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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/12/2024, n. 3168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 3168 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
Causa n. 7116 /2023 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Undicesima Sezione Stranieri
Riunito in Camera di consiglio del 26 novembre 2024 in composizione collegiale, nelle persone di:
Laura Cresta Presidente
Paola Bozzo Costa Giudice relatore
Daniela Di Sarno Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa n. R.G. 7116 / 2023 avente ad oggetto: Impugnazione avverso il diniego del Questore di IMPERIA dell'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”, promossa da: in atti generalizzato - Avv. MASSARO ANGELO Parte_1
RICORRENTE
Contro
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di diniego emesso in data 23.05.2023 dal Questore di Imperia a seguito di istanza di riconoscimento della protezione speciale formalizzata dal ricorrente in questura in data 03.01.2023.
Il Questore ha rifiutato la domanda di protezione speciale sul presupposto che la
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
Torino/Genova -con il parere del 07.04.2023- ha ritenuto non sussistenti i presupposti per il permesso di soggiorno per protezione speciale, esprimendo parere contrario
(senza tuttavia riportare nella decisione, neppure in sintesi, i motivi), avendo altresì considerato di non dover dare comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo di rifiuto ex art. 10 bis legge 241/90 per la ritenuta natura vincolata della decisione ed avendo escluso di avere la possibilità di valutazioni discrezionali in ordine al rilascio di un altro permesso di soggiorno.
La Commissione - con il parere richiamato dal Questore e prodotto in giudizio dal con la sua costituzione - ha basato la propria valutazione negativa sui CP_1
Pagina 1 di 13 documenti allegati dal richiedente, sinteticamente descritti come segue:” passaporto tunisino ril. 20.9.18 scad. 19.9.2023, permesso soggiorno per stranieri, istanza datata 3 gennaio
2023, allegato integrativo all'istanza di protezione speciale, bollettini postali, comunicazione di ospitalità, casellario centrale identità, elenco precedenti dattiloscopici..”.
Considerata la disciplina di cui all'art. 19 comma 1 e 1.1. TUI., ha ritenuto infondati i motivi per i quali l'allontanamento dal territorio nazionale del richiedente avrebbe potuto comportare violazione del divieto di cui all'articolo 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98, primo e secondo periodo (che proibisce il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che possa essere esposta al rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero che possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetta dalla persecuzione, o rischi di essere sottoposto a tortura od a trattamenti inumani o degradanti, o qualora si rilevi la ricorrenza di obblighi costituzionali od internazionali dello Stato italiano).
Ha poi escluso la sussistenza di fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale del richiedente potesse comportare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come previsto dal comma 1.1., terzo e quarto periodo, dell'articolo 19 citato non essendo emersi dall'istruttoria elementi attestanti la presenza di effettivi e significativi legami familiari in Italia, né un effettivo inserimento sociale, tenuto conto della brevità di durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali nel paese di origine.
Le difese di cui al ricorso si fondano - in fatto - sull'essere il richiedente pienamente rientrante nelle tutele di cui all'invocato art. 19 TUI, perché integrato in Italia dove ha uno stabile lavoro come lavapiatti full-time a San Lorenzo al mare (IM) presso la
Food&Beverages SRLS e dove ha una sistemazione alloggiativa autonoma ad Imperia in via Paoletti n. 35, oltre a comprendere l'italiano - essendo anche iscritto ad un corso di alfabetizzazione ed apprendimento della lingua italiana - ed avere in Italia alcuni parenti titolari di PDS, avendo sempre tenuto condotta irreprensibile (cfr., ricorso sub cpv.5). Si fondano, altresì (cfr. sub cpv.6), sul fatto che il ricorrente “…appartiene alla categoria sessuale degli LGBT avente orientamento sessuale GAY (omosessuale)..” provenendo da un Paese dove le “.. persone LGBT sono ancora legalmente perseguitate.
Attualmente la legge tunisina criminalizza infatti i rapporti omosessuali. L'articolo 230 del
Codice penale tunisino prevede la reclusione fino a 3 anni per atti di sodomia tra adulti consenzienti: “La sodomie, si elle ne rentre dans aucun des cas prévus aux articles précédents, est punie de l'emprisonnement pendant trois ans”.
Lamenta quindi – in diritto - la violazione dell' art.19 TUI che proibisce l'espulsione verso uno Stato qualora esistono fondati motivi di ritenere che possa essere esposta al rischio di persecuzione per l'orientamento sessuale, invocando la sospensiva dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato concludendo perché il tribunale
"NEL MERITO rigetti/annulli/dichiari nullo e/o comunque illegittimo e/o comunque inefficace
Pagina 2 di 13 il PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELLA PROTEZIONE SPECIALE
CAT.A.12/23/IMM/IISEZ./NR.33DIREG. EMESSO DALLA QUESTURA DI IMPERIA
DEL 23/05/2023 E NOTIFICATO IL SUCCESSIVO 22/06/2023; e, per l'effetto, riconosca esso stesso lo status di avente diritto alla protezione speciale (o la misura di protezione che il giudice ill.mo riterrà adeguata al caso concreto) in favore del sig ordinando alla Parte_1
QUESTURA DI IMPERIA competente di rilasciare alla ricorrente il corrispondente permesso di soggiorno. Vinte le spese del presente giudizio.”
A riscontro della domanda, il ricorrente produce la seguente documentazione: il contratto di lavoro del 7.7.23 con la Food&Beverages LS a t.d. scadente il 31.1.8.23; il
C2 storico alla data del 13.7.23 che conferma il contratto;
l'iscrizione corso italiano A2 anno 2023/24; i documenti ricorrente (CF, Tessera sanitaria e passaporto scaduto); il
PDS per lavoro autonomo e passaporto di un cittadino tunisino indicato come parente.
Acquisite informative in via sommaria e preliminare, con decreto inaudita altera parte del 05.09.23, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Nelle more del giudizio (il 27.11.23), si è costituita parte convenuta contestando il merito della domanda, eccependo che la questione del lavoro stabilmente reperito non risulta essere mai stata rappresentata, come pure le asserite persecuzioni per l'orientamento sessuale. Ritiene che il ricorrente sia “soggetto giovane ed in salute la cui migrazione è determinata da motivi economici, è entrato recentemente in Italia e ha ancora riferimenti familiari in Patria.” A suo avviso, pertanto, il rientro in patria non costituisce un rischio di subire trattamenti inumani e degradanti ex art.19, comma I.I del T.U.I..
Ritiene che in ricorso siano riportate considerazioni di carattere generale sulla situazione dello Stato di provenienza indicando quale elemento peculiare il proprio orientamento sessuale mai portato a conoscenza della P.A. e non confortato da alcuna articolazione di prova in ricorso. Insiste sul fatto che l'interessato non ha documentato alla Commissione Territoriale l'eventuale esistenza di fattori di vulnerabilità riconducibili alla sua persona, tali da far ritenere sussistente un ragionevole rischio, in caso di rimpatrio, di compromettere i suoi diritti inviolabili a causa della sproporzione esistente nel godimento dei diritti fondamentali tra il contesto di vita italiano e quello del paese d'origine. Il ha poi ritenuto inesistente un radicamento CP_1 apprezzabile anche per il breve periodo di soggiorno. Su tali premesso ha quindi concluso come segue: “Piaccia al Tribunale Ill.mo respingere il ricorso. Spese per legge.”
Alla prima udienza di comparizione in data 29.11.2023, confermata la sospensione e ritenuta la causa non matura per la decisione, il giudice ha fissato udienza per prosecuzione istruttoria documentale e per l'ascolto del ricorrente.
Nelle more, la Difesa del ricorrente ha depositato diverse note nelle quali ha spiegato che, dopo aver lavorato in regola nella ristorazione, il ricorrente ha intrapreso una nuova attività lavorativa come manovale edile presso la TT s.r.l.s. Via don
Abbo il Santo 12 ad Imperia nel settore dell'edilizia con orario settimanale di 48 ore ed una busta paga - ad ottobre 2023 - pari a euro 1.547,00, e risiede nel Comune di Prelà
(IM) via Canneto 2 presso un parente. Il ricorrente ha poi concluso un nuovo rapporto di lavoro, sempre come operaio edile, con contratto di lavoro subordinato a partire dal
Pagina 3 di 13 31.05.2024 presso la Ditta C.S.G. Costruzioni s.r.l.; ha frequentato il corso di lingua italiana livello A1 e si è iscritto al livello A2 per l'anno 2024/2025 al CPIA della
Provincia di Imperia;
ha partecipato al Corso base sulla cittadinanza organizzato dalla
ANOLF Cisl di Imperia ed ha frequentato con profitto la formazione base sulla sicurezza sul lavoro nelle costruzioni edili e stradali.
