Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 943
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Altro
    Nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione

    Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso per intervenuta prescrizione, senza pronunciarsi specificamente sul difetto di motivazione.

  • Accolto
    Intervenuta prescrizione del credito

    Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso per intervenuta prescrizione.

  • Rigettato
    Errore in iudicando per errata valutazione della notifica

    La Corte osserva che il diritto di credito è soggetto a prescrizione quinquennale, che decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Nel caso di specie, il termine di prescrizione è decorso dal 1 gennaio degli anni successivi a quelli di riferimento del tributo. L'atto impugnato è stato notificato oltre il quinquennio. L'appellante non ha fornito prova diversa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 943
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 943
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo