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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 26/11/2025, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3385/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'udienza del 26.11.2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, costituendo la stessa parte integrante del verbale di udienza, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3385 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 e promossa DA rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto introduttivo, dall' Avv. Parte_1
RO Licursi, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Teramo, Viale G. Mazzini n. 2 Attore CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Orlando Ruggieri, elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Benedetto del Tronto, alla via Pomezia n. 8 Convenuto OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi
*** CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il pignoramento presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/73 n. 10884201800000839/001 eccependone la nullità e/o inefficacia per intervenuta decadenza o prescrizione delle cartelle di pagamento su cui si fonda nonché per estinzione conseguente all'intervenuta prescrizione dei crediti azionati, degli interessi legali e delle sanzioni contenute nelle citate cartelle di pagamento.
2. Si è costituita in giudizio l' la quale, dopo aver eccepito Controparte_1
l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso non avendo tempestivamente proposto opposizione ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, viene decisa all'odierna udienza ex art. pagina 1 di 7 281sexies c.p.c. dopo aver sottoposto alle parti ex art. 101 co. 2 c.p.c. con ordinanza emessa in data 2.10.2025.
4. Dagli atti di causa risulta che in data 6.07.2018 l' ha CP_1 Controparte_2 notificato a atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72bis d.p.r. n. 602/1973 Parte_1 per un ammontare complessivo di € 160.508,81 (comprensivo di interessi di mora e oneri di riscossione calcolati al 4.06.2018 nonché accessori di legge) relativi alle seguenti cartelle di pagamento: a) cartella n. 10820040017899088000, notificata in data 21.11.2007 avente ad oggetto il pagamento dell'I.V.A. riferita all'anno 2000, interessi legali e sanzioni pecuniarie;
b) cartella n. 10820060004528280000 notificata in data 08.04.2006 avente ad oggetto il pagamento di IRAP e I.V.A. riferite all'anno 2001, interessi legali e sanzioni pecuniarie nonché di una sanzione conseguente alla violazione del C.D.S. comminata dalla Controparte_3 nell'anno 2005; c) cartella n. 10820060010985215000 notificata in data 19.07.2006 avente ad oggetto il pagamento di IRAP, addizionale comunale IRPEF, addizionale regionale IRPEF, I.V.A., interessi legali e sanzioni relativi all'anno 2002; d) cartella n.10820060017668978000 notificata in data 18.01.2007 avente ad oggetto il pagamento di IRAP, IRPEF, interessi legali e sanzioni tutti relativi all'anno 2003; e) cartella n. 10820070002420092000 notificata in data 26.11.2007 avente ad oggetto il pagamento di IRAP, addizionale comunale IRPEF, addizionale regionale IRPEF, I.V.A., sanzioni e interessi legali tutti riferiti all'anno 2004; f) cartella n. 10820080005664765000 notificata in data 29.11.2008 avente ad oggetto il pagamento di IRAP, addizionale comunale IRPEF, addizionale regionale IRPEF, I.V.A., sanzioni e interessi legali tutti riferiti all'anno 2005; g) cartella n. 10820100005751966000 notificata in data 17.08.2010 avente ad oggetto il pagamento di IRAP, IRPEF, contributi previdenziali, addizionale comunale IRPEF, addizionale regionale IRPEF, I.V.A., sanzioni e interessi legali tutti riferiti all'anno 2006; h) cartella n. 10820100008040574000 notificata in data 30.11.2010 per richiedere il pagamento di addizionale comunale IRPEF, IRPEF, addizionale regionale IRPEF, sanzioni e interessi legali tutti riferiti all'anno 2006; i) cartella n. 10820120001241432000 notificata in data 30.03.2012 avente ad oggetto il pagamento di IRPEF, addizionale comunale IRPEF, addizionale regionale IRPEF, I.V.A., contributi previdenziali, interessi legali e sanzioni riferiti all'anno 2008; l) cartella n.10820170009858492000, notificata in data 19.02.2018.
