CA
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/11/2025, n. 2068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2068 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1965/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa LA AR Presidente Relatore dott. Paolo Sangiuolo Consigliere dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1965/2024 promossa da:
(C.F. ) in proprio e quale rappresentate Parte_1 C.F._1 della società rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Filippi ed CP_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura in atti
- PARTE APPELLANTE -
Controparte_2
(C.F. ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura in atti.
- PARTE APPELLATA -
All'esito dell'udienza del 18 novembre 2025, tenutasi in forma cartolare ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., e della successiva Camera di Consiglio ha pronunciato
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. sulle seguenti conclusioni: per parte appellante: “Per tali motivi si insiste affinché la sentenza 823/2024 resa in data 11/03/2024 dal Tribunale di Firenze venga riformata e venga disposto annullamento dell'ordinanza di ingiunzione n V5083018/FP16NI0E oltre che del provvedimento di confisca degli apparecchi, ordinandone la relativa restituzione”.
pagina 1 di 7 parte appellata: “si conclude per l'accoglimento del gravame per invalidità sopravvenuta a seguito di pronuncia di incostituzionalità. Spese compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto.
Con ricorso ritualmente depositato in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante della Società “ , a sua volta titolare di un esercizio CP_1 commerciale di bar ad insegna “Nessun Dorma Sport”, sito nella fraz. Torre del Lago, proponeva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione prot. n. 55951 del
21.11.2022, per mezzo della quale l aveva Controparte_2 contestato la violazione dell'art 7, comma 3 quater, del D.L. n. 158/2012 poiché i computers rinvenuti nel locale, permettevano la possibilità, seppur in assenza di una licenza apposita, di accedere alla libera navigazione di internet.
Conseguentemente, veniva irrogata, ai sensi dell'art 1, comma 923, L. n. 208/2015, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000,00, nonché veniva disposta la confisca dei 4 computers irregolarmente installati nell'esercizio.
L'opponente contestava la legittimità del provvedimento impugnato per l'insussistenza dell'illecito amministrativo sotto il profilo oggettivo poiché la circostanza che i singoli clienti, nell'utilizzare i PC presenti nel locale per effettuare una libera e personale navigazione, avessero fatto accesso anche a siti online di giochi non poteva generare una responsabilità in capo al ricorrente e tantomeno, poteva configurarsi in capo a quest'ultimo un obbligo di controllare la navigazione effettiva della clientela e di impedirne l'uso. Inoltre, il rilevava che l'art 7, Pt_1 comma 3 quater, del D.L. n. 158/2012 non avrebbe riguardato i semplici PC ma solo quegli apparecchi che presenterebbero particolari caratteristiche fisiche di “TOTEM et similia”, diretti a consentire la partecipazione a giochi online;
circostanza che non poteva trovare applicazione al caso di specie.
L' nel costituirsi in giudizio contestava quanto Controparte_2 dedotto ex adverso, insistendo nel rigetto del ricorso.
Il Giudice di primo grado rigettava il ricorso ritenendo le doglianze avanzate dall'opponente infondate e inidonee a condurre all'annullamento dei provvedimenti sanzionatori per cui era causa: tali dispositivi, pur non essendo funzionali pagina 2 di 7 esclusivamente al gioco online, erano destinati in via di normalità proprio a quel fine;
invero, dagli accertamenti tecnici era stato rilevato che i dispositivi de quo avevano effettuato molteplici accessi (al netto della eventuale cancellazione della cronologia dei browser) al sito Betaland.it, in particolare: il pc n.1 aveva effettuato n.
1456 distinti accessi, il pc n. 2 aveva effettuato n. 833 accessi, il pc n.3 pari a 818 accessi e il pc n.4 pari a 1062 accessi, nel giro di un periodo di riferimento di soli due mesi. Inoltre, venivano rilevati molteplici collegamenti ad altre piattaforme di gioco online (www.bet365.it, www.startcasino.it e http://poker.people.it), mentre accessi ad ulteriori e normali siti di navigazione non erano stati riscontrati. Il primo giudicante, sul punto, evidenziava peraltro la presenza nei locali della scritta
“ ” ad occupare quasi tutta la parete in cui erano collocati i dispositivi Pt_2 elettronici, di indicazioni relative alla possibilità di registrazione del conto di gioco presso l'esercizio.
