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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 08/05/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2455/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2455/2019 promossa da:
RAPPRESENTATA DA (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. BOCCANERA NICOLETTA, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in VIA M. D'AZEGLIO N. 31 BOLOGNA presso il difensore avv.
BOCCANERA NICOLETTA.
APPELLANTE contro
(C.F. ), già con il patrocinio dell'avv. CP_3 P.IVA_2 CP_4
MONARI SARDE' PIER LUIGI e dell'avv. FERRARI LUCA, elettivamente domiciliato in VIA UGO BASSI N. 7 40121 BOLOGNA presso il difensore avv.
MONARI SARDE' PIER LUIGI.
pagina 1 di 16 ES GA QUALE EREDE DI (C.F. Persona_1
), con il patrocinio dell'avv. MONARI SARDE' PIER LUIGI e C.F._1 dell'avv. FERRARI LUCA, elettivamente domiciliato in VIA UGO BASSI N. 7 40121
BOLOGNA presso il difensore avv. MONARI SARDE' PIER LUIGI.
QUALE EREDE DI (C.F. CP_5 Persona_1
, con il patrocinio dell'avv. MONARI SARDE' PIER LUIGI e C.F._2 dell'avv. FERRARI LUCA, elettivamente domiciliato in VIA UGO BASSI N. 7 40121
BOLOGNA presso il difensore avv. MONARI SARDE' PIER LUIGI.
QUALE EREDE DI CESARE (C.F. Controparte_6 Per_1
). C.F._3
APPELLATI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_7 P.IVA_3
BOCCANERA NICOLETTA, elettivamente domiciliato in VIA M. D'AZEGLIO N. 31
40123 BOLOGNA presso il difensore avv. BOCCANERA NICOLETTA.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate in via telematica.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., n. 20423/2019, resa in data 27/5/2019, il
Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla società e AN CP_4 Persona_1 CP_5
GA, nella qualità, rispettivamente, di debitrice principale e di fideiussori omnibus pagina 2 di 16 fino a concorrenza della somma di € 3.000.000,00, previa declaratoria “che la
[...]
Contr non ha delegato la NC (poi incorporata Parte_1 nell'ingiungente Intesa San Paolo s.p.a.) a eseguire l'operazione di cui alla contabile prodotta come doc. 15, in quanto che al 4 ottobre 2010 la non era debitrice CP_4
verso la della somma di E. 2.500.000,00 (o di altra somma)”, ha annullato CP_9
la suddetta operazione, nonché “il contratto di pegno a favore di (e successivi CP_10
aventi diritto) sul saldo di conto corrente del 23.2.2009”, e, conseguentemente, ha revocato l'opposto decreto n. 4763/2013 con cui era stato loro ingiunto di pagare, in solido, nelle suddette qualità e nei limiti della prestata garanzia personale, in favore della ingiungente, la somma di € 3.298.092,57, condannando, comunque, gli CP_10 opponenti “a pagare, in solido tra loro e con il limite di E. 3.000.000,00 per i garanti
(in persona degli eredi), ES Persona_1 CP_5
GA, alla parte convenuta opposta” (cui, medio tempore, era subentrata, ex art. 111 c.p.c., la cessionaria del credito , la somma di € 324.015,72, Controparte_1
quale residua esposizione debitoria risultante sul c/c n. 1/4343/5 intestato alla menzionata società ingiunta, “oltre gli interessi dal 27.10.2012, come indicati e richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo opposto”, con compensazione tra le parti delle spese processuali, “lasciandole a carico di chi le ha sostenute, comprese le spese di CTU”
(grafologica).
Con atto di citazione, ritualmente e tempestivamente notificato, la società cessionaria del credito oggetto di causa, e, per essa, la rappresentante Controparte_1 CP_2
ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte d'Appello, la società
[...] CP_4
AN GA, rispettivamente, in proprio e quali eredi di
[...] CP_5
nonché anch'essa quale erede del menzionato Persona_1 Controparte_6
de cuius, proponendo appello avverso la suddetta sentenza.
In particolare, quali motivi di gravame, l'appellante ha dedotto : 1) la nullità dell'appellata sentenza, per difetto di motivazione, ovvero per motivazione meramente apparente, avendo il Giudice di primo grado totalmente omesso di considerare le difese svolte nell'interesse del creditore opposto, nonché le risultanze istruttorie;
2) la nullità della suddetta sentenza nella parte in cui il Giudice non ha posto alla base della propria pagina 3 di 16 decisione i risultati della perizia grafologica espletata in primo grado sulla firma apposta in calce alla lettera (doc. n. 16 opponenti), con cui aveva disposto che Persona_1
versasse la somma di euro 2,5 milioni in favore della , omettendo di CP_10 CP_9 considerare che «la sottoscrizione dell'ordine inviato alla banca era proprio quella dell'allora legale rappresentante e, ritenendo altresì che non fosse debitrice della CP_4
3) infondatezza della ricostruzione dei fatti così come operata dal primo CP_9
Giudice nella parte in cui ha riconosciuto in capo agli opponenti la sussistenza di un controcredito risarcitorio pari all'importo della somma come sopra versata a , da CP_9
detrarre dal maggior importo oggetto di ingiunzione.
L'appellante ha, quindi, concluso, chiedendo, testualmente, “in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza n. 20423/2019 del Tribunale di
Bologna, per omessa o apparente motivazione, con ogni conseguente provvedimento;
in via principale: in riforma dell'impugnata sentenza, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 4763/2013 Trib. Bologna ottenuto da (cui è Controparte_7
subentrata nel corso del primo grado di giudizio nei confronti di Controparte_1
(ora e dei fideiussori sigg.ri Parte_1 CP_3 [...]
AN GA e (questi ultimi entro i limiti della Per_1 CP_5 garanzia di € 3.000.000,00); in subordine: in caso di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare che ed i sigg.ri AN CP_3
GA, (in proprio e quali eredi di e CP_5 Persona_1 CP_6
(quale erede di sono debitori verso
[...] Persona_1 Controparte_1
(quale successore di della somma di € 3.298.092,57, ovvero Controparte_7
della diversa somma, maggiore o minore, che risulterà equa e dovuta in esito al giudizio
(comunque limitando l'obbligazione dei sigg.ri AN GA, e CP_5 entro l'importo massimo di € 3.000.000,00), in via solidale Controparte_6
ovvero, in subordine, ciascuno per il titolo di rispettiva responsabilità, a fronte del contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria utilizzata sul conto corrente n.
1/4343/5, acceso in data 20 febbraio 2009 a nome di presso nonché in CP_4 CP_10
forza delle garanzie personali prestate in data 23-24 febbraio 2009 dai sigg.ri
[...]
e AN GA, mediante fideiussione omnibus Per_1 CP_5 limitata, sino alla concorrenza di € 3.000.000,00; in ulteriore subordine: in caso di pagina 4 di 16 mancato accoglimento delle domande sopra formulate, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui condanna ed i sigg.ri AN GA e CP_3 CP_5
(sia in proprio che quali eredi del sig. , nonché la sig.ra Persona_1 CP_6
quale erede del sig. a pagare a (già
[...] Persona_1 Controparte_1
la somma di € 324.015,72, oltre gli interessi a far tempo dal Controparte_7
27.10.2012 al saldo, e per l'effetto condannare i predetti al pagamento, in favore dell'appellante, del maggior importo di € 798.092,57, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, comunque non inferiore a € 324.015,72 oltre interessi convenzionali come indicati e richiesti nel ricorso monitorio, dall'1.3.2013 al saldo effettivo;
in ogni caso: con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Con comparsa di risposta depositata in data 19/2/2020, si sono costituiti in giudizio la società e AN GA, rispettivamente, in proprio e quali eredi CP_4 CP_5 di i quali, contestando l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di Persona_1 impugnazione ex adverso dedotti, hanno concluso chiedendo, testualmente, “che la
Corte d'appello di Bologna: 1) rigetti l'appello avversario;
1.1) in subordine, ossia per il caso di accoglimento di uno dei motivi di appello svolti dalla previa Controparte_1
eventuale ammissione delle istanze istruttorie già formulate e decidendo la causa nel merito anche con riferimento alle domande rimaste assorbite, rigetti qualsiasi domanda dell'appellante rivolta a ottenere dalla e dai fideiussori di questa somme CP_3
ulteriori a quelle liquidate nel capo 4) della sentenza impugnata;
2) in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna del 27 maggio 2019, n. 20423, condanni l'appellante al rimborso delle spese del precedente grado di giudizio;
Controparte_1
3) condanni l'appellante al rimborso delle spese del presente grado di giudizio”
Nel corso del giudizio, celebrato nella contumacia dell'appellata Controparte_6
è intervenuta, a norma dell'art. 111 c.p.c., quale cessionaria del Controparte_7
credito oggetto di causa, reiterando le conclusioni originariamente formulate dall'appellante cedente.
