Art. 6.
In base a contingenti numerici che verranno fissati con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per il tesoro, il commissario e' autorizzato ad utilizzare personale dell'amministrazione dello Stato e ad assumere, ove occorra con contratto di diritto privato, personale d'ufficio, consulenti, corrispondenti e tecnici sia in Italia che negli Stati Uniti.
Il commissario, se dipendente dal Ministero degli affari esteri, verra' collocato a disposizione per tutta la durata dell'incarico e con decorrenza dalla data del suo conferimento; egli avra' diritto anche ad un trattamento economico a carico del Commissariato che sara' stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro.
Il segretario avra' diritto ad un trattamento economico a carico del Commissariato che sara' stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, in aggiunta, ove sia funzionario dello Stato, alle normali competenze spettantigli come tale nella sede di Roma.
Il personale appartenente ad amministrazioni dello Stato diversa da quella degli affari esteri, utilizzato ai sensi del primo comma, potra' essere collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1958, n. 571 , con diritto, a decorrere dalla data di collocamento fuori ruolo, al trattamento economico che sara' stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, ovvero, essere comandato presso il Ministero degli affari esteri con diritto ad un trattamento economico stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro.
L'onere relativo al trattamento economico spettante al personale previsto dal precedente comma e' a carico del Commissariato.
In base a contingenti numerici che verranno fissati con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per il tesoro, il commissario e' autorizzato ad utilizzare personale dell'amministrazione dello Stato e ad assumere, ove occorra con contratto di diritto privato, personale d'ufficio, consulenti, corrispondenti e tecnici sia in Italia che negli Stati Uniti.
Il commissario, se dipendente dal Ministero degli affari esteri, verra' collocato a disposizione per tutta la durata dell'incarico e con decorrenza dalla data del suo conferimento; egli avra' diritto anche ad un trattamento economico a carico del Commissariato che sara' stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro.
Il segretario avra' diritto ad un trattamento economico a carico del Commissariato che sara' stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, in aggiunta, ove sia funzionario dello Stato, alle normali competenze spettantigli come tale nella sede di Roma.
Il personale appartenente ad amministrazioni dello Stato diversa da quella degli affari esteri, utilizzato ai sensi del primo comma, potra' essere collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1958, n. 571 , con diritto, a decorrere dalla data di collocamento fuori ruolo, al trattamento economico che sara' stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, ovvero, essere comandato presso il Ministero degli affari esteri con diritto ad un trattamento economico stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro.
L'onere relativo al trattamento economico spettante al personale previsto dal precedente comma e' a carico del Commissariato.