5. Ciò posto, parte attrice ha innanzitutto eccepito l'intervenuta decadenza ex art. 25 d.p.r. n. 602/1973 relativamente alle cartelle n. 10820040017899088000 notificata in data 21.11.2007 avente ad oggetto il pagamento dell'I.V.A. riferita all'anno 2000, interessi legali e sanzioni pecuniarie (sub a) e n. 10820060004528280000 notificata in data 08.04.2006 avente ad oggetto il pagamento di IRAP e I.V.A. riferite all'anno 2001, interessi legali e sanzioni pecuniarie nonché di una sanzione conseguente alla violazione del C.D.S. comminata dalla Controparte_3
pagina 2 di 7 nell'anno 2005 (sub b) sostenendo che, in relazione alla prima, il termine di decadenza sarebbe decorso in data 31.12.2006 mentre in relazione alla seconda in data 31.12.2006. Su un piano generale di analisi l'art. 2 d.lgs. n. 546/1992 prevede che appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art.50 del D.P.R. n.602/1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Come chiarito dalla giurisprudenza – con orientamento condiviso dall'intestato Tribunale - la giurisdizione tributaria deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto (cfr. Corte Cost n. 130/2008) con la conseguenza che, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario, non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione, bensì la natura del credito fatto valere, dovendosi - in particolare - verificare se quest'ultimo scaturisca o meno da una pretesa impositiva dell'amministrazione (cfr. Cass. civ., sez. U., 29 aprile 2021, n. 11293). Con particolare riferimento al riparto di giurisdizione in materia di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria – ivi compreso l'ordine di pagamento diretto ex art. 72bis d.p.r. n. 602/1973 oggetto del presente giudizio – le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno chiarito che “il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va cosi individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (cfr. Cass. civ., sez. U., 14 aprile 2020, n. 7822). Ne deriva che, in relazione alle citate cartelle di pagamento sub a) e sub b) sussiste la giurisdizione del giudice tributario avendo parte attrice eccepito l'intervenuta decadenza e/o prescrizione per il decorso del tempo antecedente la notifica di tali cartelle di pagamento ed attenendo le stesse a crediti di natura tributaria (pagamento dell'Iva e Irap).
5.1. Ciò ad eccezione della sanzione conseguente alla violazione del codice della strada comminata dalla nell'anno 2005 di cui alla cartella di pagamento sub b) – la Controparte_3 quale rientra nella giurisdizione dell'intestato Tribunale in quanto il relativo credito non ha natura tributaria – in relazione alla quale, tuttavia, non è decorso il termine di decadenza (essa è, infatti, pagina 3 di 7 stata comminata, secondo la stessa prospettazione attorea nell'anno 2005 e la notifica della cartella di pagamento risale all'8.04.2006).
6. In secondo luogo parte attrice ha eccepito l'intervenuta prescrizione per decorso dell'ordinario termine quinquennale previsto dall'art. 3 co. 9 e 10 l. n. 335/1995 senza che la scadenza del termine (perentorio) per proporre opposizione alla cartella di pagamento ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 possa determinare, oltre all'irretrattabilità del credito contributivo, anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397). In particolare parte attrice ha eccepito l'intervenuta prescrizione in relazione alle cartelle n. 10820040017899088000, notificata il 21.11.2007 avente ad oggetto il pagamento dell'I.V.A. riferita all'anno 2000, interessi legali e sanzioni pecuniarie (sub a), n. 10820060004528280000 notificata l'08.04.2006 avente ad oggetto il pagamento di IRAP e I.V.A. riferite all'anno 2001, interessi legali e sanzioni pecuniarie nonché di una sanzione conseguente alla violazione del C.D.S. comminata dalla nell'anno 2005 (sub b), n. 10820060010985215000 notificata il Controparte_3
19.07.2006 avente ad oggetto il pagamento di IRAP, addizionale comunale IRPEF, addizionale regionale IRPEF, I.V.A., interessi legali e sanzioni relativi all'anno 2002 (sub c), n.10820060017668978000 notificata il 18.01.2007 avente ad oggetto il pagamento di IRAP, IRPEF, interessi legali e sanzioni tutti relativi all'anno 2003 (sub d) e n. 10820070002420092000 notificata il 26.11.2007 avente ad oggetto il pagamento di IRAP, addizionale comunale IRPEF, addizionale regionale IRPEF, I.V.A., sanzioni e interessi legali tutti riferiti all'anno 2004 (sub e). In punto di diritto le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. civ., sez. U., 28 luglio 2021, n. 21642; Cass. civ., sez. U., 15 marzo 2022, n. 8465; Cass. civ., sez. U., 22 maggio 2022, n. 16968; Cass. civ., sez. U., 29 gennaio 2025, n. 2098). Tale principio si spiega in regione del fatto che, al fine di individuare il discrimen tra le giurisdizioni occorre valutare il cd. petitum sostanziale, ossia il contenuto effettivo della domanda giudiziale, di talché se il contribuente deduce vizi della pretesa (prescrizione, decadenza, omessa notifica della cartella), pur formalmente impugnando un atto esecutivo, la domanda ha natura sostanzialmente tributaria e rientra nella giurisdizione del giudice tributario mentre se l'oggetto è la legittimità dell'esecuzione come tale (ad esempio l'inesistenza del presupposto esecutivo, la violazione di termini processuali o l'incompetenza funzionale), la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Ne deriva che, in relazione alle citate cartelle di pagamento sub a), b), c), d), e) sussiste la giurisdizione del giudice tributario avendo parte attrice l'intervenuta prescrizione per il decorso del tempo successivo alla notifica della cartella di pagamento, afferendo le stesse a crediti di natura pagina 4 di 7 tributaria (Iva, Irap, Irpef, addizionale regionale Irpef).
