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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 19/12/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato - alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.1 - la seguente
SENTENZA CONTESTUALMENTE MOTIVATA ex art. 429 c.p.c. nella causa di lavoro R.G. nr. 507/2022 promossa da
• Parte_1 con l'avv. NESI IDA MARIA ricorrente contro
• Controparte_1
• Controparte_2 con l'avv. AMATO GIOVANNI BRUNO
resistente
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE: Tribunale di Civitavecchia
1. disporre il riconoscimento ai fini giuridici di tutto il servizio prestato dall'esponente dal momento del primo contratto (25.09.2020) sino all'emissione del decreto di rettifica (8.02.2022), con ulteriore riconoscimento della posizione di collaboratore scolastico del 205° - Controparte_3 per il periodo decorso dall'8.02.2022 all'8.06.2022 - ad ogni fine di valutazione del percorso professionale;
2. accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione resistente, e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi della ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di chances oltre al pregiudizio per la professionalità almeno pari agli stipendi non percepiti dall'8.02.2022 al 08.06.2022 in più ad una ulteriore somma da determinarsi equitativamente in via di giustizia per la mancata corresponsione dell'indennità NA che sarebbe spettata alla ricorrente, ma non percepita perchè non disoccupata per sua scelta ma in quanto è stato annullato un atto dalla stessa PA in autotutela tardivamente, al termine dell'incarico di supplenza annuale;
3. accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione resistente e, per l'effetto, condannare la controparte al risarcimento anche per il danno arrecato al percorso professionale utile per le graduatorie personale ATA di prima fascia, profilo di “collaboratore scolastico”, derivante dalla mancata accettazione della domanda “Graduatoria permanente ATA 24 Mesi, profilo professionale “collaboratore scolastico”, presentata on line dalla ricorrente al in CP_4 data 03.05.2025 ai fini del proprio inserimento nell'elenco per l'ottenimento di incarichi annuali a partire dall'a.s. 2025/2026, mancando il requisito di anzianità (24 mesi ovvero 23 mesi sedici giorni anche non continuativi), a motivo del non riconoscimento del punteggio per il periodo decorso dall'8.02.2022 al 31.03.2022, afferente la risoluzione anticipata del contratto di lavoro di cui al decreto nr. 1120 datato 8 febbraio 2022, impugnato in via cautelare ed annullato in autotutela con decreto nr. 1167 del 13.05.2022 del dirigente scolastico dell;
Controparte_5
4. in considerazione del fatto che il provvedimento del 08.02.2022 n. 1120 è stato annullato con decreto n.1167 del 13.05.2022 e che quindi, si presume, che il rapporto di lavoro sia in realtà nel frangente continuato, si chiede che il Giudice riconosca alla ricorrente il diritto al punteggio spettante per il periodo dal 08.02.2022 al 13.05.2022 come negli atti ricostruito con conseguente intimazione all'amministrazione resistente di aggiornare la posizione nella graduatoria;
5. condannare il al pagamento di diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA ex lege CP_4 con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario.
PARTE RESISTENTE
➢ Dichiarare la propria incompetenza per territorio e, per converso, la competenza del Tribunale del Lavoro di Roma;
➢ Respingere, comunque, il ricorso in quanto del tutto privo di fondamento nei presupposti di fatto e nelle considerazioni in diritto;
➢ Condannare la parte ricorrente a rifondere all'Amministrazione convenuta le spese del presente giudizio, ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
PREMESSE
Vengono alla nostra attenzione:
a) il seguente decreto di rettifica del punteggio:
- 2 - Tribunale di Civitavecchia
a) il conseguente decreto 1120 del 08/02/2022 emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto con il quale è stato rettificato il punteggio della Sig.ra Controparte_6
con conseguente risoluzione contrattuale. Parte_1
La ricorrente, dopo l'inutile esperimento del ricorso in autotutela, ha adito questo Tribunale impugnando il decreto di rettifica “che ha considerato - inopinatamente - non valutabile in diritto il servizio espletato dal 25.09.2020 al 22.04.2021”, invocando: CP_ a) la tardività con la quale il DS dell – violando gli artt. 71 e 72 Controparte_7 del DPR 445/2000 - ha eseguito la verifica del punteggio (a ben oltre tre mesi di distanza dalla stipulazione del primo contratto stipulato presso l'IC di Via Trionfale-Roma): il “notevole lasso di tempo tra la stipula del primo contratto della Sig.ra e l'emissione del decreto Pt_1 di rettifica del punteggio da parte dell dimostra il grave Controparte_8 inadempimento dell'istituto scolastico”;
b) il totale difetto di motivazione;
- 3 - Tribunale di Civitavecchia
c) che la normativa regolamentare2 non contempla - tra le ipotesi di riconoscimento del servizio
“come prestato solo di fatto e non di diritto” - l'errore nell'attribuzione del punteggio (per altro servizio prestato) riferibile alla scuola e non all'aspirante: in alcune sentenze è stato ritenuto che “il servizio scolastico effettivamente prestato, in forza di contratti a tempo determinato in qualità di collaboratore scolastico, è considerato ai fini della partecipazione alla procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA come prestato non solo di fatto ma anche di diritto, con la conseguenza che va ripristinato il punteggio inizialmente indicato nella graduatoria di istituto, con tutte le conseguenze derivanti” (cfr., ex pluribus, Tribunale di Pavia, Sez. Lavoro, sentenza n. 80/2021 del
17.03.2021). Invece, con il decreto di rettifica nr. 1120 dell'8.02.2022, non solo è stata operata una verifica intempestiva dei titoli della Sig.ra ma addirittura si è voluto Pt_1 arbitrariamente considerare solo “di fatto” il servizio effettuato dalla ricorrente dal 25.09.2020 al 22.04.2021 svolto con regolari contratti di lavoro a tempo determinato, in assenza di previsione normativa come sopra visto.
Nel corso del procedimento, nella fase incidentale d'urgenza, è stato dato atto che l'Amministrazione - che pure si era costituita resistendo alle avverse pretese - aveva medio tempore riconosciuto alla ricorrente il punteggio dalla stessa richiesto: in particolare è stato dato atto che l
[...]
, con Decreto n.1167 del 13.05.2022, aveva rettificato il punteggio attribuito alla Controparte_2 signora nella graduatoria definitiva III fascia, personale ATA per il triennio 2021/2024 (tanto Pt_1 che la materia del contendere oggetto della domanda cautelare è stata dichiarata cessata3).
2 L'art. 6, comma 15, del D.M. 50/2021 prevede la valutabilità “di fatto” del servizio prestato dall'aspirante solamente in due casi:
1. in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo richiesto;
2. sulla base di dichiarazioni mendaci.
- 4 - Tribunale di Civitavecchia
IL MERITO
La presente causa riguarda, in sintesi, “il riconoscimento ai fini giuridici di tutto il servizio prestato dalla ricorrente dal momento del primo contratto (25.09.2020) sino all'emissione del decreto di rettifica (8.02.2022), con ulteriore riconoscimento della posizione di collaboratore scolastico del
[...]
- per il periodo decorso dall'8.02.2022 all'8.06.2022 - ad ogni fine di Parte_2 valutazione del percorso professionale utile per le graduatorie personale ATA di III fascia, profilo di
“collaboratore scolastico”, oltre al risarcimento del danno” (nota di parte ricorrente 26.1.'24).
Poiché la ricorrente ha ottenuto dall'Amministrazione, in via di autotutela, il riconoscimento ai fini giuridici di tutto il servizio prestato dalla ricorrente dal momento del primo contratto (25.09.2020) sino all'emissione del decreto di rettifica (8.02.2022), va qui disposto che le venga riconosciuta la
- 5 - Tribunale di Civitavecchia
posizione di collaboratore scolastico del - per il periodo decorso Parte_2 dall'8.02.2022 all'8.06.2022 - ad ogni fine di valutazione del percorso professionale, e va valutato il profilo risarcitorio.
Sul punto il patrocinio attoreo ha allegato, nel ricorso introduttivo, che “la condotta complessivamente tenuta dall'Amministrazione resistente ha chiaramente cagionato nei confronti della Sig.ra un Pt_1 danno ingiusto meritevole di ristoro sia sotto il profilo patrimoniale che sotto il profilo non patrimoniale. Infatti, la ricorrente a seguito del decreto di rettifica 8.02.2022 ha avuto comunicata l'immediata risoluzione del contratto di lavoro valido fino al 31.03.2022, sottoscritto con la Scuola
“ ” di ”, e ha invocato “un grave danno da perdita di chance, intesa quale Parte_2 Parte_2 lesione attuale all'integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa”.
Ancora, ha specificato che non si tratta solo del “danno patrimoniale (per perdita della retribuzione a partire dall'8.02.2022 fino 31.03.2022 a seguito di risoluzione anticipata del contratto di lavoro;
per mancato conferimento di incarichi) con chiari risvolti economici”, ma anche del danno relativo alla
“compromissione della professionalità della ricorrente, anche in punto ai titoli di servizio, con la conseguente impossibilità di conseguire, attraverso il lavoro, adeguati riconoscimenti di carattere professionale”.
All'udienza del 25 gennaio 2023, il patrocinio attoreo ha precisato e allegato:
• l'avvenuta rettifica del punteggio, dopo il giudizio cautelare, con decreto n. 1167 del
13.05.2022 reso dal dirigente scolastico dell' ; Controparte_5
• la mancata occupazione della ricorrente dopo l'interruzione in data 8.02.2022 del servizio di supplenza annuale (“posto COVID”) quale collaboratore scolastico presso il
[...]
(conseguente all'impugnato decreto nr. 1120 di pari data); Parte_2
• la nuova convocazione prot. n. 415 del 09.02.2022 fatta dal CodiceFiscale_1
205° Circolo Didattico per la riassegnazione della suddetta supplenza annuale, Parte_2 affidata dal 14.02.2022 all'8.06.2022 al candidato che seguiva la ricorrente nella graduatoria di Istituto di III fascia del personale ATA relativa al triennio 2021/2024 (in atti);
• la perdita del punteggio che, dall'8.02.2022 all'8.06.2022, se non fosse intervenuta l'indebita interruzione del suo servizio di supplenza annuale quale “collaboratore scolastico” presso il
, la ricorrente avrebbe maturato;
Parte_2
• il danno economico quantificabile negli emolumenti stipendiali non percepiti nel periodo sopraindicato (unitamente alla mancata indennità NA per i mesi successivi, atteso che l'attrice non è stata più chiamata a settembre 2022 con l'inizio del nuovo anno scolastico).
*****
Alla luce di tutto quanto fin qui illustrato la domanda attorea appare fondata per quanto di ragione.
- 6 - Tribunale di Civitavecchia
A seguito dell'annullamento, in via di autotutela, del provvedimento qui impugnato (che invero prova l'illegittimità del comportamento datoriale) è dovuto alla ricorrente il riconoscimento ai fini giuridici
(e dunque ad ogni fine di valutazione del percorso professionale utile per le graduatorie personale
ATA di III fascia, profilo di “collaboratore scolastico”) di tutto il servizio prestato dalla stessa dal momento del primo contratto (25.09.2020) sino all'emissione del decreto di rettifica (8.02.2022), con ulteriore riconoscimento della posizione di collaboratore scolastico del Parte_2
- per il periodo decorso dall'8.02.2022 all'8.06.2022.
[...]
Segue anche il doveroso risarcimento del danno da mancato guadagno, pari agli stipendi non percepiti dall'8.02.2022 al 08.06.2022.
La ricorrente chiede anche il riconoscimento “di una ulteriore somma da determinarsi equitativamente in via di giustizia per la mancata corresponsione dell'indennità NA che sarebbe spettata alla ricorrente al termine dell'incarico di supplenza annuale”: la domanda va accolta, essendo condivisibile quanto precisato nelle note conclusive autorizzate, ossia che la SP non è stata percepita “perché non disoccupata per sua scelta ma in quanto è stato annullato un atto dalla stessa
PA in autotutela tardivamente, al termine dell'incarico di supplenza annuale”.
Ancora: la ricorrente ha chiesto “accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione resistente e, per l'effetto, condannare la controparte al risarcimento anche per il danno arrecato al percorso professionale utile per le graduatorie personale ATA di prima fascia, profilo di “collaboratore scolastico”, derivante dalla mancata accettazione della domanda
“Graduatoria permanente ATA 24 Mesi, profilo professionale “collaboratore scolastico”, presentata on line dalla ricorrente al in data 03.05.2025 ai fini del proprio inserimento nell'elenco per CP_4
l'ottenimento di incarichi annuali a partire dall'a.s. 2025/2026, mancando il requisito di anzianità (24 mesi ovvero 23 mesi sedici giorni anche non continuativi), a motivo del non riconoscimento del punteggio per il periodo decorso dall'8.02.2022 al 31.03.2022, afferente la risoluzione anticipata del contratto di lavoro di cui al decreto nr. 1120 datato 8 febbraio 2022, impugnato in via cautelare ed annullato in autotutela con decreto nr. 1167 del 13.05.2022 del dirigente scolastico dell
[...]
”. Controparte_5
Detta domanda è stata avanzata previa contestuale produzione, in uno con le note conclusive autorizzate dell'1.12.'25 dei “seguenti documenti perché intervenuti successivamente al deposito del ricorso:
1. Domanda “Graduatoria permanente ATA 24 Mesi, profilo professionale “collaboratore scolastico”, presentata al on line in data 03.05.2025; CP_4
2. Nota 08.07.2025 prot. nr. 28260 AOOUSPRM
[...]
-, avente ad oggetto Controparte_9
“Concorso per titoli, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali
- 7 - Tribunale di Civitavecchia
con D.D.G. n. 486 del 17.04.2025 – ESCLUSIONE”4, pervenuta in pari data all'interessata al proprio indirizzo di posta elettronica.”.
Tale domanda non è accoglibile, dal momento che nelle note conclusive si assume, ma non si dimostra con adeguate allegazioni, che rispetto alla mancanza del “requisito di anzianità (24 mesi ovvero 23 mesi sedici giorni anche non continuativi)” assuma una posizione determinante e decisiva il “non riconoscimento del punteggio per il periodo decorso dall'8.02.2022 al 31.03.2022, afferente la risoluzione anticipata del contratto di lavoro di cui al decreto nr. 1120 datato 8 febbraio 2022”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa definitivamente respinta:
1. dispone il riconoscimento ai fini giuridici di tutto il servizio prestato dall'esponente dal momento del primo contratto (25.09.2020) sino all'emissione del decreto di rettifica
(8.02.2022), con ulteriore riconoscimento della posizione di collaboratore scolastico del
[...]
- per il periodo decorso dall'8.02.2022 all'8.06.2022 - ad ogni Parte_2 Parte_2 fine di valutazione del percorso professionale;
2. accerta il diritto della ricorrente al punteggio spettante per il periodo dal 08.02.2022 al
13.05.2022 come negli atti ricostruito, e per l'effetto intima l'Amministrazione resistente ad aggiornare la posizione della ricorrente nella graduatoria;
3. accerta e dichiara l'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione resistente, e per l'effetto la condanna al risarcimento di una somma complessiva pari agli stipendi non percepiti dall'8.02.2022 al 08.06.2022, oltre alla somma pari all'indennità NA che le sarebbe spettata dal termine dell'incarico di supplenza annuale;
- 8 - Tribunale di Civitavecchia
4. respinge ogni diversa pretesa;
5. condanna il convenuto in persona del pro tempore al pagamento, in favore CP_1 CP_10 di parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 286 per anticipazioni ed euro
4.500,00= per compensi professionali, con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario.
Civitavecchia, 19/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 9 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Le SS.UU., nella sentenza 17603/25, sul punto hanno precisato che si tratta di: “… uno schema rispondente a un modello decisionale incentrato sulla decisione della controversia con provvedimento da adottare fuori dall'udienza, valido per tutti i giudizi (v. Cass. Sez. L n. 13176-24); tale quindi da derogare anche alla lettura del dispositivo in udienza nei processi che in via generale ciò contemplano, e ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio con la successiva comunicazione, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, del dispositivo, senza effetti sul diritto di difesa, dato che i termini per l'impugnazione decorrono poi dalla data della comunicazione telematica (e v. Cass. Sez. L n. 17587-24, in fattispecie in cui, vigente l'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, è stata ritenuta irrilevante la circostanza che nello storico del procedimento di merito la lettura del dispositivo fosse stata registrata successivamente alla data dell'udienza, contestualmente alla registrazione del deposito della minuta, in nome del fatto che nessuna invalidità è espressamente prevista dal sottosistema processuale "emergenziale" e che l'annotazione postuma, nel fascicolo elettronico, di atti precedenti non è di per sé vietata dalla legge). Se ne trae che sul tema generale della compatibilità la Corte ha fin qui manifestato una tendenza ben definita, inaugurata con riguardo alle disposizioni della normativa emergenziale e perpetuata nel vigore dell'art. 127-ter cod. proc. civ. …”. 3 Si riporta di seguito stralcio del verbale dell'udienza cautelare: 4 Di cui qui di seguito si copia-incolla stralcio:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato - alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.1 - la seguente
SENTENZA CONTESTUALMENTE MOTIVATA ex art. 429 c.p.c. nella causa di lavoro R.G. nr. 507/2022 promossa da
• Parte_1 con l'avv. NESI IDA MARIA ricorrente contro
• Controparte_1
• Controparte_2 con l'avv. AMATO GIOVANNI BRUNO
resistente
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE: Tribunale di Civitavecchia
1. disporre il riconoscimento ai fini giuridici di tutto il servizio prestato dall'esponente dal momento del primo contratto (25.09.2020) sino all'emissione del decreto di rettifica (8.02.2022), con ulteriore riconoscimento della posizione di collaboratore scolastico del 205° - Controparte_3 per il periodo decorso dall'8.02.2022 all'8.06.2022 - ad ogni fine di valutazione del percorso professionale;
2. accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione resistente, e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi della ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di chances oltre al pregiudizio per la professionalità almeno pari agli stipendi non percepiti dall'8.02.2022 al 08.06.2022 in più ad una ulteriore somma da determinarsi equitativamente in via di giustizia per la mancata corresponsione dell'indennità NA che sarebbe spettata alla ricorrente, ma non percepita perchè non disoccupata per sua scelta ma in quanto è stato annullato un atto dalla stessa PA in autotutela tardivamente, al termine dell'incarico di supplenza annuale;
3. accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione resistente e, per l'effetto, condannare la controparte al risarcimento anche per il danno arrecato al percorso professionale utile per le graduatorie personale ATA di prima fascia, profilo di “collaboratore scolastico”, derivante dalla mancata accettazione della domanda “Graduatoria permanente ATA 24 Mesi, profilo professionale “collaboratore scolastico”, presentata on line dalla ricorrente al in CP_4 data 03.05.2025 ai fini del proprio inserimento nell'elenco per l'ottenimento di incarichi annuali a partire dall'a.s. 2025/2026, mancando il requisito di anzianità (24 mesi ovvero 23 mesi sedici giorni anche non continuativi), a motivo del non riconoscimento del punteggio per il periodo decorso dall'8.02.2022 al 31.03.2022, afferente la risoluzione anticipata del contratto di lavoro di cui al decreto nr. 1120 datato 8 febbraio 2022, impugnato in via cautelare ed annullato in autotutela con decreto nr. 1167 del 13.05.2022 del dirigente scolastico dell;
Controparte_5
4. in considerazione del fatto che il provvedimento del 08.02.2022 n. 1120 è stato annullato con decreto n.1167 del 13.05.2022 e che quindi, si presume, che il rapporto di lavoro sia in realtà nel frangente continuato, si chiede che il Giudice riconosca alla ricorrente il diritto al punteggio spettante per il periodo dal 08.02.2022 al 13.05.2022 come negli atti ricostruito con conseguente intimazione all'amministrazione resistente di aggiornare la posizione nella graduatoria;
5. condannare il al pagamento di diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA ex lege CP_4 con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario.
PARTE RESISTENTE
➢ Dichiarare la propria incompetenza per territorio e, per converso, la competenza del Tribunale del Lavoro di Roma;
➢ Respingere, comunque, il ricorso in quanto del tutto privo di fondamento nei presupposti di fatto e nelle considerazioni in diritto;
➢ Condannare la parte ricorrente a rifondere all'Amministrazione convenuta le spese del presente giudizio, ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
PREMESSE
Vengono alla nostra attenzione:
a) il seguente decreto di rettifica del punteggio:
- 2 - Tribunale di Civitavecchia
a) il conseguente decreto 1120 del 08/02/2022 emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto con il quale è stato rettificato il punteggio della Sig.ra Controparte_6
con conseguente risoluzione contrattuale. Parte_1
La ricorrente, dopo l'inutile esperimento del ricorso in autotutela, ha adito questo Tribunale impugnando il decreto di rettifica “che ha considerato - inopinatamente - non valutabile in diritto il servizio espletato dal 25.09.2020 al 22.04.2021”, invocando: CP_ a) la tardività con la quale il DS dell – violando gli artt. 71 e 72 Controparte_7 del DPR 445/2000 - ha eseguito la verifica del punteggio (a ben oltre tre mesi di distanza dalla stipulazione del primo contratto stipulato presso l'IC di Via Trionfale-Roma): il “notevole lasso di tempo tra la stipula del primo contratto della Sig.ra e l'emissione del decreto Pt_1 di rettifica del punteggio da parte dell dimostra il grave Controparte_8 inadempimento dell'istituto scolastico”;
b) il totale difetto di motivazione;
- 3 - Tribunale di Civitavecchia
c) che la normativa regolamentare2 non contempla - tra le ipotesi di riconoscimento del servizio
“come prestato solo di fatto e non di diritto” - l'errore nell'attribuzione del punteggio (per altro servizio prestato) riferibile alla scuola e non all'aspirante: in alcune sentenze è stato ritenuto che “il servizio scolastico effettivamente prestato, in forza di contratti a tempo determinato in qualità di collaboratore scolastico, è considerato ai fini della partecipazione alla procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA come prestato non solo di fatto ma anche di diritto, con la conseguenza che va ripristinato il punteggio inizialmente indicato nella graduatoria di istituto, con tutte le conseguenze derivanti” (cfr., ex pluribus, Tribunale di Pavia, Sez. Lavoro, sentenza n. 80/2021 del
17.03.2021). Invece, con il decreto di rettifica nr. 1120 dell'8.02.2022, non solo è stata operata una verifica intempestiva dei titoli della Sig.ra ma addirittura si è voluto Pt_1 arbitrariamente considerare solo “di fatto” il servizio effettuato dalla ricorrente dal 25.09.2020 al 22.04.2021 svolto con regolari contratti di lavoro a tempo determinato, in assenza di previsione normativa come sopra visto.
Nel corso del procedimento, nella fase incidentale d'urgenza, è stato dato atto che l'Amministrazione - che pure si era costituita resistendo alle avverse pretese - aveva medio tempore riconosciuto alla ricorrente il punteggio dalla stessa richiesto: in particolare è stato dato atto che l
[...]
, con Decreto n.1167 del 13.05.2022, aveva rettificato il punteggio attribuito alla Controparte_2 signora nella graduatoria definitiva III fascia, personale ATA per il triennio 2021/2024 (tanto Pt_1 che la materia del contendere oggetto della domanda cautelare è stata dichiarata cessata3).
2 L'art. 6, comma 15, del D.M. 50/2021 prevede la valutabilità “di fatto” del servizio prestato dall'aspirante solamente in due casi:
1. in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo richiesto;
2. sulla base di dichiarazioni mendaci.
- 4 - Tribunale di Civitavecchia
IL MERITO
La presente causa riguarda, in sintesi, “il riconoscimento ai fini giuridici di tutto il servizio prestato dalla ricorrente dal momento del primo contratto (25.09.2020) sino all'emissione del decreto di rettifica (8.02.2022), con ulteriore riconoscimento della posizione di collaboratore scolastico del
[...]
- per il periodo decorso dall'8.02.2022 all'8.06.2022 - ad ogni fine di Parte_2 valutazione del percorso professionale utile per le graduatorie personale ATA di III fascia, profilo di
“collaboratore scolastico”, oltre al risarcimento del danno” (nota di parte ricorrente 26.1.'24).
Poiché la ricorrente ha ottenuto dall'Amministrazione, in via di autotutela, il riconoscimento ai fini giuridici di tutto il servizio prestato dalla ricorrente dal momento del primo contratto (25.09.2020) sino all'emissione del decreto di rettifica (8.02.2022), va qui disposto che le venga riconosciuta la
- 5 - Tribunale di Civitavecchia
posizione di collaboratore scolastico del - per il periodo decorso Parte_2 dall'8.02.2022 all'8.06.2022 - ad ogni fine di valutazione del percorso professionale, e va valutato il profilo risarcitorio.
Sul punto il patrocinio attoreo ha allegato, nel ricorso introduttivo, che “la condotta complessivamente tenuta dall'Amministrazione resistente ha chiaramente cagionato nei confronti della Sig.ra un Pt_1 danno ingiusto meritevole di ristoro sia sotto il profilo patrimoniale che sotto il profilo non patrimoniale. Infatti, la ricorrente a seguito del decreto di rettifica 8.02.2022 ha avuto comunicata l'immediata risoluzione del contratto di lavoro valido fino al 31.03.2022, sottoscritto con la Scuola
“ ” di ”, e ha invocato “un grave danno da perdita di chance, intesa quale Parte_2 Parte_2 lesione attuale all'integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa”.
Ancora, ha specificato che non si tratta solo del “danno patrimoniale (per perdita della retribuzione a partire dall'8.02.2022 fino 31.03.2022 a seguito di risoluzione anticipata del contratto di lavoro;
per mancato conferimento di incarichi) con chiari risvolti economici”, ma anche del danno relativo alla
“compromissione della professionalità della ricorrente, anche in punto ai titoli di servizio, con la conseguente impossibilità di conseguire, attraverso il lavoro, adeguati riconoscimenti di carattere professionale”.
All'udienza del 25 gennaio 2023, il patrocinio attoreo ha precisato e allegato:
• l'avvenuta rettifica del punteggio, dopo il giudizio cautelare, con decreto n. 1167 del
13.05.2022 reso dal dirigente scolastico dell' ; Controparte_5
• la mancata occupazione della ricorrente dopo l'interruzione in data 8.02.2022 del servizio di supplenza annuale (“posto COVID”) quale collaboratore scolastico presso il
[...]
(conseguente all'impugnato decreto nr. 1120 di pari data); Parte_2
• la nuova convocazione prot. n. 415 del 09.02.2022 fatta dal CodiceFiscale_1
205° Circolo Didattico per la riassegnazione della suddetta supplenza annuale, Parte_2 affidata dal 14.02.2022 all'8.06.2022 al candidato che seguiva la ricorrente nella graduatoria di Istituto di III fascia del personale ATA relativa al triennio 2021/2024 (in atti);
• la perdita del punteggio che, dall'8.02.2022 all'8.06.2022, se non fosse intervenuta l'indebita interruzione del suo servizio di supplenza annuale quale “collaboratore scolastico” presso il
, la ricorrente avrebbe maturato;
Parte_2
• il danno economico quantificabile negli emolumenti stipendiali non percepiti nel periodo sopraindicato (unitamente alla mancata indennità NA per i mesi successivi, atteso che l'attrice non è stata più chiamata a settembre 2022 con l'inizio del nuovo anno scolastico).
*****
Alla luce di tutto quanto fin qui illustrato la domanda attorea appare fondata per quanto di ragione.
- 6 - Tribunale di Civitavecchia
A seguito dell'annullamento, in via di autotutela, del provvedimento qui impugnato (che invero prova l'illegittimità del comportamento datoriale) è dovuto alla ricorrente il riconoscimento ai fini giuridici
(e dunque ad ogni fine di valutazione del percorso professionale utile per le graduatorie personale
ATA di III fascia, profilo di “collaboratore scolastico”) di tutto il servizio prestato dalla stessa dal momento del primo contratto (25.09.2020) sino all'emissione del decreto di rettifica (8.02.2022), con ulteriore riconoscimento della posizione di collaboratore scolastico del Parte_2
- per il periodo decorso dall'8.02.2022 all'8.06.2022.
[...]
Segue anche il doveroso risarcimento del danno da mancato guadagno, pari agli stipendi non percepiti dall'8.02.2022 al 08.06.2022.
La ricorrente chiede anche il riconoscimento “di una ulteriore somma da determinarsi equitativamente in via di giustizia per la mancata corresponsione dell'indennità NA che sarebbe spettata alla ricorrente al termine dell'incarico di supplenza annuale”: la domanda va accolta, essendo condivisibile quanto precisato nelle note conclusive autorizzate, ossia che la SP non è stata percepita “perché non disoccupata per sua scelta ma in quanto è stato annullato un atto dalla stessa
PA in autotutela tardivamente, al termine dell'incarico di supplenza annuale”.
Ancora: la ricorrente ha chiesto “accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione resistente e, per l'effetto, condannare la controparte al risarcimento anche per il danno arrecato al percorso professionale utile per le graduatorie personale ATA di prima fascia, profilo di “collaboratore scolastico”, derivante dalla mancata accettazione della domanda
“Graduatoria permanente ATA 24 Mesi, profilo professionale “collaboratore scolastico”, presentata on line dalla ricorrente al in data 03.05.2025 ai fini del proprio inserimento nell'elenco per CP_4
l'ottenimento di incarichi annuali a partire dall'a.s. 2025/2026, mancando il requisito di anzianità (24 mesi ovvero 23 mesi sedici giorni anche non continuativi), a motivo del non riconoscimento del punteggio per il periodo decorso dall'8.02.2022 al 31.03.2022, afferente la risoluzione anticipata del contratto di lavoro di cui al decreto nr. 1120 datato 8 febbraio 2022, impugnato in via cautelare ed annullato in autotutela con decreto nr. 1167 del 13.05.2022 del dirigente scolastico dell
[...]
”. Controparte_5
Detta domanda è stata avanzata previa contestuale produzione, in uno con le note conclusive autorizzate dell'1.12.'25 dei “seguenti documenti perché intervenuti successivamente al deposito del ricorso:
1. Domanda “Graduatoria permanente ATA 24 Mesi, profilo professionale “collaboratore scolastico”, presentata al on line in data 03.05.2025; CP_4
2. Nota 08.07.2025 prot. nr. 28260 AOOUSPRM
[...]
-, avente ad oggetto Controparte_9
“Concorso per titoli, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali
- 7 - Tribunale di Civitavecchia
con D.D.G. n. 486 del 17.04.2025 – ESCLUSIONE”4, pervenuta in pari data all'interessata al proprio indirizzo di posta elettronica.”.
Tale domanda non è accoglibile, dal momento che nelle note conclusive si assume, ma non si dimostra con adeguate allegazioni, che rispetto alla mancanza del “requisito di anzianità (24 mesi ovvero 23 mesi sedici giorni anche non continuativi)” assuma una posizione determinante e decisiva il “non riconoscimento del punteggio per il periodo decorso dall'8.02.2022 al 31.03.2022, afferente la risoluzione anticipata del contratto di lavoro di cui al decreto nr. 1120 datato 8 febbraio 2022”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa definitivamente respinta:
1. dispone il riconoscimento ai fini giuridici di tutto il servizio prestato dall'esponente dal momento del primo contratto (25.09.2020) sino all'emissione del decreto di rettifica
(8.02.2022), con ulteriore riconoscimento della posizione di collaboratore scolastico del
[...]
- per il periodo decorso dall'8.02.2022 all'8.06.2022 - ad ogni Parte_2 Parte_2 fine di valutazione del percorso professionale;
2. accerta il diritto della ricorrente al punteggio spettante per il periodo dal 08.02.2022 al
13.05.2022 come negli atti ricostruito, e per l'effetto intima l'Amministrazione resistente ad aggiornare la posizione della ricorrente nella graduatoria;
3. accerta e dichiara l'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione resistente, e per l'effetto la condanna al risarcimento di una somma complessiva pari agli stipendi non percepiti dall'8.02.2022 al 08.06.2022, oltre alla somma pari all'indennità NA che le sarebbe spettata dal termine dell'incarico di supplenza annuale;
- 8 - Tribunale di Civitavecchia
4. respinge ogni diversa pretesa;
5. condanna il convenuto in persona del pro tempore al pagamento, in favore CP_1 CP_10 di parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 286 per anticipazioni ed euro
4.500,00= per compensi professionali, con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario.
Civitavecchia, 19/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 9 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Le SS.UU., nella sentenza 17603/25, sul punto hanno precisato che si tratta di: “… uno schema rispondente a un modello decisionale incentrato sulla decisione della controversia con provvedimento da adottare fuori dall'udienza, valido per tutti i giudizi (v. Cass. Sez. L n. 13176-24); tale quindi da derogare anche alla lettura del dispositivo in udienza nei processi che in via generale ciò contemplano, e ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio con la successiva comunicazione, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, del dispositivo, senza effetti sul diritto di difesa, dato che i termini per l'impugnazione decorrono poi dalla data della comunicazione telematica (e v. Cass. Sez. L n. 17587-24, in fattispecie in cui, vigente l'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, è stata ritenuta irrilevante la circostanza che nello storico del procedimento di merito la lettura del dispositivo fosse stata registrata successivamente alla data dell'udienza, contestualmente alla registrazione del deposito della minuta, in nome del fatto che nessuna invalidità è espressamente prevista dal sottosistema processuale "emergenziale" e che l'annotazione postuma, nel fascicolo elettronico, di atti precedenti non è di per sé vietata dalla legge). Se ne trae che sul tema generale della compatibilità la Corte ha fin qui manifestato una tendenza ben definita, inaugurata con riguardo alle disposizioni della normativa emergenziale e perpetuata nel vigore dell'art. 127-ter cod. proc. civ. …”. 3 Si riporta di seguito stralcio del verbale dell'udienza cautelare: 4 Di cui qui di seguito si copia-incolla stralcio: