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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 505/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 14:50 con la seguente composizione collegiale:
CA EP, Presidente
AN LI, RE
CHINE' GINEVRA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5679/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 09420259003273777000 BOLLO 2008
- INT.PAGAMENTO n. 09420259003273777000 BOLLO 2011
- INT.PAGAMENTO n. 09420259003273777000 BOLLO 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria di primo grado in composizione collegiale
contro
Agenzia Entrate Riscossione di Reggio Calabria e Regione Calabria
l'intimazione di pagamento n.09420259003273777000 per un importo complessivo pari ad euro 13.039,29, notificata in data 12 giugno 2025, limitatamente ai soli crediti tributari portati dalle cartelle esattoriali:
- cartella di pagamento n.09420140013574346000 avente ad oggetto tassa automobilistica per l'anno 2008 per un importo pari ad euro 261,66;
- cartella di pagamento n.09420160016504216000 avente ad oggetto tassa automobilistica per gli anni 2011
e 2012 per un importo pari ad euro 2.090,42;
-cartella di pagamento n.09420180008724324000 avente ad oggetto tassa automobilistica per gli anni 2013
e 2014 per un importo pari ad euro 2.578,35
per un importo complessivo pari ad euro 5.456,58
Eccepiva:
a) la prescrizione anche post notifica della cartella di pagamento;
b) omessa notifica delle cartelle indicate;
Chiedeva l'annullamento e la condanna alle spese di giudizio
Regione Calabria rilevava l'inammissibilità del ricorso non essendo stata data prova della notifica dell'atto impugnato e della legittimità del ricorso medesimo nel rispetto dei termini legali e di avere correttamente operato, per avere notificato gli avvisi di accertamento.
Chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente
Agenzia delle Entrate Riscossione rilevava la corretta notifica delle cartelle di pagamento e l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione, tenendo poi altresì conto della sospensione dovuta alla normativa emergenziale da covid 19
Chiedeva il rigetto e la condanna alle spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, in composizione collegiale, letti gli atti e la documentazione versata dalle parti, ritiene che il ricorso non meriti accoglimento.
In primis, le cartelle sottese all'atto opposto, risultano essere state notificate.
L'eventuale loro mancanza in effetti si sarebbe potuta riverberare sulla legittimità della procedura notificatoria
Dai documenti prodotti, del resto emerge che:
- la cartella n. 094 2014 00135743 46 è stata consegnata in data 06.09.2014 direttamente nelle mani della destinataria, che firmava personalmente la relata (all. n. 03);
- la cartella n. 094 2016 00165042 16 è stata consegnata il 14.09.2016 nelle mani di familiare convivente
(il marito), che firmava personalmente la relata (all. n. 04);
- la cartella n. 094 2018 00087243 24 è stata notificata il 19.07.2018 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante deposito del plico presso la Casa comunale di Reggio Calabria e successivo invio di raccomandata cd. informativa, ritirata dalla destinataria, che firmava personalmente l'avviso di ricevimento (all. n. 05).
Sul punto, pertanto, si evidenzia la regolarità delle notifiche delle cartelle che, non essendo state impugnate nel termine di 60 giorni, divennero definitive rispettivamente in data 6 novembre 2014, 14 novembre 2016
e 19 settembre 2018. Da quel momento per ciascuna tassa automobilistica cominciò a ri-decorrere un nuovo termine prescrizionale.
Peraltro la prescrizione triennale (tipica di quel tributo) fu nuovamente interrotta con la notifica successiva di ulteriori avvisi di pagamento, ovvero:
- dall'avviso d'intimazione n. 094 2019 90015073 92 del 22.02.2019, ritirato direttamente dalla destinataria, che firmava personalmente l'avviso di ricevimento (all. n. 06);
- dall'avviso d'intimazione n. 094 2019 90105349 65 del 26.10.2019, ritirato da familiare convivente (il marito), che firmava personalmente l'avviso di ricevimento (all. n. 07);
- dall'avviso d'intimazione n. 094 2023 90044519 82 del 05.07.2023, ritirato da familiare convivente (il marito), che firmava personalmente l'avviso di ricevimento (all. n. 08).
Anche queste notifiche risultano evidentemente regolari.
Se cosi è, è evidente che dalla notifica dell'ultima intimazione (precedente a quella oggetto di gravame) non sono decorsi tre anni. Il ricorso va rigettato.
Al suo rigetto consegue – secondo le regole della soccombenza – che le spese di giudizio liquidate in euro
500,00 complessive devono essere versate nella misura di 250,00 in favore di Regione Calabria e 250,00 in favore di Agenzia Entrate Riscossione
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria in composizione collegiale rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 e la condanna al pagamento di 500,00 euro quali spese di giudizio che devono essere versate nella misura di 250,00 in favore di Regione Calabria e 250,00 in favore di Agenzia Entrate Riscossione
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 14:50 con la seguente composizione collegiale:
CA EP, Presidente
AN LI, RE
CHINE' GINEVRA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5679/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 09420259003273777000 BOLLO 2008
- INT.PAGAMENTO n. 09420259003273777000 BOLLO 2011
- INT.PAGAMENTO n. 09420259003273777000 BOLLO 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria di primo grado in composizione collegiale
contro
Agenzia Entrate Riscossione di Reggio Calabria e Regione Calabria
l'intimazione di pagamento n.09420259003273777000 per un importo complessivo pari ad euro 13.039,29, notificata in data 12 giugno 2025, limitatamente ai soli crediti tributari portati dalle cartelle esattoriali:
- cartella di pagamento n.09420140013574346000 avente ad oggetto tassa automobilistica per l'anno 2008 per un importo pari ad euro 261,66;
- cartella di pagamento n.09420160016504216000 avente ad oggetto tassa automobilistica per gli anni 2011
e 2012 per un importo pari ad euro 2.090,42;
-cartella di pagamento n.09420180008724324000 avente ad oggetto tassa automobilistica per gli anni 2013
e 2014 per un importo pari ad euro 2.578,35
per un importo complessivo pari ad euro 5.456,58
Eccepiva:
a) la prescrizione anche post notifica della cartella di pagamento;
b) omessa notifica delle cartelle indicate;
Chiedeva l'annullamento e la condanna alle spese di giudizio
Regione Calabria rilevava l'inammissibilità del ricorso non essendo stata data prova della notifica dell'atto impugnato e della legittimità del ricorso medesimo nel rispetto dei termini legali e di avere correttamente operato, per avere notificato gli avvisi di accertamento.
Chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente
Agenzia delle Entrate Riscossione rilevava la corretta notifica delle cartelle di pagamento e l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione, tenendo poi altresì conto della sospensione dovuta alla normativa emergenziale da covid 19
Chiedeva il rigetto e la condanna alle spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, in composizione collegiale, letti gli atti e la documentazione versata dalle parti, ritiene che il ricorso non meriti accoglimento.
In primis, le cartelle sottese all'atto opposto, risultano essere state notificate.
L'eventuale loro mancanza in effetti si sarebbe potuta riverberare sulla legittimità della procedura notificatoria
Dai documenti prodotti, del resto emerge che:
- la cartella n. 094 2014 00135743 46 è stata consegnata in data 06.09.2014 direttamente nelle mani della destinataria, che firmava personalmente la relata (all. n. 03);
- la cartella n. 094 2016 00165042 16 è stata consegnata il 14.09.2016 nelle mani di familiare convivente
(il marito), che firmava personalmente la relata (all. n. 04);
- la cartella n. 094 2018 00087243 24 è stata notificata il 19.07.2018 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante deposito del plico presso la Casa comunale di Reggio Calabria e successivo invio di raccomandata cd. informativa, ritirata dalla destinataria, che firmava personalmente l'avviso di ricevimento (all. n. 05).
Sul punto, pertanto, si evidenzia la regolarità delle notifiche delle cartelle che, non essendo state impugnate nel termine di 60 giorni, divennero definitive rispettivamente in data 6 novembre 2014, 14 novembre 2016
e 19 settembre 2018. Da quel momento per ciascuna tassa automobilistica cominciò a ri-decorrere un nuovo termine prescrizionale.
Peraltro la prescrizione triennale (tipica di quel tributo) fu nuovamente interrotta con la notifica successiva di ulteriori avvisi di pagamento, ovvero:
- dall'avviso d'intimazione n. 094 2019 90015073 92 del 22.02.2019, ritirato direttamente dalla destinataria, che firmava personalmente l'avviso di ricevimento (all. n. 06);
- dall'avviso d'intimazione n. 094 2019 90105349 65 del 26.10.2019, ritirato da familiare convivente (il marito), che firmava personalmente l'avviso di ricevimento (all. n. 07);
- dall'avviso d'intimazione n. 094 2023 90044519 82 del 05.07.2023, ritirato da familiare convivente (il marito), che firmava personalmente l'avviso di ricevimento (all. n. 08).
Anche queste notifiche risultano evidentemente regolari.
Se cosi è, è evidente che dalla notifica dell'ultima intimazione (precedente a quella oggetto di gravame) non sono decorsi tre anni. Il ricorso va rigettato.
Al suo rigetto consegue – secondo le regole della soccombenza – che le spese di giudizio liquidate in euro
500,00 complessive devono essere versate nella misura di 250,00 in favore di Regione Calabria e 250,00 in favore di Agenzia Entrate Riscossione
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria in composizione collegiale rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 e la condanna al pagamento di 500,00 euro quali spese di giudizio che devono essere versate nella misura di 250,00 in favore di Regione Calabria e 250,00 in favore di Agenzia Entrate Riscossione