Quanto sopra esposto, oltre alla predisposizione di un link - diretto all'accesso dei suddetti siti – direttamente nel desktop dei pc, veniva considerato dal Tribunale idoneo a fondare, ai sensi dell'art 2729 c.c., il convincimento secondo il quale gli stessi erano palesemente finalizzati ad un utilizzo ludico, come riscontrato da parte dei verbalizzanti.
Avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 823/2024, resa in data 11.03.2024, ha proposto appello lamentando la violazione ed errata Parte_1 applicazione dell'art 7 D.L. n. 158/2012 poiché la stessa non prevedeva la sussistenza in capo all'esercente, come disposto dal primo giudicante, di un obbligo di vigilanza nei confronti dei singoli clienti in procinto di collegarsi alla rete all'interno dell'esercizio; parimenti, non era ricavabile, dalla normativa di riferimento, l'obbligo per il titolare di adottare filtri atti a impedire ai clienti l'accesso a determinati siti internet. Pertanto, l'appellante ha dedotto che l'unica condotta idonea a costituire illecito amministrativo sarebbe rappresentata dalla messa a disposizione (condotta commissiva) di un'apparecchiatura dotata di specifiche caratteristiche “idonea a consentire ai clienti di giocare sulle piattaforme da gioco online”; che nel caso in esame dalle risultanze istruttorie non era emersa nessuna pagina 3 di 7 condotta dell'esercente dolosa o colposa, né qualsiasi attività organizzativa volta a favorire il gioco online ovvero l'accesso ai conti gioco personali degli utenti.
Parimenti, il ha rilevato che, dai dati richiamati nella perizia di non Pt_1 CP_3 era stato possibile poter desumere che i PC installati nei locali del ricorrente “fossero destinati in via di esclusiva a consentire agli avventori la pratica del gioco online” e pertanto, il primo giudicante aveva errato nel ritenere gli elementi valorizzati dall' idonei a superare la soglia di cui all'art 2729, comma 1, Controparte_2
c.c.
Infine, l'appellante ha concluso col proporre istanza sospensiva della sentenza e/o dell'ordinanza di ingiunzione impugnata, ritenendo fondati i motivi del gravame nonché attesa l'incertezza applicativa della disposizione di cui all'art 7, comma 3 quater, del D.L. n. 158/2012, a seguito della quale la Suprema Corte con ordinanza interlocutoria n. 2488/2023 ha sollevato l'incidente di costituzionalità della norma.
Quanto alla questione della legittimità costituzionale della norma in questione, il in data 15.10.2025, ha depositato in atti la sopravvenuta sentenza della Pt_1
Corte Costituzionale n. 104/2025 con la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art 7, comma 3 quater, del D.L. n. 158/2012, dichiarando di conseguenza l'illegittimità costituzionale della sanzione per la predetta violazione di cui all'art 1, comma 923, L. n. 208/2015 determinata nella misura fissa di ventimila euro. Alla luce di ciò, l'appellante ha insistito per la riforma della sentenza n.
823/2024 e per l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione n.
V5083018/FP16NI0E.
In data 04.11.2025 si è costituita in giudizio l' Controparte_2 la quale ha contestato quanto dedotto da controparte per aver il primo giudicante correttamente applicato la normativa di riferimento. Tuttavia, l'appellata - nel rilevare che il provvedimento amministrativo emanato in applicazione di una norma dichiarata incostituzionale dà luogo ad una fattispecie di invalidità sopravvenuta – ha concluso per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento dell'ordinanza-ingiunzione, e con compensazione delle spese di lite.
pagina 4 di 7 Disposta la discussione per la definizione del giudizio con pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., parte appellante ha provveduto a depositare note scritte, rappresentando che non ha prodotto alcun provvedimento di Controparte_2 annullamento in autotutela dell'ordinanza di ingiunzione.
Ritenuto in diritto.
L'ordinanza di ingiunzione prot. n. 55951 del 21.11.2022 è stata emessa dall' trovando i propri presupposti nei riferimenti Controparte_2 normativi dell'art 7, comma 3 quater, del D.L. n. 158/2012, il quale dispone “fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità” e nell'art 1, comma 923, L. n. 189/2012 per la conseguente sanzione amministrativa nella misura fissa pari a 20.000,00 euro;
nel corso delle more del presente giudizio è sopravvenuta la decisione della Corte
Costituzionale che con sentenza n. 104/2025… : “1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3- quater, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158
(Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, nella L. 8 novembre 2012, n. 189;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 923, primo periodo, della L.