A riscontro, risulta prodotta la seguente ulteriore documentazione: piano di inserimento lavorativo individuale del 4.8.23 come Reskilling con CPI di Imperia;
contratto di lavoro del 01.10.23 con la TT LS a t.d., full-time, scadente il
01.01.24; comunicazione del 1.01.24 di proroga contratto con TT LS fino al
30.6.24 e relativa comunicazione obbligatoria;
3 buste paga per lavoro 2023 con
TT LS (ottobre-dicembre 2023 con imponibile parziale fiscale di euro 5.815); 1 busta paga per lavoro 2024 con TT LS (gennaio 2024); CU 2024 di TT LS (euro 5.815 redditi 2023); lettera del 31.5.24 di assunzione a t.d., dal 3.6.24 fino al
30.6.24, con la SG TR RL di AS (sede lavoro in prov. Alessandria); lettera del 28.6.24 di 1^ proroga del contratto con SG RL fino al 31.12.24 e comunicazione CPI;
2 buste paga 2024 per lavoro con SG RL (giugno, luglio con imponibile fiscale parziale di euro 4.284); richiesta iscrizione del ricorrente del 30.10.23 in Via Canneto 2 Comune Prelà; contratto locazione del 23.11.20 intestato ad un connazionale con relativa registrazione e documenti della locatrice;
certificato residenza del ricorrente in via Canneto 2 Prelà (IM); attestato del 27.5.24 di iscrizione
A1 scuola lingua ITA Centro formazione Fabio Boero;
attestato iscrizione A2 scuola
CPIA Imperia 2024/25; certificato del 2.9.24 frequenza Corso base Cittadinanza;
attestato del 26.6.24 di formazione Sicurezza sul Lavoro.
All'udienza del 09.10.24, la giudice ha sentito parte ricorrente, che - con il marginale ausilio di un interprete parlando e comprendendo la lingua italiana con qualche incertezza– ha riferito di essere giunto in Italia (dopo essere stato in Germania e poi in
Francia) in agosto 2022, di essersi subito trasferito a Prelà (IM) dove ha un cugino da parte di padre che lo ha ospitato e dove vive tutt'ora; di aver scelto espressamente di venire in Italia per la presenza di alcuni parenti e perché aveva visto che la legislazione italiana gli era sembrata più favorevole;
di essere andato in Questura per fare domanda a dicembre 2022 e di avere avuto l'appuntamento a gennaio 2023.
Sulla propria inclinazione omosessuale, e sulle ragioni della tardiva allegazione di tale profilo (per la prima volta con il ricorso), il ricorrente ha confermato l'allegazione, dichiarando di sentirsi “del terzo genere”, di amare i maschi e di aver perciò lasciato la
Tunisia dove aveva avuto una relazione che si era conclusa nel 2020, mentre in Italia non ha ancora avuto relazioni (e non ne ha al momento), perché non ha tempo essendo impegnato con il lavoro, pur essendo andato, 4-5 volte, al Koko Beach di Imperia dove però non ha incontrato persone di suo gradimento. Ha spiegato di non aver presentato domanda di protezione internazionale perché non voleva far sapere del suo orientamento e perché non sapeva bene come funzionava la legge al riguardo. Ha precisato di aver informato il cugino che lo ospita e che non ha problemi al riguardo ma di non averne parlato con altri parenti in Italia per non aver problemi. Ha aggiunto che vorrebbe tornare in Tunisia per vedere la madre ed i fratelli ai quali è molto legato.
Pagina 4 di 13 La causa, istruita documentalmente ed oralmente, è stata posta in decisione.
Sentite le parti comparse all'udienza del 26.11.24, all'esito della discussione, il
Collegio ha riservato la decisione sulle conclusioni come rassegnate nei rispettivi in atti.
Tutto ciò premesso
OSSERVA
Preliminarmente deve essere chiarito che oggetto del presente giudizio è l'impugnazione del provvedimento del Questore di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, previo parere negativo della Commissione territoriale, ragione per cui il Tribunale non può esaminare anche una domanda di protezione internazionale, che deve necessariamente seguire l'apposito iter amministrativo, essendo competente in via amministrativa sulle domande di protezione internazionale la
Commissione territoriale.
E' infatti estranea alla disciplina vigente un'azione di accertamento del diritto alla protezione internazionale che sia svincolata da una preventiva pronuncia dell'organo deputato a riconoscere, in prima battuta, lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria. Non è infatti proponibile dinanzi al giudice una domanda di protezione internazionale in assenza del previo procedimento avanti alla Commissione territoriale ed il potere eccezionale del giudice - relativo all'acquisizione ufficiosa di informazioni sul paese di origine del richiedente - trova attuazione solo nell'ambito dell'impugnazione del provvedimento della commissione territoriale (cfr. tra le molte, Cassazione civile sez. I, 08/06/2023 n.16179 -ud. 14/04/2023, dep. 08/06/2023).
Ciò posto, l'attuale situazione del ricorrente consente il riconoscimento del diritto richiesto nei termini che seguono.
Il ricorrente ha pacificamente manifestato la sua intenzione di chiedere la protezione speciale in dicembre 2022 (formalizzata il 3 gennaio 2023).
Ed allora, sulla protezione speciale, ratione temporis (non rilevando la novella di cui al
D.L. 20/23, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, applicabile solo alle domande presentate successivamente alla sua entrata in vigore ovvero dall'11.03.2023), si osserva, innanzitutto, che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130
(convertito nella legge 173/2020), ha modificato la disciplina delle protezioni “minori”
e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte): “
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora
Pagina 5 di 13 ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Il comma 1.2. successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la
Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n.
113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro).
Precisato quanto sopra in diritto, con riferimento al caso in esame, non si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale ai sensi dell'art. 19/comma 1 ed 1.1. primo e secondo periodo, d.lvo 286/98.
In merito alla valutazione di credibilità dei motivi che il richiedente pone a fondamento della propria domanda giudiziale e, nel caso, basati sull'orientamento sessuale, vanno fatte le seguenti considerazioni preliminari.
La CGUE ha affermato che, “considerata la delicatezza delle questioni relative alla sfera personale di un individuo e, segnatamente, alla sua sessualità, non si può concludere che quest'ultimo manchi di credibilità per il solo fatto che, a causa della sua reticenza a rivelare aspetti intimi della propria vita, egli non abbia dichiarato immediatamente la propria omosessualità” 1.
Pertanto, le persone che conducono i colloqui personali devono “tenere conto del
«contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale, il genere,
l'orientamento sessuale, l'identità sessuale o la vulnerabilità del richiedente” [articolo 15, paragrafo 3, lettera a), Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione)]. Le linee guida dell'UNHCR sulle
Pagina 6 di 13 domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e/o l'identità di genere 2 spiegano che in casi di questo genere, la valutazione della credibilità deve avvenire in modo individuale e dimostrando sensibilità. Generalmente chi deve decidere sullo status può essere aiutato a valutare l'orientamento sessuale o l'identità di genere del richiedente approfondendo elementi relativi alle percezioni personali dello stesso, ai suoi sentimenti, alle esperienze di diversità, alla stigmatizzazione e alla vergogna subite nel corso della vita, piuttosto che focalizzandosi sulle sue pratiche sessuali [par.62]. Inoltre, l'autoidentificazione come
LGBTI andrebbe considerata come un'indicazione dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere del richiedente. Il contesto sociale e culturale da cui proviene può influire sul modo in cui egli si auto-identifica. Alcune persone LGBTI, ad esempio, potrebbero nutrire una profonda vergogna e/o aver interiorizzato forme di omofobia - cosa che li potrebbe indurre a negare il loro orientamento sessuale e/o ad adottare forme di espressione verbale o fisica conformi alle norme e ai ruoli eterosessuali. I richiedenti provenienti da paesi molto intolleranti potrebbero non identificarsi subito come LGBTI. Se sussistessero altri elementi in suo favore, ciò non dovrebbe di per sé indurre a concludere che il richiedente non possa fondare la sua richiesta sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. In alcuni casi, prima che le persone
LGBTI arrivino a comprendere pienamente la loro identità, potrebbero essersi sentiti
“diversi” già da bambini. Nei casi in cui sia pertinente, dimostrare questa esperienza di
“differenza” può rappresentare un elemento utile per stabilire l'identità del richiedente. L'attrazione fisica su cui si fonda l'orientamento sessuale che si avrà da adulti può emergere in un periodo compreso fra l'infanzia avanzata e la prima adolescenza. Tuttavia, in altri casi si potrebbero provare sentimenti di attrazione nei confronti di persone dello stesso sesso soltanto in un'età più matura. Similmente, dal momento che in molte società i codici sociali legati al genere possono essere meno prescrittivi o rigidi per i bambini di quanto lo siano per gli adulti, può accadere che alcune persone non diventino pienamente consapevoli della propria identità di genere fino all'adolescenza, alle prime fasi dell'età adulta o anche più avanti nel corso della vita.
