Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 21/04/2026, n. 7130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7130 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07130/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06204/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6204 del 2024, proposto da Ditta Individuale Signora RR LA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Rosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Gian Giacomo Porro, 18;
contro
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Società Lottoitalia S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 18958 del 27 marzo 2024 notificato in data 29 marzo 2024, con il quale è stata disposta la revoca per basso reddito della concessione lotto in oggetto;
- nonché ogni atto presupposto, antecedente e/o successivo ancorchè non comunicato o conosciuto, ivi compresi l’atto di avvio del procedimento di revoca prot. 9930 del 16 febbraio 2024 e l’eventuale attività istruttoria non comunicata, né conosciuta;
- nonché, per quanto di ragione dei decreti direttoriali del 12 dicembre 2003 e del 16 maggio 2007, nella parte in cui hanno fissato il limite di redditività annuale delle ricevitorie del gioco del lotto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° aprile 2026 il dott. VA EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. LA RR (titolare dell’omonima ditta) ha impugnato il provvedimento del 27 marzo 2024 con il quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (d’ora in poi ADM) ha revocato la concessione del gioco del lotto per la ricevitoria dalla stessa gestita, avendo questa effettuato nei due esercizi precedenti (2022 e 2023) una raccolta inferiore a quella stabilita dall’art. 3 del decreto direttoriale del 16 maggio 2017.
2. La ricorrente ha articolato il seguente unico motivo di diritto:
“ Violazione dell’art. 33, l. n. 724 del 23 dicembre 1994, carenza dei presupposti, violazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990 e ss.mm.ii. carenza di motivazione, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, eccesso di potere per carenza di istruttoria, eccesso di potere per sviamento, violazione del principio di buona fede e violazione del principio del buon andamento ex art. 97 cost. rapportato all’art. 41 cost., violazione del giusto procedimento, violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza; operato perplesso dell’Amministrazione ”.
Deduce la ricorrente che l’ADM avrebbe tenuto conto soltanto dell’esiguità della raccolta nei due esercizi precedenti, senza considerare le circostanze specifiche che l’hanno determinata. In particolare, nel corso del procedimento, la ricorrente avrebbe rappresentato delle difficoltà legate, da un lato, a problemi di salute, dall’altro, a lavori di ristrutturazione intrapresi nei locali. Del resto, la giurisprudenza negherebbe qualunque automatismo, richiedendo una valutazione attenta alle specificità del caso concreto. Ciò anche in considerazione del fatto che si tratterebbe di un’attività, quella gestita dalla ricorrente, pluriennale, la quale è sempre rimasta in linea con i parametri stabiliti dal rapporto concessorio.
3. Si è costituita in giudizio l’ADM, concludendo per il rigetto del ricorso.
4. Con memoria ex art. 73 c.p.a., la ricorrente ha allegato, producendo documentazione a sostegno (pagamento utenze, versamento contributi assicurativi, acquisto tabacchi, acquisto biglietti della lotteria), che l’attività, nel periodo successivo, è tornata in concreto operativa.
5. All’udienza pubblica del 1° aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
6.1. Ancorché il potere di revoca per mancato raggiungimento dei limiti reddituali non sia affatto vincolato, come correttamente sostenuto dalla ricorrente, nel caso in esame non può dirsi che l’amministrazione abbia del tutto omesso di considerare le circostanze del caso concreto.
Dalla lettura del provvedimento emerge che l’ADM ha, in realtà, tenuto in considerazione le osservazioni della parte, rigettandole, ad avviso del Collegio correttamente, in quanto il precario stato di salute della titolare non è stato supportato, nel procedimento di revoca, da adeguata certificazione medica, mentre la chiusura per la asserita ristrutturazione del locale non è stata autorizzata, circostanze non oggetto di seria contestazione. Ulteriore ragione della revoca, da ritenersi congrua e ragionevole, è la proiezione futura dell’attività. Infatti, nei due esercizi precedenti la raccolta è stata prossima allo zero (€ 28,50 nell’anno finanziario 2022 ed € 23,00 nell’anno finanziario 2023). Sotto questo profilo, il tentativo di dimostrazione della continuità dell’attività non assume alcun rilievo in quanto si tratta di sopravvenienze che nulla hanno a che vedere con la raccolta del gioco del lotto.
7. Per tali ragioni, il ricorso deve essere respinto, con compensazione delle spese di lite tra le parti in considerazione della particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TA RI, Presidente
VA EL, Primo Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA EL | TA RI |
IL SEGRETARIO