5.1. Ciò ad eccezione della sanzione conseguente alla violazione del codice della strada comminata dalla nell'anno 2005 rientrante nella cartella di pagamento sub b) Controparte_3 rientrante nella giurisdizione dell'intestato Tribunale in quanto il relativo credito non ha natura tributaria. In relazione al tale credito il termine di prescrizione quinquennale è decorso in quanto, successivamente alla notifica della cartella di pagamento avvenuta in data 8.04.2006, il successivo atto interruttivo – ossia la notifica dell'intimazione di pagamento (vd. doc. 17 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) – risale all'8.11.2012, ossia oltre il termine di prescrizione quinquennale. Contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta il fatto che parte attrice abbia sottoscritto in data 31.07.2019 la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata – cd. rottamazione ter (vd. doc. 36 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) – non determina l'impossibilità di eccepire e far valere l'intervenuta prescrizione. Invero un simile atto, pur configurando riconoscimento del debito, produce il solo effetto di interrompere la prescrizione ma non determina acquiescenza al provvedimento (cfr. Cass. civ., sez. trib., ordinanza 12 dicembre 2024, n. 32030). Inoltre, l'art. 3 d.l. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018 (poi modificato ed aggiornato dal cd. decreto Crescita, d.l. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019) di disciplina della cd. rottamazione-ter, prevede che i carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'art. 30 co. 1 d.p.r. n. 602/1973 ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27 co. 1 d.lgs. n. 46/1999, versando integralmente le somme comunicate dall'Agen te di riscossione. Nel caso di pendenza di giudizi il co. dell'art. 3 d.l. cit. prevede che «nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti». Orbene come emerge dal tenore letterale della disposizione e come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità è solo l'intero pagamento del dovuto – neanche allegato da parte convenuta – che giustificherebbe l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. civ., ordinanza 4 luglio 2025, n. 18310). L'accoglimento di tale eccezione, tuttavia, non comporta l'inefficacia dell'atto di pignoramento, avendo questo ad oggetto una pluralità di cartelle e, dunque, una pluralità di crediti.
6. In relazione alle residue cartelle n. 10820080005664765000 notificata il 29.11.2008 avente ad oggetto il pagamento di IRAP, addizionale comunale IRPEF, addizionale regionale IRPEF, I.V.A., sanzioni e interessi legali tutti riferiti all'anno 2005 (sub. f), n. 10820100005751966000 notificata il pagina 5 di 7 17.08.2010 avente ad oggetto il pagamento di IRAP, IRPEF, contributi previdenziali, addizionale comunale IRPEF, addizionale regionale IRPEF, I.V.A., sanzioni e interessi legali tutti riferiti all'anno 2006 (sub g), n. 10820100008040574000 notificata il 30.11.2010 per richiedere il pagamento di addizionale comunale IRPEF, IRPEF, addizionale regionale IRPEF, sanzioni e interessi legali tutti riferiti all'anno 2006 (sub h), n. 10820120001241432000 notificata il 30.03.2012 avente ad oggetto il pagamento di IRPEF, addizionale comunale IRPEF, addizionale regionale IRPEF, I.V.A., contributi previdenziali, interessi legali e sanzioni riferiti all'anno 2008 (sub i) e n. 10820170009858492000, notificata il 19.02.2018 (sub l) parte attrice, pur avendo richiesto nelle conclusioni l'inefficacia del pignoramento, non ha formulato alcuna specifica contestazione neanche in punto di intervenuta decadenza e/o prescrizione (questioni che, comunque, in astratto rientrerebbero – per le ragioni sopraesposte – nella giurisdizione del giudice tributario afferendo anche tali cartelle a crediti di natura tributaria). In relazioni a tali cartelle, quindi, la domanda deve essere rigettata.