Ancora, i richiedenti possono aver rivelato o meno agli stretti familiari il loro orientamento sessuale e/o la loro identità di genere. Fare rivelazioni di questo genere può essere difficile e potrebbe anche provocare reazioni violente e abusi da parte dei membri della famiglia. Come si è già notato, un richiedente potrebbe essersi sposato, aver divorziato e/o avere dei figli. Di per sé questi fattori non implicano che il richiedente non sia LGBTI. Nel caso in cui dovessero sorgere dei dubbi rispetto alla credibilità di un richiedente sposato, può essere appropriato porgli alcune domande relative alle ragioni del matrimonio. Se il richiedente è in grado di fornire una spiegazione coerente e ragionevole del perché si sia sposato e/o abbia avuto dei figli, le dichiarazioni del richiedente a questo proposito dovrebbero allora essere ritenute credibili.
Pagina 7 di 13 Infine, la Corte di Cassazione sez. I Civile, con ordinanza n. 5225/20 del 26 febbraio
2020 ha ribadito che “la scelta di fede costituisce, al pari di quella sull'orientamento sessuale, una delle primarie modalità di estrinsecazione della personalità umana: di conseguenza non può mai essere consentito al giudice di spingersi sino alla pretesa di valutare criticamente il percorso personale di avvicinamento alla fede seguito da un determinato soggetto, ovvero le modalità con le quali costui sceglie, in assoluta libertà -e fermi restando soltanto i limiti di ordine pubblico e sicurezza nazionale- di professare la propria fede”3.
Tutto ciò premesso, tenuto conto delle autorevoli indicazioni ed alla luce delle dichiarazioni rese per la prima volta in udienza, il Collegio reputa che il racconto del richiedente presenti importanti profili di inattendibilità, sulla base di un'analisi globale dell'allegazione contenuta per la prima volta in ricorso e dell'audizione davanti al giudice delegato per l'istruttoria.
Invero, l'audizione resa in questa sede, a fronte dell'estrema genericità di allegazione in ricorso - del tutto priva di specifiche in fatto - ed a fronte dei pochi elementi di dettaglio forniti in udienza (ad esempio sulla relazione avuta in Tunisia meramente accennata), è rimasta caratterizzata da estrema genericità, oltre che da aspetti scarsamente plausibili e contraddittori. Si osserva in merito infatti che il ricorrente:
- pur avendo ammesso di aver scelto di venire in Italia (dopo essere passato da altri paesi europei), tra gli altri motivi legati alla presenza di parenti, perché aveva visto che la normativa era più favorevole (cfr.”… perché avevo visto la legislazione italiana che mi era sembrata migliore…”) ha poi invece giustificato la tardiva allegazione di un aspetto così importante (oltreché notorio ai fini di una domanda di asilo) per non aver conosciuto la normativa (“..perché inizialmente… non sapevo bene come funzionava la legge..)
- fatto poi un cenno ad una relazione asseritamente avuta in Tunisia e conclusa 4 anni prima, ha riferito di non averne invece mai avute in Italia perché impegnato con il lavoro.
Il richiedente dunque, pur in Italia da oltre 2 anni, non ha mai avuto una relazione, apparendo poco comprensibile come una persona che afferma di essere fuggito dal suo
Paese per via del proprio orientamento sessuale, affermando altresì di aver avuto invece una relazione nel proprio paese nonostante una società e una legislazione fortemente omofobe, mettendo quindi seriamente a repentaglio la propria vita, arrivi poi in un paese dove c'è libertà ed in oltre 2 anni non tenti neanche di avere una relazione e neppure provi ad avvicinarsi alla comunità LGBTI ad esempio nelle sue forme associative. Assai debole appare anche la motivazione offerta, legata agli impegni di lavoro ed alla sfortuna negli incontri in discoteca.
Ugualmente inverosimile è rimasta la ragione della mancata allegazione in sede amministrativa del fondamentale motivo della domanda sotto questo profilo, legato alla carente conoscenza normativa.
Pagina 8 di 13 L'insieme delle incongruenze evidenziate, rendono non credibili le dichiarazioni del ricorrente, non potendosi in senso contrario eccepire una comprensibile ritrosia o imbarazzo nel raccontare vicende intime, perché appunto tali contraddizioni riguardano anche elementi esterni alle relazioni omosessuali.
Deve in conclusione ritenersi che il richiedente non abbia assolto l'onere postogli dall'art 3 comma 5 d.lgs. 251/2007 (in particolare: “a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”). Pertanto, ai sensi della medesima disposizione, il racconto non può ritenersi provato, né con riferimento alle vicende narrate, né all'orientamento sessuale.
Per le esposte ragioni, il Collegio ritiene non ravvisabile una persecuzione o rischio di grave danno tali da integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale cui all'art. 19/comma 1 ed 1.1. primo e secondo periodo TUI, cit..
Il Collegio ritiene invece sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale ai sensi dell'art. 19/comma 1.1. terzo e quarto periodo TUI cit., tenuto conto del percorso di integrazione sociale e professionale nel territorio italiano valutato dal Collegio come effettivo.
Il ricorrente ha infatti dimostrato una sufficiente autonomia dal punto di vista linguistico- verificata direttamente in udienza –, dal punto di vista economico - confermata anche in audizione ed ampiamente documentata – e dal punto di vista abitativo, ugualmente documentata e confermata in udienza.
Risulta infatti documentato il reperimento di regolari occupazioni lavorative contrattualizzate nel settore edilizia, come operaio. Trattasi di rapporti di lavoro, incominciati nel 2023, rinnovati o prorogati ogni volta fino a tutt'oggi. Dalla disamina delle buste paga si evince poi una retribuzione ampiamente idonea e compatibile con la costruzione di un percorso dignitoso ed in autonomia, fuori dal circuito d'accoglienza.
Ad oggi, le prospettive di crescita e stabilizzazione in Italia sono concrete e testimoniate da un impegno lodevole e da un comportamento civile non avendo precedenti condanne e neppure segnalazioni di polizia per reati di allarme sociale (tali non essendo le violazioni in materia di immigrazione). Il ricorrente ha documentato anche un particolare impegno nella propria formazione professionale e culturale.
Il percorso di integrazione è tuttora in divenire e, qualora bruscamente interrotto, si realizzerebbe certamente un vulnus al suo diritto alla vita privata. In tale situazione, tenuto conto dell'effettivo percorso di integrazione, il suo rimpatrio costituirebbe pertanto di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione del diritto alla privata sancito dall'art. 8 CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98, specie se parametrata all'attuale situazione della zona di provenienza.
Invero dalle COI sul paese di origine sono diverse le criticità che si riscontrano. La
Tunisia sta affrontando, infatti, una gravissima crisi economica e politica con una importante quantità di questioni irrisolte nel campo dei diritti civili e sociali, sebbene ciò non esponga i civili ad un rischio generalizzato di subire un danno grave da
Pagina 9 di 13 violenza indiscriminata dovuta a conflitto armato interno o internazionale4.
Il presidente tunisino Kais Saied- quasi due anni dopo la sua prima elezione di ottobre
2019 – si ritiene abbia portato il Paese verso l'autoritarismo. Il 25 luglio 2021 ha licenziato il primo ministro ed ha sospeso il parlamento e, nel settembre 2021, ha anche annunciato la sospensione parziale della Costituzione del 2014. Da allora ha governato per decreto, ha abolito la divisione dei poteri ed ha portato le istituzioni centrali della giovane democrazia – come il Supremo Consiglio giudiziario e l'Alta Autorità
Indipendente per le elezioni (ISIE) – sotto il proprio controllo diretto. Il suo assalto alla magistratura è in corso: nel giugno 2022 si è concesso il potere di revocare sommariamente i giudici5.
Il 25 luglio 2022 si è tenuto un referendum costituzionale volto ad aumentare i poteri presidenziali, la commissione elettorale, controllata dallo stesso presidente Kais Saied, ha affermato che il 95% ha votato sì al referendum costituzionale, boicottato dai gruppi di opposizione 6. Secondo la bozza proposta smantella molte Controparte_2 delle salvaguardie previste dalla Costituzione tunisina post-rivoluzione e non fornisce garanzie istituzionali per i diritti umani. La rimozione di queste salvaguardie invia un messaggio preoccupante e fa tornare indietro anni di sforzi per rafforzare la protezione dei diritti umani in Tunisia. Tra le criticità principali, secondo vi Controparte_2 sarebbero l'erosione dell'indipendenza del potere giudiziario, ai poteri di emergenza non sarebbero mantenuti i limiti invero previsti nella Costituzione del 2014 e vi sono rimandi alla religione (all'art.5) che potrebbero essere utilizzati come base per minare i diritti umani della popolazione e per discriminare alcune confessioni religiose 7. Tra il
05.02.2022 ed il 06.02.22, il presidente Kais Saied ha annunciato lo scioglimento del
Consiglio superiore della magistratura (Conseil supérieur de la magistrature, (CSM)), che ha accusato di essere corrotto e di ritardare notevolmente l'indagine sull'assassinio dell'attivista di sinistra nel 2013. Il capo del Consiglio superiore della Persona_1 magistratura, ha dichiarato il 06.02.22 che la decisione del Persona_2 presidente è stata illegale, aggiungendo che i lavori del consiglio continueranno 8. A tal proposito, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Per_3
Pagina 10 di 13 ha esortato il Presidente della Tunisia a ripristinare l'Alto Consiglio Per_4 giudiziario, avvertendo che il suo scioglimento minerebbe gravemente lo stato di diritto, la separazione dei poteri e l'indipendenza della magistratura nel Paese 9.
Nel corso del 2023 è stato registrato un aumento significativo di arresti, detenzioni e indagini a carico di politici dell'opposizione, giornalisti ed altre personalità dei media, avvocati ed altri presunti critici del governo in Tunisia. Tra i problemi significativi relativi ai diritti umani figurano segnalazioni credibili di: tortura o trattamento o punizione crudele, inumano o degradante da parte del governo;
arresti o detenzioni arbitrarie;
gravi problemi con l'indipendenza della magistratura;
prigionieri o detenuti politici;
interferenza arbitraria o illegale con la privacy; gravi restrizioni alla libertà di espressione ed alla libertà dei media, tra cui arresti o procedimenti giudiziari ingiustificati di giornalisti, censura o applicazione o minaccia di applicazione di leggi penali sulla diffamazione per limitare l'espressione; gravi restrizioni alla libertà di
Internet; sostanziale interferenza con la libertà di associazione, tra cui leggi eccessivamente restrittive sull'organizzazione, il finanziamento o il funzionamento di organizzazioni non governative e della società civile;
restrizioni al diritto di lasciare il paese;
respingimento di rifugiati in un paese in cui avrebbero dovuto affrontare tortura o persecuzione;
gravi e irragionevoli restrizioni alla partecipazione politica;
grave corruzione governativa, sia ad alto livello che diffusa;
crimini che comportano violenza o minacce di violenza contro i tunisini neri e gli africani subsahariani;
leggi che criminalizzano i rapporti sessuali consensuali tra persone dello stesso sesso tra adulti e l'applicazione di tali leggi;
reati che comportano violenza o minacce di violenza contro persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer o intersessuali;
e significative restrizioni alla libertà di associazione dei lavoratori. Il Governo ha adottato alcune misure credibili per affrontare l'impunità o ridurre gli abusi, ma i gruppi per i diritti umani hanno spesso affermato che le indagini sugli abusi da parte della polizia, delle forze di sicurezza e dei funzionari dei centri di detenzione mancavano di trasparenza e incontravano lunghi ritardi e ostacoli procedurali. Anche le indagini di alto profilo su ex funzionari governativi, membri del parlamento, personaggi dei media e imprenditori per accuse di corruzione, cospirazione e terrorismo mancavano di trasparenza 10.
I media hanno infine valutato molto controverso anche il risultato delle ultime elezioni di ottobre 2024 11.
Per concludere, le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia che non ha pendenze né precedenti penali né di polizia di allarme sociale - dà
Pagina 11 di 13 diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Non sono state neppure allegate, né sono altrimenti emerse, ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine, salute e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione.
Ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, come inserito dal d.l. n. 130/2020, il Questore dovrà rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Da ultimo va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7/commi 2 e 3, DL 20/23, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto stesso, continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà rilasciato sarà convertibile alla scadenza in P.D.S. per motivi di lavoro.
Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.
Spese di giudizio. Con riferimento alle spese di causa, non è applicabile al presente giudizio il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima “dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato”. Infatti la liquidazione dovrebbe essere qui “effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso” (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.
In ogni caso, qualora risultassero venuti meno i presupposti del beneficio, nonostante l'accoglimento della domanda, sussistono gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero giustificato la compensazione integrale delle spese processuali, considerato il rigetto della domanda sotto il principale profilo dedotto dell'orientamento sessuale e considerato che la domanda viene accolta alla luce dell'istruttoria documentale ed orale che è stato necessario svolgere in questa sede, grazie alla quale è stato possibile riscontrare il complessivo percorso inclusivo svolto nel corso degli anni e maturato soprattutto nell'ultimo periodo sulla base di elementi che erano scarsi se non assenti al momento della decisione impugnata.
RISERVA di provvedere con separato decreto – ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R.
115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore solo all'esito del deposito della rituale istanza del difensore, provvedimento di ammissione provvisoria del COA e delle dichiarazioni sostitutive e/o documentazione reddituale/fiscale in merito alle condizioni di reddito IMPONIBILE come previsto dagli artt. 76 e 79 TUSG per l'anno 2023 ed i mesi gennaio-ottobre 2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
• dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1., terzo e quarto periodo, d.lgs. 286/98, e conseguentemente dispone la trasmissione del presente decreto al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2., primo periodo TUI
- convertibile alla scadenza in permesso per lavoro - in favore del
Pagina 12 di 13 richiedente nato in [...] il [...] - CUI Parte_1
06KI25H.
• nulla sulle spese
Inviato per la controfirma il 28 novembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
(Paola Bozzo Costa) (Laura Cresta)
Pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sentenza Corte UE (Grande Sezione), 2 dicembre 2014, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160244&pageIndex=0&doclang=IT&m
). Email_1 2 UNHCR, Guidelines On International Protection No. 9, 23/10/2012, 509136ca9.pdf (unhcr.org) 3 Corte di Cassazione Civile Ord. Sez. 1 Num. 5225 Anno 2020, pag.5 http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./2020022
) Email_2 Email_3 4 sul punto si segnalano le seguenti fonti: Report 2022 di HRW https://www.hrw.org/world- report/2022/country-chapters/tunisia; US Department of State, report 2021 https://www.ecoi.net/en/document/2071185.html 5 SWP – Stiftung Wissenschaft und Politik: No Time to Lose as Tunisia's President Consolidates
Authoritarian Turn , June 2022 su https://www.
[...]
Email_4 6 Tunisia referendum expansion of president's powers, su CP_3 CP_4 https://www.theguardian.com/world/2022/jul/26/tunisia-president-referendum-result-new-phase-kais- saied;
7 Tunisia: New draft constitution undermines independence of Judiciary and Controparte_2 weakens human rights safeguards, 5 luglio 2022, su https://www.ecoi.net/en/document/2075036.html; 8 Information Centre for Asylum and Migration, Briefing Notes, Controparte_5 7 febbraio 2022,su https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2022/briefi ngnotes-kw06-2022.pdf? ; Email_5 9 OHCHR – UN Office of the High Commissioner for Human Rights: Dissolution of Tunisia's High
Judicial Council seriously undermines rule of law in Tunisia – 8 February 2022 su Per_4 https://www.ecoi.net/en/document/2067773.html; 10 https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/tunisia/; 11 https://www.aljazeera.com/news/2024/10/7/saieds-low-turnout-win-in-tunisia-election-sparks- repression-concerns; https://www.affarinternazionali.it/tunisia-elezioni-presidenziali-e-il-secondo- mandato-di-saied/;
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Undicesima Sezione Stranieri
Riunito in Camera di consiglio del 26 novembre 2024 in composizione collegiale, nelle persone di:
Laura Cresta Presidente
Paola Bozzo Costa Giudice relatore
Daniela Di Sarno Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa n. R.G. 7116 / 2023 avente ad oggetto: Impugnazione avverso il diniego del Questore di IMPERIA dell'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”, promossa da: in atti generalizzato - Avv. MASSARO ANGELO Parte_1
RICORRENTE
Contro
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di diniego emesso in data 23.05.2023 dal Questore di Imperia a seguito di istanza di riconoscimento della protezione speciale formalizzata dal ricorrente in questura in data 03.01.2023.
Il Questore ha rifiutato la domanda di protezione speciale sul presupposto che la
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
Torino/Genova -con il parere del 07.04.2023- ha ritenuto non sussistenti i presupposti per il permesso di soggiorno per protezione speciale, esprimendo parere contrario
(senza tuttavia riportare nella decisione, neppure in sintesi, i motivi), avendo altresì considerato di non dover dare comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo di rifiuto ex art. 10 bis legge 241/90 per la ritenuta natura vincolata della decisione ed avendo escluso di avere la possibilità di valutazioni discrezionali in ordine al rilascio di un altro permesso di soggiorno.
La Commissione - con il parere richiamato dal Questore e prodotto in giudizio dal con la sua costituzione - ha basato la propria valutazione negativa sui CP_1
Pagina 1 di 13 documenti allegati dal richiedente, sinteticamente descritti come segue:” passaporto tunisino ril. 20.9.18 scad. 19.9.2023, permesso soggiorno per stranieri, istanza datata 3 gennaio
2023, allegato integrativo all'istanza di protezione speciale, bollettini postali, comunicazione di ospitalità, casellario centrale identità, elenco precedenti dattiloscopici..”.
Considerata la disciplina di cui all'art. 19 comma 1 e 1.1. TUI., ha ritenuto infondati i motivi per i quali l'allontanamento dal territorio nazionale del richiedente avrebbe potuto comportare violazione del divieto di cui all'articolo 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98, primo e secondo periodo (che proibisce il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che possa essere esposta al rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero che possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetta dalla persecuzione, o rischi di essere sottoposto a tortura od a trattamenti inumani o degradanti, o qualora si rilevi la ricorrenza di obblighi costituzionali od internazionali dello Stato italiano).
Ha poi escluso la sussistenza di fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale del richiedente potesse comportare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come previsto dal comma 1.1., terzo e quarto periodo, dell'articolo 19 citato non essendo emersi dall'istruttoria elementi attestanti la presenza di effettivi e significativi legami familiari in Italia, né un effettivo inserimento sociale, tenuto conto della brevità di durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali nel paese di origine.
Le difese di cui al ricorso si fondano - in fatto - sull'essere il richiedente pienamente rientrante nelle tutele di cui all'invocato art. 19 TUI, perché integrato in Italia dove ha uno stabile lavoro come lavapiatti full-time a San Lorenzo al mare (IM) presso la
Food&Beverages SRLS e dove ha una sistemazione alloggiativa autonoma ad Imperia in via Paoletti n. 35, oltre a comprendere l'italiano - essendo anche iscritto ad un corso di alfabetizzazione ed apprendimento della lingua italiana - ed avere in Italia alcuni parenti titolari di PDS, avendo sempre tenuto condotta irreprensibile (cfr., ricorso sub cpv.5). Si fondano, altresì (cfr. sub cpv.6), sul fatto che il ricorrente “…appartiene alla categoria sessuale degli LGBT avente orientamento sessuale GAY (omosessuale)..” provenendo da un Paese dove le “.. persone LGBT sono ancora legalmente perseguitate.
Attualmente la legge tunisina criminalizza infatti i rapporti omosessuali. L'articolo 230 del
Codice penale tunisino prevede la reclusione fino a 3 anni per atti di sodomia tra adulti consenzienti: “La sodomie, si elle ne rentre dans aucun des cas prévus aux articles précédents, est punie de l'emprisonnement pendant trois ans”.
Lamenta quindi – in diritto - la violazione dell' art.19 TUI che proibisce l'espulsione verso uno Stato qualora esistono fondati motivi di ritenere che possa essere esposta al rischio di persecuzione per l'orientamento sessuale, invocando la sospensiva dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato concludendo perché il tribunale
"NEL MERITO rigetti/annulli/dichiari nullo e/o comunque illegittimo e/o comunque inefficace
Pagina 2 di 13 il PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELLA PROTEZIONE SPECIALE
CAT.A.12/23/IMM/IISEZ./NR.33DIREG. EMESSO DALLA QUESTURA DI IMPERIA
DEL 23/05/2023 E NOTIFICATO IL SUCCESSIVO 22/06/2023; e, per l'effetto, riconosca esso stesso lo status di avente diritto alla protezione speciale (o la misura di protezione che il giudice ill.mo riterrà adeguata al caso concreto) in favore del sig ordinando alla Parte_1
QUESTURA DI IMPERIA competente di rilasciare alla ricorrente il corrispondente permesso di soggiorno. Vinte le spese del presente giudizio.”
A riscontro della domanda, il ricorrente produce la seguente documentazione: il contratto di lavoro del 7.7.23 con la Food&Beverages LS a t.d. scadente il 31.1.8.23; il
C2 storico alla data del 13.7.23 che conferma il contratto;
l'iscrizione corso italiano A2 anno 2023/24; i documenti ricorrente (CF, Tessera sanitaria e passaporto scaduto); il
PDS per lavoro autonomo e passaporto di un cittadino tunisino indicato come parente.
Acquisite informative in via sommaria e preliminare, con decreto inaudita altera parte del 05.09.23, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Nelle more del giudizio (il 27.11.23), si è costituita parte convenuta contestando il merito della domanda, eccependo che la questione del lavoro stabilmente reperito non risulta essere mai stata rappresentata, come pure le asserite persecuzioni per l'orientamento sessuale. Ritiene che il ricorrente sia “soggetto giovane ed in salute la cui migrazione è determinata da motivi economici, è entrato recentemente in Italia e ha ancora riferimenti familiari in Patria.” A suo avviso, pertanto, il rientro in patria non costituisce un rischio di subire trattamenti inumani e degradanti ex art.19, comma I.I del T.U.I..
Ritiene che in ricorso siano riportate considerazioni di carattere generale sulla situazione dello Stato di provenienza indicando quale elemento peculiare il proprio orientamento sessuale mai portato a conoscenza della P.A. e non confortato da alcuna articolazione di prova in ricorso. Insiste sul fatto che l'interessato non ha documentato alla Commissione Territoriale l'eventuale esistenza di fattori di vulnerabilità riconducibili alla sua persona, tali da far ritenere sussistente un ragionevole rischio, in caso di rimpatrio, di compromettere i suoi diritti inviolabili a causa della sproporzione esistente nel godimento dei diritti fondamentali tra il contesto di vita italiano e quello del paese d'origine. Il ha poi ritenuto inesistente un radicamento CP_1 apprezzabile anche per il breve periodo di soggiorno. Su tali premesso ha quindi concluso come segue: “Piaccia al Tribunale Ill.mo respingere il ricorso. Spese per legge.”
Alla prima udienza di comparizione in data 29.11.2023, confermata la sospensione e ritenuta la causa non matura per la decisione, il giudice ha fissato udienza per prosecuzione istruttoria documentale e per l'ascolto del ricorrente.
Nelle more, la Difesa del ricorrente ha depositato diverse note nelle quali ha spiegato che, dopo aver lavorato in regola nella ristorazione, il ricorrente ha intrapreso una nuova attività lavorativa come manovale edile presso la TT s.r.l.s. Via don
Abbo il Santo 12 ad Imperia nel settore dell'edilizia con orario settimanale di 48 ore ed una busta paga - ad ottobre 2023 - pari a euro 1.547,00, e risiede nel Comune di Prelà
(IM) via Canneto 2 presso un parente. Il ricorrente ha poi concluso un nuovo rapporto di lavoro, sempre come operaio edile, con contratto di lavoro subordinato a partire dal
Pagina 3 di 13 31.05.2024 presso la Ditta C.S.G. Costruzioni s.r.l.; ha frequentato il corso di lingua italiana livello A1 e si è iscritto al livello A2 per l'anno 2024/2025 al CPIA della
Provincia di Imperia;
ha partecipato al Corso base sulla cittadinanza organizzato dalla
ANOLF Cisl di Imperia ed ha frequentato con profitto la formazione base sulla sicurezza sul lavoro nelle costruzioni edili e stradali.
A riscontro, risulta prodotta la seguente ulteriore documentazione: piano di inserimento lavorativo individuale del 4.8.23 come Reskilling con CPI di Imperia;
contratto di lavoro del 01.10.23 con la TT LS a t.d., full-time, scadente il
01.01.24; comunicazione del 1.01.24 di proroga contratto con TT LS fino al
30.6.24 e relativa comunicazione obbligatoria;
3 buste paga per lavoro 2023 con
TT LS (ottobre-dicembre 2023 con imponibile parziale fiscale di euro 5.815); 1 busta paga per lavoro 2024 con TT LS (gennaio 2024); CU 2024 di TT LS (euro 5.815 redditi 2023); lettera del 31.5.24 di assunzione a t.d., dal 3.6.24 fino al
30.6.24, con la SG TR RL di AS (sede lavoro in prov. Alessandria); lettera del 28.6.24 di 1^ proroga del contratto con SG RL fino al 31.12.24 e comunicazione CPI;
2 buste paga 2024 per lavoro con SG RL (giugno, luglio con imponibile fiscale parziale di euro 4.284); richiesta iscrizione del ricorrente del 30.10.23 in Via Canneto 2 Comune Prelà; contratto locazione del 23.11.20 intestato ad un connazionale con relativa registrazione e documenti della locatrice;
certificato residenza del ricorrente in via Canneto 2 Prelà (IM); attestato del 27.5.24 di iscrizione
A1 scuola lingua ITA Centro formazione Fabio Boero;
attestato iscrizione A2 scuola
CPIA Imperia 2024/25; certificato del 2.9.24 frequenza Corso base Cittadinanza;
attestato del 26.6.24 di formazione Sicurezza sul Lavoro.
All'udienza del 09.10.24, la giudice ha sentito parte ricorrente, che - con il marginale ausilio di un interprete parlando e comprendendo la lingua italiana con qualche incertezza– ha riferito di essere giunto in Italia (dopo essere stato in Germania e poi in
Francia) in agosto 2022, di essersi subito trasferito a Prelà (IM) dove ha un cugino da parte di padre che lo ha ospitato e dove vive tutt'ora; di aver scelto espressamente di venire in Italia per la presenza di alcuni parenti e perché aveva visto che la legislazione italiana gli era sembrata più favorevole;
di essere andato in Questura per fare domanda a dicembre 2022 e di avere avuto l'appuntamento a gennaio 2023.
Sulla propria inclinazione omosessuale, e sulle ragioni della tardiva allegazione di tale profilo (per la prima volta con il ricorso), il ricorrente ha confermato l'allegazione, dichiarando di sentirsi “del terzo genere”, di amare i maschi e di aver perciò lasciato la
Tunisia dove aveva avuto una relazione che si era conclusa nel 2020, mentre in Italia non ha ancora avuto relazioni (e non ne ha al momento), perché non ha tempo essendo impegnato con il lavoro, pur essendo andato, 4-5 volte, al Koko Beach di Imperia dove però non ha incontrato persone di suo gradimento. Ha spiegato di non aver presentato domanda di protezione internazionale perché non voleva far sapere del suo orientamento e perché non sapeva bene come funzionava la legge al riguardo. Ha precisato di aver informato il cugino che lo ospita e che non ha problemi al riguardo ma di non averne parlato con altri parenti in Italia per non aver problemi. Ha aggiunto che vorrebbe tornare in Tunisia per vedere la madre ed i fratelli ai quali è molto legato.
Pagina 4 di 13 La causa, istruita documentalmente ed oralmente, è stata posta in decisione.
Sentite le parti comparse all'udienza del 26.11.24, all'esito della discussione, il
Collegio ha riservato la decisione sulle conclusioni come rassegnate nei rispettivi in atti.
Tutto ciò premesso
OSSERVA
Preliminarmente deve essere chiarito che oggetto del presente giudizio è l'impugnazione del provvedimento del Questore di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, previo parere negativo della Commissione territoriale, ragione per cui il Tribunale non può esaminare anche una domanda di protezione internazionale, che deve necessariamente seguire l'apposito iter amministrativo, essendo competente in via amministrativa sulle domande di protezione internazionale la
Commissione territoriale.
E' infatti estranea alla disciplina vigente un'azione di accertamento del diritto alla protezione internazionale che sia svincolata da una preventiva pronuncia dell'organo deputato a riconoscere, in prima battuta, lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria. Non è infatti proponibile dinanzi al giudice una domanda di protezione internazionale in assenza del previo procedimento avanti alla Commissione territoriale ed il potere eccezionale del giudice - relativo all'acquisizione ufficiosa di informazioni sul paese di origine del richiedente - trova attuazione solo nell'ambito dell'impugnazione del provvedimento della commissione territoriale (cfr. tra le molte, Cassazione civile sez. I, 08/06/2023 n.16179 -ud. 14/04/2023, dep. 08/06/2023).
Ciò posto, l'attuale situazione del ricorrente consente il riconoscimento del diritto richiesto nei termini che seguono.
Il ricorrente ha pacificamente manifestato la sua intenzione di chiedere la protezione speciale in dicembre 2022 (formalizzata il 3 gennaio 2023).
Ed allora, sulla protezione speciale, ratione temporis (non rilevando la novella di cui al
D.L. 20/23, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, applicabile solo alle domande presentate successivamente alla sua entrata in vigore ovvero dall'11.03.2023), si osserva, innanzitutto, che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130
(convertito nella legge 173/2020), ha modificato la disciplina delle protezioni “minori”
e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte): “
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora
Pagina 5 di 13 ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Il comma 1.2. successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la
Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n.
113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro).
Precisato quanto sopra in diritto, con riferimento al caso in esame, non si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale ai sensi dell'art. 19/comma 1 ed 1.1. primo e secondo periodo, d.lvo 286/98.
In merito alla valutazione di credibilità dei motivi che il richiedente pone a fondamento della propria domanda giudiziale e, nel caso, basati sull'orientamento sessuale, vanno fatte le seguenti considerazioni preliminari.
La CGUE ha affermato che, “considerata la delicatezza delle questioni relative alla sfera personale di un individuo e, segnatamente, alla sua sessualità, non si può concludere che quest'ultimo manchi di credibilità per il solo fatto che, a causa della sua reticenza a rivelare aspetti intimi della propria vita, egli non abbia dichiarato immediatamente la propria omosessualità” 1.
Pertanto, le persone che conducono i colloqui personali devono “tenere conto del
«contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale, il genere,
l'orientamento sessuale, l'identità sessuale o la vulnerabilità del richiedente” [articolo 15, paragrafo 3, lettera a), Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione)]. Le linee guida dell'UNHCR sulle
Pagina 6 di 13 domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e/o l'identità di genere 2 spiegano che in casi di questo genere, la valutazione della credibilità deve avvenire in modo individuale e dimostrando sensibilità. Generalmente chi deve decidere sullo status può essere aiutato a valutare l'orientamento sessuale o l'identità di genere del richiedente approfondendo elementi relativi alle percezioni personali dello stesso, ai suoi sentimenti, alle esperienze di diversità, alla stigmatizzazione e alla vergogna subite nel corso della vita, piuttosto che focalizzandosi sulle sue pratiche sessuali [par.62]. Inoltre, l'autoidentificazione come
LGBTI andrebbe considerata come un'indicazione dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere del richiedente. Il contesto sociale e culturale da cui proviene può influire sul modo in cui egli si auto-identifica. Alcune persone LGBTI, ad esempio, potrebbero nutrire una profonda vergogna e/o aver interiorizzato forme di omofobia - cosa che li potrebbe indurre a negare il loro orientamento sessuale e/o ad adottare forme di espressione verbale o fisica conformi alle norme e ai ruoli eterosessuali. I richiedenti provenienti da paesi molto intolleranti potrebbero non identificarsi subito come LGBTI. Se sussistessero altri elementi in suo favore, ciò non dovrebbe di per sé indurre a concludere che il richiedente non possa fondare la sua richiesta sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. In alcuni casi, prima che le persone
LGBTI arrivino a comprendere pienamente la loro identità, potrebbero essersi sentiti
“diversi” già da bambini. Nei casi in cui sia pertinente, dimostrare questa esperienza di
“differenza” può rappresentare un elemento utile per stabilire l'identità del richiedente. L'attrazione fisica su cui si fonda l'orientamento sessuale che si avrà da adulti può emergere in un periodo compreso fra l'infanzia avanzata e la prima adolescenza. Tuttavia, in altri casi si potrebbero provare sentimenti di attrazione nei confronti di persone dello stesso sesso soltanto in un'età più matura. Similmente, dal momento che in molte società i codici sociali legati al genere possono essere meno prescrittivi o rigidi per i bambini di quanto lo siano per gli adulti, può accadere che alcune persone non diventino pienamente consapevoli della propria identità di genere fino all'adolescenza, alle prime fasi dell'età adulta o anche più avanti nel corso della vita.
