Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00461/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00858/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 858 del 2025, proposto da
LA LO, titolare dell’azienda agricola Vivai LA LO, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonello Sdanganelli e Luca Sdanganelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Falduto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Curinga, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
dell'obbligo di provvedere da parte della Regione Calabria sull'istanza della ricorrente del 20 giugno 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. RA AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Osservato in fatto che:
a) con istanza dell’1 agosto 2019, LA LO, titolare dell’azienda agricola Vivai LA LO, ha presentato alla Regione Calabria, per il tramite del Comune di Curinga, domanda di finanziamento per l’aumento della resilienza delle strutture sedi di attività economiche e produttive, sulla base del d.P.C.M. del 27 febbraio 2019 e dell’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 558 del 2018;
b) con nota del 25 ottobre 2023, prot. n. 469784, la Regione Calabria ha richiesto integrazioni documentali alla domanda, ammissibile per l’importo di € 87.258,15;
c) con PEC del 4 novembre 2023, la richiedente ha dato riscontro alla richiesta della Regione Calabria, trasmettendo documentazione;
d) con nota del 17 giugno 2024, n. 398768, la Regione Calabria ha comunicato che, dall’istruttoria svolta, «la richiesta non può essere accolta in quanto la tipologia dei lavori segnalati (…) non rientra tra quelli ammessi al contributo di protezione civile (…) . Da ulteriori controlli si è appurato altresì, che l’Azienda Vivai LO LA, per gli eventi metereologici che hanno interessato il territorio della Regione Calabria nel 2018, è beneficiaria di un contributo da parte del Dipartimento Agricoltura» ;
e) la citata nota si conclude così: «Conseguentemente, decorsi 10 gg. dal ricevimento della presente, la pratica si intenderà definitivamente conclusa» ;
f) con nota del 20 giugno 2024, la richiedente ha replicato nel merito sulla spettanza del finanziamento e ha richiesto comunque «l’adozione di un provvedimento espresso, nel rispetto dell’art. 2, l. 241/90» ;
g) in assenza di riscontro da parte dell’amministrazione, LA LO si è rivolta a questo Tribunale Amministrativo Regionale, ritenendo che l’ultimo atto proveniente dall’amministrazione debba essere qualificato come preavviso di rigetto di cui all’art. 10- bis l. 7 agosto 1990, n. 241, e sostenendo, quindi, che il silenzio che ad esso ha fatto seguito sia illegittimo;
h) la Regione Calabria, costituitasi, non solo ha insistito per la non spettanza del finanziamento, ma ha ritenuto inammissibile il ricorso avverso il silenzio in ragione della natura provvedimentale e conclusiva della nota del 17 giugno 2024, non impugnata;
i) il ricorso è stato trattato alla camera di consiglio del 4 marzo 2026;
Ritenuto in diritto che:
j) come illustrato, la nota del 17 giugno 2024 illustra le ragioni per cui la domanda di finanziamento non può essere accolta e preannuncia la “conclusione” della pratica decorsi 10 giorni dalla sua ricezione;
k) il differimento della “conclusione” del procedimento può avere un significato solo se si ritenga che in tale lasso di tempo il privato potesse esercitare la facoltà di contraddittorio endoprocedimentale, alla stregua dell’art. 10- bis l. n. 241 del 1990, peraltro applicabile nel caso di specie;
l) avendo il privato inviato le proprie osservazioni nell’esercizio della facoltà di contraddittorio endoprocedimentale, l’amministrazione è tenuta ad esaminare tale apporto partecipativo e concludere il procedimento con un provvedimento espresso;
m) ciò non significa, come sostenuto dalla difesa dell’amministrazione, consentire di recuperare i termini, ormai decorsi, per impugnare la determinazione negativa dell’amministrazione, per il semplice fatto che un provvedimento di diniego non vi è stato;
n) d’altra parte, l'interpretazione degli atti amministrativi soggiace alle stesse regole dettate dall' art. 1362 c.c. e seguenti per l'interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata alla interpretazione letterale in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, dovendo in ogni caso il giudice ricostruire l'intento dell'amministrazione, ed il potere che essa ha inteso esercitare, in base al contenuto complessivo dell'atto (interpretazione sistematica), tenendo conto del rapporto tra le premesse ed il suo dispositivo e del fatto che, secondo il criterio di interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c., gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla pubblica amministrazione di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotta certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative (Cons. Stato, Sez. IV, 19 giugno 2023, n. 5989);
o) alla stregua di tali regole ermeneutiche, non vi è spazio per ritenere che la Regione Calabria si sia già pronunciata sull’istanza di finanziamento del ricorrente con provvedimento negativo;
p) il ricorso va accolto e le spese di lite vanno conseguentemente regolate secondo il principio della soccombenza;
q) non vi sono, allo stato, elementi per ritenere necessaria la nomina di un commissario ad acta che provveda in vece dell’amministrazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone che la Regione Calabria provveda, entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza sull’istanza presentata dalla società ricorrente.
Condanna la Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, alla rifusione, in favore di LA LO, quale titolare dell’azienda agricola Vivai LA LO, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 2.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO RE, Presidente
RA AL, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA AL | VO RE |
IL SEGRETARIO