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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/07/2025, n. 2660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2660 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente
Dr.ssa Rosella NOCERA - Giudice
Dr.ssa Tiziana DI GIOIA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 3916 dell'anno 2025, avente ad oggetto 'interdizione', pendente tra TRA
(figlio), rappresentato e difeso dall'avvocato Citarella Antonia, Parte_1
-RICORRENTE- E
, nata a [...] l'[...] e residente in [...]
1/G;
- INTERDICENDA - NONCHÉ Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
-INTERVENTORE EX LEGE-
* * * * * * * * * * All'udienza del 28 maggio 2025, sulle conclusioni del procuratore della parte costituita e del P.M. di cui al relativo verbale, la causa era rimessa immediatamente al Collegio per la decisione, previa rinuncia delle parti all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 28.3.2025, deduceva di essere figlio Parte_1 dell'interdicenda affetta da “spondolilosi, artrite psoriasica in Controparte_1 trattamento farmacologico, cardiopatia, scleroipertensiva, osteoporosi, depressione del tono dell'umore, sindrome vertiginosa, tirodectomia totale per gozo multimodulare, isterectomia e appendictomia, pregresso int. ch. per ernia discale lombare, diverticolosi del colon complicata da ascesso diverticolare e perforazione coperta, addome acuto per perforazione ansa digiunale, ernia hiatus esaofageo, cisti renali, coletiasi, emorroidi d terzo grado, snd depressiva in demenza senile. Allo stato attuale non deambula autonomamente”. Il ricorrente riteneva la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 414 e ss. c.c. e chiedeva che, espletate le formalità di rito e previo esame dell'interdicenda, fosse pronunciata l'interdizione della stessa. Con decreto del Presidente della 1^ sezione civile di questo Tribunale si nominava il Giudice Istruttore e si fissava l'udienza per l'esame dell'interdicenda e per la comparizione dei ricorrenti e delle altre persone indicate in ricorso, nonché del Pubblico Ministero in sede. L'avv. Citarella depositava copia del ricorso notificato ai prossimi congiunti dell'interdicenda. All'udienza del 28 maggio 2025, celebrata con collegamento audiovisivo, presente il P.M. e verificata la presenza del ricorrente e della prossima congiunta Parte_1 dell'interdicenda (figlia), si procedeva all'esame dell'interdicenda ed Persona_1 all'audizione dei presenti al collegamento. Infine, ritenuta la causa matura per la decisione di merito, la parte ricorrente precisava le conclusioni come da verbale in atti, rinunciando all'assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Il G.I., preso atto di ciò, rimetteva immediatamente la causa al Collegio per la decisione. In data 30.5.2025 era prodotta dichiarazione a firma di (altro figlio Persona_2 della di conoscenza del procedimento in discussione e di non Controparte_1 opposizione alla interdizione. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, si rileva che nel giudizio di interdizione parenti ed affini dell'interdicendo, che ai sensi dell'art. 712 c.p.c. devono essere indicati nel ricorso introduttivo ed ai quali il ricorso medesimo deve essere notificato, non hanno qualità e veste di parti in senso proprio, avendo essi un compito "consultivo" e cioè di fonti di utili informazioni al giudice. Di talché, escluso che detti parenti ed affini siano qualificabili come parti necessarie del procedimento, ne discende che, non intervenuti ne' chiamati in primo grado, sarebbero facoltizzati ad impugnare la prima sentenza soltanto deducendo fatti ed informazioni indebitamente pretermesse per effetto della loro esclusione e tali da far decidere il giudizio diversamente (Cass. n. 1023/1982; Cass. n. 2218/1989; Cass. n. 15346/2000; Cass n. 9628/2009). Nel caso di specie, oltretutto, la figlia dell'interdicenda, , ha riferito che Persona_1
i prossimi parenti della sono deceduti. CP_1
Nel merito, la domanda di interdizione è fondata e, pertanto, può essere accolta. Il nuovo testo dell'articolo 414 c.c. -rubricato “Persone che possono essere interdette”- sottintende l'eliminazione del carattere obbligatorio della misura, la cui applicazione è subordinata ad una condizione di abituale infermità di mente che renda il maggiore di età
o il minore emancipato incapace di provvedere ai propri interessi, ove tale misura sia necessaria per assicurare la loro adeguata protezione. Parte della dottrina ha evidenziato come la misura costituisca, nell'attuale sistema giuridico, l'extrema ratio di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia ed anche la Corte Costituzionale ha precisato che la disciplina prevista dalla legge n.
2 6/2004 affida al Giudice il compito di individuare l'istituto che garantisca la tutela più adeguata, limitando la capacità del soggetto nella minore misura possibile, e di ricorrere all'interdizione solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare tale protezione. La Corte Suprema, parimenti, ha chiarito che l'istituto ha “carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo – in considerazione della gravità degli effetti che da essa derivano – a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura” (così Cass. Civ., n. 13584/2006). Nel caso di specie, l'esame dell'interdicenda (la quale è apparsa curata ma non in grado di deambulare) ha evidenziato come la complessiva condizione di menomazione psico- fisica della stessa comporti la sua incapacità di comprendere, di ricordare e di volere nonché di compiere in autonomia qualsiasi atto della vita quotidiana. Invero, l'interdicenda non ha risposto esaustivamente alle domande (peraltro molto semplici) a lei rivolte dal G.I., mostrando di non essere orientata nel tempo e nello spazio (non ricordava con precisione la propria data di nascita, non sapeva riferire che giorno fosse, non comprendeva le ragioni della sua audizione). L'interdicenda non è stata in grado di articolare frasi compiute ma è apparsa comunque fortemente legata ai familiari presenti, che era in grado di riconoscere. La stessa, tuttavia, ha mostrato di non comprendere il valore del denaro (esibitale una banconota da €5,00, ha detto “10 euro” e non è stata in grado di riferire nulla in merito al loro valore, affermando che un chilo di pane costa 120 euro). Appare, pertanto, del tutto evidente che l'infermità psichica dell'interdicenda
[concernente le facoltà sensoriali, intellettive (intelligenza e memoria) e volitive (formazione e manifestazione della volontà)], comprovata dalla documentazione medica allegata al ricorso - dove si attesta che ella è affetta da “demenza senile”, come anche evincibile, in particolare, dalla certificazione rilasciata da struttura pubblica il 23.10.2024 da specialista in geriatria -, non solo è abituale ma è di entità tale - comportando la compromissione manifesta delle funzioni cognitive superiori - da rendere l'interdicenda incapace di provvedere ai propri interessi, così come indicato dall'articolo 414 c.c. citato, né vi sono possibilità che le patologie elencate regrediscano in futuro. Le elevate esigenze di protezione, derivanti dalla condizione di totale dipendenza da terzi in cui versa l'interdicenda (a causa della oggettiva gravità delle patologie da cui è affetta) e dalle necessità di gestione e conservazione dei beni di cui ella è titolare (percepisce pensione e l'indennità di accompagnamento ed è proprietaria di un immobile come dichiarato dai figli presenti all'audizione dell'interdicenda) portano ad affermare che, per l'interdicenda, la tutela più adeguata ed idonea sia da individuare nella misura dell'interdizione, così come richiesto concordemente non solo dai familiari ma anche dal Pubblico Ministero, dovendo escludersi che possa farsi luogo alle meno invasive forme
3 di tutela rappresentate dall'inabilitazione e dall'amministrazione di sostegno. Alla nomina del tutore provvederà il Giudice Tutelare a norma dell'art. 424 c.c.. Nulla per le spese attesa l'assenza di opposizione da parte dell'interdicenda. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 28.3.2025 da , con l'intervento del pubblico Ministero, Parte_1 così provvede:
1. dichiara l'interdizione di , nata a [...] l'[...] e residente in Controparte_1
Bari alla via Davide Lopez Scala B 1/G;
2. ordina l'annotazione della presente sentenza, a cura del Cancelliere, nell'apposito registro e le comunicazioni entro dieci giorni al Giudice Tutelare per la nomina del tutore e del protutore, all'Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita, all'Archivio Notarile ed al Consiglio Notarile;
3. nulla per le spese;
4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile del Tribunale, il giorno 1.7.2025.
Il Presidente
Giuseppe Disabato
Il Giudice estensore
Tiziana Di Gioia
4
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente
Dr.ssa Rosella NOCERA - Giudice
Dr.ssa Tiziana DI GIOIA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 3916 dell'anno 2025, avente ad oggetto 'interdizione', pendente tra TRA
(figlio), rappresentato e difeso dall'avvocato Citarella Antonia, Parte_1
-RICORRENTE- E
, nata a [...] l'[...] e residente in [...]
1/G;
- INTERDICENDA - NONCHÉ Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
-INTERVENTORE EX LEGE-
* * * * * * * * * * All'udienza del 28 maggio 2025, sulle conclusioni del procuratore della parte costituita e del P.M. di cui al relativo verbale, la causa era rimessa immediatamente al Collegio per la decisione, previa rinuncia delle parti all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 28.3.2025, deduceva di essere figlio Parte_1 dell'interdicenda affetta da “spondolilosi, artrite psoriasica in Controparte_1 trattamento farmacologico, cardiopatia, scleroipertensiva, osteoporosi, depressione del tono dell'umore, sindrome vertiginosa, tirodectomia totale per gozo multimodulare, isterectomia e appendictomia, pregresso int. ch. per ernia discale lombare, diverticolosi del colon complicata da ascesso diverticolare e perforazione coperta, addome acuto per perforazione ansa digiunale, ernia hiatus esaofageo, cisti renali, coletiasi, emorroidi d terzo grado, snd depressiva in demenza senile. Allo stato attuale non deambula autonomamente”. Il ricorrente riteneva la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 414 e ss. c.c. e chiedeva che, espletate le formalità di rito e previo esame dell'interdicenda, fosse pronunciata l'interdizione della stessa. Con decreto del Presidente della 1^ sezione civile di questo Tribunale si nominava il Giudice Istruttore e si fissava l'udienza per l'esame dell'interdicenda e per la comparizione dei ricorrenti e delle altre persone indicate in ricorso, nonché del Pubblico Ministero in sede. L'avv. Citarella depositava copia del ricorso notificato ai prossimi congiunti dell'interdicenda. All'udienza del 28 maggio 2025, celebrata con collegamento audiovisivo, presente il P.M. e verificata la presenza del ricorrente e della prossima congiunta Parte_1 dell'interdicenda (figlia), si procedeva all'esame dell'interdicenda ed Persona_1 all'audizione dei presenti al collegamento. Infine, ritenuta la causa matura per la decisione di merito, la parte ricorrente precisava le conclusioni come da verbale in atti, rinunciando all'assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Il G.I., preso atto di ciò, rimetteva immediatamente la causa al Collegio per la decisione. In data 30.5.2025 era prodotta dichiarazione a firma di (altro figlio Persona_2 della di conoscenza del procedimento in discussione e di non Controparte_1 opposizione alla interdizione. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, si rileva che nel giudizio di interdizione parenti ed affini dell'interdicendo, che ai sensi dell'art. 712 c.p.c. devono essere indicati nel ricorso introduttivo ed ai quali il ricorso medesimo deve essere notificato, non hanno qualità e veste di parti in senso proprio, avendo essi un compito "consultivo" e cioè di fonti di utili informazioni al giudice. Di talché, escluso che detti parenti ed affini siano qualificabili come parti necessarie del procedimento, ne discende che, non intervenuti ne' chiamati in primo grado, sarebbero facoltizzati ad impugnare la prima sentenza soltanto deducendo fatti ed informazioni indebitamente pretermesse per effetto della loro esclusione e tali da far decidere il giudizio diversamente (Cass. n. 1023/1982; Cass. n. 2218/1989; Cass. n. 15346/2000; Cass n. 9628/2009). Nel caso di specie, oltretutto, la figlia dell'interdicenda, , ha riferito che Persona_1
i prossimi parenti della sono deceduti. CP_1
Nel merito, la domanda di interdizione è fondata e, pertanto, può essere accolta. Il nuovo testo dell'articolo 414 c.c. -rubricato “Persone che possono essere interdette”- sottintende l'eliminazione del carattere obbligatorio della misura, la cui applicazione è subordinata ad una condizione di abituale infermità di mente che renda il maggiore di età
o il minore emancipato incapace di provvedere ai propri interessi, ove tale misura sia necessaria per assicurare la loro adeguata protezione. Parte della dottrina ha evidenziato come la misura costituisca, nell'attuale sistema giuridico, l'extrema ratio di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia ed anche la Corte Costituzionale ha precisato che la disciplina prevista dalla legge n.
2 6/2004 affida al Giudice il compito di individuare l'istituto che garantisca la tutela più adeguata, limitando la capacità del soggetto nella minore misura possibile, e di ricorrere all'interdizione solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare tale protezione. La Corte Suprema, parimenti, ha chiarito che l'istituto ha “carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo – in considerazione della gravità degli effetti che da essa derivano – a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura” (così Cass. Civ., n. 13584/2006). Nel caso di specie, l'esame dell'interdicenda (la quale è apparsa curata ma non in grado di deambulare) ha evidenziato come la complessiva condizione di menomazione psico- fisica della stessa comporti la sua incapacità di comprendere, di ricordare e di volere nonché di compiere in autonomia qualsiasi atto della vita quotidiana. Invero, l'interdicenda non ha risposto esaustivamente alle domande (peraltro molto semplici) a lei rivolte dal G.I., mostrando di non essere orientata nel tempo e nello spazio (non ricordava con precisione la propria data di nascita, non sapeva riferire che giorno fosse, non comprendeva le ragioni della sua audizione). L'interdicenda non è stata in grado di articolare frasi compiute ma è apparsa comunque fortemente legata ai familiari presenti, che era in grado di riconoscere. La stessa, tuttavia, ha mostrato di non comprendere il valore del denaro (esibitale una banconota da €5,00, ha detto “10 euro” e non è stata in grado di riferire nulla in merito al loro valore, affermando che un chilo di pane costa 120 euro). Appare, pertanto, del tutto evidente che l'infermità psichica dell'interdicenda
[concernente le facoltà sensoriali, intellettive (intelligenza e memoria) e volitive (formazione e manifestazione della volontà)], comprovata dalla documentazione medica allegata al ricorso - dove si attesta che ella è affetta da “demenza senile”, come anche evincibile, in particolare, dalla certificazione rilasciata da struttura pubblica il 23.10.2024 da specialista in geriatria -, non solo è abituale ma è di entità tale - comportando la compromissione manifesta delle funzioni cognitive superiori - da rendere l'interdicenda incapace di provvedere ai propri interessi, così come indicato dall'articolo 414 c.c. citato, né vi sono possibilità che le patologie elencate regrediscano in futuro. Le elevate esigenze di protezione, derivanti dalla condizione di totale dipendenza da terzi in cui versa l'interdicenda (a causa della oggettiva gravità delle patologie da cui è affetta) e dalle necessità di gestione e conservazione dei beni di cui ella è titolare (percepisce pensione e l'indennità di accompagnamento ed è proprietaria di un immobile come dichiarato dai figli presenti all'audizione dell'interdicenda) portano ad affermare che, per l'interdicenda, la tutela più adeguata ed idonea sia da individuare nella misura dell'interdizione, così come richiesto concordemente non solo dai familiari ma anche dal Pubblico Ministero, dovendo escludersi che possa farsi luogo alle meno invasive forme
3 di tutela rappresentate dall'inabilitazione e dall'amministrazione di sostegno. Alla nomina del tutore provvederà il Giudice Tutelare a norma dell'art. 424 c.c.. Nulla per le spese attesa l'assenza di opposizione da parte dell'interdicenda. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 28.3.2025 da , con l'intervento del pubblico Ministero, Parte_1 così provvede:
1. dichiara l'interdizione di , nata a [...] l'[...] e residente in Controparte_1
Bari alla via Davide Lopez Scala B 1/G;
2. ordina l'annotazione della presente sentenza, a cura del Cancelliere, nell'apposito registro e le comunicazioni entro dieci giorni al Giudice Tutelare per la nomina del tutore e del protutore, all'Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita, all'Archivio Notarile ed al Consiglio Notarile;
3. nulla per le spese;
4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile del Tribunale, il giorno 1.7.2025.
Il Presidente
Giuseppe Disabato
Il Giudice estensore
Tiziana Di Gioia
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