6. La parziale soccombenza reciproca – derivante, da un lato, nell'insussistenza della giurisdizione adita e, dall'altro, nel parziale accoglimento della domanda limitatamente alla questione relativa prescrizione relativa alla sanzione comminata dalla nell'anno 2005 – giustifica Controparte_3 la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/5 dovendo parte attrice corrispondere il residuo importo nei confronti di parte convenuta. Esse, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate nonché del pregio dell'attività difensiva svolta, si liquidano in € 11.268,00 (€ 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione – così ridotta trattandosi di causa di natura documentale – ed € 4.253,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1 contro , così provvede: Controparte_1
1) dichiara, per le causali di cui in parte motiva, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario in relazione alle cartelle n. 10820040017899088000 notificata in data 21.11.2007, n. 10820060004528280000 notificata in data 08.04.2006, n. 10820060010985215000 notificata in data 19.07.2006, n.10820060017668978000 notificata in data 18.01.2007 e n. 10820070002420092000 notificata in data 26.11.2007 ad eccezione del credito relativo alla sanzione per violazione del codice della strada rientrante nella cartella di pagamento n. 10820060004528280000 notificata in data 08.04.2006; 2) accerta, nei limiti e per le causali di cui in parte motiva, l'intervenuta prescrizione del credito relativo alla sanzione per violazione del codice della strada rientrante nella cartella di pagamento n. 10820060004528280000 notificata in data 08.04.2006;
3) rigetta, nel resto, la domanda proposta da parte attrice;
4) compensa le spese di lite nella misura di 1/5 – complessivamente determinate in € 11.268,00 oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge – e condanna parte attrice alla corresponsione del residuo importo in favore di parte convenuta, da distrarsi in favore del pagina 6 di 7 procuratore dichiaratosi antistatario Teramo, 26.11.2025
Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'udienza del 26.11.2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, costituendo la stessa parte integrante del verbale di udienza, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3385 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 e promossa DA rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto introduttivo, dall' Avv. Parte_1
RO Licursi, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Teramo, Viale G. Mazzini n. 2 Attore CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Orlando Ruggieri, elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Benedetto del Tronto, alla via Pomezia n. 8 Convenuto OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi
*** CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il pignoramento presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/73 n. 10884201800000839/001 eccependone la nullità e/o inefficacia per intervenuta decadenza o prescrizione delle cartelle di pagamento su cui si fonda nonché per estinzione conseguente all'intervenuta prescrizione dei crediti azionati, degli interessi legali e delle sanzioni contenute nelle citate cartelle di pagamento.
2. Si è costituita in giudizio l' la quale, dopo aver eccepito Controparte_1
l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso non avendo tempestivamente proposto opposizione ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, viene decisa all'odierna udienza ex art. pagina 1 di 7 281sexies c.p.c. dopo aver sottoposto alle parti ex art. 101 co. 2 c.p.c. con ordinanza emessa in data 2.10.2025.
