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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 25/10/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 46/2025 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI ..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO ……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 46 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025, posta in decisione a seguito di discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. all'udienza del 24.9.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Corso F. Cavallotti n.182 presso lo studio dell'avv.to Giulia Tomatis che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- contumace -
- RESISTENTE -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la Sig.ra e il Signor in data 18 ottobre 1992, Parte_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza, dando atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e che non sussistono, pertanto, i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico della parte ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica legata al matrimonio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari...”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 46/2025 R.G.A.C.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 11.1.2025 - premettendo di essersi unita in Parte_1 matrimonio in Sanremo il 18.10.1992 con;
che il Tribunale di Controparte_1 Imperia con provvedimento in data 15.4.2010 ha omologato la separazione consensuale dei coniugi;
che da tale data i coniugi hanno vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Evidenziava come dall'unione fosse nata la figlia
(30 anni, essendo nata il [...]) ormai maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente e non avanzava alcuna richiesta di carattere economico.
Non si costituiva in giudizio del quale, verificata la regolarità della Controparte_1 notifica, veniva dichiarata la contumacia all'udienza ex art. 473.bis-21 c.p.c. del 24.9.2025.
Alla medesima udienza il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 473- bis.22, c.4 c.p.c., invitava parte ricorrente alla discussione orale. Precisate da parte ricorrente le conclusioni ed acquisite quelle del Pubblico Ministero, la causa veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile congiuntamente avanzata da in quanto appare Parte_1 provato come la prosecuzione della vita in comune tra i coniugi sia divenuta intollerabile e fra essi la convivenza sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la convivenza dimostrata anche da quanto dalla stessa riferito nelle proprie difese e ribadito all'udienza del 24.9.2025.
Nessun elemento contrario a tali affermazioni risulta, inoltre, essere stato introdotto dal resistente nell'odierno giudizio;
resistente che, al contrario e così confermando il proprio disinteresse per le vicende del matrimonio ed il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis, pur ritualmente notificato, non ha inteso costituirsi in giudizio. E' inoltre trascorso oltre l'anno dalla comparazione dei coniugi di fronte al Presidente nella causa di separazione giudiziale.
Null'altro deve essere stabilito dal Collegio in assenza di ulteriori domande.
La natura della causa ed il contenuto della decisione costituiscono giustificato motivo per l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sanremo il 18.10.1992 tra i coniugi nato a [...] il Controparte_1
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 46/2025 R.G.A.C.C.
19.12.1967 e nata a [...] il [...]; matrimonio Parte_1 trascritto agli atti dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 1992, n.141, parte II, serie A;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 25.10.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI ..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO ……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 46 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025, posta in decisione a seguito di discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. all'udienza del 24.9.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Corso F. Cavallotti n.182 presso lo studio dell'avv.to Giulia Tomatis che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- contumace -
- RESISTENTE -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la Sig.ra e il Signor in data 18 ottobre 1992, Parte_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza, dando atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e che non sussistono, pertanto, i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico della parte ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica legata al matrimonio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari...”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 46/2025 R.G.A.C.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 11.1.2025 - premettendo di essersi unita in Parte_1 matrimonio in Sanremo il 18.10.1992 con;
che il Tribunale di Controparte_1 Imperia con provvedimento in data 15.4.2010 ha omologato la separazione consensuale dei coniugi;
che da tale data i coniugi hanno vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Evidenziava come dall'unione fosse nata la figlia
(30 anni, essendo nata il [...]) ormai maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente e non avanzava alcuna richiesta di carattere economico.
Non si costituiva in giudizio del quale, verificata la regolarità della Controparte_1 notifica, veniva dichiarata la contumacia all'udienza ex art. 473.bis-21 c.p.c. del 24.9.2025.
Alla medesima udienza il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 473- bis.22, c.4 c.p.c., invitava parte ricorrente alla discussione orale. Precisate da parte ricorrente le conclusioni ed acquisite quelle del Pubblico Ministero, la causa veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile congiuntamente avanzata da in quanto appare Parte_1 provato come la prosecuzione della vita in comune tra i coniugi sia divenuta intollerabile e fra essi la convivenza sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la convivenza dimostrata anche da quanto dalla stessa riferito nelle proprie difese e ribadito all'udienza del 24.9.2025.
Nessun elemento contrario a tali affermazioni risulta, inoltre, essere stato introdotto dal resistente nell'odierno giudizio;
resistente che, al contrario e così confermando il proprio disinteresse per le vicende del matrimonio ed il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis, pur ritualmente notificato, non ha inteso costituirsi in giudizio. E' inoltre trascorso oltre l'anno dalla comparazione dei coniugi di fronte al Presidente nella causa di separazione giudiziale.
Null'altro deve essere stabilito dal Collegio in assenza di ulteriori domande.
La natura della causa ed il contenuto della decisione costituiscono giustificato motivo per l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sanremo il 18.10.1992 tra i coniugi nato a [...] il Controparte_1
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 46/2025 R.G.A.C.C.
19.12.1967 e nata a [...] il [...]; matrimonio Parte_1 trascritto agli atti dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 1992, n.141, parte II, serie A;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 25.10.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 3