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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 23/06/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 540/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 540/2019 promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
D'angelo n. 92, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gioia;
C.F._1
- Attrice;
contro
(c.f. ), con sede in Enna Via Pergusa n. 238, in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Angela Cancilleri;
- Convenuto;
e nei confronti di
(C.F. ), con sede in Concorezzo (MB), Via Monza, 1, in persona Controparte_2 P.IVA_2
del rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Adriana
pagina 1 di 19 Morelli e Guido Morelli;
- Terza chiamata;
e di
(c.f. e p.i. ) con sede in Bologna, Via Controparte_3 P.IVA_3
Stalingrado n. 45, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano
Cantaro;
- Terza chiamata
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate in seno al fascicolo telematico.
Di seguito, le conclusioni formulate dalle parti:
Parte attrice, previa richiesta di rinnovo delle operazioni di c.t.u., così conclude: “si precisano le
conclusioni riportandosi a quelle formulate in atti e verbali di causa, da intendersi qui integralmente
riportate e trascritte, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.”. Si riportano, pertanto, le conclusioni cui l'attrice si è richiamata: “accogliere la domanda attrice e per l'effetto, condannare il
convenuto “ ”, sita in Enna Via Pergusa n. 238, (c.f.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore pro tempore Avv. con studio in Enna, Via Controparte_4
Libertà n. 5, nonché la in persona del legale rappresentate p.t. e la Controparte_5
in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra di loro, al risarcimento Controparte_2
integrale dei danni materiali patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti, dall'attrice subiti in
occasione del sinistro, oltre al pagamento delle spese del procedimento di ATP, come meglio precisati
nell'atto introduttivo del giudizio, e, comunque nella maggiore o minore somma, che risulterà dovuta a
seguito delle risultanze istruttorie, nonché gli interessi e la rivalutazione monetaria su tutte le somme
dovute, dalla data del sinistro al soddisfo;
- condannare i convenuti e le terze chiamate in solido al pagina 2 di 19 pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge. -
Con vittoria di spese e compensi”.
Parte convenuta: “disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa avversa - nel merito,
in considerazione di tutte le difese spiegate e dell'articolata contestazione in ordine all'an della
pretesa avversa, rigettare la domanda di parte attrice, poiché infondata sia in fatto che in diritto, e
poiché comunque carente di ogni qualsivoglia prova del/i fatto/i costitutivo/i del diritto fatto valere in
giudizio; - nel merito rigettare la domanda di parte attrice di condanna del convenuto alle CP_1
spese del procedimento di ATP poiché giustamente il Tribunale di Enna ha condannato l'attrice alle
spese di lite in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile ed indi rigettato;
- in subordine, e
senza recesso da quanto superiormente affermato circa la carenza di responsabilità in capo al
, per mero scrupolo difensivo e nell'ipotesi di soccombenza, in accoglimento della CP_1
formulata chiamata in garanzia, condannare i terzi chiamati in garanzia, Controparte_5
con sede in Bologna Via Stalingrado n. 45, e con sede in Milano via E.
[...] Controparte_2
Cernuschi n. 1, ognuno per quanto competenza, al pagamento direttamente in favore dell'attrice della
somma ad essa eventualmente dovute, "e ciò per ragioni di economia processuale (cfr. in tal senso
Tribunale Monza Sez. I 3.10.2005)", oltre eventuali accessori e spese legali anche della odierna
deducente, al fine di tenerla indenne da ogni possibile esborso;
- ancora in subordine, nell'ipotesi di
soccombenza, ed in accoglimento della formulata chiamata in garanzia, dire e dichiarare che la
odierna convenuta ha diritto ad essere manlevata e garantita e/o a ripetere dai terzi chiamati in
garanzia, con sede in Bologna Via Stalingrado n. 45, e Controparte_5 Controparte_2
con sede in Milano via E. Cernuschi n. 1, ognuno per quanto competenza, quanto sarebbe costretta a
pagare in favore dell'attrice per il sinistro per cui è causa, anche per eventuali accessori e spese legali
avverse e della odierna deducente. - condannare altresì parte attrice al pagamento delle spese di CTU
per l'importo liquidato con provvedimento del 12.9.2024, poste provvisoriamente a carico della parti
pagina 3 di 19 in via solidale;
- condannare altresì parte attrice alle spese sostenute da questa parte convenuta per il
proprio CTP, come da fattura che si produce. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di giudizio. Si
ribadisce l'eccezione di inammissibilità ed inattendibilità ai fini del decidere della espletata prova per
testi di parte attrice in quanto generica, esplorativa, e in quanto trattasi di testimonianza de relato non
volta a provare il fatto oggetto del giudizio, nonché l'eccepita incapacità ex art. 246 c.p.c. del teste
escusso e l'inutilizzabilità della deposizione resa. Si chiede l'assegnazione dei termini Testimone_1
ex art. 190 c.p.c per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica”.
Parte chiamata “Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_2
deduzione reietta, dichiarare infondata la domanda dell'attrice e la domanda di manleva formulata dal
nonché della domanda proposta in via subordinata da Controparte_6
e, comunque, l'insussistenza di qualsiasi responsabilità della per Controparte_5 Controparte_2
l'evento di danno di cui è causa e, previe le altre declaratorie del caso in rito e nel merito, anche in
ordine all'inammissibilità della nuova domanda formulata dall'attrice nei confronti della CP_2
ASSOLVERE la da ogni domanda proposta nei suoi confronti. Vinte le spese. Si Controparte_2
ribadisce l'eccepita incapacità ex art. 246 c.p.c. del teste attoreo ed inutilizzabilità della Tes_1
relativa deposizione testimoniale. Si chiede l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito
della comparsa conclusionale e della memoria di replica”.
Parte chiamata Unipol: “
1-Rigettare la domanda diretta di risarcimento avanzata dall'attrice nei
confronti dell' perché inammissibile e, comunque, infondata in fatto ed Controparte_5
in diritto, con condanna alle spese sul punto 2-Rigettare la domanda proposta dall'attrice perché
infondata in fatto ed in diritto, conseguentemente escludere qualsiasi obbligo di risarcimento da parte
del e dell' -In caso di accoglimento Controparte_6 Controparte_5
della domanda dell'attrice, escludere la responsabilità del e Controparte_6
dichiarare la responsabilità esclusiva della condannandola al risarcimento dei danni Controparte_2
pagina 4 di 19 eventualmente riconosciuti ed al rimborso delle relative spese.
4-In caso di accoglimento della
domanda dell'attrice e di condanna del , con conseguente condanna Controparte_7
della sua Compagnia di assicurazione ridurre l'importo eventualmente riconosciuto a CP_5
titolo di risarcimento entro i limiti della responsabilità effettivamente ascrivibile al stesso. CP_1
In tal caso, dichiarare il diritto dell' di rivalersi in via, in via di Controparte_5
regresso, nei confronti della condannando quest'ultima al pagamento ed al rimborso, Controparte_2
in suo favore, delle somme eventualmente pagate in forza dell'emananda sentenza.
5-Con vittoria di
spese, diritti ed onorari da porre a carico dei soccombenti. Si chiede la concessione dei termini di cui
all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. si omette lo svolgimento del processo.
Basti solo rilevare che parte convenuta ha spiegato doppia chiamata in causa ex art. 269 c.p.c. e che l'attrice, in seno alla prima memoria istruttoria, ha esteso le domande spiegate contro la convenuta anche alle parti da questa chiamate.
Ciò posto, si osserva quanto segue in punto di deduzioni delle parti.
Il giudizio viene proposto da contro il al fine di Parte_1 Controparte_6
ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti in data 29.3.2013 allorquando, trovandosi presso il convenuto e utilizzandone l'ascensore per raggiungere il quarto piano dell'edificio, a CP_1
dire di essa attrice, subì un infortunio dovuto al malfunzionamento dell'ascensore stesso.
Così, più precisamente, l'attrice rappresenta il fatto: “Nel pomeriggio del 29/3/2013 la sig.ra Pt_1
, mentre si recava a far visita alla cognata sig.ra , residente al 4° piano del
[...] Persona_1
Condominio “Via Pergusa 238”, sito in Enna, via Pergusa n. 238, indi usufruendo dell'ascensore
condominiale, subiva un infortunio. - Infatti, non appena il suddetto ascensore raggiungeva il 4° piano,
pagina 5 di 19 lo stesso si arrestava con un brusco e violento sobbalzo, per cui, a causa dell'inatteso e brusco
movimento della cabina, la sig.ra subiva una grave lesione alla spina dorsale (scivolamento di Pt_1
due vertebre) e all'arto inferiore destro (vasto mediale e legamento collaterale)” (cfr. atto di citazione).
Il convenuto, previa chiamata in giudizio della compagnia assicuratrice nonché CP_1 CP_3
dell'impresa che si occupa della manutenzione dell'ascensore , chiede il rigetto della Controparte_2
domanda negando il malfunzionamento dell'ascensore e l'accadimento narrato dall'attrice, nonché il nesso di causa tra il fatto narrato e i danni lamentati. Sul punto, il convenuto evidenzia, tra l'altro, il lungo lasso di tempo trascorso tra i fatti narrati dall'attrice e gli accertamenti medici eseguiti sulla stessa, e osserva come le lesioni di cui l'attrice si duole ben possono essersi verificate nell'intercapedine temporale in questione. Formula, in ogni caso, le conclusioni sopra trascritte per il caso di ritenuta fondatezza della domanda.
Le parti chiamate chiedono il rigetto della domanda formulando eccezioni e deduzioni analoghe a quella della parte convenuta;
chiedono altresì, in via subordinata all'accoglimento della domanda spiegata dalla contro il il rigetto delle domande contro le stesse rispettivamente Pt_1 CP_1
spiegate1 ed eccepiscono l'inammissibilità dell'estensione della domanda originaria nei propri confronti.
Così riassunte, in estrema sintesi, le posizioni delle parti, si ritiene che la causa possa essere decisa sulla base del principio c.d. della ragione più liquida (per il quale si vedano, ex multis, Cass. 2014 n. 1 Segnatamente, eccepisce l'inammissibilità della richiesta del di condanna di essa Controparte_2 CP_1 CP_2 al pagamento diretto a favore dell'attrice in caso di soccombenza in ragione della diversa natura delle obbligazioni poste a fondamento delle pretese – extracontrattuale per quanto riguarda l'attrice ed il contrattuale per quanto riguarda CP_1 il ed essa per il caso di accoglimento della pretesa attorea, CP_1 CP_2 Controparte_5 eccepisce la responsabilità di la quale essendo onerata alla manutenzione e in qualità di custode Controparte_2 dell'impianto, risponde dei danni lamentati dall'attrice ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c. In altri termini, l'errata manutenzione dell'ascensore da parte dell'impresa incaricata costituirebbe il caso fortuito che, ex art. 2051 c.c., manderebbe il custode dell'ascensore esente da responsabilità. CP_1 pagina 6 di 19 lamentate dall'attrice e l'evento narrato.
Come si è accennato, l'attrice deduce di aver subito, a causa di un “brusco e violento sobbalzo” (cfr.
atto di citazione) della cabina ascensore appartenente al convenuto e all'interno della CP_1
quale ella si trovava, le seguenti lesioni: “distrazione ventrale coscia destra”; “trauma contusivo anca
dx”; “distrazione legamento collaterale mediale borsite zampa d'oca ginocchio destro”; nonché
“anterolistesi di grado uno di L5 su S1 … spondilolistesi di L5, solidamente ai metameri sovrastanti, su
S1, con riduzione di ampiezza dello spazio intersomatico compreso tra i suddetti metameri;
ridotto
pure in altezza lo spazio intervertebrale compresi tra L4-L5” (cfr. atto di citazione).
Ebbene, il c.t.u. nominato dal tribunale, cui venne affidato l'incarico di accertare, mediante esame della documentazione medica versata in atti e della persona dell'attrice, le lesioni sulla stessa riscontrabili nonché la loro compatibilità con l'evento narrato, conclude affermando che “il quadro clinico non
risulta causalmente correlabile … con il trauma indicato in ricorso”.
Più precisamente, a dire del c.t.u. “la letteratura di settore non individua una forte correlazione tra la
lesione nota come “spondilolistesi” o “anterolistesi” (movimento in avanti), con il riferito
“contraccolpo” subito. Dalla letteratura di settore la forza necessaria deve essere elevata e diretta
spesso proprio al rachide lombare. La causa più frequente è invece degenerativa e questa appare
compatibile con i referti prodotti (presenza di discopatie multiple, osteoartrosi del rachide…). In
merito alla gonalgia, interessante il ginocchio di destra, questo è stato soggetto nella vita della
perizianda a traumi vari e compreso una meniscopatia riferita (non documentata) foriera di
artroscopia riferita (altrettanto non documentata). Occorre rilevare, tuttavia, che la sintomatologia
all'arto inferiore è stata mutevole nel tempo, interessanti distretti anatomici diversi (dapprima coscia,
poi ginocchio, poi gastrocnemio, poi tendine achilleo, e in ultimo l'area inguinale), sempre trattata con
fisioterapia e in assenza di lesione strumentalmente accertata del ginocchio”.
pagina 7 di 19 Ebbene, rispetto a simili conclusioni chi è ora chiamato a giudicare non ravvisa adeguate ragioni per discostarsi.
L'elaborato del c.t.u. appare difatti completo e scevro di vizi logici.
L'elaborato contiene anche un'adeguata confutazione alle critiche mosse dalla parte attrice mediante le osservazioni del consulente tecnico di parte.
Più in dettaglio, si può osservare quanto segue.
Secondo parte attrice il c.t.u non avrebbe considerato le lesioni di tipo muscolare, le quali non potrebbero che derivare da un evento traumatico, di cui invece il c.t.u. avrebbe deliberatamente negato l'esistenza; inoltre, viene contestata l'affermazione secondo cui la patologia alla colonna vertebrale di cui l'attrice soffre non potrebbe essere causata dal tipo di trauma riferito dalla stessa, necessitandosi,
invece, di traumi ben più complessi e di più elevata intensità.
Tali contestazioni non appaiono cogliere nel segno.
Anzitutto, con riguardo alla deduzione per cui l'esistenza di lesioni di tipo muscolare avrebbe dovuto indurre il c.t.u. a ritenere verificato l'evento narrato e, quindi, il trauma subito dall'attrice, la stessa non coglie nel segno poiché ciò che il c.t.u. nega non è il fatto in sé dell'evento narrato, ossia il brusco movimento dell'ascensore, sibbene l'idoneità dello stesso a cagionare le lesioni per cui è causa.
L'esistenza di lesioni di tipo muscolare, se per un verso prova l'esistenza di un trauma, non ha nulla da dire, in sé e per sé considerato, in ordine al collegamento tra l'evento narrato e le lesioni lamentate.
Ciò che occorre dimostrare, infatti, è che, con elevata probabilità, le lesioni siano collegabili all'evento narrato, e non già che le lesioni esistano e che l'evento narrato esista.
In altri termini, occorre la sussistenza di una elevata probabilità di collegamento tra l'evento e le lesioni che, nel caso di specie, non appare ricorrere.
pagina 8 di 19 Peraltro, nulla esclude, per come meglio si preciserà di qui a breve, che l'attrice abbia subito traumi diversi e ulteriori, prima o dopo gli eventi narrati, idonei a causare i danni lamentati.
In ordine, invece, alla deduzione per cui il tipo di trauma subito dall'attrice sarebbe idoneo a provocare la lesione nota come “spondilolistesi” o “anterolistesi”, non può che osservarsi che, mentre il c.t.u. cita specifiche fonti scientifiche a sostegno della tesi per cui a provocare patologie quali quelle di cui l'attrice si duole occorrono traumi ben più complessi e violenti (v. c.t.u. pag. 10 e pag. 17), l'attrice non
è in grado di citare alcuna fonte scientifica a sostegno della tesi della idoneità causale del fatto a produrre le conseguenze dannose (e ciò sia in seno alla c.t.p. sia in seno alle osservazioni formulate a contestazione della c.t.u.).
Nello specifico, con riguardo alla patologia in questione (spondilolistesi) il consulente del tribunale rappresenta che la stessa può, in astratto, derivare dalle seguenti cause: rottura dell'istmo vertebrale;
invecchiamento, che causa la degenerazione dei dischi e delle vertebre (spondilolistesi degenerativa);
traumi da impatto (colpi diretti o cadute); esecuzione di sport in iperestensione del rachide lombare (il rischio di rottura dell'istmo aumenta del 30%).
Orbene, come si vede, non viene negato, in astratto, che l'origine della patologia possa anche essere traumatica, ma si precisa che il trauma deve essere di particolare intensità.
Venendo al caso di specie, anche dando per provato il fatto narrato dall'attrice, questo si mantiene su un piano di eccessiva genericità, non evincendosi alcunché, sia in base alle deduzioni della parte, sia in base alle prove offerte, in ordine alle modalità del trauma: non viene dedotto, ad esempio, se a causa dell'asserito sobbalzo dell'ascensore l'attrice sia caduta ovvero abbia urtato contro le pareti dello stesso. Né vi è una qualche prova delle caratteristiche delle masse in gioco: nulla è dato sapere in ordine al peso dell'attrice, alle dimensioni dell'ascensore e alla velocità di questo.
A fronte di un fatto così genericamente dedotto e delle argomentazioni spese dal c.t.u. in ordine alle pagina 9 di 19 possibili cause della patologia lamentata dall'attrice, risulta già di per sé difficile affermare che è più
probabile che no che il danno sia stato causato dall'evento riferito.
Dall'esame della documentazione medica emerge, invece, quello che appare essere il nesso causale accertabile secondo il noto standard probatorio racchiuso nella formula “più probabile che no”.
Difatti, l'esame della documentazione clinica e delle deduzioni dell'attrice (invero solo successive al deposito della c.t.u.) consegna un quadro clinico fortemente compromesso a carico della stessa, proprio con riferimento alla colonna vertebrale.
