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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 24/11/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2187/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ARRIGO Parte_1 C.F._1 ST e dall'avv. CLAUDIA DE PELLEGRINI elettivamente domiciliato in VIA NANNETTI VITTORIO VENETO presso lo studio dell'avv. ARRIGO ST ATTORE/I contro
(C.F. ), (c.f.: CP_1 C.F._2 Controparte_2
, (c.f.: ) e C.F._3 Parte_2 C.F._4 Parte_3
(c.f. )
[...] C.F._5
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio CP_1 Controparte_2 Parte_2
e al fine di accertare l'intervenuta
[...] Parte_3 usucapione a suo favore della piena ed esclusiva proprietà dei terreni identificati, nel NCT del Comune di Caneva. Ha dedotto di avere posseduto da oltre venti anni, in maniera continua ed ininterrotta i suddetti beni e di avere sugli stessi esercitato una signoria piena ed esclusiva. Nessuno si è costituito in giudizio per parte convenuta che è stata dichiarata contumace. La causa è stata istruita tramite prove orali ed è giunta in decisione in data 20 Novembre 2025, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c., tramite deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.
La domanda di parte attrice è fondata. pagina 1 di 3 Deve, infatti, ritenersi formata la prova circa la sussistenza dei presupposti legittimanti un possesso utile ad usucapionem dei terreni in oggetto. Sul piano oggettivo, si rammenta che, perché possa aversi l'usucapione di un diritto di proprietà o di altro diritto reale, è necessario l'esercizio continuo e non interrotto del potere di fatto corrispondente al diritto medesimo (ex multis C. 15446/2007; C. 11000/2001; C. 708/2001). Per quel che concerne il requisito della continuità, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la sua sussistenza postula la corrispondenza del potere di fatto esercitato al diritto reale posseduto e la sua conseguente manifestazione attraverso atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa, idonei a palesare una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa (C. 15145/2004). Nel caso di specie, è stata fornita la prova della sussistenza di tale requisito atteso che i testi escussi hanno dichiarato di aver sempre visto l'odierno attore occuparsi della manutenzione dei terreni oggetto di causa, tramite pulizia periodica, sfalcio dell'erba e taglio dell'erba. Tali comportamenti, trattandosi di terreni agricoli, hanno valenza inequivoca di una signoria di fatto piena ed esclusiva sul bene medesimo, trattandosi di attività qualitativamente e quantitativamente corrispondenti all'esistenza di un completo dominio sulla cosa. Per quel che concerne il carattere ininterrotto di tale signoria, invece, occorre valutare se il potere di fatto sul bene sia stato esercitato per il periodo di tempo utile ad usucapionem e che quindi sia decorso il tempo utile normativamente prescritto senza che si siano verificati fenomeni interruttivi, a carattere privativo, sia giuridici che naturali. Nel caso di specie, deve ritenersi formata la prova anche della sussistenza di tale requisito atteso che il teste e il Tes_1 teste nel confermare i capitoli di prova articolati, Testimone_2 hanno riferito di avere visto e in alcuni casi anche aiutato lui stesso nella cura del terreno da almeno 30 anni. Anche per quel che concerne il carattere esclusivo di tale signoria sul bene, rispetto agli odierni convenuti, deve ritenersi formata la prova alla luce delle dichiarazioni testimoniali rese, atteso che entrambi i testi escussi hanno riferito di non aver mai visto nessuno disturbarlo nel possesso de quo. Parimenti, non risultano, dalla documentazione in atti anche ipo- catastale, comportamenti nel tempo ad opera di terzi o dello stesso convenuto che abbiano determinato, per il possessore, la perdita materiale del suddetto potere di fatto sulla cosa nel corso del tempo, oppure atti giudiziali diretti ad ottenere, ope iudicis, la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente. Oltre agli elementi oggettivi della continuità e della non interruzione, la legge richiede un elemento psicologico che viene individuato nell'animus possidendi. pagina 2 di 3 Con esso si indica, per consolidato orientamento giurisprudenziale, non la convinzione di essere proprietario o titolare di altro diritto reale sulla cosa, bensì l'intenzione di comportarsi come tale, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare (ex multis C. 9671/2014; C. 13082/2002; C. 14368/1999). Orbene, sul piano probatorio, l'esistenza di questo elemento psicologico si presume iuris tantum dalla presenza del corpus possessionis, di talché l'elemento soggettivo può essere desunto in via presuntiva dal primo [il corpus] se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà (Cass. Civ. Sez. II, 13.12.2001, n. 15755). Nel caso di specie, in ragione dei sopra riscontrati requisiti oggettivi, deve pertanto ritenersi sussistente in via presuntiva ed in difetto di una dimostrazione a contrario ad opera di parte convenuta, anche la volontà in capo all'odierno attore di comportarsi come effettivo titolare del diritto (ex multis C. 10230/2002; C. 8823/1998). Alla luce di quanto finora dedotto, deve ritenersi accertato l'intervenuto usucapione del terreno in oggetto a favore di parte attrice. In ragione della rinuncia alle spese ( essendo stata richiesta la vittoria di spese solo in caso di opposizione di parte convenuta), nulla dovrà disporsi sul punto (tra le tante Sez. L, Sentenza n. 4922 del 05/06/1987).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede: DICHIARA l'intervenuta usucapione della piena ed esclusiva proprietà a favore di : Parte_1
a) Dei terreni individuati nel NCT del Comune di Caneva, al foglio n° 12, part. 182, 188, 190, 193, 194; DICHIARA la presente sentenza titolo idoneo alla trascrizione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari
NULLA sulle spese
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ex art 127 ter c.p.c..
Pordenone, 24 novembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2187/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ARRIGO Parte_1 C.F._1 ST e dall'avv. CLAUDIA DE PELLEGRINI elettivamente domiciliato in VIA NANNETTI VITTORIO VENETO presso lo studio dell'avv. ARRIGO ST ATTORE/I contro
(C.F. ), (c.f.: CP_1 C.F._2 Controparte_2
, (c.f.: ) e C.F._3 Parte_2 C.F._4 Parte_3
(c.f. )
[...] C.F._5
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio CP_1 Controparte_2 Parte_2
e al fine di accertare l'intervenuta
[...] Parte_3 usucapione a suo favore della piena ed esclusiva proprietà dei terreni identificati, nel NCT del Comune di Caneva. Ha dedotto di avere posseduto da oltre venti anni, in maniera continua ed ininterrotta i suddetti beni e di avere sugli stessi esercitato una signoria piena ed esclusiva. Nessuno si è costituito in giudizio per parte convenuta che è stata dichiarata contumace. La causa è stata istruita tramite prove orali ed è giunta in decisione in data 20 Novembre 2025, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c., tramite deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.
La domanda di parte attrice è fondata. pagina 1 di 3 Deve, infatti, ritenersi formata la prova circa la sussistenza dei presupposti legittimanti un possesso utile ad usucapionem dei terreni in oggetto. Sul piano oggettivo, si rammenta che, perché possa aversi l'usucapione di un diritto di proprietà o di altro diritto reale, è necessario l'esercizio continuo e non interrotto del potere di fatto corrispondente al diritto medesimo (ex multis C. 15446/2007; C. 11000/2001; C. 708/2001). Per quel che concerne il requisito della continuità, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la sua sussistenza postula la corrispondenza del potere di fatto esercitato al diritto reale posseduto e la sua conseguente manifestazione attraverso atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa, idonei a palesare una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa (C. 15145/2004). Nel caso di specie, è stata fornita la prova della sussistenza di tale requisito atteso che i testi escussi hanno dichiarato di aver sempre visto l'odierno attore occuparsi della manutenzione dei terreni oggetto di causa, tramite pulizia periodica, sfalcio dell'erba e taglio dell'erba. Tali comportamenti, trattandosi di terreni agricoli, hanno valenza inequivoca di una signoria di fatto piena ed esclusiva sul bene medesimo, trattandosi di attività qualitativamente e quantitativamente corrispondenti all'esistenza di un completo dominio sulla cosa. Per quel che concerne il carattere ininterrotto di tale signoria, invece, occorre valutare se il potere di fatto sul bene sia stato esercitato per il periodo di tempo utile ad usucapionem e che quindi sia decorso il tempo utile normativamente prescritto senza che si siano verificati fenomeni interruttivi, a carattere privativo, sia giuridici che naturali. Nel caso di specie, deve ritenersi formata la prova anche della sussistenza di tale requisito atteso che il teste e il Tes_1 teste nel confermare i capitoli di prova articolati, Testimone_2 hanno riferito di avere visto e in alcuni casi anche aiutato lui stesso nella cura del terreno da almeno 30 anni. Anche per quel che concerne il carattere esclusivo di tale signoria sul bene, rispetto agli odierni convenuti, deve ritenersi formata la prova alla luce delle dichiarazioni testimoniali rese, atteso che entrambi i testi escussi hanno riferito di non aver mai visto nessuno disturbarlo nel possesso de quo. Parimenti, non risultano, dalla documentazione in atti anche ipo- catastale, comportamenti nel tempo ad opera di terzi o dello stesso convenuto che abbiano determinato, per il possessore, la perdita materiale del suddetto potere di fatto sulla cosa nel corso del tempo, oppure atti giudiziali diretti ad ottenere, ope iudicis, la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente. Oltre agli elementi oggettivi della continuità e della non interruzione, la legge richiede un elemento psicologico che viene individuato nell'animus possidendi. pagina 2 di 3 Con esso si indica, per consolidato orientamento giurisprudenziale, non la convinzione di essere proprietario o titolare di altro diritto reale sulla cosa, bensì l'intenzione di comportarsi come tale, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare (ex multis C. 9671/2014; C. 13082/2002; C. 14368/1999). Orbene, sul piano probatorio, l'esistenza di questo elemento psicologico si presume iuris tantum dalla presenza del corpus possessionis, di talché l'elemento soggettivo può essere desunto in via presuntiva dal primo [il corpus] se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà (Cass. Civ. Sez. II, 13.12.2001, n. 15755). Nel caso di specie, in ragione dei sopra riscontrati requisiti oggettivi, deve pertanto ritenersi sussistente in via presuntiva ed in difetto di una dimostrazione a contrario ad opera di parte convenuta, anche la volontà in capo all'odierno attore di comportarsi come effettivo titolare del diritto (ex multis C. 10230/2002; C. 8823/1998). Alla luce di quanto finora dedotto, deve ritenersi accertato l'intervenuto usucapione del terreno in oggetto a favore di parte attrice. In ragione della rinuncia alle spese ( essendo stata richiesta la vittoria di spese solo in caso di opposizione di parte convenuta), nulla dovrà disporsi sul punto (tra le tante Sez. L, Sentenza n. 4922 del 05/06/1987).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede: DICHIARA l'intervenuta usucapione della piena ed esclusiva proprietà a favore di : Parte_1
a) Dei terreni individuati nel NCT del Comune di Caneva, al foglio n° 12, part. 182, 188, 190, 193, 194; DICHIARA la presente sentenza titolo idoneo alla trascrizione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari
NULLA sulle spese
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ex art 127 ter c.p.c..
Pordenone, 24 novembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 3 di 3