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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 10988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10988 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione Controversie di Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, Dr. Paolo Mormile, all'udienza del 30/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n 215 R.G. degli Affari Civili Contenziosi, dell'anno 2025 e vertente
TRA
(23/05/1973) , elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Mirabello n. 14 Parte_1 nello studio dell'avv. Maraglino Luca , che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Tagliente
AL per procura generale alle liti;
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 20.01.2025 il sig. conveniva in giudizio l lamentando il Parte_1 CP_1 rigetto delle domande di autorizzazione ai giorni di permesso ex art. 33 co.6 L.n. 104/1992 per l'assistenza della sorella , riconosciuta portatrice di handicap grave all'esito di un giudizio di Per_1 accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis cod. proc. civ. definito con decreto di omologa del
2.10.2024.
Nel costituirsi in giudizio l' rappresentava di aver provveduto a riesaminare e accogliere la CP_1 richiesta del ricorrente di fruizione dei giorni di permesso per assistere disabile (art. 33, comma 3, legge n. 104/1992), correlata alle condizioni di handicap in situazione di gravità per , nel Persona_2 limite massimo complessivo di giorni mensili fruibili alternativamente tra tutti gli aventi diritto.
L'Ente previdenziale aggiungeva che la validità del provvedimento aveva decorrenza dal 05/11/2024
(data della domanda amministrativa).
Tenuto conto dell'avvenuto adempimento da parte dell' nonché della circostanza che l'originario CP_1 diniego non aveva tenuto conto del provvedimento di omologa in quanto pressoché contestuale alla data della domanda, nonché dell'assenza di ricorso amministrativo od istanza di riesame che avrebbero
1 consentito di evitare il ricorso all'autorità giudiziaria, l'Ente chiedeva disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza il Giudice, udita la discussione, decideva la causa come da separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito va osservato che dalla documentazione versata in atti, nel corso della causa, si evince che l' ha effettivamente provveduto a riesaminare e accogliere la richiesta del ricorrente di fruizione CP_1 dei giorni di permesso per assistere disabile (art. 33, comma 3, legge n. 104/1992), correlata alle condizioni di handicap in situazione di gravità per , nel limite massimo complessivo di Persona_2 giorni mensili fruibili alternativamente tra tutti gli aventi diritto, decorrenza dal 05/11/2024 (data della domanda amministrativa)..
Va pertanto dichiarata l'integrale sopravvenuta cessazione della materia del contendere tra le parti.
Essendo il riconoscimento avvenuto nelle more del giudizio, dopo l'instaurazione del rapporto processuale, le spese di lite, calcolate alla stregua dei parametri di cui al DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i., compensate per ½, vanno poste a carico dell' per la residua metà, in applicazione del CP_1 principio di soccombenza virtuale, e si liquidano come in dispositivo, da distarsi ex art. 93 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
1) dichiara la sopravvenuta cessazione tra le parti della materia del contendere;
2) compensa per ½ tra le parti le spese processuali e condanna l al pagamento della residua metà CP_1 liquidata in € 1.200,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali al 15%, da distrarsi ex art. 93 cod. proc. civ.
Roma, 30/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Mormile
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione Controversie di Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, Dr. Paolo Mormile, all'udienza del 30/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n 215 R.G. degli Affari Civili Contenziosi, dell'anno 2025 e vertente
TRA
(23/05/1973) , elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Mirabello n. 14 Parte_1 nello studio dell'avv. Maraglino Luca , che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Tagliente
AL per procura generale alle liti;
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 20.01.2025 il sig. conveniva in giudizio l lamentando il Parte_1 CP_1 rigetto delle domande di autorizzazione ai giorni di permesso ex art. 33 co.6 L.n. 104/1992 per l'assistenza della sorella , riconosciuta portatrice di handicap grave all'esito di un giudizio di Per_1 accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis cod. proc. civ. definito con decreto di omologa del
2.10.2024.
Nel costituirsi in giudizio l' rappresentava di aver provveduto a riesaminare e accogliere la CP_1 richiesta del ricorrente di fruizione dei giorni di permesso per assistere disabile (art. 33, comma 3, legge n. 104/1992), correlata alle condizioni di handicap in situazione di gravità per , nel Persona_2 limite massimo complessivo di giorni mensili fruibili alternativamente tra tutti gli aventi diritto.
L'Ente previdenziale aggiungeva che la validità del provvedimento aveva decorrenza dal 05/11/2024
(data della domanda amministrativa).
Tenuto conto dell'avvenuto adempimento da parte dell' nonché della circostanza che l'originario CP_1 diniego non aveva tenuto conto del provvedimento di omologa in quanto pressoché contestuale alla data della domanda, nonché dell'assenza di ricorso amministrativo od istanza di riesame che avrebbero
1 consentito di evitare il ricorso all'autorità giudiziaria, l'Ente chiedeva disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza il Giudice, udita la discussione, decideva la causa come da separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito va osservato che dalla documentazione versata in atti, nel corso della causa, si evince che l' ha effettivamente provveduto a riesaminare e accogliere la richiesta del ricorrente di fruizione CP_1 dei giorni di permesso per assistere disabile (art. 33, comma 3, legge n. 104/1992), correlata alle condizioni di handicap in situazione di gravità per , nel limite massimo complessivo di Persona_2 giorni mensili fruibili alternativamente tra tutti gli aventi diritto, decorrenza dal 05/11/2024 (data della domanda amministrativa)..
Va pertanto dichiarata l'integrale sopravvenuta cessazione della materia del contendere tra le parti.
Essendo il riconoscimento avvenuto nelle more del giudizio, dopo l'instaurazione del rapporto processuale, le spese di lite, calcolate alla stregua dei parametri di cui al DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i., compensate per ½, vanno poste a carico dell' per la residua metà, in applicazione del CP_1 principio di soccombenza virtuale, e si liquidano come in dispositivo, da distarsi ex art. 93 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
1) dichiara la sopravvenuta cessazione tra le parti della materia del contendere;
2) compensa per ½ tra le parti le spese processuali e condanna l al pagamento della residua metà CP_1 liquidata in € 1.200,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali al 15%, da distrarsi ex art. 93 cod. proc. civ.
Roma, 30/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Mormile
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