pagina 5 di 16 Successivamente, all'esito dell'udienza tenuta, ex art. 127 ter c.p.c., in modalità cartolare, in data 29/10/2024, la Corte, in composizione collegiale, previa acquisizione degli scritti difensivi conclusionali precedentemente depositati dalle parti e delle successive note difensive, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova anzitutto precisare che la causa petendi e l'oggetto dell'originaria domanda monitoria erano costituiti dal contratto di c/c n. 1/4343/5 assistito da apertura di credito, intestato alla società dal saldo passivo del suddetto conto corrente e dalle CP_4 accessorie garanzie fideiussorie omnibus (fino a concorrenza della somma di €
3.000.000,00) prestate da quale socio amministratore della correntista Persona_1
società debitrice, e dai di lui figli e AN GA. CP_5
Con l'atto di opposizione avverso il decreto ingiuntivo che aveva integralmente accolto la domanda come sopra strutturata e formulata, gli ingiunti avevano, da un lato, contestato la pretesa creditoria avanzata da controparte, deducendone l'illegittimità per asserita applicazione di interessi ultralegali in misura superiore a quanto pattuito, per indebito computo di interessi anatocistici, di cms e di altri oneri accessori, e, dall'altro, avevano allegato, inter alia, la responsabilità, contrattuale e/o aquiliana, dell'allora
[...]
(successivamente incorporata dalla ingiungente), assumendo, al riguardo, CP_10 CP_10
l'inesistenza di qualsivoglia debito verso la società con cui aveva CP_9 CP_4 stipulato il c.d. “accordo-quadro” del 17/9/2008, la nullità, ex artt. 1439-1441 c.c., del contratto di costituzione di pegno sul saldo attivo del diverso c/c n. 4342, l'illegittimità dell'operazione, in data 24/2/2009, attraverso cui era stata versata, in favore della menzionata società , la somma di € 2.500.000,00, proveniente dal predetto c/c CP_9
n. 4343 e confluita su quello oggetto della predetta garanzia, per asserita inesistenza/apocrifia della delega di cui alla contabile prodotta sub all. n. 15.
In ragione delle allegazioni e deduzioni, in sintesi, sopra riportate, gli opponenti avevano, quindi, formulato all'adìto Tribunale di Bologna le seguenti domande e pagina 6 di 16 conclusioni : “ «1) accerti e dichiari che il credito fatto valere dalla Intesa San Paolo
s.p.a. nel procedimento monitorio n. 9081/13 R.G. è inferiore all'importo indicato nel decreto ingiuntivo del 22 maggio 2013, n. 4763, e quindi revochi o dichiari nullo il predetto decreto ingiuntivo;
2) annulli il “contratto di pegno sul saldo di conto corrente” del 23.2.2009 ex art. 1441 e 1439, commi 1° o 2°, c.c.; 3) accerti e dichiari che la
[...] ha violato l'obbligo di informare la CP_11 Parte_1 circa la natura, l'oggetto e gli effetti del “contratto di pegno sul saldo del corrente” del
23.2.2009 o, in ogni caso, che la non informando la Controparte_11 [...] circa la natura, l'oggetto e gli effetti del “contratto di pegno sul Parte_1
saldo del conto corrente” del 23.2.2009, ha tenuto condotta contraria agli obblighi di correttezza e buona fede o, ancora, ha commesso illecito ex art. 2043 c.c. in danno della società opponente;
3.1) liquidi il danno subìto dalla Parte_1
per effetto dell'inadempimento, delle violazioni e/o dell'illecito di cui al precedente punto 3); 4) accerti e dichiari tanto che la non ha Parte_1 Parte_1
Cont delegato la NC a eseguire l'operazione di cui alla contabile prodotta come doc.
15 quanto che al 4 ottobre 2010 la non era debitrice Parte_1 Parte_1
verso la della somma di euro 2.500.000,00 (o di altra diversa somma); 4.1) CP_9
in alternativa rispetto a quanto richiesto al precedente punto 4), accerti e dichiari che la non ha conferito alla mandato a Parte_1 Controparte_11 eseguire l'operazione di cui alla contabile prodotta come doc. 15; 4.2) in subordine rispetto a quanto richiesto ai precedenti punti 4) e 4.1), accerti e dichiari che nell'eseguire l'operazione di cui alla contabile prodotta come doc. 15 la ha CP_10
violato gli obblighi di diligenza ex artt. 1710 c.c. e 1.1. del contratto di conto corrente concluso tra le parti il 20.2.2009 o, comunque, ha commesso illecito ex art. 2043 c.c. in danno della società opponente;
4.3) per il caso di accoglimento anche soltanto di una delle domande di cui ai precedenti punti 4), 4.1) e 4.2), liquidi le somme che la Intesa
San Paolo s.p.a. è tenuta a versare alla ex artt. Parte_1
2033, 1218, 1223 e 2043 c.c., ivi comprese quelle rivolte a risarcire il danno sofferto dalla società opponente per effetto della mancata disponibilità della somma di euro
2.500.000,00; 5) accerti e dichiari la compensazione, anche soltanto parziale, tra il credito liquidato in favore della in accoglimento Parte_1
pagina 7 di 16 delle domande di cui ai precedenti 3.1) e 4.3) e il credito di cui la Intesa San Paolo s.p.a. dovesse risultare titolare verso la società opponente, o comunque riduca il credito eventualmente riconosciuto alla Intesa San Paolo s.p.a. di una misura pari al credito liquidato in favore della . Parte_1
La sentenza qui appellata, recependo integralmente, ancorchè laconicamente per relationem, le deduzioni e le allegazioni svolte, “in via riconvenzionale”, dagli opponenti con riferimento alla sopra censurata operazione di pagamento e al richiamato contratto di pegno, e modificando, nei termini che di seguito verranno illustrati, la censurata pretesa creditoria fatta valere in sede monitoria, ha, testualmente, dichiarato
“che la non ha delegato la Ber NC a eseguire Parte_1
l'operazione di cui alla contabile prodotta come doc. 15, in quanto che al 4 ottobre 2010 la non era debitrice verso la della somma di E. 2.500.000,00 (o CP_4 CP_9
di altra somma)” e, per l'effetto, ha annullato detta operazione.
Ha, inoltre, annullato “il contratto di pegno a favore di (e successivi aventi CP_10
diritto) sul saldo di conto corrente del 23.2.2009”, e, infine, ha condannato “la parte attrice in opposizione a pagare, in solido tra loro e con il limite di E. 3.000.000,00 per i garanti (in persona degli eredi), Persona_1 CP_5
ES GA, alla parte convenuta opposta, la somma di E. 324.015,72, oltre gli interessi dal 27.10.2012, come indicati e richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo qui opposto”, disponendo tra le parti la compensazione delle spese processuali, “lasciandole a carico di chi le ha sostenute, comprese le spese di CTU”.
Le sopra riportate statuizioni hanno fatto oggetto di specifica censura da parte dell'odierna appellante che, in via di impugnazione principale, ne ha dedotto la nullità e, in ogni caso, l'erroneità per i motivi enunciati in premessa.