Appaino sul punto rilevanti, tra le altre cose, il referto in atti del 17.5.2013, relativo all'esame “RM
colonna lombosacrale” eseguito presso il centro di radiologia Diagnostica CFT, ove si legge “Marcati
fenomeni di natura spondilosica a livello delle limitanti contrapposte di TH11 e TH12. Anterolistesi di
grado uno di L5 su S1. Bulging del disco intervertebrale a livello del tratto di passaggio di L1 L2 con
associato restringimento del diametro del canale spinale ed ipertrofia delle faccette articolari. Altro
bulging del disco intervertebrale a livello del tratto di passaggio di L2 L3 con impronta sulla faccia
anteriore del sacco durale, interessamento di ambedue i recessi laterali. Bulging del disco
intervertebrale con massima espressione dal loto dx, a livello del tratto di passaggio di L3 L4 con
ipertrofia delle faccetto articolari. Minima protrusione discale a sede posteriore mediana che impronta
la faccia anteriore del sacco durale e restringimento del diametro del canale spinale, a livello del
tratto di passaggio di L4 L5. Altra protrusione discale a sede posteriore mediana, a livello del tratto di
passaggio di L5. Restringimento marcato del diametro del canale spinale a livello di L1-L2-L3 ed L4”;
nonché il referto dell'esame “Rx. Lombo-sacrale e sacro-coccigea” ove si legge: “Non lesioni ossee di
natura traumatica recenti … scoliosi, destroconvessa, del tratto rachide lombare, … Diffusi segni di
spondilo-artrosi …”.
Simili referti, evidentemente, mettono in evidenza la sussistenza di problematiche di non poco conto,
pagina 10 di 19 difficilmente riconducibili all'evento generico del sobbalzo dell'ascensore, senza caduta né urto alcuno.
Rileva poi la deduzione della stessa attrice, di essere soggetto con listesi preesistente (cfr. comparsa conclusionale).
In disparte la circostanza per cui l'attrice si è astenuta dal produrre documentazione medica di data anteriore a quella dell'evento, il fatto che l'attrice soffrisse già di patologie alla colonna vertebrale è
elemento che appare andare proprio nella direzione indicata dal c.t.u.
Quest'ultimo, difatti, dopo aver evidenziato le cause che, in astratto, possono portare alla patologia di cui l'attrice si duole, evidenzia che tra quelle più frequenti v'è quella degenerativa e che, proprio con riguardo all'attrice, la causa degenerativa appare la più probabile, e ciò proprio in ragione del complessivo quadro clinico che la caratterizza, per come riferito anche in sede di anamnesi.
Ciò che più conta, però, non è l'individuazione dell'esatta causa della patologia lamentata dall'attrice,
sibbene l'assenza della prova del nesso eziologico tra la causa dalla stessa indicata nel sobbalzo dell'ascensore ubicato presso il convenuto e la patologia stessa. CP_1
L'onere di provare il collegamento causale in questione incombe infatti senz'altro sulla parte attrice
(arg. ex artt. 2697 e 2051 c.c.).
Nel giudizio civile, com'è noto, non occorre la certezza della sussistenza del nesso causale, essendo sufficiente che il collegamento eziologico tra fatto ed evento di danno sia “più probabile che no” (per una recente e adeguata ricostruzione dell'istituto, v. Cass. 2021 n. 19033).
È altresì noto che il nesso di causa non può fondarsi sulla sola probabilità statistica, occorrendo fare riferimento alla c.d. probabilità logica.
Mentre la prima, infatti, non ha riguardo al caso concreto, la seconda si riferisce allo specifico caso posto all'attenzione dell'organo giudicante, sì che, anche una scarsa probabilità statistica può condurre pagina 11 di 19 all'affermazione della sussistenza del nesso di causa là dove la probabilità logica sia elevata.
Quest'ultima, segnatamente, non può che dipendere dall'esclusione delle possibili cause alternative idonee a produrre l'evento dannoso. In altri termini, ove sia statisticamente scarsa la probabilità
statistica che l'evento dannoso sia dipeso da un certo fatto, il nesso di causa può ritenersi sussistere ogni qual volta, nel caso specifico, sia stata data la prova dell'insussistenza di altre cause, di modo che la probabilità logica rende più probabile che no che il danno sia dipeso da quell'evento, pur statisticamente non frequente.
Orbene, venendo ad applicare i superiori principi alla fattispecie sub iudice, non può che osservarsi: 1)
che il c.t.u. evidenzia la scarsa probabilità statistica degli eventi traumatici rispetto alle altre possibili cause della patologia lamentata dall'attrice; 2) che il c.t.u. evidenzia altresì che gli eventi traumatici debbano essere di una notevole intensità (citando sul punto letteratura scientifica); 3) che nel caso di specie l'intensità dell'evento traumatico è del tutto priva di adeguata deduzione, ancor prima che di prova;
4) che l'attrice nemmeno deduce l'insussistenza di altre cause possibili, in tal modo impedendo che la scarsa probabilità statistica venga compensata da una elevata probabilità logica (già di per sé
scarsa, non essendovi prova dell'intensità del trauma).
Su tale ultimo profilo appare opportuno evidenziare che l'attrice non deduce -né tantomeno prova-
alcunchè al fine di escludere altri fattori causali maggiormente probabili in astratto: non deduce, ad esempio, di non aver mai subito violenti traumi alla zona interessata, di non essere stata coinvolta in incidenti stradali, di non essere affetta da patologie alla colonna vertebrale che possano evolvere in quella ora lamentata, di non praticare sport in iperestensione, di non aver mai subito la rottura dell'istmo vertebrale.
Non è certo onere delle parti convenute dimostrare l'esistenza di una diversa causa del danno,
incombendo su chi agisce in giudizio fornire elementi utili ad affermarne l'esistenza.
pagina 12 di 19 Il tribunale, si badi, è ben consapevole del fatto che il nesso di causa può dirsi accertato anche sulla base di una ipotesi tra le tante possibili (v. ancora Cass. 2021 n. 19033 e i richiami ivi presenti), ma è
pur sempre vero che tale ipotesi deve pur sempre apparire collegata dai danni con grado di elevata probabilità e non già di mera possibilità (“più probabile che no”).
Nel caso ora in esame, invece, non si vede come possa dirsi che il generico sobbalzo dell'ascensore di per sé possa rientrare tra le cause “probabili” (con un grado di probabilità elevato, vicino alla certezza)
dei danni lamentati
Ciò, soprattutto, là dove il consulente d'ufficio metta in risalto la sussistenza di una causa non solo statisticamente più probabile -quella degenerativa- ma anche logicamente tale nel caso concreto.
In particolare, sotto il profilo della probabilità logica, alle carenze assertorie e probatorie dell'attrice, si affiancano due ulteriori considerazioni.
Anzitutto, là dove l'origine della patologia fosse un evento traumatico, non si spiega l'assenza di fratture, necessitandosi di traumi ad alta energia (v. c.t.u. a pag. 10, ove si legge: “Non si individuano
altre possibili cause di correlazione tra uno scivolamento vertebrale, se non appunto di tipo
degenerativo, quando la conseguenza altrimenti più comune è la frattura”).
In secondo luogo, il c.t.u. evidenzia che “La causa più frequente è invece degenerativa” (probabilità
statistica) “e questa appare compatibile con i referti prodotti (presenza di discopatie multiple,
osteoartrosi del rachide …)”.
Appare quindi evidente che la c.t.u. non si presta alle censure spiegate dall'attrice giacché la valutazione è stata operata con adeguata ponderazione degli elementi disponibili e mediante il confronto tra l'astratta statistica e la concreta fattispecie in esame.
A tutto quanto sin qui rassegnato occorre aggiungere una ulteriore considerazione che milita nel senso di escludere elementi tali da poter affermare la sussistenza di una adeguata probabilità logica della pagina 13 di 19 sussistenza del nesso causale.
E infatti, non può trascurarsi il lungo lasso di tempo trascorso tra il fatto narrato dall'attrice e la diagnosi di cui l'attrice si duole. L'evento narrato risale infatti al marzo del 2013, mentre la prima diagnosi di scivolamento vertebrale per cui oggi è causa è del maggio 2013. Già tale circostanza avrebbe imposto all'attrice di dedurre l'insussistenza di (e offrire prove adeguate ad escludere) eventi successivi a quello narrato che abbiano dato luogo alla patologia.
Nelle immediatezze dei fatti, peraltro, all'attrice venne diagnosticata -aprile 2013- unicamente una problematica relativa all'anca destra. Per di più, si noti, il referto del 10.4.2013 redatto dal P.S.
di Catania è nel senso di “trauma contusivo anca dx”, e ciò nonostante l'attrice non abbia CP_8
(come sopra accennato) mai dedotto un urto dell'anca contro le pareti dell'ascensore.
Appare allora ben strano che l'attrice, pur avendo subito il violento trauma di cui discorre, non abbia ritenuto di sottoporsi a visita relativamente alla colonna lombo sacrale, ma solo all'anca (relativamente alla quale, come detto, non si comprende come possa esservi un trauma contusivo senza deduzione di alcun urto), tanto più che è lo stesso c.t.u. a riconoscere che il sobbalzo, di per sé, potrebbe aver
“temporaneamente accentuato la sintomatologia”, cosa invece in concreto da escludere visto che l'attrice non ritenne né di recarsi presso un presidio ospedaliero né, quando lo fece, di rappresentare la sintomatologia di cui ora si tratta, la quale venne invece evidenziata soltanto nel maggio 2013.
In definitiva, contro la sussistenza del nesso di causalità tra la spondilolistesi di cui soffre l'attrice e il sobbalzo dell'ascensore ubicato presso il convenuto militano: i) la genericità delle CP_1
deduzioni di parte attrice;
ii) l'assenza di specifiche prove in ordine all'intensità del trauma asseritamente subito;
iii) l'assenza di un trauma da caduta o da urto, mai dedotto;
iv) la scarsa probabilità statistica in ordine al nesso invocato;
v) la scarsa probabilità logica in ordine al nesso stesso difettando elementi concreti che possano sovvertire la statistica e sussistendo, invece, elementi di pagina 14 di 19 conferma dell'elevata statistica nel senso della causa degenerativa;
vi) il lungo lasso di tempo trascorso tra il fatto narrato e la prima diagnosi della patologia in uno con l'assenza di deduzioni e prove volte a escludere che nell'intercapedine temporale in questione si siano verificati altri eventi;
vii) il fatto che i primi esame eseguiti dopo i fatti narrati riguardarono l'anca destra con diagnosi di trauma contusivo,
senza alcun riguardo, invece, alla colonna lombo sacrale.
Un discorso analogo deve farsi con riguardo alla patologia che l'attrice lamenta all'anca e al ginocchio destro.
Così, sul punto il c.t.u. “non vi sono elementi che possano correlare tale quadro sindromico
pluridistrettuale evolutivo nel tempo con il trauma descritto dalla parte attrice. Infine il riferito
anamnestico rende ancora più probabile la genesi di lunga durata (traumi infantili a carico
dell'articolazione del ginocchio evidenziabili da numerosi minuti relitti cicatriziali, meniscopatia poco
documentata foriera di artroscopia l'anno precedente riferita di cui non si ha produzione
documentale).”.
Anche sotto il profilo in questione la c.t.u. contiene adeguate risposte alle osservazioni formulate dall'attrice.
Evidenzia in particolare il c.t.u. che “In merito alla gonalgia, interessante il ginocchio di destra, questo
è stato soggetto nella vita della perizianda a traumi vari e compreso una meniscopatia riferita (non
documentata) foriera di artroscopia riferita (altrettanto non documentata). Occorre rilevare, tuttavia,
che la sintomatologia all'arto inferiore è stata mutevole nel tempo, interessanti distretti anatomici
diversi (dapprima coscia, poi ginocchio, poi gastrocnemio, poi tendine achilleo, e in ultimo l'area
inguinale), sempre trattata con fisioterapia e in assenza di lesione strumentalmente accertata del
ginocchio”.
Va quindi ribadito, anche per siffatte patologie, che l'attrice non fornisce adeguata prova della pagina 15 di 19 riconducibilità -secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza- delle stesse al sobbalzo dell'ascensore e, soprattutto, non offre alcun elemento idoneo a escludere fattori alternativi.
Anzi, per un verso, come si è già detto, nemmeno deduce di non aver subito traumi nell'intercapedine temporale intercorsa tra la visita al pronto soccorso -datata 10.4.2013- e il fatto narrato -29.3.2013-. Per
altro verso, è già di per sé difficilmente accettabile che a fronte di un trauma asseritamente così
devastante per la salute dall'attrice, quest'ultima abbia ritenuto di non recarsi immediatamente al pronto soccorso attendendo più di una settimana. E ciò tanto più se si considera che l'arto inferiore destro dell'attrice era già interessato da diverse vicende patologiche, di modo che, anche per il profilo ora in considerazione, non può trascurarsi che, mentre il c.t.u. evidenzia la possibilità che il sobbalzo accentui temporaneamente la sintomatologia, l'attrice non ha comunque sentito la necessità di sottoporsi immediatamente a controllo. Ciò che milita senz'altro nel senso di escludere l'esistenza di una correlazione -in termini di preponderanza dell'evidenza- tra l'evento dedotto dall'attrice e il danno per cui è causa. Aggiungasi che, come precedentemente evidenziato, l'attrice non deduce nemmeno di aver urtato contro le pareti dall'ascensore, sicché la diagnosi del 10.4.2013 di “trauma contusivo”
all'anca destra, non appare logicamente riconducibile a quanto narrato. Lo stesso verbale di pronto soccorso appena richiamato peraltro, indica quale mero consiglio terapeutico quello di una visita ortopedica solo nel caso in cui “la sintomatologia lo richiedesse”.
Solo per ragioni di completezza, poi, può aggiungersi che non si comprende nemmeno la ragione per la quale le persone che sarebbero state presenti subito dopo l'evento invocato dall'attrice quale causa dei danni lamentati, (v. testimonianza ), benchè abbiano riferito di aver trovato l'attrice dolorante e Tes_1
piangente -tanto da non poter camminare da sola-, non abbiano ritenuto di condurla con prontezza al pronto soccorso.
Del tutto irrilevante e infondata in diritto è poi la deduzione attorea secondo cui il non CP_1
pagina 16 di 19 avrebbe tempestivamente contestato i fatti narrati e il nesso causale invocato. L'attrice si riferisce alla mancata contestazione nella fase stragiudiziale (atteso che nel processo è irrevocabile in dubbio che il abbia negato ogni addebito). Sul punto, basti ricordare che la denuncia del sinistro cui non CP_1
abbia fatto seguito alcuna contestazione in quanto attività stragiudiziale non rientra nel campo di operatività dell'art. 115 c.p.c.: “L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e
non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti … dedotti nel processo, non anche per quelli …
allegati in sede extraprocessuale, atteso che il principio di non contestazione trova fondamento nel
fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova” (Cass. civ. n. 2174/2021).
La domanda non può, in definitiva, trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).
Vista la natura eminentemente tecnica della questione risultata assorbente, relativa al nesso di causalità,
e l'assenza di questioni di particolare complessità giuridica, si ritiene di liquidare le spese nella misura di euro 1.700,00, oltre accessori di legge, per parte.
L'attrice, in particolare, va condannata al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte convenuta e delle parti chiamate.
Ciò sia in ragione dell'estensione della domanda contro le stesse chiamate formulata dall'attrice (v.
prima memoria istruttoria), sia in ragione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in ordine alla regolamentazione delle spese di lite in caso di chiamata di terzo.
Segnatamente: nel caso di chiamata in causa del terzo, le spese sostenute da quest'ultimo, che non sia rimasto soccombente, non possono gravare sul chiamante qualora questi non sia rimasto soccombente né nei confronti del chiamato né nei confronti della controparte (Cass. n. 11743/2003). Il relativo rimborso deve essere posto a carico dell'attore soccombente, ove la chiamata si sia resa necessaria in relazione alla tesi sostenuta dall'attore e infondata o comunque provocata e giustificata dalla pretesa pagina 17 di 19 attorea (Cass. 12301/2005; Cass. 7168/2004), e ciò anche se nei confronti del chiamato non si stata proposta alcuna domanda o emessa alcuna pronuncia di merito (Cass. 20609/2017; Cass. 22234/2014),
ovvero, qualora manchi un diretto rapporto sostanziale e processuale tra il soccombente e le altre parti del giudizio, dovendo le spese essere poste a carico della parte che ha dato causa alla lite, azionando una pretesa riconosciuta poi infondata (Cass. n. 5262/2001). Occorre naturalmente che non si sia trattato, da parte del chiamante, di una iniziativa arbitraria (Cass. n. 9700/2004; Cass. n. 6514/2004),
giacché, altrimenti, se la chiamata è frutto di un errore o non è in rapporto di causalità con le pretese svolte nel giudizio, le spese del chiamato sono a carico del chiamante e non a carico del soccombente
(Cass. n. 6448/1997).
Nel caso di specie va recisamente escluso che la chiamata operata dalla parte convenuta nei confronti dell'impresa assicuratrice e dell'impresa manutentrice dell'ascensore sia ingiustificata, con conseguente sopportazione delle spese in capo alla parte attrice soccombente.
Il convenuto ha altresì domandato il rimborso delle spese relative al consulente tecnico di CP_1
parte nominato, per la somma di euro 300,00 (v. precisazione delle conclusioni). La pretesa è fondata essendo stato nominato il c.t.p. su autorizzazione del giudice ed essendo la somma richiesta congrua rispetto alla vicenda.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta la domanda;
condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, nella misura di euro 1.700,00 oltre accessori di legge, in favore della parte convenuta, oltre euro 300,00 per spese;
pagina 18 di 19 condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, nella misura di euro 1.700,00 oltre accessori di legge, in favore della parte chiamata Controparte_2
condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, nella misura di euro 1.700,00 oltre accessori di legge, in favore della parte chiamata CP_3
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'attrice.
