Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 21
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Accolto
    Carenza di motivazione e di presupposti

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione del contribuente sulla carenza probatoria in ordine alla titolarità degli immobili in capo all'appellante, dato che gli stessi risultavano intestati a soggetto diverso, deceduto in data precedente, senza che fossero forniti elementi idonei a supportare la qualità di soggetto passivo dell'imposta in capo all'appellante. L'onere probatorio incombeva sull'ente appellato.

  • Accolto
    Carenza probatoria sulla titolarità degli immobili

    La Corte ha riscontrato una evidente carenza probatoria in ordine alla titolarità in capo all'appellante degli immobili oggetto della contestata imposizione, nonostante il relativo onere probatorio incombesse sull'ente appellato. Non sono stati forniti elementi in ordine alla titolarità e/o disponibilità dei beni immobili in capo all'appellante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 21
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
    Numero : 21
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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