Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si fara' fronte, per lire 400 milioni, con una corrispondente quota delle disponibilita' nette recate dalla legge 24 giugno 1958, n. 637 , concernente, fra l'altro, variazioni di bilancio per l'esercizio 1957-58 e, per lire 500 milioni, con riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 685 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1958-59.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si fara' fronte, per lire 400 milioni, con una corrispondente quota delle disponibilita' nette recate dalla legge 24 giugno 1958, n. 637 , concernente, fra l'altro, variazioni di bilancio per l'esercizio 1957-58 e, per lire 500 milioni, con riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 685 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1958-59.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.