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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 14243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14243 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE SEDICESIMA CONTROVERSIE CIVILI
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai IGnori Magistrati:
1)Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2 Dott. RI ZI IC Relatore
3)Dott.ssa OR AR IC
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G.A.C.C. n. 20231 per l'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 30 settembre 2025, vertente
TRA
n. 1/2022 P.IVA e CF: , dichiarata dal Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Tribunale di Roma con sentenza n. 529 dei 17.18.10.2022, in persona del liquidatore giudiziale pro tempore, Dott. , nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Parte_3
RI (CF: , PEC: , iscritto nell'elenco degli C.F._1 Email_1
avvocati per il patrocino a spese dello Stato, istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma
(art. 80, I co e 8 DPR 30 Maggio 2002 n. 115) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via
Cola Di Rienzo n. 111, giusta procura in calce al ricorso, rilasciata in forza di autorizzazione del IC delegato, Dott.ssa Carmen Bifano, in data 29.03.2024, integrata da attestazione, ai sensi dell'art. 144 del DPR 30 Maggio 2002 n. 115 ai fini dell'ammissione dell'intestata Liquidazione Giudiziale al patrocinio a spese dello Stato e loro anticipazione all'Erario
RICORRENTE
E
1) (CF: , residente a [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Matteo ( , in forza di procura C.F._3
speciale estesa in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Roma, in Via Fabio Massimo n. 45
(PEC: ). Email_2
2) (CF: , in proprio avendone la qualità, Controparte_2 C.F._4
residente a Roma ed ivi elettivamente domiciliato in Viale Parioli n. 47/ A;
Fax: 06634830; PEC: Email_3
RESISTENTI
OGGETTO: Risarcimento-danni
All'udienza del 30 settembre 2025 compariva l'Avv. Paolo De Angelis, in sostituzione dell'Avv. RI, per la Liquidazione Giudiziale ricorrente e l'Avv. Luigi Matteo, anche in sostituzione dell'Avv. , per le CP_2 parti resistenti.
I procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e chiedevano la decisione della causa..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc la Liquidazione Giudiziale n. 1/2022 in persona Pt_2 Parte_2
del Curatore Dott. , conveniva dinanzi all'intestato Tribunale i coniugi, IG.ra Parte_3 CP_1
ed Avv. , per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1 Controparte_2
“voglia l'Ill. mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, in via principale:
accertare e dichiarare la responsabilità dei IGnori e , rispettivamente Controparte_1 Controparte_2
amministratore di diritto e amministratore di fatto della al risarcimento dei danni, Parte_2 in solido fra loro, in favore della “Liquidazione Giudiziale n. 1/2022 (Trib. Roma) , Parte_2
P.IVA e CF: , per i titoli ed i fatti specifici di cui in narrativa, nella misura di € 60.000,00, o il P.IVA_1 diverso importo ritenuto di giustizia e fatte salve ulteriori somme per ammissioni in esito a eventuali opposizioni e/o domande ultra-tardive, oltre gli interessi legali e il maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., fino all'effettivo soddisfo;
con condanna al pagamento dei compensi professionali”.
A fondamento delle suesposte conclusioni la parte ricorrente deduceva che:
- la (di seguito, per brevità, “La società”) era stata costituita in data 2.08.2007 dai Parte_2
IGg.ri e con il seguente oggetto sociale: “l'acquisto, la vendita, Controparte_1 Parte_2
l'amministrazione di beni immobili e mobili registrati e non registrati;
la prestazione di servizi funzionali all'attività suddetta ad enti, associazioni, imprese, società di diritto privato o pubblico e persone fisiche”.
- Il capitale sociale di € 10.000,00 era rimasto immutato nel tempo, mentre la compagine societaria, sino al
7.09.2007, era ripartita tra il Mons. e la IG.ra , detentori, Parte_2 Controparte_1
rispettivamente, del 90 % e del 10 % delle quote societarie;
- dopo il 7.09.2007 il 49 % delle stesse era detenuto dal Mons. poi deceduto il Parte_2
20.09.2008; il 41 % dalla IG.ra , madre dell'Avv. ed il 10 % dalla moglie di Persona_1 CP_2 quest'ultimo, IG.ra , amministratrice unica della predetta società, con poteri di ordinaria Controparte_1
e straordinaria amministrazione;
- la società era stata, quindi, cancellata dal registro delle imprese in data 18.10.2021, ai sensi dell'art. 40 comma 5 D.L. 76/2020, conv. In Legge 120 /2020, per omesso deposito di tutti i bilanci sin dalla sua costituzione;
- la società in bonis, invero, era stata utilizzata come mero veicolo per porre in essere atti di spoliazione, finanziaria e patrimoniale, ai danni del Mons. anziano prelato romano, Parte_2 circonvenuto dai resistenti, nel periodo compreso tra il 2007 ed il 2008, come accertato con sentenza n. 3644/2017 della Suprema Corte, che aveva confermato la pronuncia n. 5855/2015 della Corte
d'Appello e la precedente sentenza n. 4798/2013 del Tribunale di Roma;
- in particolare, la sentenza n° 4798/2013 del Tribunale di Roma aveva riconosciuto la responsabilità penale dell'Avv. e della IG.ra Controparte_2 Controparte_1
in ordine al delitto di circonvenzione d'incapaci continuato, ai danni del Mons. , avente Parte_2
ad oggetto una serie di atti a contenuto dispositivo, posti in essere da questi, in età avanzata ed in condizioni di deficienza psichica, nonché in ordine al reato di falso in atto pubblico, con riferimento alla nomina dell'Avv. quale procuratore generale del Mons. da quest'ultimo effettuata con CP_2 Pt_2
atto del 30.07.2007 per notaio , che ne aveva attestato l'integrità mentale;
Per_2
- segnatamente gli atti di disposizione patrimoniale effettuati dal Mons. avevano determinato Pt_2
l'acquisizione, da parte dei resistenti, dell'immobile sito in Via Pio IV, a Roma, di proprietà del prelato e di un'ingente somma di denaro, pari a circa due milioni di euro;
- a riprova del fine fraudolento per il quale era stata costituita la società veniva indicata una serie di elementi quali:
- non si era mai dotata di un indirizzo PEC, non aveva mai redatto né depositato i bilanci, non aveva tenuto i libri sociali e le scritture contabili, era rimasta sostanzialmente inattiva, essendo la sua gestione orientata unicamente a tutelare il diritto di proprietà sull'immobile di Roma, Via Pio IV n. 74;
- la sede legale della società, inoltre, coincideva con lo studio legale del marito dell'amministratrice unica, avv. , in Roma, Viale dei Parioli n. 47/a; Controparte_2
- inoltre tale finalità fraudolenta risultava confermata dalla statuizione del Tribunale di Roma, della Corte d'Appello di Roma e della Corte di Cassazione, organi giurisdizionali che avevano concordemente statuito la nullità ex art. 1418 c.c. della procura generale rilasciata dal Mons. Pt_2
all'Avv. , nonché di tutti gli atti dispositivi compiuti in forza della citata procura,
[...] Controparte_2 in quanto “Atti esecutivi facenti parte di un unico disegno criminoso”;
- segnatamente gli atti dispositivi travolti dalla suddetta nullità erano:
- l'atto costitutivo della Parte_2
- la cessione del 7.09.2017 del 41 % del capitale sociale della s.r.l. dal Mons. alla IG.ra , Pt_2 Per_1
madre dell'Avv. ; CP_2
- la redazione, in data 19.07.2017, del testamento olografo che annullava le precedenti disposizioni testamentarie, prevedendo la costituzione di un fondo denominato
“ ” e la nomina dell'Avv. quale esecutore testamentario;
- la redazione, Controparte_3 CP_2
in data 23.08.2007, di una successiva disposizione testamentaria olografa, integrativa del testamento, che prevedeva il lascito dell'intero patrimonio alla e confermava Controparte_4 Pt_2
l'Avv. quale esecutore testamentario, CP_2
con relativa dichiarazione contenente patto di retrocessione;
- la successiva intestazione della totalità delle quote della s.r.l. alla fondazione medesima, quale unica erede testamentaria del Mons. Pt_2 - la nomina del nuovo amministratore della e la compravendita dell'appartamento sito a Roma, in Via Pt_2
Pio IV n. 74, con annessi cantina e due box auto, dal Mons. alla omonima s.r.l. ( il cui prezzo era Pt_2 stato pagato dalla s.r.l. con le disponibilità bancarie presso lo IOR dello stesso Mons. venditore Pt_2 circonvenuto);
- a fronte delle pronunce emesse in sede penale la aveva avviato e proseguito Parte_2
numerose azioni giudiziarie, volte all'unico fine di sottrarre l'immobile di Roma, Via Pio IV n. 74, e le sue pertinenze ai promissari acquirenti, IGg.ri e , nonché a ottenere il dissequestro in proprio CP_5 CP_6
favore delle risorse economiche residue;
- le iniziative giudiziarie della società erano proseguite anche nel secondo grado del giudizio ed anche in sede di legittimità avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (n.
529/2022 del Tribunale di Roma);
- essa Liquidazione giudiziale era stata, inoltre, costretta a difendersi nell'ambito del procedimento di dissequestro penale (Trib. Roma, Sez. X Penale, RG: SIGE 2022/235), intentato dalla e dalla ”, al fine di conseguire Parte_2 Controparte_4 Pt_2
il dissequestro in proprio favore delle giacenze del de cuius, sequestrate presso il C/C di Parte_4
ma destinate agli effettivi eredi del prelato;
- l'istanza di dissequestro era stata, da ultimo, respinta con Ordinanza del 27.04.2023;
- le numerose iniziative giudiziarie intraprese infruttuosamente dalla società avevano progressivamente eroso il capitale sociale della stessa tanto che, a causa dell'indebitamento per spese di lite non pagate, su istanza pre-concorsuale dei creditori, era stato aperto nell'anno 2022 il procedimento di liquidazione giudiziale;
- segnatamente, alla data di proposizione del presente ricorso, non risultava alcun attivo, mentre il passivo della società ammontava ad € 46.598,92, composto da:
- diritti camerali non pagati e spese legali delle controparti vittoriose nei citati giudizi;
- compensi dovuti al Liquidatore Giudiziale ed al legale della procedura;
- a tale importo andavano aggiunte le spese derivanti dai giudizi ancora in corso, indicate nel ricorso per apertura della liquidazione giudiziale, presentato dai IGg.ri e per un importo Pt_5 Pt_6
complessivamente non inferiore a circa € 60.000,00;
-la responsabilità per i danni cagionati alla società doveva essere ascritta ad entrambi i resistenti, nelle rispettive qualità di amministratori di diritto e di fatto, data l'ingerenza sistematica e non meramente occasionale dell'Avv. nelle attività gestionali della società e, ancor prima, nella scelta di CP_2
costituzione della quale strumento per la realizzazione del disegno criminoso, Parte_2 accertato in sede penale ed in virtù di una procura generale dichiarata nulla;
- in dettaglio la violazione degli obblighi di diligenza posti in capo all'organo gestorio era comprovata dalla circostanza per cui, nonostante l'azzeramento del capitale sociale di € 10.000,00 e le ulteriori perdite, la società non aveva redatto e depositato presso l'ente camerale neanche un bilancio, proseguendo le azioni illecite ed omettendo di dar corso alla necessaria ricapitalizzazione, in spregio delle disposizioni di cui agli art. 2482 ter c.c. e 2486 c.c.;
- ne derivava la responsabilità solidale di entrambi gli amministratori ed il connesso onere risarcitorio per i danni cagionati alla società ed ai creditori sociali, ovvero per il deficit patrimoniale della società, essendo quest'ultimo conseguenza diretta degli atti illegittimi degli organi sociali;
- l'onere risarcitorio in particolare doveva essere concretato dalla differenza tra attivo e passivo, oltre ai costi della procedura che, in assenza di attivo, gravavano sull'Erario;
- tale delta economico ammontava a circa € 60.000,000, corrispondenti al passivo accertato (€ 46.598,92), oltre ai costi emergenti e probabili, dipendenti dai giudizi pendenti, nonché gli interessi legali e la svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c.
Costituitasi ritualmente la IG.ra rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_1
“ piaccia all'Ill. mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, così gradatamente pronunciare: in via preliminare di rito:
1) dichiarare nulla la domanda per omessa specificazione della causa petendi;
2) in via preliminare : dichiarare prescritta ogni pur contestata pretesa creditoria per essere decorso il termine quinquennale tra la proposizione della domanda e la condotta in tesi illecita e produttiva di danno come previsto dall'art. 2949 c.c.;
In via principale di merito:
3) rigettare l'avversa domanda siccome infondata in fatto e in diritto e, solo in subordine, non provata;
4) onerare la parte attrice delle spese e dei compensi di causa con applicazione della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc”.
A sostegno delle suesposte conclusioni la resistente deduceva che:
- le spese di lite liquidate nei sette giudizi menzionati da controparte erano riferibili ad un unico articolato contenzioso, volto a rivendicare il diritto di proprietà della società su un cespite immobiliare, ubicato in Roma, Via Pio IV n. 74, acquistato ad un prezzo irrisorio dai coniugi IGg.ri e ma del valore di oltre Pt_5 Pt_6
€ 1.000.000,00;
- la domanda di parte ricorrente era affetta da nullità per omessa specificazione della causa petendi, non rinvenendosi elementi utili alla qualificazione della stessa, neppure nella richiesta di autorizzazione ad introdurre la domanda e nel relativo decreto autorizzativo;
- la nullità, in particolare, era conseguente alla compromissione del diritto di difesa di essa resistente, chiamata a difendersi in relazione a profili incerti;
- in ogni caso, l'azione di responsabilità promossa era estinta per prescrizione ai sensi dell'art. 2949 c.c., comma 2, essendo decorso il quinquennio tra la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, avvenuta successivamente al 6.06.2024 e la condotta materiale che si assumeva avesse determinato il danno
( rappresentata dalla instaurazione delle liti che avevano condotto alla soccombenza), essendo stati tutti i mandati difensivi conferiti anteriormente al mese di marzo del 2019);
-nel merito la domanda era destituita di fondamento in quanto, in relazione alla condotta negligente contestata (avvio di azioni giudiziarie “avventate”), la società non avrebbe subito alcune perdita patrimoniale, rilevante agli effetti di cui all'art. 2392 c.c.;
- al contrario si sarebbe potuta configurare una responsabilità dell'organo gestorio qualora non avesse promosso i relativi giudizi, volti a recuperare al patrimonio sociale un cespite di valore di almeno € 1.000.000,00;
- del resto, ai fini della valutazione della diligenza dell'operato dell'organo amministrativo, non avrebbe potuto annettersi valore all'esito (non propizio ) dei giudizi promossi, dovendo la valutazione della condotta dell'amministratore essere operata
“ex ante”;
- parimenti infondata risultava la domanda svolta ai sensi dell'art. 2934 c.c., in quanto la circostanza che i creditori sociali non fossero stati soddisfatti per inadeguatezza del patrimonio sociale non integrava una perdita patrimoniale della società; - da ultimo non sussisteva alcuna responsabilità in capo all'amministratore di diritto per la prosecuzione dell'attività, in seguito all'azzeramento del capitale sociale, essendo gli atti posti in essere nel 2018 e nel marzo del 2019 qualificabili come
“conservativi” dell'integrità del patrimonio, mediante la rivendica di un bene, (attività che ben poteva essere compiuta in fase di liquidazione).
Si costituiva ritualmente anche l'Avv. , chiedendo l'accoglimento Controparte_2
delle seguenti domande e conclusioni:
“voglia L'Ecc. mo Tribunale Adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingere, per i motivi sopra esposti, tutte le domande avanzate dalla
Liquidazione ricorrente perché illegittime, infondate in fatto e in diritto e non provate.
Con vittoria delle spese di giudizio, oltre rimborso forfettario ed oneri di legge”.
A fondamento delle rassegnate conclusioni, il resistente esponeva che:
1) la parte ricorrente non aveva offerto prova in ordine alla circostanza che esso deducente avesse compiuto atti di gestione, riconducibili alla vita societaria, tali da consentire la qualificazione dello stesso quale amministratore di fatto;
2) la liquidazione giudiziale non aveva provato quale sarebbe stata la condotta, ascrivibile ad esso deducente, produttiva del danno occorso alla società, né conseguentemente, il nesso eziologico tra la ridetta condotta ed il pregiudizio;
3) la parte ricorrente aveva inspiegabilmente omesso di inserire nella partita contabile attiva del patrimonio della società le somme giacenti sul C/C intestato alla sottoposte a sequestro e poi dissequestrate. Parte_2
Successivamente alla rituale costituzione delle parti la causa veniva istruita su base documentale e, all'udienza del 18.03.2025, rinviata per la decisione al 30.09.2025, con assegnazione alle parti dei termini per la redazione degli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare devono essere disattese le eccezioni sollevate dalla resistente, IG. ra , di nullità CP_1
della domanda per omessa specificazione della causa petendi e di estinzione ex art. 2949 c.c. per prescrizione della pretesa creditoria azionata. In ordine alla prima eccezione giova rammentare che la stessa, ai sensi dell'articolo 164 3° comma cpc, comma 4, si determina allorquando il petitum sia del tutto mancante o assolutamente incerto ovvero risulti del tutto carente l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda.
In particolare, nel verificare la conformità dell'atto all'archetipo legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda deve essere operata con riguardo al compendio delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti allo stesso allegati, concretandosi la nullità meramente allorquando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti assolutamente incerto. L'incertezza dell'oggetto della domanda a parere delle
Sezioni Unite della Suprema Corte (pronuncia n°8077 del 22.05.2012), deve essere valutata in coerenza con la ratio sottesa alla norma quale quella di porre immediatamente il convenuto in condizione di apprestare adeguate e puntuali difese ancor prima di offrire al giudice la compiuta contezza del thema decidendum.
Occorre, quindi, stabilire se l'oggetto della pretesa sia tale da rendere effettivamente arduo, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una linea di difesa (in tal senso, già Cass. Civ. n. 17023 del 2003
e Cass, Civ. n. 27670 del 2008).
Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame appare evidente che il tenore dell'atto introduttivo del giudizio sia tale da aver consentito alla difesa della IG.ra di espletare CP_1
compiutamente le rispettive difese, finanche sollevando eccezioni processuali, essendo stato, evidentemente, ben compreso l'oggetto della domanda di parte ricorrente.
Del resto quest'ultima ha palesato esaustivamente le ragioni di fatto poste a fondamento della domanda, corredate da idonea documentazione a supporto.
Opina, pertanto, il Collegio che dall'insieme delle indicazioni contenute nel ricorso e dall'esame degli allegati ,non sia ravvisabile il grado di assoluta incertezza, richiamato dalla disposizione di cui all'art. 164, comma 4 cpc.
In ordine alla ulteriore eccezione, secondo cui l'azione di responsabilità sarebbe estinta per prescrizione ai sensi dell'art. 2949 c.c. comma 2, essendo decorso il termine quinquennale intercorrente tra la notifica del ricorso introduttivo del giudizio e la condotta materiale, che si assume avere determinato il danno (la instaurazione delle liti che hanno condotto alla soccombenza), la stessa muove da un'erronea premessa logica. Segnatamente la difesa della IG.ra deduce erroneamente che il dies a quo CP_1
di decorrenza del termine prescrizionale sia coincidente con quello di proposizione dei contenziosi richiamati in atti, risalente all'anno 2019, in quanto la condotta addebitata ad entrambi i resistenti sarebbe stata unicamente quella di aver promosso tali giudizi.
Al contrario l'azione di responsabilità contro gli amministratori della società, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2932 c.c. e 2934 c.c., anche qualora sia promossa dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 L. Fall., è assoggettata a prescrizione quinquennale, la cui decorrenza si ritiene coincida con il momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori sociali, dell'insufficienza dell'attivo a far fronte ai debiti.
In ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, esiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, con conseguente incombenza sull'amministratore dell'onere di fornire la prova contraria della difforme data anteriore di percezione ad opera dei creditori sociali dello stato d'incapienza patrimoniale;
tanto mediante la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza la cui valutazione è rimessa al IC del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se non per vizi motivazionali che la rendono del tutto illogica o lacunosa.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte, Sez. I, con sentenza n. 24429 dell'8 agosto 2022.
In adesione a tale orientamento giurisprudenziale il dies a quo di decorrenza del termine di cui all'art. 2949
c.c. deve essere individuato in quello di apertura della liquidazione giudiziale, dichiarata con sentenza n. 529/2022, con la conseguenza che, alla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio,
(06.06.2024), il suddetto termine quinquennale non risultava ancora decorso.
Peraltro la difesa della IG.ra non ha versato in atti documentazione idonea CP_1
a superare la presunzione di diritto in oggetto, ovvero a dimostrare che lo stato d'incapienza patrimoniale della società si sarebbe manifestato in data anteriore a quella di apertura della liquidazione giudiziale.
Ne consegue che l'azione svolta non risulta estinta per prescrizione non essendo, alla data della ricezione della notificazione del ricorso ex art. 281 undecies cpc, spirato il termine di cui all'art. 2949 c.c.
Esaminando il merito della domanda ritiene il Collegio che la stessa debba trovare accoglimento in ragione dell' ordine di ragioni di seguito compendiate:
in primis giova evidenziare che con l'emanazione della Legge 19 Ottobre 2017 n. 155 (pubblicata in
Gazzetta Ufficiale in data 30 ottobre 2017 n. 254), il Legislatore ha delineato i principi generali e i criteri direttivi per la riforma delle procedure concorsuali di cui al R. D. 16 Marzo 1942 n. 267, nonché della disciplina sulla composizione della crisi da sovra-indebitamento, di cui alla Legge 27 Gennaio 2012 n. 3;
in particolare gli articoli 1 e 7 della Legge delega 19 ottobre 2017 n. 155 fissano i principi di riordino del fallimento, che è stato superato dall'introduzione, nel nostro ordinamento, della procedura di liquidazione giudiziale;
come noto l'insegnamento tradizionale del giudice di legittimità professa la natura unitaria e inscindibile dell'azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento, che coniuga le diverse azioni, sociale e dei creditori sociali, come precisato, inter alia, da Cass. Civ. Sent. n°24715/2015.
In particolare, secondo quest'ultima pronuncia, l'azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 146, comma 2, L. Fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli articoli 2392 c.c. e 2393 c.c. e dall'art. 2394 c.c., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, potendo il curatore/liquidatore giudiziale formulare, anche separatamente, domande risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale, che ha natura contrattuale, quanto con riguardo a quelli della responsabilità verso i creditori, che ha natura extracontrattuale.
Tali azioni, peraltro, non perdono la originaria identità, rimanendo distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, essendo differente la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione.
Nulla quaestio, pertanto, in ordine alla legittimazione del liquidatore giudiziale ad agire ai sensi dell'art. 2476 c.c., comma 3, per conseguire il risarcimento dei danni causati alla società dall'amministratore pro tempore.
Versandosi in ipotesi di responsabilità contrattuale, sotto il profilo dell'onere probatorio, incombe sull'attore/ricorrente, che invochi il risarcimento del danno, la mera allegazione, necessariamente specifica, dell'inadempimento fonte di responsabilità, incombendo, per contro, sul convenuto/resistente l'onere di provare di avere adempiuto in modo esatto. agli obblighi di natura gestoria.
Segnatamente l'onere probatorio si atteggia diversamente in relazione alle diverse ipotesi di uso improprio di risorse finanziarie della società, quale quello dedotto da parte ricorrente, nel presente giudizio (spese legali eccessive rispetto all'attivo patrimoniale) e violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 2486 c.c.
In ordine alle prime, la società stessa ( o il curatore/liquidatore), nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 L. Fall, è tenuto ad allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri, nonché a provare il danno ed il nesso di causalità tra la violazione e il pregiudizio patrimoniale risentito, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei predetti doveri.
Di conseguenza, a fronte di disponibilità patrimoniali fuoriuscite senza apparente giustificazione dall'attivo della società, la procedura concorsuale, nell'agire per il risarcimento del danno nei confronti dell'amministratore, può limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione o dispersione delle dette risorse, mentre compete allo stesso amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività patrimoniali in questione all'estinzione di debiti sociali o l'impiego per lo svolgimento di attività sociale, in conformità alla disciplina normativa e statutaria ( cfr. in tal senso
Cass. Civ. Ord. n. 25631/2023).
Sulla scorta delle richiamate premesse occorre rilevare che la parte ricorrente ha allegato l'inadempimento, consistente nella dispersione delle risorse patrimoniali della società, per un ammontare pari ad € 46.598,
92, risultante dallo stato passivo versato in atti, nonché ha provato la riconducibilità di tale importo ( ad eccezione di € 3.837, 04, quale debito maturato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate) alle spese legali conseguenti ai contenziosi intentati dalla società in bonis.
Per contro l'amministratore di diritto non ha provato la destinazione dei giudizi de quibus all'estinzione di debiti sociali o all'esercizio di attività d'impresa, limitandosi a prospettare che l'obiettivo dei contenziosi incardinati sarebbe stato l'acquisto dell'immobile di Roma,i Via Pio IV n. 74, pur nella consapevolezza che tale atto dispositivo era stato dichiarato nullo, con sentenze n. 4798/12 del Tribunale Penale e 5855/15 della Corte d'Appello di Roma.
Quanto alla violazione degli obblighi sanciti dalla disposizione di cui all'articolo 2486 c.c., l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda si sostanzia in quello di allegazione della ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e del successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, non anche nella dimostrazione che tali atti siano espressione della normale attività
d'impresa e che non abbiano una finalità liquidatoria.
Spetta, invece, agli amministratori resistenti dimostrare che le attività svolte, benchè effettuate in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa ( come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificate da una finalità liquidatoria o necessarie” ( In tal senso, cfr. Cass. Civ. 8069/ 2024; Cass. Civ. n. 198/2022 e Trib Roma Sez. Spec. Imprese,
5 febbraio 2018 n. 2602).
In applicazione dei richiamati principi giurisprudenziali, avuto riguardo alla presente controversia, la parte ricorrente ha dedotto che, a fronte dell'azzeramento del capitale sociale di € 10.000.000,00 e delle ulteriori perdite, l'amministratore non ha presentato neppure un solo bilancio, proseguendo le azioni giudiziarie intentate, in quanto idonee ad ingenerare l'assunzione di rischi nuovi da parte della società, suscettibili di compromettere il diritto dei creditori e dei soci.
Appare evidente che, al fine di non incorrere in una condanna alle spese, circostanza poi verificatisi, l'amministratore avrebbe potuto rinunciare agli atti dei contenziosi pendenti e, in ogni caso, avrebbe dovuto convocare l'assemblea per deliberare lo scioglimento della società o la ricapitalizzazione della stessa. Al contrario l'amministratrice di diritto, IG.ra , non ha provato che gli atti posti CP_1
in essere, successivamente al verificarsi della causa di scioglimento, fossero funzionali all'esercizio della normale attività d'impresa, che, del resto, è sempre rimasta inattiva, o alla liquidazione della società.
