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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 19/06/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE n. 298/2025 R.G. VERBALE DI CAUSA
Oggi 19 giugno 2025 alle ore 12.45 innanzi al Giudice, dott. Alberto Stocco, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. Macina, il quale precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo, dichiarando di rinunciare in questa sede alla domanda di accertamento della proprietà già proposta ed insistendo invece per l'accertamento della risoluzione del rapporto di comodato e per la condanna al rilascio dell'immobile; per i resistenti nessuno è comparso.
Si dà atto che la presente udienza è tenuta dalla dott.ssa Monica Minotto, , alla presenza del CP_1 magistrato affidatario.
Il Giudice si ritira, quindi, in camera di consiglio.
All'esito, rilevato che nessuno è presente per la lettura della sentenza, il Giudice ne dà lettura, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale.
Il Giudice
Alberto Stocco
pagina 1 di 5 n. 298/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 298/2025 promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Diego Macina e dell'Avv. Luca Lavezzo
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_2 C.F._2
(C.F. Controparte_3 C.F._3
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 19 giugno 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha agito in giudizio allegando:
- di aver acquistato da in data 28 Parte_2 giugno 2006 l'immobile sito in Padova via A.
pagina 2 di 5 Berlese n. 25, concedendole in comodato, con atto separato, l'appartamento del piano terra dell'immobile acquistato;
- di aver più volte invitato – sia a mezzo raccomandata sia attraverso l'attivazione della procedura di mediazione - figlio di CP_2 deceduta in data 14 settembre Parte_2 2024, e sua moglie a rilasciare Controparte_3 l'immobile di sua proprietà occupato sine titulo, senza tuttavia ricevere alcun riscontro. La ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: «Nel merito in via principale: accertato il diritto di proprietà in capo alla sig.ra dell'immobile sito in Padova Parte_1 via Berlese 25, accertato il decesso della sig.ra e l'occupazione senza titolo dei Parte_2 resistenti, condannare il sig e la CP_2 sig. al rilascio dell'immobile Controparte_3 occupato sito in Padova via Berlese 25, piano T. Con vittoria di spese (anche con riferimento al doc 9), diritti ed onorari di lite. Si chiede la distrazione delle spese, diritti ed onorari di causa. Sentenza esecutiva come per legge.» I resistenti non si sono costituiti in giudizio. La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione.
•
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e i quali, pur CP_2 Controparte_3 ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti.
2. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
3. La titolarità in capo alla ricorrente dell'immobile sito in Padova, via Berlese 25, piano T, concesso in comodato gratuito vitalizio a in data 28 giugno 2006 – con atto Parte_2 separato e contestuale all'atto di compravendita dell'immobile - è provata in via documentale (cfr. docc. 1 e 2 ricorrente).
4. Va osservato che il contratto di comodato stipulato da in favore di Parte_1 Parte_2
in data 28 giugno 2006 si è risolto alla
[...] morte di quest'ultima, non soltanto per quanto previsto dall'art. 1811 c.c. - in forza del quale «in caso di morte del comodatario, il comodante, benché sia stato convenuto un termine, può esigere dagli eredi l'immediata restituzione della cosa» -,
pagina 3 di 5 ma anche per espressa clausola contenuta nell'art. 3 del contratto medesimo, secondo la quale «in caso di morte della comodataria la comodante avrà diritto alla immediata restituzione dell'immobile, restando rescisso il presente contratto» (cfr. doc. 2 ricorrente). Essendo deceduta in data 14 Parte_2 settembre 2024 (cfr. doc. 3 ricorrente), da tale data l'immobile continua ad essere occupato dagli odierni resistenti senza alcun titolo legittimo.
5. La domanda di condanna al rilascio dell'immobile proposta dalla ricorrente deve dunque ritenersi fondata, essendo il rapporto di comodato venuto meno per morte del comodatario ed avendo i resistenti omesso di fornire la prova dell'esistenza di altro titolo che legittimi l'occupazione dell'immobile.
6. I resistenti vanno quindi condannati al rilascio immediato dell'immobile, libero da persone e cose, anche interposte.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di e CP_2 Controparte_3 in solido tra loro;
tali spese vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per le fasi di studio e introduttiva, secondo i parametri minimi per la fase decisoria, attesa l'assenza di scritti defensionali conclusivi;
vanno invece esclusi i compensi per la fase istruttoria, che non vi è stata. Vanno inoltre riconosciuti i compensi relativi alla fase di attivazione della procedura di mediazione (non essendo stata svolta la fase di negoziazione, per mancata comparizione dei resistenti).
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa o assorbita ogni diversa istanza:
1. ACCERTA la risoluzione del contratto di comodato relativo all'immobile sito in Padova, via Berlese n. 25, piano terra, stipulato tra e Parte_1 in data 28 giugno 2006 per morte Parte_2 del comodatario;
2. AN e al CP_2 Controparte_3 rilascio immediato dell'immobile di cui al punto 1 del dispositivo, libero da persone e cose anche interposte;
3. AN e in CP_2 Controparte_3 solido tra loro, al rimborso delle spese di lite, che si liquidano in: euro 2.988,00 per compensi –
pagina 4 di 5 comprensivi di euro 441,00 per l'attivazione della procedura di mediazione -; euro 404,67 per spese specifiche (di cui euro 259,17 per spese di mediazione); oltre a spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati. Infine IVA e Cassa professionale, come per legge. Con distrazione delle spese in favore dell'Avv. Diego Macina e dell'Avv. Luca Lavezzo. Così deciso in Padova, 19 giugno 2025
Il Giudice
Alberto Stocco
pagina 5 di 5
Oggi 19 giugno 2025 alle ore 12.45 innanzi al Giudice, dott. Alberto Stocco, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. Macina, il quale precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo, dichiarando di rinunciare in questa sede alla domanda di accertamento della proprietà già proposta ed insistendo invece per l'accertamento della risoluzione del rapporto di comodato e per la condanna al rilascio dell'immobile; per i resistenti nessuno è comparso.