4. Dagli atti di causa risulta che in data 6.07.2018 l' ha CP_1 Controparte_2 notificato a atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72bis d.p.r. n. 602/1973 Parte_1 per un ammontare complessivo di € 160.508,81 (comprensivo di interessi di mora e oneri di riscossione calcolati al 4.06.2018 nonché accessori di legge) relativi alle seguenti cartelle di pagamento: a) cartella n. 10820040017899088000, notificata in data 21.11.2007 avente ad oggetto il pagamento dell'I.V.A. riferita all'anno 2000, interessi legali e sanzioni pecuniarie;
b) cartella n. 10820060004528280000 notificata in data 08.04.2006 avente ad oggetto il pagamento di IRAP e I.V.A. riferite all'anno 2001, interessi legali e sanzioni pecuniarie nonché di una sanzione conseguente alla violazione del C.D.S. comminata dalla Controparte_3 nell'anno 2005; c) cartella n. 10820060010985215000 notificata in data 19.07.2006 avente ad oggetto il pagamento di IRAP, addizionale comunale IRPEF, addizionale regionale IRPEF, I.V.A., interessi legali e sanzioni relativi all'anno 2002; d) cartella n.10820060017668978000 notificata in data 18.01.2007 avente ad oggetto il pagamento di IRAP, IRPEF, interessi legali e sanzioni tutti relativi all'anno 2003; e) cartella n. 10820070002420092000 notificata in data 26.11.2007 avente ad oggetto il pagamento di IRAP, addizionale comunale IRPEF, addizionale regionale IRPEF, I.V.A., sanzioni e interessi legali tutti riferiti all'anno 2004; f) cartella n. 10820080005664765000 notificata in data 29.11.2008 avente ad oggetto il pagamento di IRAP, addizionale comunale IRPEF, addizionale regionale IRPEF, I.V.A., sanzioni e interessi legali tutti riferiti all'anno 2005; g) cartella n. 10820100005751966000 notificata in data 17.08.2010 avente ad oggetto il pagamento di IRAP, IRPEF, contributi previdenziali, addizionale comunale IRPEF, addizionale regionale IRPEF, I.V.A., sanzioni e interessi legali tutti riferiti all'anno 2006; h) cartella n. 10820100008040574000 notificata in data 30.11.2010 per richiedere il pagamento di addizionale comunale IRPEF, IRPEF, addizionale regionale IRPEF, sanzioni e interessi legali tutti riferiti all'anno 2006; i) cartella n. 10820120001241432000 notificata in data 30.03.2012 avente ad oggetto il pagamento di IRPEF, addizionale comunale IRPEF, addizionale regionale IRPEF, I.V.A., contributi previdenziali, interessi legali e sanzioni riferiti all'anno 2008; l) cartella n.10820170009858492000, notificata in data 19.02.2018.
5. Ciò posto, parte attrice ha innanzitutto eccepito l'intervenuta decadenza ex art. 25 d.p.r. n. 602/1973 relativamente alle cartelle n. 10820040017899088000 notificata in data 21.11.2007 avente ad oggetto il pagamento dell'I.V.A. riferita all'anno 2000, interessi legali e sanzioni pecuniarie (sub a) e n. 10820060004528280000 notificata in data 08.04.2006 avente ad oggetto il pagamento di IRAP e I.V.A. riferite all'anno 2001, interessi legali e sanzioni pecuniarie nonché di una sanzione conseguente alla violazione del C.D.S. comminata dalla Controparte_3
pagina 2 di 7 nell'anno 2005 (sub b) sostenendo che, in relazione alla prima, il termine di decadenza sarebbe decorso in data 31.12.2006 mentre in relazione alla seconda in data 31.12.2006. Su un piano generale di analisi l'art. 2 d.lgs. n. 546/1992 prevede che appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art.50 del D.P.R. n.602/1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Come chiarito dalla giurisprudenza – con orientamento condiviso dall'intestato Tribunale - la giurisdizione tributaria deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto (cfr. Corte Cost n. 130/2008) con la conseguenza che, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario, non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione, bensì la natura del credito fatto valere, dovendosi - in particolare - verificare se quest'ultimo scaturisca o meno da una pretesa impositiva dell'amministrazione (cfr. Cass. civ., sez. U., 29 aprile 2021, n. 11293). Con particolare riferimento al riparto di giurisdizione in materia di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria – ivi compreso l'ordine di pagamento diretto ex art. 72bis d.p.r. n. 602/1973 oggetto del presente giudizio – le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno chiarito che “il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va cosi individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (cfr. Cass. civ., sez. U., 14 aprile 2020, n. 7822). Ne deriva che, in relazione alle citate cartelle di pagamento sub a) e sub b) sussiste la giurisdizione del giudice tributario avendo parte attrice eccepito l'intervenuta decadenza e/o prescrizione per il decorso del tempo antecedente la notifica di tali cartelle di pagamento ed attenendo le stesse a crediti di natura tributaria (pagamento dell'Iva e Irap).
5.1. Ciò ad eccezione della sanzione conseguente alla violazione del codice della strada comminata dalla nell'anno 2005 di cui alla cartella di pagamento sub b) – la Controparte_3 quale rientra nella giurisdizione dell'intestato Tribunale in quanto il relativo credito non ha natura tributaria – in relazione alla quale, tuttavia, non è decorso il termine di decadenza (essa è, infatti, pagina 3 di 7 stata comminata, secondo la stessa prospettazione attorea nell'anno 2005 e la notifica della cartella di pagamento risale all'8.04.2006).
