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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 18/04/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 745/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 745/2022 promossa da:
(Cod. Fisc. ) con l'avv. IARIA DOMENICO Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE contro
(Cod. Fisc. rappresentata per legge dall'Avvocatura Controparte_1 P.IVA_1 dello Stato di Firenze, Avv. dello Stato Controparte_2
(C.F. ), contumace
[...] P.IVA_2
, (C.F. ), contumace. Controparte_3 P.IVA_3
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale deducendo: 1) di essere Segretario Comunale iscritto al relativo Albo nella fascia professionale A;
2) di aver prestato servizio presso il Comune di Terni (rientrante nella classe 1A) e di esser stato poi assegnato, nel mentre era collocato in disponibilità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 465/1997, alla segreteria convenzionata tra i Comuni di e e (appartenente CP_2 CP_3 CP_3 alla classe 1B), ove correttamente sino al 31.12.2021 è stata fatta applicazione, per la determinazione del trattamento economico spettantegli, del disposto dell'art. 43 del CCNL del 16/5/2001, ossia quello relativo alla titolarità di segreteria di classe 1A; 3) di aver ricevuto dall'1.01.2022 al 28.02.2022 un trattamento economico inferiore rispetto a quello goduto fino al 31.12.2021, a seguito di determinazione dirigenziale n.
54 del Servizio Gestione delle risorse e promozione del Comune di del 12 gennaio 2022, adottata in CP_2 applicazione del DM 21.10.2020; 4) che tale atto di rideterminazione del trattamento economico è illegittimo, in quanto l'art. 16 ter D.L. 162/2019 avrebbe regolato diversamente il trattamento economico solo per il caso differente dei segretari comunali posti in disponibilità titolari di sedi convenzionate, nonché in quanto il DM 20.10.2020 sarebbe intervenuto a modificare la regolamentazione preesistente in difetto di titolo e, comunque, in materia riservata alla contrattazione collettiva, essendo, in ogni caso, inapplicabile il
DM 20.10.2020 anche per il venire in rilievo una mera proroga della validità della originaria convenzione di segreteria, piuttosto che la sottoscrizione di una nuova convenzione. Parte ricorrente ha, quindi, chiesto:
“1) in via principale: 1.1) accertare e dichiarare, per le ragioni dedotte nei paragrafi B) e C), l'illegittimità del Decreto del
del 21 ottobre 2020 e, conseguentemente, della nota prot. n. 28827 del 16/12/2021 adottata dal Controparte_1
e della determinazione dirigenziale n. 54 del Servizio1 Gestione delle risorse e promozione del Comune Controparte_1 di del 12 gennaio 2022 e, per l'effetto, previo occorrendo loro annullamento e/o disapplicazione, 1.2) accertare e CP_2 dichiarare il diritto del dott. a conseguire le differenze retributive per il periodo dal 1/1/2022 al 28/02/2022 tra Pt_1 la retribuzione che gli sarebbe spettata ex art. 43 CCNL e quella che gli è stata concretamente corrisposta dalle
Amministrazioni; e, conseguentemente, 1.3) condannare le Amministrazioni resistenti al pagamento delle suddette differenze retributive, per un importo corrispondente ad euro 3.099,18 euro ovvero alla somma, anche diversa, che risulterà di giustizia;
2) in via subordinata: 2.1) accertare e dichiarare, per le ragioni dedotte nel paragrafo D), l'illegittimità della nota prot. n.
28827 del 16/12/2021 adottata dal e della determina dirigenziale n. 54 del Servizio1 Gestione Controparte_1 delle risorse e promozione del Comune del 12 gennaio 2022 e, per l'effetto, previo occorrendo loro annullamento e/o CP_2 disapplicazione, 2.2) accertare e dichiarare il diritto del dott. a conseguire le differenze retributive per il periodo dal Pt_1
1/1/2022 al 28/02/2022 tra la retribuzione che gli sarebbe spettata ex art. 43 CCNL e quella che gli è stata concretamente corrisposta dalle Amministrazioni;
e, conseguentemente, 2.3) condannare le Amministrazioni resistenti al pagamento delle suddette differenze retributive, per un importo corrispondente ad euro 3.099,18 euro ovvero alla somma, anche diversa, che risulterà di giustizia;
In ogni caso, con ogni conseguenza di ragione e legge e con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Si è costituito in giudizio il , contestando in diritto il ricorso avversario, di cui ha Controparte_1 chiesto, in via principale, il rigetto, per la mancanza, in capo al ricorrente, del requisito dello stato di
“disponibilità” ex art. 43 CCNL, e concludendo, in via subordinata, per la propria condanna contenuta nei limiti di euro 1769,23, per come risultante dall'applicazione dell'art. 43, comma 2, CCNL;
il tutto, con vittoria di spese.
Il ed i l pur ritualmente evocati in giudizio, non si sono Controparte_3 Controparte_2 costituti e ne deve essere pertanto dichiarata la contumacia.
La causa, istruita in via documentale, viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione depositata all'esito del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
*** 1. I fatti allegati in ricorso e di seguito esposti possono ritenersi pacifici e/o documentali.
Il dott. è Segretario Comunale iscritto al relativo Albo nella fascia professionale “A”. Parte_1
Dopo aver prestato servizio presso il Comune di Terni (rientrante nella classe 1A), è stato collocato in disponibilità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 465/1997 e, mentre si trovava in questa posizione (ossia in disponibilità), è stato assegnato alla segreteria convenzionata tra i Comuni di Pescia e Massa e Cozzile
(appartenente alla classe 1B) (cfr. doc. 1 fasc. ric.).
Con decreto n. 85 del 29/11/2018 (cr. doc. 2 fasc. ric.), il Sindaco del Comune di ha determinato il CP_2 trattamento economico spettante al ricorrente per tale incarico facendo applicazione del disposto dell'art. 43 del CCNL del 16/5/2001 (doc. 3 fasc. ric. ), secondo cui: “1. Ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità di cui all'art.19, comma 7, del DPR n.465/1997, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio e composto delle seguenti voci: - trattamento stipendiale di fascia;
- indennità integrativa speciale;
- tredicesima mensilità; - retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- retribuzione di posizione;
- maturato economico, ove spettante - retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate.
2. In caso di nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione, il segretario collocato in disponibilità conserva il trattamento economico in godimento previsto dal comma 1. I relativi oneri sono a carico dell'ente di nomina ad eccezione di quelli relativi alla retribuzione di posizione che rimangono a carico dall'Agenzia per la quota corrispondente alla differenza tra quella in godimento e quella prevista per la fascia di appartenenza dell'ente”.
In forza di tale disposizione al dott. nominato presso una segreteria di classe 1B (quale è la Pt_1 segreteria convenzionata tra i Comuni di e e ), è stato erogato il trattamento CP_2 CP_3 CP_3 retributivo relativo alla titolarità di segreteria di classe 1A (in cui era ricompresa la precedente sede di servizio, ossia il Comune di Terni).
Il ricorrente ha ricoperto tale incarico di segreteria fino al 28.2.2022 e, a far data dal 1.3.2022, ha preso servizio come quale segretario titolare della sede di segreteria del Comune di NT RM (cfr. doc. 4 fasc. ric.).
