Articolo 110 della Legge 29 aprile 1967, n. 230
Articolo 109Articolo 111
Versione
14 maggio 1967
Art. 110.
Alle spese di cui al capitolo n. 1104 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile si applicano, per l'anno finanziario 1967, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 .
Entrata in vigore il 14 maggio 1967