Ne discende la sussistenza della responsabilità civile, in capo alla IG.ra , CP_1
in ordine ai pregiudizi arrecati alla società, con conseguente obbligo risarcitorio, in favore della liquidazione giudiziale ricorrente.
Al riguardo giova precisare che, nonostante gli obblighi degli amministratori non trovino una enumerazione precisa e ordinata nella legge, gli stessi possono essere sussunti nel più generale obbligo di conservazione dell'integrità del patrimonio, che impone agli amministratori sia di astenersi dal compiere qualsiasi operazione, che possa rivelarsi svantaggiosa per la società e lesiva degli interessi dei soci e dei creditori, in quanto rivolta a vantaggio di terzi o di qualcuno dei creditori a scapito di altri, in violazione del principio della par condicio creditorum, sia di contrastare qualsiasi attività che si riveli dannosa per la società, così da adeguare la gestione sociale ai canoni della corretta amministrazione.
Nel novero delle operazioni dannose meritano senz'altro menzione le distrazioni del patrimonio sociale, di rilevanza anche penalistica, intendendosi per tali tutte quelle azioni che, in qualsiasi modo realizzate, non perseguano altro interesse se non quello di sottrarre i beni e le risorse finanziarie alla società, destinandoli al soddisfacimento di interessi ad essa estranei e, anzi, contrari al suo scopo.
In relazione ad ulteriore ma connesso profilo l'omesso deposito delle scritture contabili, del bilancio annuale d'esercizio, nonché la quasi integrale assenza di attivo rinvenuto dal curatore, sono tutte circostanze di fatto integranti inadempimento, da parte dell'amministratore, ai propri obblighi di diligenza e che legittimano la quantificazione del danno anche ricorrendo al criterio equitativo dello sbilancio, qualora non sia possibile accertare gli specifici effetti pregiudizievoli concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore ( cfr. In tal senso Tribunale di Napoli 08.08.2022).
La responsabilità dell'amministratore di diritto concorre con quella dell'Avv. , sussistendo tutti gli elementi previsti dalla giurisprudenza prevalente, ai fini Controparte_2
della qualificazione dello stesso come amministratore di fatto della società.
Segnatamente la figura dell'amministratore di fatto ricorre allorquando un soggetto si sia ingerito nella gestione sociale in assenza di qualsivoglia investitura, sempre che le funzioni gestorie svolte in via di fatto e gli atti compiuti abbiano carattere sistematico ( ovvero non si esauriscano nel compimento di alcuni atti di natura eterogenea o occasionale) ed incisivo ( in quanto idonei ad influenzare le scelte imprenditoriali in settori chiave e assoggettare la società alle sue direttive, condizionandone le scelte operative). In quest'ottica, pur dovendosi riconoscere che un siffatto condizionamento non possa non trasparire nei rapporti con i terzi, deve altresì escludersi la necessità che esso si traduca nel diretto compimento di atti a rilevanza esterna, risultando sufficiente che le determinazioni riguardanti la gestione sociale siano riconducibili alla volontà dell'amministratore di fatto, eventualmente anche in concorso con l'amministratore di diritto, il quale non deve necessariamente rivestire il ruolo di mero prestanome.
La giurisprudenza di merito (cfr. ex multis, Trib. Catania, 19.10.2019), ha stabilito che, in sede processuale, il ruolo dell'amministratore di fatto di una società di capitali può essere ricostruito mediante l'utilizzo di elementi indiziari e fattuali, quali: la delega di firme ad operare su conto corrente, rapporti di parentela tra le parti, esistenza di rapporti e collegamenti giuridici e contrattuali con fornitori e clienti, contatti e gestione ordinativi e del magazzino, del personale ecc.., nonché attraverso il ricorso alla prova testimoniale e all'interrogatorio formale.
In particolare una recente sentenza del Tribunale di Milano (del 5 Aprile 2024) ha individuato gli elementi identificativi della figura dell'amministratore di fatto e la responsabilità risarcitoria dello stesso nei confronti della società fallita, sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale venutosi a formare sul punto.
Secondo la citata pronuncia la figura dell'amministratore di fatto è ravvisabile nella compresenza dei seguenti fattori:
1) mancanza di un'efficace investitura assembleare;
2) attività di gestione svolta in maniera continuativa, non episodica o occasionale;
3) autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative e di rappresentanza. Tali elementi, invero, appaiono rivelatori dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in segmenti della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale della società.
Alla luce dei principi giurisprudenziali esposti occorre rilevare che, in disparte l'irrilevanza degli esiti dei giudizi penali richiamati in atti, la documentazione prodotta dalla parte ricorrente, relativa ai ridetti giudizi, comprova che l'Avv. ha posto in essere atti di disposizione del patrimonio del defunto IG. CP_2 Parte_2
, in virtù di una procura generale rilasciatagli in data 23.08.2007 e dichiarata nulla in sede penale (
[...]
così come invalidi sono stati dichiarati in tale sede gli atti compiuti in esecuzione della stessa).
Tali circostanze di fatto consentono di ritenere che il nominato resistente abbia agito quale falsus procuratore del prelato romano, essendo l'effetto tipico della rappresentanza subordinato all'attribuzione al rappresentante della legittimazione ad agire in nome altrui.
Nell'ipotesi in cui un soggetto spenda il nome di altri senza averne la relativa legittimazione si suole parlare di procura mai conferita o conferita in modo invalido. Il difetto e/o l'eccesso di rappresentanza determinano entrambi la non operatività, nel patrimonio del dominus, dell'atto compiuto dal falsus procurator, al quale ultimo il terzo contraente, se abbia confidato senza sua colpa nella validità del contratto, può richiedere il risarcimento del danno.
Ne consegue che gli atti posti in essere dall'Avv. , in virtù della predetta procura negoziale, idonei CP_2
ad ingenerare nei confronti dei terzi la convinzione che questi abbia agito quale amministratore della società, risultano sintomatici dell'esercizio di un'attività di gestione non meramente occasionale, ma connotata dai requisiti della sistematicità e della continuatività, nonché di un'autonomia decisionale dello stesso, esterna e interna.
Del pari la circostanza che l'Avv. abbia partecipato alle attività giudiziarie richiamate dalla parte CP_2 ricorrente corrobora il convincimento dell'ingerenza del medesimo nella gestione della società dovendo vieppiù considerarsi elementi quali l'ubicazione della sede legale della società presso lo studio legale dell'Avv. ed il rapporto di coniugio intercorrente tra i resistenti. CP_2
In forza dei superiori rilievi del danno cagionato al patrimonio sociale devono, per l'effetto, rispondere sia l'amministratore di diritto, sia colui che, in ragione della documentazione acquisita, risulta aver assunto il ruolo di amministratore di fatto.
Né è a ritenere che costituiscano cause di esonero dalla responsabilità civile dell'amministratore per il danno derivato alla società e ai creditori sociali dalla violazione degli obblighi imposti dalla carica l'essersi prestato ad assumere solo formalmente la carica di amministratore, fungendo da prestanome del soggetto a cui è demandata, di fatto, la gestione, né lo svolgimento del mandato nella completa ignoranza dell'operato del terzo incaricato dell'esecuzione delle attività proprie dell'amministratore.
Ne deriva che entrambi i resistenti devono essere condannati, in solido fra loro, al risarcimento dei danni, in favore della liquidazione giudiziale della in misura pari a Parte_2
quanto invocato, i.e. ad € 60,000,00, ( atteso che all'importo del passivo accertato, pari ad € 46.598,92, devono essere aggiunti i costi della procedura concorsuale e dei giudizi civili pendenti); il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali con le modalità infra indicate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico solidale dei resistenti in favore dello Stato( atteso che la procedura concorsuale è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio) nella misura di cui al dispositivo.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, dichiara la responsabilità gestoria della IG.ra e dell'Avv. , nelle rispettive qualità Controparte_1 Controparte_2 di amministratore di diritto e di amministratore di fatto, per i pregiudizi arrecati al patrimonio della per l'effetto condanna i resistenti, in solido fra loro, al Parte_2
versamento a titolo di risarcimento del danno in favore della liquidazione giudiziale attrice della somma pari ad € 60.000,00; il tutto oltre rivalutazione monetaria con riferimento alla somma di € 46.598,92 a far data dalla formazione dello stato passivo della liquidazione giudiziale della sino alla Parte_2
pubblicazione della presente pronuncia ed interessi legali sulla somma così rivalutata a decorrere dalla pubblicazione della presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo e oltre rivalutazione monetaria con riferimento al residuo importo( pari ad € 13.401,08) a far data dalla domanda giudiziale sino alla pubblicazione della presente pronuncia ed interessi legali sulla somma così rivalutata dalla pubblicazione della presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo;
condanna i resistenti, in solido fra loro, a rifondere in favore dello Stato, le spese del presente giudizio che si liquidano in € 19.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso il 14 ottobre 2025 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma.
