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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
03/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
NE PP, Presidente
PA ANDREA, OR
DI FLORIO GIAMPIERO, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 87/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Adriatica Risorse S.p.a. - 02259820682
elettivamente domiciliato presso Adriatica Risorse S.p.a.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 672/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PESCARA sez.
1 e pubblicata il 26/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 796/2025 depositato il
04/11/2025
Richieste delle parti: come in atti e da discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza N. 672/1/2024 depositata in data 26/11/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Pescara in composizione monocratica rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 42 IMU 2019 notificato in data 23.1.2024 da Adriatica Risorse Spa, per conto del Comune di Pescara per omesso versamento dell'importo di € 3313,00 inerente IMU relativa all'anno 2019 del sig. Nominativo_1 deceduto in data 17.3.2019 per immobili e terreno seminativi siti nel Comune di Pescara, ritenendo adeguatamente motivato l'avviso di accertamento impugnato.
2. Ricorrente_1 proponeva rituale appello avverso la suddetta sentenza della CGT di Pescara, censurandola per omessa applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla L. 212/2000, non avendo rilevato la nullità dell'atto impugnato per carenza di compiuta ed esaustiva motivazione con particolare riguardo ai presupposti, ai mezzi di prova e alle ragioni giuridiche sottese all'adozione dell'atto impugnato.
3. Preso atto dell'omessa costituzione in giudizio di Adriatica Risorse Spa, all'udienza del 3.11.2025 la
Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo tratteneva la causa in decisione, depositando successivamente il dispositivo e la motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
A prescindere dal requisito formale in ordine alla esistenza di una sufficiente motivazione dell'avviso impugnato, appare fondata l'eccezione del contribuente sulla evidente carenza probatoria in ordine alla titolarità in capo al ricorrente degli immobili oggetto della contestata imposizione, nonostante il relativo onere probatorio incombesse, secondo i principi generali, sull'ente appellato. Infatti, non risultano forniti elementi in ordine alla titolarità e/o disponibilità dei citati beni immobili in capo all'appellante, posto che gli stessi vengono indicati come intestati a soggetto diverso, tale Nominativo_1, deceduto in data 17.3.2019, senza peraltro ulteriori e documentate specificazioni sui rapporti tra quest'ultimo e l'appellante idonei a supportare la qualità di soggetto passivo dell'imposta in capo a quest'ultimo.
Le spese devono essere liquidate seguendo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'appello e condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in € 800 per ciascun grado, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
03/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
NE PP, Presidente
PA ANDREA, OR
DI FLORIO GIAMPIERO, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 87/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Adriatica Risorse S.p.a. - 02259820682
elettivamente domiciliato presso Adriatica Risorse S.p.a.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 672/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PESCARA sez.
1 e pubblicata il 26/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 796/2025 depositato il
04/11/2025
Richieste delle parti: come in atti e da discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza N. 672/1/2024 depositata in data 26/11/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Pescara in composizione monocratica rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 42 IMU 2019 notificato in data 23.1.2024 da Adriatica Risorse Spa, per conto del Comune di Pescara per omesso versamento dell'importo di € 3313,00 inerente IMU relativa all'anno 2019 del sig. Nominativo_1 deceduto in data 17.3.2019 per immobili e terreno seminativi siti nel Comune di Pescara, ritenendo adeguatamente motivato l'avviso di accertamento impugnato.
2. Ricorrente_1 proponeva rituale appello avverso la suddetta sentenza della CGT di Pescara, censurandola per omessa applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla L. 212/2000, non avendo rilevato la nullità dell'atto impugnato per carenza di compiuta ed esaustiva motivazione con particolare riguardo ai presupposti, ai mezzi di prova e alle ragioni giuridiche sottese all'adozione dell'atto impugnato.
3. Preso atto dell'omessa costituzione in giudizio di Adriatica Risorse Spa, all'udienza del 3.11.2025 la
Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo tratteneva la causa in decisione, depositando successivamente il dispositivo e la motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
A prescindere dal requisito formale in ordine alla esistenza di una sufficiente motivazione dell'avviso impugnato, appare fondata l'eccezione del contribuente sulla evidente carenza probatoria in ordine alla titolarità in capo al ricorrente degli immobili oggetto della contestata imposizione, nonostante il relativo onere probatorio incombesse, secondo i principi generali, sull'ente appellato. Infatti, non risultano forniti elementi in ordine alla titolarità e/o disponibilità dei citati beni immobili in capo all'appellante, posto che gli stessi vengono indicati come intestati a soggetto diverso, tale Nominativo_1, deceduto in data 17.3.2019, senza peraltro ulteriori e documentate specificazioni sui rapporti tra quest'ultimo e l'appellante idonei a supportare la qualità di soggetto passivo dell'imposta in capo a quest'ultimo.
Le spese devono essere liquidate seguendo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'appello e condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in € 800 per ciascun grado, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.