Ancora, i richiedenti possono aver rivelato o meno agli stretti familiari il loro orientamento sessuale e/o la loro identità di genere. Fare rivelazioni di questo genere può essere difficile e potrebbe anche provocare reazioni violente e abusi da parte dei membri della famiglia. Come si è già notato, un richiedente potrebbe essersi sposato, aver divorziato e/o avere dei figli. Di per sé questi fattori non implicano che il richiedente non sia LGBTI. Nel caso in cui dovessero sorgere dei dubbi rispetto alla credibilità di un richiedente sposato, può essere appropriato porgli alcune domande relative alle ragioni del matrimonio. Se il richiedente è in grado di fornire una spiegazione coerente e ragionevole del perché si sia sposato e/o abbia avuto dei figli, le dichiarazioni del richiedente a questo proposito dovrebbero allora essere ritenute credibili.
Pagina 7 di 13 Infine, la Corte di Cassazione sez. I Civile, con ordinanza n. 5225/20 del 26 febbraio
2020 ha ribadito che “la scelta di fede costituisce, al pari di quella sull'orientamento sessuale, una delle primarie modalità di estrinsecazione della personalità umana: di conseguenza non può mai essere consentito al giudice di spingersi sino alla pretesa di valutare criticamente il percorso personale di avvicinamento alla fede seguito da un determinato soggetto, ovvero le modalità con le quali costui sceglie, in assoluta libertà -e fermi restando soltanto i limiti di ordine pubblico e sicurezza nazionale- di professare la propria fede”3.
Tutto ciò premesso, tenuto conto delle autorevoli indicazioni ed alla luce delle dichiarazioni rese per la prima volta in udienza, il Collegio reputa che il racconto del richiedente presenti importanti profili di inattendibilità, sulla base di un'analisi globale dell'allegazione contenuta per la prima volta in ricorso e dell'audizione davanti al giudice delegato per l'istruttoria.
Invero, l'audizione resa in questa sede, a fronte dell'estrema genericità di allegazione in ricorso - del tutto priva di specifiche in fatto - ed a fronte dei pochi elementi di dettaglio forniti in udienza (ad esempio sulla relazione avuta in Tunisia meramente accennata), è rimasta caratterizzata da estrema genericità, oltre che da aspetti scarsamente plausibili e contraddittori. Si osserva in merito infatti che il ricorrente:
- pur avendo ammesso di aver scelto di venire in Italia (dopo essere passato da altri paesi europei), tra gli altri motivi legati alla presenza di parenti, perché aveva visto che la normativa era più favorevole (cfr.”… perché avevo visto la legislazione italiana che mi era sembrata migliore…”) ha poi invece giustificato la tardiva allegazione di un aspetto così importante (oltreché notorio ai fini di una domanda di asilo) per non aver conosciuto la normativa (“..perché inizialmente… non sapevo bene come funzionava la legge..)
- fatto poi un cenno ad una relazione asseritamente avuta in Tunisia e conclusa 4 anni prima, ha riferito di non averne invece mai avute in Italia perché impegnato con il lavoro.
Il richiedente dunque, pur in Italia da oltre 2 anni, non ha mai avuto una relazione, apparendo poco comprensibile come una persona che afferma di essere fuggito dal suo
Paese per via del proprio orientamento sessuale, affermando altresì di aver avuto invece una relazione nel proprio paese nonostante una società e una legislazione fortemente omofobe, mettendo quindi seriamente a repentaglio la propria vita, arrivi poi in un paese dove c'è libertà ed in oltre 2 anni non tenti neanche di avere una relazione e neppure provi ad avvicinarsi alla comunità LGBTI ad esempio nelle sue forme associative. Assai debole appare anche la motivazione offerta, legata agli impegni di lavoro ed alla sfortuna negli incontri in discoteca.
Ugualmente inverosimile è rimasta la ragione della mancata allegazione in sede amministrativa del fondamentale motivo della domanda sotto questo profilo, legato alla carente conoscenza normativa.
Pagina 8 di 13 L'insieme delle incongruenze evidenziate, rendono non credibili le dichiarazioni del ricorrente, non potendosi in senso contrario eccepire una comprensibile ritrosia o imbarazzo nel raccontare vicende intime, perché appunto tali contraddizioni riguardano anche elementi esterni alle relazioni omosessuali.
Deve in conclusione ritenersi che il richiedente non abbia assolto l'onere postogli dall'art 3 comma 5 d.lgs. 251/2007 (in particolare: “a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”). Pertanto, ai sensi della medesima disposizione, il racconto non può ritenersi provato, né con riferimento alle vicende narrate, né all'orientamento sessuale.
Per le esposte ragioni, il Collegio ritiene non ravvisabile una persecuzione o rischio di grave danno tali da integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale cui all'art. 19/comma 1 ed 1.1. primo e secondo periodo TUI, cit..
Il Collegio ritiene invece sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale ai sensi dell'art. 19/comma 1.1. terzo e quarto periodo TUI cit., tenuto conto del percorso di integrazione sociale e professionale nel territorio italiano valutato dal Collegio come effettivo.
Il ricorrente ha infatti dimostrato una sufficiente autonomia dal punto di vista linguistico- verificata direttamente in udienza –, dal punto di vista economico - confermata anche in audizione ed ampiamente documentata – e dal punto di vista abitativo, ugualmente documentata e confermata in udienza.
Risulta infatti documentato il reperimento di regolari occupazioni lavorative contrattualizzate nel settore edilizia, come operaio. Trattasi di rapporti di lavoro, incominciati nel 2023, rinnovati o prorogati ogni volta fino a tutt'oggi. Dalla disamina delle buste paga si evince poi una retribuzione ampiamente idonea e compatibile con la costruzione di un percorso dignitoso ed in autonomia, fuori dal circuito d'accoglienza.
Ad oggi, le prospettive di crescita e stabilizzazione in Italia sono concrete e testimoniate da un impegno lodevole e da un comportamento civile non avendo precedenti condanne e neppure segnalazioni di polizia per reati di allarme sociale (tali non essendo le violazioni in materia di immigrazione). Il ricorrente ha documentato anche un particolare impegno nella propria formazione professionale e culturale.
Il percorso di integrazione è tuttora in divenire e, qualora bruscamente interrotto, si realizzerebbe certamente un vulnus al suo diritto alla vita privata. In tale situazione, tenuto conto dell'effettivo percorso di integrazione, il suo rimpatrio costituirebbe pertanto di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione del diritto alla privata sancito dall'art. 8 CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98, specie se parametrata all'attuale situazione della zona di provenienza.
Invero dalle COI sul paese di origine sono diverse le criticità che si riscontrano. La
Tunisia sta affrontando, infatti, una gravissima crisi economica e politica con una importante quantità di questioni irrisolte nel campo dei diritti civili e sociali, sebbene ciò non esponga i civili ad un rischio generalizzato di subire un danno grave da
Pagina 9 di 13 violenza indiscriminata dovuta a conflitto armato interno o internazionale4.
Il presidente tunisino Kais Saied- quasi due anni dopo la sua prima elezione di ottobre
2019 – si ritiene abbia portato il Paese verso l'autoritarismo. Il 25 luglio 2021 ha licenziato il primo ministro ed ha sospeso il parlamento e, nel settembre 2021, ha anche annunciato la sospensione parziale della Costituzione del 2014. Da allora ha governato per decreto, ha abolito la divisione dei poteri ed ha portato le istituzioni centrali della giovane democrazia – come il Supremo Consiglio giudiziario e l'Alta Autorità
Indipendente per le elezioni (ISIE) – sotto il proprio controllo diretto. Il suo assalto alla magistratura è in corso: nel giugno 2022 si è concesso il potere di revocare sommariamente i giudici5.
Il 25 luglio 2022 si è tenuto un referendum costituzionale volto ad aumentare i poteri presidenziali, la commissione elettorale, controllata dallo stesso presidente Kais Saied, ha affermato che il 95% ha votato sì al referendum costituzionale, boicottato dai gruppi di opposizione 6. Secondo la bozza proposta smantella molte Controparte_2 delle salvaguardie previste dalla Costituzione tunisina post-rivoluzione e non fornisce garanzie istituzionali per i diritti umani. La rimozione di queste salvaguardie invia un messaggio preoccupante e fa tornare indietro anni di sforzi per rafforzare la protezione dei diritti umani in Tunisia. Tra le criticità principali, secondo vi Controparte_2 sarebbero l'erosione dell'indipendenza del potere giudiziario, ai poteri di emergenza non sarebbero mantenuti i limiti invero previsti nella Costituzione del 2014 e vi sono rimandi alla religione (all'art.5) che potrebbero essere utilizzati come base per minare i diritti umani della popolazione e per discriminare alcune confessioni religiose 7. Tra il
05.02.2022 ed il 06.02.22, il presidente Kais Saied ha annunciato lo scioglimento del
Consiglio superiore della magistratura (Conseil supérieur de la magistrature, (CSM)), che ha accusato di essere corrotto e di ritardare notevolmente l'indagine sull'assassinio dell'attivista di sinistra nel 2013. Il capo del Consiglio superiore della Persona_1 magistratura, ha dichiarato il 06.02.22 che la decisione del Persona_2 presidente è stata illegale, aggiungendo che i lavori del consiglio continueranno 8. A tal proposito, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Per_3
Pagina 10 di 13 ha esortato il Presidente della Tunisia a ripristinare l'Alto Consiglio Per_4 giudiziario, avvertendo che il suo scioglimento minerebbe gravemente lo stato di diritto, la separazione dei poteri e l'indipendenza della magistratura nel Paese 9.
Nel corso del 2023 è stato registrato un aumento significativo di arresti, detenzioni e indagini a carico di politici dell'opposizione, giornalisti ed altre personalità dei media, avvocati ed altri presunti critici del governo in Tunisia. Tra i problemi significativi relativi ai diritti umani figurano segnalazioni credibili di: tortura o trattamento o punizione crudele, inumano o degradante da parte del governo;
arresti o detenzioni arbitrarie;
gravi problemi con l'indipendenza della magistratura;
prigionieri o detenuti politici;
interferenza arbitraria o illegale con la privacy; gravi restrizioni alla libertà di espressione ed alla libertà dei media, tra cui arresti o procedimenti giudiziari ingiustificati di giornalisti, censura o applicazione o minaccia di applicazione di leggi penali sulla diffamazione per limitare l'espressione; gravi restrizioni alla libertà di
Internet; sostanziale interferenza con la libertà di associazione, tra cui leggi eccessivamente restrittive sull'organizzazione, il finanziamento o il funzionamento di organizzazioni non governative e della società civile;
restrizioni al diritto di lasciare il paese;
respingimento di rifugiati in un paese in cui avrebbero dovuto affrontare tortura o persecuzione;
gravi e irragionevoli restrizioni alla partecipazione politica;
grave corruzione governativa, sia ad alto livello che diffusa;
crimini che comportano violenza o minacce di violenza contro i tunisini neri e gli africani subsahariani;
leggi che criminalizzano i rapporti sessuali consensuali tra persone dello stesso sesso tra adulti e l'applicazione di tali leggi;
reati che comportano violenza o minacce di violenza contro persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer o intersessuali;
e significative restrizioni alla libertà di associazione dei lavoratori. Il Governo ha adottato alcune misure credibili per affrontare l'impunità o ridurre gli abusi, ma i gruppi per i diritti umani hanno spesso affermato che le indagini sugli abusi da parte della polizia, delle forze di sicurezza e dei funzionari dei centri di detenzione mancavano di trasparenza e incontravano lunghi ritardi e ostacoli procedurali. Anche le indagini di alto profilo su ex funzionari governativi, membri del parlamento, personaggi dei media e imprenditori per accuse di corruzione, cospirazione e terrorismo mancavano di trasparenza 10.
I media hanno infine valutato molto controverso anche il risultato delle ultime elezioni di ottobre 2024 11.
Per concludere, le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia che non ha pendenze né precedenti penali né di polizia di allarme sociale - dà
Pagina 11 di 13 diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Non sono state neppure allegate, né sono altrimenti emerse, ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine, salute e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione.
Ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, come inserito dal d.l. n. 130/2020, il Questore dovrà rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Da ultimo va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7/commi 2 e 3, DL 20/23, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto stesso, continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà rilasciato sarà convertibile alla scadenza in P.D.S. per motivi di lavoro.
Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.
Spese di giudizio. Con riferimento alle spese di causa, non è applicabile al presente giudizio il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima “dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato”. Infatti la liquidazione dovrebbe essere qui “effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso” (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.
In ogni caso, qualora risultassero venuti meno i presupposti del beneficio, nonostante l'accoglimento della domanda, sussistono gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero giustificato la compensazione integrale delle spese processuali, considerato il rigetto della domanda sotto il principale profilo dedotto dell'orientamento sessuale e considerato che la domanda viene accolta alla luce dell'istruttoria documentale ed orale che è stato necessario svolgere in questa sede, grazie alla quale è stato possibile riscontrare il complessivo percorso inclusivo svolto nel corso degli anni e maturato soprattutto nell'ultimo periodo sulla base di elementi che erano scarsi se non assenti al momento della decisione impugnata.
RISERVA di provvedere con separato decreto – ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R.
115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore solo all'esito del deposito della rituale istanza del difensore, provvedimento di ammissione provvisoria del COA e delle dichiarazioni sostitutive e/o documentazione reddituale/fiscale in merito alle condizioni di reddito IMPONIBILE come previsto dagli artt. 76 e 79 TUSG per l'anno 2023 ed i mesi gennaio-ottobre 2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
• dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1., terzo e quarto periodo, d.lgs. 286/98, e conseguentemente dispone la trasmissione del presente decreto al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2., primo periodo TUI
- convertibile alla scadenza in permesso per lavoro - in favore del
Pagina 12 di 13 richiedente nato in [...] il [...] - CUI Parte_1
06KI25H.
• nulla sulle spese
Inviato per la controfirma il 28 novembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
(Paola Bozzo Costa) (Laura Cresta)
Pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sentenza Corte UE (Grande Sezione), 2 dicembre 2014, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160244&pageIndex=0&doclang=IT&m
). Email_1 2 UNHCR, Guidelines On International Protection No. 9, 23/10/2012, 509136ca9.pdf (unhcr.org) 3 Corte di Cassazione Civile Ord. Sez. 1 Num. 5225 Anno 2020, pag.5 http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./2020022
) Email_2 Email_3 4 sul punto si segnalano le seguenti fonti: Report 2022 di HRW https://www.hrw.org/world- report/2022/country-chapters/tunisia; US Department of State, report 2021 https://www.ecoi.net/en/document/2071185.html 5 SWP – Stiftung Wissenschaft und Politik: No Time to Lose as Tunisia's President Consolidates
Authoritarian Turn , June 2022 su https://www.
[...]
Email_4 6 Tunisia referendum expansion of president's powers, su CP_3 CP_4 https://www.theguardian.com/world/2022/jul/26/tunisia-president-referendum-result-new-phase-kais- saied;
7 Tunisia: New draft constitution undermines independence of Judiciary and Controparte_2 weakens human rights safeguards, 5 luglio 2022, su https://www.ecoi.net/en/document/2075036.html; 8 Information Centre for Asylum and Migration, Briefing Notes, Controparte_5 7 febbraio 2022,su https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2022/briefi ngnotes-kw06-2022.pdf? ; Email_5 9 OHCHR – UN Office of the High Commissioner for Human Rights: Dissolution of Tunisia's High
Judicial Council seriously undermines rule of law in Tunisia – 8 February 2022 su Per_4 https://www.ecoi.net/en/document/2067773.html; 10 https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/tunisia/; 11 https://www.aljazeera.com/news/2024/10/7/saieds-low-turnout-win-in-tunisia-election-sparks- repression-concerns; https://www.affarinternazionali.it/tunisia-elezioni-presidenziali-e-il-secondo- mandato-di-saied/;