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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 15/10/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
In persona del presidente, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 752 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, n. a FALCONE (ME) il 25/10/1948, rappresentato dall'avv. Parte_1
AN CE
E
, Controparte_1
CONTUMACE avente per oggetto: Altri istituti e leggi speciali
IN FATTO ED IN DIRITTO
Ritenuta la contumacia del , il quale, sebbene ritualmen- Controparte_1 te citato, non si è costituito in giudizio;
Visto il ricorso in opposizione a provvedimento di revoca del patrocinio a spese dello Stato proposta da;
Parte_1 visto il provvedimento in data 6 giugno 2025 mediante il quale nell'ambito del procedimento n. 2336/23 RG, veniva revocato il beneficio dell'ammissione al pa- trocinio a spese dello stato, per avere la parte agito in giudizio con colpa grave, avendo violato i parametri di diligenza e prudenza medi, dal momento che avrebbe dovuto accorgersi della tardività dell'opposizione ad intimazione di pagamento;
in esito all'udienza del 14 ottobre 2025;
Osserva
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, essendo pienamente condivisibile quanto argomentato dal giudice del lavoro nel provvedimento con il quale ha revo- cato il beneficio e nella sentenza con la quale ha rigettato l'opposizione, non essen- do stato rispettato il termine decadenziale previsto dalla legge, e ciò in quanto Tribunale di Barcellona P.G.
RE
l'opposizione è stata proposta attraverso deposito in data 1 dicembre 2023, sebbe- ne l'atto di intimazione fosse stato notificato in data 4 luglio 2023.
Al fine di contestare le conclusioni cui il giudice è pervenuto nella sentenza, ri- proposte sostanzialmente nel provvedimento di revoca, l'opponente ha richiamato la giurisprudenza della Corte regolatrice, secondo la quale il vigente sistema per la riscossione di entrate aventi ad oggetto crediti di natura previdenziale e/o assi- stenziale prevede i seguenti mezzi di tutela: a) l'opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa, da proporsi nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella, dinanzi al giudice del lavoro;
b) l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., senza termini, per questione che attengono non solo al- la pignorabilità dei beni ma anche per far valere fatti estintivi del credito sopravve- nuto alla formazione del titolo, come ad esempio la prescrizione del credito, dinanzi al giudice del lavoro e dell'esecuzione a secondo che la stessa sia o meno iniziata;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., da proporre nel ter- mine perentorio di 20 giorni dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto, al fine di far valere dei vizi formali del procedimento di esecuzione.
Ha quindi sottolineato che il ricorrente, in quel caso, aveva proposto sia una op- posizione avverso la cartella di pagamento, nella quale erano riportati i contributi, al fine di far valere la prescrizione maturata prima della prescrizione della cartella stessa, ma anche una opposizione alla esecuzione, al fine di far valere il fatto estin- tivo maturato dopo la cartella esattoriale.
L'obiezione però non coglie nel segno e mal si attaglia alla fattispecie sottoposta all'esame nel presente fascicolo;
non può non ricordarsi infatti che, nel caso di specie, è stato notificato un nuovo atto impositivo, ovvero l'avviso di intimazione;
orbene, proprio in funzione della notifica di questo nuovo atto impositivo, ovvero l'intimazione di pagamento, sorge per il privato l'obbligo di far valere qualsiasi fatto estintivo, successivo all'avviso di addebito, che incide sulla pretesa creditoria, nel termine fissato alla legge per la proposizione del ricorso, potendo invece eccepire, a mezzo di opposizione all'esecuzione, senza alcun limite temporale, qualsiasi fatto estintivo che sia maturato dopo che gli è stato notificato il nuovo atto impositivo, ovvero nel caso di specie, l'intimazione di pagamento;
la tesi dell'assenza di qual- siasi termine per la proposizione di opposizione alla esecuzione, non appare pro- ponibile, in materia nella quale il credito vantato dall'ente pubblico è esercitato at- traverso atti impositivi, avverso i quali la legge prevede termini a pena di decaden-
pagina 2 Tribunale di Barcellona P.G.
RE
za, al fine di far valere eventuali vizi;
e d'altronde, la giurisprudenza ha puntualiz- zato che in materia tributaria (ma il principio è sovrapponibile anche alla riscos- sione dei contributi) qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto defi- nitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente al- la notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (in tal senso Cassazione civile sez. trib.,
29/11/2021, n.37259).
E' corretto e pacifico quindi quanto sostenuto in sentenza dal giudice del lavoro, ovvero che “il ricorrente, per potere far valere la prescrizione del credito maturata in periodo precedente alla notifica dell'intimazione di pagamento – pacificamente avvenuta il 4 luglio 2023 – avrebbe dovuto proporre opposizione nel termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 d. lgs. 46/99”.
La scadenza del termine per proporre l'opposizione avrebbe potuto essere facil- mente rilevata dal ricorrente, il quale, con la diligenza media, avrebbe dovuto com- prendere che l'azione che stava per proporre era inammissibile, perché era decorso il termine di impugnazione dell'avviso.
L'opposizione va pertanto rigettata, avendo il giudice correttamente revocato il beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato, avendo la parte agito con colpa grave.
Nulla sulle spese, non essendosi il ministero costituito.
Visti gli artt. 84, 170 d.P.R. 115/02, 15 d.lv. 150/11, 281 decies e ss. c.p.c.;
P.Q.M.
Dichiara la contumacia del ministero della giustizia;
rigetta l'opposizione propo- sta;
nulla sulle spese
Barcellona PG 15 ottobre 2025
Il Presidente del Tribunale
NT FI
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