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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/04/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6201/2023 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Giarre presso lo studio dell'avv. Rosa Pietrocitto che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
oggetto: indennità di accompagnamento, handicap grave – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 18 ottobre 2022 lamentando Parte_1
l'ingiusto rigetto della domanda presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici in favore delle persone con handicap grave – recte disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato secondo la nuova terminologia introdotta dall'art. 4 d.lgs. n. 62/2024, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 5710/2022 r.g.).
Nella resistenza dell'Istituto veniva disposta ed espletata c.t.u. che riconosceva una invalidità totale e la gravità dell'handicap. Parte ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 2 dicembre 2023, proponeva ricorso per insistere nel riconoscimento del diritto alla indicata prestazione e nella condanna dell' al pagamento CP_2 dell'indennità di accompagnamento. Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 10 aprile 2025 dal deposito telematico di CP_1
note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n.
30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase, anche alla luce della più recente certificazione sanitaria, ha infine accertato che la ricorrente è affetta da “Tremore essenziale. Cardiopatia ipertensiva. Stato ansioso-depressivo di grado moderato. Artropatie e discopatie multiple” precisando che “Analizzando la documentazione ulteriore prodotta non si evincono sostanziali differenze dal quadro clinico già riportato nel precedente giudizio di ATP rg
5710-2022, ovvero, le artropatie sono valutate come principale patologia invalidante della ricorrente.”.
Ha quindi confermato che dette infermità determinano fin dal 4 marzo 2023 la totale invalidità e la necessità di un intervento assistenziale permanente ex art. 3, comma 3, della legge
104/1992, escludendo invece la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la concessione dell'indennità di accompagnamento “poiché è persona in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e non necessita di assistenza continua essendo in grado di compiere i più significativi atti quotidiani della vita.”
L'accertamento effettuato dal dr. , persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto Per_1
da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
Non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori approfondimenti (sul punto v. Cass m.
5277/2006 e n. 23413/2011), né disporre il rinnovo delle indagini poiché non si ravvisano errori diagnostici nè la mancata valutazione di patologie esistenti (cfr. sul punto Cass. n. 30522/2024).
2 Pertanto, può dirsi acclarata la sussistenza in capo all'istante del solo requisito sanitario della disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato (secondo la nuova terminologia introdotta dall'art. 4 d.lgs. n. 62/2024) ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c..
Ogni ulteriore domanda va respinta.
4.- Tenuto conto dell'esito della lite, è giusto compensare per intero di entrambe le fasi processuali;
vanno quindi poste a definitivo carico dell' anche le spese della consulenza CP_1
d'ufficio, liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) dichiara che possiede il requisito sanitario per fruire dei Parte_1
benefici in favore delle persone con handicap grave, ora affette da disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, fin dal 4 marzo 2023;
2) condanna l' a pagare le spese di ctu compensando le altre spese processuali. CP_1
Messina, 11.4.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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