28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa di euro ventimila per la violazione dell'art. 7, comma 3- quater, del D.L. n. 158 del 2012, come convertito”; sul punto, occorre rammentare che l'art 136 Costituzione dispone che nel caso di dichiarazione di 'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Altresì, si rammenta che l'efficacia retroattiva della sentenza che dichiari l'illegittimità costituzionale di una norma non si estende ai rapporti esauriti, ossia a quei rapporti che, sorti precedentemente alla pronuncia pagina 5 di 7 della Corte costituzionale, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate e intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali.
Tale principio è stato ribadito da copiosa giurisprudenza nel corso degli anni, in tal senso anche la pronuncia della Corte Suprema con sentenza n. 10057/2025 per la quale “ritiene, dunque, che le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi - dichiarative di illegittimità costituzionale - eliminano la norma con effetto "ex tunc", con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, perché l'illegittimità costituzionale ha per presupposto l'invalidità originaria della legge
- sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale - per contrasto con un precetto costituzionale, fermo restando il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono esclusivamente ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui
l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità”.
Nel caso di specie, la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme poste a fondamento dell'ordinanza di ingiunzione opposta, che ne ha determinato la sua sopravvenuta invalidità, riguarda un rapporto giuridico non ancora perfezionatosi e quindi non ancora esaurito.
Alla luce delle suddette considerazioni, l'appello non può che trovare accoglimento e per l'effetto deve disporsi l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione de quo nonché del provvedimento che ha disposto la confisca dei computers, ordinandone la loro restituzione.
II. le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, devono essere compensate per intero tra le parti, atteso che l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta è conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme che prevedevano l'illecito amministrativo e la relativa sanzione pecuniaria intervenuta nel corso del giudizio.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Decidendo nel procedimento instaurato da n proprio e quale Parte_1 rappresentate della società nei confronti di CP_1 [...]
: Controparte_2
- accoglie l'appello, e in riforma della sentenza n. 823/2024, resa in data
11.03.2024, dal Tribunale di Firenze, dichiara la nullità della ordinanza ingiunzione prot. n. 55951 del 21.11.2022 emessa da
[...]
e per l'effetto ordina la Controparte_2 restituzione di quanto confiscato;
- compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
- dispone che in caso di divulgazione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del DLGS n.
196/2003.
Firenze, Camera di Consiglio del 19.11.2025
La Presidente rel.
Dott.ssa LA AR
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa LA AR Presidente Relatore dott. Paolo Sangiuolo Consigliere dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1965/2024 promossa da:
(C.F. ) in proprio e quale rappresentate Parte_1 C.F._1 della società rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Filippi ed CP_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura in atti
- PARTE APPELLANTE -
Controparte_2
(C.F. ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura in atti.
- PARTE APPELLATA -
All'esito dell'udienza del 18 novembre 2025, tenutasi in forma cartolare ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., e della successiva Camera di Consiglio ha pronunciato
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. sulle seguenti conclusioni: per parte appellante: “Per tali motivi si insiste affinché la sentenza 823/2024 resa in data 11/03/2024 dal Tribunale di Firenze venga riformata e venga disposto annullamento dell'ordinanza di ingiunzione n V5083018/FP16NI0E oltre che del provvedimento di confisca degli apparecchi, ordinandone la relativa restituzione”.
pagina 1 di 7 parte appellata: “si conclude per l'accoglimento del gravame per invalidità sopravvenuta a seguito di pronuncia di incostituzionalità. Spese compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto.
Con ricorso ritualmente depositato in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante della Società “ , a sua volta titolare di un esercizio CP_1 commerciale di bar ad insegna “Nessun Dorma Sport”, sito nella fraz. Torre del Lago, proponeva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione prot. n. 55951 del
21.11.2022, per mezzo della quale l aveva Controparte_2 contestato la violazione dell'art 7, comma 3 quater, del D.L. n. 158/2012 poiché i computers rinvenuti nel locale, permettevano la possibilità, seppur in assenza di una licenza apposita, di accedere alla libera navigazione di internet.
Conseguentemente, veniva irrogata, ai sensi dell'art 1, comma 923, L. n. 208/2015, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000,00, nonché veniva disposta la confisca dei 4 computers irregolarmente installati nell'esercizio.
L'opponente contestava la legittimità del provvedimento impugnato per l'insussistenza dell'illecito amministrativo sotto il profilo oggettivo poiché la circostanza che i singoli clienti, nell'utilizzare i PC presenti nel locale per effettuare una libera e personale navigazione, avessero fatto accesso anche a siti online di giochi non poteva generare una responsabilità in capo al ricorrente e tantomeno, poteva configurarsi in capo a quest'ultimo un obbligo di controllare la navigazione effettiva della clientela e di impedirne l'uso. Inoltre, il rilevava che l'art 7, Pt_1 comma 3 quater, del D.L. n. 158/2012 non avrebbe riguardato i semplici PC ma solo quegli apparecchi che presenterebbero particolari caratteristiche fisiche di “TOTEM et similia”, diretti a consentire la partecipazione a giochi online;
circostanza che non poteva trovare applicazione al caso di specie.
L' nel costituirsi in giudizio contestava quanto Controparte_2 dedotto ex adverso, insistendo nel rigetto del ricorso.
Il Giudice di primo grado rigettava il ricorso ritenendo le doglianze avanzate dall'opponente infondate e inidonee a condurre all'annullamento dei provvedimenti sanzionatori per cui era causa: tali dispositivi, pur non essendo funzionali pagina 2 di 7 esclusivamente al gioco online, erano destinati in via di normalità proprio a quel fine;
invero, dagli accertamenti tecnici era stato rilevato che i dispositivi de quo avevano effettuato molteplici accessi (al netto della eventuale cancellazione della cronologia dei browser) al sito Betaland.it, in particolare: il pc n.1 aveva effettuato n.
1456 distinti accessi, il pc n. 2 aveva effettuato n. 833 accessi, il pc n.3 pari a 818 accessi e il pc n.4 pari a 1062 accessi, nel giro di un periodo di riferimento di soli due mesi. Inoltre, venivano rilevati molteplici collegamenti ad altre piattaforme di gioco online (www.bet365.it, www.startcasino.it e http://poker.people.it), mentre accessi ad ulteriori e normali siti di navigazione non erano stati riscontrati. Il primo giudicante, sul punto, evidenziava peraltro la presenza nei locali della scritta
“ ” ad occupare quasi tutta la parete in cui erano collocati i dispositivi Pt_2 elettronici, di indicazioni relative alla possibilità di registrazione del conto di gioco presso l'esercizio.
Quanto sopra esposto, oltre alla predisposizione di un link - diretto all'accesso dei suddetti siti – direttamente nel desktop dei pc, veniva considerato dal Tribunale idoneo a fondare, ai sensi dell'art 2729 c.c., il convincimento secondo il quale gli stessi erano palesemente finalizzati ad un utilizzo ludico, come riscontrato da parte dei verbalizzanti.
Avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 823/2024, resa in data 11.03.2024, ha proposto appello lamentando la violazione ed errata Parte_1 applicazione dell'art 7 D.L. n. 158/2012 poiché la stessa non prevedeva la sussistenza in capo all'esercente, come disposto dal primo giudicante, di un obbligo di vigilanza nei confronti dei singoli clienti in procinto di collegarsi alla rete all'interno dell'esercizio; parimenti, non era ricavabile, dalla normativa di riferimento, l'obbligo per il titolare di adottare filtri atti a impedire ai clienti l'accesso a determinati siti internet. Pertanto, l'appellante ha dedotto che l'unica condotta idonea a costituire illecito amministrativo sarebbe rappresentata dalla messa a disposizione (condotta commissiva) di un'apparecchiatura dotata di specifiche caratteristiche “idonea a consentire ai clienti di giocare sulle piattaforme da gioco online”; che nel caso in esame dalle risultanze istruttorie non era emersa nessuna pagina 3 di 7 condotta dell'esercente dolosa o colposa, né qualsiasi attività organizzativa volta a favorire il gioco online ovvero l'accesso ai conti gioco personali degli utenti.
Parimenti, il ha rilevato che, dai dati richiamati nella perizia di non Pt_1 CP_3 era stato possibile poter desumere che i PC installati nei locali del ricorrente “fossero destinati in via di esclusiva a consentire agli avventori la pratica del gioco online” e pertanto, il primo giudicante aveva errato nel ritenere gli elementi valorizzati dall' idonei a superare la soglia di cui all'art 2729, comma 1, Controparte_2
c.c.
Infine, l'appellante ha concluso col proporre istanza sospensiva della sentenza e/o dell'ordinanza di ingiunzione impugnata, ritenendo fondati i motivi del gravame nonché attesa l'incertezza applicativa della disposizione di cui all'art 7, comma 3 quater, del D.L. n. 158/2012, a seguito della quale la Suprema Corte con ordinanza interlocutoria n. 2488/2023 ha sollevato l'incidente di costituzionalità della norma.
Quanto alla questione della legittimità costituzionale della norma in questione, il in data 15.10.2025, ha depositato in atti la sopravvenuta sentenza della Pt_1
Corte Costituzionale n. 104/2025 con la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art 7, comma 3 quater, del D.L. n. 158/2012, dichiarando di conseguenza l'illegittimità costituzionale della sanzione per la predetta violazione di cui all'art 1, comma 923, L. n. 208/2015 determinata nella misura fissa di ventimila euro. Alla luce di ciò, l'appellante ha insistito per la riforma della sentenza n.
823/2024 e per l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione n.
V5083018/FP16NI0E.
In data 04.11.2025 si è costituita in giudizio l' Controparte_2 la quale ha contestato quanto dedotto da controparte per aver il primo giudicante correttamente applicato la normativa di riferimento. Tuttavia, l'appellata - nel rilevare che il provvedimento amministrativo emanato in applicazione di una norma dichiarata incostituzionale dà luogo ad una fattispecie di invalidità sopravvenuta – ha concluso per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento dell'ordinanza-ingiunzione, e con compensazione delle spese di lite.
pagina 4 di 7 Disposta la discussione per la definizione del giudizio con pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., parte appellante ha provveduto a depositare note scritte, rappresentando che non ha prodotto alcun provvedimento di Controparte_2 annullamento in autotutela dell'ordinanza di ingiunzione.
Ritenuto in diritto.
L'ordinanza di ingiunzione prot. n. 55951 del 21.11.2022 è stata emessa dall' trovando i propri presupposti nei riferimenti Controparte_2 normativi dell'art 7, comma 3 quater, del D.L. n. 158/2012, il quale dispone “fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità” e nell'art 1, comma 923, L. n. 189/2012 per la conseguente sanzione amministrativa nella misura fissa pari a 20.000,00 euro;
nel corso delle more del presente giudizio è sopravvenuta la decisione della Corte
Costituzionale che con sentenza n. 104/2025… : “1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3- quater, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158
(Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, nella L. 8 novembre 2012, n. 189;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 923, primo periodo, della L.
28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa di euro ventimila per la violazione dell'art. 7, comma 3- quater, del D.L. n. 158 del 2012, come convertito”; sul punto, occorre rammentare che l'art 136 Costituzione dispone che nel caso di dichiarazione di 'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Altresì, si rammenta che l'efficacia retroattiva della sentenza che dichiari l'illegittimità costituzionale di una norma non si estende ai rapporti esauriti, ossia a quei rapporti che, sorti precedentemente alla pronuncia pagina 5 di 7 della Corte costituzionale, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate e intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali.
Tale principio è stato ribadito da copiosa giurisprudenza nel corso degli anni, in tal senso anche la pronuncia della Corte Suprema con sentenza n. 10057/2025 per la quale “ritiene, dunque, che le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi - dichiarative di illegittimità costituzionale - eliminano la norma con effetto "ex tunc", con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, perché l'illegittimità costituzionale ha per presupposto l'invalidità originaria della legge
- sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale - per contrasto con un precetto costituzionale, fermo restando il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono esclusivamente ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui
l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità”.
Nel caso di specie, la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme poste a fondamento dell'ordinanza di ingiunzione opposta, che ne ha determinato la sua sopravvenuta invalidità, riguarda un rapporto giuridico non ancora perfezionatosi e quindi non ancora esaurito.
Alla luce delle suddette considerazioni, l'appello non può che trovare accoglimento e per l'effetto deve disporsi l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione de quo nonché del provvedimento che ha disposto la confisca dei computers, ordinandone la loro restituzione.
II. le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, devono essere compensate per intero tra le parti, atteso che l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta è conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme che prevedevano l'illecito amministrativo e la relativa sanzione pecuniaria intervenuta nel corso del giudizio.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Decidendo nel procedimento instaurato da n proprio e quale Parte_1 rappresentate della società nei confronti di CP_1 [...]
: Controparte_2
- accoglie l'appello, e in riforma della sentenza n. 823/2024, resa in data
11.03.2024, dal Tribunale di Firenze, dichiara la nullità della ordinanza ingiunzione prot. n. 55951 del 21.11.2022 emessa da
[...]
e per l'effetto ordina la Controparte_2 restituzione di quanto confiscato;
- compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
- dispone che in caso di divulgazione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del DLGS n.
196/2003.
Firenze, Camera di Consiglio del 19.11.2025
La Presidente rel.
Dott.ssa LA AR
pagina 7 di 7