Il IC Estensore
Dott. RI ZI
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE SEDICESIMA CONTROVERSIE CIVILI
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai IGnori Magistrati:
1)Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2 Dott. RI ZI IC Relatore
3)Dott.ssa OR AR IC
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G.A.C.C. n. 20231 per l'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 30 settembre 2025, vertente
TRA
n. 1/2022 P.IVA e CF: , dichiarata dal Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Tribunale di Roma con sentenza n. 529 dei 17.18.10.2022, in persona del liquidatore giudiziale pro tempore, Dott. , nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Parte_3
RI (CF: , PEC: , iscritto nell'elenco degli C.F._1 Email_1
avvocati per il patrocino a spese dello Stato, istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma
(art. 80, I co e 8 DPR 30 Maggio 2002 n. 115) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via
Cola Di Rienzo n. 111, giusta procura in calce al ricorso, rilasciata in forza di autorizzazione del IC delegato, Dott.ssa Carmen Bifano, in data 29.03.2024, integrata da attestazione, ai sensi dell'art. 144 del DPR 30 Maggio 2002 n. 115 ai fini dell'ammissione dell'intestata Liquidazione Giudiziale al patrocinio a spese dello Stato e loro anticipazione all'Erario
RICORRENTE
E
1) (CF: , residente a [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Matteo ( , in forza di procura C.F._3
speciale estesa in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Roma, in Via Fabio Massimo n. 45
(PEC: ). Email_2
2) (CF: , in proprio avendone la qualità, Controparte_2 C.F._4
residente a Roma ed ivi elettivamente domiciliato in Viale Parioli n. 47/ A;
Fax: 06634830; PEC: Email_3
RESISTENTI
OGGETTO: Risarcimento-danni
All'udienza del 30 settembre 2025 compariva l'Avv. Paolo De Angelis, in sostituzione dell'Avv. RI, per la Liquidazione Giudiziale ricorrente e l'Avv. Luigi Matteo, anche in sostituzione dell'Avv. , per le CP_2 parti resistenti.
I procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e chiedevano la decisione della causa..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc la Liquidazione Giudiziale n. 1/2022 in persona Pt_2 Parte_2
del Curatore Dott. , conveniva dinanzi all'intestato Tribunale i coniugi, IG.ra Parte_3 CP_1
ed Avv. , per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1 Controparte_2
“voglia l'Ill. mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, in via principale:
accertare e dichiarare la responsabilità dei IGnori e , rispettivamente Controparte_1 Controparte_2
amministratore di diritto e amministratore di fatto della al risarcimento dei danni, Parte_2 in solido fra loro, in favore della “Liquidazione Giudiziale n. 1/2022 (Trib. Roma) , Parte_2
P.IVA e CF: , per i titoli ed i fatti specifici di cui in narrativa, nella misura di € 60.000,00, o il P.IVA_1 diverso importo ritenuto di giustizia e fatte salve ulteriori somme per ammissioni in esito a eventuali opposizioni e/o domande ultra-tardive, oltre gli interessi legali e il maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., fino all'effettivo soddisfo;
con condanna al pagamento dei compensi professionali”.
A fondamento delle suesposte conclusioni la parte ricorrente deduceva che:
- la (di seguito, per brevità, “La società”) era stata costituita in data 2.08.2007 dai Parte_2
IGg.ri e con il seguente oggetto sociale: “l'acquisto, la vendita, Controparte_1 Parte_2
l'amministrazione di beni immobili e mobili registrati e non registrati;
la prestazione di servizi funzionali all'attività suddetta ad enti, associazioni, imprese, società di diritto privato o pubblico e persone fisiche”.
- Il capitale sociale di € 10.000,00 era rimasto immutato nel tempo, mentre la compagine societaria, sino al
7.09.2007, era ripartita tra il Mons. e la IG.ra , detentori, Parte_2 Controparte_1
rispettivamente, del 90 % e del 10 % delle quote societarie;
- dopo il 7.09.2007 il 49 % delle stesse era detenuto dal Mons. poi deceduto il Parte_2
20.09.2008; il 41 % dalla IG.ra , madre dell'Avv. ed il 10 % dalla moglie di Persona_1 CP_2 quest'ultimo, IG.ra , amministratrice unica della predetta società, con poteri di ordinaria Controparte_1
e straordinaria amministrazione;
- la società era stata, quindi, cancellata dal registro delle imprese in data 18.10.2021, ai sensi dell'art. 40 comma 5 D.L. 76/2020, conv. In Legge 120 /2020, per omesso deposito di tutti i bilanci sin dalla sua costituzione;
- la società in bonis, invero, era stata utilizzata come mero veicolo per porre in essere atti di spoliazione, finanziaria e patrimoniale, ai danni del Mons. anziano prelato romano, Parte_2 circonvenuto dai resistenti, nel periodo compreso tra il 2007 ed il 2008, come accertato con sentenza n. 3644/2017 della Suprema Corte, che aveva confermato la pronuncia n. 5855/2015 della Corte
d'Appello e la precedente sentenza n. 4798/2013 del Tribunale di Roma;
- in particolare, la sentenza n° 4798/2013 del Tribunale di Roma aveva riconosciuto la responsabilità penale dell'Avv. e della IG.ra Controparte_2 Controparte_1
in ordine al delitto di circonvenzione d'incapaci continuato, ai danni del Mons. , avente Parte_2
ad oggetto una serie di atti a contenuto dispositivo, posti in essere da questi, in età avanzata ed in condizioni di deficienza psichica, nonché in ordine al reato di falso in atto pubblico, con riferimento alla nomina dell'Avv. quale procuratore generale del Mons. da quest'ultimo effettuata con CP_2 Pt_2
atto del 30.07.2007 per notaio , che ne aveva attestato l'integrità mentale;
Per_2
- segnatamente gli atti di disposizione patrimoniale effettuati dal Mons. avevano determinato Pt_2
l'acquisizione, da parte dei resistenti, dell'immobile sito in Via Pio IV, a Roma, di proprietà del prelato e di un'ingente somma di denaro, pari a circa due milioni di euro;
- a riprova del fine fraudolento per il quale era stata costituita la società veniva indicata una serie di elementi quali:
- non si era mai dotata di un indirizzo PEC, non aveva mai redatto né depositato i bilanci, non aveva tenuto i libri sociali e le scritture contabili, era rimasta sostanzialmente inattiva, essendo la sua gestione orientata unicamente a tutelare il diritto di proprietà sull'immobile di Roma, Via Pio IV n. 74;
- la sede legale della società, inoltre, coincideva con lo studio legale del marito dell'amministratrice unica, avv. , in Roma, Viale dei Parioli n. 47/a; Controparte_2
- inoltre tale finalità fraudolenta risultava confermata dalla statuizione del Tribunale di Roma, della Corte d'Appello di Roma e della Corte di Cassazione, organi giurisdizionali che avevano concordemente statuito la nullità ex art. 1418 c.c. della procura generale rilasciata dal Mons. Pt_2
all'Avv. , nonché di tutti gli atti dispositivi compiuti in forza della citata procura,
[...] Controparte_2 in quanto “Atti esecutivi facenti parte di un unico disegno criminoso”;
- segnatamente gli atti dispositivi travolti dalla suddetta nullità erano:
- l'atto costitutivo della Parte_2
- la cessione del 7.09.2017 del 41 % del capitale sociale della s.r.l. dal Mons. alla IG.ra , Pt_2 Per_1
madre dell'Avv. ; CP_2
- la redazione, in data 19.07.2017, del testamento olografo che annullava le precedenti disposizioni testamentarie, prevedendo la costituzione di un fondo denominato
“ ” e la nomina dell'Avv. quale esecutore testamentario;
- la redazione, Controparte_3 CP_2
in data 23.08.2007, di una successiva disposizione testamentaria olografa, integrativa del testamento, che prevedeva il lascito dell'intero patrimonio alla e confermava Controparte_4 Pt_2
l'Avv. quale esecutore testamentario, CP_2
con relativa dichiarazione contenente patto di retrocessione;
- la successiva intestazione della totalità delle quote della s.r.l. alla fondazione medesima, quale unica erede testamentaria del Mons. Pt_2 - la nomina del nuovo amministratore della e la compravendita dell'appartamento sito a Roma, in Via Pt_2
Pio IV n. 74, con annessi cantina e due box auto, dal Mons. alla omonima s.r.l. ( il cui prezzo era Pt_2 stato pagato dalla s.r.l. con le disponibilità bancarie presso lo IOR dello stesso Mons. venditore Pt_2 circonvenuto);
- a fronte delle pronunce emesse in sede penale la aveva avviato e proseguito Parte_2
numerose azioni giudiziarie, volte all'unico fine di sottrarre l'immobile di Roma, Via Pio IV n. 74, e le sue pertinenze ai promissari acquirenti, IGg.ri e , nonché a ottenere il dissequestro in proprio CP_5 CP_6
favore delle risorse economiche residue;
- le iniziative giudiziarie della società erano proseguite anche nel secondo grado del giudizio ed anche in sede di legittimità avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (n.