A loro volta, gli appellati hanno proposto appello incidentale in relazione al solo capo di sentenza con cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite, limitandosi a riproporre le domande già formulate con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e che,
a loro dire, erano state “assorbite” dalle statuizioni in precedenza riportate pagina 8 di 16 Orbene, prima di esaminare, nel merito, i motivi di gravame come sopra svolti dalle parti, appare quantomeno opportuno evidenziare che le allegazioni, deduzioni e domande svolte in primo grado dagli opponenti e poi recepite dal Giudice di prime cure nei termini sopra precisati, attengono a rapporti, negoziali e bancari (accordo-quadro; costituzione di pegno;
pagamento a favore di ), distinti e diversi da quelli oggetto CP_9
dell'originaria domanda monitoria (saldo passivo di c/c n. 4343), e rispetto ai quali la ingiungente era, quantomeno formalmente, terza estranea, essendosi limitata a CP_10
dare esecuzione alla disposizione/delega di pagamento che il Giudice di prime cure ha, come detto, ritenuto invalida/illegittima per le ragioni addotte dagli ingiunti.
La sopra rilevata autonomia/diversità dei titoli e dell'oggetto delle domande
“riconvenzionali” proposte dai convenuti sostanziali (id est, gli opponenti) rispetto a quelli posti a sostegno della domanda formulata dall'attrice sostanziale (i.e.,
l'ingiungente-opposta), rende quantomeno dubbia l'ammissibilità dei relativi motivi di opposizione a decreto ingiuntivo per difetto delle condizioni e presupposti richiesti dall'art. 36 c.p.c.
- APPELLO PRICIPALE – APPELLO INCIDENTALE –
RIPROPOSIZIONE IN APPELLO DI DOMANDE FORMULATE IN
ATTO DI OPPOSIZIONE A D.I. -
Ad ogni modo, volendo ravvisare, in via di applicazione estensiva dell'istituto di cui al citato art. 36 c.p.c., un collegamento teleologico-funzionale tra la causa petendi e l'oggetto delle domande reciprocamente formulate dagli opponenti e dall'opposta, e, quindi, superare il profilo di inammissibilità sopra rilevato, occorre, nel merito dei motivi di appello principale sopra riportati, suscettibili, per loro oggettiva sovrapponibilità, di trattazione unitaria, rilevare come la censurata motivazione, peraltro, estremamente sintetica e di mero rinvio alle difese degli opponenti, prossima per ciò alla denunciata apparenza/inesistenza, con cui il primo Giudice ha dichiarato l'invalidità della delega di cui alla contabile doc. n. 15 per ritenuta inesistenza di un rapporto di valuta tra delegante ( e delegataria ( ), nonché per dolo, commissivo CP_4 CP_9
pagina 9 di 16 e/o omissivo, della NC delegata, presupponeva, da un lato, che gli allora opponenti, su cui gravava il relativo onus probandi, avessero fornito piena prova della preventiva conoscenza da parte della NC dell'esistenza e del contenuto del c.d. accordo-quadro tra e , della consapevolezza sempre da parte della della sostanziale CP_4 CP_9 CP_10
difformità tra le finalità di garanzia previste nel menzionato accordo-quadro e quelle concretamente perseguite mediante il contratto di pegno, della consapevolezza, ancora una volta da parte della NC, dell'inesistenza, fittizietà o, comunque, fraudolenza/illiceità di detto accordo ovvero della condotta (e delle finalità ad essa sottese) tenuta degli amministratori, di diritto e di fatto, della , e, soprattutto, la CP_9
prova del concorso o, quantomeno, della cooperazione dolosa/colposa, dei funzionari della NC nell'illecito, avente anche rilevanza penale (truffa ed emissione di fatture per operazioni inesistenti) ascritto ai primi (i quali sono stati condannati con sentenza passata in giudicato).
Dall'altro, tale prospettazione difensiva presupponeva anche il positivo accertamento dell'apocrifia della sottoscrizione, riferibile a quale socio Persona_1
amministratore e legale rappresentante di apposta sulla missiva del CP_4
31/8/2010 recante la richiesta rivolta alla suddetta NC di procedere al versamento, a favore di , del saldo attivo del c/c n. 4243, costituito, come già esposto, in pegno CP_9
a favore di quest'ultima a garanzia dell'adempimento, da parte della disponente Pt_2
delle obbligazioni di pagamento del corrispettivo assunte con il predetto accordo-
[...]
quadro.
Tuttavia, anche a voler prescindere da ogni considerazione circa la valenza probatoria e, comunque, l'incidenza, giuridico-processuale, ex artt. 75 c.p.p. e 306 c.p.., nel presente giudizio, tanto della sentenza con cui, sia pure in primo grado, il
[...]
e il suo funzionario sono stati assolti, per insussistenza Parte_3 dell'elemento oggettivo e soggettivo, dalle imputazioni loro ascritte per fatti che, ancorchè rubricati sub specie di reato diverso da quello contestato agli amministratori di
, appaiono, però, oggettivamente sovrapponibili a quelli per cui è causa, quanto CP_9
della costituzione di parte civile operata dalla società appellata in quel processo penale, occorre, in ogni caso, rilevare come le circostanze di fatto allegate dagli opponenti, pagina 10 di 16 recisamente contestate dall'opposta e, come detto, laconicamente recepite, solo per relationem, dal primo Giudice, dal cui positivo accertamento avrebbe potuto dipendere l'accoglimento delle domande (di nullità/inesistenza dei censurati contratti e rapporti) formulate in via riconvenzionale in atto di opposizione, sono rimaste del tutto indimostrate, non avendo il primo Giudice dato ingresso agli incombenti istruttori invocati dagli ingiunti, i quali, a loro volta, in questa sede, hanno omesso di svolgere, in via incidentale, specifici motivi di gravame avverso la formale reiezione delle loro pregresse istanze istruttorie volte a dimostrare la fondatezza delle suddette domande e questioni che le statuizioni del primo Giudice ha, in modo, come si dirà, quantomeno implicito, così disatteso e rigettato nel merito, e che gli appellati, in comparsa di risposta in appello, si sono limitati a richiamare, operandone una mera riproposizione.
Il non più sanabile deficit probatorio sopra rilevato, unitamente alle specifiche e non palesemente infondate contestazioni svolte e reiterate da controparte, impediscono, diversamente da quanto avvenuto in primo grado, l'integrale e acritico accoglimento delle domande di invalidità del contratto di costituzione di pegno e della delega di cui alla contabile sub all. n. 15 per asserite, ma come detto indimostrate, illiceità e insussistenza del sottostante rapporto obbligatorio tra delegante e delegataria e per concorrente responsabilità della NC allegata in modo assolutamente apodittico.
Oltretutto, l'impugnato capo di sentenza con cui sono state accertate e dichiarate, rispettivamente, l'invalidità e l'inesistenza della delega e del sottostante rapporto di debito/credito, nonchè la responsabilità risarcitoria della con conseguente CP_10
assorbimento delle ulteriori domande e questioni che, ab origine, gli opponenti avevano svolto in via riconvenzionale con specifico riferimento al contratto-quadro, al contratto costitutivo di pegno e alla successiva operazione di pagamento a favore di del CP_9
saldo del c/c n. 4243, e, in questa sede, correttamente oggetto di semplice riproposizione da parte degli appellati, mal si concilia, però, con le risultanze istruttorie acquisite in primo grado.
Infatti, all'esito di indagini e verifiche comparative, prima facie, immuni da evidenti vizi di natura tecnica e/o giuridico-processuale, da manifesta illogicità o contraddittorietà di pagina 11 di 16 metodo e di valutazione, il C.T.U. grafologico nominato nel corso del giudizio di primo grado ha accertato la genuinità della disconosciuta sottoscrizione, formulando, al riguardo, condivisibili conclusioni che, a monte, portano ad escludere, in modo più che ragionevole, l'illegittimità e la decettività dell'operato della nei termini CP_10
prospettati dagli opponenti-appellati, nonché la violazione da parte della stessa di CP_10
doveri informativi (cui, peraltro, essa non era tenuta per esplicita disposizione negoziale)
e di correttezza/buona fede, confermando, quindi, l'intenzionalità e la riferibilità, giuridico-negoziale, in capo al delegante in nome e per conto di Persona_1 CP_4
non solo del documento sottoposto a verifica peritale, ma, necessariamente, anche
[...]
di tutti quegli atti, negoziali e dispositivi, antecedenti a questo e da questo sostanzialmente ratificati e confermati, che ne costituiscono l'imprescindibile presupposto logico-giuridico e che, pertanto, in questa sede, devono ritenersi pienamente validi ed efficaci.
