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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/06/2025, n. 3838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3838 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 1004/2025
All'udienza collegiale del giorno 18/06/2025 ore 12:00
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. TUCCINI RICCARDO
Appellato/i
Controparte_1
Avv.
NE RE
Avv.
NE AN
Avv.
LONGOBARDI CARLO ADRIANO
Avv.
Nessuno compare per l'appellante alle ore 12.18 , in seconda chiamata
La Corte, visto la regolarità della notifica ex art. 348 cpc , trattiene la causa in decisione per la dichiarazione di improcedibilità, con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta:
Dott. Antonio Perinelli Presidente relatore
Dott. Raffele Pasquale Luca Miele Consigliere
Dott. Luca Ponzillo Consigliere all'udienza del 18 giugno 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1004 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(C.F. - P. IVA ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 dall'Avv. Riccardo Tuccini (C.F. - PEC: C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Email_1
Corso Trieste n. 95, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
E
RE NE E AN NE, eredi Controparte_1 della Sig.ra Persona_1
- APPELLATI CONTUMACI -
E
CARLO ADRIANO LONGOBARDI
- APPELLATO CONTUMACE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n.1527/2025, pubblicata in data a
30/01/2025, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 34328/2019, promosso da Controparte_1
AL IN e AN IN, n.q. di eredi della Sig.ra nei Persona_1 confronti di e NO LO DI. Parte_1
All'udienza del 28/05/2025 nessuno compare per l'appellante e la causa è stata rinviata ex art. 348 c.p.c. al 18/06/2025.
Il rinvio è stato comunicato dalla cancelleria alle parti.
All'odierna udienza nessuno è comparso e conseguentemente deve ora dichiararsi l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art.348, comma 2, c.p.c.
Nulla va disposto in ordine alle spese di lite in difetto di costituzione delle parti appellate.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, venendo dichiarato improcedibile l'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis, stesso art.13.
P.Q.M.
§ 1. — La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di AL IN e AN IN, eredi della Sig.ra Controparte_1 [...]
e LO NO DI avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario Persona_1 di Roma n.1527/2025, così provvede:
1. — dichiara improcedibile l'appello;
2. ⎯ dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti Parte_1
richiesti dall'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento del doppio del CU.
Così deciso in Roma il 18 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli
Sezione VI civile
R.G. 1004/2025
All'udienza collegiale del giorno 18/06/2025 ore 12:00
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. TUCCINI RICCARDO
Appellato/i
Controparte_1
Avv.
NE RE
Avv.
NE AN
Avv.
LONGOBARDI CARLO ADRIANO
Avv.
Nessuno compare per l'appellante alle ore 12.18 , in seconda chiamata
La Corte, visto la regolarità della notifica ex art. 348 cpc , trattiene la causa in decisione per la dichiarazione di improcedibilità, con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta:
Dott. Antonio Perinelli Presidente relatore
Dott. Raffele Pasquale Luca Miele Consigliere
Dott. Luca Ponzillo Consigliere all'udienza del 18 giugno 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1004 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(C.F. - P. IVA ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 dall'Avv. Riccardo Tuccini (C.F. - PEC: C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Email_1
Corso Trieste n. 95, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
E
RE NE E AN NE, eredi Controparte_1 della Sig.ra Persona_1
- APPELLATI CONTUMACI -
E
CARLO ADRIANO LONGOBARDI
- APPELLATO CONTUMACE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n.1527/2025, pubblicata in data a
30/01/2025, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 34328/2019, promosso da Controparte_1
AL IN e AN IN, n.q. di eredi della Sig.ra nei Persona_1 confronti di e NO LO DI. Parte_1
All'udienza del 28/05/2025 nessuno compare per l'appellante e la causa è stata rinviata ex art. 348 c.p.c. al 18/06/2025.
Il rinvio è stato comunicato dalla cancelleria alle parti.
All'odierna udienza nessuno è comparso e conseguentemente deve ora dichiararsi l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art.348, comma 2, c.p.c.
Nulla va disposto in ordine alle spese di lite in difetto di costituzione delle parti appellate.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, venendo dichiarato improcedibile l'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis, stesso art.13.
P.Q.M.
§ 1. — La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di AL IN e AN IN, eredi della Sig.ra Controparte_1 [...]
e LO NO DI avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario Persona_1 di Roma n.1527/2025, così provvede:
1. — dichiara improcedibile l'appello;
2. ⎯ dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti Parte_1
richiesti dall'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento del doppio del CU.
Così deciso in Roma il 18 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli