente e udito il difensore del Comune di Milano, ha trattenuto in decisione la controversia.
DIRITTO
1. Il ricorso è improcedibile per cessazione della materia del contendere.
2. Come segnalato dalle difese di entrambe le parti del giudizio, in data 22 dicembre 2025, il Comune ha dato riscontro all’istanza della parte ricorrente, trasmettendo l’avviso di emissione del permesso di costruire in sanatoria (all. 1 del Comune), e poi in data 23 dicembre 2025 ha rilasciato il permesso di costruire in sanatoria n. -OMISSIS- (all. 2 del Comune).
In tal modo è venuta meno l’inerzia comunale e il ricorrente ha ottenuto il bene della vita richiesto, ossia il permesso di costruire in sanatoria.
Va precisato che nella specie ci si trova al cospetto di una cessazione della materia del contendere, in quanto deve rilevarsi l’intervenuta piena soddisfazione della pretesa attorea, stante l’adozione di un provvedimento in cui si è manifestato lo ius poenitendi dell’Amministrazione resistente (cfr. Consiglio di Stato, V, 11 marzo 2025, n. 1995; II, 3 gennaio 2025, n. 28; V, 17 settembre 2024, n. 7606; VII, 13 novembre 2023, n. 9737; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 17 aprile 2025, n. 1388; IV, 17 giugno 2024, n. 1827).
Ne discende la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ordine alla presente controversia.
3. Avuto riguardo al complessivo andamento della controversia, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, fatta salva la rifusione del contributo unificato in favore del ricorrente e a carico del Comune di Milano.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo al ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate, fatta salva la rifusione del contributo unificato in favore del ricorrente e a carico del Comune di Milano.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
BR ZI, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
NI De IT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI De IT | BR ZI |
IL SEGRETARIO