Tali emergenze istruttorie, inoltre, si pongono in una relazione di assoluta incompatibilità, giuridico-negoziale e logica, anche con l'asserita ignoranza del delegante, in conseguenza di un asserito, ma indimostrato, dolo commissivo e/o omissivo della NC, circa il contenuto, la natura e gli effetti della delega, del contratto costitutivo di pegno, peraltro connotato, quest'ultimo, da intestazione e clausole di chiaro ed inequivocabile testo e tenore, e con la ritenuta inesistenza del rapporto di valuta sottostante l'accordo-quadro della cui di difformità teleologica rispetto alla garanzia così come in concreto concessa, non vi è, come detto, prova adeguata della sua conoscenza da parte della NC, la quale, come anticipato, era, rispetto ad esso, del tutto estranea, non potendosi, a fini probatori, ritenere sufficiente la mera riproduzione nel contratto di garanzia di una parte del contenuto dell'accordo-quadro, la cui portata appare, almeno in parte qua, superata dalle intese successivamente raggiunte dalle parti e da queste validamente ed efficacemente consacrate negli atti come sopra esaminati.
Conseguentemente, i motivi di appello principale, così come sopra unitariamente delibati, devono essere, nel merito, accolti e, per l'effetto, vanno respinti i motivi come sopra posti a fondamento dell'originaria opposizione a decreto ingiuntivo, nonché le pagina 12 di 16 domande riproposte da quest'ultimi con riferimento al contratto-quadro, al contratto di pegno e all'operazione di pagamento di cui sopra.
La superiore statuizione impone, per ovvie ragioni di integrale soccombenza, il rigetto anche dell'appello incidentale proposto dai convenuti appellati in relazione alla sola compensazione delle spese di lite disposta dal Giudice di prime cure.
- RIPROPOSIZIONE DA PARTE DEGLI APPELLATI DELLE
ULTERIORI DOMANDE SVOLTE IN PRIMO GRADO -
Come esposto in premessa, gli odierni appellati, ritenendo che le statuizioni rese dal
Giudice di primo grado avessero “assorbito” anche le domande che gli stessi avevano formulato in atto di opposizione a decreto ingiuntivo con specifico riferimento al rapporto di c/c n. 4343 (i.e., accertamento dell'esistenza ed entità del credito azionato in sede monitoria;
di illegittimità degli interessi ultralegali concretamente applicati;
di illegittimità degli interessi anatocistici;
di illegittimità dell'addebito di c.m.s. e di ulteriori costi e oneri), si sono, in parte qua, limitati a richiamare le suddette istanze di merito e le relative allegazioni e deduzioni, circoscrivendo, come detto, il formale appello incidentale al solo capo di sentenza con cui era stata disposta tra le parti la compensazione delle spese di lite.
Ed invero, in relazione alla suddetta mera riproposizione di domande formulate in primo grado, si ritiene che, diversamente da quella avente ad oggetto le domande afferenti al contratto-quadro, al contratto di pegno e all'operazione di pagamento sopra esaminata, effettivamente assorbite dalle statuizioni rese dal Giudice di prime cure, quella concernente le domande relative al credito fatto valere dall'ingiungente in sede monitoria, non sia rituale e sufficiente, non avendo il Tribunale operato, al riguardo, alcun assorbimento.
Infatti, come detto, con la sentenza di primo grado, era stata dichiarata l'illegittimità/invalidità della delega conferita da all'allora a compiere CP_4 CP_10
l'operazione di cui alla contabile sub doc. n. 15 e, quindi, del trasferimento della somma di € 2.500.000,00 dal c/c n. 4343 sul c/c n. 4243 il cui saldo era stato costituito in pegno pagina 13 di 16 a favore della società a garanzia delle obbligazioni assunte dalla disponente CP_9 verso quest'ultima con separato accordo-quadro, nonché la nullità del suddetto contratto di pegno, riconoscendo, in favore degli opponenti, un controcredito risarcitorio di importo corrispondente alla somma così illegittimamente girocontata, da porsi in compensazione con l'importo oggetto della pretesa creditoria azionata dall'ingiungente,
a favore della quale è stata, poi, comunque liquidata, previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, la somma di € 324.015,72 “quale residua esposizione debitoria risultante sul c/c n. 1/4343/5 intestato alla menzionata società ingiunta”.
Appare, per ciò, evidente come, nel caso di specie, il Giudice di primo grado, in punto di an e quantum debeatur del credito azionato in via monitoria, sia pure in modo estremamente laconico ed implicito, ha, in realtà, assunto delle determinazioni di merito, tanto è vero che ha detratto il controcredito risarcitorio come sopra riconosciuto in capo agli opponenti dal saldo passivo rinveniente dal c/c n. 4343, che il primo giudice, modificando l'importo oggetto del revocato decreto ingiuntivo, ha, in tal modo, di fatto accertato e quantificato in € 2.824.015,72 (€ 2.824.015,72 – € 2.500.000,00 = €
324.015,72) sulla base, però, di elementi di fatto e ragioni di diritto autonomi e/o diversi rispetto a quelli, in parte qua, allegati dagli opponenti a supporto dei motivi di opposizione e delle relative domande di merito, le quali (domande) risultano, per ciò, implicitamente disattese e rigettate, e la cui mera riproposizione, così come operata dagli odierni appellati, non può ritenersi rituale e sufficiente, essendo, invece, necessaria la espressa proposizione, sul punto, ad opera delle parti soccombenti, di un formale appello, anche solo incidentale, sorretto da specifici motivi di impugnazione in relazione ai predetti capi di sentenza.
Ne consegue che, in difetto di qualsivoglia gravame, le statuizioni di primo grado circa l'esistenza e l'entità del credito nei termini come sopra accertati in favore della CP_10
ingiungente devono ritenersi coperte da giudicato.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello principale deve essere integralmente accolto, e, per l'effetto, previa riforma dell'impugnata sentenza, gli opponenti, in solido tra loro e nelle qualità e limiti in precedenza specificati, devono pagina 14 di 16 essere condannati al pagamento, in favore dell'appellante, dell'importo come sopra accertato in sentenza di primo grado di € 2.824.015,72, oltre interessi come da originario ricorso monitorio.
Inoltre, le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e, quindi, come da dispositivo, vanno integralmente poste a carico degli opponenti-appellati, in solido tra loro e secondo i rispettivi titoli in precedenza precisati.
Infine, in considerazione del rigetto dell'appello incidentale, nella fattispecie in esame, ricorrono anche le condizioni per dichiarare gli appellati tenuti, ai sensi del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in parziale riforma della sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., n. 20423/2019, resa dal
Tribunale di Bologna in data 27/5/2019,
CONDANNA
gli appellati, rispettivamente, nelle qualità e nei limiti indicati in premessa, al pagamento in favore di quale successore, ex art. 111 c.p.c., nella titolarità del Controparte_7
diritto di credito originariamente azionato in sede monitoria, e per la causale di cui in premessa, della somma di € 2.824.015,72, oltre interessi come riconosciuti nell'appellata sentenza.
RIGETTA
l'appello incidentale proposto dai convenuti appellati.
CONDANNA
gli appellati, in solido tra loro e secondo i titoli e qualità indicati in premessa, al pagina 15 di 16 rimborso, in favore dell'appellante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in € 20.250,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge, e, quanto al presente grado di giudizio, in € 777,00 per spese e € 16.850,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge, ponendo definitivamente a carico degli appellati, in solido tra loro e secondo i rispettivi titoli e qualità, le spese relative alla c.t.u. grafologica espletata in primo grado.
DICHIARA
gli appellanti incidentali tenuti, in solido tra loro e secondo i rispettivi titoli e qualità, al versamento, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da L. n. 228/2012, del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 29/04/2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2455/2019 promossa da:
RAPPRESENTATA DA (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. BOCCANERA NICOLETTA, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in VIA M. D'AZEGLIO N. 31 BOLOGNA presso il difensore avv.
BOCCANERA NICOLETTA.
APPELLANTE contro
(C.F. ), già con il patrocinio dell'avv. CP_3 P.IVA_2 CP_4
MONARI SARDE' PIER LUIGI e dell'avv. FERRARI LUCA, elettivamente domiciliato in VIA UGO BASSI N. 7 40121 BOLOGNA presso il difensore avv.
MONARI SARDE' PIER LUIGI.
pagina 1 di 16 ES GA QUALE EREDE DI (C.F. Persona_1
), con il patrocinio dell'avv. MONARI SARDE' PIER LUIGI e C.F._1 dell'avv. FERRARI LUCA, elettivamente domiciliato in VIA UGO BASSI N. 7 40121
BOLOGNA presso il difensore avv. MONARI SARDE' PIER LUIGI.
QUALE EREDE DI (C.F. CP_5 Persona_1
, con il patrocinio dell'avv. MONARI SARDE' PIER LUIGI e C.F._2 dell'avv. FERRARI LUCA, elettivamente domiciliato in VIA UGO BASSI N. 7 40121
BOLOGNA presso il difensore avv. MONARI SARDE' PIER LUIGI.
QUALE EREDE DI CESARE (C.F. Controparte_6 Per_1
). C.F._3
APPELLATI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_7 P.IVA_3
BOCCANERA NICOLETTA, elettivamente domiciliato in VIA M. D'AZEGLIO N. 31
40123 BOLOGNA presso il difensore avv. BOCCANERA NICOLETTA.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate in via telematica.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., n. 20423/2019, resa in data 27/5/2019, il
Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla società e AN CP_4 Persona_1 CP_5
GA, nella qualità, rispettivamente, di debitrice principale e di fideiussori omnibus pagina 2 di 16 fino a concorrenza della somma di € 3.000.000,00, previa declaratoria “che la
[...]
Contr non ha delegato la NC (poi incorporata Parte_1 nell'ingiungente Intesa San Paolo s.p.a.) a eseguire l'operazione di cui alla contabile prodotta come doc. 15, in quanto che al 4 ottobre 2010 la non era debitrice CP_4
verso la della somma di E. 2.500.000,00 (o di altra somma)”, ha annullato CP_9
la suddetta operazione, nonché “il contratto di pegno a favore di (e successivi CP_10
aventi diritto) sul saldo di conto corrente del 23.2.2009”, e, conseguentemente, ha revocato l'opposto decreto n. 4763/2013 con cui era stato loro ingiunto di pagare, in solido, nelle suddette qualità e nei limiti della prestata garanzia personale, in favore della ingiungente, la somma di € 3.298.092,57, condannando, comunque, gli CP_10 opponenti “a pagare, in solido tra loro e con il limite di E. 3.000.000,00 per i garanti
(in persona degli eredi), ES Persona_1 CP_5
GA, alla parte convenuta opposta” (cui, medio tempore, era subentrata, ex art. 111 c.p.c., la cessionaria del credito , la somma di € 324.015,72, Controparte_1
quale residua esposizione debitoria risultante sul c/c n. 1/4343/5 intestato alla menzionata società ingiunta, “oltre gli interessi dal 27.10.2012, come indicati e richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo opposto”, con compensazione tra le parti delle spese processuali, “lasciandole a carico di chi le ha sostenute, comprese le spese di CTU”
(grafologica).
Con atto di citazione, ritualmente e tempestivamente notificato, la società cessionaria del credito oggetto di causa, e, per essa, la rappresentante Controparte_1 CP_2
ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte d'Appello, la società
[...] CP_4
AN GA, rispettivamente, in proprio e quali eredi di
[...] CP_5
nonché anch'essa quale erede del menzionato Persona_1 Controparte_6
de cuius, proponendo appello avverso la suddetta sentenza.
In particolare, quali motivi di gravame, l'appellante ha dedotto : 1) la nullità dell'appellata sentenza, per difetto di motivazione, ovvero per motivazione meramente apparente, avendo il Giudice di primo grado totalmente omesso di considerare le difese svolte nell'interesse del creditore opposto, nonché le risultanze istruttorie;
2) la nullità della suddetta sentenza nella parte in cui il Giudice non ha posto alla base della propria pagina 3 di 16 decisione i risultati della perizia grafologica espletata in primo grado sulla firma apposta in calce alla lettera (doc. n. 16 opponenti), con cui aveva disposto che Persona_1
versasse la somma di euro 2,5 milioni in favore della , omettendo di CP_10 CP_9 considerare che «la sottoscrizione dell'ordine inviato alla banca era proprio quella dell'allora legale rappresentante e, ritenendo altresì che non fosse debitrice della CP_4
3) infondatezza della ricostruzione dei fatti così come operata dal primo CP_9
Giudice nella parte in cui ha riconosciuto in capo agli opponenti la sussistenza di un controcredito risarcitorio pari all'importo della somma come sopra versata a , da CP_9
detrarre dal maggior importo oggetto di ingiunzione.
L'appellante ha, quindi, concluso, chiedendo, testualmente, “in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza n. 20423/2019 del Tribunale di
Bologna, per omessa o apparente motivazione, con ogni conseguente provvedimento;
in via principale: in riforma dell'impugnata sentenza, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 4763/2013 Trib. Bologna ottenuto da (cui è Controparte_7
subentrata nel corso del primo grado di giudizio nei confronti di Controparte_1
(ora e dei fideiussori sigg.ri Parte_1 CP_3 [...]
AN GA e (questi ultimi entro i limiti della Per_1 CP_5 garanzia di € 3.000.000,00); in subordine: in caso di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare che ed i sigg.ri AN CP_3
GA, (in proprio e quali eredi di e CP_5 Persona_1 CP_6
(quale erede di sono debitori verso
[...] Persona_1 Controparte_1
(quale successore di della somma di € 3.298.092,57, ovvero Controparte_7
della diversa somma, maggiore o minore, che risulterà equa e dovuta in esito al giudizio
(comunque limitando l'obbligazione dei sigg.ri AN GA, e CP_5 entro l'importo massimo di € 3.000.000,00), in via solidale Controparte_6
ovvero, in subordine, ciascuno per il titolo di rispettiva responsabilità, a fronte del contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria utilizzata sul conto corrente n.
1/4343/5, acceso in data 20 febbraio 2009 a nome di presso nonché in CP_4 CP_10
forza delle garanzie personali prestate in data 23-24 febbraio 2009 dai sigg.ri
[...]
e AN GA, mediante fideiussione omnibus Per_1 CP_5 limitata, sino alla concorrenza di € 3.000.000,00; in ulteriore subordine: in caso di pagina 4 di 16 mancato accoglimento delle domande sopra formulate, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui condanna ed i sigg.ri AN GA e CP_3 CP_5
(sia in proprio che quali eredi del sig. , nonché la sig.ra Persona_1 CP_6
quale erede del sig. a pagare a (già
[...] Persona_1 Controparte_1
la somma di € 324.015,72, oltre gli interessi a far tempo dal Controparte_7
27.10.2012 al saldo, e per l'effetto condannare i predetti al pagamento, in favore dell'appellante, del maggior importo di € 798.092,57, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, comunque non inferiore a € 324.015,72 oltre interessi convenzionali come indicati e richiesti nel ricorso monitorio, dall'1.3.2013 al saldo effettivo;
in ogni caso: con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Con comparsa di risposta depositata in data 19/2/2020, si sono costituiti in giudizio la società e AN GA, rispettivamente, in proprio e quali eredi CP_4 CP_5 di i quali, contestando l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di Persona_1 impugnazione ex adverso dedotti, hanno concluso chiedendo, testualmente, “che la
Corte d'appello di Bologna: 1) rigetti l'appello avversario;
1.1) in subordine, ossia per il caso di accoglimento di uno dei motivi di appello svolti dalla previa Controparte_1
eventuale ammissione delle istanze istruttorie già formulate e decidendo la causa nel merito anche con riferimento alle domande rimaste assorbite, rigetti qualsiasi domanda dell'appellante rivolta a ottenere dalla e dai fideiussori di questa somme CP_3
ulteriori a quelle liquidate nel capo 4) della sentenza impugnata;
2) in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna del 27 maggio 2019, n. 20423, condanni l'appellante al rimborso delle spese del precedente grado di giudizio;
Controparte_1
3) condanni l'appellante al rimborso delle spese del presente grado di giudizio”
Nel corso del giudizio, celebrato nella contumacia dell'appellata Controparte_6
è intervenuta, a norma dell'art. 111 c.p.c., quale cessionaria del Controparte_7
credito oggetto di causa, reiterando le conclusioni originariamente formulate dall'appellante cedente.
pagina 5 di 16 Successivamente, all'esito dell'udienza tenuta, ex art. 127 ter c.p.c., in modalità cartolare, in data 29/10/2024, la Corte, in composizione collegiale, previa acquisizione degli scritti difensivi conclusionali precedentemente depositati dalle parti e delle successive note difensive, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova anzitutto precisare che la causa petendi e l'oggetto dell'originaria domanda monitoria erano costituiti dal contratto di c/c n. 1/4343/5 assistito da apertura di credito, intestato alla società dal saldo passivo del suddetto conto corrente e dalle CP_4 accessorie garanzie fideiussorie omnibus (fino a concorrenza della somma di €
3.000.000,00) prestate da quale socio amministratore della correntista Persona_1
società debitrice, e dai di lui figli e AN GA. CP_5
Con l'atto di opposizione avverso il decreto ingiuntivo che aveva integralmente accolto la domanda come sopra strutturata e formulata, gli ingiunti avevano, da un lato, contestato la pretesa creditoria avanzata da controparte, deducendone l'illegittimità per asserita applicazione di interessi ultralegali in misura superiore a quanto pattuito, per indebito computo di interessi anatocistici, di cms e di altri oneri accessori, e, dall'altro, avevano allegato, inter alia, la responsabilità, contrattuale e/o aquiliana, dell'allora
[...]
(successivamente incorporata dalla ingiungente), assumendo, al riguardo, CP_10 CP_10
l'inesistenza di qualsivoglia debito verso la società con cui aveva CP_9 CP_4 stipulato il c.d. “accordo-quadro” del 17/9/2008, la nullità, ex artt. 1439-1441 c.c., del contratto di costituzione di pegno sul saldo attivo del diverso c/c n. 4342, l'illegittimità dell'operazione, in data 24/2/2009, attraverso cui era stata versata, in favore della menzionata società , la somma di € 2.500.000,00, proveniente dal predetto c/c CP_9
n. 4343 e confluita su quello oggetto della predetta garanzia, per asserita inesistenza/apocrifia della delega di cui alla contabile prodotta sub all. n. 15.
In ragione delle allegazioni e deduzioni, in sintesi, sopra riportate, gli opponenti avevano, quindi, formulato all'adìto Tribunale di Bologna le seguenti domande e pagina 6 di 16 conclusioni : “ «1) accerti e dichiari che il credito fatto valere dalla Intesa San Paolo
s.p.a. nel procedimento monitorio n. 9081/13 R.G. è inferiore all'importo indicato nel decreto ingiuntivo del 22 maggio 2013, n. 4763, e quindi revochi o dichiari nullo il predetto decreto ingiuntivo;
2) annulli il “contratto di pegno sul saldo di conto corrente” del 23.2.2009 ex art. 1441 e 1439, commi 1° o 2°, c.c.; 3) accerti e dichiari che la
[...] ha violato l'obbligo di informare la CP_11 Parte_1 circa la natura, l'oggetto e gli effetti del “contratto di pegno sul saldo del corrente” del
23.2.2009 o, in ogni caso, che la non informando la Controparte_11 [...] circa la natura, l'oggetto e gli effetti del “contratto di pegno sul Parte_1
saldo del conto corrente” del 23.2.2009, ha tenuto condotta contraria agli obblighi di correttezza e buona fede o, ancora, ha commesso illecito ex art. 2043 c.c. in danno della società opponente;
3.1) liquidi il danno subìto dalla Parte_1
per effetto dell'inadempimento, delle violazioni e/o dell'illecito di cui al precedente punto 3); 4) accerti e dichiari tanto che la non ha Parte_1 Parte_1
Cont delegato la NC a eseguire l'operazione di cui alla contabile prodotta come doc.
15 quanto che al 4 ottobre 2010 la non era debitrice Parte_1 Parte_1
verso la della somma di euro 2.500.000,00 (o di altra diversa somma); 4.1) CP_9
in alternativa rispetto a quanto richiesto al precedente punto 4), accerti e dichiari che la non ha conferito alla mandato a Parte_1 Controparte_11 eseguire l'operazione di cui alla contabile prodotta come doc. 15; 4.2) in subordine rispetto a quanto richiesto ai precedenti punti 4) e 4.1), accerti e dichiari che nell'eseguire l'operazione di cui alla contabile prodotta come doc. 15 la ha CP_10
violato gli obblighi di diligenza ex artt. 1710 c.c. e 1.1. del contratto di conto corrente concluso tra le parti il 20.2.2009 o, comunque, ha commesso illecito ex art. 2043 c.c. in danno della società opponente;
4.3) per il caso di accoglimento anche soltanto di una delle domande di cui ai precedenti punti 4), 4.1) e 4.2), liquidi le somme che la Intesa
San Paolo s.p.a. è tenuta a versare alla ex artt. Parte_1
2033, 1218, 1223 e 2043 c.c., ivi comprese quelle rivolte a risarcire il danno sofferto dalla società opponente per effetto della mancata disponibilità della somma di euro
2.500.000,00; 5) accerti e dichiari la compensazione, anche soltanto parziale, tra il credito liquidato in favore della in accoglimento Parte_1
pagina 7 di 16 delle domande di cui ai precedenti 3.1) e 4.3) e il credito di cui la Intesa San Paolo s.p.a. dovesse risultare titolare verso la società opponente, o comunque riduca il credito eventualmente riconosciuto alla Intesa San Paolo s.p.a. di una misura pari al credito liquidato in favore della . Parte_1
La sentenza qui appellata, recependo integralmente, ancorchè laconicamente per relationem, le deduzioni e le allegazioni svolte, “in via riconvenzionale”, dagli opponenti con riferimento alla sopra censurata operazione di pagamento e al richiamato contratto di pegno, e modificando, nei termini che di seguito verranno illustrati, la censurata pretesa creditoria fatta valere in sede monitoria, ha, testualmente, dichiarato
“che la non ha delegato la Ber NC a eseguire Parte_1
l'operazione di cui alla contabile prodotta come doc. 15, in quanto che al 4 ottobre 2010 la non era debitrice verso la della somma di E. 2.500.000,00 (o CP_4 CP_9
di altra somma)” e, per l'effetto, ha annullato detta operazione.
Ha, inoltre, annullato “il contratto di pegno a favore di (e successivi aventi CP_10
diritto) sul saldo di conto corrente del 23.2.2009”, e, infine, ha condannato “la parte attrice in opposizione a pagare, in solido tra loro e con il limite di E. 3.000.000,00 per i garanti (in persona degli eredi), Persona_1 CP_5
ES GA, alla parte convenuta opposta, la somma di E. 324.015,72, oltre gli interessi dal 27.10.2012, come indicati e richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo qui opposto”, disponendo tra le parti la compensazione delle spese processuali, “lasciandole a carico di chi le ha sostenute, comprese le spese di CTU”.
Le sopra riportate statuizioni hanno fatto oggetto di specifica censura da parte dell'odierna appellante che, in via di impugnazione principale, ne ha dedotto la nullità e, in ogni caso, l'erroneità per i motivi enunciati in premessa.
A loro volta, gli appellati hanno proposto appello incidentale in relazione al solo capo di sentenza con cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite, limitandosi a riproporre le domande già formulate con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e che,
a loro dire, erano state “assorbite” dalle statuizioni in precedenza riportate pagina 8 di 16 Orbene, prima di esaminare, nel merito, i motivi di gravame come sopra svolti dalle parti, appare quantomeno opportuno evidenziare che le allegazioni, deduzioni e domande svolte in primo grado dagli opponenti e poi recepite dal Giudice di prime cure nei termini sopra precisati, attengono a rapporti, negoziali e bancari (accordo-quadro; costituzione di pegno;
pagamento a favore di ), distinti e diversi da quelli oggetto CP_9
dell'originaria domanda monitoria (saldo passivo di c/c n. 4343), e rispetto ai quali la ingiungente era, quantomeno formalmente, terza estranea, essendosi limitata a CP_10
dare esecuzione alla disposizione/delega di pagamento che il Giudice di prime cure ha, come detto, ritenuto invalida/illegittima per le ragioni addotte dagli ingiunti.
La sopra rilevata autonomia/diversità dei titoli e dell'oggetto delle domande
“riconvenzionali” proposte dai convenuti sostanziali (id est, gli opponenti) rispetto a quelli posti a sostegno della domanda formulata dall'attrice sostanziale (i.e.,
l'ingiungente-opposta), rende quantomeno dubbia l'ammissibilità dei relativi motivi di opposizione a decreto ingiuntivo per difetto delle condizioni e presupposti richiesti dall'art. 36 c.p.c.
- APPELLO PRICIPALE – APPELLO INCIDENTALE –
RIPROPOSIZIONE IN APPELLO DI DOMANDE FORMULATE IN
ATTO DI OPPOSIZIONE A D.I. -
Ad ogni modo, volendo ravvisare, in via di applicazione estensiva dell'istituto di cui al citato art. 36 c.p.c., un collegamento teleologico-funzionale tra la causa petendi e l'oggetto delle domande reciprocamente formulate dagli opponenti e dall'opposta, e, quindi, superare il profilo di inammissibilità sopra rilevato, occorre, nel merito dei motivi di appello principale sopra riportati, suscettibili, per loro oggettiva sovrapponibilità, di trattazione unitaria, rilevare come la censurata motivazione, peraltro, estremamente sintetica e di mero rinvio alle difese degli opponenti, prossima per ciò alla denunciata apparenza/inesistenza, con cui il primo Giudice ha dichiarato l'invalidità della delega di cui alla contabile doc. n. 15 per ritenuta inesistenza di un rapporto di valuta tra delegante ( e delegataria ( ), nonché per dolo, commissivo CP_4 CP_9
pagina 9 di 16 e/o omissivo, della NC delegata, presupponeva, da un lato, che gli allora opponenti, su cui gravava il relativo onus probandi, avessero fornito piena prova della preventiva conoscenza da parte della NC dell'esistenza e del contenuto del c.d. accordo-quadro tra e , della consapevolezza sempre da parte della della sostanziale CP_4 CP_9 CP_10
difformità tra le finalità di garanzia previste nel menzionato accordo-quadro e quelle concretamente perseguite mediante il contratto di pegno, della consapevolezza, ancora una volta da parte della NC, dell'inesistenza, fittizietà o, comunque, fraudolenza/illiceità di detto accordo ovvero della condotta (e delle finalità ad essa sottese) tenuta degli amministratori, di diritto e di fatto, della , e, soprattutto, la CP_9
prova del concorso o, quantomeno, della cooperazione dolosa/colposa, dei funzionari della NC nell'illecito, avente anche rilevanza penale (truffa ed emissione di fatture per operazioni inesistenti) ascritto ai primi (i quali sono stati condannati con sentenza passata in giudicato).
Dall'altro, tale prospettazione difensiva presupponeva anche il positivo accertamento dell'apocrifia della sottoscrizione, riferibile a quale socio Persona_1
amministratore e legale rappresentante di apposta sulla missiva del CP_4
31/8/2010 recante la richiesta rivolta alla suddetta NC di procedere al versamento, a favore di , del saldo attivo del c/c n. 4243, costituito, come già esposto, in pegno CP_9
a favore di quest'ultima a garanzia dell'adempimento, da parte della disponente Pt_2
delle obbligazioni di pagamento del corrispettivo assunte con il predetto accordo-
[...]
quadro.
Tuttavia, anche a voler prescindere da ogni considerazione circa la valenza probatoria e, comunque, l'incidenza, giuridico-processuale, ex artt. 75 c.p.p. e 306 c.p.., nel presente giudizio, tanto della sentenza con cui, sia pure in primo grado, il
[...]
e il suo funzionario sono stati assolti, per insussistenza Parte_3 dell'elemento oggettivo e soggettivo, dalle imputazioni loro ascritte per fatti che, ancorchè rubricati sub specie di reato diverso da quello contestato agli amministratori di
, appaiono, però, oggettivamente sovrapponibili a quelli per cui è causa, quanto CP_9
della costituzione di parte civile operata dalla società appellata in quel processo penale, occorre, in ogni caso, rilevare come le circostanze di fatto allegate dagli opponenti, pagina 10 di 16 recisamente contestate dall'opposta e, come detto, laconicamente recepite, solo per relationem, dal primo Giudice, dal cui positivo accertamento avrebbe potuto dipendere l'accoglimento delle domande (di nullità/inesistenza dei censurati contratti e rapporti) formulate in via riconvenzionale in atto di opposizione, sono rimaste del tutto indimostrate, non avendo il primo Giudice dato ingresso agli incombenti istruttori invocati dagli ingiunti, i quali, a loro volta, in questa sede, hanno omesso di svolgere, in via incidentale, specifici motivi di gravame avverso la formale reiezione delle loro pregresse istanze istruttorie volte a dimostrare la fondatezza delle suddette domande e questioni che le statuizioni del primo Giudice ha, in modo, come si dirà, quantomeno implicito, così disatteso e rigettato nel merito, e che gli appellati, in comparsa di risposta in appello, si sono limitati a richiamare, operandone una mera riproposizione.
Il non più sanabile deficit probatorio sopra rilevato, unitamente alle specifiche e non palesemente infondate contestazioni svolte e reiterate da controparte, impediscono, diversamente da quanto avvenuto in primo grado, l'integrale e acritico accoglimento delle domande di invalidità del contratto di costituzione di pegno e della delega di cui alla contabile sub all. n. 15 per asserite, ma come detto indimostrate, illiceità e insussistenza del sottostante rapporto obbligatorio tra delegante e delegataria e per concorrente responsabilità della NC allegata in modo assolutamente apodittico.
Oltretutto, l'impugnato capo di sentenza con cui sono state accertate e dichiarate, rispettivamente, l'invalidità e l'inesistenza della delega e del sottostante rapporto di debito/credito, nonchè la responsabilità risarcitoria della con conseguente CP_10
assorbimento delle ulteriori domande e questioni che, ab origine, gli opponenti avevano svolto in via riconvenzionale con specifico riferimento al contratto-quadro, al contratto costitutivo di pegno e alla successiva operazione di pagamento a favore di del CP_9
saldo del c/c n. 4243, e, in questa sede, correttamente oggetto di semplice riproposizione da parte degli appellati, mal si concilia, però, con le risultanze istruttorie acquisite in primo grado.
Infatti, all'esito di indagini e verifiche comparative, prima facie, immuni da evidenti vizi di natura tecnica e/o giuridico-processuale, da manifesta illogicità o contraddittorietà di pagina 11 di 16 metodo e di valutazione, il C.T.U. grafologico nominato nel corso del giudizio di primo grado ha accertato la genuinità della disconosciuta sottoscrizione, formulando, al riguardo, condivisibili conclusioni che, a monte, portano ad escludere, in modo più che ragionevole, l'illegittimità e la decettività dell'operato della nei termini CP_10
prospettati dagli opponenti-appellati, nonché la violazione da parte della stessa di CP_10
doveri informativi (cui, peraltro, essa non era tenuta per esplicita disposizione negoziale)
e di correttezza/buona fede, confermando, quindi, l'intenzionalità e la riferibilità, giuridico-negoziale, in capo al delegante in nome e per conto di Persona_1 CP_4
non solo del documento sottoposto a verifica peritale, ma, necessariamente, anche
[...]
di tutti quegli atti, negoziali e dispositivi, antecedenti a questo e da questo sostanzialmente ratificati e confermati, che ne costituiscono l'imprescindibile presupposto logico-giuridico e che, pertanto, in questa sede, devono ritenersi pienamente validi ed efficaci.
Tali emergenze istruttorie, inoltre, si pongono in una relazione di assoluta incompatibilità, giuridico-negoziale e logica, anche con l'asserita ignoranza del delegante, in conseguenza di un asserito, ma indimostrato, dolo commissivo e/o omissivo della NC, circa il contenuto, la natura e gli effetti della delega, del contratto costitutivo di pegno, peraltro connotato, quest'ultimo, da intestazione e clausole di chiaro ed inequivocabile testo e tenore, e con la ritenuta inesistenza del rapporto di valuta sottostante l'accordo-quadro della cui di difformità teleologica rispetto alla garanzia così come in concreto concessa, non vi è, come detto, prova adeguata della sua conoscenza da parte della NC, la quale, come anticipato, era, rispetto ad esso, del tutto estranea, non potendosi, a fini probatori, ritenere sufficiente la mera riproduzione nel contratto di garanzia di una parte del contenuto dell'accordo-quadro, la cui portata appare, almeno in parte qua, superata dalle intese successivamente raggiunte dalle parti e da queste validamente ed efficacemente consacrate negli atti come sopra esaminati.
Conseguentemente, i motivi di appello principale, così come sopra unitariamente delibati, devono essere, nel merito, accolti e, per l'effetto, vanno respinti i motivi come sopra posti a fondamento dell'originaria opposizione a decreto ingiuntivo, nonché le pagina 12 di 16 domande riproposte da quest'ultimi con riferimento al contratto-quadro, al contratto di pegno e all'operazione di pagamento di cui sopra.
La superiore statuizione impone, per ovvie ragioni di integrale soccombenza, il rigetto anche dell'appello incidentale proposto dai convenuti appellati in relazione alla sola compensazione delle spese di lite disposta dal Giudice di prime cure.
- RIPROPOSIZIONE DA PARTE DEGLI APPELLATI DELLE
ULTERIORI DOMANDE SVOLTE IN PRIMO GRADO -
Come esposto in premessa, gli odierni appellati, ritenendo che le statuizioni rese dal
Giudice di primo grado avessero “assorbito” anche le domande che gli stessi avevano formulato in atto di opposizione a decreto ingiuntivo con specifico riferimento al rapporto di c/c n. 4343 (i.e., accertamento dell'esistenza ed entità del credito azionato in sede monitoria;
di illegittimità degli interessi ultralegali concretamente applicati;
di illegittimità degli interessi anatocistici;
di illegittimità dell'addebito di c.m.s. e di ulteriori costi e oneri), si sono, in parte qua, limitati a richiamare le suddette istanze di merito e le relative allegazioni e deduzioni, circoscrivendo, come detto, il formale appello incidentale al solo capo di sentenza con cui era stata disposta tra le parti la compensazione delle spese di lite.
Ed invero, in relazione alla suddetta mera riproposizione di domande formulate in primo grado, si ritiene che, diversamente da quella avente ad oggetto le domande afferenti al contratto-quadro, al contratto di pegno e all'operazione di pagamento sopra esaminata, effettivamente assorbite dalle statuizioni rese dal Giudice di prime cure, quella concernente le domande relative al credito fatto valere dall'ingiungente in sede monitoria, non sia rituale e sufficiente, non avendo il Tribunale operato, al riguardo, alcun assorbimento.
Infatti, come detto, con la sentenza di primo grado, era stata dichiarata l'illegittimità/invalidità della delega conferita da all'allora a compiere CP_4 CP_10
l'operazione di cui alla contabile sub doc. n. 15 e, quindi, del trasferimento della somma di € 2.500.000,00 dal c/c n. 4343 sul c/c n. 4243 il cui saldo era stato costituito in pegno pagina 13 di 16 a favore della società a garanzia delle obbligazioni assunte dalla disponente CP_9 verso quest'ultima con separato accordo-quadro, nonché la nullità del suddetto contratto di pegno, riconoscendo, in favore degli opponenti, un controcredito risarcitorio di importo corrispondente alla somma così illegittimamente girocontata, da porsi in compensazione con l'importo oggetto della pretesa creditoria azionata dall'ingiungente,
a favore della quale è stata, poi, comunque liquidata, previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, la somma di € 324.015,72 “quale residua esposizione debitoria risultante sul c/c n. 1/4343/5 intestato alla menzionata società ingiunta”.
Appare, per ciò, evidente come, nel caso di specie, il Giudice di primo grado, in punto di an e quantum debeatur del credito azionato in via monitoria, sia pure in modo estremamente laconico ed implicito, ha, in realtà, assunto delle determinazioni di merito, tanto è vero che ha detratto il controcredito risarcitorio come sopra riconosciuto in capo agli opponenti dal saldo passivo rinveniente dal c/c n. 4343, che il primo giudice, modificando l'importo oggetto del revocato decreto ingiuntivo, ha, in tal modo, di fatto accertato e quantificato in € 2.824.015,72 (€ 2.824.015,72 – € 2.500.000,00 = €
324.015,72) sulla base, però, di elementi di fatto e ragioni di diritto autonomi e/o diversi rispetto a quelli, in parte qua, allegati dagli opponenti a supporto dei motivi di opposizione e delle relative domande di merito, le quali (domande) risultano, per ciò, implicitamente disattese e rigettate, e la cui mera riproposizione, così come operata dagli odierni appellati, non può ritenersi rituale e sufficiente, essendo, invece, necessaria la espressa proposizione, sul punto, ad opera delle parti soccombenti, di un formale appello, anche solo incidentale, sorretto da specifici motivi di impugnazione in relazione ai predetti capi di sentenza.
Ne consegue che, in difetto di qualsivoglia gravame, le statuizioni di primo grado circa l'esistenza e l'entità del credito nei termini come sopra accertati in favore della CP_10
ingiungente devono ritenersi coperte da giudicato.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello principale deve essere integralmente accolto, e, per l'effetto, previa riforma dell'impugnata sentenza, gli opponenti, in solido tra loro e nelle qualità e limiti in precedenza specificati, devono pagina 14 di 16 essere condannati al pagamento, in favore dell'appellante, dell'importo come sopra accertato in sentenza di primo grado di € 2.824.015,72, oltre interessi come da originario ricorso monitorio.
Inoltre, le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e, quindi, come da dispositivo, vanno integralmente poste a carico degli opponenti-appellati, in solido tra loro e secondo i rispettivi titoli in precedenza precisati.
Infine, in considerazione del rigetto dell'appello incidentale, nella fattispecie in esame, ricorrono anche le condizioni per dichiarare gli appellati tenuti, ai sensi del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in parziale riforma della sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., n. 20423/2019, resa dal
Tribunale di Bologna in data 27/5/2019,
CONDANNA
gli appellati, rispettivamente, nelle qualità e nei limiti indicati in premessa, al pagamento in favore di quale successore, ex art. 111 c.p.c., nella titolarità del Controparte_7
diritto di credito originariamente azionato in sede monitoria, e per la causale di cui in premessa, della somma di € 2.824.015,72, oltre interessi come riconosciuti nell'appellata sentenza.
RIGETTA
l'appello incidentale proposto dai convenuti appellati.
CONDANNA
gli appellati, in solido tra loro e secondo i titoli e qualità indicati in premessa, al pagina 15 di 16 rimborso, in favore dell'appellante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in € 20.250,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge, e, quanto al presente grado di giudizio, in € 777,00 per spese e € 16.850,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge, ponendo definitivamente a carico degli appellati, in solido tra loro e secondo i rispettivi titoli e qualità, le spese relative alla c.t.u. grafologica espletata in primo grado.
DICHIARA
gli appellanti incidentali tenuti, in solido tra loro e secondo i rispettivi titoli e qualità, al versamento, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da L. n. 228/2012, del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 29/04/2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
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