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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 16/02/2026, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 962/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ANTONIO, Presidente e Relatore
BRIGUORI PAOLA, Giudice
DI MAIO ANTONINO MARIA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 891/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nettuno - Viale G.matteotti 37 00048 Nettuno RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8755/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 24
e pubblicata il 01/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 170 TASI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 764/2026 depositato il
13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n.8755/2024 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ROMA, depositata l'1 luglio 2024, con la quale è stato respinto il ricorso avverso l'avviso di accertamento per TASI dell'anno 2017 notificato dal Comune di Nettuno, la cui costituzione in giudizio è stata peraltro ritenuta inammissibile perché tardiva, con la conseguenza di nulla statuire sulle spese processuali. Con l'appello ed anche una memoria il contribuente ribadisce che l'abitazione di Nettuno, Indirizzo_1
, non è solo la residenza anagrafica, ma anche l'abitazione principale, essendo ormai irrilevante la residenza del coniuge in altro comune, nella specie in Roma;
ed essendo intervenute alcune decisioni di primo grado a lui favorevoli e non impugnate, tra cui in particolare la n. 9745/2024, relativa all'IMU del 2017, cioè la stessa annualità della TASI di cui si discute nel presente giudizio. Il Comune di Nettuno si è costituito, sostenendo che il Ricorrente_1 non ha fornito alcuna dimostrazione, come invece era suo obbligo, di dimorare stabilmente nell'abitazione di Indirizzo_1 per usufruire dell'esenzione invocata;
e che i modesti consumi di energia elettrica documentati con l'allegato alle controdeduzioni confermano la prospettazione accolta dal Giudice di prime cure.
La causa è stata trattata all'udienza del 12 febbraio 2026, come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello vada accolto sul rilievo che per la medesima annualità e per il tributo IMU è stata emessa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma la citata sentenza n. 9745/2024, depositata il 19.7.2024, in giudicato perché non impugnata nei termini da nessuna delle parti.
Invero, poiché le condizioni per l'esenzione dall'IMU e dalla TASI sull'abitazione principale sono le medesime ed anche l'annualità è la medesima, opera nella specie il vincolo del giudicato esterno.
Peraltro, l'argomento dei bassi consumi di energia elettrica prospettato dall'appellato ente comunale come dimostrativo della tesi secondo cui l'abitazione di Nettuno non sarebbe, al di là delle risultanze anagrafiche e di quanto sostiene il contribuente, la dimora principale dello stesso, è molto dubbio, poiché i consumi dipendono dallo stile di vita, dal numero delle persone che abitano un immobile, da quanti dispositivi alimentati a corrente sono presenti ed in definitiva è quindi equivoco e raramente decisivo, ed il caso di specie non sembra fare eccezione.
Pertanto, l'appello va accolto ritenendo non dovuta la TASI perché l'abitazione di Indirizzo_1 deve valutarsi all'epoca dimora principale del contribuente, essendo dopo la pronuncia della Corte Costituzionale
n. 209/22 irrilevante dove risiede il nucleo familiare;
e per l'effetto, l'atto impugnato va annullato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna il Comune di Nettuno alle spese processuali, liquidate in euro
280,00, oltre accessori di legge.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ANTONIO, Presidente e Relatore
BRIGUORI PAOLA, Giudice
DI MAIO ANTONINO MARIA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 891/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nettuno - Viale G.matteotti 37 00048 Nettuno RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8755/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 24
e pubblicata il 01/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 170 TASI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 764/2026 depositato il
13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n.8755/2024 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ROMA, depositata l'1 luglio 2024, con la quale è stato respinto il ricorso avverso l'avviso di accertamento per TASI dell'anno 2017 notificato dal Comune di Nettuno, la cui costituzione in giudizio è stata peraltro ritenuta inammissibile perché tardiva, con la conseguenza di nulla statuire sulle spese processuali. Con l'appello ed anche una memoria il contribuente ribadisce che l'abitazione di Nettuno, Indirizzo_1
, non è solo la residenza anagrafica, ma anche l'abitazione principale, essendo ormai irrilevante la residenza del coniuge in altro comune, nella specie in Roma;
ed essendo intervenute alcune decisioni di primo grado a lui favorevoli e non impugnate, tra cui in particolare la n. 9745/2024, relativa all'IMU del 2017, cioè la stessa annualità della TASI di cui si discute nel presente giudizio. Il Comune di Nettuno si è costituito, sostenendo che il Ricorrente_1 non ha fornito alcuna dimostrazione, come invece era suo obbligo, di dimorare stabilmente nell'abitazione di Indirizzo_1 per usufruire dell'esenzione invocata;
e che i modesti consumi di energia elettrica documentati con l'allegato alle controdeduzioni confermano la prospettazione accolta dal Giudice di prime cure.
La causa è stata trattata all'udienza del 12 febbraio 2026, come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello vada accolto sul rilievo che per la medesima annualità e per il tributo IMU è stata emessa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma la citata sentenza n. 9745/2024, depositata il 19.7.2024, in giudicato perché non impugnata nei termini da nessuna delle parti.
Invero, poiché le condizioni per l'esenzione dall'IMU e dalla TASI sull'abitazione principale sono le medesime ed anche l'annualità è la medesima, opera nella specie il vincolo del giudicato esterno.
Peraltro, l'argomento dei bassi consumi di energia elettrica prospettato dall'appellato ente comunale come dimostrativo della tesi secondo cui l'abitazione di Nettuno non sarebbe, al di là delle risultanze anagrafiche e di quanto sostiene il contribuente, la dimora principale dello stesso, è molto dubbio, poiché i consumi dipendono dallo stile di vita, dal numero delle persone che abitano un immobile, da quanti dispositivi alimentati a corrente sono presenti ed in definitiva è quindi equivoco e raramente decisivo, ed il caso di specie non sembra fare eccezione.
Pertanto, l'appello va accolto ritenendo non dovuta la TASI perché l'abitazione di Indirizzo_1 deve valutarsi all'epoca dimora principale del contribuente, essendo dopo la pronuncia della Corte Costituzionale
n. 209/22 irrilevante dove risiede il nucleo familiare;
e per l'effetto, l'atto impugnato va annullato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna il Comune di Nettuno alle spese processuali, liquidate in euro
280,00, oltre accessori di legge.