Nei primi due mesi dell'anno 2022 in cui ha operato come titolare della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Pescia e (ossia dal 1/1/2022 al 28/2/2022), il ricorrente ha ricevuto un Controparte_3 trattamento economico inferiore rispetto a quello goduto fino al 31/12/2021, che – come visto – era stato stabilito con decreto del Sindaco n. 85 del 29/11/2018.
Tale modifica del trattamento economico è stata disposta con determinazione dirigenziale n. 54 del
Servizio1 Gestione delle risorse e promozione del del 12 gennaio 2022 (doc. 5 fasc. ric.) Controparte_2 adottata “in applicazione del D.M. 21 ottobre 2020”. Con essa, in particolare, “Dato atto che: - il trattamento economico goduto fino al 31/12/2021 da parte del dott. è stato Parte_1 determinato con decreto del Sindaco n. 85 del 29/11/2018; - trovando applicazione l'art. 43, comma 2, del
CCNL 16/5/2001, al dott. è stato conservato il trattamento economico previsto per la Parte_1 propria fascia professionale (fascia A) per sedi di segreteria di classe IA, in virtù del fatto che prima dell'assegnazione alla segreteria convenzionata tra i comuni di Pescia e Massa e Cozzile, lo stesso si trovata in disponibilità presso l'Albo; - che per effetto di ciò i relativi oneri sono stati posti a carico dell'Ente di nomina ad eccezione della quota relativa alla differenza tra la retribuzione di posizione in godimento del segretario generale (relativa alla fascia professionale A per sedi di classe IA) e quella invece prevista per la classe di appartenenza dell'Ente (IB); Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 21/10/2020, con il quale è stata dettata una nuova disciplina in merito alle convenzioni di segreteria che non prevede l'istituto della proroga e, in particolare, l'art. 3 del medesimo decreto che disciplina l'inquadramento giuridico ed economico del segretario titolare di una sede di segreteria convenzionata;
Preso atto dell'incertezza normativa in materia, l' ha rivolto un quesito all'Albo Nazionale dei Parte_2
Segretari Comunali e Provinciali, prot. pec. N. 43371 del 7/12/2021, chiedendo se al dott. Parte_1 potesse continuarsi a corrispondere la retribuzione di posizione prevista per la fascia professionale
[...] di appartenenza (fascia A) e titolarità di sede di segretaria di classe IA (ultima sede della quale il dott.
è stato titolare) o se dovesse, invece, trovare applicazione il trattamento economico previsto per i Pt_1 segretari comunali di fascia A, titolari di sedi di segreteria classe IB, quale è la segreteria convenzionata tra i
Comuni di e e;
Vista la nota di risposta dell'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e CP_2 CP_3 CP_3
Provinciali con la quale si conferma che, per l'inquadramento economico e giuridico del segretario titolare della sede di segreteria convenzionata, trova applicazione l'art. 3, comma 3 del decreto del Ministero dell'interno del 21/10/2021, il quale non prevede l'istituto della proroga;
Richiamato il CCNL Segretari
Comunali e Provinciali del 17/12/2020 con la quale è stata stabilita la retribuzione lorda annua spettante ai segretari, compresa la retribuzione di posizione con decorrenza dall'1/1/2021; Ritenuto, quindi, in osservanza della disciplina normativa sopra richiamata, dover rideterminare il trattamento economico spettante al Segretario Comunale dott. a decorrere dall'1/1/2022 applicando, in Parte_1 conseguenza della proroga della convenzione, la retribuzione di posizione spettante quale segretario appartenente alla fascia A, con titolarità di sede di segreteria di classe IB;
Considerato che
per i segretari appartenenti alla fascia A, titolari di sedi di classi IB, è prevista una retribuzione di posizione pari a €
22.400,00; Visti: - il decreto del Sindaco del Comune di n. 10 del 23/11/2018 con il quale CP_3 CP_3
è riconosciuta la maggiorazione della retribuzione di posizione nella misura del 42,50 % corrispondente;
- il decreto del Sindaco del Comune di n. 85 del 29/11/2018 con il quale è stata confermata la CP_2 percentuale di maggiorazione della retribuzione di posizione del 40% già attribuita con decreto del Sindaco
n. 2 del 02/04/2005; Dato atto che, come previsto dall'art. 3, comma 7, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali dell'1/3/2011, per il calcolo della suddetta maggiorazione occorre far riferimento alla retribuzione di posizione del CCNL 16/5/2001 il cui importo, per il Segretario di fascia A, titolare di classe
IB, corrisponde a € 24.789,96;Considerato infine, che al Segretario Comunale è attribuito una retribuzione di risultato correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati non superiore al 10% del proprio monte salari (art. 42 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16/05/2001) (…)” è stato determinato il seguente trattamento economico spettante a al dott. a decorrere dall'1/1/2022 “per Parte_1 effetto della proroga convenzione di segretaria e in applicazione del Decreto del Ministro dell'Interno del
20/10/2020“.
Tanto premesso in fatto, occorre verificare se sussiste o meno il diritto invocato dal ricorrente ad ottenere il pagamento di differenze retributive per il periodo dal 1.1.2022 al 28.2.2022 tra la retribuzione che gli sarebbe spettata ex art. 43 CCNL (e quindi con erogazione della retribuzione di posizione prevista per la fascia A, punto n. 2 della tabella riportata all'art. 107 del CCNL del 2020) e quella che gli è stata concretamente corrisposta (fondata sulla retribuzione di posizione prevista per la fascia A, punto 3, della tabella dell'art. 107 del CCNL del 2020), quantificate nel complessivo importo di euro 3.099,18 (pari ad euro 1.549,59 x n. 2 mesi in contestazione).
Al fine di verificare la fondatezza della domanda attorea deve richiamarsi la disciplina normativa e contrattuale applicabile in tema di trattamento retributivo dei segretari comunali, così come ricostruita da una recente pronuncia di merito intervenuta in materia (sentenza Tribunale Foggia n. 538/2024 dep.
15.2.2024).
In linea generale si osserva che i segretari comunali non sono funzionari assegnati ad un ente locale per effetto di un atto ministeriale, in quanto ogni neoeletto Sindaco ha il potere di non confermare il segretario in carica (ed uscente), e di attribuire tale ufficio, di natura fiduciaria, ad altro soggetto iscritto all'albo di cui all'art.102 d. lgs. n. 267/2000.
Pertanto, la titolarità della singola sede non è stabile, ma temporanea.
Il segretario uscente e non confermato è collocato in posizione di disponibilità, per un periodo massimo di due anni, fino alla nomina e presa di servizio, in veste di titolare, presso altra segreteria.
Durante il periodo di disponibilità, il segretario, con salvaguardia della posizione giuridico-economica, continua a prestare la propria attività lavorativa, in quanto rimane iscritto all'albo ed è posto a disposizione del per le attività dell'amministrazione o per l'attività di consulenza, nonché per Controparte_1 incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano, con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 e 99 del d. lgs. n. 267/2000, il segretario comunale e provinciale è così titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il e di Controparte_1 un rapporto di servizio a tempo determinato con il Sindaco o il presidente della provincia che lo ha nominato.