Si dà atto che la presente udienza è tenuta dalla dott.ssa Monica Minotto, , alla presenza del CP_1 magistrato affidatario.
Il Giudice si ritira, quindi, in camera di consiglio.
All'esito, rilevato che nessuno è presente per la lettura della sentenza, il Giudice ne dà lettura, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale.
Il Giudice
Alberto Stocco
pagina 1 di 5 n. 298/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 298/2025 promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Diego Macina e dell'Avv. Luca Lavezzo
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_2 C.F._2
(C.F. Controparte_3 C.F._3
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 19 giugno 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha agito in giudizio allegando:
- di aver acquistato da in data 28 Parte_2 giugno 2006 l'immobile sito in Padova via A.
pagina 2 di 5 Berlese n. 25, concedendole in comodato, con atto separato, l'appartamento del piano terra dell'immobile acquistato;
- di aver più volte invitato – sia a mezzo raccomandata sia attraverso l'attivazione della procedura di mediazione - figlio di CP_2 deceduta in data 14 settembre Parte_2 2024, e sua moglie a rilasciare Controparte_3 l'immobile di sua proprietà occupato sine titulo, senza tuttavia ricevere alcun riscontro. La ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: «Nel merito in via principale: accertato il diritto di proprietà in capo alla sig.ra dell'immobile sito in Padova Parte_1 via Berlese 25, accertato il decesso della sig.ra e l'occupazione senza titolo dei Parte_2 resistenti, condannare il sig e la CP_2 sig. al rilascio dell'immobile Controparte_3 occupato sito in Padova via Berlese 25, piano T. Con vittoria di spese (anche con riferimento al doc 9), diritti ed onorari di lite. Si chiede la distrazione delle spese, diritti ed onorari di causa. Sentenza esecutiva come per legge.» I resistenti non si sono costituiti in giudizio. La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione.
•
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e i quali, pur CP_2 Controparte_3 ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti.
2. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
3. La titolarità in capo alla ricorrente dell'immobile sito in Padova, via Berlese 25, piano T, concesso in comodato gratuito vitalizio a in data 28 giugno 2006 – con atto Parte_2 separato e contestuale all'atto di compravendita dell'immobile - è provata in via documentale (cfr. docc. 1 e 2 ricorrente).
4. Va osservato che il contratto di comodato stipulato da in favore di Parte_1 Parte_2
in data 28 giugno 2006 si è risolto alla
[...] morte di quest'ultima, non soltanto per quanto previsto dall'art. 1811 c.c. - in forza del quale «in caso di morte del comodatario, il comodante, benché sia stato convenuto un termine, può esigere dagli eredi l'immediata restituzione della cosa» -,
pagina 3 di 5 ma anche per espressa clausola contenuta nell'art. 3 del contratto medesimo, secondo la quale «in caso di morte della comodataria la comodante avrà diritto alla immediata restituzione dell'immobile, restando rescisso il presente contratto» (cfr. doc. 2 ricorrente). Essendo deceduta in data 14 Parte_2 settembre 2024 (cfr. doc. 3 ricorrente), da tale data l'immobile continua ad essere occupato dagli odierni resistenti senza alcun titolo legittimo.
5. La domanda di condanna al rilascio dell'immobile proposta dalla ricorrente deve dunque ritenersi fondata, essendo il rapporto di comodato venuto meno per morte del comodatario ed avendo i resistenti omesso di fornire la prova dell'esistenza di altro titolo che legittimi l'occupazione dell'immobile.
6. I resistenti vanno quindi condannati al rilascio immediato dell'immobile, libero da persone e cose, anche interposte.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di e CP_2 Controparte_3 in solido tra loro;
tali spese vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per le fasi di studio e introduttiva, secondo i parametri minimi per la fase decisoria, attesa l'assenza di scritti defensionali conclusivi;
vanno invece esclusi i compensi per la fase istruttoria, che non vi è stata. Vanno inoltre riconosciuti i compensi relativi alla fase di attivazione della procedura di mediazione (non essendo stata svolta la fase di negoziazione, per mancata comparizione dei resistenti).
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa o assorbita ogni diversa istanza:
1. ACCERTA la risoluzione del contratto di comodato relativo all'immobile sito in Padova, via Berlese n. 25, piano terra, stipulato tra e Parte_1 in data 28 giugno 2006 per morte Parte_2 del comodatario;
2. AN e al CP_2 Controparte_3 rilascio immediato dell'immobile di cui al punto 1 del dispositivo, libero da persone e cose anche interposte;
3. AN e in CP_2 Controparte_3 solido tra loro, al rimborso delle spese di lite, che si liquidano in: euro 2.988,00 per compensi –
pagina 4 di 5 comprensivi di euro 441,00 per l'attivazione della procedura di mediazione -; euro 404,67 per spese specifiche (di cui euro 259,17 per spese di mediazione); oltre a spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati. Infine IVA e Cassa professionale, come per legge. Con distrazione delle spese in favore dell'Avv. Diego Macina e dell'Avv. Luca Lavezzo. Così deciso in Padova, 19 giugno 2025
Il Giudice
Alberto Stocco
pagina 5 di 5