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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 943/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, IC
GI AN, IC
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2125/2021 depositato il 09/04/2021
proposto da
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3258/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA e pubblicata il 17/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 251773 TARSU/TIA
- INTIMAZIONE PAG n. 251651 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Nessuno è presente.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato presso la CTP, Resistente_1, impugnava l'ingiunzione di pagamento, di cui in epigrafe, concernente il tributo TARSU/TIA per le annualità 2005-2006 e 2007. Al riguardo, il contribuente aveva eccepito la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione nonché per intervenuta prescrizione. Si costituiva, la società d'AMBITO “ATO ME1 SPA” che contrastava la domanda ritenendo i motivi privi di valenza giuridica. Concludeva per il rigetto del ricorso. Con sentenza n.3258/2020 depositata in data
17.12.2020 la CTP di Messina ha accolto il ricorso, peer avvenuta prescrizione del credito. Avverso detta sentenza, la società d'AMBITO “ATO ME1 SPA” ha proposto appello, deducendo la nullità della sentenza di primo grado per errore in giudicando, atteso che il giudice di primo grado non ha valutato correttamente l'avvenuta notifica. Ha concluso per l'accoglimento dell'appello. Non si è costituito l'appellato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine al motivo di appello formulato dalla società appellante, di difetto di motivazione in ordine all'insussistenza della prescrizione del credito, la Corte osserva.
Il diritto di credito concernente l'imposta controversa, come ogni diritto di credito, è soggetto ad estinzione per decorso del relativo di termine di prescrizione. Tale termine di prescrizione ha durata quinquennale: tale principio è stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass., sez. 65,
3/07/2020, n. 13683; Cass., sez. 5, 18/06/2020, n. 11814)". Esso decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ai sensi dell'art. 2935 c.c., se ne deduce che il termine di prescrizione del diritto di credito dell'ente locale ha cominciato a decorrere a partire dal 01.01 2006 e 2007 e 2008. Nel caso in esame l'atto impugnato è stato notificato in data 11.01.2019, quindi oltre il quinquennio dal sorto tributo.
Ne d'altronde, parte appellante ha fornito, ne in primo ne in grado di appello prova diversa. Pertanto,
l'appello va rigettato con conferma della sentenza di primo grado. Nulla in ordine alle spese, in considerazione che parte appellato non si è costituito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia sez. 2, cosi statuisce: rigetta l'appello, con conferma della sentenza di primo grado. Nulla spese.
Cosi deciso in Messina nella camera di consiglio del 27.01.2026
Il Presidente relatore
IO CA
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, IC
GI AN, IC
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2125/2021 depositato il 09/04/2021
proposto da
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3258/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA e pubblicata il 17/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 251773 TARSU/TIA
- INTIMAZIONE PAG n. 251651 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Nessuno è presente.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato presso la CTP, Resistente_1, impugnava l'ingiunzione di pagamento, di cui in epigrafe, concernente il tributo TARSU/TIA per le annualità 2005-2006 e 2007. Al riguardo, il contribuente aveva eccepito la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione nonché per intervenuta prescrizione. Si costituiva, la società d'AMBITO “ATO ME1 SPA” che contrastava la domanda ritenendo i motivi privi di valenza giuridica. Concludeva per il rigetto del ricorso. Con sentenza n.3258/2020 depositata in data
17.12.2020 la CTP di Messina ha accolto il ricorso, peer avvenuta prescrizione del credito. Avverso detta sentenza, la società d'AMBITO “ATO ME1 SPA” ha proposto appello, deducendo la nullità della sentenza di primo grado per errore in giudicando, atteso che il giudice di primo grado non ha valutato correttamente l'avvenuta notifica. Ha concluso per l'accoglimento dell'appello. Non si è costituito l'appellato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine al motivo di appello formulato dalla società appellante, di difetto di motivazione in ordine all'insussistenza della prescrizione del credito, la Corte osserva.
Il diritto di credito concernente l'imposta controversa, come ogni diritto di credito, è soggetto ad estinzione per decorso del relativo di termine di prescrizione. Tale termine di prescrizione ha durata quinquennale: tale principio è stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass., sez. 65,
3/07/2020, n. 13683; Cass., sez. 5, 18/06/2020, n. 11814)". Esso decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ai sensi dell'art. 2935 c.c., se ne deduce che il termine di prescrizione del diritto di credito dell'ente locale ha cominciato a decorrere a partire dal 01.01 2006 e 2007 e 2008. Nel caso in esame l'atto impugnato è stato notificato in data 11.01.2019, quindi oltre il quinquennio dal sorto tributo.
Ne d'altronde, parte appellante ha fornito, ne in primo ne in grado di appello prova diversa. Pertanto,
l'appello va rigettato con conferma della sentenza di primo grado. Nulla in ordine alle spese, in considerazione che parte appellato non si è costituito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia sez. 2, cosi statuisce: rigetta l'appello, con conferma della sentenza di primo grado. Nulla spese.
Cosi deciso in Messina nella camera di consiglio del 27.01.2026
Il Presidente relatore
IO CA