Art. 2.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della citata legge n. 108 e' elevata, a decorrere dall'anno finanziario 1976, a lire 30 milioni annui.
Al maggior onere di lire 15 milioni derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1976, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della citata legge n. 108 e' elevata, a decorrere dall'anno finanziario 1976, a lire 30 milioni annui.
Al maggior onere di lire 15 milioni derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1976, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.