Art. 13. (Stato di previsione del Ministero per le
politiche agricole e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per le politiche agricole, per l'anno finanziario 1998, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, occorrenti per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 , concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, e la riorganizzazione dell'amministrazione centrale.
3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165 , concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 , recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1998, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori di intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a ripartire con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, le disponibilita' in conto residui del fondo iscritto, per le finalita' della legge 31 gennaio 1994, n. 97 , nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Economia montana e forestale" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Risorse forestali, montane e idriche" dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole.
politiche agricole e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per le politiche agricole, per l'anno finanziario 1998, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, occorrenti per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 , concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, e la riorganizzazione dell'amministrazione centrale.
3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165 , concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 , recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1998, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori di intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a ripartire con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, le disponibilita' in conto residui del fondo iscritto, per le finalita' della legge 31 gennaio 1994, n. 97 , nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Economia montana e forestale" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Risorse forestali, montane e idriche" dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole.