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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 10/07/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania Procedimento n. 1431/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
Verbale udienza del 10/07/2025 E'presente per delega degli Avv.ti Zurlo ed Ornati, l'Avv. Anna Maria Brando, la quale impugna e contesta ogni avversa deduzione, difesa e domanda, e si riporta integralmente agli scritti difensivi, ai verbali di causa nonchè alla documentazione versata in atti, ed insiste per l'integrale accoglimento delle conclusioni così come rassegnate in comparsa di costituzione e risposta.
In particolare, si insistere nel rilevare che la società opposta ha correttamente esperito il tentativo di mediazione come da verbale di mediazione depositato in data 09/01/2025 e di cui è depositata copia nel fascicolo telematico, con conseguente assolvimento della condizione di procedibilità. L'Avv. Brando chiede che la causa sia trattenuta in decisione.
E' altresì presente nell'interesse di parte opponente l'avv. Alfonsina Sevo, anche per delega dell'avv. Marcello Di Matteo, la quale nel riportarsi a tutti i propri scritti difensivi, preliminarmente, eccepisce l'improcedibilità delle domande dell'opposto, per il mancato esperimento del tentativo di mediazione, così come disposto dal Giudicante con provvedimento del 25.06.2024. Sul punto si osserva, innanzitutto che, anche nel caso di mediazione delegata, l'onere di attivare il procedimento di mediazione grava su parte opposta, come espressamente specificato da Cassazione civ. sez. II ord. 38721 del 3.12.2021. A ciò si aggiunga che, contrariamente a quanto asserito da parte avversa, mediazione obbligatoria e mediazione delegata non sono assolutamente sovrapponibili e quest'ultima non è impedita dal fallimento dell'eventuale precedente conciliazione in sede di mediazione obbligatoria (cfr. relazione illustrativa al D.Lgs.28/2010 nonchè Cass. ord. 22736/2021). Sulla scorta di ciò, si conclude come in atti, insistendo per la declaratoria di improcedibilità delle domande dell'opposto, con conseguente inefficacia e revoca del decreto ingiuntivo n.239/2020 (in attuazione dell'art.5 quater, commi 2 e 3. D.Lgs. 28/2010 nonchè Cass. S.U. n.19596/2020). Il giudice, dato atto che nessuna delle parti è presente, alle ore 14,40 dà lettura della seguente sentenza.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni e in funzione di giudice monocratico ha pronunciato ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1345 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2013, avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Varlese, giusta procura al margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliata in Vallo della Lucania, alla Mattia De Laurentis, 3.
ATTORE
E
(C.F. , in persona dell'amministratore e Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp. p.t., dott.ssa , rappresentato e difeso dall'avv. Demetrio Controparte_2
Fenuccii, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato in
Ascea, alla Via Zenone, 15, frz. Pt_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 10/07/2025, che si abbia qui per riportato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
2 Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra conveniva Parte_1 in giudizio il condominio in persona dell'amministratore legale p.t. innanzi al CP_1
Tribunale di Vallo della Lucania per sentire pronunciare la declaratoria di nullità, ovvero in subordine di annullabilità, della delibera condominiale del 3/8/2013 con cui l'assemblea dei condomini aveva disposto l'affidamento dell'area esterna condominiale antistante l'attività commerciale 'Pit Stop' di , al fine di posizionare tavolini e sedie, e la modifica CP_3 dell'art. 7 del Regolamento di condominio al suo ultimo comma, che permetteva ai bambini di godere delle parti comuni del condominio dopo l'orario di “siesta” e dopo le ore 23:00, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il convenuto , eccepiva l'incompetenza per Controparte_1 materia del Tribunale e nel merito l'infondatezza della domanda, con vittoria di spese.
Il Tribunale dopo la concessione dei termini di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c., con provvedimento del 20/6/2024 il Tribunale “valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza;
considerato che
la controversia concerne diritti disponibili alle parti e che le questioni sottese rendono perseguibile la definizione stragiudiziale della lite” demandava alle parti l'esperimento del procedimento di mediazione di cui all'art. 5 quater d.lgs. n. 28/2010, fissando l'udienza del 21/1/2025, per la verifica dell'esito della procedura di mediazione.
All'esito dell'udienza del 21/01/2025 sostituita con il deposito di note scritte, rilevato che non risultava esperito il procedimento di mediazione veniva fissata udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c
Premesso quanto sopra, la domanda non può che essere dichiarata improcedibile.
L'art. 5 quater del richiamato d. lgs. n. 28/2010 nel prevedere che il giudice, "valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione", prevede altresì che “la mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda. Si applica l'art. 5 commi 4,5 e 6”. Ebbene, da una lettura combinata dell'art. 5 quater, co.
3, con l'art. 5, co. 4, e con l'art. 6 del d.lgs. n. 28/2010 emerge che, quando la mediazione è condizione di procedibilità, la stessa si considera avverata anche se il primo incontro innanzi al mediatore si conclude senza accordo, purché l'incontro si sia realizzato.
Ciò posto, risulta dagli atti di causa che le parti non hanno avviato il procedimento di mediazione demandata dal Giudice, così come si evince chiaramente anche dalle note scritte depositate dal difensore di parte convenuta in sostituzione dell'udienza del 21/01/2025.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.
3
P.Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta da
[...] nei confronti del ogni avversa istanza, Parte_1 Controparte_1 deduzione così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda;
2) condanna al pagamento nei confronti del Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, che liquida in euro Controparte_1
2400,00, oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge.
