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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 829/2021 DE Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata AR DE AL (TP) il 26/10/1975 (c.f.: AR
), elettivamente domiciliata presso l'avv. Marilena Messina, C.F._1
rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
nato ad [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
), elettivamente domiciliato presso l'avv. Alessio Muscolino, C.F._2
rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DE PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili DE matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con note scritte DE 14/11/2024 e DE 3/12/2024, per l'udienza DE 5/12/2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve excursus DE giudizio e DEle domande DEle parti.
1 Con ricorso depositato il 20/1/2021, , premesso di aver contratto AR
matrimonio concordatario con il 22/8/1994 a AR DE AL (TP) e Controparte_1
che da tale unione erano nati i figli il 19/9/1996, , il 5/4/1998, , il Per_1 Per_2 Per_3
19/2/2000, e , il 30/10/2008, deduceva che dalla comparizione personale Persona_4
dinanzi al Presidente DE Tribunale di Marsala nell'ambito DE giudizio di separazione, definito con decreto di omologa DE 17-22/2/2016, non si erano più riconciliati.
Aggiungeva che le condizioni pattuite in sede di separazione prevedevano: l'affidamento condiviso dei figli minori, con domicilio prevalente presso la madre e regolamentazione DE diritto di visita paterno;
l'assegnazione DEla casa coniugale in proprio favore;
l'obbligo a carico di di corrisponderle un assegno di € 200,00 a titolo di contributo Controparte_1
al mantenimento personale DE coniuge, un assegno di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre alla metà DEle spese straordinarie relative agli stessi;
l'obbligo a carico DE marito di provvedere al pagamento DEle rate mensili di mutuo scadute e a scadere fino all'estinzione DE contratto con per l'importo di € 112,53 Parte_2
(finanziamento n. 00005569987200).
Deduceva, inoltre, che nel corso DE periodo di separazione, si era Controparte_1 totalmente disinteressato dei figli ed aveva fatto perdere le sue tracce, omettendo di informarla sul luogo ove avesse fissato la propria residenza;
che il resistente aveva escluso i figli dalla propria quotidianità e aveva omesso di versare la somma dovuta a titolo di mantenimento, costringendola a sporgere svariate querele;
che l'azione civile dalla stessa intrapresa con atto di pignoramento presso terzi si era rivelata infruttuosa;
che CP_1
si era disinteressato anche DE figlio minore , affetto da diverse
[...] Persona_4 patologie (diabete, problemi tiroidei e metabolici), e che, in più occasioni, era capitato che il bambino si sentisse male durante la notte e venisse portato d'urgenza presso il locale Pronto
Soccorso per le cure DE caso;
che, nel novembre 2018, il minore doveva Persona_4
sottoporsi ad un intervento di adenotonsillectomia presso l'Ospedale S. Antonio Abate di
Trapani ed il più volte contattato anche dai medici DEla struttura, non si era CP_1 presentato al colloquio con l'anestesista e l'intervento era stato procrastinato;
che il minore aveva potuto sottoporsi all'intervento solo nel marzo 2019, grazie al fatto che il resistente era stato accompagnato coattivamente dai Carabinieri ad apporre la firma di autorizzazione al trattamento terapeutico;
che, in un'altra occasione, il figlio era stato ricoverato Persona_4
2 presso l'”Ospedale dei Bambini G. Di Cristina” per accertamenti legati ai suoi problemi di salute ed era stata costretta a presentare istanza al Giudice Tutelare DE Tribunale di Marsala che, atteso l'assoluto disinteresse DE con ordinanza DE 14/6/2019 l'aveva CP_1 autorizzata a prestare il consenso informato in via esclusiva;
che, per tali ragioni, aveva incoato giudizio innanzi al Tribunale per i Minorenni di Palermo affinché venisse dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale di e che tale procedimento Controparte_1
era ancora pendente;
che, nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n. 797/2019 V.G., il
Tribunale per i Minorenni aveva incaricato i Servizi Sociali di verificare la condizione ambientale DE minore e DE nucleo familiare;
che i Servizi Sociali – Centro per la Famiglia DE Comune di AR DE AL – avevano riferito che il piccolo da un lato Persona_4
manifestava il desiderio di vedere il padre, dall'altro affermava che “tanto se lo vedo non cambia niente” e che, da ultimo, avevano ritenuto di non poter dare inizio agli incontri padre- figlio in apposito spazio neutro poiché il aveva esternato dubbi sulla propria CP_1
paternità.
Concludeva, pertanto, chiedendo: la pronuncia DEla cessazione degli effetti civili DE matrimonio;
l'assegnazione DEla casa coniugale per continuare ad abitarla insieme ai figli
, e;
l'affidamento esclusivo DE figlio minore , con Per_2 Per_3 Persona_4 Persona_4
collocazione prevalente presso di sé, con diritto di di incontrare e tenere Controparte_1
con sé il figlio minore presso la città di AR DE AL, e divieto di spostarlo a Palermo;
l'obbligo a carico di di corrisponderle, entro il giorno 5 di ogni mese, un Controparte_1
assegno divorzile di € 300,00 mensili e un assegno di € 800,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento DE figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e Per_3 DE figlio minore (€ 400,00 ciascuno), somme soggette a rivalutazione annuale Persona_4
secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% DEle spese straordinarie relative agli stessi.
Si costituiva in giudizio il resistente aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili DE matrimonio, ma contestando il ricorso quanto al resto.
Deduceva, tra l'altro: di avere sempre cercato di ottemperare ai suoi obblighi genitoriali sia dal punto di vista personale che economico, nonostante le difficoltà in cui versava;
di avere buoni rapporti con i figli e e che, quest'ultimo, da più di un anno e Per_1 Per_3
mezzo viveva con lui;
di avere sempre cercato di coltivare un equilibrato rapporto affettivo con il figlio minore;
che, fino a quando aveva vissuto a AR DE AL, aveva Per_4
3 trascorso con il piccolo tutti i mercoledì pomeriggio, accogliendolo presso la propria Per_4
abitazione; che tale frequentazione non era mai stata costante per esclusiva colpa DEla ricorrente, la quale aveva sempre frapposto degli ostacoli al diritto di visita paterno;
che non corrispondeva al vero né quanto asserito dalla ricorrente in merito al proprio rifiuto di prestare il proprio consenso all'intervento di tonsillectomia DE figlio , né in merito Per_4
all'accompagnamento coattivo da parte dei Carabinieri;
che la ricorrente aveva cacciato da casa il figlio , incurante DElo stato di profonda fragilità e debolezza in cui lo stesso Per_3
versava, essendo alle prese con problemi di tossico-dipendenza, per i quali, peraltro, era stato ospite per più di due anni presso una comunità terapeutica;
di abitare con il figlio e di provvedere al di lui mantenimento da oltre un anno e mezzo;
che, in passato, Per_3
pur svolgendo l'attività di cameriere part time in un ristorante, con una paga di soli € 700,00
e vivendo in un appartamento in affitto, era riuscito a corrispondere alla ricorrente una cifra variabile tra € 200,00 ed € 400,00 mensili;
che dal mese di febbraio 2017 la ricorrente aveva ottenuto il pagamento diretto DEla somma di € 300,00 mediante trattenuta in busta paga da parte DE proprio ex datore di lavoro;
che, già a far data dal 2016, erano DE tutto venuti meno non solo i presupposti per il mantenimento personale DEla , alla luce DEla AR convivenza more uxorio dalla stessa instaurata con il proprio compagno, , Controparte_2
ma anche quelli per il mantenimento dei figli e , che si erano resi Per_1 Per_2
economicamente indipendenti, nonché di , ospite di una comunità di recupero;
che Per_3 dal 2019 non era più riuscito a corrispondere l'assegno per il mantenimento DE figlio Per_4
per le gravi difficoltà economiche dovute alla chiusura DE comparto ristorazione per il
Covid e la conseguente perdita DE lavoro;
di potere fare affidamento sul solo reddito di cittadinanza.
Concludeva, pertanto, chiedendo: la pronuncia di cessazione degli effetti civili DE matrimonio;
l'affidamento esclusivo DE figlio minore alla madre, con Persona_4
collocazione prevalente presso la stessa e regolamentazione DE diritto di visita paterno;
l'assegnazione DEla casa coniugale in favore DEla ricorrente;
l'obbligo a suo carico di corrispondere a quest'ultima un assegno di € 100,00 a titolo di contributo al mantenimento DE figlio minore;
l'obbligo a carico DEla ricorrente di corrispondergli un assegno di € 400,00
a titolo di contributo al mantenimento DE figlio;
l'onere a carico di entrambi i genitori Per_3 DE pagamento DEle spese straordinarie per la prole nella misura DE 50% ciascuno.
4 All'udienza DE 3/12/2021, sentite le parti e preso atto DEl'esito negativo DE tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore previa adozione, con ordinanza DE 6/12/2021, dei seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
- autorizzazione a continuare a vivere separati;
- affidamento esclusivo DE figlio minore alla madre;
Persona_4
- conferma DEle statuizioni adottate dal Tribunale per i Minorenni con decreto DE 25/2-
2/3/2020 in ordine alla regolamentazione degli incontri padre/figlio;
- assegnazione DEla casa coniugale alla ricorrente;
- obbligo a carico di di versare in favore di , entro Controparte_1 AR
il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 150,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento DE figlio minore , somma da rivalutare annualmente secondo gli Persona_4 indici ISTAT, oltre al 50% DEle spese straordinarie relative allo stesso, secondo il Protocollo in uso.
All'udienza DE 23/3/2022, svoltasi mediante trattazione scritta, la ricorrente insisteva per la pronunzia immediata sulla sola questione di stato e per la prosecuzione DE giudizio per la definizione DEle ulteriori domande.
La causa veniva, pertanto, assunta in decisione sulla sola questione prospettata, e con sentenza n. 1278/2022 DE 23-25/3/2022 il Tribunale accoglieva la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili DE matrimonio, tenuto conto che era trascorso un intervallo di tempo superiore a sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi dinanzi al Presidente DE Tribunale di Marsala nell'ambito DE giudizio di separazione, definito con decreto di omologa DE 17-22/2/2016, senza che si fossero ricostituiti i presupposti per la ripresa DEla comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
La causa – istruita con le produzioni documentali e l'escussione DEle prove orali – veniva quindi trattenuta in decisione e rimessa al collegio all'udienza indicata in epigrafe, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Provvedimenti nell'interesse DEla prole minorenne e assegnazione DEla casa coniugale.
Procedendo, dunque, con l'esame DEle domande ulteriori rispetto a quella di divorzio e, in particolare, con riferimento all'affidamento DE figlio minore DEla coppia, , Persona_4
5 deve osservarsi che l'affidamento esclusivo DE figlio ad uno solo dei genitori può essere disposto soltanto quando vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse DE minore.
Nel caso di specie, ha chiesto l'affidamento esclusivo DE figlio AR
minore, adducendo a sostegno DEla propria domanda l'assoluto disinteresse paterno.
Deve rilevarsi che la ricorrente ha instaurato apposito giudizio presso il Tribunale per i
Minorenni, iscritto al n. 797/2019 VG, per ottenere la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale di sul figlio minore (cfr. all. 4 al Controparte_1 Persona_4 ricorso introduttivo).
Nell'ambito di tale giudizio – DE quale non si conosce l'esito –, con decreto DE 25/2-
2/3/2020, il Tribunale per i Minorenni di Palermo ha dato incarico al Consultorio Familiare di valutare e sostenere le competenze genitoriali, con particolare riferimento all'obiettivo di recuperare la relazione padre-figlio, ed è stato disposto che il Servizio Sociale provvedesse a calendarizzare gli incontri padre-figlio in sede di Spazio Neutro, previa preparazione DE minore (cfr. all. 5 al ricorso introduttivo).
Dalla relazione dei Servizi sociali di AR DE AL (doc. 6, allegato al ricorso introduttivo), è emerso un rapporto conflittuale tra e e il Persona_4 Controparte_1
desiderio DE minore di avere, in un primo momento, solo contatti telefonici con il padre, nonché la circostanza che gli incontri presso lo Spazio Neutro non erano stati avviati poiché il resistente aveva esternato dei dubbi sulla propria paternità.
Il resistente ha inoltre manifestato un certo disinteresse nei confronti DE figlio minore, violando l'obbligo di contribuzione al mantenimento DElo stesso, non esercitando il proprio diritto di visita, e costringendo altresì la ricorrente a chiedere al Giudice Tutelare
l'autorizzazione a prestare il consenso informato al fine di sottoporre il figlio minore ad esami e accertamenti medici (cfr. all. 3 al ricorso introduttivo).
Pertanto, alla luce DEle risultanze DEl'istruttoria e tenuto conto DE preminente interesse DE minore, come confermato dallo stesso resistente – il quale, invero, si è associato alla richiesta formulata sul punto dalla ricorrente – deve confermarsi l'affidamento esclusivo di alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa. Persona_4
Quanto al diritto di visita paterno, considerato che ha già compiuto 16 anni, Persona_4 lo stesso deve essere lasciato alla libera disponibilità DEle parti, nel rispetto DEla volontà e
6 DEle esigenze di vita DE minore.
Quanto alla casa coniugale, deve confermarsi l'assegnazione in favore di AR
, per continuare ad abitarla insieme al figlio minore.
[...]
3. Domande di contenuto economico: assegno divorzile e contributo al mantenimento DEla prole.
Procedendo all'esame DEle domande di contenuto economico, relativamente all'assegno divorzile, va preliminarmente rilevato che con l'ultimo condivisibile arresto giurisprudenziale la Suprema Corte ha rilevato la necessità di superare la consolidata giurisprudenza che aveva affermato la natura meramente assistenziale DEl'assegno divorzile, nonché la c.d. concezione bifasica per la valutazione DEla domanda, che prevedeva la rigida bipartizione DE giudizio tra la fase riservata alla individuazione dei criteri attributivi e quella destinata alla analisi dei criteri determinativi DEla domanda (Cass.
Sez. Un. 11.7.2018, n. 18287).
Quanto alla natura DEl'assegno divorzile, invero, il Collegio di legittimità, rilevando come “lo scioglimento DE vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze DEle scelte e DEle modalità di realizzazione DEla vita familiare”, ha ritenuto di riconoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l.n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui parametri DEle “condizioni dei coniugi” e DE “reddito di entrambi”) sia natura compensativa - perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione DEla famiglia ed alla formazione DE patrimonio di entrambi i partner), sia natura risarcitoria (rilevando le ragioni DEla decisione). Ciò nell'ottica di far di mantenere rilevanza, anche nella fase DElo scioglimento DE matrimonio al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione DE contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione DE patrimonio comune ed alla formazione DE profilo economico patrimoniale DEl'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità DE sopraindicato contributo è frutto DEle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione DEla comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica DEl'autodeterminazione e DEl'autoresponsabilità sulla base DEle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
7 Pertanto, la base di partenza deve essere costituita dall'analisi DEl'attuale situazione economico reddituale DEle parti (comprensiva DEle potenzialità DEl'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale DEle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio aventi i caratteri DEla “rilevanza”. Compiuto tale accertamento, si dovrà verificare la possibilità da parte DEl'ex coniuge di sopperire autonomamente alla rilevata inadeguatezza di mezzi, attraverso il consolidamento od il recupero DEle proprie capacità reddituali, in omaggio al principio di autoresponsabilità, valorizzando l'età, la salute, le condizioni obiettive, ecc.
In sequenza, dovrà quindi essere accertato se la disparità economico reddituale, lo squilibrio rilevato – che deve essere rilevante, secondo la Suprema Corte, o in termini assoluti o in termini percentuali - siano frutto DEle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce DE contributo dato da ciascun coniuge alla formazione DE patrimonio comune e all'evolversi DEla situazione reddituale e patrimoniale DEl'altro, considerando la durata DE vincolo coniugale.
All'esito di tale valutazione, riconosciuti i presupposti per l'assegno deve essere riconosciuto una somma il cui ammontare non può essere né parametrato al tenore di vita matrimoniale ma neppure alla semplice autosufficienza economica DE richiedente, in funzione dunque di “meritevolezza” DEl'emolumento, per tutelare la pari dignità dei coniugi nel matrimonio.