Così deciso in Enna, il 23 giugno 2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
9936 e Corte Cost 2022 n. 31) costituita dalla mancata prova del nesso di causalità tra le lesioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 540/2019 promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
D'angelo n. 92, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gioia;
C.F._1
- Attrice;
contro
(c.f. ), con sede in Enna Via Pergusa n. 238, in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Angela Cancilleri;
- Convenuto;
e nei confronti di
(C.F. ), con sede in Concorezzo (MB), Via Monza, 1, in persona Controparte_2 P.IVA_2
del rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Adriana
pagina 1 di 19 Morelli e Guido Morelli;
- Terza chiamata;
e di
(c.f. e p.i. ) con sede in Bologna, Via Controparte_3 P.IVA_3
Stalingrado n. 45, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano
Cantaro;
- Terza chiamata
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate in seno al fascicolo telematico.
Di seguito, le conclusioni formulate dalle parti:
Parte attrice, previa richiesta di rinnovo delle operazioni di c.t.u., così conclude: “si precisano le
conclusioni riportandosi a quelle formulate in atti e verbali di causa, da intendersi qui integralmente
riportate e trascritte, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.”. Si riportano, pertanto, le conclusioni cui l'attrice si è richiamata: “accogliere la domanda attrice e per l'effetto, condannare il
convenuto “ ”, sita in Enna Via Pergusa n. 238, (c.f.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore pro tempore Avv. con studio in Enna, Via Controparte_4
Libertà n. 5, nonché la in persona del legale rappresentate p.t. e la Controparte_5
in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra di loro, al risarcimento Controparte_2
integrale dei danni materiali patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti, dall'attrice subiti in
occasione del sinistro, oltre al pagamento delle spese del procedimento di ATP, come meglio precisati
nell'atto introduttivo del giudizio, e, comunque nella maggiore o minore somma, che risulterà dovuta a
seguito delle risultanze istruttorie, nonché gli interessi e la rivalutazione monetaria su tutte le somme
dovute, dalla data del sinistro al soddisfo;
- condannare i convenuti e le terze chiamate in solido al pagina 2 di 19 pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge. -
Con vittoria di spese e compensi”.
Parte convenuta: “disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa avversa - nel merito,
in considerazione di tutte le difese spiegate e dell'articolata contestazione in ordine all'an della
pretesa avversa, rigettare la domanda di parte attrice, poiché infondata sia in fatto che in diritto, e
poiché comunque carente di ogni qualsivoglia prova del/i fatto/i costitutivo/i del diritto fatto valere in
giudizio; - nel merito rigettare la domanda di parte attrice di condanna del convenuto alle CP_1
spese del procedimento di ATP poiché giustamente il Tribunale di Enna ha condannato l'attrice alle
spese di lite in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile ed indi rigettato;
- in subordine, e
senza recesso da quanto superiormente affermato circa la carenza di responsabilità in capo al
, per mero scrupolo difensivo e nell'ipotesi di soccombenza, in accoglimento della CP_1
formulata chiamata in garanzia, condannare i terzi chiamati in garanzia, Controparte_5
con sede in Bologna Via Stalingrado n. 45, e con sede in Milano via E.
[...] Controparte_2
Cernuschi n. 1, ognuno per quanto competenza, al pagamento direttamente in favore dell'attrice della
somma ad essa eventualmente dovute, "e ciò per ragioni di economia processuale (cfr. in tal senso
Tribunale Monza Sez. I 3.10.2005)", oltre eventuali accessori e spese legali anche della odierna
deducente, al fine di tenerla indenne da ogni possibile esborso;
- ancora in subordine, nell'ipotesi di
soccombenza, ed in accoglimento della formulata chiamata in garanzia, dire e dichiarare che la
odierna convenuta ha diritto ad essere manlevata e garantita e/o a ripetere dai terzi chiamati in
garanzia, con sede in Bologna Via Stalingrado n. 45, e Controparte_5 Controparte_2
con sede in Milano via E. Cernuschi n. 1, ognuno per quanto competenza, quanto sarebbe costretta a
pagare in favore dell'attrice per il sinistro per cui è causa, anche per eventuali accessori e spese legali
avverse e della odierna deducente. - condannare altresì parte attrice al pagamento delle spese di CTU
per l'importo liquidato con provvedimento del 12.9.2024, poste provvisoriamente a carico della parti
pagina 3 di 19 in via solidale;
- condannare altresì parte attrice alle spese sostenute da questa parte convenuta per il
proprio CTP, come da fattura che si produce. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di giudizio. Si
ribadisce l'eccezione di inammissibilità ed inattendibilità ai fini del decidere della espletata prova per
testi di parte attrice in quanto generica, esplorativa, e in quanto trattasi di testimonianza de relato non
volta a provare il fatto oggetto del giudizio, nonché l'eccepita incapacità ex art. 246 c.p.c. del teste
escusso e l'inutilizzabilità della deposizione resa. Si chiede l'assegnazione dei termini Testimone_1
ex art. 190 c.p.c per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica”.
Parte chiamata “Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_2
deduzione reietta, dichiarare infondata la domanda dell'attrice e la domanda di manleva formulata dal
nonché della domanda proposta in via subordinata da Controparte_6
e, comunque, l'insussistenza di qualsiasi responsabilità della per Controparte_5 Controparte_2
l'evento di danno di cui è causa e, previe le altre declaratorie del caso in rito e nel merito, anche in
ordine all'inammissibilità della nuova domanda formulata dall'attrice nei confronti della CP_2
ASSOLVERE la da ogni domanda proposta nei suoi confronti. Vinte le spese. Si Controparte_2
ribadisce l'eccepita incapacità ex art. 246 c.p.c. del teste attoreo ed inutilizzabilità della Tes_1
relativa deposizione testimoniale. Si chiede l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito
della comparsa conclusionale e della memoria di replica”.
Parte chiamata Unipol: “
1-Rigettare la domanda diretta di risarcimento avanzata dall'attrice nei
confronti dell' perché inammissibile e, comunque, infondata in fatto ed Controparte_5
in diritto, con condanna alle spese sul punto 2-Rigettare la domanda proposta dall'attrice perché
infondata in fatto ed in diritto, conseguentemente escludere qualsiasi obbligo di risarcimento da parte
del e dell' -In caso di accoglimento Controparte_6 Controparte_5
della domanda dell'attrice, escludere la responsabilità del e Controparte_6
dichiarare la responsabilità esclusiva della condannandola al risarcimento dei danni Controparte_2
pagina 4 di 19 eventualmente riconosciuti ed al rimborso delle relative spese.
4-In caso di accoglimento della
domanda dell'attrice e di condanna del , con conseguente condanna Controparte_7
della sua Compagnia di assicurazione ridurre l'importo eventualmente riconosciuto a CP_5
titolo di risarcimento entro i limiti della responsabilità effettivamente ascrivibile al stesso. CP_1
In tal caso, dichiarare il diritto dell' di rivalersi in via, in via di Controparte_5
regresso, nei confronti della condannando quest'ultima al pagamento ed al rimborso, Controparte_2
in suo favore, delle somme eventualmente pagate in forza dell'emananda sentenza.
5-Con vittoria di
spese, diritti ed onorari da porre a carico dei soccombenti. Si chiede la concessione dei termini di cui
all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. si omette lo svolgimento del processo.
Basti solo rilevare che parte convenuta ha spiegato doppia chiamata in causa ex art. 269 c.p.c. e che l'attrice, in seno alla prima memoria istruttoria, ha esteso le domande spiegate contro la convenuta anche alle parti da questa chiamate.
Ciò posto, si osserva quanto segue in punto di deduzioni delle parti.
Il giudizio viene proposto da contro il al fine di Parte_1 Controparte_6
ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti in data 29.3.2013 allorquando, trovandosi presso il convenuto e utilizzandone l'ascensore per raggiungere il quarto piano dell'edificio, a CP_1
dire di essa attrice, subì un infortunio dovuto al malfunzionamento dell'ascensore stesso.
Così, più precisamente, l'attrice rappresenta il fatto: “Nel pomeriggio del 29/3/2013 la sig.ra Pt_1
, mentre si recava a far visita alla cognata sig.ra , residente al 4° piano del
[...] Persona_1
Condominio “Via Pergusa 238”, sito in Enna, via Pergusa n. 238, indi usufruendo dell'ascensore
condominiale, subiva un infortunio. - Infatti, non appena il suddetto ascensore raggiungeva il 4° piano,
pagina 5 di 19 lo stesso si arrestava con un brusco e violento sobbalzo, per cui, a causa dell'inatteso e brusco
movimento della cabina, la sig.ra subiva una grave lesione alla spina dorsale (scivolamento di Pt_1
due vertebre) e all'arto inferiore destro (vasto mediale e legamento collaterale)” (cfr. atto di citazione).
Il convenuto, previa chiamata in giudizio della compagnia assicuratrice nonché CP_1 CP_3
dell'impresa che si occupa della manutenzione dell'ascensore , chiede il rigetto della Controparte_2
domanda negando il malfunzionamento dell'ascensore e l'accadimento narrato dall'attrice, nonché il nesso di causa tra il fatto narrato e i danni lamentati. Sul punto, il convenuto evidenzia, tra l'altro, il lungo lasso di tempo trascorso tra i fatti narrati dall'attrice e gli accertamenti medici eseguiti sulla stessa, e osserva come le lesioni di cui l'attrice si duole ben possono essersi verificate nell'intercapedine temporale in questione. Formula, in ogni caso, le conclusioni sopra trascritte per il caso di ritenuta fondatezza della domanda.
Le parti chiamate chiedono il rigetto della domanda formulando eccezioni e deduzioni analoghe a quella della parte convenuta;
chiedono altresì, in via subordinata all'accoglimento della domanda spiegata dalla contro il il rigetto delle domande contro le stesse rispettivamente Pt_1 CP_1
spiegate1 ed eccepiscono l'inammissibilità dell'estensione della domanda originaria nei propri confronti.
Così riassunte, in estrema sintesi, le posizioni delle parti, si ritiene che la causa possa essere decisa sulla base del principio c.d. della ragione più liquida (per il quale si vedano, ex multis, Cass. 2014 n. 1 Segnatamente, eccepisce l'inammissibilità della richiesta del di condanna di essa Controparte_2 CP_1 CP_2 al pagamento diretto a favore dell'attrice in caso di soccombenza in ragione della diversa natura delle obbligazioni poste a fondamento delle pretese – extracontrattuale per quanto riguarda l'attrice ed il contrattuale per quanto riguarda CP_1 il ed essa per il caso di accoglimento della pretesa attorea, CP_1 CP_2 Controparte_5 eccepisce la responsabilità di la quale essendo onerata alla manutenzione e in qualità di custode Controparte_2 dell'impianto, risponde dei danni lamentati dall'attrice ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c. In altri termini, l'errata manutenzione dell'ascensore da parte dell'impresa incaricata costituirebbe il caso fortuito che, ex art. 2051 c.c., manderebbe il custode dell'ascensore esente da responsabilità. CP_1 pagina 6 di 19 lamentate dall'attrice e l'evento narrato.
Come si è accennato, l'attrice deduce di aver subito, a causa di un “brusco e violento sobbalzo” (cfr.
atto di citazione) della cabina ascensore appartenente al convenuto e all'interno della CP_1
quale ella si trovava, le seguenti lesioni: “distrazione ventrale coscia destra”; “trauma contusivo anca
dx”; “distrazione legamento collaterale mediale borsite zampa d'oca ginocchio destro”; nonché
“anterolistesi di grado uno di L5 su S1 … spondilolistesi di L5, solidamente ai metameri sovrastanti, su
S1, con riduzione di ampiezza dello spazio intersomatico compreso tra i suddetti metameri;
ridotto
pure in altezza lo spazio intervertebrale compresi tra L4-L5” (cfr. atto di citazione).
Ebbene, il c.t.u. nominato dal tribunale, cui venne affidato l'incarico di accertare, mediante esame della documentazione medica versata in atti e della persona dell'attrice, le lesioni sulla stessa riscontrabili nonché la loro compatibilità con l'evento narrato, conclude affermando che “il quadro clinico non
risulta causalmente correlabile … con il trauma indicato in ricorso”.
Più precisamente, a dire del c.t.u. “la letteratura di settore non individua una forte correlazione tra la
lesione nota come “spondilolistesi” o “anterolistesi” (movimento in avanti), con il riferito
“contraccolpo” subito. Dalla letteratura di settore la forza necessaria deve essere elevata e diretta
spesso proprio al rachide lombare. La causa più frequente è invece degenerativa e questa appare
compatibile con i referti prodotti (presenza di discopatie multiple, osteoartrosi del rachide…). In
merito alla gonalgia, interessante il ginocchio di destra, questo è stato soggetto nella vita della
perizianda a traumi vari e compreso una meniscopatia riferita (non documentata) foriera di
artroscopia riferita (altrettanto non documentata). Occorre rilevare, tuttavia, che la sintomatologia
all'arto inferiore è stata mutevole nel tempo, interessanti distretti anatomici diversi (dapprima coscia,
poi ginocchio, poi gastrocnemio, poi tendine achilleo, e in ultimo l'area inguinale), sempre trattata con
fisioterapia e in assenza di lesione strumentalmente accertata del ginocchio”.
pagina 7 di 19 Ebbene, rispetto a simili conclusioni chi è ora chiamato a giudicare non ravvisa adeguate ragioni per discostarsi.
L'elaborato del c.t.u. appare difatti completo e scevro di vizi logici.
L'elaborato contiene anche un'adeguata confutazione alle critiche mosse dalla parte attrice mediante le osservazioni del consulente tecnico di parte.
Più in dettaglio, si può osservare quanto segue.
Secondo parte attrice il c.t.u non avrebbe considerato le lesioni di tipo muscolare, le quali non potrebbero che derivare da un evento traumatico, di cui invece il c.t.u. avrebbe deliberatamente negato l'esistenza; inoltre, viene contestata l'affermazione secondo cui la patologia alla colonna vertebrale di cui l'attrice soffre non potrebbe essere causata dal tipo di trauma riferito dalla stessa, necessitandosi,
invece, di traumi ben più complessi e di più elevata intensità.
Tali contestazioni non appaiono cogliere nel segno.
Anzitutto, con riguardo alla deduzione per cui l'esistenza di lesioni di tipo muscolare avrebbe dovuto indurre il c.t.u. a ritenere verificato l'evento narrato e, quindi, il trauma subito dall'attrice, la stessa non coglie nel segno poiché ciò che il c.t.u. nega non è il fatto in sé dell'evento narrato, ossia il brusco movimento dell'ascensore, sibbene l'idoneità dello stesso a cagionare le lesioni per cui è causa.
L'esistenza di lesioni di tipo muscolare, se per un verso prova l'esistenza di un trauma, non ha nulla da dire, in sé e per sé considerato, in ordine al collegamento tra l'evento narrato e le lesioni lamentate.
Ciò che occorre dimostrare, infatti, è che, con elevata probabilità, le lesioni siano collegabili all'evento narrato, e non già che le lesioni esistano e che l'evento narrato esista.
In altri termini, occorre la sussistenza di una elevata probabilità di collegamento tra l'evento e le lesioni che, nel caso di specie, non appare ricorrere.
pagina 8 di 19 Peraltro, nulla esclude, per come meglio si preciserà di qui a breve, che l'attrice abbia subito traumi diversi e ulteriori, prima o dopo gli eventi narrati, idonei a causare i danni lamentati.
In ordine, invece, alla deduzione per cui il tipo di trauma subito dall'attrice sarebbe idoneo a provocare la lesione nota come “spondilolistesi” o “anterolistesi”, non può che osservarsi che, mentre il c.t.u. cita specifiche fonti scientifiche a sostegno della tesi per cui a provocare patologie quali quelle di cui l'attrice si duole occorrono traumi ben più complessi e violenti (v. c.t.u. pag. 10 e pag. 17), l'attrice non
è in grado di citare alcuna fonte scientifica a sostegno della tesi della idoneità causale del fatto a produrre le conseguenze dannose (e ciò sia in seno alla c.t.p. sia in seno alle osservazioni formulate a contestazione della c.t.u.).
Nello specifico, con riguardo alla patologia in questione (spondilolistesi) il consulente del tribunale rappresenta che la stessa può, in astratto, derivare dalle seguenti cause: rottura dell'istmo vertebrale;
invecchiamento, che causa la degenerazione dei dischi e delle vertebre (spondilolistesi degenerativa);
traumi da impatto (colpi diretti o cadute); esecuzione di sport in iperestensione del rachide lombare (il rischio di rottura dell'istmo aumenta del 30%).
Orbene, come si vede, non viene negato, in astratto, che l'origine della patologia possa anche essere traumatica, ma si precisa che il trauma deve essere di particolare intensità.
Venendo al caso di specie, anche dando per provato il fatto narrato dall'attrice, questo si mantiene su un piano di eccessiva genericità, non evincendosi alcunché, sia in base alle deduzioni della parte, sia in base alle prove offerte, in ordine alle modalità del trauma: non viene dedotto, ad esempio, se a causa dell'asserito sobbalzo dell'ascensore l'attrice sia caduta ovvero abbia urtato contro le pareti dello stesso. Né vi è una qualche prova delle caratteristiche delle masse in gioco: nulla è dato sapere in ordine al peso dell'attrice, alle dimensioni dell'ascensore e alla velocità di questo.
A fronte di un fatto così genericamente dedotto e delle argomentazioni spese dal c.t.u. in ordine alle pagina 9 di 19 possibili cause della patologia lamentata dall'attrice, risulta già di per sé difficile affermare che è più
probabile che no che il danno sia stato causato dall'evento riferito.
Dall'esame della documentazione medica emerge, invece, quello che appare essere il nesso causale accertabile secondo il noto standard probatorio racchiuso nella formula “più probabile che no”.
Difatti, l'esame della documentazione clinica e delle deduzioni dell'attrice (invero solo successive al deposito della c.t.u.) consegna un quadro clinico fortemente compromesso a carico della stessa, proprio con riferimento alla colonna vertebrale.