Ai sensi dell'art. 97 co. 6 del d. lgs. n. 267/2000, il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi.
I segretari comunali sono suddivisi, ai sensi dell'art. 31 del CCNL 16/5/2001, in tre fasce professionali (A,
B, C), alle quali corrispondono distinti trattamenti economici, in base anche alla tipologia di ente ricoperto, ai sensi dell'art. 41 del contratto collettivo di categoria del 16.5.2001 (cfr. doc. 3 fasc. ric.).
Nella ricostruzione del quadro normativo occorre inoltre ricordare che, a decorrere dall'1.1.2014, nel caso di passaggio di carriere, è venuto meno il previgente principio di divieto di reformatio in peius del trattamento economico erogato in favore dei dipendenti pubblici statali previsto dall'art. 202 del D.P.R. n. 3/1957 e dall'art. 3, comma 57, della L. n. 537/1993.
L'art. 1, comma 458, della L. n. 147/2013 ha, infatti, espressamente abrogato le disposizioni primarie sopra richiamate, disponendo che “L'articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati” e precisando, altresì, che “Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità”.
Per pacifico approdo interpretativo, “tale disposizione abrogratrice – priva di disciplina transitoria diretta a regolare i rapporti in essere – ha implicitamente caducato anche la regolamentazione di favore riservata ai
Segretari Comunali attraverso la Deliberazione n. 275/2001 che, pertanto, pure a decorrere dall'1.1.2014, non è più destinata a trovare ambito di applicazione (…) Con la conseguenza che, ferma l'operatività di eventuali ulteriori norme di favore contenute nella Contrattazione collettiva di settore (ad esempio, l'art. 43 del C.C.N.L. Segretari Comunali e Pr., disposizione però riguardante i soli Segretari in disponibilità), in tutti i restanti casi si applica la regola generale posta dal successivo comma 459 del medesimo articolo 1 della L.
n. 147/2013, secondo cui “Le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dal comma 458, secondo periodo, del presente articolo” (cfr. Corte appello Palermo sez. lav., 23.3.2023, n.92, che richiama sul punto Corte dei Conti, Sez. reg. Lombardia, n. 56/2015, nonché
Corte dei Conti, Sez. reg. Liguria, n. 52/2014).
Ne consegue che l'operatività della norma di favore contenuta nella Contrattazione collettiva di settore invocata da parte ricorrente (art. 43 del C.C.N.L. riguardante i soli Segretari in disponibilità) deve essere letta tenuto conto della sopravvenuta disciplina di cui all'art.16 ter del D.L.162/2019 (L.51/2020), del decreto del Ministro dell'interno del 21.10.2020 e dalla circolare n.14449 datata 01.12.2020.
In particolare, l'art. 16 ter del D.L.162/2019 (conv. in legge 51/2020) prevede :
“La classe di segreteria delle convenzioni previste dall'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati;
12. Le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo, compresa la disciplina della relativa fase transitoria, sono definite con decreto del
Ministro dell'interno (..)
13. I nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12.
Per le convenzioni stipulate sulla base dei nuovi criteri, ai segretari posti in disponibilità, titolari di sedi convenzionate, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di posizione, che è riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila.”
In applicazione di quanto previsto al punto 12, è intervenuto il decreto del Ministro dell'interno del
21.10.2020, il quale ha previsto:
- all'art. 3 che “1. L'inquadramento giuridico ed il trattamento economico del segretario titolare di sede convenzionata è determinato dalla classificazione della sede al momento dell'assegnazione o della conferma, in base alla disciplina contrattuale vigente … Alla scadenza della convenzione, ovvero in caso di scioglimento anticipato, il segretario conserva la titolarità della sede dell'ente capofila, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 99,comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267, anche qualora iscritto in una fascia professionale superiore a quella corrispondente alla popolazione di tale ente. In tal caso, il segretario può richiedere, con il consenso dell'ente capofila, il collocamento in disponibilità…”;
- all'art.4 (“trattamento economico del segretario in caso di collocamento in disponibilità”) che “1. Il trattamento economico dei segretari di sedi convenzionate sulla base dei nuovi criteri, che vengono collocati in disponibilità, è definito dall'art. 16-ter, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8. 2. Il segretario in disponibilità, nominato titolare di una sede di segreteria convenzionata, in caso di successiva e nuova classificazione di tale sede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, comma 5, e 3, comma 3, decade dal beneficio della conservazione del trattamento economico, di cui all'art. 43, comma 2, del C.C.N.L. del 16 maggio 2001”.
A chiarimento delle summenzionate disposizioni, il ha emesso la circolare n.14449 in Controparte_1 data 1.12.2020 nella qual si legge “… dalla data di entrata in vigore del decreto (1° dicembre 2020) diviene operativo il nuovo criterio di classificazione delle convenzioni di segreteria, previsto dal citato art.16-ter, comma 11 . Pertanto, le convenzioni stipulate a decorrere dalla predetta data del 1° dicembre 2020 dovranno essere classificate, ai fini della nomina del titolare, in base alla somma degli abitanti di tutti in comuni aderenti al patto… per le nuove convenzioni non risulta più applicabile il previgente criterio volto alla loro classificazione in base alla popolazione del solo ente “capofila” […]. L'articolo
4 del decreto concerne la definizione del trattamento economico del segretario titolare di sede convenzionata stipulata sulla base dei nuovi criteri, nell'ipotesi di successivo collocamento in disponibilità. In merito, si evidenzia che, ai sensi del comma 13 dell'articolo 16-ter, a tale segretario deve essere corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio …. con esclusione della retribuzione di posizione che è riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila. Il comma 2 dell'articolo 4 chiarisce, inoltre, che il beneficio della conservazione del trattamento economico in godimento – attualmente previsto dall'art.43, comma 2, del CCNL del 16 maggio 2001 – non si applica qualora il segretario in disponibilità, nominato poi titolare di una sede di segreteria convenzionata, permanga nella titolarità della stessa sede convenzionata successivamente alla sua riclassificazione […].”
3. Venendo al caso di specie, si osserva che, a sostegno della domanda proposta, il ricorrente invoca l'applicazione del disposto del succitato art. 43, comma 2, del CCNL del 16 maggio 2001, espressamente confermato dall'art. 111, comma 1, lett. b) CCNL del 17 dicembre 2020.
Di contro, il assume che, “per ciò che concerne l'inquadramento giuridico ed il Controparte_1 trattamento economico del Segretario titolare, trova applicazione l'articolo 3, comma 3, del decreto del del 21 ottobre 2020, adottato ai sensi dell'art. 16-ter comma 12 del decreto legge n. Controparte_1
162/2019, convertito con L.n.8/2020 recante la nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio del segretario comunale e provinciale che non prevede l'istituto della proroga”.