529/2022 del Tribunale di Roma);
- essa Liquidazione giudiziale era stata, inoltre, costretta a difendersi nell'ambito del procedimento di dissequestro penale (Trib. Roma, Sez. X Penale, RG: SIGE 2022/235), intentato dalla e dalla ”, al fine di conseguire Parte_2 Controparte_4 Pt_2
il dissequestro in proprio favore delle giacenze del de cuius, sequestrate presso il C/C di Parte_4
ma destinate agli effettivi eredi del prelato;
- l'istanza di dissequestro era stata, da ultimo, respinta con Ordinanza del 27.04.2023;
- le numerose iniziative giudiziarie intraprese infruttuosamente dalla società avevano progressivamente eroso il capitale sociale della stessa tanto che, a causa dell'indebitamento per spese di lite non pagate, su istanza pre-concorsuale dei creditori, era stato aperto nell'anno 2022 il procedimento di liquidazione giudiziale;
- segnatamente, alla data di proposizione del presente ricorso, non risultava alcun attivo, mentre il passivo della società ammontava ad € 46.598,92, composto da:
- diritti camerali non pagati e spese legali delle controparti vittoriose nei citati giudizi;
- compensi dovuti al Liquidatore Giudiziale ed al legale della procedura;
- a tale importo andavano aggiunte le spese derivanti dai giudizi ancora in corso, indicate nel ricorso per apertura della liquidazione giudiziale, presentato dai IGg.ri e per un importo Pt_5 Pt_6
complessivamente non inferiore a circa € 60.000,00;
-la responsabilità per i danni cagionati alla società doveva essere ascritta ad entrambi i resistenti, nelle rispettive qualità di amministratori di diritto e di fatto, data l'ingerenza sistematica e non meramente occasionale dell'Avv. nelle attività gestionali della società e, ancor prima, nella scelta di CP_2
costituzione della quale strumento per la realizzazione del disegno criminoso, Parte_2 accertato in sede penale ed in virtù di una procura generale dichiarata nulla;
- in dettaglio la violazione degli obblighi di diligenza posti in capo all'organo gestorio era comprovata dalla circostanza per cui, nonostante l'azzeramento del capitale sociale di € 10.000,00 e le ulteriori perdite, la società non aveva redatto e depositato presso l'ente camerale neanche un bilancio, proseguendo le azioni illecite ed omettendo di dar corso alla necessaria ricapitalizzazione, in spregio delle disposizioni di cui agli art. 2482 ter c.c. e 2486 c.c.;
- ne derivava la responsabilità solidale di entrambi gli amministratori ed il connesso onere risarcitorio per i danni cagionati alla società ed ai creditori sociali, ovvero per il deficit patrimoniale della società, essendo quest'ultimo conseguenza diretta degli atti illegittimi degli organi sociali;
- l'onere risarcitorio in particolare doveva essere concretato dalla differenza tra attivo e passivo, oltre ai costi della procedura che, in assenza di attivo, gravavano sull'Erario;
- tale delta economico ammontava a circa € 60.000,000, corrispondenti al passivo accertato (€ 46.598,92), oltre ai costi emergenti e probabili, dipendenti dai giudizi pendenti, nonché gli interessi legali e la svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c.
Costituitasi ritualmente la IG.ra rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_1
“ piaccia all'Ill. mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, così gradatamente pronunciare: in via preliminare di rito:
1) dichiarare nulla la domanda per omessa specificazione della causa petendi;
2) in via preliminare : dichiarare prescritta ogni pur contestata pretesa creditoria per essere decorso il termine quinquennale tra la proposizione della domanda e la condotta in tesi illecita e produttiva di danno come previsto dall'art. 2949 c.c.;
In via principale di merito:
3) rigettare l'avversa domanda siccome infondata in fatto e in diritto e, solo in subordine, non provata;
4) onerare la parte attrice delle spese e dei compensi di causa con applicazione della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc”.
A sostegno delle suesposte conclusioni la resistente deduceva che:
- le spese di lite liquidate nei sette giudizi menzionati da controparte erano riferibili ad un unico articolato contenzioso, volto a rivendicare il diritto di proprietà della società su un cespite immobiliare, ubicato in Roma, Via Pio IV n. 74, acquistato ad un prezzo irrisorio dai coniugi IGg.ri e ma del valore di oltre Pt_5 Pt_6
€ 1.000.000,00;
- la domanda di parte ricorrente era affetta da nullità per omessa specificazione della causa petendi, non rinvenendosi elementi utili alla qualificazione della stessa, neppure nella richiesta di autorizzazione ad introdurre la domanda e nel relativo decreto autorizzativo;
- la nullità, in particolare, era conseguente alla compromissione del diritto di difesa di essa resistente, chiamata a difendersi in relazione a profili incerti;
- in ogni caso, l'azione di responsabilità promossa era estinta per prescrizione ai sensi dell'art. 2949 c.c., comma 2, essendo decorso il quinquennio tra la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, avvenuta successivamente al 6.06.2024 e la condotta materiale che si assumeva avesse determinato il danno
( rappresentata dalla instaurazione delle liti che avevano condotto alla soccombenza), essendo stati tutti i mandati difensivi conferiti anteriormente al mese di marzo del 2019);
-nel merito la domanda era destituita di fondamento in quanto, in relazione alla condotta negligente contestata (avvio di azioni giudiziarie “avventate”), la società non avrebbe subito alcune perdita patrimoniale, rilevante agli effetti di cui all'art. 2392 c.c.;
- al contrario si sarebbe potuta configurare una responsabilità dell'organo gestorio qualora non avesse promosso i relativi giudizi, volti a recuperare al patrimonio sociale un cespite di valore di almeno € 1.000.000,00;
- del resto, ai fini della valutazione della diligenza dell'operato dell'organo amministrativo, non avrebbe potuto annettersi valore all'esito (non propizio ) dei giudizi promossi, dovendo la valutazione della condotta dell'amministratore essere operata
“ex ante”;
- parimenti infondata risultava la domanda svolta ai sensi dell'art. 2934 c.c., in quanto la circostanza che i creditori sociali non fossero stati soddisfatti per inadeguatezza del patrimonio sociale non integrava una perdita patrimoniale della società; - da ultimo non sussisteva alcuna responsabilità in capo all'amministratore di diritto per la prosecuzione dell'attività, in seguito all'azzeramento del capitale sociale, essendo gli atti posti in essere nel 2018 e nel marzo del 2019 qualificabili come
“conservativi” dell'integrità del patrimonio, mediante la rivendica di un bene, (attività che ben poteva essere compiuta in fase di liquidazione).
Si costituiva ritualmente anche l'Avv. , chiedendo l'accoglimento Controparte_2
delle seguenti domande e conclusioni:
“voglia L'Ecc. mo Tribunale Adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingere, per i motivi sopra esposti, tutte le domande avanzate dalla
Liquidazione ricorrente perché illegittime, infondate in fatto e in diritto e non provate.
Con vittoria delle spese di giudizio, oltre rimborso forfettario ed oneri di legge”.
A fondamento delle rassegnate conclusioni, il resistente esponeva che:
1) la parte ricorrente non aveva offerto prova in ordine alla circostanza che esso deducente avesse compiuto atti di gestione, riconducibili alla vita societaria, tali da consentire la qualificazione dello stesso quale amministratore di fatto;
2) la liquidazione giudiziale non aveva provato quale sarebbe stata la condotta, ascrivibile ad esso deducente, produttiva del danno occorso alla società, né conseguentemente, il nesso eziologico tra la ridetta condotta ed il pregiudizio;
3) la parte ricorrente aveva inspiegabilmente omesso di inserire nella partita contabile attiva del patrimonio della società le somme giacenti sul C/C intestato alla sottoposte a sequestro e poi dissequestrate. Parte_2
Successivamente alla rituale costituzione delle parti la causa veniva istruita su base documentale e, all'udienza del 18.03.2025, rinviata per la decisione al 30.09.2025, con assegnazione alle parti dei termini per la redazione degli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare devono essere disattese le eccezioni sollevate dalla resistente, IG. ra , di nullità CP_1
della domanda per omessa specificazione della causa petendi e di estinzione ex art. 2949 c.c. per prescrizione della pretesa creditoria azionata. In ordine alla prima eccezione giova rammentare che la stessa, ai sensi dell'articolo 164 3° comma cpc, comma 4, si determina allorquando il petitum sia del tutto mancante o assolutamente incerto ovvero risulti del tutto carente l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda.
In particolare, nel verificare la conformità dell'atto all'archetipo legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda deve essere operata con riguardo al compendio delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti allo stesso allegati, concretandosi la nullità meramente allorquando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti assolutamente incerto. L'incertezza dell'oggetto della domanda a parere delle
Sezioni Unite della Suprema Corte (pronuncia n°8077 del 22.05.2012), deve essere valutata in coerenza con la ratio sottesa alla norma quale quella di porre immediatamente il convenuto in condizione di apprestare adeguate e puntuali difese ancor prima di offrire al giudice la compiuta contezza del thema decidendum.
Occorre, quindi, stabilire se l'oggetto della pretesa sia tale da rendere effettivamente arduo, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una linea di difesa (in tal senso, già Cass. Civ. n. 17023 del 2003
e Cass, Civ. n. 27670 del 2008).
Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame appare evidente che il tenore dell'atto introduttivo del giudizio sia tale da aver consentito alla difesa della IG.ra di espletare CP_1
compiutamente le rispettive difese, finanche sollevando eccezioni processuali, essendo stato, evidentemente, ben compreso l'oggetto della domanda di parte ricorrente.
Del resto quest'ultima ha palesato esaustivamente le ragioni di fatto poste a fondamento della domanda, corredate da idonea documentazione a supporto.
Opina, pertanto, il Collegio che dall'insieme delle indicazioni contenute nel ricorso e dall'esame degli allegati ,non sia ravvisabile il grado di assoluta incertezza, richiamato dalla disposizione di cui all'art. 164, comma 4 cpc.
In ordine alla ulteriore eccezione, secondo cui l'azione di responsabilità sarebbe estinta per prescrizione ai sensi dell'art. 2949 c.c. comma 2, essendo decorso il termine quinquennale intercorrente tra la notifica del ricorso introduttivo del giudizio e la condotta materiale, che si assume avere determinato il danno (la instaurazione delle liti che hanno condotto alla soccombenza), la stessa muove da un'erronea premessa logica. Segnatamente la difesa della IG.ra deduce erroneamente che il dies a quo CP_1
di decorrenza del termine prescrizionale sia coincidente con quello di proposizione dei contenziosi richiamati in atti, risalente all'anno 2019, in quanto la condotta addebitata ad entrambi i resistenti sarebbe stata unicamente quella di aver promosso tali giudizi.
Al contrario l'azione di responsabilità contro gli amministratori della società, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2932 c.c. e 2934 c.c., anche qualora sia promossa dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 L. Fall., è assoggettata a prescrizione quinquennale, la cui decorrenza si ritiene coincida con il momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori sociali, dell'insufficienza dell'attivo a far fronte ai debiti.
In ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, esiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, con conseguente incombenza sull'amministratore dell'onere di fornire la prova contraria della difforme data anteriore di percezione ad opera dei creditori sociali dello stato d'incapienza patrimoniale;
tanto mediante la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza la cui valutazione è rimessa al IC del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se non per vizi motivazionali che la rendono del tutto illogica o lacunosa.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte, Sez. I, con sentenza n. 24429 dell'8 agosto 2022.
In adesione a tale orientamento giurisprudenziale il dies a quo di decorrenza del termine di cui all'art. 2949
c.c. deve essere individuato in quello di apertura della liquidazione giudiziale, dichiarata con sentenza n. 529/2022, con la conseguenza che, alla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio,
(06.06.2024), il suddetto termine quinquennale non risultava ancora decorso.
Peraltro la difesa della IG.ra non ha versato in atti documentazione idonea CP_1
a superare la presunzione di diritto in oggetto, ovvero a dimostrare che lo stato d'incapienza patrimoniale della società si sarebbe manifestato in data anteriore a quella di apertura della liquidazione giudiziale.
Ne consegue che l'azione svolta non risulta estinta per prescrizione non essendo, alla data della ricezione della notificazione del ricorso ex art. 281 undecies cpc, spirato il termine di cui all'art. 2949 c.c.
Esaminando il merito della domanda ritiene il Collegio che la stessa debba trovare accoglimento in ragione dell' ordine di ragioni di seguito compendiate:
in primis giova evidenziare che con l'emanazione della Legge 19 Ottobre 2017 n. 155 (pubblicata in
Gazzetta Ufficiale in data 30 ottobre 2017 n. 254), il Legislatore ha delineato i principi generali e i criteri direttivi per la riforma delle procedure concorsuali di cui al R. D. 16 Marzo 1942 n. 267, nonché della disciplina sulla composizione della crisi da sovra-indebitamento, di cui alla Legge 27 Gennaio 2012 n. 3;
in particolare gli articoli 1 e 7 della Legge delega 19 ottobre 2017 n. 155 fissano i principi di riordino del fallimento, che è stato superato dall'introduzione, nel nostro ordinamento, della procedura di liquidazione giudiziale;
come noto l'insegnamento tradizionale del giudice di legittimità professa la natura unitaria e inscindibile dell'azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento, che coniuga le diverse azioni, sociale e dei creditori sociali, come precisato, inter alia, da Cass. Civ. Sent. n°24715/2015.
In particolare, secondo quest'ultima pronuncia, l'azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 146, comma 2, L. Fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli articoli 2392 c.c. e 2393 c.c. e dall'art. 2394 c.c., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, potendo il curatore/liquidatore giudiziale formulare, anche separatamente, domande risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale, che ha natura contrattuale, quanto con riguardo a quelli della responsabilità verso i creditori, che ha natura extracontrattuale.
Tali azioni, peraltro, non perdono la originaria identità, rimanendo distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, essendo differente la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione.
Nulla quaestio, pertanto, in ordine alla legittimazione del liquidatore giudiziale ad agire ai sensi dell'art. 2476 c.c., comma 3, per conseguire il risarcimento dei danni causati alla società dall'amministratore pro tempore.
Versandosi in ipotesi di responsabilità contrattuale, sotto il profilo dell'onere probatorio, incombe sull'attore/ricorrente, che invochi il risarcimento del danno, la mera allegazione, necessariamente specifica, dell'inadempimento fonte di responsabilità, incombendo, per contro, sul convenuto/resistente l'onere di provare di avere adempiuto in modo esatto. agli obblighi di natura gestoria.
Segnatamente l'onere probatorio si atteggia diversamente in relazione alle diverse ipotesi di uso improprio di risorse finanziarie della società, quale quello dedotto da parte ricorrente, nel presente giudizio (spese legali eccessive rispetto all'attivo patrimoniale) e violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 2486 c.c.
In ordine alle prime, la società stessa ( o il curatore/liquidatore), nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 L. Fall, è tenuto ad allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri, nonché a provare il danno ed il nesso di causalità tra la violazione e il pregiudizio patrimoniale risentito, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei predetti doveri.
Di conseguenza, a fronte di disponibilità patrimoniali fuoriuscite senza apparente giustificazione dall'attivo della società, la procedura concorsuale, nell'agire per il risarcimento del danno nei confronti dell'amministratore, può limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione o dispersione delle dette risorse, mentre compete allo stesso amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività patrimoniali in questione all'estinzione di debiti sociali o l'impiego per lo svolgimento di attività sociale, in conformità alla disciplina normativa e statutaria ( cfr. in tal senso
Cass. Civ. Ord. n. 25631/2023).
Sulla scorta delle richiamate premesse occorre rilevare che la parte ricorrente ha allegato l'inadempimento, consistente nella dispersione delle risorse patrimoniali della società, per un ammontare pari ad € 46.598,
92, risultante dallo stato passivo versato in atti, nonché ha provato la riconducibilità di tale importo ( ad eccezione di € 3.837, 04, quale debito maturato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate) alle spese legali conseguenti ai contenziosi intentati dalla società in bonis.
Per contro l'amministratore di diritto non ha provato la destinazione dei giudizi de quibus all'estinzione di debiti sociali o all'esercizio di attività d'impresa, limitandosi a prospettare che l'obiettivo dei contenziosi incardinati sarebbe stato l'acquisto dell'immobile di Roma,i Via Pio IV n. 74, pur nella consapevolezza che tale atto dispositivo era stato dichiarato nullo, con sentenze n. 4798/12 del Tribunale Penale e 5855/15 della Corte d'Appello di Roma.
Quanto alla violazione degli obblighi sanciti dalla disposizione di cui all'articolo 2486 c.c., l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda si sostanzia in quello di allegazione della ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e del successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, non anche nella dimostrazione che tali atti siano espressione della normale attività
d'impresa e che non abbiano una finalità liquidatoria.
Spetta, invece, agli amministratori resistenti dimostrare che le attività svolte, benchè effettuate in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa ( come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificate da una finalità liquidatoria o necessarie” ( In tal senso, cfr. Cass. Civ. 8069/ 2024; Cass. Civ. n. 198/2022 e Trib Roma Sez. Spec. Imprese,
5 febbraio 2018 n. 2602).
In applicazione dei richiamati principi giurisprudenziali, avuto riguardo alla presente controversia, la parte ricorrente ha dedotto che, a fronte dell'azzeramento del capitale sociale di € 10.000.000,00 e delle ulteriori perdite, l'amministratore non ha presentato neppure un solo bilancio, proseguendo le azioni giudiziarie intentate, in quanto idonee ad ingenerare l'assunzione di rischi nuovi da parte della società, suscettibili di compromettere il diritto dei creditori e dei soci.
Appare evidente che, al fine di non incorrere in una condanna alle spese, circostanza poi verificatisi, l'amministratore avrebbe potuto rinunciare agli atti dei contenziosi pendenti e, in ogni caso, avrebbe dovuto convocare l'assemblea per deliberare lo scioglimento della società o la ricapitalizzazione della stessa. Al contrario l'amministratrice di diritto, IG.ra , non ha provato che gli atti posti CP_1
in essere, successivamente al verificarsi della causa di scioglimento, fossero funzionali all'esercizio della normale attività d'impresa, che, del resto, è sempre rimasta inattiva, o alla liquidazione della società.