Appaino sul punto rilevanti, tra le altre cose, il referto in atti del 17.5.2013, relativo all'esame “RM
colonna lombosacrale” eseguito presso il centro di radiologia Diagnostica CFT, ove si legge “Marcati
fenomeni di natura spondilosica a livello delle limitanti contrapposte di TH11 e TH12. Anterolistesi di
grado uno di L5 su S1. Bulging del disco intervertebrale a livello del tratto di passaggio di L1 L2 con
associato restringimento del diametro del canale spinale ed ipertrofia delle faccette articolari. Altro
bulging del disco intervertebrale a livello del tratto di passaggio di L2 L3 con impronta sulla faccia
anteriore del sacco durale, interessamento di ambedue i recessi laterali. Bulging del disco
intervertebrale con massima espressione dal loto dx, a livello del tratto di passaggio di L3 L4 con
ipertrofia delle faccetto articolari. Minima protrusione discale a sede posteriore mediana che impronta
la faccia anteriore del sacco durale e restringimento del diametro del canale spinale, a livello del
tratto di passaggio di L4 L5. Altra protrusione discale a sede posteriore mediana, a livello del tratto di
passaggio di L5. Restringimento marcato del diametro del canale spinale a livello di L1-L2-L3 ed L4”;
nonché il referto dell'esame “Rx. Lombo-sacrale e sacro-coccigea” ove si legge: “Non lesioni ossee di
natura traumatica recenti … scoliosi, destroconvessa, del tratto rachide lombare, … Diffusi segni di
spondilo-artrosi …”.
Simili referti, evidentemente, mettono in evidenza la sussistenza di problematiche di non poco conto,
pagina 10 di 19 difficilmente riconducibili all'evento generico del sobbalzo dell'ascensore, senza caduta né urto alcuno.
Rileva poi la deduzione della stessa attrice, di essere soggetto con listesi preesistente (cfr. comparsa conclusionale).
In disparte la circostanza per cui l'attrice si è astenuta dal produrre documentazione medica di data anteriore a quella dell'evento, il fatto che l'attrice soffrisse già di patologie alla colonna vertebrale è
elemento che appare andare proprio nella direzione indicata dal c.t.u.
Quest'ultimo, difatti, dopo aver evidenziato le cause che, in astratto, possono portare alla patologia di cui l'attrice si duole, evidenzia che tra quelle più frequenti v'è quella degenerativa e che, proprio con riguardo all'attrice, la causa degenerativa appare la più probabile, e ciò proprio in ragione del complessivo quadro clinico che la caratterizza, per come riferito anche in sede di anamnesi.
Ciò che più conta, però, non è l'individuazione dell'esatta causa della patologia lamentata dall'attrice,
sibbene l'assenza della prova del nesso eziologico tra la causa dalla stessa indicata nel sobbalzo dell'ascensore ubicato presso il convenuto e la patologia stessa. CP_1
L'onere di provare il collegamento causale in questione incombe infatti senz'altro sulla parte attrice
(arg. ex artt. 2697 e 2051 c.c.).
Nel giudizio civile, com'è noto, non occorre la certezza della sussistenza del nesso causale, essendo sufficiente che il collegamento eziologico tra fatto ed evento di danno sia “più probabile che no” (per una recente e adeguata ricostruzione dell'istituto, v. Cass. 2021 n. 19033).
È altresì noto che il nesso di causa non può fondarsi sulla sola probabilità statistica, occorrendo fare riferimento alla c.d. probabilità logica.
Mentre la prima, infatti, non ha riguardo al caso concreto, la seconda si riferisce allo specifico caso posto all'attenzione dell'organo giudicante, sì che, anche una scarsa probabilità statistica può condurre pagina 11 di 19 all'affermazione della sussistenza del nesso di causa là dove la probabilità logica sia elevata.
Quest'ultima, segnatamente, non può che dipendere dall'esclusione delle possibili cause alternative idonee a produrre l'evento dannoso. In altri termini, ove sia statisticamente scarsa la probabilità
statistica che l'evento dannoso sia dipeso da un certo fatto, il nesso di causa può ritenersi sussistere ogni qual volta, nel caso specifico, sia stata data la prova dell'insussistenza di altre cause, di modo che la probabilità logica rende più probabile che no che il danno sia dipeso da quell'evento, pur statisticamente non frequente.
Orbene, venendo ad applicare i superiori principi alla fattispecie sub iudice, non può che osservarsi: 1)
che il c.t.u. evidenzia la scarsa probabilità statistica degli eventi traumatici rispetto alle altre possibili cause della patologia lamentata dall'attrice; 2) che il c.t.u. evidenzia altresì che gli eventi traumatici debbano essere di una notevole intensità (citando sul punto letteratura scientifica); 3) che nel caso di specie l'intensità dell'evento traumatico è del tutto priva di adeguata deduzione, ancor prima che di prova;
4) che l'attrice nemmeno deduce l'insussistenza di altre cause possibili, in tal modo impedendo che la scarsa probabilità statistica venga compensata da una elevata probabilità logica (già di per sé
scarsa, non essendovi prova dell'intensità del trauma).
Su tale ultimo profilo appare opportuno evidenziare che l'attrice non deduce -né tantomeno prova-
alcunchè al fine di escludere altri fattori causali maggiormente probabili in astratto: non deduce, ad esempio, di non aver mai subito violenti traumi alla zona interessata, di non essere stata coinvolta in incidenti stradali, di non essere affetta da patologie alla colonna vertebrale che possano evolvere in quella ora lamentata, di non praticare sport in iperestensione, di non aver mai subito la rottura dell'istmo vertebrale.
Non è certo onere delle parti convenute dimostrare l'esistenza di una diversa causa del danno,
incombendo su chi agisce in giudizio fornire elementi utili ad affermarne l'esistenza.
pagina 12 di 19 Il tribunale, si badi, è ben consapevole del fatto che il nesso di causa può dirsi accertato anche sulla base di una ipotesi tra le tante possibili (v. ancora Cass. 2021 n. 19033 e i richiami ivi presenti), ma è
pur sempre vero che tale ipotesi deve pur sempre apparire collegata dai danni con grado di elevata probabilità e non già di mera possibilità (“più probabile che no”).
Nel caso ora in esame, invece, non si vede come possa dirsi che il generico sobbalzo dell'ascensore di per sé possa rientrare tra le cause “probabili” (con un grado di probabilità elevato, vicino alla certezza)
dei danni lamentati
Ciò, soprattutto, là dove il consulente d'ufficio metta in risalto la sussistenza di una causa non solo statisticamente più probabile -quella degenerativa- ma anche logicamente tale nel caso concreto.
In particolare, sotto il profilo della probabilità logica, alle carenze assertorie e probatorie dell'attrice, si affiancano due ulteriori considerazioni.
Anzitutto, là dove l'origine della patologia fosse un evento traumatico, non si spiega l'assenza di fratture, necessitandosi di traumi ad alta energia (v. c.t.u. a pag. 10, ove si legge: “Non si individuano
altre possibili cause di correlazione tra uno scivolamento vertebrale, se non appunto di tipo
degenerativo, quando la conseguenza altrimenti più comune è la frattura”).
In secondo luogo, il c.t.u. evidenzia che “La causa più frequente è invece degenerativa” (probabilità
statistica) “e questa appare compatibile con i referti prodotti (presenza di discopatie multiple,
osteoartrosi del rachide …)”.
Appare quindi evidente che la c.t.u. non si presta alle censure spiegate dall'attrice giacché la valutazione è stata operata con adeguata ponderazione degli elementi disponibili e mediante il confronto tra l'astratta statistica e la concreta fattispecie in esame.
A tutto quanto sin qui rassegnato occorre aggiungere una ulteriore considerazione che milita nel senso di escludere elementi tali da poter affermare la sussistenza di una adeguata probabilità logica della pagina 13 di 19 sussistenza del nesso causale.
E infatti, non può trascurarsi il lungo lasso di tempo trascorso tra il fatto narrato dall'attrice e la diagnosi di cui l'attrice si duole. L'evento narrato risale infatti al marzo del 2013, mentre la prima diagnosi di scivolamento vertebrale per cui oggi è causa è del maggio 2013. Già tale circostanza avrebbe imposto all'attrice di dedurre l'insussistenza di (e offrire prove adeguate ad escludere) eventi successivi a quello narrato che abbiano dato luogo alla patologia.
Nelle immediatezze dei fatti, peraltro, all'attrice venne diagnosticata -aprile 2013- unicamente una problematica relativa all'anca destra. Per di più, si noti, il referto del 10.4.2013 redatto dal P.S.
di Catania è nel senso di “trauma contusivo anca dx”, e ciò nonostante l'attrice non abbia CP_8
(come sopra accennato) mai dedotto un urto dell'anca contro le pareti dell'ascensore.
Appare allora ben strano che l'attrice, pur avendo subito il violento trauma di cui discorre, non abbia ritenuto di sottoporsi a visita relativamente alla colonna lombo sacrale, ma solo all'anca (relativamente alla quale, come detto, non si comprende come possa esservi un trauma contusivo senza deduzione di alcun urto), tanto più che è lo stesso c.t.u. a riconoscere che il sobbalzo, di per sé, potrebbe aver
“temporaneamente accentuato la sintomatologia”, cosa invece in concreto da escludere visto che l'attrice non ritenne né di recarsi presso un presidio ospedaliero né, quando lo fece, di rappresentare la sintomatologia di cui ora si tratta, la quale venne invece evidenziata soltanto nel maggio 2013.