Detto art. 3 co. 3 D.M. 21.10.2020 recita: “Alla scadenza della convenzione, ovvero in caso di scioglimento anticipato, il segretario conserva la titolarità della sede dell'ente capofila, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 99,comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267, anche qualora iscritto in una fascia professionale superiore a quella corrispondente alla popolazione di tale ente. In tal caso, il segretario può richiedere, con il consenso dell'ente capofila, il collocamento in disponibilità”
Nella specie, tuttavia, l'ente convenuto non risulta aver provato, come era suo onere, la sussistenza del fatto estintivo allegato, ovverosia l'intervenuta scadenza della convenzione in parola, da cui deriverebbe il venir meno del più favorevole trattamento economico fin a quel momento riconosciuto al ricorrente. Invero, la validità della convenzione di segreteria fra i Comuni di , stipulata in data CP_2 Controparte_3
1 febbraio 2013, con originaria scadenza al 28.2.2018, è stata più volte prorogata negli anni dagli enti locali interessati e, da ultimo, fino al 31.12.2022.
In particolare, con deliberazione n. 52 del 29.11.2021, il Consiglio comunale del Controparte_3
ha deliberato “1. Di prorogare la validità della convenzione di segreteria approvata con
[...] deliberazione C.C. n. n. 30 del 27.09.2018 fino al 31.12.2022; 2. Di dare atto che con la presente delibera si effettua una mera proroga della validità della convenzione originaria, la quale rimane ferma e valida per tutto il suo contenuto sostanziale” (cfr. doc. 12 fasc. ric.).
Il , pur dando atto in memoria di costituzione che “letteralmente, le delibere comunali parlano di CP_1 proroga”, afferma che, diversamente, gli “atti ministeriali (..) “prendono atto” del rinnovo della convenzione” (cfr. pag. 5) e che, dunque, “la convenzione dopo il 1.1.22 era non la prosecuzione della precedente, ma un rinnovo, sia pur alle stesse condizioni” (cfr. pag. 8).
Il tuttavia non ha depositato l'atto ministeriale che avrebbe sostanzialmente disconosciuto la CP_1 natura di mera proroga della delibera del 29.11.2021 ed dunque riqualificato la stessa alla stregua di una
“nuova convenzione” adottata sulla base dei nuovi criteri di classificazione di cui all'art. 16-ter del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162.
Peraltro, la tesi secondo cui l'istituto della proroga non sarebbe previsto in materia di convenzioni di segreteria tra enti locali risulta smentito da atti ministeriali prodotti dal ricorrente, ove è lo stesso ministero convenuto a parlare espressamente di proroga, laddove dispone “di prendere atto della proroga di convenzione per il servizio associato di segreteria comunale” di cui è causa (cfr. doc. 17 fasc. ric.).
Orbene, a fronte dell'univoco tenore letterale emergente dalla sopra citata deliberazione del 29.11.2021, deve escludersi sia intervenuta la scadenza della convenzione di segreteria di cui trattasi, con la conseguenza che non ricorre nella specie l'ipotesi contemplata dal disposto dell'art. 3 co. 3 D.M. 21.10.2020 richiamato dal . CP_1
Sotto altro profilo può ritenersi che nella specie venga in rilievo il più sopra richiamato art. 4, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2020, che recita: "il segretario in disponibilità, nominato titolare di una sede di segreteria convenzionata, in caso di successiva e nuova classificazione di tale sede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, comma 5, e 3, comma 3, decade dal beneficio della conservazione del trattamento economico, di cui all'art. 43, comma 2, del C.C.N.L. del 16 maggio 2001".
Invero, la decadenza ivi prevista presuppone che vi sia stata una nuova classificazione della sede che, tuttavia, non costituisce una conseguenza automatica all'entrata in vigore della nuova disciplina ma, come reso evidente dal tenore letterale della disposizione ora citata(“in caso di successiva e nuova classificazione di tale sede”), una mera eventualità.
Essendo pacifico che, nella specie, è rimasto immutato il numero di enti aderenti alla convenzione e il numero di abitanti, deve escludersi che si sia verificata una nuova riclassificazione della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di e e CP_2 CP_3 CP_3
Pertanto, anche la disciplina di cui all'art. 4, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2020 non può trovare applicazione nel caso di specie.
In conclusione, posto che il dott. proveniente dallo status di “disponibilità”, ha svolto, senza Pt_1 soluzione di continuità, l'incarico di Segretario Comunale dei Comuni di e e dal CP_2 CP_3 CP_3
9.11.2018 fino al 28.02.2022, e ciò in forza della medesima convenzione di segreteria, più volte oggetto di proroga da parte degli enti locali interessati e sempre recepite dal , deve concludersi Controparte_1 che permangono i presupposti per l'applicabilità del trattamento economico previsto dall'art. 43 del CCNL del 2001, espressamente confermato dall'art. 111, comma 1, lett. b) CCNL del 17 dicembre 2020.
Deve dunque dichiararsi il diritto del dott. a conseguire le differenze retributive per il periodo dal Pt_1
1/1/2022 al 28/02/2022 tra la retribuzione che gli sarebbe spettata ex art. 43 CCNL e quella che gli è stata concretamente corrisposta dalle Amministrazioni convenute.
Atteso che i conteggi contenuti in ricorso non risultano essere stati contestati dal convenuto CP_1 costituito e, comunque, risultano sviluppati in modo coerente con i parametri normativi applicabili, le amministrazioni convenute vanno condannate al pagamento delle suddette differenze retributive, per un importo corrispondente ad euro 3.099,18 con la precisazione che segue.
Invero, atteso che il secondo comma dell'art.43 CCNL, secondo cui “i relativi oneri sono a carico dell'ente di nomina, ad eccezione di quelli relativi alla retribuzione di posizione che rimangono a carico della
Agenzia per la quota corrispondente alla differenza fra quella in godimento e quella prevista per la fascia di appartenenza dell'ente”, si precisa che il è tenuto a rispondere soltanto della suddetta Controparte_1 differenza e non anche delle altre voci retributive rivendicate.
Orbene, secondo il CCNL 17.12.20 la retribuzione di posizione lorda annua per gli incarichi relativi ai
Comuni capoluogo di Provincia è pari a euro 33900 (su 13 mensilità), la retribuzione di posizione per gli incarichi di segreterie fino a 250000 abitanti è pari a euro 22400 (sempre su 13 mensilità) ; la differenza annua è di euro 11500, il che comporta che la differenza per due mesi sia pari ad euro 1769,23.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti convenute e si liquidano ex DM n. 55/2014 sulla base del valore della controversia (da euro 2.600 ad euro 5.200) e dell'attività processuale svolta, con applicazione di compensi inferiori ai valori medi di scaglione per tutte le fasi del giudizio, esclusa la fase istruttoria (assenza istruttoria orale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni alta istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara il diritto del dott. a conseguire le differenze retributive per il periodo dal Pt_1
1/1/2022 al 28/02/2022 tra la retribuzione che gli sarebbe spettata ex art. 43 CCNL e quella che gli è stata concretamente corrisposta dalle Amministrazioni convenute e, per l'effetto,
- condanna il il ed il Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
(quest'ultimo nei limiti dell'importo di euro 1769,23) a corrispondere al ricorrente il complessivo importo di euro 3.099,18 per le predette causali, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al saldo;
- condanna le parti convenute a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro
1.030,00 per compensi, oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%, oltre contributo unificato se dovuto.
