Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/05/2025, n. 2323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2323 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo in data 30.05.2023 al n. 4272/2023 R.G., avente ad oggetto: atto di citazione in opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 839/2023, emesso in data
11.04.2023;
TRA
IN PERSONA DEL SINDACO LEGALE Parte_1
RAPPRESNTANTE PRO-TEMPORE, rappresentato e difeso dall'Avv. Imperiale Maria;
OPPONENTE
E
IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Melucci;
OPPOSTA
NONCHE'
GEOM. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Re;
Persona_1
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. in atti, che si intendono richiamate e trascritte.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 27.05.2023, il , in persona Parte_1
del Sindaco p.t. ha proposto opposizione al D.I. 839/2023 - ricorso contraddistinto con il n.
2185/2023 R.G., reso in data 11.04.2023 con cui il Tribunale di Salerno ha ingiunto all'opponente di pagare in favore della nel termine di quaranta giorni dalla Controparte_1
notifica, la somma di euro 7.861,26, di cui alla fattura 09/2014 del 14.04.2014, (per lavori di posa in opera di materiale bituminoso sulla strada comunale Ferrante – Centro Sportivo e per pulizia e
1
Con comparsa depositata in data 6.09.2023 si costituiva che instava Controparte_1 per il rigetto dell'opposizione, previa chiamata del terzo geom. . Persona_1
Autorizzata ed espletata la chiamata in causa si costituiva, con comparsa depositata in data
27.2.2024 il geom. . Persona_1
Con ordinanza resa in data 30.05.2024 il Giudice formulava proposta conciliativa che prevedeva il pagamento, da parte dell'amministrazione opponente, della somma di €7.000,00 a favore di parte opposta, nonché dell'importo di €1.000,00 oltre accessori a titolo di contributo compenso professionale a favore del difensore dell'opposto, con rinuncia reciproca delle parti a qualsivoglia ulteriore pretesa economica, domanda, eccezione e contestazione.
Dopo alcuni rinvii per bonario componimento, all'udienza telematica del 26.05.2025 le parti, con le rispettive note ex art. 127-ter c.p.c., davano del perfezionamento dell'accordo tra le parti come da atto di transazione e mandato di pagamento versati in atti e chiedevano che venisse dichiarata la cessata materia del contendere con spese compensate.
In punto di diritto, occorre rilevare che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da dichiarare qualora non si possa dar luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o, per il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile rappresenta un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si
2 risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili.
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda.
Trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, non essendo un tale giudizio limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, estendendosi all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la “cessazione della materia del contendere” verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione (cfr. Cass.
4531/2000). Le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulle domande proposta nel giudizio n.
4272/23 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, in data 27 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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