In definitiva, contro la sussistenza del nesso di causalità tra la spondilolistesi di cui soffre l'attrice e il sobbalzo dell'ascensore ubicato presso il convenuto militano: i) la genericità delle CP_1
deduzioni di parte attrice;
ii) l'assenza di specifiche prove in ordine all'intensità del trauma asseritamente subito;
iii) l'assenza di un trauma da caduta o da urto, mai dedotto;
iv) la scarsa probabilità statistica in ordine al nesso invocato;
v) la scarsa probabilità logica in ordine al nesso stesso difettando elementi concreti che possano sovvertire la statistica e sussistendo, invece, elementi di pagina 14 di 19 conferma dell'elevata statistica nel senso della causa degenerativa;
vi) il lungo lasso di tempo trascorso tra il fatto narrato e la prima diagnosi della patologia in uno con l'assenza di deduzioni e prove volte a escludere che nell'intercapedine temporale in questione si siano verificati altri eventi;
vii) il fatto che i primi esame eseguiti dopo i fatti narrati riguardarono l'anca destra con diagnosi di trauma contusivo,
senza alcun riguardo, invece, alla colonna lombo sacrale.
Un discorso analogo deve farsi con riguardo alla patologia che l'attrice lamenta all'anca e al ginocchio destro.
Così, sul punto il c.t.u. “non vi sono elementi che possano correlare tale quadro sindromico
pluridistrettuale evolutivo nel tempo con il trauma descritto dalla parte attrice. Infine il riferito
anamnestico rende ancora più probabile la genesi di lunga durata (traumi infantili a carico
dell'articolazione del ginocchio evidenziabili da numerosi minuti relitti cicatriziali, meniscopatia poco
documentata foriera di artroscopia l'anno precedente riferita di cui non si ha produzione
documentale).”.
Anche sotto il profilo in questione la c.t.u. contiene adeguate risposte alle osservazioni formulate dall'attrice.
Evidenzia in particolare il c.t.u. che “In merito alla gonalgia, interessante il ginocchio di destra, questo
è stato soggetto nella vita della perizianda a traumi vari e compreso una meniscopatia riferita (non
documentata) foriera di artroscopia riferita (altrettanto non documentata). Occorre rilevare, tuttavia,
che la sintomatologia all'arto inferiore è stata mutevole nel tempo, interessanti distretti anatomici
diversi (dapprima coscia, poi ginocchio, poi gastrocnemio, poi tendine achilleo, e in ultimo l'area
inguinale), sempre trattata con fisioterapia e in assenza di lesione strumentalmente accertata del
ginocchio”.
Va quindi ribadito, anche per siffatte patologie, che l'attrice non fornisce adeguata prova della pagina 15 di 19 riconducibilità -secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza- delle stesse al sobbalzo dell'ascensore e, soprattutto, non offre alcun elemento idoneo a escludere fattori alternativi.
Anzi, per un verso, come si è già detto, nemmeno deduce di non aver subito traumi nell'intercapedine temporale intercorsa tra la visita al pronto soccorso -datata 10.4.2013- e il fatto narrato -29.3.2013-. Per
altro verso, è già di per sé difficilmente accettabile che a fronte di un trauma asseritamente così
devastante per la salute dall'attrice, quest'ultima abbia ritenuto di non recarsi immediatamente al pronto soccorso attendendo più di una settimana. E ciò tanto più se si considera che l'arto inferiore destro dell'attrice era già interessato da diverse vicende patologiche, di modo che, anche per il profilo ora in considerazione, non può trascurarsi che, mentre il c.t.u. evidenzia la possibilità che il sobbalzo accentui temporaneamente la sintomatologia, l'attrice non ha comunque sentito la necessità di sottoporsi immediatamente a controllo. Ciò che milita senz'altro nel senso di escludere l'esistenza di una correlazione -in termini di preponderanza dell'evidenza- tra l'evento dedotto dall'attrice e il danno per cui è causa. Aggiungasi che, come precedentemente evidenziato, l'attrice non deduce nemmeno di aver urtato contro le pareti dall'ascensore, sicché la diagnosi del 10.4.2013 di “trauma contusivo”
all'anca destra, non appare logicamente riconducibile a quanto narrato. Lo stesso verbale di pronto soccorso appena richiamato peraltro, indica quale mero consiglio terapeutico quello di una visita ortopedica solo nel caso in cui “la sintomatologia lo richiedesse”.
Solo per ragioni di completezza, poi, può aggiungersi che non si comprende nemmeno la ragione per la quale le persone che sarebbero state presenti subito dopo l'evento invocato dall'attrice quale causa dei danni lamentati, (v. testimonianza ), benchè abbiano riferito di aver trovato l'attrice dolorante e Tes_1
piangente -tanto da non poter camminare da sola-, non abbiano ritenuto di condurla con prontezza al pronto soccorso.
Del tutto irrilevante e infondata in diritto è poi la deduzione attorea secondo cui il non CP_1
pagina 16 di 19 avrebbe tempestivamente contestato i fatti narrati e il nesso causale invocato. L'attrice si riferisce alla mancata contestazione nella fase stragiudiziale (atteso che nel processo è irrevocabile in dubbio che il abbia negato ogni addebito). Sul punto, basti ricordare che la denuncia del sinistro cui non CP_1
abbia fatto seguito alcuna contestazione in quanto attività stragiudiziale non rientra nel campo di operatività dell'art. 115 c.p.c.: “L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e
non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti … dedotti nel processo, non anche per quelli …
allegati in sede extraprocessuale, atteso che il principio di non contestazione trova fondamento nel
fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova” (Cass. civ. n. 2174/2021).
La domanda non può, in definitiva, trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).
Vista la natura eminentemente tecnica della questione risultata assorbente, relativa al nesso di causalità,
e l'assenza di questioni di particolare complessità giuridica, si ritiene di liquidare le spese nella misura di euro 1.700,00, oltre accessori di legge, per parte.
L'attrice, in particolare, va condannata al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte convenuta e delle parti chiamate.
Ciò sia in ragione dell'estensione della domanda contro le stesse chiamate formulata dall'attrice (v.
prima memoria istruttoria), sia in ragione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in ordine alla regolamentazione delle spese di lite in caso di chiamata di terzo.
Segnatamente: nel caso di chiamata in causa del terzo, le spese sostenute da quest'ultimo, che non sia rimasto soccombente, non possono gravare sul chiamante qualora questi non sia rimasto soccombente né nei confronti del chiamato né nei confronti della controparte (Cass. n. 11743/2003). Il relativo rimborso deve essere posto a carico dell'attore soccombente, ove la chiamata si sia resa necessaria in relazione alla tesi sostenuta dall'attore e infondata o comunque provocata e giustificata dalla pretesa pagina 17 di 19 attorea (Cass. 12301/2005; Cass. 7168/2004), e ciò anche se nei confronti del chiamato non si stata proposta alcuna domanda o emessa alcuna pronuncia di merito (Cass. 20609/2017; Cass. 22234/2014),
ovvero, qualora manchi un diretto rapporto sostanziale e processuale tra il soccombente e le altre parti del giudizio, dovendo le spese essere poste a carico della parte che ha dato causa alla lite, azionando una pretesa riconosciuta poi infondata (Cass. n. 5262/2001). Occorre naturalmente che non si sia trattato, da parte del chiamante, di una iniziativa arbitraria (Cass. n. 9700/2004; Cass. n. 6514/2004),
giacché, altrimenti, se la chiamata è frutto di un errore o non è in rapporto di causalità con le pretese svolte nel giudizio, le spese del chiamato sono a carico del chiamante e non a carico del soccombente
(Cass. n. 6448/1997).
Nel caso di specie va recisamente escluso che la chiamata operata dalla parte convenuta nei confronti dell'impresa assicuratrice e dell'impresa manutentrice dell'ascensore sia ingiustificata, con conseguente sopportazione delle spese in capo alla parte attrice soccombente.
Il convenuto ha altresì domandato il rimborso delle spese relative al consulente tecnico di CP_1
parte nominato, per la somma di euro 300,00 (v. precisazione delle conclusioni). La pretesa è fondata essendo stato nominato il c.t.p. su autorizzazione del giudice ed essendo la somma richiesta congrua rispetto alla vicenda.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta la domanda;
condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, nella misura di euro 1.700,00 oltre accessori di legge, in favore della parte convenuta, oltre euro 300,00 per spese;
pagina 18 di 19 condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, nella misura di euro 1.700,00 oltre accessori di legge, in favore della parte chiamata Controparte_2
condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, nella misura di euro 1.700,00 oltre accessori di legge, in favore della parte chiamata CP_3
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'attrice.
Così deciso in Enna, il 23 giugno 2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
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9936 e Corte Cost 2022 n. 31) costituita dalla mancata prova del nesso di causalità tra le lesioni