Con riferimento, invece, all'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento DEla prole, deve rammentarsi che a seguito DEla separazione o DE divorzio tra coniugi, la stessa ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche DEla famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini DEla determinazione DE concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il
8 disposto DEl'art. 148 c.c. (che richiama oggi l'art. 315 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche DEle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Ciò posto, per quanto concerne la specifica situazione reddituale DEle parti, deve osservarsi che la ricorrente, in sede di udienza presidenziale, ha dichiarato, tra l'altro: di abitare insieme al figlio minore in una casa popolare a AR DE AL che era Persona_4
la casa coniugale;
di pagare € 52,00 al mese per i mesi correnti, oltre ad arretrati per un totale di € 10.500,00, con l'aiuto DE figlio;
che quest'ultimo abita con lei e lavora in un Per_2
bar percependo una retribuzione di circa € 1.400,00 al mese;
che la figlia era andata Per_1
a convivere, aveva già avuto un figlio e ne aspettava un altro;
che il figlio era stato Per_3 arrestato per scontare una pena definitiva di un anno, 8 mesi e 8 giorni per un reato commesso da minorenne;
di essere invalida al 75 % e di percepire una pensione di invalidità di € 287,00 mensili.
Dalla documentazione in atti la ricorrente risulta effettivamente invalida civile al 75% e percettrice di pensione per circa € 300,00 mensili (cfr. doc. 2 e 1, allegati alla memoria DE
15/2/2022) e dall'attestazione relativa all'anno 2023 risulta un Isee ordinario di € 6.968,21
(all. 1 al deposito telematico DE 28/6/2023).
Inoltre, deve osservarsi che la ricorrente, in data 8/5/2024, ha contratto nuove nozze con il sig. . Controparte_2
Di contro il resistente, in sede di udienza presidenziale, ha dichiarato, tra l'altro: di lavorare come cameriere a Palermo con contratto a tempo determinato, rinnovato di tre mesi in tre mesi, e di percepire circa € 600,00 mensili;
di pagare € 390,00 al mese di canone locativo, ma di essere indietro di quattro mesi.
Dal moDElo 730 relativo all'anno di imposta 2020 risulta un reddito complessivo di €
4.866,00 e dal moDElo 730 relativo all'anno di imposta 2023 risulta un reddito complessivo di € 2.040,00 annui (cfr. doc. 1 allegato alla memoria di costituzione e all. 2 al deposito telematico DE 3/2/2025).
All'udienza istruttoria DE 4/10/2023, la teste compagna DE Testimone_1
ha dichiarato di essere disoccupata, di convivere con il resistente dal 2018 a CP_1
Palermo, che quest'ultimo guadagna circa € 450,00 mensili e che gli stessi si trovano in
9 difficoltà economiche.
Ora, sulla base di tutti gli elementi suesposti, considerato che è AR
passata e nuove nozze e in assenza di rilevante sperequazione reddituale tra le parti, non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore DEla ricorrente.
Quanto al figlio , di 25 anni, deve rilevarsi che lo stesso, al tempo DEl'emissione Per_3
DEl'ordinanza presidenziale, stava scontando una pena detentiva, ragione per la quale, in assenza DE presupposto DEla coabitazione, nessun contributo al relativo mantenimento è stato riconosciuto in favore DEla ricorrente.
Soltanto nei propri scritti conclusionali, la ricorrente ha dedotto la ripresa DEla convivenza con il figlio , circostanza che è stata contestata dal resistente in comparsa Per_3 conclusionale.
Ebbene, non essendo stata fornita alcuna prova da parte DEla ricorrente circa la ripresa DEla convivenza con il figlio maggiorenne né dedotta o dimostrata la sua non Per_3 autosufficienza economica, nessun contributo al mantenimento DE predetto può essere riconosciuto in favore DEla ricorrente, dovendosi pertanto confermare quanto già statuito con ordinanza presidenziale DE 6/12/2021.
Deve, invece, porsi a carico di l'obbligo di versare in favore di Controparte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 150,00 mensili a titolo di AR contributo al mantenimento DE figlio minore , annualmente rivalutabili secondo Persona_4
gli indici ISTAT, oltre al 50% DEle spese straordinarie relative agli stessi secondo il
Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio DEl'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
4. Regolamentazione DEle spese di lite.
Ricorrono, infine, le condizioni per l'integrale compensazione DEle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori DEle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, vista la sentenza non definitiva n. 1278/2022 DE 23-
25/3/2022, definitivamente pronunziando:
a) conferma l'affidamento esclusivo DE minore alla madre, con Persona_4
collocazione prevalente presso la stessa e diritto di visita paterno secondo quanto
10 indicato in parte motiva;
b) conferma l'assegnazione DEla casa coniugale in favore DEla ricorrente;
c) pone a carico di l'obbligo di versare in favore di Controparte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 150,00 mensili, AR
annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento DE figlio , oltre al 50% DEle spese straordinarie relative agli Persona_4
stessi, come da Protocollo DE 2/7/2019 in vigore presso il Tribunale di Palermo;
d) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio DEla Prima Sezione Civile DE
Tribunale, il 6 marzo 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni DE combinato disposto DEl'art. 4 DE D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e DE decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto DEle regole tecniche sancite dal decreto DE ministro DEla Giustizia 21/2/2011, n. 44.
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 829/2021 DE Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata AR DE AL (TP) il 26/10/1975 (c.f.: AR
), elettivamente domiciliata presso l'avv. Marilena Messina, C.F._1
rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
nato ad [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
), elettivamente domiciliato presso l'avv. Alessio Muscolino, C.F._2
rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DE PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili DE matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con note scritte DE 14/11/2024 e DE 3/12/2024, per l'udienza DE 5/12/2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve excursus DE giudizio e DEle domande DEle parti.
1 Con ricorso depositato il 20/1/2021, , premesso di aver contratto AR
matrimonio concordatario con il 22/8/1994 a AR DE AL (TP) e Controparte_1
che da tale unione erano nati i figli il 19/9/1996, , il 5/4/1998, , il Per_1 Per_2 Per_3
19/2/2000, e , il 30/10/2008, deduceva che dalla comparizione personale Persona_4
dinanzi al Presidente DE Tribunale di Marsala nell'ambito DE giudizio di separazione, definito con decreto di omologa DE 17-22/2/2016, non si erano più riconciliati.
Aggiungeva che le condizioni pattuite in sede di separazione prevedevano: l'affidamento condiviso dei figli minori, con domicilio prevalente presso la madre e regolamentazione DE diritto di visita paterno;
l'assegnazione DEla casa coniugale in proprio favore;
l'obbligo a carico di di corrisponderle un assegno di € 200,00 a titolo di contributo Controparte_1
al mantenimento personale DE coniuge, un assegno di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre alla metà DEle spese straordinarie relative agli stessi;
l'obbligo a carico DE marito di provvedere al pagamento DEle rate mensili di mutuo scadute e a scadere fino all'estinzione DE contratto con per l'importo di € 112,53 Parte_2
(finanziamento n. 00005569987200).
Deduceva, inoltre, che nel corso DE periodo di separazione, si era Controparte_1 totalmente disinteressato dei figli ed aveva fatto perdere le sue tracce, omettendo di informarla sul luogo ove avesse fissato la propria residenza;
che il resistente aveva escluso i figli dalla propria quotidianità e aveva omesso di versare la somma dovuta a titolo di mantenimento, costringendola a sporgere svariate querele;
che l'azione civile dalla stessa intrapresa con atto di pignoramento presso terzi si era rivelata infruttuosa;
che CP_1
si era disinteressato anche DE figlio minore , affetto da diverse
[...] Persona_4 patologie (diabete, problemi tiroidei e metabolici), e che, in più occasioni, era capitato che il bambino si sentisse male durante la notte e venisse portato d'urgenza presso il locale Pronto
Soccorso per le cure DE caso;
che, nel novembre 2018, il minore doveva Persona_4
sottoporsi ad un intervento di adenotonsillectomia presso l'Ospedale S. Antonio Abate di
Trapani ed il più volte contattato anche dai medici DEla struttura, non si era CP_1 presentato al colloquio con l'anestesista e l'intervento era stato procrastinato;
che il minore aveva potuto sottoporsi all'intervento solo nel marzo 2019, grazie al fatto che il resistente era stato accompagnato coattivamente dai Carabinieri ad apporre la firma di autorizzazione al trattamento terapeutico;
che, in un'altra occasione, il figlio era stato ricoverato Persona_4
2 presso l'”Ospedale dei Bambini G. Di Cristina” per accertamenti legati ai suoi problemi di salute ed era stata costretta a presentare istanza al Giudice Tutelare DE Tribunale di Marsala che, atteso l'assoluto disinteresse DE con ordinanza DE 14/6/2019 l'aveva CP_1 autorizzata a prestare il consenso informato in via esclusiva;
che, per tali ragioni, aveva incoato giudizio innanzi al Tribunale per i Minorenni di Palermo affinché venisse dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale di e che tale procedimento Controparte_1
era ancora pendente;
che, nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n. 797/2019 V.G., il
Tribunale per i Minorenni aveva incaricato i Servizi Sociali di verificare la condizione ambientale DE minore e DE nucleo familiare;
che i Servizi Sociali – Centro per la Famiglia DE Comune di AR DE AL – avevano riferito che il piccolo da un lato Persona_4
manifestava il desiderio di vedere il padre, dall'altro affermava che “tanto se lo vedo non cambia niente” e che, da ultimo, avevano ritenuto di non poter dare inizio agli incontri padre- figlio in apposito spazio neutro poiché il aveva esternato dubbi sulla propria CP_1
paternità.
Concludeva, pertanto, chiedendo: la pronuncia DEla cessazione degli effetti civili DE matrimonio;
l'assegnazione DEla casa coniugale per continuare ad abitarla insieme ai figli
, e;
l'affidamento esclusivo DE figlio minore , con Per_2 Per_3 Persona_4 Persona_4
collocazione prevalente presso di sé, con diritto di di incontrare e tenere Controparte_1
con sé il figlio minore presso la città di AR DE AL, e divieto di spostarlo a Palermo;
l'obbligo a carico di di corrisponderle, entro il giorno 5 di ogni mese, un Controparte_1
assegno divorzile di € 300,00 mensili e un assegno di € 800,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento DE figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e Per_3 DE figlio minore (€ 400,00 ciascuno), somme soggette a rivalutazione annuale Persona_4
secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% DEle spese straordinarie relative agli stessi.
Si costituiva in giudizio il resistente aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili DE matrimonio, ma contestando il ricorso quanto al resto.
Deduceva, tra l'altro: di avere sempre cercato di ottemperare ai suoi obblighi genitoriali sia dal punto di vista personale che economico, nonostante le difficoltà in cui versava;
di avere buoni rapporti con i figli e e che, quest'ultimo, da più di un anno e Per_1 Per_3
mezzo viveva con lui;
di avere sempre cercato di coltivare un equilibrato rapporto affettivo con il figlio minore;
che, fino a quando aveva vissuto a AR DE AL, aveva Per_4
3 trascorso con il piccolo tutti i mercoledì pomeriggio, accogliendolo presso la propria Per_4
abitazione; che tale frequentazione non era mai stata costante per esclusiva colpa DEla ricorrente, la quale aveva sempre frapposto degli ostacoli al diritto di visita paterno;
che non corrispondeva al vero né quanto asserito dalla ricorrente in merito al proprio rifiuto di prestare il proprio consenso all'intervento di tonsillectomia DE figlio , né in merito Per_4
all'accompagnamento coattivo da parte dei Carabinieri;
che la ricorrente aveva cacciato da casa il figlio , incurante DElo stato di profonda fragilità e debolezza in cui lo stesso Per_3
versava, essendo alle prese con problemi di tossico-dipendenza, per i quali, peraltro, era stato ospite per più di due anni presso una comunità terapeutica;
di abitare con il figlio e di provvedere al di lui mantenimento da oltre un anno e mezzo;
che, in passato, Per_3
pur svolgendo l'attività di cameriere part time in un ristorante, con una paga di soli € 700,00
e vivendo in un appartamento in affitto, era riuscito a corrispondere alla ricorrente una cifra variabile tra € 200,00 ed € 400,00 mensili;
che dal mese di febbraio 2017 la ricorrente aveva ottenuto il pagamento diretto DEla somma di € 300,00 mediante trattenuta in busta paga da parte DE proprio ex datore di lavoro;
che, già a far data dal 2016, erano DE tutto venuti meno non solo i presupposti per il mantenimento personale DEla , alla luce DEla AR convivenza more uxorio dalla stessa instaurata con il proprio compagno, , Controparte_2
ma anche quelli per il mantenimento dei figli e , che si erano resi Per_1 Per_2
economicamente indipendenti, nonché di , ospite di una comunità di recupero;
che Per_3 dal 2019 non era più riuscito a corrispondere l'assegno per il mantenimento DE figlio Per_4
per le gravi difficoltà economiche dovute alla chiusura DE comparto ristorazione per il
Covid e la conseguente perdita DE lavoro;
di potere fare affidamento sul solo reddito di cittadinanza.
Concludeva, pertanto, chiedendo: la pronuncia di cessazione degli effetti civili DE matrimonio;
l'affidamento esclusivo DE figlio minore alla madre, con Persona_4
collocazione prevalente presso la stessa e regolamentazione DE diritto di visita paterno;
l'assegnazione DEla casa coniugale in favore DEla ricorrente;
l'obbligo a suo carico di corrispondere a quest'ultima un assegno di € 100,00 a titolo di contributo al mantenimento DE figlio minore;
l'obbligo a carico DEla ricorrente di corrispondergli un assegno di € 400,00
a titolo di contributo al mantenimento DE figlio;
l'onere a carico di entrambi i genitori Per_3 DE pagamento DEle spese straordinarie per la prole nella misura DE 50% ciascuno.
4 All'udienza DE 3/12/2021, sentite le parti e preso atto DEl'esito negativo DE tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore previa adozione, con ordinanza DE 6/12/2021, dei seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
- autorizzazione a continuare a vivere separati;
- affidamento esclusivo DE figlio minore alla madre;
Persona_4
- conferma DEle statuizioni adottate dal Tribunale per i Minorenni con decreto DE 25/2-
2/3/2020 in ordine alla regolamentazione degli incontri padre/figlio;
- assegnazione DEla casa coniugale alla ricorrente;
- obbligo a carico di di versare in favore di , entro Controparte_1 AR
il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 150,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento DE figlio minore , somma da rivalutare annualmente secondo gli Persona_4 indici ISTAT, oltre al 50% DEle spese straordinarie relative allo stesso, secondo il Protocollo in uso.
All'udienza DE 23/3/2022, svoltasi mediante trattazione scritta, la ricorrente insisteva per la pronunzia immediata sulla sola questione di stato e per la prosecuzione DE giudizio per la definizione DEle ulteriori domande.
La causa veniva, pertanto, assunta in decisione sulla sola questione prospettata, e con sentenza n. 1278/2022 DE 23-25/3/2022 il Tribunale accoglieva la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili DE matrimonio, tenuto conto che era trascorso un intervallo di tempo superiore a sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi dinanzi al Presidente DE Tribunale di Marsala nell'ambito DE giudizio di separazione, definito con decreto di omologa DE 17-22/2/2016, senza che si fossero ricostituiti i presupposti per la ripresa DEla comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
La causa – istruita con le produzioni documentali e l'escussione DEle prove orali – veniva quindi trattenuta in decisione e rimessa al collegio all'udienza indicata in epigrafe, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Provvedimenti nell'interesse DEla prole minorenne e assegnazione DEla casa coniugale.
Procedendo, dunque, con l'esame DEle domande ulteriori rispetto a quella di divorzio e, in particolare, con riferimento all'affidamento DE figlio minore DEla coppia, , Persona_4
5 deve osservarsi che l'affidamento esclusivo DE figlio ad uno solo dei genitori può essere disposto soltanto quando vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse DE minore.
Nel caso di specie, ha chiesto l'affidamento esclusivo DE figlio AR
minore, adducendo a sostegno DEla propria domanda l'assoluto disinteresse paterno.
Deve rilevarsi che la ricorrente ha instaurato apposito giudizio presso il Tribunale per i
Minorenni, iscritto al n. 797/2019 VG, per ottenere la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale di sul figlio minore (cfr. all. 4 al Controparte_1 Persona_4 ricorso introduttivo).
Nell'ambito di tale giudizio – DE quale non si conosce l'esito –, con decreto DE 25/2-
2/3/2020, il Tribunale per i Minorenni di Palermo ha dato incarico al Consultorio Familiare di valutare e sostenere le competenze genitoriali, con particolare riferimento all'obiettivo di recuperare la relazione padre-figlio, ed è stato disposto che il Servizio Sociale provvedesse a calendarizzare gli incontri padre-figlio in sede di Spazio Neutro, previa preparazione DE minore (cfr. all. 5 al ricorso introduttivo).
Dalla relazione dei Servizi sociali di AR DE AL (doc. 6, allegato al ricorso introduttivo), è emerso un rapporto conflittuale tra e e il Persona_4 Controparte_1
desiderio DE minore di avere, in un primo momento, solo contatti telefonici con il padre, nonché la circostanza che gli incontri presso lo Spazio Neutro non erano stati avviati poiché il resistente aveva esternato dei dubbi sulla propria paternità.
Il resistente ha inoltre manifestato un certo disinteresse nei confronti DE figlio minore, violando l'obbligo di contribuzione al mantenimento DElo stesso, non esercitando il proprio diritto di visita, e costringendo altresì la ricorrente a chiedere al Giudice Tutelare
l'autorizzazione a prestare il consenso informato al fine di sottoporre il figlio minore ad esami e accertamenti medici (cfr. all. 3 al ricorso introduttivo).
Pertanto, alla luce DEle risultanze DEl'istruttoria e tenuto conto DE preminente interesse DE minore, come confermato dallo stesso resistente – il quale, invero, si è associato alla richiesta formulata sul punto dalla ricorrente – deve confermarsi l'affidamento esclusivo di alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa. Persona_4
Quanto al diritto di visita paterno, considerato che ha già compiuto 16 anni, Persona_4 lo stesso deve essere lasciato alla libera disponibilità DEle parti, nel rispetto DEla volontà e
6 DEle esigenze di vita DE minore.
Quanto alla casa coniugale, deve confermarsi l'assegnazione in favore di AR
, per continuare ad abitarla insieme al figlio minore.
[...]
3. Domande di contenuto economico: assegno divorzile e contributo al mantenimento DEla prole.
Procedendo all'esame DEle domande di contenuto economico, relativamente all'assegno divorzile, va preliminarmente rilevato che con l'ultimo condivisibile arresto giurisprudenziale la Suprema Corte ha rilevato la necessità di superare la consolidata giurisprudenza che aveva affermato la natura meramente assistenziale DEl'assegno divorzile, nonché la c.d. concezione bifasica per la valutazione DEla domanda, che prevedeva la rigida bipartizione DE giudizio tra la fase riservata alla individuazione dei criteri attributivi e quella destinata alla analisi dei criteri determinativi DEla domanda (Cass.
Sez. Un. 11.7.2018, n. 18287).
Quanto alla natura DEl'assegno divorzile, invero, il Collegio di legittimità, rilevando come “lo scioglimento DE vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze DEle scelte e DEle modalità di realizzazione DEla vita familiare”, ha ritenuto di riconoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l.n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui parametri DEle “condizioni dei coniugi” e DE “reddito di entrambi”) sia natura compensativa - perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione DEla famiglia ed alla formazione DE patrimonio di entrambi i partner), sia natura risarcitoria (rilevando le ragioni DEla decisione). Ciò nell'ottica di far di mantenere rilevanza, anche nella fase DElo scioglimento DE matrimonio al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione DE contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione DE patrimonio comune ed alla formazione DE profilo economico patrimoniale DEl'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità DE sopraindicato contributo è frutto DEle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione DEla comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica DEl'autodeterminazione e DEl'autoresponsabilità sulla base DEle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
7 Pertanto, la base di partenza deve essere costituita dall'analisi DEl'attuale situazione economico reddituale DEle parti (comprensiva DEle potenzialità DEl'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale DEle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio aventi i caratteri DEla “rilevanza”. Compiuto tale accertamento, si dovrà verificare la possibilità da parte DEl'ex coniuge di sopperire autonomamente alla rilevata inadeguatezza di mezzi, attraverso il consolidamento od il recupero DEle proprie capacità reddituali, in omaggio al principio di autoresponsabilità, valorizzando l'età, la salute, le condizioni obiettive, ecc.
In sequenza, dovrà quindi essere accertato se la disparità economico reddituale, lo squilibrio rilevato – che deve essere rilevante, secondo la Suprema Corte, o in termini assoluti o in termini percentuali - siano frutto DEle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce DE contributo dato da ciascun coniuge alla formazione DE patrimonio comune e all'evolversi DEla situazione reddituale e patrimoniale DEl'altro, considerando la durata DE vincolo coniugale.
All'esito di tale valutazione, riconosciuti i presupposti per l'assegno deve essere riconosciuto una somma il cui ammontare non può essere né parametrato al tenore di vita matrimoniale ma neppure alla semplice autosufficienza economica DE richiedente, in funzione dunque di “meritevolezza” DEl'emolumento, per tutelare la pari dignità dei coniugi nel matrimonio.
Con riferimento, invece, all'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento DEla prole, deve rammentarsi che a seguito DEla separazione o DE divorzio tra coniugi, la stessa ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche DEla famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini DEla determinazione DE concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il
8 disposto DEl'art. 148 c.c. (che richiama oggi l'art. 315 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche DEle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Ciò posto, per quanto concerne la specifica situazione reddituale DEle parti, deve osservarsi che la ricorrente, in sede di udienza presidenziale, ha dichiarato, tra l'altro: di abitare insieme al figlio minore in una casa popolare a AR DE AL che era Persona_4
la casa coniugale;
di pagare € 52,00 al mese per i mesi correnti, oltre ad arretrati per un totale di € 10.500,00, con l'aiuto DE figlio;
che quest'ultimo abita con lei e lavora in un Per_2
bar percependo una retribuzione di circa € 1.400,00 al mese;
che la figlia era andata Per_1
a convivere, aveva già avuto un figlio e ne aspettava un altro;
che il figlio era stato Per_3 arrestato per scontare una pena definitiva di un anno, 8 mesi e 8 giorni per un reato commesso da minorenne;
di essere invalida al 75 % e di percepire una pensione di invalidità di € 287,00 mensili.
Dalla documentazione in atti la ricorrente risulta effettivamente invalida civile al 75% e percettrice di pensione per circa € 300,00 mensili (cfr. doc. 2 e 1, allegati alla memoria DE
15/2/2022) e dall'attestazione relativa all'anno 2023 risulta un Isee ordinario di € 6.968,21
(all. 1 al deposito telematico DE 28/6/2023).
Inoltre, deve osservarsi che la ricorrente, in data 8/5/2024, ha contratto nuove nozze con il sig. . Controparte_2
Di contro il resistente, in sede di udienza presidenziale, ha dichiarato, tra l'altro: di lavorare come cameriere a Palermo con contratto a tempo determinato, rinnovato di tre mesi in tre mesi, e di percepire circa € 600,00 mensili;
di pagare € 390,00 al mese di canone locativo, ma di essere indietro di quattro mesi.
Dal moDElo 730 relativo all'anno di imposta 2020 risulta un reddito complessivo di €
4.866,00 e dal moDElo 730 relativo all'anno di imposta 2023 risulta un reddito complessivo di € 2.040,00 annui (cfr. doc. 1 allegato alla memoria di costituzione e all. 2 al deposito telematico DE 3/2/2025).
All'udienza istruttoria DE 4/10/2023, la teste compagna DE Testimone_1
ha dichiarato di essere disoccupata, di convivere con il resistente dal 2018 a CP_1
Palermo, che quest'ultimo guadagna circa € 450,00 mensili e che gli stessi si trovano in
9 difficoltà economiche.
Ora, sulla base di tutti gli elementi suesposti, considerato che è AR
passata e nuove nozze e in assenza di rilevante sperequazione reddituale tra le parti, non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore DEla ricorrente.
Quanto al figlio , di 25 anni, deve rilevarsi che lo stesso, al tempo DEl'emissione Per_3
DEl'ordinanza presidenziale, stava scontando una pena detentiva, ragione per la quale, in assenza DE presupposto DEla coabitazione, nessun contributo al relativo mantenimento è stato riconosciuto in favore DEla ricorrente.
Soltanto nei propri scritti conclusionali, la ricorrente ha dedotto la ripresa DEla convivenza con il figlio , circostanza che è stata contestata dal resistente in comparsa Per_3 conclusionale.
Ebbene, non essendo stata fornita alcuna prova da parte DEla ricorrente circa la ripresa DEla convivenza con il figlio maggiorenne né dedotta o dimostrata la sua non Per_3 autosufficienza economica, nessun contributo al mantenimento DE predetto può essere riconosciuto in favore DEla ricorrente, dovendosi pertanto confermare quanto già statuito con ordinanza presidenziale DE 6/12/2021.
Deve, invece, porsi a carico di l'obbligo di versare in favore di Controparte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 150,00 mensili a titolo di AR contributo al mantenimento DE figlio minore , annualmente rivalutabili secondo Persona_4
gli indici ISTAT, oltre al 50% DEle spese straordinarie relative agli stessi secondo il
Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio DEl'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
4. Regolamentazione DEle spese di lite.
Ricorrono, infine, le condizioni per l'integrale compensazione DEle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori DEle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, vista la sentenza non definitiva n. 1278/2022 DE 23-
25/3/2022, definitivamente pronunziando:
a) conferma l'affidamento esclusivo DE minore alla madre, con Persona_4
collocazione prevalente presso la stessa e diritto di visita paterno secondo quanto
10 indicato in parte motiva;
b) conferma l'assegnazione DEla casa coniugale in favore DEla ricorrente;
c) pone a carico di l'obbligo di versare in favore di Controparte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 150,00 mensili, AR
annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento DE figlio , oltre al 50% DEle spese straordinarie relative agli Persona_4
stessi, come da Protocollo DE 2/7/2019 in vigore presso il Tribunale di Palermo;
d) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio DEla Prima Sezione Civile DE
Tribunale, il 6 marzo 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni DE combinato disposto DEl'art. 4 DE D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e DE decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto DEle regole tecniche sancite dal decreto DE ministro DEla Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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