Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01163/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05161/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5161 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Nunziante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota dell’Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di Napoli notificata in data 13 luglio 2022 di recupero delle somme corrisposte a titolo di competenze stipendiali nel periodo di aspettativa per infermità;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa ON TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, già in forza presso la Questura di Napoli, è Assistente Capo della Polizia di Stato in congedo dal 19 marzo 2023 in quanto dispensata dal servizio per inabilità fisica.
Con decreto prefettizio n. 7681 dell’8 settembre 2010 è stata collocata in aspettativa per infermità per 522 giorni, dal 22 febbraio 2009 al 28 luglio 2010. All’epoca era in corso il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ragione per cui il su indicato provvedimento ha stabilito che alla stessa “ compete il trattamento economico goduto in attività di servizio, salvo il recupero delle somme dovute dal 22 febbraio 2010, inizio del 13^ mese di aspettativa, al 28 luglio 2010, qualora l’infermità di cui sopra non sia riconosciuta come dipendente da causa di servizio ”.
Con il D.M. 163 del 21 marzo 2018, notificato alla ricorrente il 24 giugno 2020, in conformità al parere del C.V.C.S. 856172017 del 27 ottobre 2017, non è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell’infermità ed è stata conseguentemente respinta domanda di concessione dell’equo indennizzo per il duplice motivo della acclarata non dipendenza da fatti di servizio della patologia da indennizzare e della rilevata intempestività della preliminare richiesta di riconoscimento della dipendenza della stessa da causa di servizio.
A scioglimento della riserva assunta con il su citato decreto prefettizio n. 7681 dell’8 settembre 2010, preso atto del mancato riconoscimento della causa di servizio, il Prefetto di Napoli, con decreto n. 2801 del 7 gennaio 2020, notificato in data 24 giugno 2020 (cfr.all.11), ha proceduto alla rideterminazione definitiva dell’importo del trattamento economico di effettiva spettanza (rispetto a quello in precedenza attribuito alla ricorrente per intero, ma a titolo provvisorio, ex art.16 comma 4 del D.P.R. n.51/2009, in attesa della conclusione del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio) e ha conseguentemente disposto la ripetizione, nella misura del 50%, delle somme già corrisposte al dipendente a titolo fisso e continuativo dal 22.02.2009 al 28.07.2010, durante la sua permanenza (otre il 12° mese) in posizione di aspettativa per infermità, poi giudicata non dipendente da causa di servizio.
In esecuzione di siffatto decreto, l’Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di Napoli, con comunicazione notificata in data 13 luglio 2022, ha chiesto alla ricorrente la restituzione delle competenze percepite e non spettanti relative al periodo dal 22 febbraio 2009 al 28 luglio 2010.
Avverso la predetta pretesa insorge la parte ricorrente, deducendone l’illegittimità per “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 e 30 D.P.R. 170/2007 perplessità dell’azione amministrativa – insussistenza dei presupposti ai fini della pretesa creditoria – decadenza e prescrizione dell’esercizio del diritto e dell’azione ”.
Assume, in buona sostanza, che l’Amministrazione sarebbe irrimediabilmente decaduta dalla potestà di applicare le riduzioni stipendiali di cui si controverte e di procedere al recupero nei suoi confronti delle somme ad esse corrispondenti, in quanto la pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio sarebbe intervenuta oltre il ventiquattresimo mese dalla data del suo collocamento in aspettativa per infermità (ancorché quest’ultima non sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio), redendo definitivamente irripetibili i maggiori importi allo stesse corrisposti a titolo retributivo. E ciò ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 e 13 del DPR nr. 170/2007 e dell’art. 39 del DPR Nr. 51/2009,
Il Ministero intimato, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza del gravame, invocandone la reiezione.
La causa viene ritenuta per la decisione all’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 25 novembre 2025.
2. Il ricorso non è suscettibile di favorevole apprezzamento.
Il Collegio ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale, correttamente richiamato dall’Avvocatura dello Stato, secondo cui l’art. 12, comma 3, del d.P.R. 170/2007, nel prevedere che “durante l’aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera”, fa riferimento al “personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale”, laddove la ricorrente è stato giudicato non idoneo al servizio, in modo assoluto: in disparte la sua ratio (da cogliersi nel permanere del rapporto organico con la P.A., per il personale giudicato non idoneo al servizio in modo parziale), è chiaro che la disposizione non può applicarsi al di fuori dei casi previsti, tra i quali non rientra, evidentemente, quello della ricorrente (in termini, Consiglio di Stato, Sez. I, n. 1874/20; id. , n. 1196/20; TAR Campania, Napoli, n. 3990/2028; id., 545/2018; TAR Campania, Salerno, n. 1016/2017.
Non può, quindi, essere accolta la doglianza di parte ricorrente in relazione alla ritenuta non applicabilità al caso in esame, da parte dell’amministrazione, del termine decadenziale previsto dall’art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 170/2007, dal momento che l’odierna ricorrente, con verbale BL/S497/10 in data 27.10.2010 della C.M.O. di Napoli è stata giudicata permanentemente non idoneo al servizio d’istituto “in modo assoluto”, e non “in modo parziale”, come previsto dalla norma de qua .
Correttamente, quindi, l’Amministrazione ha attivato la procedura di recupero delle eccedenze retributive né avrebbe potuto operare diversamente, anche alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “il recupero di somme indebitamente erogate dalla p.a. ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell'art. 2033 cod.civ., di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate. Si tratta cioè di atti vincolati, di carattere non autoritativo, di doveroso recupero di somme erroneamente corrisposte dall’amministrazione, rispetto ai quali – nell’ambito del rapporto obbligatorio di reciproco dare avere (paritetico) - resta ferma la possibilità per l'interessato di contestare eventuali errori di conteggio e la sussistenza dell’indebito (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. III, 20 marzo 2019, n. 1852)”, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5343/2019).
Quanto all’eccepita prescrizione decennale della pretesa creditoria, rileva il Collegio che, come su evidenziato, il Decreto Prefettizio n. 7681 notificato alla ricorrente nel novembre 2013, in calce decreta che “alla predetta, per il suddetto periodo, compete il trattamento economico goduto in attività di servizio, salvo il recupero somme dovute dal 22.02.2010, inizio del 12° mese di aspettativa, al 28.07.2010, qualora l’infermità di cui sopra non sia riconosciuta come dipendente da causa di servizio”.
Come correttamente osservato dall’Avvocatura dello Stato, la dicitura “fatto salvo”, sottolinea una clausola che l’Amministrazione “si riserva” e tale riserva interrompe i termini decennali di prescrizione del diritto. Infatti, il successivo Decreto Prefettizio nr. 0002801 del 07.01.2020 scioglie la riserva precedentemente assunta all’esito della definizione del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
Ne deriva che la prescrizione decennale può decorrere solo dal D.M. del 2018 che ha sciolto “la riserva” del riconoscimento della eventuale causa di servizio.
3. Il ricorso, in conclusione, è infondato e va respinto.
4. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite in ragione della presenza di orientamenti giurisprudenziali di primo grado contrastanti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL IN, Presidente
ON TE, Consigliere, Estensore
CO Ciconte, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON TE | OL IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.