Ne discende la sussistenza della responsabilità civile, in capo alla IG.ra , CP_1
in ordine ai pregiudizi arrecati alla società, con conseguente obbligo risarcitorio, in favore della liquidazione giudiziale ricorrente.
Al riguardo giova precisare che, nonostante gli obblighi degli amministratori non trovino una enumerazione precisa e ordinata nella legge, gli stessi possono essere sussunti nel più generale obbligo di conservazione dell'integrità del patrimonio, che impone agli amministratori sia di astenersi dal compiere qualsiasi operazione, che possa rivelarsi svantaggiosa per la società e lesiva degli interessi dei soci e dei creditori, in quanto rivolta a vantaggio di terzi o di qualcuno dei creditori a scapito di altri, in violazione del principio della par condicio creditorum, sia di contrastare qualsiasi attività che si riveli dannosa per la società, così da adeguare la gestione sociale ai canoni della corretta amministrazione.
Nel novero delle operazioni dannose meritano senz'altro menzione le distrazioni del patrimonio sociale, di rilevanza anche penalistica, intendendosi per tali tutte quelle azioni che, in qualsiasi modo realizzate, non perseguano altro interesse se non quello di sottrarre i beni e le risorse finanziarie alla società, destinandoli al soddisfacimento di interessi ad essa estranei e, anzi, contrari al suo scopo.
In relazione ad ulteriore ma connesso profilo l'omesso deposito delle scritture contabili, del bilancio annuale d'esercizio, nonché la quasi integrale assenza di attivo rinvenuto dal curatore, sono tutte circostanze di fatto integranti inadempimento, da parte dell'amministratore, ai propri obblighi di diligenza e che legittimano la quantificazione del danno anche ricorrendo al criterio equitativo dello sbilancio, qualora non sia possibile accertare gli specifici effetti pregiudizievoli concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore ( cfr. In tal senso Tribunale di Napoli 08.08.2022).
La responsabilità dell'amministratore di diritto concorre con quella dell'Avv. , sussistendo tutti gli elementi previsti dalla giurisprudenza prevalente, ai fini Controparte_2
della qualificazione dello stesso come amministratore di fatto della società.
Segnatamente la figura dell'amministratore di fatto ricorre allorquando un soggetto si sia ingerito nella gestione sociale in assenza di qualsivoglia investitura, sempre che le funzioni gestorie svolte in via di fatto e gli atti compiuti abbiano carattere sistematico ( ovvero non si esauriscano nel compimento di alcuni atti di natura eterogenea o occasionale) ed incisivo ( in quanto idonei ad influenzare le scelte imprenditoriali in settori chiave e assoggettare la società alle sue direttive, condizionandone le scelte operative). In quest'ottica, pur dovendosi riconoscere che un siffatto condizionamento non possa non trasparire nei rapporti con i terzi, deve altresì escludersi la necessità che esso si traduca nel diretto compimento di atti a rilevanza esterna, risultando sufficiente che le determinazioni riguardanti la gestione sociale siano riconducibili alla volontà dell'amministratore di fatto, eventualmente anche in concorso con l'amministratore di diritto, il quale non deve necessariamente rivestire il ruolo di mero prestanome.
La giurisprudenza di merito (cfr. ex multis, Trib. Catania, 19.10.2019), ha stabilito che, in sede processuale, il ruolo dell'amministratore di fatto di una società di capitali può essere ricostruito mediante l'utilizzo di elementi indiziari e fattuali, quali: la delega di firme ad operare su conto corrente, rapporti di parentela tra le parti, esistenza di rapporti e collegamenti giuridici e contrattuali con fornitori e clienti, contatti e gestione ordinativi e del magazzino, del personale ecc.., nonché attraverso il ricorso alla prova testimoniale e all'interrogatorio formale.
In particolare una recente sentenza del Tribunale di Milano (del 5 Aprile 2024) ha individuato gli elementi identificativi della figura dell'amministratore di fatto e la responsabilità risarcitoria dello stesso nei confronti della società fallita, sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale venutosi a formare sul punto.
Secondo la citata pronuncia la figura dell'amministratore di fatto è ravvisabile nella compresenza dei seguenti fattori:
1) mancanza di un'efficace investitura assembleare;
2) attività di gestione svolta in maniera continuativa, non episodica o occasionale;
3) autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative e di rappresentanza. Tali elementi, invero, appaiono rivelatori dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in segmenti della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale della società.
Alla luce dei principi giurisprudenziali esposti occorre rilevare che, in disparte l'irrilevanza degli esiti dei giudizi penali richiamati in atti, la documentazione prodotta dalla parte ricorrente, relativa ai ridetti giudizi, comprova che l'Avv. ha posto in essere atti di disposizione del patrimonio del defunto IG. CP_2 Parte_2
, in virtù di una procura generale rilasciatagli in data 23.08.2007 e dichiarata nulla in sede penale (
[...]
così come invalidi sono stati dichiarati in tale sede gli atti compiuti in esecuzione della stessa).
Tali circostanze di fatto consentono di ritenere che il nominato resistente abbia agito quale falsus procuratore del prelato romano, essendo l'effetto tipico della rappresentanza subordinato all'attribuzione al rappresentante della legittimazione ad agire in nome altrui.
Nell'ipotesi in cui un soggetto spenda il nome di altri senza averne la relativa legittimazione si suole parlare di procura mai conferita o conferita in modo invalido. Il difetto e/o l'eccesso di rappresentanza determinano entrambi la non operatività, nel patrimonio del dominus, dell'atto compiuto dal falsus procurator, al quale ultimo il terzo contraente, se abbia confidato senza sua colpa nella validità del contratto, può richiedere il risarcimento del danno.
Ne consegue che gli atti posti in essere dall'Avv. , in virtù della predetta procura negoziale, idonei CP_2
ad ingenerare nei confronti dei terzi la convinzione che questi abbia agito quale amministratore della società, risultano sintomatici dell'esercizio di un'attività di gestione non meramente occasionale, ma connotata dai requisiti della sistematicità e della continuatività, nonché di un'autonomia decisionale dello stesso, esterna e interna.
Del pari la circostanza che l'Avv. abbia partecipato alle attività giudiziarie richiamate dalla parte CP_2 ricorrente corrobora il convincimento dell'ingerenza del medesimo nella gestione della società dovendo vieppiù considerarsi elementi quali l'ubicazione della sede legale della società presso lo studio legale dell'Avv. ed il rapporto di coniugio intercorrente tra i resistenti. CP_2
In forza dei superiori rilievi del danno cagionato al patrimonio sociale devono, per l'effetto, rispondere sia l'amministratore di diritto, sia colui che, in ragione della documentazione acquisita, risulta aver assunto il ruolo di amministratore di fatto.
Né è a ritenere che costituiscano cause di esonero dalla responsabilità civile dell'amministratore per il danno derivato alla società e ai creditori sociali dalla violazione degli obblighi imposti dalla carica l'essersi prestato ad assumere solo formalmente la carica di amministratore, fungendo da prestanome del soggetto a cui è demandata, di fatto, la gestione, né lo svolgimento del mandato nella completa ignoranza dell'operato del terzo incaricato dell'esecuzione delle attività proprie dell'amministratore.
Ne deriva che entrambi i resistenti devono essere condannati, in solido fra loro, al risarcimento dei danni, in favore della liquidazione giudiziale della in misura pari a Parte_2
quanto invocato, i.e. ad € 60,000,00, ( atteso che all'importo del passivo accertato, pari ad € 46.598,92, devono essere aggiunti i costi della procedura concorsuale e dei giudizi civili pendenti); il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali con le modalità infra indicate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico solidale dei resistenti in favore dello Stato( atteso che la procedura concorsuale è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio) nella misura di cui al dispositivo.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, dichiara la responsabilità gestoria della IG.ra e dell'Avv. , nelle rispettive qualità Controparte_1 Controparte_2 di amministratore di diritto e di amministratore di fatto, per i pregiudizi arrecati al patrimonio della per l'effetto condanna i resistenti, in solido fra loro, al Parte_2
versamento a titolo di risarcimento del danno in favore della liquidazione giudiziale attrice della somma pari ad € 60.000,00; il tutto oltre rivalutazione monetaria con riferimento alla somma di € 46.598,92 a far data dalla formazione dello stato passivo della liquidazione giudiziale della sino alla Parte_2
pubblicazione della presente pronuncia ed interessi legali sulla somma così rivalutata a decorrere dalla pubblicazione della presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo e oltre rivalutazione monetaria con riferimento al residuo importo( pari ad € 13.401,08) a far data dalla domanda giudiziale sino alla pubblicazione della presente pronuncia ed interessi legali sulla somma così rivalutata dalla pubblicazione della presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo;
condanna i resistenti, in solido fra loro, a rifondere in favore dello Stato, le spese del presente giudizio che si liquidano in € 19.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso il 14 ottobre 2025 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma.
Il IC Estensore
Dott. RI ZI
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo