Articolo 2 della Legge 22 luglio 2014, n. 111
Articolo 1Articolo 3
Versione
12 agosto 2014
Art. 2. Ordine di esecuzione) 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.
Entrata in vigore il 12 agosto 2014