6. In secondo luogo parte attrice ha eccepito l'intervenuta prescrizione per decorso dell'ordinario termine quinquennale previsto dall'art. 3 co. 9 e 10 l. n. 335/1995 senza che la scadenza del termine (perentorio) per proporre opposizione alla cartella di pagamento ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 possa determinare, oltre all'irretrattabilità del credito contributivo, anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397). In particolare parte attrice ha eccepito l'intervenuta prescrizione in relazione alle cartelle n. 10820040017899088000, notificata il 21.11.2007 avente ad oggetto il pagamento dell'I.V.A. riferita all'anno 2000, interessi legali e sanzioni pecuniarie (sub a), n. 10820060004528280000 notificata l'08.04.2006 avente ad oggetto il pagamento di IRAP e I.V.A. riferite all'anno 2001, interessi legali e sanzioni pecuniarie nonché di una sanzione conseguente alla violazione del C.D.S. comminata dalla nell'anno 2005 (sub b), n. 10820060010985215000 notificata il Controparte_3
19.07.2006 avente ad oggetto il pagamento di IRAP, addizionale comunale IRPEF, addizionale regionale IRPEF, I.V.A., interessi legali e sanzioni relativi all'anno 2002 (sub c), n.10820060017668978000 notificata il 18.01.2007 avente ad oggetto il pagamento di IRAP, IRPEF, interessi legali e sanzioni tutti relativi all'anno 2003 (sub d) e n. 10820070002420092000 notificata il 26.11.2007 avente ad oggetto il pagamento di IRAP, addizionale comunale IRPEF, addizionale regionale IRPEF, I.V.A., sanzioni e interessi legali tutti riferiti all'anno 2004 (sub e). In punto di diritto le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. civ., sez. U., 28 luglio 2021, n. 21642; Cass. civ., sez. U., 15 marzo 2022, n. 8465; Cass. civ., sez. U., 22 maggio 2022, n. 16968; Cass. civ., sez. U., 29 gennaio 2025, n. 2098). Tale principio si spiega in regione del fatto che, al fine di individuare il discrimen tra le giurisdizioni occorre valutare il cd. petitum sostanziale, ossia il contenuto effettivo della domanda giudiziale, di talché se il contribuente deduce vizi della pretesa (prescrizione, decadenza, omessa notifica della cartella), pur formalmente impugnando un atto esecutivo, la domanda ha natura sostanzialmente tributaria e rientra nella giurisdizione del giudice tributario mentre se l'oggetto è la legittimità dell'esecuzione come tale (ad esempio l'inesistenza del presupposto esecutivo, la violazione di termini processuali o l'incompetenza funzionale), la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Ne deriva che, in relazione alle citate cartelle di pagamento sub a), b), c), d), e) sussiste la giurisdizione del giudice tributario avendo parte attrice l'intervenuta prescrizione per il decorso del tempo successivo alla notifica della cartella di pagamento, afferendo le stesse a crediti di natura pagina 4 di 7 tributaria (Iva, Irap, Irpef, addizionale regionale Irpef).
5.1. Ciò ad eccezione della sanzione conseguente alla violazione del codice della strada comminata dalla nell'anno 2005 rientrante nella cartella di pagamento sub b) Controparte_3 rientrante nella giurisdizione dell'intestato Tribunale in quanto il relativo credito non ha natura tributaria. In relazione al tale credito il termine di prescrizione quinquennale è decorso in quanto, successivamente alla notifica della cartella di pagamento avvenuta in data 8.04.2006, il successivo atto interruttivo – ossia la notifica dell'intimazione di pagamento (vd. doc. 17 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) – risale all'8.11.2012, ossia oltre il termine di prescrizione quinquennale. Contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta il fatto che parte attrice abbia sottoscritto in data 31.07.2019 la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata – cd. rottamazione ter (vd. doc. 36 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) – non determina l'impossibilità di eccepire e far valere l'intervenuta prescrizione. Invero un simile atto, pur configurando riconoscimento del debito, produce il solo effetto di interrompere la prescrizione ma non determina acquiescenza al provvedimento (cfr. Cass. civ., sez. trib., ordinanza 12 dicembre 2024, n. 32030). Inoltre, l'art. 3 d.l. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018 (poi modificato ed aggiornato dal cd. decreto Crescita, d.l. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019) di disciplina della cd. rottamazione-ter, prevede che i carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'art. 30 co. 1 d.p.r. n. 602/1973 ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27 co. 1 d.lgs. n. 46/1999, versando integralmente le somme comunicate dall'Agen te di riscossione. Nel caso di pendenza di giudizi il co. dell'art. 3 d.l. cit. prevede che «nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti». Orbene come emerge dal tenore letterale della disposizione e come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità è solo l'intero pagamento del dovuto – neanche allegato da parte convenuta – che giustificherebbe l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. civ., ordinanza 4 luglio 2025, n. 18310). L'accoglimento di tale eccezione, tuttavia, non comporta l'inefficacia dell'atto di pignoramento, avendo questo ad oggetto una pluralità di cartelle e, dunque, una pluralità di crediti.
6. In relazione alle residue cartelle n. 10820080005664765000 notificata il 29.11.2008 avente ad oggetto il pagamento di IRAP, addizionale comunale IRPEF, addizionale regionale IRPEF, I.V.A., sanzioni e interessi legali tutti riferiti all'anno 2005 (sub. f), n. 10820100005751966000 notificata il pagina 5 di 7 17.08.2010 avente ad oggetto il pagamento di IRAP, IRPEF, contributi previdenziali, addizionale comunale IRPEF, addizionale regionale IRPEF, I.V.A., sanzioni e interessi legali tutti riferiti all'anno 2006 (sub g), n. 10820100008040574000 notificata il 30.11.2010 per richiedere il pagamento di addizionale comunale IRPEF, IRPEF, addizionale regionale IRPEF, sanzioni e interessi legali tutti riferiti all'anno 2006 (sub h), n. 10820120001241432000 notificata il 30.03.2012 avente ad oggetto il pagamento di IRPEF, addizionale comunale IRPEF, addizionale regionale IRPEF, I.V.A., contributi previdenziali, interessi legali e sanzioni riferiti all'anno 2008 (sub i) e n. 10820170009858492000, notificata il 19.02.2018 (sub l) parte attrice, pur avendo richiesto nelle conclusioni l'inefficacia del pignoramento, non ha formulato alcuna specifica contestazione neanche in punto di intervenuta decadenza e/o prescrizione (questioni che, comunque, in astratto rientrerebbero – per le ragioni sopraesposte – nella giurisdizione del giudice tributario afferendo anche tali cartelle a crediti di natura tributaria). In relazioni a tali cartelle, quindi, la domanda deve essere rigettata.
6. La parziale soccombenza reciproca – derivante, da un lato, nell'insussistenza della giurisdizione adita e, dall'altro, nel parziale accoglimento della domanda limitatamente alla questione relativa prescrizione relativa alla sanzione comminata dalla nell'anno 2005 – giustifica Controparte_3 la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/5 dovendo parte attrice corrispondere il residuo importo nei confronti di parte convenuta. Esse, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate nonché del pregio dell'attività difensiva svolta, si liquidano in € 11.268,00 (€ 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione – così ridotta trattandosi di causa di natura documentale – ed € 4.253,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1 contro , così provvede: Controparte_1
1) dichiara, per le causali di cui in parte motiva, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario in relazione alle cartelle n. 10820040017899088000 notificata in data 21.11.2007, n. 10820060004528280000 notificata in data 08.04.2006, n. 10820060010985215000 notificata in data 19.07.2006, n.10820060017668978000 notificata in data 18.01.2007 e n. 10820070002420092000 notificata in data 26.11.2007 ad eccezione del credito relativo alla sanzione per violazione del codice della strada rientrante nella cartella di pagamento n. 10820060004528280000 notificata in data 08.04.2006; 2) accerta, nei limiti e per le causali di cui in parte motiva, l'intervenuta prescrizione del credito relativo alla sanzione per violazione del codice della strada rientrante nella cartella di pagamento n. 10820060004528280000 notificata in data 08.04.2006;
3) rigetta, nel resto, la domanda proposta da parte attrice;
4) compensa le spese di lite nella misura di 1/5 – complessivamente determinate in € 11.268,00 oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge – e condanna parte attrice alla corresponsione del residuo importo in favore di parte convenuta, da distrarsi in favore del pagina 6 di 7 procuratore dichiaratosi antistatario Teramo, 26.11.2025
Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
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