Così deciso in Vallo della Lucania, 10/7/2025
Dott.ssa Elvira Bellantoni
4
Verbale udienza del 10/07/2025 E'presente per delega degli Avv.ti Zurlo ed Ornati, l'Avv. Anna Maria Brando, la quale impugna e contesta ogni avversa deduzione, difesa e domanda, e si riporta integralmente agli scritti difensivi, ai verbali di causa nonchè alla documentazione versata in atti, ed insiste per l'integrale accoglimento delle conclusioni così come rassegnate in comparsa di costituzione e risposta.
In particolare, si insistere nel rilevare che la società opposta ha correttamente esperito il tentativo di mediazione come da verbale di mediazione depositato in data 09/01/2025 e di cui è depositata copia nel fascicolo telematico, con conseguente assolvimento della condizione di procedibilità. L'Avv. Brando chiede che la causa sia trattenuta in decisione.
E' altresì presente nell'interesse di parte opponente l'avv. Alfonsina Sevo, anche per delega dell'avv. Marcello Di Matteo, la quale nel riportarsi a tutti i propri scritti difensivi, preliminarmente, eccepisce l'improcedibilità delle domande dell'opposto, per il mancato esperimento del tentativo di mediazione, così come disposto dal Giudicante con provvedimento del 25.06.2024. Sul punto si osserva, innanzitutto che, anche nel caso di mediazione delegata, l'onere di attivare il procedimento di mediazione grava su parte opposta, come espressamente specificato da Cassazione civ. sez. II ord. 38721 del 3.12.2021. A ciò si aggiunga che, contrariamente a quanto asserito da parte avversa, mediazione obbligatoria e mediazione delegata non sono assolutamente sovrapponibili e quest'ultima non è impedita dal fallimento dell'eventuale precedente conciliazione in sede di mediazione obbligatoria (cfr. relazione illustrativa al D.Lgs.28/2010 nonchè Cass. ord. 22736/2021). Sulla scorta di ciò, si conclude come in atti, insistendo per la declaratoria di improcedibilità delle domande dell'opposto, con conseguente inefficacia e revoca del decreto ingiuntivo n.239/2020 (in attuazione dell'art.5 quater, commi 2 e 3. D.Lgs. 28/2010 nonchè Cass. S.U. n.19596/2020). Il giudice, dato atto che nessuna delle parti è presente, alle ore 14,40 dà lettura della seguente sentenza.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni e in funzione di giudice monocratico ha pronunciato ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1345 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2013, avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Varlese, giusta procura al margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliata in Vallo della Lucania, alla Mattia De Laurentis, 3.
ATTORE
E
(C.F. , in persona dell'amministratore e Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp. p.t., dott.ssa , rappresentato e difeso dall'avv. Demetrio Controparte_2
Fenuccii, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato in
Ascea, alla Via Zenone, 15, frz. Pt_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 10/07/2025, che si abbia qui per riportato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
2 Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra conveniva Parte_1 in giudizio il condominio in persona dell'amministratore legale p.t. innanzi al CP_1
Tribunale di Vallo della Lucania per sentire pronunciare la declaratoria di nullità, ovvero in subordine di annullabilità, della delibera condominiale del 3/8/2013 con cui l'assemblea dei condomini aveva disposto l'affidamento dell'area esterna condominiale antistante l'attività commerciale 'Pit Stop' di , al fine di posizionare tavolini e sedie, e la modifica CP_3 dell'art. 7 del Regolamento di condominio al suo ultimo comma, che permetteva ai bambini di godere delle parti comuni del condominio dopo l'orario di “siesta” e dopo le ore 23:00, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il convenuto , eccepiva l'incompetenza per Controparte_1 materia del Tribunale e nel merito l'infondatezza della domanda, con vittoria di spese.
Il Tribunale dopo la concessione dei termini di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c., con provvedimento del 20/6/2024 il Tribunale “valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza;
considerato che
la controversia concerne diritti disponibili alle parti e che le questioni sottese rendono perseguibile la definizione stragiudiziale della lite” demandava alle parti l'esperimento del procedimento di mediazione di cui all'art. 5 quater d.lgs. n. 28/2010, fissando l'udienza del 21/1/2025, per la verifica dell'esito della procedura di mediazione.
All'esito dell'udienza del 21/01/2025 sostituita con il deposito di note scritte, rilevato che non risultava esperito il procedimento di mediazione veniva fissata udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c
Premesso quanto sopra, la domanda non può che essere dichiarata improcedibile.
L'art. 5 quater del richiamato d. lgs. n. 28/2010 nel prevedere che il giudice, "valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione", prevede altresì che “la mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda. Si applica l'art. 5 commi 4,5 e 6”. Ebbene, da una lettura combinata dell'art. 5 quater, co.
3, con l'art. 5, co. 4, e con l'art. 6 del d.lgs. n. 28/2010 emerge che, quando la mediazione è condizione di procedibilità, la stessa si considera avverata anche se il primo incontro innanzi al mediatore si conclude senza accordo, purché l'incontro si sia realizzato.
Ciò posto, risulta dagli atti di causa che le parti non hanno avviato il procedimento di mediazione demandata dal Giudice, così come si evince chiaramente anche dalle note scritte depositate dal difensore di parte convenuta in sostituzione dell'udienza del 21/01/2025.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.
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P.Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta da
[...] nei confronti del ogni avversa istanza, Parte_1 Controparte_1 deduzione così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda;
2) condanna al pagamento nei confronti del Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, che liquida in euro Controparte_1
2400,00, oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge.
Così deciso in Vallo della Lucania, 10/7/2025
Dott.ssa Elvira Bellantoni
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