CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 02/02/2026, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 593/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente e Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6022/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6417/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 41
e pubblicata il 14/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 662161892 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 411/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 6417/2024, la CGT di Roma ha accolto il ricorso della società Resistente_1 srl avverso l'avviso di accertamento in rettifica n. 662161892 per IMU 2016 emesso da Roma Capitale.
2. L'atto impositivo impugnato risultava riferito a un terreno edificabile, il cui valore venale al 1° gennaio dell'anno di tassazione era stato determinato dal Comune di Roma mediante l'applicazione del metodo della trasformazione, assumendo cioè come valore dei terreni la differenza tra il valore di mercato dell'edificato, come si configurerebbe a trasformazione avvenuta e i costi necessari all'edificazione stessa;
ai fini della determinazione del valore dell'edificato, il Comune aveva fatto riferimento ai valori già attribuiti all'area e già espressi negli atti d accertamento relativi alle annualità precedenti.
3. La CGT accoglieva la censura di nullità dell'atto per difetto di motivazione e lo annullava compensando le spese.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Comune di Roma eccependo la nullità della sentenza per erroneità. In particolare, il Comune sosteneva la correttezza dell'avviso di accertamento che aveva riportato il valore dell'area stimato per l'anno 2015, con l'utilizzazione del metodo di trasformazione e il ricorso ai valori OMI per la determinazione del valore dell'edificato, .
5. Si è costituita in giudizio l'Resistente_1 srl che ha rilevato che il Comune di Roma non ha espresso critiche specifiche al contenuto della sentenza o alla documentazione depositata dalla ricorrente in primo grado.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'appello, riproponendo tutte le eccezioni e doglianze già contenute nel ricorso di primo grado.
6. Successivamente la società ha depositato la giurisprudenza favorevole formatasi su altre annualità in materia di Imu e di Tasi.
7. All'udienza del 27.1.2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminati gli atti del giudizio, non riviene motivi per discostarsi dalla decisione di primo grado.
Come note, laddove l'ufficio competente ritenga necessario ricorrere al metodo della trasformazione per la determinazione del valore di un'area edificabile, deve, infatti, motivare adeguatamente, valutando nel concreto la specifica fattispecie;
ed invero, come ritenuto dalla costante giurisprudenza della Corte di
ON (cfr sez. VI, ordinanza n. 10460/2018), è determinante nei casi della specie l'indicazione dei criteri seguiti in concreto per la definizione della base imponibile.
Nell'avviso in questa sede impugnato, il Comune si è limitato a fare rinvio al precedente avviso relativo all'anno 2015 e non ha fornito elementi nuovi e/o integrativi ai fini della motivazione dell'atto; è rilevante, duqnue, la circostanza che tale avviso sia stato annullato dalla CTP di Roma con sentenza n. 5811/2022; tale sentenza è stata confermata in grado di appello con sentenza n.3696/2024: l'annullamento è dipeso proprio dalla carenza di motivazione.
Anche se l'appellata ha depositato una sentenza priva dell'attestazione di passaggio in giudicato, non può non considerarsi che l'intervenuto annullamento dell'avviso anno 2015 per carenza di motivazione si riflette sull'avviso anno 2016, che ad esso rinvia ed è privo di una motivazione integrativa sulle modalità di quantificazione dei parametri utilizzati per il calcolo del valore dell'area.
Ciò posto, l'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, che sono liquidate nella misura complessiva di euro 2.000 (duemila/00), oltre accessori.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente e Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6022/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6417/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 41
e pubblicata il 14/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 662161892 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 411/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 6417/2024, la CGT di Roma ha accolto il ricorso della società Resistente_1 srl avverso l'avviso di accertamento in rettifica n. 662161892 per IMU 2016 emesso da Roma Capitale.
2. L'atto impositivo impugnato risultava riferito a un terreno edificabile, il cui valore venale al 1° gennaio dell'anno di tassazione era stato determinato dal Comune di Roma mediante l'applicazione del metodo della trasformazione, assumendo cioè come valore dei terreni la differenza tra il valore di mercato dell'edificato, come si configurerebbe a trasformazione avvenuta e i costi necessari all'edificazione stessa;
ai fini della determinazione del valore dell'edificato, il Comune aveva fatto riferimento ai valori già attribuiti all'area e già espressi negli atti d accertamento relativi alle annualità precedenti.
3. La CGT accoglieva la censura di nullità dell'atto per difetto di motivazione e lo annullava compensando le spese.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Comune di Roma eccependo la nullità della sentenza per erroneità. In particolare, il Comune sosteneva la correttezza dell'avviso di accertamento che aveva riportato il valore dell'area stimato per l'anno 2015, con l'utilizzazione del metodo di trasformazione e il ricorso ai valori OMI per la determinazione del valore dell'edificato, .
5. Si è costituita in giudizio l'Resistente_1 srl che ha rilevato che il Comune di Roma non ha espresso critiche specifiche al contenuto della sentenza o alla documentazione depositata dalla ricorrente in primo grado.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'appello, riproponendo tutte le eccezioni e doglianze già contenute nel ricorso di primo grado.
6. Successivamente la società ha depositato la giurisprudenza favorevole formatasi su altre annualità in materia di Imu e di Tasi.
7. All'udienza del 27.1.2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminati gli atti del giudizio, non riviene motivi per discostarsi dalla decisione di primo grado.
Come note, laddove l'ufficio competente ritenga necessario ricorrere al metodo della trasformazione per la determinazione del valore di un'area edificabile, deve, infatti, motivare adeguatamente, valutando nel concreto la specifica fattispecie;
ed invero, come ritenuto dalla costante giurisprudenza della Corte di
ON (cfr sez. VI, ordinanza n. 10460/2018), è determinante nei casi della specie l'indicazione dei criteri seguiti in concreto per la definizione della base imponibile.
Nell'avviso in questa sede impugnato, il Comune si è limitato a fare rinvio al precedente avviso relativo all'anno 2015 e non ha fornito elementi nuovi e/o integrativi ai fini della motivazione dell'atto; è rilevante, duqnue, la circostanza che tale avviso sia stato annullato dalla CTP di Roma con sentenza n. 5811/2022; tale sentenza è stata confermata in grado di appello con sentenza n.3696/2024: l'annullamento è dipeso proprio dalla carenza di motivazione.
Anche se l'appellata ha depositato una sentenza priva dell'attestazione di passaggio in giudicato, non può non considerarsi che l'intervenuto annullamento dell'avviso anno 2015 per carenza di motivazione si riflette sull'avviso anno 2016, che ad esso rinvia ed è privo di una motivazione integrativa sulle modalità di quantificazione dei parametri utilizzati per il calcolo del valore dell'area.
Ciò posto, l'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, che sono liquidate nella misura complessiva di euro 2.000 (duemila/00), oltre accessori.