Sentenza pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Pistoia, 18.4.2025
Il Giudice
Emanuele Venzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 745/2022 promossa da:
(Cod. Fisc. ) con l'avv. IARIA DOMENICO Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE contro
(Cod. Fisc. rappresentata per legge dall'Avvocatura Controparte_1 P.IVA_1 dello Stato di Firenze, Avv. dello Stato Controparte_2
(C.F. ), contumace
[...] P.IVA_2
, (C.F. ), contumace. Controparte_3 P.IVA_3
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale deducendo: 1) di essere Segretario Comunale iscritto al relativo Albo nella fascia professionale A;
2) di aver prestato servizio presso il Comune di Terni (rientrante nella classe 1A) e di esser stato poi assegnato, nel mentre era collocato in disponibilità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 465/1997, alla segreteria convenzionata tra i Comuni di e e (appartenente CP_2 CP_3 CP_3 alla classe 1B), ove correttamente sino al 31.12.2021 è stata fatta applicazione, per la determinazione del trattamento economico spettantegli, del disposto dell'art. 43 del CCNL del 16/5/2001, ossia quello relativo alla titolarità di segreteria di classe 1A; 3) di aver ricevuto dall'1.01.2022 al 28.02.2022 un trattamento economico inferiore rispetto a quello goduto fino al 31.12.2021, a seguito di determinazione dirigenziale n.
54 del Servizio Gestione delle risorse e promozione del Comune di del 12 gennaio 2022, adottata in CP_2 applicazione del DM 21.10.2020; 4) che tale atto di rideterminazione del trattamento economico è illegittimo, in quanto l'art. 16 ter D.L. 162/2019 avrebbe regolato diversamente il trattamento economico solo per il caso differente dei segretari comunali posti in disponibilità titolari di sedi convenzionate, nonché in quanto il DM 20.10.2020 sarebbe intervenuto a modificare la regolamentazione preesistente in difetto di titolo e, comunque, in materia riservata alla contrattazione collettiva, essendo, in ogni caso, inapplicabile il
DM 20.10.2020 anche per il venire in rilievo una mera proroga della validità della originaria convenzione di segreteria, piuttosto che la sottoscrizione di una nuova convenzione. Parte ricorrente ha, quindi, chiesto:
“1) in via principale: 1.1) accertare e dichiarare, per le ragioni dedotte nei paragrafi B) e C), l'illegittimità del Decreto del
del 21 ottobre 2020 e, conseguentemente, della nota prot. n. 28827 del 16/12/2021 adottata dal Controparte_1
e della determinazione dirigenziale n. 54 del Servizio1 Gestione delle risorse e promozione del Comune Controparte_1 di del 12 gennaio 2022 e, per l'effetto, previo occorrendo loro annullamento e/o disapplicazione, 1.2) accertare e CP_2 dichiarare il diritto del dott. a conseguire le differenze retributive per il periodo dal 1/1/2022 al 28/02/2022 tra Pt_1 la retribuzione che gli sarebbe spettata ex art. 43 CCNL e quella che gli è stata concretamente corrisposta dalle
Amministrazioni; e, conseguentemente, 1.3) condannare le Amministrazioni resistenti al pagamento delle suddette differenze retributive, per un importo corrispondente ad euro 3.099,18 euro ovvero alla somma, anche diversa, che risulterà di giustizia;
2) in via subordinata: 2.1) accertare e dichiarare, per le ragioni dedotte nel paragrafo D), l'illegittimità della nota prot. n.
28827 del 16/12/2021 adottata dal e della determina dirigenziale n. 54 del Servizio1 Gestione Controparte_1 delle risorse e promozione del Comune del 12 gennaio 2022 e, per l'effetto, previo occorrendo loro annullamento e/o CP_2 disapplicazione, 2.2) accertare e dichiarare il diritto del dott. a conseguire le differenze retributive per il periodo dal Pt_1
1/1/2022 al 28/02/2022 tra la retribuzione che gli sarebbe spettata ex art. 43 CCNL e quella che gli è stata concretamente corrisposta dalle Amministrazioni;
e, conseguentemente, 2.3) condannare le Amministrazioni resistenti al pagamento delle suddette differenze retributive, per un importo corrispondente ad euro 3.099,18 euro ovvero alla somma, anche diversa, che risulterà di giustizia;
In ogni caso, con ogni conseguenza di ragione e legge e con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Si è costituito in giudizio il , contestando in diritto il ricorso avversario, di cui ha Controparte_1 chiesto, in via principale, il rigetto, per la mancanza, in capo al ricorrente, del requisito dello stato di
“disponibilità” ex art. 43 CCNL, e concludendo, in via subordinata, per la propria condanna contenuta nei limiti di euro 1769,23, per come risultante dall'applicazione dell'art. 43, comma 2, CCNL;
il tutto, con vittoria di spese.
Il ed i l pur ritualmente evocati in giudizio, non si sono Controparte_3 Controparte_2 costituti e ne deve essere pertanto dichiarata la contumacia.
La causa, istruita in via documentale, viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione depositata all'esito del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
*** 1. I fatti allegati in ricorso e di seguito esposti possono ritenersi pacifici e/o documentali.
Il dott. è Segretario Comunale iscritto al relativo Albo nella fascia professionale “A”. Parte_1
Dopo aver prestato servizio presso il Comune di Terni (rientrante nella classe 1A), è stato collocato in disponibilità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 465/1997 e, mentre si trovava in questa posizione (ossia in disponibilità), è stato assegnato alla segreteria convenzionata tra i Comuni di Pescia e Massa e Cozzile
(appartenente alla classe 1B) (cfr. doc. 1 fasc. ric.).
Con decreto n. 85 del 29/11/2018 (cr. doc. 2 fasc. ric.), il Sindaco del Comune di ha determinato il CP_2 trattamento economico spettante al ricorrente per tale incarico facendo applicazione del disposto dell'art. 43 del CCNL del 16/5/2001 (doc. 3 fasc. ric. ), secondo cui: “1. Ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità di cui all'art.19, comma 7, del DPR n.465/1997, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio e composto delle seguenti voci: - trattamento stipendiale di fascia;
- indennità integrativa speciale;
- tredicesima mensilità; - retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- retribuzione di posizione;
- maturato economico, ove spettante - retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate.
2. In caso di nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione, il segretario collocato in disponibilità conserva il trattamento economico in godimento previsto dal comma 1. I relativi oneri sono a carico dell'ente di nomina ad eccezione di quelli relativi alla retribuzione di posizione che rimangono a carico dall'Agenzia per la quota corrispondente alla differenza tra quella in godimento e quella prevista per la fascia di appartenenza dell'ente”.
In forza di tale disposizione al dott. nominato presso una segreteria di classe 1B (quale è la Pt_1 segreteria convenzionata tra i Comuni di e e ), è stato erogato il trattamento CP_2 CP_3 CP_3 retributivo relativo alla titolarità di segreteria di classe 1A (in cui era ricompresa la precedente sede di servizio, ossia il Comune di Terni).
Il ricorrente ha ricoperto tale incarico di segreteria fino al 28.2.2022 e, a far data dal 1.3.2022, ha preso servizio come quale segretario titolare della sede di segreteria del Comune di NT RM (cfr. doc. 4 fasc. ric.).
Nei primi due mesi dell'anno 2022 in cui ha operato come titolare della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Pescia e (ossia dal 1/1/2022 al 28/2/2022), il ricorrente ha ricevuto un Controparte_3 trattamento economico inferiore rispetto a quello goduto fino al 31/12/2021, che – come visto – era stato stabilito con decreto del Sindaco n. 85 del 29/11/2018.
Tale modifica del trattamento economico è stata disposta con determinazione dirigenziale n. 54 del
Servizio1 Gestione delle risorse e promozione del del 12 gennaio 2022 (doc. 5 fasc. ric.) Controparte_2 adottata “in applicazione del D.M. 21 ottobre 2020”. Con essa, in particolare, “Dato atto che: - il trattamento economico goduto fino al 31/12/2021 da parte del dott. è stato Parte_1 determinato con decreto del Sindaco n. 85 del 29/11/2018; - trovando applicazione l'art. 43, comma 2, del
CCNL 16/5/2001, al dott. è stato conservato il trattamento economico previsto per la Parte_1 propria fascia professionale (fascia A) per sedi di segreteria di classe IA, in virtù del fatto che prima dell'assegnazione alla segreteria convenzionata tra i comuni di Pescia e Massa e Cozzile, lo stesso si trovata in disponibilità presso l'Albo; - che per effetto di ciò i relativi oneri sono stati posti a carico dell'Ente di nomina ad eccezione della quota relativa alla differenza tra la retribuzione di posizione in godimento del segretario generale (relativa alla fascia professionale A per sedi di classe IA) e quella invece prevista per la classe di appartenenza dell'Ente (IB); Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 21/10/2020, con il quale è stata dettata una nuova disciplina in merito alle convenzioni di segreteria che non prevede l'istituto della proroga e, in particolare, l'art. 3 del medesimo decreto che disciplina l'inquadramento giuridico ed economico del segretario titolare di una sede di segreteria convenzionata;
Preso atto dell'incertezza normativa in materia, l' ha rivolto un quesito all'Albo Nazionale dei Parte_2
Segretari Comunali e Provinciali, prot. pec. N. 43371 del 7/12/2021, chiedendo se al dott. Parte_1 potesse continuarsi a corrispondere la retribuzione di posizione prevista per la fascia professionale
[...] di appartenenza (fascia A) e titolarità di sede di segretaria di classe IA (ultima sede della quale il dott.
è stato titolare) o se dovesse, invece, trovare applicazione il trattamento economico previsto per i Pt_1 segretari comunali di fascia A, titolari di sedi di segreteria classe IB, quale è la segreteria convenzionata tra i
Comuni di e e;
Vista la nota di risposta dell'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e CP_2 CP_3 CP_3
Provinciali con la quale si conferma che, per l'inquadramento economico e giuridico del segretario titolare della sede di segreteria convenzionata, trova applicazione l'art. 3, comma 3 del decreto del Ministero dell'interno del 21/10/2021, il quale non prevede l'istituto della proroga;
Richiamato il CCNL Segretari
Comunali e Provinciali del 17/12/2020 con la quale è stata stabilita la retribuzione lorda annua spettante ai segretari, compresa la retribuzione di posizione con decorrenza dall'1/1/2021; Ritenuto, quindi, in osservanza della disciplina normativa sopra richiamata, dover rideterminare il trattamento economico spettante al Segretario Comunale dott. a decorrere dall'1/1/2022 applicando, in Parte_1 conseguenza della proroga della convenzione, la retribuzione di posizione spettante quale segretario appartenente alla fascia A, con titolarità di sede di segreteria di classe IB;
Considerato che
per i segretari appartenenti alla fascia A, titolari di sedi di classi IB, è prevista una retribuzione di posizione pari a €
22.400,00; Visti: - il decreto del Sindaco del Comune di n. 10 del 23/11/2018 con il quale CP_3 CP_3
è riconosciuta la maggiorazione della retribuzione di posizione nella misura del 42,50 % corrispondente;
- il decreto del Sindaco del Comune di n. 85 del 29/11/2018 con il quale è stata confermata la CP_2 percentuale di maggiorazione della retribuzione di posizione del 40% già attribuita con decreto del Sindaco
n. 2 del 02/04/2005; Dato atto che, come previsto dall'art. 3, comma 7, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali dell'1/3/2011, per il calcolo della suddetta maggiorazione occorre far riferimento alla retribuzione di posizione del CCNL 16/5/2001 il cui importo, per il Segretario di fascia A, titolare di classe
IB, corrisponde a € 24.789,96;Considerato infine, che al Segretario Comunale è attribuito una retribuzione di risultato correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati non superiore al 10% del proprio monte salari (art. 42 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16/05/2001) (…)” è stato determinato il seguente trattamento economico spettante a al dott. a decorrere dall'1/1/2022 “per Parte_1 effetto della proroga convenzione di segretaria e in applicazione del Decreto del Ministro dell'Interno del
20/10/2020“.
Tanto premesso in fatto, occorre verificare se sussiste o meno il diritto invocato dal ricorrente ad ottenere il pagamento di differenze retributive per il periodo dal 1.1.2022 al 28.2.2022 tra la retribuzione che gli sarebbe spettata ex art. 43 CCNL (e quindi con erogazione della retribuzione di posizione prevista per la fascia A, punto n. 2 della tabella riportata all'art. 107 del CCNL del 2020) e quella che gli è stata concretamente corrisposta (fondata sulla retribuzione di posizione prevista per la fascia A, punto 3, della tabella dell'art. 107 del CCNL del 2020), quantificate nel complessivo importo di euro 3.099,18 (pari ad euro 1.549,59 x n. 2 mesi in contestazione).
Al fine di verificare la fondatezza della domanda attorea deve richiamarsi la disciplina normativa e contrattuale applicabile in tema di trattamento retributivo dei segretari comunali, così come ricostruita da una recente pronuncia di merito intervenuta in materia (sentenza Tribunale Foggia n. 538/2024 dep.
15.2.2024).
In linea generale si osserva che i segretari comunali non sono funzionari assegnati ad un ente locale per effetto di un atto ministeriale, in quanto ogni neoeletto Sindaco ha il potere di non confermare il segretario in carica (ed uscente), e di attribuire tale ufficio, di natura fiduciaria, ad altro soggetto iscritto all'albo di cui all'art.102 d. lgs. n. 267/2000.
Pertanto, la titolarità della singola sede non è stabile, ma temporanea.
Il segretario uscente e non confermato è collocato in posizione di disponibilità, per un periodo massimo di due anni, fino alla nomina e presa di servizio, in veste di titolare, presso altra segreteria.
Durante il periodo di disponibilità, il segretario, con salvaguardia della posizione giuridico-economica, continua a prestare la propria attività lavorativa, in quanto rimane iscritto all'albo ed è posto a disposizione del per le attività dell'amministrazione o per l'attività di consulenza, nonché per Controparte_1 incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano, con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 e 99 del d. lgs. n. 267/2000, il segretario comunale e provinciale è così titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il e di Controparte_1 un rapporto di servizio a tempo determinato con il Sindaco o il presidente della provincia che lo ha nominato.
Ai sensi dell'art. 97 co. 6 del d. lgs. n. 267/2000, il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi.
I segretari comunali sono suddivisi, ai sensi dell'art. 31 del CCNL 16/5/2001, in tre fasce professionali (A,
B, C), alle quali corrispondono distinti trattamenti economici, in base anche alla tipologia di ente ricoperto, ai sensi dell'art. 41 del contratto collettivo di categoria del 16.5.2001 (cfr. doc. 3 fasc. ric.).
Nella ricostruzione del quadro normativo occorre inoltre ricordare che, a decorrere dall'1.1.2014, nel caso di passaggio di carriere, è venuto meno il previgente principio di divieto di reformatio in peius del trattamento economico erogato in favore dei dipendenti pubblici statali previsto dall'art. 202 del D.P.R. n. 3/1957 e dall'art. 3, comma 57, della L. n. 537/1993.
L'art. 1, comma 458, della L. n. 147/2013 ha, infatti, espressamente abrogato le disposizioni primarie sopra richiamate, disponendo che “L'articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati” e precisando, altresì, che “Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità”.
Per pacifico approdo interpretativo, “tale disposizione abrogratrice – priva di disciplina transitoria diretta a regolare i rapporti in essere – ha implicitamente caducato anche la regolamentazione di favore riservata ai
Segretari Comunali attraverso la Deliberazione n. 275/2001 che, pertanto, pure a decorrere dall'1.1.2014, non è più destinata a trovare ambito di applicazione (…) Con la conseguenza che, ferma l'operatività di eventuali ulteriori norme di favore contenute nella Contrattazione collettiva di settore (ad esempio, l'art. 43 del C.C.N.L. Segretari Comunali e Pr., disposizione però riguardante i soli Segretari in disponibilità), in tutti i restanti casi si applica la regola generale posta dal successivo comma 459 del medesimo articolo 1 della L.
n. 147/2013, secondo cui “Le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dal comma 458, secondo periodo, del presente articolo” (cfr. Corte appello Palermo sez. lav., 23.3.2023, n.92, che richiama sul punto Corte dei Conti, Sez. reg. Lombardia, n. 56/2015, nonché
Corte dei Conti, Sez. reg. Liguria, n. 52/2014).
Ne consegue che l'operatività della norma di favore contenuta nella Contrattazione collettiva di settore invocata da parte ricorrente (art. 43 del C.C.N.L. riguardante i soli Segretari in disponibilità) deve essere letta tenuto conto della sopravvenuta disciplina di cui all'art.16 ter del D.L.162/2019 (L.51/2020), del decreto del Ministro dell'interno del 21.10.2020 e dalla circolare n.14449 datata 01.12.2020.
In particolare, l'art. 16 ter del D.L.162/2019 (conv. in legge 51/2020) prevede :
“La classe di segreteria delle convenzioni previste dall'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati;
12. Le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo, compresa la disciplina della relativa fase transitoria, sono definite con decreto del
Ministro dell'interno (..)
13. I nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12.
Per le convenzioni stipulate sulla base dei nuovi criteri, ai segretari posti in disponibilità, titolari di sedi convenzionate, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di posizione, che è riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila.”
In applicazione di quanto previsto al punto 12, è intervenuto il decreto del Ministro dell'interno del
21.10.2020, il quale ha previsto:
- all'art. 3 che “1. L'inquadramento giuridico ed il trattamento economico del segretario titolare di sede convenzionata è determinato dalla classificazione della sede al momento dell'assegnazione o della conferma, in base alla disciplina contrattuale vigente … Alla scadenza della convenzione, ovvero in caso di scioglimento anticipato, il segretario conserva la titolarità della sede dell'ente capofila, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 99,comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267, anche qualora iscritto in una fascia professionale superiore a quella corrispondente alla popolazione di tale ente. In tal caso, il segretario può richiedere, con il consenso dell'ente capofila, il collocamento in disponibilità…”;
- all'art.4 (“trattamento economico del segretario in caso di collocamento in disponibilità”) che “1. Il trattamento economico dei segretari di sedi convenzionate sulla base dei nuovi criteri, che vengono collocati in disponibilità, è definito dall'art. 16-ter, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8. 2. Il segretario in disponibilità, nominato titolare di una sede di segreteria convenzionata, in caso di successiva e nuova classificazione di tale sede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, comma 5, e 3, comma 3, decade dal beneficio della conservazione del trattamento economico, di cui all'art. 43, comma 2, del C.C.N.L. del 16 maggio 2001”.
A chiarimento delle summenzionate disposizioni, il ha emesso la circolare n.14449 in Controparte_1 data 1.12.2020 nella qual si legge “… dalla data di entrata in vigore del decreto (1° dicembre 2020) diviene operativo il nuovo criterio di classificazione delle convenzioni di segreteria, previsto dal citato art.16-ter, comma 11 . Pertanto, le convenzioni stipulate a decorrere dalla predetta data del 1° dicembre 2020 dovranno essere classificate, ai fini della nomina del titolare, in base alla somma degli abitanti di tutti in comuni aderenti al patto… per le nuove convenzioni non risulta più applicabile il previgente criterio volto alla loro classificazione in base alla popolazione del solo ente “capofila” […]. L'articolo
4 del decreto concerne la definizione del trattamento economico del segretario titolare di sede convenzionata stipulata sulla base dei nuovi criteri, nell'ipotesi di successivo collocamento in disponibilità. In merito, si evidenzia che, ai sensi del comma 13 dell'articolo 16-ter, a tale segretario deve essere corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio …. con esclusione della retribuzione di posizione che è riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila. Il comma 2 dell'articolo 4 chiarisce, inoltre, che il beneficio della conservazione del trattamento economico in godimento – attualmente previsto dall'art.43, comma 2, del CCNL del 16 maggio 2001 – non si applica qualora il segretario in disponibilità, nominato poi titolare di una sede di segreteria convenzionata, permanga nella titolarità della stessa sede convenzionata successivamente alla sua riclassificazione […].”
3. Venendo al caso di specie, si osserva che, a sostegno della domanda proposta, il ricorrente invoca l'applicazione del disposto del succitato art. 43, comma 2, del CCNL del 16 maggio 2001, espressamente confermato dall'art. 111, comma 1, lett. b) CCNL del 17 dicembre 2020.
Di contro, il assume che, “per ciò che concerne l'inquadramento giuridico ed il Controparte_1 trattamento economico del Segretario titolare, trova applicazione l'articolo 3, comma 3, del decreto del del 21 ottobre 2020, adottato ai sensi dell'art. 16-ter comma 12 del decreto legge n. Controparte_1
162/2019, convertito con L.n.8/2020 recante la nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio del segretario comunale e provinciale che non prevede l'istituto della proroga”.
Detto art. 3 co. 3 D.M. 21.10.2020 recita: “Alla scadenza della convenzione, ovvero in caso di scioglimento anticipato, il segretario conserva la titolarità della sede dell'ente capofila, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 99,comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267, anche qualora iscritto in una fascia professionale superiore a quella corrispondente alla popolazione di tale ente. In tal caso, il segretario può richiedere, con il consenso dell'ente capofila, il collocamento in disponibilità”
Nella specie, tuttavia, l'ente convenuto non risulta aver provato, come era suo onere, la sussistenza del fatto estintivo allegato, ovverosia l'intervenuta scadenza della convenzione in parola, da cui deriverebbe il venir meno del più favorevole trattamento economico fin a quel momento riconosciuto al ricorrente. Invero, la validità della convenzione di segreteria fra i Comuni di , stipulata in data CP_2 Controparte_3
1 febbraio 2013, con originaria scadenza al 28.2.2018, è stata più volte prorogata negli anni dagli enti locali interessati e, da ultimo, fino al 31.12.2022.
In particolare, con deliberazione n. 52 del 29.11.2021, il Consiglio comunale del Controparte_3
ha deliberato “1. Di prorogare la validità della convenzione di segreteria approvata con
[...] deliberazione C.C. n. n. 30 del 27.09.2018 fino al 31.12.2022; 2. Di dare atto che con la presente delibera si effettua una mera proroga della validità della convenzione originaria, la quale rimane ferma e valida per tutto il suo contenuto sostanziale” (cfr. doc. 12 fasc. ric.).
Il , pur dando atto in memoria di costituzione che “letteralmente, le delibere comunali parlano di CP_1 proroga”, afferma che, diversamente, gli “atti ministeriali (..) “prendono atto” del rinnovo della convenzione” (cfr. pag. 5) e che, dunque, “la convenzione dopo il 1.1.22 era non la prosecuzione della precedente, ma un rinnovo, sia pur alle stesse condizioni” (cfr. pag. 8).
Il tuttavia non ha depositato l'atto ministeriale che avrebbe sostanzialmente disconosciuto la CP_1 natura di mera proroga della delibera del 29.11.2021 ed dunque riqualificato la stessa alla stregua di una
“nuova convenzione” adottata sulla base dei nuovi criteri di classificazione di cui all'art. 16-ter del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162.
Peraltro, la tesi secondo cui l'istituto della proroga non sarebbe previsto in materia di convenzioni di segreteria tra enti locali risulta smentito da atti ministeriali prodotti dal ricorrente, ove è lo stesso ministero convenuto a parlare espressamente di proroga, laddove dispone “di prendere atto della proroga di convenzione per il servizio associato di segreteria comunale” di cui è causa (cfr. doc. 17 fasc. ric.).
Orbene, a fronte dell'univoco tenore letterale emergente dalla sopra citata deliberazione del 29.11.2021, deve escludersi sia intervenuta la scadenza della convenzione di segreteria di cui trattasi, con la conseguenza che non ricorre nella specie l'ipotesi contemplata dal disposto dell'art. 3 co. 3 D.M. 21.10.2020 richiamato dal . CP_1
Sotto altro profilo può ritenersi che nella specie venga in rilievo il più sopra richiamato art. 4, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2020, che recita: "il segretario in disponibilità, nominato titolare di una sede di segreteria convenzionata, in caso di successiva e nuova classificazione di tale sede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, comma 5, e 3, comma 3, decade dal beneficio della conservazione del trattamento economico, di cui all'art. 43, comma 2, del C.C.N.L. del 16 maggio 2001".
Invero, la decadenza ivi prevista presuppone che vi sia stata una nuova classificazione della sede che, tuttavia, non costituisce una conseguenza automatica all'entrata in vigore della nuova disciplina ma, come reso evidente dal tenore letterale della disposizione ora citata(“in caso di successiva e nuova classificazione di tale sede”), una mera eventualità.
Essendo pacifico che, nella specie, è rimasto immutato il numero di enti aderenti alla convenzione e il numero di abitanti, deve escludersi che si sia verificata una nuova riclassificazione della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di e e CP_2 CP_3 CP_3
Pertanto, anche la disciplina di cui all'art. 4, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2020 non può trovare applicazione nel caso di specie.
In conclusione, posto che il dott. proveniente dallo status di “disponibilità”, ha svolto, senza Pt_1 soluzione di continuità, l'incarico di Segretario Comunale dei Comuni di e e dal CP_2 CP_3 CP_3
9.11.2018 fino al 28.02.2022, e ciò in forza della medesima convenzione di segreteria, più volte oggetto di proroga da parte degli enti locali interessati e sempre recepite dal , deve concludersi Controparte_1 che permangono i presupposti per l'applicabilità del trattamento economico previsto dall'art. 43 del CCNL del 2001, espressamente confermato dall'art. 111, comma 1, lett. b) CCNL del 17 dicembre 2020.
Deve dunque dichiararsi il diritto del dott. a conseguire le differenze retributive per il periodo dal Pt_1
1/1/2022 al 28/02/2022 tra la retribuzione che gli sarebbe spettata ex art. 43 CCNL e quella che gli è stata concretamente corrisposta dalle Amministrazioni convenute.
Atteso che i conteggi contenuti in ricorso non risultano essere stati contestati dal convenuto CP_1 costituito e, comunque, risultano sviluppati in modo coerente con i parametri normativi applicabili, le amministrazioni convenute vanno condannate al pagamento delle suddette differenze retributive, per un importo corrispondente ad euro 3.099,18 con la precisazione che segue.
Invero, atteso che il secondo comma dell'art.43 CCNL, secondo cui “i relativi oneri sono a carico dell'ente di nomina, ad eccezione di quelli relativi alla retribuzione di posizione che rimangono a carico della
Agenzia per la quota corrispondente alla differenza fra quella in godimento e quella prevista per la fascia di appartenenza dell'ente”, si precisa che il è tenuto a rispondere soltanto della suddetta Controparte_1 differenza e non anche delle altre voci retributive rivendicate.
Orbene, secondo il CCNL 17.12.20 la retribuzione di posizione lorda annua per gli incarichi relativi ai
Comuni capoluogo di Provincia è pari a euro 33900 (su 13 mensilità), la retribuzione di posizione per gli incarichi di segreterie fino a 250000 abitanti è pari a euro 22400 (sempre su 13 mensilità) ; la differenza annua è di euro 11500, il che comporta che la differenza per due mesi sia pari ad euro 1769,23.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti convenute e si liquidano ex DM n. 55/2014 sulla base del valore della controversia (da euro 2.600 ad euro 5.200) e dell'attività processuale svolta, con applicazione di compensi inferiori ai valori medi di scaglione per tutte le fasi del giudizio, esclusa la fase istruttoria (assenza istruttoria orale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni alta istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara il diritto del dott. a conseguire le differenze retributive per il periodo dal Pt_1
1/1/2022 al 28/02/2022 tra la retribuzione che gli sarebbe spettata ex art. 43 CCNL e quella che gli è stata concretamente corrisposta dalle Amministrazioni convenute e, per l'effetto,
- condanna il il ed il Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
(quest'ultimo nei limiti dell'importo di euro 1769,23) a corrispondere al ricorrente il complessivo importo di euro 3.099,18 per le predette causali, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al saldo;
- condanna le parti convenute a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro
1.030,00 per compensi, oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%, oltre contributo unificato se dovuto.
Sentenza pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Pistoia, 18.4.2025
Il Giudice
Emanuele Venzo