Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/04/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4083 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] il [...], ed ivi Parte_1
residente in [...], c.f.: , C.F._1
elettivamente domiciliata in Messina, Via Del Vespro, n. 57, presso lo studio dell'Avv. ASSUNTA LOMBARDO (pec:
C.F.: ; fax: Email_1 C.F._2
0906415720), che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
; PARTE RESISTENTE C.F._3
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia
1
Con ricorso ex artt. 473 bis c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in data 11.10.2024, premesso che la una relazione Parte_1
more uxorio con erano nati due figli, Controparte_1 Per_1
nato a [...] il [...] e nato a
[...] Persona_2
Messina il 22.06.2020; che la convivenza era cessata ed ella si era trasferita insieme ai figli presso la casa dei propri genitori;
che il si era CP_1
trasferito nel Comune di Ancona ed aveva mostrato poco interesse nei confronti dei figli, esercitando solo poche volte il diritto di visita esclusivamente con riferimento al figlio ed ignorando;
Per_1 Per_2
che il aveva corrisposto per il mantenimento dei figli solo la CP_1
somma di € 50,00, benché ella non svolgesse alcuna attività lavorativa e percepisse solamente l'assegno unico, sicché aveva potuto provvedere alle necessità dei figli, sia quelli nati dalla relazione con il che i due CP_1
nati da una precedente unione, solo grazie all'aiuto dei propri genitori.
Tutto ciò premesso, chiedeva che fosse disposto l'affidamento condiviso dei figli e con collocazione Persona_1 Persona_2
privilegiata presso la madre;
che fossero disciplinati i tempi di permanenza dei minori con il padre;
che fosse posto a carico di Controparte_1
l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 28/30.10.2024.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 23.01.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato prendeva atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, atteso che il resistente, benché ritualmente citato, non si era costituito e, dichiarata la
2 contumacia di , disponeva l'acquisizione di Controparte_1
informazioni sia presso l'INPS di Messina sulla situazione contributiva e previdenziale del resistente, sia presso l'Agenzia delle Entrate sui redditi dichiarati dal resistente.
Alla successiva udienza del 27.03.2025 il procuratore della ricorrente chiedeva che la causa fosse decisa ed il Giudice delegato riservava di riferire al collegio per la decisione.
Quanto all'affidamento dei figli minori nato a Persona_1
Messina il 06.07.2017 e nato a [...] il [...], Persona_2
la legge 54/2006 ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della bigenitorialità già previsto dall'art. 9 della Convenzione internazionale di
New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori e, coerentemente con tale principio, l'art. 337 ter c.c. stabilisce che il Giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori. La suddetta disposizione, pur non incidendo sui poteri del
Giudice in ordine all'accertamento dei presupposti per fare luogo all'affidamento, esprime chiaramente un criterio preferenziale ed impone, pertanto, al Giudice uno specifico obbligo di motivazione nel caso in cui ritenga che non sia possibile l'affidamento ad entrambi i genitori che costituisce la regola, cui può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass. civ., Sez. I, 18.06.2008, n.
16593). La differenza tra l'affido condiviso e quello monogenitoriale si coglie, essenzialmente, nella maggiore elasticità e continuità di rapporti tra genitori e figli e nella corresponsabilizzazione dei genitori, i quali devono riuscire ad adottare, nella educazione dei figli minori, una linea comune e devono impegnarsi a realizzarla entrambi.
3 Nella fattispecie in esame non sono emerse ragioni ostative che impediscano di disporre l'affidamento condiviso del minore, chiesto, peraltro, anche dalla ricorrente. Nelle decisioni concernenti l'affidamento della prole occorre, infatti, avere riguardo in modo esclusivo “all'interesse morale e materiale” dei figli. La decisione del giudice non è, infatti, un
“premio” dato ad uno dei genitori ed una “punizione” o, peggio ancora, un
“ammonimento” per l'altro, ma è rivolta a disegnare un nuovo assetto di relazioni in conseguenza della disgregazione della società familiare, cercando di evitare che la patologia della coppia si risolva in un pregiudizio per gli incolpevoli figli. Naturalmente, anche nel regime dell'affido condiviso occorre individuare la domiciliazione privilegiata della prole presso uno dei due genitori, al fine di assicurare la stabilità dei rapporti familiari e la continuità dell'habitat domestico, indispensabili per una crescita serena ed equilibrata. E' pacifico, d'altronde, che l'affido condiviso non determina una parificazione circa modalità e tempi di svolgimento del rapporto tra i figli e ciascuno dei genitori. Nel caso in esame non vi è dubbio che occorra mantenere la collocazione dei minori con la madre, insieme alla quale vivono da tempo, ricevendo tutte le cure necessarie. Con riferimento, poi, alla disciplina dei tempi di permanenza dei minori con il padre, può accogliersi il “piano genitoriale” proposto dalla ricorrente, che ha chiesto al Tribunale adito di stabilire che i figli minori Per_1
e : stiano con i genitori a settimane alternate, il
[...] Persona_2
sabato o la domenica dalle 09:00 alle 15:00; che trascorrano le principali festività (Natale, Capodanno, Pasqua, Lunedì dell'Angelo) ad anni alterni con un genitore o con l'altro genitore e sempre ad anni alterni trascorrano con un genitore o con l'altro genitore il pranzo o la cena del compleanno dei minori;
che durante il periodo di ferie estive, nei mesi di Luglio o di
Agosto, i figli minori e stiano con il padre due volte alla Per_1 Per_2
4 settimana, ovvero il venerdì e il sabato o il sabato e la domenica dalle 09:00 alle 15:00, da concordarsi dalle parti.
In ogni caso, nello spirito dell'affidamento condiviso, le parti potranno sempre concordare modalità di incontro diverse da quelle stabilite, ove ritenute più rispondenti alle esigenze dei genitori e dei figli.
Infine, per agevolare lo svolgimento dei compiti genitoriali, appare opportuno consentire l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione separatamente da parte del genitore con il quale i minori, anche temporaneamente, si trovano.
Per quanto concerne il mantenimento della prole, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che la prole, a seguito della disgregazione della unità familiare, anche nella ipotesi di famiglia di fatto, ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. 2000 n. 15065; 1993
n. 3363); ciò spiega anche perché il diritto al mantenimento sorga al momento stesso in cui nasce il rapporto familiare su cui si fonda, tenuto conto che il fatto stesso della procreazione determina l'impegno e la responsabilità del genitore verso la prole, i quali prescindono dai rapporti d'affetto che in concreto si instaurano con il genitore (Cass. civ. 09.04.2010
n. 9300).
Nel caso in esame, vivendo i figli prevalentemente insieme alla madre, che si fa carico delle loro esigenze, occorre che il padre contribuisca al loro mantenimento mediante il versamento di un assegno mensile.
Ai fini della quantificazione del contributo dovuto per il mantenimento dei figli, il legislatore ha stabilito nell'art. 337 ter c.c., che,
“salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei
5 genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito” ed ha, quindi, indicato i criteri che il Giudice deve seguire nel determinare la misura dell'assegno periodico, tra i quali vengono in considerazione le “esigenze del figlio”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Occorre, pertanto, analizzare tutti gli elementi concreti rivelatori della capacità economica dei coniugi, il contesto sociale di appartenenza dei figli, le loro abitudini di vita, le loro esigenze, tenendo presente che il dovere di provvedere al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione della prole, posto sia dall'art. 30 Cost. che dall'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione, fin quando l'età lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione. Riguardo, poi, ai redditi delle parti, la Suprema Corte ha chiarito che l'obbligo di mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore e va calcolato in ragione delle sostanze di ciascuno (Cass. civ. 06.07.2012 n. 11414). Va, infine, osservato che, ai fini della quantificazione del contributo per il mantenimento della prole, il riferimento contenuto dall'art. 316 bis c.c. alle capacità di lavoro professionale o casalingo tende a valorizzare le accertate potenzialità reddituali dei genitori imponendo al Giudice di non fermarsi ad esaminare il reddito attuale (Cass.
8.11.1997 n. 11025). Sussiste, infatti, un dovere dei genitori di attivarsi per assicurare alla prole le indispensabili risorse per vivere in modo dignitoso, sicché in simili casi la misura dell'assegno va stabilita con riferimento prioritario alle essenziali esigenze dei figli.
6 Orbene, nel caso in esame la ha dichiarato di essere Pt_1
disoccupata e priva di redditi, mentre dalle informazioni acquisite è emerso che il ha avuto negli ultimi anni un reddito progressivamente CP_1
crescente, pari all'importo lordo di € 6.120,00 nel 2022, di € 11.713,35 nel
2023 e pari a € 17.822,93 nel 2024 (somma quest'ultima comprensiva dell'indennità NASPI). Tenuto conto, allora, delle presumibili esigenze dei figli e delle presumibili spese che il dovrà sostenere per cercare CP_1
di mantenere una relazione con i figli minori, appare congruo porre a carico di ed a favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1
contributo al mantenimento dei figli minori nato a Persona_1
Messina il 06.07.2017 e nato a [...] il [...], Persona_2
la somma mensile complessiva di € 300,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT e da versare entro i primi cinque giorni di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie nell'interesse dei figli.
Tenuto conto della natura della causa, che richiedeva l'intervento giurisdizionale, e della circostanza che non è configurabile una vera e propria soccombenza, non essendosi il resistente costituito e non avendo lo stesso formulato alcuna ingiustificata opposizione all'accoglimento delle domande della ricorrente, appare equo compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 ter c.c. e 316 c.c., affida i minori Per_1
nato a [...] il [...] e nato a
[...] Persona_2
Messina il 22.06.2020, ad entrambi i genitori con domiciliazione privilegiata presso la madre;
dispone che l'esercizio della responsabilità genitoriale ed i tempi di permanenza dei figli minori con entrambi i genitori siano regolati come meglio specificato in parte motiva;
pone a carico di
7 l'obbligo di corrispondere a a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli minori Persona_1
nato a [...] il [...] e nato a [...] il Persona_2
22.06.2020, la somma mensile complessiva di € 300,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT e da versare entro i primi cinque giorni di ogni mese;
dispone che le spese straordinarie siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 01/04/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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