Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 22/12/2025, n. 10167
TAR
Sentenza 12 luglio 2023
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CS
Rigetto
Sentenza 22 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento

    Il motivo è infondato perché la mancata comunicazione di avvio del procedimento non invalida atti dovuti come gli ordini di demolizione, quando non vi siano elementi che avrebbero potuto portare a un esito diverso. Il mero decorso del tempo non osta alla demolizione di opere abusive, né genera un legittimo affidamento. L'ingiunzione di demolizione non richiede motivazione rafforzata anche se emessa a distanza di tempo. L'omessa o imprecisa indicazione dell'area da acquisire non illegittima l'ordinanza di demolizione, essendo questa una misura sanzionatoria distinta che verrà specificata in un successivo provvedimento.

  • Rigettato
    Mancata indicazione del corso d'acqua e della fascia di rispetto

    Il motivo è infondato. Sebbene l'ordine di demolizione non indichi puntualmente il corso d'acqua, esso rinvia al verbale di sopralluogo della Polizia Locale, che costituisce prova fidefacente dell'ubicazione delle opere in zona vincolata. Il rinvio per relationem a tale verbale è sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione. Inoltre, l'ordine di demolizione è plurimotivato: oltre al vincolo del corso d'acqua, sussiste la mancanza del permesso di costruire, motivo per cui l'appello sarebbe inammissibile anche se la prima motivazione fosse insufficiente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 22/12/2025, n. 10167
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 10167
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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