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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 468/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ZUCCHETTO CESARE, Presidente e Relatore RICCOBENE GIUSEPPE SALVATORE, Giudice SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2082/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2019CAD000251 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 198/2026 depositato il 19/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'avviso di accertamento meglio in epigrafe di sentenza indicato, afferente il recupero dell'imposta di registro per decadenza dall'agevolazione per la prima casa.
Assume la violazione dell'art.1, parte prima, della Tariffa allegata al DPR n.131/86.
Si è costituita Agenzia delle Entrate, argomentando circa l'infondatezza del ricorso.
All'udienza del 18.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'accertamento impugnato, l'ufficio provvedeva alla revoca dell'agevolazione dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa di abitazione ed al recupero dell'imposta integrale dovuta in Dati_catastali_1relazione all'acquisto dell'immobile in Agrigento, in quanto alienato anteriormente ai cinque anni dall'acquisto e non avendo provveduto nel termine di legge all'acquisto di altro fabbricato da destinare ad abitazione principale.
Deduce la ricorrente: che nel 2019, con un primo rogito, acquistava l'immobile sopra indicato da adibire a prima casa;
successivamente, il 29.7.2022, acquistava altro immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa;
in data 6.10.2022 (rectius 23.9.2022) donava al fratello l'immobile acquistato nel 2019. Benché la cessione dell'immobile sia avvenuta prima dei cinque anni dall'acquisto, osserva la ricorrente di non avere violato la normativa indicata dall'ufficio, “atteso che al momento della cessione avvenuta nel mese di settembre 2022 la ricorrente aveva acquistato nel mese di luglio 2022 altro immobile da adibire a prima casa, per cui alla data della cessione la stessa aveva soddisfatto tutti i requisiti previsti dalla legge, atteso che era titolare solo di un immobile già adibito a prima casa”. L'Ufficio impositore così ricostruisce in fatto la vicenda: con atto di assegnazione di alloggio da cooperativa in data 27.2.2019 la ricorrente acquistava la proprietà dell'alloggio in Agrigento, Dati_catastali_1 , con richiesta di usufruire delle agevolazioni “prima casa”; con atto 29.7.2022 la ricorrente acquistava altro immobile per il quale chiedeva le agevolazioni “prima casa”; con atto 23.9.2022 donava al fratello l'immobile acquistato con atto del 27.2.2019. Assume l'ufficio impositore che l'unica fattispecie che evita la decadenza dall'agevolazione è l'ipotesi prevista dal comma 4 dell'art.1, parte prima, della tariffa, vale a dire l'acquisto di altro immobile entro un anno dall'alienazione dell'immobile precedentemente acquistato con i benefici “prima casa”.
L'asserto dell'ufficio appare errato, posto che non considera il disposto del comma 4-bis dell'art.1 della tariffa allegata al DPR n.131/1986, per cui, in caso di un secondo acquisto di altro immobile entro il quinquennio dal primo acquisto oggetto delle agevolazioni prima casa, il contribuente conserva il diritto alle agevolazioni “prima casa” quando alieni il primo immobile entro un anno (nella formulazione della norna applicabile ratione temporis) dalla data del secondo acquisto. Nella fattispecie, il requisito normativo risulta soddisfatto, posto che l'immobile oggetto di accertamento è stato alienato solo due mesi dopo il secondo acquisto.
Il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente in € 1.620,00, di cui € 120,00 per spese documentate, oltre al rimborso spese forfettario del 15% sul compenso, c.p.a. ed i.v.a. e che distrae in favore del difensore avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
annulla l'avviso di accertamento impugnato;
condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione alla parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1.620,00, di cui € 120,00 per spese documentate, oltre al rimborso spese forfettario del 15% sul compenso, c.p.a. ed i.v.a. e che distrae in favore del difensore avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario. Agrigento, 18 febbraio 2026 Il Presidente est. Cesare Zucchetto
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ZUCCHETTO CESARE, Presidente e Relatore RICCOBENE GIUSEPPE SALVATORE, Giudice SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2082/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2019CAD000251 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 198/2026 depositato il 19/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'avviso di accertamento meglio in epigrafe di sentenza indicato, afferente il recupero dell'imposta di registro per decadenza dall'agevolazione per la prima casa.
Assume la violazione dell'art.1, parte prima, della Tariffa allegata al DPR n.131/86.
Si è costituita Agenzia delle Entrate, argomentando circa l'infondatezza del ricorso.
All'udienza del 18.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'accertamento impugnato, l'ufficio provvedeva alla revoca dell'agevolazione dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa di abitazione ed al recupero dell'imposta integrale dovuta in Dati_catastali_1relazione all'acquisto dell'immobile in Agrigento, in quanto alienato anteriormente ai cinque anni dall'acquisto e non avendo provveduto nel termine di legge all'acquisto di altro fabbricato da destinare ad abitazione principale.
Deduce la ricorrente: che nel 2019, con un primo rogito, acquistava l'immobile sopra indicato da adibire a prima casa;
successivamente, il 29.7.2022, acquistava altro immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa;
in data 6.10.2022 (rectius 23.9.2022) donava al fratello l'immobile acquistato nel 2019. Benché la cessione dell'immobile sia avvenuta prima dei cinque anni dall'acquisto, osserva la ricorrente di non avere violato la normativa indicata dall'ufficio, “atteso che al momento della cessione avvenuta nel mese di settembre 2022 la ricorrente aveva acquistato nel mese di luglio 2022 altro immobile da adibire a prima casa, per cui alla data della cessione la stessa aveva soddisfatto tutti i requisiti previsti dalla legge, atteso che era titolare solo di un immobile già adibito a prima casa”. L'Ufficio impositore così ricostruisce in fatto la vicenda: con atto di assegnazione di alloggio da cooperativa in data 27.2.2019 la ricorrente acquistava la proprietà dell'alloggio in Agrigento, Dati_catastali_1 , con richiesta di usufruire delle agevolazioni “prima casa”; con atto 29.7.2022 la ricorrente acquistava altro immobile per il quale chiedeva le agevolazioni “prima casa”; con atto 23.9.2022 donava al fratello l'immobile acquistato con atto del 27.2.2019. Assume l'ufficio impositore che l'unica fattispecie che evita la decadenza dall'agevolazione è l'ipotesi prevista dal comma 4 dell'art.1, parte prima, della tariffa, vale a dire l'acquisto di altro immobile entro un anno dall'alienazione dell'immobile precedentemente acquistato con i benefici “prima casa”.
L'asserto dell'ufficio appare errato, posto che non considera il disposto del comma 4-bis dell'art.1 della tariffa allegata al DPR n.131/1986, per cui, in caso di un secondo acquisto di altro immobile entro il quinquennio dal primo acquisto oggetto delle agevolazioni prima casa, il contribuente conserva il diritto alle agevolazioni “prima casa” quando alieni il primo immobile entro un anno (nella formulazione della norna applicabile ratione temporis) dalla data del secondo acquisto. Nella fattispecie, il requisito normativo risulta soddisfatto, posto che l'immobile oggetto di accertamento è stato alienato solo due mesi dopo il secondo acquisto.
Il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente in € 1.620,00, di cui € 120,00 per spese documentate, oltre al rimborso spese forfettario del 15% sul compenso, c.p.a. ed i.v.a. e che distrae in favore del difensore avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
annulla l'avviso di accertamento impugnato;
condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione alla parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1.620,00, di cui € 120,00 per spese documentate, oltre al rimborso spese forfettario del 15% sul compenso, c.p.a. ed i.v.a. e che distrae in favore del difensore avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario. Agrigento, 18 febbraio 2026 Il Presidente est. Cesare Zucchetto