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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 493/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:10 in composizione monocratica:
CAPONETTO SALVATORE, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 2962/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Rag. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240016281138000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240016281138000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 in data 7/8/2025 depositava ricorso (R.g. n. 2962/25) contro l'Agenzia delle Entrate- Riscossione di Palermo e l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Trapani avverso la cartella di pagamento n. 29620240016281138000, notificata in data 29/4/2024, con la quale veniva chiesto il pagamento della somma complessiva di €.1.049,57 per addizionale regionale e addizionale comunale IRPEF per l'anno d'imposta 2019.
il ricorrente presentava ricorso in riassunzione a seguito di sentenza n. 523/2025, depositata il 21/5/2025, della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Trapani che aveva dichiarato il proprio difetto di competenza in quanto la predetta cartella era stata emessa da DE di Palermo e il contribuente risultava residente a
Palermo.
Il ricorrente con il presente ricorso in riassunzione confermava integralmente le conclusioni presentate con il ricorso presso la Corte di Giustizia di Trapani e rappresentava che la cartella in oggetto scaturiva da un controllo formale del 23/11/2022 ex art. 36ter DPR 600/73, con comunicazione codice atto 02176442082 per il modello 730/2020 presentato per il periodo d'imposta 2019, che sosteneva di non avere mai ricevuto.
Rilevava che dal dettaglio degli addebiti si riscontrava ictu oculi un errore addebitabile all'Agenzia delle
Entrate di Castelvetrano. Evidenziava, in particolare, che aveva aderito alla presentazione della dichiarazione
730/2020 precompilata dall'ADE senza cambiare nulla e che da un indagine conoscitiva svolta con l'ausilio del call center dell'Agenzia delle Entrate era emerso che il Ministero degli interni, datore di lavoro del ricorrente, aveva rettificato la dichiarazione del sostituto d'imposta 770, inviando un ulteriore C.U. con un imponibile di €. 57.050,13, mentre dal precedente C.U. risultava un imponibile di €. 56.997,73. con un differenza tra le due certificazioni di appena €. 52,4. Precisava che il sostituto d'imposta aveva regolarmente versato le imposte se non per quella piccola parte ammontante ad €. 52,4 e, pertanto, non si comprendeva come da tale minima differenza fosse scaturita una contestazione di €. 226,00 per addizionale comunale
IIRPEF ed €. 494,00 per addizionale regionale IRPEF.
Chiedeva, pertanto, di annullare la cartella di pagamento impugnata, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Trapani si costituiva in giudizio presentando controdeduzioni con cui chiedeva il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
Eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso perchè notificato all'Agenzia delle Entrate di Trapani ad indirizzo non corretto.
Nel merito, evidenziava che il Ministero dell'interno aveva ritenuto che il ricorrente avesse avuto trattenute per l'anno 2019, a seguito di presentazione il 2/7/2020 di modello 730/2020, fino al predetto periodo, mentre, essendo stato collocato in quiescenza a far data dal 1/4/2020, le trattenute per le addizionali erano state applicate dal sostituto d'imposta nella misura di 1/9 del debito totale, ma con successiva C.U, datata
12/6/2020, il Ministero dell'Interno aveva rettificato le trattenute effettivamente applicate correttamente, indicandole in €. 64,82 per l'addizionale regionale e in €. 28,25 per il saldo dell'addizionale comunale.
Precisava, pertanto, che la predetta certificazione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non integrava la precedente, ma la sostituiva essendo stata sottoposta a controllo formale ex art. 36ter D.P.R.
600/73, da cui era scaturito il recupero di €. 494,00 per addizionale regionale ed €. 226,00 per addizionale comunale. Produceva copia esito del predetto controllo formale.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione di Palermo si costituiva in giudizio presentando controdeduzioni con cui chiedeva di dichiarare la legittimità dell'attività di riscossione e di rigettare il ricorso con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
In particolare, rilevava la sua carenza di legittimazione passiva in ordine al merito della questione.
La Corte pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva preliminarmente che la contestazione scaturisce dall'esito del controllo formale ex art. 36ter del
DPR. 600/73 che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, risulta regolarmente notificato dall'Ufficio finanziario con consegna avvenuta il 16/12/2022, ricevuta e sottoscritta dal ricorrente.
Per quanto riguarda il merito della questione, si rileva che, così come risulta dal predetto controllo formale e, in particolare, dai motivi delle rettifiche, erano state rettificate le addizionali regionali e comunali per l'anno di imposta 2019, in quanto nel primo C.U. 2020 risultavano erroneamente indicate come trattenute per addizionale regionale all'Irpef €. 556,37 e per addizionale comunale Irpef €. 254,27, mentre, così come poi correttamente indicato nel successivo C.U. Integrativo, erano state indicate in €. 61,82 le trattenute per l'addizionale regionale e per €. 28,25 le trattenute per l'addizionale comunale, in quanto il ricorrente era stato collocato in quiescenza dal 1/4/2020 e le addizionali applicate erano state pari a 1/9 del debito totale. Di conseguenza, dal controllo formale sopra indicato (di cui l'Ufficio produceva copia) era scaturito il recupero di €. 494,00 ( differenza tra quanto dovuto pari a €. 556,37 per addizionale regionale e quanto effettivamente trattenuto pari a € 61,82) e il recupero di €. 226,00 (differenza di quanto dovuto pari a 254,27 per addizionale comunale e quanto effettivamente trattenuto pari a €, 28,25).
Risulta, quindi , legittimo il recupero effettuato dall'Ufficio finanziario.
Pertanto, il ricorso è infondato e va rigettato.
Le spese del giudizio vanno compensate, atteso che l'erronea dichiarazione era scaturita da un errore iniziale del Ministero dell'interno, da cui dipendeva il ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Palermo, così deciso in data 16/1/2026.
Il Giudice Salvatore Caponetto
"firmato digitalmente"
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:10 in composizione monocratica:
CAPONETTO SALVATORE, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 2962/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Rag. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240016281138000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240016281138000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 in data 7/8/2025 depositava ricorso (R.g. n. 2962/25) contro l'Agenzia delle Entrate- Riscossione di Palermo e l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Trapani avverso la cartella di pagamento n. 29620240016281138000, notificata in data 29/4/2024, con la quale veniva chiesto il pagamento della somma complessiva di €.1.049,57 per addizionale regionale e addizionale comunale IRPEF per l'anno d'imposta 2019.
il ricorrente presentava ricorso in riassunzione a seguito di sentenza n. 523/2025, depositata il 21/5/2025, della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Trapani che aveva dichiarato il proprio difetto di competenza in quanto la predetta cartella era stata emessa da DE di Palermo e il contribuente risultava residente a
Palermo.
Il ricorrente con il presente ricorso in riassunzione confermava integralmente le conclusioni presentate con il ricorso presso la Corte di Giustizia di Trapani e rappresentava che la cartella in oggetto scaturiva da un controllo formale del 23/11/2022 ex art. 36ter DPR 600/73, con comunicazione codice atto 02176442082 per il modello 730/2020 presentato per il periodo d'imposta 2019, che sosteneva di non avere mai ricevuto.
Rilevava che dal dettaglio degli addebiti si riscontrava ictu oculi un errore addebitabile all'Agenzia delle
Entrate di Castelvetrano. Evidenziava, in particolare, che aveva aderito alla presentazione della dichiarazione
730/2020 precompilata dall'ADE senza cambiare nulla e che da un indagine conoscitiva svolta con l'ausilio del call center dell'Agenzia delle Entrate era emerso che il Ministero degli interni, datore di lavoro del ricorrente, aveva rettificato la dichiarazione del sostituto d'imposta 770, inviando un ulteriore C.U. con un imponibile di €. 57.050,13, mentre dal precedente C.U. risultava un imponibile di €. 56.997,73. con un differenza tra le due certificazioni di appena €. 52,4. Precisava che il sostituto d'imposta aveva regolarmente versato le imposte se non per quella piccola parte ammontante ad €. 52,4 e, pertanto, non si comprendeva come da tale minima differenza fosse scaturita una contestazione di €. 226,00 per addizionale comunale
IIRPEF ed €. 494,00 per addizionale regionale IRPEF.
Chiedeva, pertanto, di annullare la cartella di pagamento impugnata, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Trapani si costituiva in giudizio presentando controdeduzioni con cui chiedeva il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
Eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso perchè notificato all'Agenzia delle Entrate di Trapani ad indirizzo non corretto.
Nel merito, evidenziava che il Ministero dell'interno aveva ritenuto che il ricorrente avesse avuto trattenute per l'anno 2019, a seguito di presentazione il 2/7/2020 di modello 730/2020, fino al predetto periodo, mentre, essendo stato collocato in quiescenza a far data dal 1/4/2020, le trattenute per le addizionali erano state applicate dal sostituto d'imposta nella misura di 1/9 del debito totale, ma con successiva C.U, datata
12/6/2020, il Ministero dell'Interno aveva rettificato le trattenute effettivamente applicate correttamente, indicandole in €. 64,82 per l'addizionale regionale e in €. 28,25 per il saldo dell'addizionale comunale.
Precisava, pertanto, che la predetta certificazione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non integrava la precedente, ma la sostituiva essendo stata sottoposta a controllo formale ex art. 36ter D.P.R.
600/73, da cui era scaturito il recupero di €. 494,00 per addizionale regionale ed €. 226,00 per addizionale comunale. Produceva copia esito del predetto controllo formale.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione di Palermo si costituiva in giudizio presentando controdeduzioni con cui chiedeva di dichiarare la legittimità dell'attività di riscossione e di rigettare il ricorso con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
In particolare, rilevava la sua carenza di legittimazione passiva in ordine al merito della questione.
La Corte pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva preliminarmente che la contestazione scaturisce dall'esito del controllo formale ex art. 36ter del
DPR. 600/73 che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, risulta regolarmente notificato dall'Ufficio finanziario con consegna avvenuta il 16/12/2022, ricevuta e sottoscritta dal ricorrente.
Per quanto riguarda il merito della questione, si rileva che, così come risulta dal predetto controllo formale e, in particolare, dai motivi delle rettifiche, erano state rettificate le addizionali regionali e comunali per l'anno di imposta 2019, in quanto nel primo C.U. 2020 risultavano erroneamente indicate come trattenute per addizionale regionale all'Irpef €. 556,37 e per addizionale comunale Irpef €. 254,27, mentre, così come poi correttamente indicato nel successivo C.U. Integrativo, erano state indicate in €. 61,82 le trattenute per l'addizionale regionale e per €. 28,25 le trattenute per l'addizionale comunale, in quanto il ricorrente era stato collocato in quiescenza dal 1/4/2020 e le addizionali applicate erano state pari a 1/9 del debito totale. Di conseguenza, dal controllo formale sopra indicato (di cui l'Ufficio produceva copia) era scaturito il recupero di €. 494,00 ( differenza tra quanto dovuto pari a €. 556,37 per addizionale regionale e quanto effettivamente trattenuto pari a € 61,82) e il recupero di €. 226,00 (differenza di quanto dovuto pari a 254,27 per addizionale comunale e quanto effettivamente trattenuto pari a €, 28,25).
Risulta, quindi , legittimo il recupero effettuato dall'Ufficio finanziario.
Pertanto, il ricorso è infondato e va rigettato.
Le spese del giudizio vanno compensate, atteso che l'erronea dichiarazione era scaturita da un errore iniziale del Ministero dell'interno, da cui dipendeva il ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Palermo, così deciso in data 16/1/2026.
Il Giudice Salvatore Caponetto
"firmato digitalmente"